V Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
Commissione V (Bilancio)
Comm. V
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 70
ALLEGATO (Proposte emendative approvate) ... 120
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) ... 119
TESTO AGGIORNATO AL 6 DICEMBRE 2018
SEDE REFERENTE
Martedì 4 dicembre 2018. – Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Garavaglia.
La seduta comincia alle 11.10.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Claudio BORGHI, presidente, comunica che il deputato Gemmato sottoscrive il subemendamento Trizzino 0.41.029.7; il deputato Zucconi sottoscrive la nuova formulazione della proposta emendativa Crosetto 19.06; i deputati Zoffili e De Martini sottoscrivono la proposta emendativa Di Muro 77.010; la deputata Prestigiacomo sottoscrive l'articolo aggiuntivo Cestari 64.047; la deputata Boschi sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Lorenzin; i deputati Saltamartini, Patassini e Foscolo sottoscrivono le proposte emendative Liuzzi 13.03, Binelli 16.7, Tomasi 55.4, Trano 85.04, Amitrano 40.039, Carbonaro 46.025, Bellachioma 48.01 e 61.011, Viviani 49.090, Maccanti 55.063, Pella 60.046, Cestari 60.054 e 64.047, Vanessa Cattoi 75.3, Bella 78.033 e Gallo 78.034; i deputati Miceli e Navarra sottoscrivono i subemendamenti Vitiello 0.21.86.17 e 0.21.86.18; il deputato D'Attis ritira il subemendamento 0.89.026.1.
Tenuto conto della richiesta proveniente dai gruppi di opposizione di poter svolgere una discussione di carattere più organico sull'insieme delle proposte emendative riconducibili a un singolo tema, avverte che, in tali casi, avrà luogo un'unica discussione sul complesso delle proposte emendative, alla quale farà seguito la fase di votazione dei singoli emendamenti.
Luigi MARATTIN
(PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia lo specifico interesse del gruppo Partito Democratico ad un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione, al fine di tutelare la dignità del lavoro non solo delle opposizioni, ma della stessa maggioranza. Ricorda inoltre il ritardo nella presentazione del disegno di legge di bilancio che dal 20 ottobre è slittata ai primi di novembre.
Dopo aver richiamato le recenti dichiarazioni rese a mezzo stampa dal Vicepresidente del Consiglio Salvini dalle quali si evince la volontà del Governo di modificare i numeri della manovra di bilancio, in particolare per quanto attiene al rapporto deficit/PIL – segno del fatto che la trattativa con le istituzioni europee è ancora aperta – stigmatizza che la discussione odierna abbia ad oggetto un disegno di legge i cui contenuti verranno radicalmente modificati nel corso dell'esame al Senato.
Ritiene pertanto necessario che il Governo informi la Commissione sullo stato delle trattative con l'Unione europea e sulle modifiche che intende apportare alla manovra di bilancio.
Stefano FASSINA
(LeU), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Marattin, sottolinea che, considerati i tempi ristrettissimi con i quali il Senato si troverà ad esaminare il disegno di legge di bilancio, anche l'altro ramo del Parlamento non sarà messo nelle condizioni di esprimersi adeguatamente sugli aspetti più rilevanti che connoteranno la manovra di bilancio che, da quanto emerge dalle dichiarazioni rese alla stampa, l'Esecutivo si appresta a modificare.
Considerata l'attuale incertezza del quadro dei rapporti del Governo italiano con la Commissione europea, reputa opportuno che il Governo fornisca comunque chiarimenti alla Commissione bilancio della Camera in merito alla direzione che intende seguire nel modificare la manovra al Senato.
Guido CROSETTO
(FdI) si associa alla richiesta avanzata dai colleghi Marattin e Fassina.
Osservato come sia ormai evidente il ripensamento del Governo sui numeri della manovra, ritiene che il Ministro dell'economia e delle finanze debba spiegare come siano mutate le previsioni economiche che erano state poste alla base del disegno di legge di bilancio, nonché la possibile incidenza della manovra in particolare sull'ipotesi di crescita del PIL per il 2019, che evidentemente era sbagliata.
Ritiene inoltre che il Governo debba chiarire quali tra le misure che erano state originariamente considerate i perni della manovra di bilancio, saranno invece sacrificate.
Andrea MANDELLI (FI) ritiene anch'egli importante che il Ministro Tria fornisca dei chiarimenti in merito alle decisioni che il Governo, in base a quanto riportato dai giornali, si accingerebbe ad assumere con riferimento al rispetto della regola del debito e del deficit che devono essere inquadrate nel triennio di riferimento, nonché in relazione all'ipotizzato nuovo tasso di crescita del PIL per il 2019. È infatti fondamentale capire quale sia la strategia del Governo per non privare di senso il lavoro parlamentare.
Claudio BORGHI, presidente, esprimendo a titolo personale, in qualità di parlamentare della Lega, alcune considerazioni in merito alle osservazioni svolte dai colleghi intervenuti, invita a valutare con estrema cautela il contenuto delle dichiarazioni che appaiono sugli organi di stampa, poiché spesso, a suo avviso, non corrispondono alla verità dei fatti.
Evidenzia quindi l'intenso e proficuo lavoro svolto dalla Commissione bilancio e richiama anche i momenti di tensione umana registratisi, talvolta, in occasione della discussione di proposte emendative che, sebbene impegnavano modeste risorse (nell'ordine di milioni di euro), investivano temi rilevantissimi per la vita delle persone. Da questo punto di vista, qualora rispondessero al vero le dichiarazioni apparse sulla stampa di una modifica della manovra di bilancio nell'ordine di miliardi di euro, dichiara che riterrebbe opportuno che se ne discutesse.
Osserva, tuttavia, che, a suo avviso, la sede più appropriata per lo svolgimento di un dibattito siffatto sarebbe quella dell'Assemblea, in quanto, essendo già scaduto il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione, non sono ormai più modificabili in sede referente le disposizioni relative ai fondi legati alla cosiddetta «quota 100» e al reddito di cittadinanza.
Giorgio TRIZZINO
(M5S) reputa necessario contestualizzare il lavoro finora svolto dalla Commissione bilancio tenendo conto che parallelamente sono in corso delle trattative del Governo con le istituzioni europee sulla manovra. Rammentato che l'Esecutivo ha seguito sin dall'inizio, tramite i propri rappresentanti, l'esame del disegno di legge di bilancio in Commissione, osserva che qualora vi siano degli elementi certi di cambiamento della manovra, il Governo avrà modo di rappresentarli alla Commissione.
Ritiene quindi utile portare all'attenzione dei colleghi l'importante operazione condotta nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine che ha portato all'arresto di uno dei capi della mafia, con la quale si è segnato un ulteriore passo in avanti nella decapitazione della cupola mafiosa. Esprime pertanto un plauso all'operato delle forze dell'ordine.
Claudio BORGHI, presidente, nell'esprimere apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine, rammenta tuttavia che la Commissione è impegnata nell'esame del disegno di legge di bilancio.
Emanuele FIANO
(PD) esprime anch'egli un plauso alle forze dell'ordine per l'importante arresto eseguito.
Intervenendo poi sull'ordine dei lavori, critica il presidente Borghi per aver espresso delle valutazioni non nella sua veste di presidente, ma di deputato appartenente al gruppo Lega. Ricorda, infatti, che egli è stato eletto presidente non solo con i voti del suo gruppo di appartenenza ma anche di altre forze politiche e lo invita pertanto ad attenersi sempre al suo ruolo istituzionale super partes.
In relazione alla proposta avanzata dal presidente Borghi dello svolgimento di comunicazioni del Governo all'Assemblea sulle modifiche che l'Esecutivo apporterà al disegno di legge di bilancio in discussione, osserva che tale proposta non tiene conto della preannunciata intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul provvedimento. Ciò comporterà che il confronto parlamentare si potrà svolgere solo nella fase della discussione generale. La proposta è pertanto, a suo avviso, inaccettabile.
Reputa dunque più opportuno che l'interlocuzione con il Governo, soprattutto sui temi centrali della manovra, avvenga in Commissione bilancio, in assenza della quale il ruolo del Parlamento verrà del tutto snaturato.
Claudio BORGHI, presidente, rispondendo alle osservazioni svolte dal deputato Fiano, ritiene di aver finora esercitato il suo ruolo di presidente della Commissione con la massima correttezza. Prova ne è a suo avviso la fissazione di termini rigorosi per la presentazione di emendamenti del Governo il cui leggero sforamento è da considerarsi fisiologico.
Auspica che il capogruppo nella Commissione bilancio del Partito Democratico possa dare atto di tale sua correttezza.
Salvatore CAIATA (Misto-MAIE-SI) si associa, a nome del gruppo Misto, alla richiesta fatta dai colleghi in precedenza, soffermandosi sulle modifiche che probabilmente saranno apportate alla manovra in discussione e chiedendo, in particolare, se queste interesseranno soltanto il reddito di cittadinanza e «quota 100», in tema di pensioni, oppure se incideranno sul rapporto deficit-PIL.
Claudio BORGHI, presidente, ribadisce come, per effetto del sistema bicamerale, non si possa escludere che la manovra possa essere modificata al Senato, prevedendo una probabile terza lettura alla Camera.
Fabio RAMPELLI
(FdI), nel sottolineare l'importanza di informare il Parlamento su come si sta procedendo, evidenzia come, allo stato attuale, lo stesso Esecutivo probabilmente non sappia come si evolverà la trattativa avviata con l'Unione europea. Si associa pertanto alla richiesta, avanzata dai colleghi di altri gruppi, che il Ministro Tria venga a riferire al più presto in Commissione. Auspica in ogni caso che non giunga alla Camera in terza lettura un testo in gran parte diverso rispetto a quello che si sta esaminando, soprattutto per una questione di rispetto nei confronti del Parlamento. Pur nell'enorme stima che nutre nei confronti del presidente, lo invita per il futuro ad evitare interventi a nome del proprio gruppo, mantenendo un atteggiamento di terzietà, tanto più che un intervento siffatto può essere agevolmente svolto dal rappresentante del gruppo in Commissione.
Si dichiara, infine, soddisfatto per l'importante operazione compiuta nella giornata odierna dalle forze dell'ordine, sottolineando che ciò è comunque da attribuirsi allo Stato in quanto tale ed ai suoi apparati e non ad un singolo ministro.
Claudio BORGHI, presidente, concorda con il collega Rampelli sul ruolo di terzietà del presidente di Commissione.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA ritiene di non poter rilasciare, al momento, alcuna dichiarazione sulla trattativa in corso con l'Unione europea, riservandosi di farlo non appena ciò sarà possibile. Assicura in ogni caso che nel corso dell'esame in Assemblea in sede di replica il Governo fornirà tutti i chiarimenti richiesti. Tiene, infine, a sottolineare le importanti misure finora adottate per favorire la crescita e lo sviluppo del Paese.
Maria Elena BOSCHI (PD) pur rendendosi conto della complessità della situazione – dovuta in particolare alla trattativa in corso con l'Unione europea – della quale attribuisce in ogni caso la responsabilità alla maggioranza, osserva che la richiesta di un intervento del Ministro Tria in questa sede era stata avanzata già da tempo, ricordando, inoltre, come in una situazione analoga, l'allora Ministro Padoan era intervenuto in Commissione prima ancora che in Aula, per un confronto costruttivo con le opposizioni. Stigmatizza infine le numerose dichiarazioni a mezzo stampa formulate in questi giorni sulla manovra da molti rappresentanti del Governo.
Stefano FASSINA (LeU) chiede al Governo di farsi carico di rispondere alle sollecitazioni sollevate dal Parlamento sulla trattativa in corso con l'Unione europea, soffermandosi sulla probabile modifica dei saldi della manovra nel corso del passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, nonché sulla probabile impossibilità dei colleghi del Senato di intervenire sul merito della stessa tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione. Evidenzia, infine, che questi aspetti costituiscono problemi istituzionali rilevanti e non semplici schermaglie politiche, tanto che auspica al riguardo l'intervento del Presidente della Camera. Si sofferma al riguardo anche sull'intervista rilasciata ieri dal Presidente del Consiglio all'Avvenire in cui il premier ha dichiarato che a breve avrebbe presentato la sua proposta a Bruxelles sul rapporto deficit-PIL.
Claudio BORGHI, presidente, nel comprendere quanto sostenuto dai rappresentanti dei gruppi in Commissione, ribadisce però la necessità di procedere celermente nell'esame del provvedimento, anche al fine di evitare che la responsabilità del ritardo nell'approvazione della manovra possa ricadere sulla Commissione.
Guido CROSETTO (FdI) propone di sospendere brevemente la seduta per svolgere una riunione dei rappresentanti dei gruppi in Commissione al fine trovare un accordo politico sulle problematiche evidenziate, che lo stesso ritiene estremamente importante.
Luigi MARATTIN (PD) si associa alla richiesta fatta dal collega Crosetto.
Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega) si dichiara d'accordo.
Marialuisa FARO (M5S) concorda con la proposta testé formulata.
Claudio BORGHI, presidente, sospende la seduta per consentire di svolgere una breve riunione dei rappresentanti dei gruppi.
La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.10.
Claudio BORGHI, presidente, preso atto dell'intransigenza delle richieste dell'opposizione, condivise tuttavia anche dalla presidenza, comunica quanto deciso in sede di riunione dei rappresentanti dei gruppi in Commissione. Fa presente, in particolare, che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri si attiverà affinché, in tempi ragionevoli, la Commissione abbia una interlocuzione con il Presidente del Consiglio o con il Ministro dell'Economia così da dare risposte ai quesiti sollevati.
Nel frattempo, propone di proseguire con i lavori in Commissione ed invita il relatore ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.
Raphael RADUZZI
(M5S), relatore, con riferimento all'articolo 3, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Saltamartini 3.011, in quanto dovrebbe risultare assorbito dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gagnarli 49.043.
Con riferimento all'articolo 4, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Delrio 4.24, Caiata 4.30, Tondo 4.32. Ricorda che l'articolo aggiuntivo Ungaro 4.013 è stato ritirato, mentre esprime un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Magi 4.01, proponendo di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.
Con riferimento all'articolo 8, esprime un invito al ritiro sugli emendamenti Delrio 8.24, sugli identici emendamenti Mandelli 8.11, Butti 8.33 e Lorenzin 8.35; formula, altresì, un invito al ritiro sugli emendamenti Fassina 8.27 e Boldrini 8.28.
Propone che l'emendamento 8.1 della VI Commissione si intenda respinto per l'esame in Assemblea mentre invita al ritiro dell'identico emendamento Gusmeroli 8.4; invita poi al ritiro degli identici emendamenti Crosetto 8.7, Moretto 8.20, Pastorino 8.30 e Rizzetto 8.32, nonché dell'emendamento Colucci 8.37. Formula, inoltre, un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Aprile 8.015 e Martinciglio 8.016.
Per quanto concerne l'articolo 10, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Delrio 10.59, Delmastro Delle Vedove 10.14, Gelmini 10.19 e 10.18, Mandelli 10.6, Gusmeroli 10.57 e propone che l'emendamento 10.1 della VI Commissione si intenda respinto per l'esame in Assemblea.
Formula, inoltre, un invito al ritiro sugli emendamenti Porchietto 10.17, Gemmato 10.40 e sugli identici emendamenti Paolo Russo 10.2, Delrio 10.7, Sandra Savino 10.8, Fornaro 10.33 e Ciaburro 10.47. Formula, altresì, un invito al ritiro sugli identici emendamenti Fiorini 10.13 e Benamati 10.29. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bellachioma 10.010 e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Delrio 10.04.
Per quanto concerne l'articolo 11, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Mandelli 11.5, De Menech 11.48, Muroni 11.53, Buratti 11.46, Barelli 11.31, Lucaselli 11.25, De Micheli 11.44, Lupi 11.61, Boschi 11.4, Sozzani 11.30, Palmieri 11.13, nonché sugli articoli aggiuntivi Ruocco 11.042, Marattin 11.029, Moretto 11.034 e Muroni 11.031.
Per quanto concerne l'articolo 12, formula un invito al ritiro sugli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 12.01 e Braga 12.011, nonché sugli articoli aggiuntivi Gebhard 12.04 e Boccia 12.08.
Per quanto riguarda l'articolo 13, formula un invito al ritiro sull'emendamento Fiorini 13.3 mentre esprime parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'articolo aggiuntivo Liuzzi 13.03. Formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Faro 13.019 ed esprime un parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 13.022.
Sull'articolo aggiuntivo Donno 13.023 formula un invito al ritiro con la proposta di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, mentre sull'articolo aggiuntivo Schullian 13.026 esprime un parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre.
Per quanto riguarda l'articolo 14, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Brunetta 14.058 mentre formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Lacarra 14.032.
Per quanto riguarda l'articolo 15, propone di accantonare l'emendamento Nobili 15.10, mentre formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Marattin 15.2, Cestari 15.4, Pizzetti 15.11, Fidanza 15.17, Paolo Russo 15.18, Fassina 15.22, sugli identici emendamenti Cestari 15.5, D'Attis 15.19 e Fassina 15.23, nonché sugli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 15.05, De Lorenzis 15.08 e 15.09.
Per quanto riguarda l'articolo 16, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Frassini 16.12 e Marattin 16.13. Propone un accantonamento dell'emendamento Parolo 16.9 ed esprime un parere favorevole con riformulazione sull'emendamento Binelli 16.7.
Per quanto riguarda l'articolo 17, invita al ritiro degli identici emendamenti soppressivi Vanessa Cattoi 17.2, Ciaburro 17.9, Rospi 17.12, Foti 17.14, Varrica 17.17, Mandelli 17.18, Morassut 17.25, Rizzetto 17.28 e Ferro 17.29 così come degli emendamenti Mandelli 17.19, Varrica 17.20, Pella 17.7, nonché degli identici emendamenti Marattin 17.5, Cestari 17.6, Paolo Russo 17.23 e Fassina 17.26. Esprime inoltre un parere favorevole con riformulazione sull'articolo aggiuntivo Madia 17.06.
Per quanto riguarda l'articolo 19, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Suriano 19.8, Fusacchia 19.111, Fregolent 19.106 e 19.104, Mor 19.97, Boschi 19.23, Iovino 19.9, mentre propone che l'emendamento 19.1 della IX Commissione si intenda respinto per l'esame in Assemblea.
Esprime parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'emendamento Iovino 19.6 e formula un invito al ritiro sugli emendamenti Silli 19.50, Giacomelli 19.20, Mandelli 19.31, D'Ettore 19.70 e 19.74, Benamati 19.85 mentre propone un accantonamento dell'emendamento Vannessa Cattoi 19.13.
Formula un invito al ritiro sugli emendamenti Vanessa Cattoi 19.17 e Lorenzin 19.120, mentre esprime un parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'emendamento Pretto 19.15.
Formula un invito al ritiro sull'emendamento Speranza 19.109 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 19.19. Formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Cataldi 19.059, Berardini 19.063, D'Incà 19.064, Polverini 19.071, Calabria 19.036, Lollobrigida 19.02, Zucconi 19.039 e Manzo 19.061 ed esprime un parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'articolo aggiuntivo Crosetto 19.06. Formula, inoltre, un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Berardini 19.010 e 19.016, Carbonaro 19.062, Berardini 19.066 e D'Attis 19.067.
Con riferimento a tutte le proposte emendative in ordine alle quali ha espresso invito al ritiro, qualora non accolto l'invito medesimo, il parere deve intendersi contrario.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative per le quali il relatore ha formulato una proposta in tal senso. Propone inoltre di non esprimere i pareri sull'articolo 21, dal momento che, dovendosi svolgere una discussione, gli stessi potrebbero cambiare.
Luigi MARATTIN (PD) chiede che comunque i pareri vengano previamente espressi ai fini di una più compiuta discussione.
Claudio BORGHI, presidente, invita il relatore a procedere con l'espressione dei pareri.
Raphael RADUZZI
(M5S), relatore, per quanto riguarda l'articolo 21, formula un invito al ritiro sull'articolo premissivo Palmieri 021.02 poiché le relative disposizioni confliggono con norme contenute nel decreto-legge fiscale. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Boccia 21.73, Gelmini 21.63, Lupi 21.80, Carnevali 21.85, Noja 21.84, D'Ettore 21.55, Lupi 21.82, Carla Cantone 21.34, Gribaudo 21.33, Viscomi 21.32, Carla Cantone 21.30 e Gribaudo 21.29. Invita al ritiro degli emendamenti Epifani 21.70, Polverini 21.41 e 21.44, Zangrillo 21.45, Boldrini 21.57, Epifani 21.68 e propone che l'emendamento 21.1 della XI Commissione si intenda respinto per l'esame in Assemblea. Invita poi al ritiro degli emendamenti Legnaioli 21.12, Fusacchia 21.71, Paolo Russo 21.2, Eva Lorenzoni 21.6, degli identici emendamenti Gribaudo 21.22 e Melilli 21.65, degli identici emendamenti Serracchiani 21.24 ed Epifani 21.67, degli identici emendamenti Mandelli 21.56 e Germanà 21.59; formula, altresì, un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fornaro 21.0103, ed esprime parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'articolo aggiuntivo Pallini 21.0123; formula un invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Rizzetto 21.026, Fatuzzo 21.067, Paolo Russo 21.053, Incerti 21.058 e Versace 21.046, mentre esprime parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'articolo aggiuntivo Panizzut 21.0116; formula un invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Paolo Russo 21.0124, Faro 21.0121, Meloni 21.07, 21.08 e 21.09, Lorenzin 21.011 mentre esprime parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'articolo aggiuntivo Boschi 21.078; formula un invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Gribaudo 21.085, Carfagna 21.0127, Gelmini 21.060, Cannatelli 21.062, Zangrillo 21.063, Polverini 21.065, Bignami 21.096, Fassina 21.099, Boschi 21.0113, Saltamartini 21.0117, Sangregorio 21.01, Meloni 21.06 e Occhiuto 21.074.
Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 23, formula un invito al ritiro degli emendamenti Bubisutti 23.1, Paita 23.2, degli identici emendamenti Bruno Bossio 23.3 e Stumpo 23.10, nonché dell'emendamento Stumpo 23.12.
Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 26, formula un invito al ritiro dell'emendamento Capitanio 26.1.
Per quanto riguarda l'articolo 27, esprime un parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'articolo aggiuntivo Meloni 27.01, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 27.06.
Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 28, formula un invito al ritiro degli emendamenti Madia 28.56, Fusacchia 28.52, Fornaro 28.66, mentre esprime parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'emendamento Salafia 28.6; formula un invito al ritiro degli emendamenti Bartolozzi 28.46, degli identici emendamenti Trizzino 28.1 e Miceli 28.31, Caiata 28.69, Ferro 28.78, mentre esprime parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'emendamento Perantoni 28.8; per quanto riguarda gli identici emendamenti Verini 28.25 e 28.86 della II Commissione, sul primo formula un invito al ritiro mentre propone che il secondo si intenda respinto per l'esame in Assemblea; per quanto riguarda altresì gli identici emendamenti Annibali 28.26 e 28.85 della II Commissione, sul primo formula un invito al ritiro mentre propone che il secondo si intenda respinto per l'esame in Assemblea; formula altresì un invito al ritiro degli emendamenti Palmisano 28.7 mentre propone di accantonare gli emendamenti Angiola 28.2 e Borghese 28.84; esprime poi parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'emendamento Sabrina De Carlo 28.5; formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Pella 28.12, Cestari 28.10, Melilli 28.16, D'Attis 28.48 e Fornaro 28.64; esprime parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre sull'emendamento Testamento 28.3, mentre formula un invito al ritiro degli emendamenti Madia 28.59, 28.55 e Cancelleri 28.4; formula altresì un invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Marattin 28.028, Madia 28.011 e Cestari 28.029.
Con riferimento a tutte le proposte emendative in ordine alle quali ha espresso invito al ritiro, qualora non accolto l'invito medesimo, il parere deve intendersi contrario.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore Raduzzi, con eccezione dell'articolo aggiuntivo D'Attis 19.067, sul quale esprime parere favorevole con una riformulazione che si riserva di proporre.
Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative per le quali il relatore ha formulato una proposta in tal senso.
Luigi MARATTIN (PD), intervenendo a favore dell'emendamento soppressivo Delrio 4.24, esprime forti perplessità sulle misure contenute nell'articolo 4 del disegno di legge di bilancio, che estende il regime forfettario, imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento, ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi fino ad un massimo di 65 mila euro, poiché presumibilmente si determineranno effetti distorsivi sui professionisti che si collocheranno appena sopra o sotto la soglia. Si rischia inoltre di invertire una tendenza positiva determinata dal Jobs act.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delrio 4.24, Caiata 4.30 e Tondo 4.32.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che gli articoli aggiuntivi Ruocco 4.012 e Ungaro 4.013 sono stati ritirati.
Debora SERRACCHIANI (PD) interviene per sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ungaro 4.013, che propone alcune modifiche al regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, considerando necessario creare le condizioni più favorevoli per consentire il loro rientro nel nostro Paese.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ungaro 4.013.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo Magi 4.01.
Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) interviene per illustrare le finalità del suo articolo aggiuntivo 4.01 e chiede un ripensamento del parere espresso dal rappresentante del Governo, dichiarandosi contrario alla richiesta di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.
La sottosegretaria Laura CASTELLI rileva che, con riferimento alla tematica proposta dal deputato Magi, nella NADEF è stato inserito un apposito collegato, il che dimostra che si tratta di un tema che sta a cuore al Governo, ma lo stesso propone, tuttavia, misure di intervento sull'IRES piuttosto che sull'IVA ritenendole più efficaci allo scopo evidenziato.
Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 4.01. Stigmatizza poi che la Commissione Affari costituzionali sia riunita in concomitanza dei lavori della Commissione bilancio.
Luca PASTORINO (LeU), intervenendo con riferimento all'articolo aggiuntivo Magi 4.01, che reca misure sull'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra e sulla carbon-IVA, rileva come sia necessario destinare risorse nel settore ambientale anche sulla base di un impegno assunto dal Governo in tal senso nelle forme che lo stesso vorrà concordare. Ritiene al riguardo che solo una parte del suo articolo aggiuntivo 59.05 da lui ritirato ed il cui contenuto era stato invitato a trasfondere in un ordine del giorno, coincida con la proposta emendativa in esame.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Magi 4.01, rilevando come la disponibilità dimostrata dalla sottosegretaria Castelli su tale questione dovrebbe comportare l'approvazione dello stesso.
Francesco BOCCIA (PD) esprime alcune considerazioni con riferimento alle emissioni di gas serra che rientrano tra gli indicatori di benessere equo e sostenibile, il BES, introdotto nella legge di bilancio dello Stato nella scorsa legislatura; in particolare, il Governo Gentiloni si era impegnato a non superare la soglia limite di 7,5 tonnellate pro-capite e si augura che, nel prossimo DEF, il Governo in carica si impegni a rispettare tale limite. Auspica quindi un impegno del Governo sulle tematiche poste dall'articolo aggiuntivo Magi 4.01.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, avverte che tra le proposte emendative oggetto di riformulazione da parte del Governo ve ne è una riferita al tema del bonus malus riferito alle emissioni di gas serra.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Magi 4.01 e l'emendamento Delrio 8.24, nonché gli identici emendamenti Mandelli 8.11, Butti 8.33 e Lorenzin 8.35.
Stefano FASSINA (LeU), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.27, sottolinea che esso si propone di eliminare una contraddizione insita nel disegno di legge di bilancio, che, ponendosi in radicale contrasto con l'obiettivo del decreto dignità, estende l'agevolazione relativa all'aliquota IRES ai contratti a tempo determinato. Ritiene quindi che, qualora non si elimini tale contraddizione, si corra il rischio di annullare gli eventuali effetti positivi che potranno scaturire dal richiamato provvedimento. Non accoglie quindi l'invito al ritiro, che chiede di riconsiderare, insistendo in alternativa per la votazione.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Fassina 8.27 e Boldrini 8.28.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento 8.1 della VI Commissione si intende respinto ai fini dell'esame in Assemblea e che l'emendamento Gusmeroli 8.4, di identico contenuto, è stato ritirato.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Crosetto 8.7, Moretto 8.20, Pastorino 8.30 e Rizzetto 8.32, nonché l'emendamento Colucci 8.37.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Aprile 8.015 e Martinciglio 8.016 sono stati ritirati.
La Commissione respinge l'emendamento Delrio 10.59.
Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'emendamento Del Mastro Delle Vedove 10.14 di cui è cofirmataria, ne evidenzia la finalità di ripristinare il beneficio dell'iperammortamento agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati ad attività produttive. Osserva che il testo in discussione modifica la relativa disciplina in senso peggiorativo poiché, prevedendo tre tipologie di scaglioni, genera indubbie difficoltà gestionali e rischia di privare l'iperammortamento di una reale efficacia. Evidenzia infine che la ripresa economica passa attraverso il sostegno alle imprese e alla possibilità che le stesse hanno di investire.
Luigi MARATTIN (PD), intervenendo sull'emendamento 10.14 per preannunciare il voto favorevole del Partito Democratico, osserva che tale proposta emendativa, al pari dell'emendamento Delrio 10.59, mira a ripristinare la disciplina dell'iperammortamento che ha prodotto effetti positivi per il mondo delle imprese.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che sul tema in discussione la Commissione esaminerà successivamente un emendamento presentato dal Governo.
La Commissione respinge l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 10.14.
Andrea MANDELLI (FI) interviene sull'emendamento a prima firma Gelmini 10.19, evidenziando che lo stesso, proponendo il rifinanziamento di Industria 4.0, mira in sostanza a rimettere in moto il ciclo industriale che è funzionale alla creazione di nuova occupazione. Ne raccomanda quindi l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 10.19.
Roberto OCCHIUTO (FI), intervenendo sull'emendamento a prima firma Gelmini 10.18, evidenzia che tale proposta emendativa prevede la proroga dei finanziamenti a favore di Industria 4.0 per gli investimenti prenotati, proponendo altresì la soppressione delle modalità restrittive attualmente contenute nel testo. Ritiene che tale emendamento faccia parte del «pacchetto» di proposte qualificate con le quali Forza Italia cerca di fornire risposte alternative alle scelte in materia di politica di bilancio dell'attuale Governo, che giudica sbagliate.
Claudio BORGHI, presidente, fa presente che in relazione alla tematica oggetto degli emendamenti in esame i relatori hanno presentato un emendamento, oggetto di riformulazione, che sarà esaminato successivamente.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo anch'egli sull'emendamento Gelmini 10.18, sottolinea che tale proposta emendativa è incentrata sugli investimenti già prenotati. Si rammarica, quindi, del fatto che il Governo non abbia ritenuto di riconsiderare il parere espresso su tale proposta emendativa. Auspica che vi sia ancora spazio per un ripensamento, tenuto conto del fatto che è ormai chiaro che quella in discussione da giorni è, in realtà, una mera bozza della manovra di bilancio.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) domanda se l'emendamento Gelmini 10.18 sia da considerarsi ricompreso nella riformulazione dell'emendamento 10.60 dei relatori e se si possa, pertanto, accantonarne l'esame.
Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento Gelmini 10.18.
La Commissione respinge l'emendamento Mandelli 10.6.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento 10.1 della VI Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea e che l'emendamento Gusmeroli 10.57, di identico contenuto, è stato ritirato.
La Commissione respinge l'emendamento Porchietto 10.17.
Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'emendamento 10.40 di cui è cofirmataria, evidenzia che con esso si propone l'estensione del beneficio dell'iperammortamento alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Si tratta, a suo avviso, di una misura essenziale per tutelare gli investimenti operati dalle aziende. Ne raccomanda quindi l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 10.40.
Luigi MARATTIN (PD), intervenendo sull'emendamento Delrio 10.7, sottolinea che tale proposta emendativa propone l'estensione al comparto agricolo delle misure riconducibili all'Industria 4.0. Ritenendo quest'ultima uno strumento di politica economica di stimolo agli investimenti privati.
Paolo RUSSO (FI) illustra l'emendamento 10.2 a sua prima firma, che mira a dare concretezza alle affermazioni, spesso relegate da parte del Governo a meri annunci, sul carattere di asset strategico dell'agricoltura italiana. L'estensione da esso prevista del credito d'imposta alle imprese agricole è funzionale a non privare il comparto primario di una leva di sviluppo importantissima che potrebbe generare nuove opportunità sia in termini di crescita del PIL che di prospettiva occupazionale per le nuove generazioni.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Paolo Russo 10.2, Delrio 10.7, Sandra Savino 10.8, Fornaro 10.33, Ciaburro 10.47, nonché gli identici emendamenti Fiorini 10.13 e Benamati 10.29.
La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Bellachioma 10.010 (vedi allegato).
Luigi MARATTIN (PD) ricorda che l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 81.01 recava, tra l'altro, una previsione analoga a quella contenuta nell'articolo aggiuntivo Bellachioma 10.010 testé approvato.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Delrio 10.04 in materia di proroga del credito d'imposta di formazione nel settore delle tecnologie 4.0, chiede ai relatori le ragioni dell'invito al ritiro dello stesso, osservato che sull'articolo aggiuntivo Liuzzi 13.03 di analogo contenuto i relatori hanno formulato un parere favorevole con riformulazione. Si domanda infatti se tale riformulazione possa ricomprendere anche i contenuti dell'articolo aggiuntivo Delrio 10.04.
Raphael RADUZZI, relatore, propone l'accantonamento dell'esame dell'articolo aggiuntivo Delrio 10.04.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che, in relazione alla richiesta avanzata dai gruppi di opposizione all'inizia della seduta, il Ministro dell'economia e delle finanze, Tria, interverrà in Commissione tra le 19 e le 20 della giornata odierna.
La Commissione respinge l'emendamento Mandelli 11.5.
Luigi MARATTIN (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento De Menech 11.48, volto a mettere a regime uno strumento di politica economica come l’ecobonus che ha dimostrato la propria efficacia.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Menech 11.48 e Muroni 11.53.
Debora SERRACCHIANI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Buratti 11.46, volto a prevedere misure di agevolazione mediante detrazioni per operazioni di bonifica dell'amianto. Ricorda infatti come siano numerosi i siti che necessitano di tale bonifica.
La Commissione respinge l'emendamento Buratti 11.46.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Barelli 11.31, volto a dare risposte mediante l'incentivazione dell’ecobonus alla rubinetteria che è un settore di un comparto tradizionale italiano quale il settore manifatturiero. Ciò permetterebbe ai produttori di avere rilevanti vantaggi sul mercato. Si tratta di una misura studiata in modo organico che non prevede interventi assistenziali o a pioggia. Non comprende il parere contrario di relatori e Governo e auspica l'accantonamento dell'emendamento per un'ulteriore riflessione.
La Commissione respinge l'emendamento Barelli 11.31.
Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra il proprio emendamento 11.25 che interviene sulla detrazione d'imposta fino al 50 per cento non in senso modificativo ma solo per ripartirla in quote flessibili.
La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 11.25.
Stefania PEZZOPANE (PD) illustra l'emendamento De Micheli 11.44, di cui è cofirmataria. L'emendamento si propone di estendere una misura di prevenzione antisismica approvata nella scorsa legislatura. Si tratta della disposizione che permette al cittadino di intervenire nella propria abitazione per apportare migliorie antisismiche. Con l'emendamento si propone di estendere la misura alle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 le cui abitazioni hanno dimostrato la loro fatiscenza in caso di eventi sismici. Ricorda che una misura analoga era stata proposta nella scorsa legislatura anche dalle forze che sono attualmente al Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Micheli 11.44 e Lupi 11.61.
Maria Elena BOSCHI (PD) illustra l'emendamento 11.4 di cui è prima firmataria, volto a riproporre una misura, già precedentemente messa in atto, di detrazione fiscale per le coppie di età inferiore ai 35 anni al fine di acquisto di mobili per la propria abitazione principale. La misura, che prevede una detrazione del 50 per cento delle spese per 16 mila euro complessivi, ha dimostrato non solo di essere un sostegno concreto per le giovani coppie, ma di essere efficace anche per i produttori. Ricorda infatti come si era discusso in Parlamento di elevare la somma massima proprio per permettere l'acquisto di mobili italiani di pregio e rafforzare così la nostra produzione. Anche se si rende conto della ristrettezza dei tempi, chiede al Governo un approfondimento sul tema posto dal suo emendamento.
La Commissione respinge l'emendamento Boschi 11.4.
Roberto OCCHIUTO (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sozzani 11.30, teso a semplificare le procedure di accesso alla tariffa agevolata. Non comprende quindi il parere contrario di relatori e Governo e auspica l'inserimento della disposizione in un altro provvedimento, come ad esempio il decreto-legge semplificazione.
La Commissione respinge l'emendamento Sozzani 11.30.
Roberto OCCHIUTO (FI) illustra l'emendamento Palmieri 11.13, che chiede il ripristino del bonus delle giovani coppie con meno di 35 anni in relazione all'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale.
La Commissione respinge l'emendamento Palmieri 11.13.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che l'articolo aggiuntivo Ruocco 11.042 è stato ritirato dai presentatori.
Stefania PEZZOPANE (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Marattin 11.029 e lo illustra. La proposta emendativa prevede, in analogia con misure precedentemente proposte, la possibilità per i cittadini che usufruiscono del sisma bonus di optare, in luogo della detrazione, per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata. Sottolinea come tale richiesta provenga dalle categorie di professionisti che assistono i cittadini in questione.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marattin 11.029.
Maria Elena BOSCHI (PD) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Moretto 11.034. Osserva che anche questa proposta emendativa è volta a confermare qualcosa che già esiste e sottolinea come la mancata conferma di misure che hanno funzionato significhi in concreto togliere agevolazioni ai cittadini che ne hanno usufruito. L'emendamento in questione, prorogando il credito d'imposta per le strutture ricettive al fine di apportare migliorie, favorisce così non solo le strutture del settore turistico e alberghiero ma anche quelle del settore edilizio. Rileva quindi il poco interesse del Governo per le imprese edilizie, salvo quelle gestite da alcuni ministri o da loro familiari.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Moretto 11.034 e Muroni 11.031.
Debora SERRACCHIANI (PD) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Braga 12.011 che proroga la detrazione IRPEF del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di immobili in classe A o B. Anche in questo caso si tratta di una misura che ha funzionato e non si comprende quindi perché non si debbano confermare le buone prassi.
La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 12.01 e Braga 12.011.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che l'articolo aggiuntivo Gebhard 12.04 è stato ritirato dai presentatori.
Francesco BOCCIA (PD), nell'intervenire sull'articolo aggiuntivo 12.08, a sua prima firma, segnala come si tratti di un argomento accantonato ma comunque caro anche al Governo, cioè la riduzione dell'aliquota IVA su beni definibili di assoluta prima necessità, tra i quali quelli per la prima infanzia. Nel chiedere di riconsiderare il parere sulla sua proposta emendativa, domanda quali siano le attuali intenzioni del Governo su tale materia.
Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) rileva come sull'argomento in esame le dichiarazioni della Ministra Grillo siano discordanti con quelle espresse dal rappresentante del Governo in Commissione, chiede pertanto maggiore chiarezza.
La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala come la riduzione di aliquote IVA sia un argomento da concordare con l'Unione europea, in quanto si tratta di misure fiscali. Evidenzia come al momento il principale obiettivo sia di evitare una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea. Nel concordare con le richieste del collega Boccia ribadisce la necessità di maggior tempo per approfondire la questione.
Claudio BORGHI, presidente, invita il deputato Boccia a ritirare l'emendamento e conseguentemente a presentare un ordine del giorno per affrontare la questione in modo complesso.
Maria Elena BOSCHI (PD) dichiara di sentirsi rassicurata dalle parole della sottosegretaria Castelli, quando afferma di voler rispettare le regole europee e quindi evitare una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea, ma non senza ricordare che c’è il rischio di altra procedura di infrazione che incombe sul nostro Paese. Propone di inserire nella proposta emendativa una clausola di salvaguardia, che subordini l'efficacia della misura all'autorizzazione da parte delle competenti istituzioni europee, invitando così anche i colleghi della maggioranza a sottoscrivere l'emendamento.
Claudio BORGHI, presidente, ribadisce come l'inserimento di eventuali simili clausole comportino comunque la necessità di una copertura delle norme.
Luigi MARATTIN (PD) chiede conferma della necessità di un'autorizzazione da parte dell'Unione europea per una riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento.
La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma tale necessità, ribadita anche dal Dipartimento delle finanze.
Francesco BOCCIA (PD) fa presente come, a sua memoria, nel caso di aliquota IVA al 5 per cento possa essere sufficiente solo una mera comunicazione e non una autorizzazione, come invece sarebbe necessario nell'ipotesi di aliquota IVA al 4 per cento.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Boccia 12.08 e l'emendamento Fiorini 13.3.
Mirella LIUZZI (M5S) ringrazia il Governo per l'interessamento dimostrato sulla sua proposta emendativa 13.03, come riformulata, che contiene una proroga del credito d'imposta per attività di formazione. Rileva come l'aiuto a piccole e medie imprese sia sempre stato un obiettivo della maggioranza e auspica che tale proposta, come altre simili, possano essere approvate all'unanimità.
Luigi MARATTIN (PD), nello stigmatizzare la politica del Governo in materia di imprese, evidenzia come sia un errore ridurre deliberatamente i benefici alle imprese di grandi dimensioni. Nel far presente che l'articolo aggiuntivo Liuzzi 13.03 sia analogo all'articolo aggiuntivo Delrio 10.04 chiede di porre in votazione quest'ultima proposta emendativa.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) chiede che le due proposte emendative, Liuzzi 13.03 come riformulato e Delrio 10.04, siano esaminate congiuntamente.
La sottosegretaria Laura CASTELLI ribadisce come il favorire le piccole e medie imprese sia una scelta politica del Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Delrio 10.04 e approva l'articolo aggiuntivo Liuzzi 13.03, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, comunica che l'articolo aggiuntivo Faro 13.019 è stato ritirato.
Vanessa CATTOI (Lega) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 13.022.
Elena CARNEVALI (PD) chiede un approfondimento dell'articolo aggiuntivo Cattoi 13.022 come riformulato, in quanto non ritiene chiara la finalità della proposta emendativa.
Silvana Andreina COMAROLI, relatrice, nel ricordare come le case di riposo rientrino nella disciplina del Terzo settore, specifica come la finalità della proposta emendativa sia quella di calmierare le rette di tali enti detassando gli utili se reinvestiti interamente in attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e prevedendo che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.
Giorgio TRIZZINO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 13.022 Cattoi, come riformulato.
Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare la relatrice della spiegazione data, fa presente che condivide l'obiettivo della proposta emendativa ma solleva dubbi sull'assenza di altre misure per evitare un aumento delle rette delle case di riposo, con particolare riferimento alle attività convenzionate con le Regioni.
Andrea MANDELLI (FI) sottoscrive a nome dell'intero gruppo di Forza Italia in Commissione bilancio l'articolo aggiuntivo 13.022, come riformulato.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cattoi 13.022, come riformulato (vedi allegato).
Leonardo DONNO (M5S), nel ritirare l'articolo aggiuntivo 13.023, a sua prima firma, dichiara che presenterà un ordine del giorno.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che il deputato Schullian accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 13.026.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 13.026, come riformulato (vedi allegato).
Raphael RADUZZI, relatore, conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Brunetta 14.058.
Roberto OCCHIUTO (FI) dichiara di accogliere la proposta di ulteriore accantonamento dell'articolo aggiuntivo Brunetta 14.058 solo se la volontà dei relatori è quella di affrontare comunque la questione a breve.
Stefano FASSINA (LeU), nell'intervenire sull'articolo aggiuntivo Lacarra 14.032, evidenzia come esso sia analogo all'emendamento 28.66, di cui è cofirmatario. Chiede al Governo di rivedere il suo parere su tali proposte emendative, in particolar modo sull'articolo aggiuntivo Lacarra 14.032, in quanto non avente un effetto sistemico. Osserva come tali proposte siano finalizzate alla salvaguardia di un intero comparto, dichiara quindi incomprensibile una loro bocciatura.
Francesco BOCCIA (PD), ricordando che la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame era stata avanzata da tutti i gruppi di opposizione, ritiene inopportuna l'equiparazione fatta dalla maggioranza tra i concorsi pubblici e la partecipazione a corsi di formazione di scuole che, seppur autorevoli, non possono ritenersi equivalenti. Osservando infatti che l'autorevolezza delle scuole di formazione è in qualche modo decisa dal mercato, che nel caso della RAI non può essere invocato, trattandosi di una situazione di monopolio, sottolinea l'opportunità che la discrezionalità per la selezione del personale che svolge la professione di giornalista sia molto limitata e connessa in ogni caso a parametri di eccellenza. Chiede quindi al Governo la disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno di analogo contenuto.
La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma la disponibilità del Governo in tal senso.
Francesco BOCCIA (PD), in accordo con il presentatore, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Lacarra 14.032 e lo ritira.
Claudio BORGHI, presidente, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.10.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione riprenderà i suoi lavori dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento all'emendamento Nobili 15.10, manifesta la disponibilità del Governo a valutare favorevolmente tale proposta emendativa, purché sia riformulata mantenendo soltanto il comma 3-ter (vedi allegato).
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, concordando con la proposta della sottosegretaria Castelli, esprime un parere favorevole sull'emendamento Nobili 15.10 a condizione che sia riformulato mantenendo soltanto il comma 3-ter.
Luigi MARATTIN (PD) sottoscrive l'emendamento Nobili 15.10 e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.
La Commissione approva l'emendamento Nobili 15.10, come riformulato (vedi allegato).
Luigi MARATTIN
(PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 15.2, evidenzia che con tale proposta emendativa si propone di stanziare 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle provincie e delle città metropolitane.
Evidenzia che ai fini dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture ciò che più conta è la governance dell'utilizzo delle risorse stanziate oltre alla loro implementazione. In coerenza con tale impostazione, l'emendamento a sua prima firma prevede che le risorse siano assegnate direttamente alle province e alle città metropolitane in quanto strutture di livello operativo.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, propone di accantonare l'emendamento Marattin 15.2 e gli altri emendamenti di identico contenuto, al fine di svolgere un approfondimento anche in considerazione del fatto che successivamente la Commissione esaminerà un altro emendamento che affronta la tematica in questione, del quale è stato disposto l'accantonamento.
Elena CARNEVALI
(PD) apprezza la proposta della relatrice di accantonare gli emendamenti in esame. Ricorda, tuttavia, che le province hanno già presentato il report ad esse richiesto dal Ministro Toninelli in relazione alle necessità manutentive di ponti e viadotti di loro competenza.
Rileva che l'emendamento Marattin 15.2, nel prevedere l'attribuzione delle risorse direttamente alle province muove nella direzione di una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse in tale settore.
Auspica, pertanto, che l'emendamento al quale ha fatto riferimento la relatrice Comaroli possa recare una formulazione che ricomprenda tutti gli identici emendamenti in esame.
Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Marattin 15.2, Cestari 15.4, Pizzetti 15.11, Fidanza 15.17, Paolo Russo 15.18 e Fassina 15.22.
Paolo RUSSO
(FI) intervenendo sull'emendamento D'Attis 15.19, di cui è cofirmatario, avente ad oggetto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado, dichiara di non comprendere le ragioni dell'invito al ritiro su di esso formulato, considerate le ripetute dichiarazioni rese dai rappresentanti del Governo in riferimento ad uno specifico impegno nell'attività di manutenzione in generale.
Ritiene, pertanto, incoerente l'atteggiamento dell'Esecutivo che invece, alla prova dei fatti, decide di non appostare risorse per finanziare misure condivise, e in taluni casi persino indicate come fondamentali da alcuni Ministri. Ravvisa in questa decisione un profilo di responsabilità personale, prima ancora che politica.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Pezzopane 15.3, Cestari 15.5, D'Attis 15.19 e Fassina 15.23.
Stefania PRESTIGIACOMO
(FI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.05 relativo a un piano per il dissesto idrogeologico, si dichiara profondamente delusa per la decisione assunta dalla maggioranza e dal Governo di mantenere il parere contrario, senza peraltro fornire alcuna spiegazione al riguardo ai deputati firmatari della proposta emendativa.
Ricorda che sul tema del dissesto idrogeologico lo stesso Presidente del Consiglio Conte, durante un question time in Assemblea ha reso delle dichiarazioni precise a nome del Governo. Osserva, pertanto, che da parte del Governo si assiste solo ad una serie di annunci effettuati dopo il verificarsi di eventi drammatici, come quelli che di recente hanno colpito alcuni territori del Paese, i quali, tuttavia, passata la fase emergenziale, restano tali.
Evidenzia, inoltre, una certa confusione da parte del Governo in ordine alle modalità di coordinamento degli interventi in materia di contrasto al dissesto idrogeologico. Ritiene, infatti, che non sia stato ancora chiarito se l'Esecutivo intenda svuotare la struttura di missione istituita a tal fine presso la Presidenza del Consiglio dal precedente Governo per crearne un'altra, peraltro più farraginosa, o se intenda invece riattribuire le competenze in materia al Ministero dell'ambiente.
Rilevato che il problema principale in Italia è quello della mancanza di pianificazione degli interventi, che invece è fondamentale in un settore che richiede un approccio non ordinario, osserva che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma reca uno stanziamento importante.
Concludendo, stigmatizza la mancanza di attenzione da parte della maggioranza e del Governo in ordine ad una tematica di rilevanza cruciale, che emerge dall'assenza di volontà di svolgere un approfondimento sull'articolo aggiuntivo in questione.
Claudio BORGHI, presidente, dopo aver precisato che rientra nella facoltà di ciascun deputato di dichiararsi insoddisfatto per la valutazione espressa sulla propria proposta emendativa dai relatori e dal Governo, evidenzia che sono stati già svolti numerosi approfondimenti sugli emendamenti presentati, e che, per tale ragione, i tempi di esame in sede referente del disegno di legge di bilancio si sono prolungati rispetto a quelli inizialmente previsti.
Richiamato il suo costante impegno a mantenere aperto il dibattito, osserva, tuttavia, che è suo preciso compito anche quello di organizzare i lavori in modo da garantirne la conclusione entro il termine stabilito. Ritiene, pertanto, che non vi sia più possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti tranne in casi del tutto eccezionali.
Stefania PRESTIGIACOMO
(FI), ricordato che lei stessa si è finora limitata a svolgere due o tre interventi nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, evidenzia che la sua richiesta di approfondimento non ha ad oggetto un cavillo, bensì un tema rilevantissimo, peraltro non di carattere settoriale, come invece è accaduto con riferimento ad altre proposte emendative, che tuttavia sono state ritenute comunque ammissibili.
Non ritiene quindi corretto che la maggioranza e il Governo non interloquiscano con i parlamentari dei gruppi di opposizione sull'esito degli approfondimenti svolti.
Claudio BORGHI, presidente, chiarisce che il riferimento alle ulteriori richieste di approfondimento non era indirizzato nello specifico all'onorevole Prestigiacomo.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, rispondendo alle sollecitazioni provenienti dall'onorevole Prestigiacomo, rammenta che l'articolo 15 del disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di investimenti delle amministrazioni centrali, mentre l'articolo 16 detta norme in materia di fondo investimenti degli enti territoriali. Come è stato a suo avviso già evidenziato in precedenti interventi svolti da rappresentanti del Governo nel corso dell'esame delle proposte emendative, ribadisce che i richiamati articoli 15 e 16 rappresentano la base normativa di riferimento per gli interventi oggetto di discussione. Ciò ferma restando la facoltà dei deputati di presentare emendamenti volti a modificare tale impianto.
Giusi BARTOLOZZI
(FI) ritiene che la risposta della sottosegretaria Castelli non abbia fornito i richiesti elementi di approfondimento. In particolare, reputa che non sia affatto chiaro quali siano i significativi interventi in sede di disegno di legge di bilancio ai quali, invece, ha fatto riferimento il rappresentante del Governo in risposta ad un suo atto di sindacato ispettivo svolto in Commissione in materia di dissesto idrogeologico.
Associandosi alle considerazioni espresse dall'onorevole Prestigiacomo, ribadisce dunque la necessità di avere maggiore chiarezza da parte del Governo.
Luigi MARATTIN
(PD) comprende l'esigenza di accelerare i tempi dell'esame del provvedimento, ma non condivide il metodo utilizzato dalla maggioranza e dal Governo che, di fatto, non consentono alla Commissione di affrontare temi di assoluto rilievo nell'ambito della legge di bilancio.
Sottolinea come ritenga impossibile procedere in maniera affrettata quando si discutono per la prima volta argomenti così rilevanti come quello del dissesto idrogeologico e lamenta che la possibile posizione della questione di fiducia, sia nell'Aula della Camera che in quella del Senato, renderà tale situazione ancora più inaccettabile, poiché verranno sottratte all'esame parlamentare interi pezzi della manovra, quali ad esempio quelli relativi al reddito di cittadinanza, agli enti locali o agli interventi in favore dei territori colpiti dal terremoto.
Claudio BORGHI, presidente, replicando alle osservazioni del collega Marattin, fa presente che il tema del dissesto idrogeologico, affrontato nell'articolo 15, è stato ampiamente trattato.
Paolo RUSSO
(FI) rileva come la questione sollevata dalla collega Prestigiacomo attenga ad un insieme di aspettative che si sono create nel corso dei mesi e che, giunti al momento dell'approvazione della legge di bilancio, dovevano risolversi in una serie di linee di indirizzo che il Governo e la maggioranza avrebbero dovuto tracciare e che, invece, non risultano presenti in una manovra che appare essere sempre di più un coacervo di norme messe insieme senza un comune denominatore logico.
Osserva come il tema del dissesto idrogeologico non sia una questione di poco conto rispetto alla quale sorvolare in quanto i tempi residui non consentono di svolgere un esame approfondito e per questo rivendica il diritto delle opposizioni di protestare.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 15.05.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi De Lorenzis 15.08 e 15.09 devono intendersi ritirati.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Frassini 16.12 e Marattin 16.13, in considerazione dell'accordo che è stato raggiunto con l'associazione nazionale dei comuni italiani.
Luigi MARATTIN (PD) domanda al relatore di fornire chiarimenti riguardo all'accordo raggiunto con l'associazione nazionale dei comuni italiani, in modo da potere valutare con maggiore cognizione di causa la proposta di ritirare l'emendamento.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA precisa che l'accordo raggiunto prevede un fondo ad hoc per l'IMU e la TASI, nonché incrementi del fondo per l'edilizia sanitaria ed altre misure.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, manifesta l'opportunità di svolgere ulteriori riflessioni e propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Parolo 16.9 deve intendersi ritirato.
Luca PASTORINO (LEU) chiede chiarimenti sul ritiro dell'emendamento Parolo 16.9.
Silvana Andreina COMAROLI
(LEGA), relatrice, segnala che sono in corso ulteriori verifiche che potranno proseguire anche durante l'esame presso il Senato.
Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Binelli 16.7, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dell'emendamento Binelli 16.7.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Binelli 16.7, come riformulato (vedi allegato) e respinge gli identici emendamenti Vanessa Cattoi 17.2, Ciaburro 17.9, Rospi 17.12, Foti 17.14, Varrica 17.17, Mandelli 17.18, Morassut 17.25, Rizzetto 17.28 e Ferro 17.29, nonché l'emendamento Mandelli 17.19.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Varrica 17.20 e Pella 17.7 devono intendersi ritirati.
Luigi MARATTIN
(PD), intervenendo sull'emendamento 17.5, a sua prima firma, ricorda come il Ministro dell'economia Tria abbia annunciato più volte l'intenzione del Governo di volere fare ripartire gli investimenti, tuttavia non reputa che le due norme introdotte nella manovra a tale scopo siano in grado di stimolare la ripresa economica.
In particolare, il gruppo del Partito democratico ritiene che sarebbe più opportuno indirizzare verso gli enti locali le risorse umane messe a disposizione della Centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) sottolinea come l'emendamento Marattin 17.5 intervenga sulle disposizioni che istituiscono la Centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche al fine di permettere alle relative strutture di operare nella maniera più congrua rispetto ai compiti ad esse affidati, rafforzandone le capacità progettuali. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.
Paolo RUSSO (FI) evidenzia come la finalità del proprio emendamento 17.23 sia quella di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e invita la maggioranza ed il governo a riflettere sulla necessità di approvare l'emendamento.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva che l'emendamento Paolo Russo 17.23 incide in maniera efficace sui procedimenti amministrativi per la realizzazione di opere pubbliche snellendo le procedure burocratiche al fine di consentire la realizzazione delle opere stesse in tempi congrui.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Marattin 17.5, Cestari 17.6, Paolo Russo 17.23 e Fassina 17.26.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Madia 17.06, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Madia 17.06.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Madia 17.06, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Suriano 19.8 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'emendamento Fusacchia 19.111.
Pietro Carlo PADOAN (PD), intervenendo sull'emendamento Fregolent 19.106 segnala come esso riguardi uno strumento, quello dei piani individuali di risparmio (PIR), che si è rilevato particolarmente efficace per convogliare i risparmi delle famiglie verso le piccole e medie imprese, garantendo a quest'ultime mezzi aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali. Evidenzia come l'emendamento chieda un'estensione di tali piani PIR, anche ad operatori internazionali, cosa che ritiene dovrebbe essere condivisa da tutti i gruppi. Invita la Commissione a prendere in considerazione l'utilità di questo strumento.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fregolent 19.106 e 19.104.
Maria Elena BOSCHI (PD) nell'illustrare l'emendamento Mor 19.97 evidenzia come esso si riferisca al tema delle start up e a tutti gli interventi volti a valorizzare la capacità di intraprendere attività innovativa, cosa che ritiene necessaria soprattutto in un periodo in cui c’è bisogno di un'iniezione di fiducia. Ribadisce come ci sia bisogno di misure concrete in tale campo, come nello specifico la concessione di agevolazioni di carattere fiscale. Nel ricordare che molte sono le proposte del gruppo del Partito democratico in merito, afferma che quella in esame è una misura di carattere strutturale.
Francesco BOCCIA (PD) nel sottoscrivere l'emendamento Mor 19.97 dichiara di non comprendere la mancanza di discussione su argomenti come quello in esame, sul quale alcune forze politiche di maggioranza hanno assunto impegni solenni di fronte alle nuove generazioni. Ribadisce l'importanza dell'impatto digitale sul funzionamento dell'attuale sistema economico e chiede ai relatori motivazioni sul loro parere contrario, essendo l'emendamento la sintesi di gran parte di proposte sottoscritte da tutti i gruppi parlamentari.
La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma che sul tema oggetto dell'emendamento è forte l'interesse del Ministero dell'economia. Ricorda, tuttavia, come il parere negativo sia legato ad un problema di coperture. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno al fine di sottolineare l'importanza di tale argomento.
Silvana Andreina COMAROLI, relatrice, segnala come emendamenti presentati dagli esponenti della maggioranza sullo stesso tema siano stati ritirati per le stesse motivazioni.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ricordando alla maggioranza la difficoltà di realizzare tutte le promesse fatte, invita comunque a finanziare progetti concreti condivisi da tutti. Nel sottoscrivere l'emendamento prende atto che la manovra del popolo non finanzia le start up.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottoscrive l'emendamento Mor 19.97, sottolineando come esso sia simile a una sua proposta emendativa riguardante i fondi per le attività di ricerca per le università. Evidenzia come tali investimenti possano rappresentare una scintilla per gli investimenti, in particolar modo nelle Regioni del Sud. Ribadisce la necessità di investimenti pubblici in aggiunta a quelli privati.
La Commissione respinge l'emendamento Mor 19.97.
Maria Elena BOSCHI (PD) interviene sull'emendamento 19.23, a sua prima firma. Nel segnalare come esso abbia un impatto più circoscritto rispetto all'emendamento a prima firma Mor, rileva la necessità di fugare ogni dubbio sulla destinazione di alcune dotazioni finanziarie, che secondo notizie di stampa sarebbero destinate ad aziende vicine al Movimento 5 Stelle. Specifica che, grazie all'emendamento, tali risorse, pari a 15 milioni di euro, sarebbero destinate ad accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché a promuovere nuove iniziative imprenditoriali, in particolare start up avviate da under 35.
Elena CARNEVALI (PD) segnala di non comprendere perché nella manovra non vi siano interventi per i giovani, in particolare per le start up under 35. Nel ricordare come l'emendamento si propone di destinare loro specifiche risorse, evidenzia come esso rappresenti senza dubbio un sostegno all'attività di innovazione tecnologica.
La Commissione respinge l'emendamento Boschi 19.23.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che l'emendamento Iovino 19.9 è stato ritirato e avverte che l'emendamento 19.1 della IX Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Iovino 19.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Giuseppe BUOMPANE (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Iovino 19.6, di cui è cofirmatario.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Iovino 19.6, come riformulato (vedi allegato) e respinge l'emendamento Silli 19.50.
Stefania PEZZOPANE (PD), nell'illustrare l'emendamento Giacomelli 19.20, di cui è cofirmataria, sottolinea come esso riprenda iniziative già messe in campo dal precedente Governo, in particolare la sperimentazione della piattaforma 5G in diverse città italiane. Nel ribadire la bontà di tale iniziativa, che si presenta come assai lungimirante e che ha accolto anche l'interesse del sistema industriale, sottolinea come essa produrrà occupazione e innovazione tecnologica. Auspica che la Commissione non interrompa tale progetto.
Debora SERRACCHIANI (PD) concorda con le affermazioni della deputata Pezzopane e ribadisce che l'emendamento Giacomelli 19.20 porta avanti una sperimentazione della piattaforma 5G che si è rivelata estremamente efficiente. Inoltre, bloccando i fondi si bloccano anche progetti che sono già in atto, in quanto devono concludersi entro marzo 2019. È un punto di vista miope di politica degli investimenti e chiede al Governo di rivedere la sua posizione.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) non comprende come non si possano investire soldi su una tecnologia sperimentale come quella proposta dall'emendamento Giacomelli 19.20. Si ferma una sperimentazione senza permetterle di produrre i suoi risultati, di fatto tornando indietro di 10 anni. Sottolinea come nella passata legislatura il suo gruppo aveva condotto delle battaglie anche insieme al Movimento 5 Stelle per fare del digitale un elemento strategico. Invita quindi il Governo a modificare il parere sull'emendamento.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giacomelli 19.20, Mandelli 19.31, D'Ettore 19.70 e 19.74 e Benamati 19.85.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, anche a nome del relatore Raduzzi, modifica il parere sull'emendamento Vanessa Cattoi 19.13 ed esprime parere favorevole se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Vanessa CATTOI (Lega) riformula l'emendamento 19.13 nei termini proposti dai relatori.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Vanessa Cattoi 19.13, così come riformulato.
La Commissione approva l'emendamento Vanessa Cattoi 19.13, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Vanessa Cattoi 19.17 è stato ritirato dai presentatori.
Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) illustra il proprio emendamento 19.120, che istituisce un fondo volto a rilasciare una garanzia diretta sulle operazioni finanziarie in relazione a programmi di investimenti riferiti all'acquisizioni di beni immobili e/o spese in opere murarie, anche di ristrutturazione edilizia. In questo modo si vuole aiutare la crescita delle piccole e medie industrie del settore. È un fondo che può anche essere rimodulato, ma sottolinea l'importanza della sua istituzione. Chiede al Governo un ulteriore approfondimento.
La Commissione respinge l'emendamento Lorenzin 19.120.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, anche a nome del relatore Raduzzi, esprime parere favorevole sull'emendamento Pretto 19.15 se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Erik Umberto PRETTO (Lega) riformula l'emendamento 19.15 nei termini proposti dai relatori.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Pretto 19.15, così come riformulato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Pretto 19.15, come riformulato (vedi allegato) e respinge l'emendamento Speranza 19.109.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, anche a nome del relatore Raduzzi, modifica il parere sull'emendamento Centemero 19.19 ed esprime parere favorevole.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
La Commissione approva l'emendamento Centemero 19.19 (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Cataldi 19.059, Berardini 19.063 e D'Incà 19.064 sono stati ritirati dai presentatori.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Polverini 19.071.
Maria Elena BOSCHI (PD) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Calabria 19.036. Infatti analogamente a un suo emendamento, anche se con modalità diverse, la proposta in questione offre sostegno alle start-up innovative, focalizzandosi sul loro avvio e sul primo anno di attività mediante agevolazioni fiscali. Il suo intervento è quindi finalizzato a riproporre il tema all'attenzione della Commissione e a chiedere risposte concrete al Governo.
Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Calabria 19.036. Osserva come il tasso di mortalità delle nuove imprese sia elevato, a fronte di un ampio margine di successo nel caso di loro sopravvivenza. Rileva come il sistema paese in Italia funzioni egregiamente sul piano della ricerca, ma difetti nel trasferimento tecnologico e nella brevettazione. È un vulnus che va assolutamente sanato. Il tema non può essere quello del costo dell'operazione, ma bisogna avere un orizzonte più ampio fondato su una spesa capace di attrarre investimenti.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Calabria 19.036, Lollobrigida 19.02 e Zucconi 19.039.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Manzo 19.061 è stato ritirato dai presentatori.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, anche a nome del relatore Raduzzi, modifica il parere sull'articolo aggiuntivo Crosetto 19.06 ed esprime parere favorevole se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Guido CROSETTO (FdI) riformula l'articolo aggiuntivo 19.06 nei termini proposti dai relatori.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Crosetto 19.06, così come riformulato.
Luca PASTORINO (LeU) chiede conferma se la riformulazione proposta sopprima i primi due commi del testo originario dell'articolo aggiuntivo, mantenendo così la soglia del contante per pagamenti, che viene solo condizionata dalla riformulazione.
Pietro Carlo PADOAN (PD) desidera far presente alla Commissione che il rendere più facile l'utilizzo dei contanti è una misura che va in un senso diverso da quello della tracciabilità e rappresenta un passo indietro nella lotta all'evasione e al lavoro nero. Si tratta di un grave errore perché in questo modo diminuisce la possibilità di tracciare appunto i flussi di denaro.
Maria Elena BOSCHI (PD) si augura che il Movimento 5 Stelle sia consapevole di elevare la soglia per gli stranieri di utilizzare contanti. Ricorda come la politica del Movimento 5 Stelle negli ultimi cinque anni sia stata ancorata alla parola d'ordine dell'onestà, comprendendo anche la limitazione dell'uso del contante. Invece con l'aumento della soglia del contante da utilizzare si potrebbe finire per favorire l'attività della criminalità organizzata e questo è un controsenso per un Governo che ha cercato proprio di ammantarsi del crisma dell'onestà. Ora invece si getta la maschera e questa misura si aggiunge ai condoni edilizi e fiscali. Si augura perlomeno, cosa che esclude, che un componente del Governo non sia socio di alberghi di famiglia. Ribadisce come la norma vada a danno della legalità e della trasparenza e rappresenti una pagina nera all'evasione fiscale. Nel sottolineare che la riformulazione ha migliorato il testo originario, annuncia che il voto del suo gruppo non può che essere contrario.
Claudio BORGHI, presidente, chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Crosetto 19.06, così come riformulato. Osserva che proviene da una zona di confine con un paese come la Svizzera dove il contante è ampiamente utilizzato. Ricorda come la limitazione del contante rappresenta, in molti casi, un elemento di freno per i commercianti e gli operatori turistici.
Ylenja LUCASELLI (FdI) desidera osservare che negli ultimi anni la norma sull'utilizzo del contante è cambiata per sei volte e che la soglia è stata alzata anche dal Governo Renzi. Concorda con quanto affermato dal presidente Borghi e osserva che in paesi come la Germania e l'Austria è consentito ampiamento l'uso del contante, senza che questo porti con sé un ampliamento della criminalità organizzata. Quella proposta è una norma di buon senso che aiuta i piccoli commercianti e non aumenta l'evasione fiscale che va combattuta con altri mezzi.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottoscrive, a nome del proprio gruppo, l'articolo aggiuntivo Crosetto 19.06, come riformulato, condividendone del tutto le finalità. Giudicherebbe opportuno che il contenuto della disposizione, che a suo avviso dovrebbe essere estesa anche al settore orafo che soffre molto nello scambio commerciale soprattutto con i Paesi arabi, facesse esplicitamente riferimento, oltre che all'acquisto di beni e alla prestazione di servizi, anche al commercio, al fine di ricomprendere tutte le attività che afferiscono al settore del turismo.
Debora SERRACCHIANI (PD), pur apprezzando le limitazioni che sono state introdotte con la riformulazione, che ritiene comunque insufficienti, fa presente che in numerosi Paesi, quali ad esempio la Francia, la Spagna e persino la Slovacchia, il cui governo è più vicino all'attuale maggioranza, la soglia per l'utilizzo del contante è molto bassa e comunque non superiore a cinquemila euro. Fa presente che tale soglia è quella introdotto in Italia dal Governo Renzi e ricorda che in tale occasione i colleghi del MoVimento 5 Stelle appartenenti alla Commissione antimafia gridarono allo scandalo, ritenendo che si stesse facendo un regalo alle cosche mafiose. Giudica indispensabile che si faccia un passo avanti dal punto di vista culturale, impegnandosi per una maggiore e migliore tracciabilità delle transazioni, che viene pregiudicata dall'articolo aggiuntivo in esame.
Guido CROSETTO (FdI) invita i colleghi a fare attenzione nell'attribuire la patente di «amici della mafia» riferendosi al contenuto della proposta emendativa, che prende a riferimento una platea molto limitata e un settore specifico. Osserva che il limite di mille euro non ha in alcun modo contribuito alla riduzione delle attività mafiose o della corruzione e sottolinea l'opportunità che si permetta l'utilizzo del contante per coloro che ne fanno uso abitualmente. Fa osservare inoltre ai colleghi che l'utilizzo del denaro contante non consentirà alle banche di esigere la commissione percentuale legata alle transazioni con moneta elettronica.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Crosetto 19.06, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Berardini 19.010 e 19.016, Carbonaro 19.062 e Berardini 19.066 sono stati ritirati dai presentatori.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, anche a nome del collega Raduzzi, cambiando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Attis 19.067, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Mauro D'ATTIS (FI) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo D'Attis 19.067, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, propone alla Commissione di proseguire con l'espressione dei pareri da parte dei relatori sulle proposte emendative riferite agli articoli da 28 in poi.
Elena CARNEVALI (PD) chiede al presidente quando si potrà avere il quadro complessivo dei pareri sulle proposte emendative.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, ritiene opportuno proseguire la discussione sull'articolo 21 e rendere in seguito i pareri su tutte le proposte emendative.
La Commissione concorda.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, la Commissione svolgerà la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 21.
Luigi MARATTIN (PD) chiede alla presidenza precisazioni sull'orario dell'audizione del Ministro Tria.
Claudio BORGHI, presidente, fa presente al deputato Marattin che l'audizione è convocata per le ore 19.
Luigi MARATTIN (PD) osserva che la discussione sull'articolo 21 e la votazione delle relative proposte emendative confligge con l'audizione del Ministro Tria e invita la Commissione a fare particolare attenzione sull'articolo all'esame, che tratta una tematica finora non ancora affrontata e che non sarà affrontata in Assemblea né probabilmente dai colleghi del Senato.
Elena CARNEVALI
(PD) giudica paradossale discutere della misura del reddito di cittadinanza, che costituisce la parte più rilevante in termini economici della manovra finanziaria, non sapendo ancora in che modo gli esiti della interlocuzione con l'Europa potranno incidere su di essa. Manifestando la piena condivisione del Partito democratico verso misure di contrasto alla povertà, come dimostrato dall'approvazione da parte del Governo Renzi della misura del reddito di inclusione, osserva tuttavia che non è chiaro il contenuto della misura proposta dal Governo, la sua entrata in vigore, né le modalità di funzionamento, essendo al momento evidente solo l'assunzione di un contingente significativo di lavoratori da utilizzare nei centri per l'impiego. Sottolinea la bontà della misura del reddito di inclusione, introdotta dall'allora maggioranza in un confronto serio con i soggetti che vivono davvero le condizioni di povertà e, seppur consapevole della necessità di un significativo incremento delle risorse necessarie per la sua attuazione, evidenzia come tale misura abbia funzionato, configurando un diritto esigibile sulla base di precisi requisiti. Fa presente che il pacchetto di emendamenti presentato dal Partito democratico all'articolo 21 si pone l'obiettivo di rafforzare le misure già introdotte nel 2018, al fine di far fronte alle esigenze dei 5 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà. Si sofferma in particolare sull'emendamento Noja 21.84, che introduce un assegno di cura per persone con disabilità, misura chiesta a gran voce dal mondo dell'associazionismo e che si affiancherebbe all'unica altra misura prevista in questo caso, ossia l'indennità di accompagnamento, che essendo una misura di importo fisso, non affronta in modo adeguato i bisogni reali delle persone che necessitano di assistenza.
Osserva, poi, che non è possibile attribuire al reddito di cittadinanza alcun potere taumaturgico e che, anzi, tale misura presenta due grandi limiti: il primo consiste nel fatto che il reddito di cittadinanza non permette ai beneficiari di uscire dallo stato di povertà; il secondo attiene all'incremento del lavoro nero che si determinerebbe in seguito all'entrata a regime della misura.
Manifesta, inoltre, preoccupazione per il fatto che la manovra economica non destini queste risorse a politiche in grado di promuovere gli investimenti e, attraverso la crescita dell'economia, anche l'aumento dell'occupazione ed invita a considerare l'importanza di garantire alle giovani generazioni una sufficiente creazione di posti di lavoro, anziché temporanee misure assistenzialistiche.
Esprime contrarietà anche riguardo alle riduzioni delle spese per sostenere la cultura e l'istruzione e sottolinea l'assurdità di stanziare le risorse da destinare all'edilizia sanitaria solo a partire dal 2021, mentre è urgente avviare subito i necessari interventi di manutenzione.
Anche al personale sanitario sono state date assicurazioni in termini economici e di politica delle assunzioni che non trovano riscontro nell'articolato del Governo.
Si tratta, dunque, di una manovra economica che distribuisce fondi a pioggia, senza una visione unitaria e che si rivelerà una scatola vuota. Dopo i tanti proclami fatti, dunque, non cambierà nulla e le condizioni generali del Paese saranno peggiorate.
Paolo RUSSO
(FI) osserva come finalmente la Commissione sia passata a trattare uno dei temi centrali della manovra economica, quale il reddito di cittadinanza, e come sia fondamentale ragionare sul profilo che la maggioranza vuole attribuire a questa misura.
Malgrado le ripetute dichiarazioni degli esponenti del Governo che hanno affermato il carattere non assistenziale del reddito di cittadinanza, rileva come questo alimenti ulteriore precarietà, per di più senza garantire la continuità nel tempo delle risorse messe a disposizione. È vero che la misura ha anche l'effetto di alimentare in qualche modo il mercato, ma rileva che si tratta di settori marginali, legati alla distribuzione di prodotti di bassa qualità.
È necessario, invece, stimolare la creazione di posti di lavoro e invogliare i cittadini a mettere in campo le loro energie, piuttosto che accontentarsi di ricevere una paga senza fare nulla. Sembra si voglia incrementare una forma di precarietà assistita. Il concetto di cittadinanza esprime un valore di dignità, prima ancora una concezione economica assistenziale. Non si aiuta chi è rimasto indietro senza risorse e non si hanno risorse senza lavoro. Da qui bisogna partire.
Manifesta preoccupazione per il fatto che sarà favorito l'aumento del lavoro nero e sottolinea l'importanza che avrebbe, piuttosto, garantire risorse alle imprese per formare il personale.
Rivolge, quindi, un invito alla maggioranza ed al Governo a valutare con attenzione una serie di proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia come, ad esempio, quella relativa all'opzione donna o quella che prevede l'incremento delle risorse da destinare a misure per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Suggerisce, anche, di riflettere sugli emendamenti relativi alle pensioni di guerra, alle pensioni di invalidità e sulla necessità di non calcolare le pensioni in base all'aspettativa di vita nazionale, bensì rapportandola a quella delle regioni in cui si risiede.
Per tali ragioni invita a sostenere gli emendamenti presentati dal proprio gruppo al fine di migliorare una manovra economica inadeguata e sbagliata.
Stefano FASSINA
(LEU) sottolinea come la Commissione si ritrovi a discutere essendo all'oscuro delle caratteristiche che definiranno la manovra economica, poiché queste saranno rese note soltanto durante la seconda lettura presso l'altro ramo del Parlamento.
Rileva, quindi, che le disposizioni dell'articolo 21 assorbono la gran parte delle risorse stanziate e manifesta preoccupazione per il fatto che anche presso il Senato i tempi disponibili per la discussione saranno estremamente ridotti.
Sottolinea come il MoVimento 5 Stelle abbia avuto il merito di mettere al centro dell'agenda politica le misure di contrasto alla povertà e di avere individuato le risorse aggiuntive nell’extra deficit. Tuttavia, rileva come vi sia bisogno di distinguere fra una povertà dovuta all'assenza di lavoro e una dovuta ad altri fattori che determinano marginalità sociale. Il disegno di legge prende in considerazione solo il primo caso, a differenza dal reddito di inclusione. Chiede quindi di non smantellare tale strumento, ma di migliorarlo e soprattutto di utilizzare le risorse perché si passi da un piano astratto ad un'effettiva erogazione dei servizi sociali. Ritiene infatti fondamentale la promozione della domanda di lavoro: il problema, soprattutto al Sud, non è una mancanza di incontro fra offerta e domanda di lavoro, ma la mancanza di lavoro. Ribadisce quindi la necessità di mantenere il reddito di inclusione affinché non si verifichino fenomeni distorti derivanti da un mero trasferimento di risorse. Illustra quindi la proposta dal suo gruppo, contenuta nell'articolo aggiuntivo 21.099, a sua prima firma, che prende il nome di «lavoro di cittadinanza». Specifica che l'emendamento propone di utilizzare una parte dei 6 miliardi destinati al reddito di cittadinanza per finanziare progetti proposti dai comuni, che metterebbero a disposizione le strutture e i mezzi per la realizzazione di tali progetti. Osserva come in tal modo vi sarebbero vantaggi sia per le persone interessate, che svolgerebbero esperienze di lavoro qualificate, che per la collettività, grazie alla realizzazione di progetti che servono al territorio. Ribadisce la centralità del lavoro, sancito nello stesso articolo 1 della Costituzione. Solo gli enti locali possono sapere quali forme di lavoro siano utili nei territori. Auspica pertanto che non si perda questa occasione.
Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) illustra l'emendamento 21.71, a sua prima firma. Nel premettere che il reddito di cittadinanza è una misura da non spacciare come misura afferente il lavoro, auspica che l'obiettivo non sia solo fare delle leggi, ma che vi siano degli effetti concreti per i cittadini. Nello specifico dichiara che l'emendamento si propone di destinare i 7 miliardi previsti per la riforma pensionistica a favore del capitale umano. Poiché per il primo anno non è possibile attendersi risultati immediati, l'emendamento propone, per il 2019, di investire tali risorse sull'edilizia scolastica; dal 2020 si intende invece utilizzare le risorse disponibili per finanziare misure, quali borse di studio, per la crescita culturale ed umana di studenti e insegnanti, che potrebbero formarsi all'estero. Per converso, l'Italia potrebbe formare giovani africani, per poi tornare nei Paesi di provenienza per formare una classe dirigente altrimenti assente. Dichiarandosi sorpreso dell'invito al ritiro da parte dei relatori, ritiene che il mancato aumento della spesa pensionistica possa aiutare a far cambiare parere a Bruxelles, perché teme che l'Unione europea stia per avviare una procedura di infrazione non solo sul deficit ma anche sul debito.
Maria Anna MADIA (PD) evidenzia come vi sia massima incertezza sui saldi della manovra, amplificata dalle dichiarazioni del Ministro dell'economia, che auspica che non vi sia una nuova fase recessiva dopo aver invece assicurato nei documenti ufficiali una espansione del ciclo economico interno. Nel ricordare come maggioranza e Governo abbiano voluto costruire il racconto dell'esistenza di due distinte posizioni, una sovranista a favore del popolo e una di austerity contro i cittadini, rileva come tutto quanto sta avvenendo dimostri come questo racconto sia falso e illusorio. Fa presente come nell'articolo 21 non siano previsti investimenti e non vi sia una promozione del lavoro, e la sua approvazione rischierebbe di produrre misure depotenziate, in un quadro di incertezza. I leader politici del Governo dipingono l'Europa come un nemico, ma il problema è quello di avere autorevolezza in tale sede. Chiede conto della fine del percorso iniziato dai precedenti governi in Europa, che puntavano su un'Europa sociale, su più diritti per i cittadini e sulla creazione di un reddito minimo. I provvedimenti simbolo del nuovo Governo non ci sono, al momento ci sono solo risorse che sembra verranno ridotte. Sottolinea l'inadeguatezza dei centri per l'impiego, la mancanza di creazione di nuovi diritti e l'evanescenza dell'altra misura simbolo, «quota 100», ricordando le proposte già depositate in Commissione Lavoro dal suo gruppo a favore del lavoro femminile e dell'anticipo pensionistico. Si dichiara stupita dal fatto che si pensi di fare cambiamenti drastici senza un'interlocuzione con le parti sociali. Ribadendo la mancanza di tutela dei diritti fondamentali nelle norme proposte dalla maggioranza, auspica che non si smantellino percorsi virtuosi avviati in passato.
Ylenja LUCASELLI (FdI) non intende ripercorrere quello è stato già rilevato dai deputati intervenuti prima di lei sulla assenza dalla manovra della sua misura cardine, ovvero il reddito di cittadinanza. Il suo ragionamento parte dal concetto che l'Italia spende per il welfare il doppio della Svezia, ma mentre quest'ultima è prima per la qualità di assistenza, il nostro Paese è quart'ultimo. Questo significa che si spende tanto per il welfare, ma male. In quest'ottica è da inquadrare il reddito di cittadinanza che per il suo gruppo non è assolutamente utile, mentre invece andava affrontata la lotta alla povertà che affligge più di un milione di famiglie con variegati interventi sullo stato sociale che permettessero a padri e madri di riavere il lavoro perso. Il reddito invece è una misura spot dove l'unica certezza è la mancanza di un piano quinquennale e la conseguente sicura assenza di risultati concreti. Per Fratelli d'Italia le somme accantonate potevano essere utilizzate per rifinanziare strumenti non nuovi, come lo shock fiscale e gli assegni familiari. Non le sembra una misura concreta l'affidare la ricerca del lavoro ai centri per l'impiego. Osserva, inoltre, che la somma stanziata per il reddito di cittadinanza non appare adeguata ai 5 milioni di poveri. Lamenta che il Parlamento sia stato espropriato della possibilità di approfondire il tema con l'esame di un progetto compiuto. Ci si trova invece a non poter giudicare qualcosa che non esiste.
Roberto OCCHIUTO (FI) desidera per prima cosa sfatare un luogo comune. C’è infatti chi sostiene che il Parlamento si divida tra una parte politica che ha a cuore la lotta alla povertà e lo sviluppo del Mezzogiorno e chi, invece, non l'avrebbe a cuore perché contrario al reddito di cittadinanza. Informa i deputati del Movimento 5 Stelle che non è così, perché anche Forza Italia è consapevole della necessità di intervenire sul tema, non però con strumenti assistenziali ma in modo virtuoso. Per questo il suo gruppo ha proposta un emendamento all'articolo 21 che collega direttamente lo strumento del reddito al lavoro. In quanto proviene da una regione dell'Italia meridionale è ben consapevole che bisogna creare condizioni di futuro possibile. Osserva come il reddito di cittadinanza non serva e che in realtà è stato già utilizzato dalla parte peggiore della prima Repubblica, anche se sotto altri nomi. Si riferisce ai lavori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità, dove si creavano lavoratori precari, non in base alla necessità, ma solo per ammortizzatori sociali. Il risultato è stato quello di giovani illusi da ipotesi di lavoro, ma in realtà tenuti ai margini del lavoro stesso con l'impossibilità, non solo di trovare lavoro stabile, ma anche casa e famiglia. È lo stesso elettorato che, rivoltandosi contro la vecchia politica, ha votato per il Movimento 5 Stelle. A suo avviso questa forza politica rischia di avere lo stesso trattamento, dato che con il reddito di crea una platea di assistiti, ma anche disoccupati strutturali che si sentiranno presi in giro. Ritornando all'emendamento presentato dal suo gruppo, rileva che riprende una proposta di legge presentata a marzo e sottolinea come nella stessa direzione si siano successivamente registrati interventi di esponenti della Lega. L'emendamento prevede di dare direttamente ai giovani un assegno che produrrà effetto solo se portato a un'impresa come sostitutivo della retribuzione in caso di assunzione o di percorsi di formazione. Il tutto viene realizzato con l'uso di fondi europei. Ribadisce la contrarietà a forme di carattere assistenziale, che nascono dall'assunto che non ci può essere sviluppo per il sud. Forza Italia, invece, crede fermamente in questo sviluppo.
Lisa NOJA (PD) interviene in qualità di prima firmataria dell'emendamento 21.84, presentato insieme alla deputata Carnevali. Osserva come nell'articolo 21 manchino misure a sostegno delle persone con disabilità. Sottolinea come le forze ora al Governo abbiano creato grandi aspettative per questi soggetti con l'istituzione di un ministero ad hoc e con tante promesse che non si sono tradotte in nulla di concreto. La mancanza teorica di misure in tal senso è molto più grave che una mancanza quantitativa. Rileva che il tasso di rischio di povertà è molto più alto per i soggetti con disabilità, per i quali la vita costa oggettivamente di più. La persona disabile ha inoltre la difficoltà di tramutare la sua condizione in reddito. È necessaria una misura specifica che il suo emendamento individua in un assegno personale di cura. È l'unico intervento sensato, non inutile ed efficace. Si prevedono progetti di autonomia e indipendenza, tenendo conto anche delle esigenze dovute alla differente età. Bisogna tener conto dei costi alti che affronta una persona disabile, come ad esempio, un assistente personale che costa all'incirca 1.500 euro. Non tenere conto di quanto proposto dal suo emendamento significa tagliare fuori la parte più fragile delle persone in povertà.
Debora SERRACCHIANI (PD) interviene per porre una questione di forma e di metodo. Ricorda che il gruppo del Partito democratico dell'XI Commissione è l'unico che ha presentato emendamenti avviando un confronto, concluso con la richiesta di ritiro al fine di una possibile accoglienza in Commissione bilancio. Si augura ancora che questo possa avvenire sotto forma di riformulazioni. Non parlerà di reddito e quota 100, in quanto inesistenti all'interno della manovra. La certezza sul tema delle pensioni è che manchino misure come l'opzione donna, l'estensione della quattordicesima oltre la volta e mezza la soglia minima e la previsione della nona salvaguardia che avrebbe agevolato 6.000 lavoratori. Desidera porre altri due temi, quali il riconoscimento del part-time verticale, che riguarda principalmente il comparto scuola e la mancanza di risposte alle esigenze delle vittime dell'amianto e dei loro familiari, con un una tantum di 12 mila euro per i quest'ultimi e la riapertura dei termini per i benefici contributivi per i lavoratori. Principalmente si duole del mancato confronto sul tema dei temi, vale a dire il lavoro; ad esempio indica come il taglio del cuneo fiscale proposto dal suo gruppo fosse una risposta strutturale al contrario del reddito di cittadinanza e di quota 100. In sostanza nell'articolo 21 non c’è nessuna previsione e si rinvia a qualcosa si imprecisato. Auspica un dialogo più stringente per risposte puntuali sul tema del lavoro.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Palmieri 021.02 è stato ritirato dai presentatori.
Francesco BOCCIA (PD) chiede di intervenire sul proprio emendamento 21.73.
Claudio BORGHI, presidente, fa presente al deputato Boccia che è stato raggiunto un accordo in sede di Ufficio di presidenza volto a prevedere solo la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 21.
Francesco BOCCIA (PD) ritiene che sia mancato un confronto, piuttosto si è assistito ad una comunicazione unilaterale. Si riserva comunque di intervenire sui temi oggetto del proprio emendamento nel prosieguo dell'esame.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boccia 21.73, Gelmini 21.63, Lupi 21.80, Carnevali 21.85, Noja 21.84, D'Ettore 21.55, Lupi 21.82, Carla Cantone 21.34, Gribaudo 21.33, Viscomi 21.32, Carla Cantone 21.30, Gribaudo 21.29, Epifani 21.70, Polverini 21.41 e 21.44, Zangrillo 21.45, Boldrini 21.57 e Epifani 21.68.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, avverte di aver presentato insieme al collega Raduzzi un subemendamento all'emendamento 21.1 della XI Commissione.
Claudio BORGHI, presidente, propone di accantonare l'emendamento 21.1, per attendere che venga distribuito il subemendamento dei relatori.
La Commissione consente.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Legnaioli 21.12.
La Commissione respinge l'emendamento Fusacchia 21.71.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Paolo Russo 21.2 e Eva Lorenzoni 21.6 sono stati ritirati dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gribaudo 21.22 e Melilli 21.65, gli identici emendamenti Serracchiani 21.24 ed Epifani 21.67, gli identici emendamenti Mandelli 21.56 e Germanà 21.59. Respinge quindi l'articolo aggiuntivo Fornaro 21.0103.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, ribadisce il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pallini 21.0123, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (vedi allegato).
Luigi MARATTIN (PD) fa presente che il Partito Democratico ha presentato l'articolo aggiuntivo 27.06 avente contenuti analoghi all'articolo aggiuntivo Pallini 21.0123.
Debora SERRACCHIANI (PD) ricorda che il Governo si era impegnato a riproporre una riformulazione anche del proprio articolo aggiuntivo 27.06.
Maria PALLINI (M5S) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 21.0123 e invita la collega Serracchiani a sottoscriverla.
Debora SERRACCHIANI (PD) osserva che la riformulazione ha contenuti diversi rispetto a quelli del proprio articolo aggiuntivo 27.06 e prende atto delle false promesse fatte dalla sottosegretaria Castelli riguardo ad una sua riformulazione. Senza oneri aggiuntivi sarebbe possibile elevare da 5.600 euro a 12 mila euro il beneficio per gli eredi di lavoratori esposti all'amianto e per chi si è ammalato per motivi non professionali.
Luigi MARATTIN (PD) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pallini 21.0123 al fine di poter valutare una riformulazione che ricomprenda anche i contenuti dell'articolo aggiuntivo 27.06 del proprio gruppo. Sottolinea infatti che gli emendamenti trattano il tema dei danni derivanti dall'esposizione all'amianto rispetto al quale non deve esistere una discussione di natura politica.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, pur essendosi impegnata al fine di trovare una possibile riformulazione dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 27.06, fa presente di non aver potuto conseguire tale risultato in ragione della necessità di una forte copertura finanziaria, essendo l'INAIL nell'alveo della finanza pubblica.
Claudio BORGHI, presidente, invita l'onorevole Serracchiani ad accogliere la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pallini 21.0123, come riformulazione anche del suo articolo aggiuntivo 27.06.
Debora SERRACCHIANI (PD) non accetta l'invito del presidente e ritiene necessario che il Governo respinga il proprio articolo aggiuntivo 27.06, assumendosene le responsabilità.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i componenti del gruppo della Lega della Commissione Lavoro hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Pallini 21.0123, come riformulato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Pallini 21.0123, come riformulato (vedi allegato) e respinge gli articoli aggiuntivi Rizzetto 21.026, Fatuzzo 21.067, Paolo Russo 21.053, Incerti 21.058 e Versace 21.046.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, anche a nome del collega Raduzzi, rettifica il parere precedentemente espresso ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Panizzut 21.0116.
Claudio BORGHI, presidente, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Panizzut 21.0116.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Panizzut 21.0116 (vedi allegato) e respinge gli articoli aggiuntivi Paolo Russo 21.0124, Faro 21.0121, Meloni 21.07, 21.08 e 21.09, nonché l'articolo aggiuntivo Lorenzin 21.011.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, anche a nome del collega Raduzzi, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boschi 21.078, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Boschi 21.078.
La Commissione consente. Indi, respinge l'articolo aggiuntivo Gribaudo 21.085.
Carlo FATUZZO (FI) interviene brevemente sull'articolo aggiuntivo 21.0127, di cui è cofirmatario, per rappresentare che esso riduce di un anno per ogni figlio avuto l'età pensionabile delle donne, sottolineando che la manovra non contiene le misure attese in favore delle donne.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Carfagna 21.0127, Gelmini 21.060, Cannatelli 21.062, Zangrillo 21.063, Polverini 21.065, Bignami 21.096, Fassina 21.099 e Boschi 21.0113.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Saltamartini 21.0117 è stato ritirato dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Sangregorio 21.01, Meloni 21.06 e Occhiuto 21.074.
La sottosegretaria Laura CASTELLI illustra la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boschi 21.078, precedentemente accantonato.
Maria Elena BOSCHI (PD) ringrazia la sottosegretaria Castelli per la riformulazione proposta, che accoglie, e auspica che nel corso dell'esame al Senato la misura possa essere ampliata per ricomprendere anche l'anno 2020.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Boschi 21.078, come riformulato (vedi allegato).
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, conferma l'invito al ritiro degli identici emendamenti Marattin 15.2, Cestari 15.4, Pizzetti 15.11, Fidanza 15.17, Paolo Russo 15.18 e Fassina 15.22, precedentemente accantonati.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Marattin 15.2, Cestari 15.4, Pizzetti 15.11, fidanza 15.17, Paolo Russo 15.18 e Fassina 15.22.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, riprendendo l'esame dell'emendamento 21.1 precedentemente accantonato, raccomanda l'approvazione del subemendamento dei relatori 0.21.1.1.
Il sottosegretario Davide CRIPPA condivide la proposta del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento dei relatori 0.21.1.1 e l'emendamento 21.1 della XI Commissione, così come modificato dal subemendamento dei relatori (vedi allegato).
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, esprime parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato, sull'emendamento De Filippo 33.4, nonché sugli articoli aggiuntivi Mandelli 36.018, Paolo Russo 36.022 e Panizzut 37.037 (vedi allegato). Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Ascani 40.6 e Locatelli 40.80 e parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato, sull'articolo aggiuntivo Amitrano 40.039, sull'emendamento Frassini 42.5, nonché sugli articoli aggiuntivi Caso 43.020 e Carbonaro 46.025 (vedi allegato).
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, esprime parere favorevole emendamento Paolo Russo 46.012, purché riformulato nel senso di incrementare l'autorizzazione di spesa per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani patrimonio dell'UNESCO di 1 milione di euro (vedi allegato).
Paolo RUSSO (FI) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula parere favorevole sull'emendamento Ciaburro 48.11, purché riformulato nel senso di modificare la copertura finanziaria a valere sulle risorse dell'articolo 55 (vedi allegato).
Ylenja LUCASELLI (FI), in qualità di cofirmataria, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bellachioma 48.010. Esprime inoltre parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Boccia 49.109, nonché sugli articoli aggiuntivi Schullian 49.05, Viviani 49.069, Gagnarli 49.043, Coin 49.079 e Liuni 49.090 (vedi allegato). Esprime altresì parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato, sugli emendamenti Conte 50.13, Foti 50.8 e Bellachioma 55.1, sull'articolo aggiuntivo Maccanti 55.063, sugli identici emendamenti 56.1 della VII Commissione e Fusacchia 56.9, sull'emendamento Gelmini 57.15, nonché sull'articolo aggiuntivo Sabrina De Carlo 57.020 (vedi allegato). Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti 59.19 della IV Commissione e 59.16 Maria Tripodi e, purché riformulati nei termini riportati in allegato, altresì sull'emendamento Amitrano 59.2 e sugli articoli aggiuntivi Pella 60.046 e Cestari 60.054 (vedi allegato). Esprime anche parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bellachioma 61.011 e, purché riformulati nei termini riportati in allegato, sull'articolo aggiuntivo 63.02 Lorenzin e sull'emendamento Lucchini 64.3 (vedi allegato). Esprime infine parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Cestari 64.047 e 65.010 e, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Pella 68.4 (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che è arrivato il Ministro Tria e sospende la seduta per consentire lo svolgimento dell'audizione.
La seduta, sospesa alle 19.55, riprende alle 21.10.
Claudio BORGHI, presidente, invita i relatori a completare l'espressione dei pareri sugli emendamenti ancora da esaminare.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, anche a nome della collega Comaroli, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Faro 71.01, purché riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato) e riformula in senso favorevole il parere sull'emendamento Vanessa Cattoi 75.3, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Varrica 78.020 e Bella 78.033, a condizione che sia accolta la loro identica riformulazione (vedi allegato). Esprime quindi parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato, sugli articoli aggiuntivi Gallo 78.034, Lattanzio 78.036, Macina 78.046, nonché sugli identici emendamenti Fiorini 79.77, Bignami 79.184, Zolezzi 79.185 e Fassina 79.186, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti Fiorini 79.76, Zolezzi 79.191, Bignami 79.193 e Fassina 79.194, nonché sugli identici emendamenti Fiorini 79.75, Bignami 79.195, Zolezzi 79.196 e Fassina 79.197, a condizione che siano riformulati nei termini riportarti in allegato (vedi allegato). Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Fiorini 79.70, Cestari 79.41, Bignami 79.212 e Zolezzi 79.213, a condizione che siano riformulati nei termini riportarti in allegato (vedi allegato), e riformula in senso favorevole il parere sull'emendamento Giaccone 79.11. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 85.04, a condizione che sia riformulato nei termini riportarti in allegato (vedi allegato) e rivede in senso favorevole il parere sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 88.025. Esprime, quindi, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Fassina 88.013 e Battelli 89.025, a condizione che siano riformulati nei termini riportarti in allegato (vedi allegato) e rivede in senso favorevole il parere sull'articolo aggiuntivo Gebhard 90.01, nonché sull'emendamento Carnevali Tab. 2.1, quest'ultimo a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). In relazione a proposte emendative precedentemente accantonate, riferite all'articolo 16, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Frassini 16.12 e Marattin 16.13, a condizione che siano riformulati nei termini riportarti in allegato (vedi allegato).
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Roberto OCCHIUTO (FI) ricorda che resta accantonato l'articolo aggiuntivo Brunetta 14.058, relativo al finanziamento di Radio radicale.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, anche a nome della collega Comaroli, conferma la riformulazione proposta, come condizione per esprimere il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brunetta 14.058.
Roberto OCCHIUTO (FI) sottolinea che la riformulazione proposta, riducendo da 10 a 5 milioni di euro il finanziamento a Radio radicale per il 2019, stanzia una somma non sufficiente a garantire la trasmissione dei lavori parlamentari. Nel rilevare che in tal modo la maggioranza si assume una grave responsabilità, invita, quantomeno, a ripristinare la precedente riformulazione, che prevedeva uno stanziamento di 5 milioni di euro in relazione al solo primo semestre del 2019, auspicando in ogni caso, il ripristino della formulazione originaria della proposta emendativa nel corso dell'esame al Senato.
Stefano FASSINA (LeU), ricordando che il Governo si era espresso nel senso di considerare il finanziamento di 5 milioni di euro valido fino al 30 giugno 2019, chiede se la nuova formulazione sia dovuta ad un errore materiale o ad una diversa valutazione.
Fabio RAMPELLI (FdI), nel ribadire che il Governo si era impegnato precedentemente a considerare il finanziamento di 5 milioni a Radio radicale relativo al solo primo semestre del 2019, sottolinea l'opportunità di prorogare alle condizioni attuali la convenzione con Radio radicale, come accade ormai da moltissimi anni, convenzione che rappresenta uno strumento essenziale di divulgazione dei lavori parlamentari.
Maria Elena BOSCHI (PD) pone in risalto la sensibilità condivisa da tutti i gruppi di opposizione, in relazione al servizio di trasmissione dei lavori del Parlamento svolta da Radio radicale, ricordando che tale sensibilità è stata manifestata in passato anche dalle forze dell'attuale maggioranza. Rileva che un eventuale dimezzamento dello stanziamento per tale servizio rappresenterebbe un elemento di preoccupazione circa la possibilità di diffondere ciò che si fa in Parlamento e un segnale negativo rispetto al tema della libertà di informazione. Nell'eventualità che il Governo abbia difficoltà a reperire sin da ora le risorse necessarie, invita, quantomeno, a considerare il finanziamento di 5 milioni di euro valido per un solo semestre, cosa che peraltro il Governo si era impegnato a fare. Nel ribadire che la rilevanza della trasmissione dei lavori parlamentari è stata riconosciuta da tutte le passate coalizioni di maggioranza, indipendentemente dal loro colore, evidenzia che una eventuale riduzione del finanziamento per la convenzione, nonostante l'avviso contrario di tutte le forze di opposizione, rappresenterebbe un pericoloso segnale di discontinuità.
La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma la riformulazione rispetto alla quale ha espresso parere favorevole, precisando che essa è il frutto di un'attenta valutazione e che allo stato non è possibile andare oltre.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, nell'auspicare l'approvazione degli emendamenti presentati dai relatori e dal Governo, anche nome del collega Raduzzi, riconsiderando i pareri precedentemente espressi, formula parere favorevole sui subemendamenti Faro 0.10.60.2, Cestari 0.18.05.21, Pella 0.28.031.2, sugli identici subemendamenti Cestari 0.41.027.16 e D'Arrando 0.41.027.28, sugli identici subemendamenti Mandelli 0.41.027.11 e Lucaselli 0.41.027.29, sui subemendamenti Trizzino 0.41.029.7 e Cestari 0.68.016.4. Preannuncia, infine, il ritiro dell'emendamento dei relatori 18.05.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Luigi MARATTIN (PD), alla luce delle dichiarazioni rese poc'anzi dal Ministro dell'economia Tria circa le trattative tutt'ora in corso con l'Unione europea sui fondamentali di questa manovra e alla luce delle mancate risposte da parte sua, non ritiene sensato proseguire i lavori inerenti l'esame della manovra economica. Annuncia quindi che per il prosieguo della seduta il suo gruppo sarà rappresentato da un unico componente per rispetto alla presidenza mentre tutti gli altri abbandoneranno i lavori della Commissione.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, anche a nome della collega Comaroli, ritiene congruo rivolgere un ringraziamento ai colleghi dei gruppi di opposizione che hanno finora partecipato ai lavori della Commissione di esame del disegno di legge di bilancio.
Andrea MANDELLI (FI) manifesta a sua volta l'insoddisfazione del suo gruppo per la qualità delle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia Tria e preannuncia che il gruppo di Forza Italia parteciperà al prosieguo di questa seduta con il solo capogruppo mentre gli altri colleghi abbandoneranno l'aula.
Claudio BORGHI, presidente, rivolge a sua volta un ringraziamento ai colleghi dei gruppi di opposizione che in questi giorni si sono impegnati nei lavori di esame del disegno di legge di bilancio.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, si associa alle considerazioni del presidente Borghi.
Fabio RAMPELLI (FdI) rileva come l'esame del provvedimento in titolo si sia rivelato un fallimento da parte del cosiddetto «Governo del cambiamento» data la grande confusione e incertezza che hanno caratterizzato fin qui i lavori. Evidenzia, inoltre, come la decisione di affrontare le questioni più complesse durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento contribuisca a mortificare il lavoro svolto dai gruppi con spirito collaborativo presso questa Camera. Ritiene che sarebbe stato meglio non chiamare in audizione il Ministro dell'economia e delle finanze per riferire in merito a qualcosa che non è ancora stato definito. Sottolinea, quindi, che non è stato possibile garantire ai lavori della Commissione quel salto di qualità necessario per dare dignità al lavoro svolto. Ciò premesso, anche il gruppo di Fratelli d'Italia non parteciperà in maniera attiva all'ultima parte dei lavori della Commissione.
Claudio BORGHI, presidente, precisa che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze è stata convocata in seguito ad una richiesta avanzata dai gruppi di opposizione.
Fabio RAMPELLI (FdI) sottolinea a sua volta che la richiesta dei gruppi era orientata ad ottenere le necessarie risposte che invece non sono arrivate.
Stefano FASSINA (LeU) apprezza il comportamento della presidenza che ritiene corretto e tuttavia non può non evidenziare che l'intervento dal Ministro Tria ha eluso i principali nodi politici della manovra. Preannuncia, quindi, che il gruppo di LeU a malincuore lascerà i lavori per rimarcare l'inadeguatezza del Governo rispetto ad un passaggio delicato per il Paese e per questa istituzione.
Claudio BORGHI, presidente avverte che la Commissione prosegue nell'esame delle proposte emendative accantonate. Avverte inoltre che l'emendamento Bubisutti 23.1 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'emendamento Paita 23.2.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 23.3 identico all'emendamento Stumpo 23.10, richiama l'attenzione del Governo sul problema della stabilizzazione dell'intera platea dei lavoratori ex LSU della Calabria, sottolineando che si tratta di un problema non solo economico ma anche normativo. Segnala la necessità di operare una deroga al fine di evitare che alla fine dell'anno oltre 4.500 lavoratori perdano il proprio lavoro e domanda al Governo come intenda affrontare la questione.
Nicola STUMPO (LeU), intervenendo a sua volta sulla questione anche in quanto primo firmatario dell'emendamento 23.10, stigmatizza il fatto che alcuni parlamentari della maggioranza abbiano a più riprese promesso alle comunità locali che la vicenda dei lavoratori ex LSU verrà risolta durante l'esame della manovra al Senato. Domanda, quindi, al Governo chiarimenti affinché anche i parlamentari dell'opposizione possano riferire ai loro concittadini quale sia la realtà, considerate le parole del Ministro Tira e l'esigenza di reperire ben 29 milioni di euro Occorre, pertanto, che la rappresentante del Governo fornisca elementi chiarificatori fin da ora, senza rinviare alla fase di esame presso il Senato.
La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma la ferma volontà del Governo di superare il problema, come in più occasioni riferito anche in questa Commissione. Dà la propria disponibilità a un chiarimento anche a margine di questa seduta con i presentatori delle due proposte emendative.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ritiene inaccettabile che si parli di stabilizzazione in occasione di ogni esame della manovra, laddove essa dovrebbe essere fatta una volta per tutte. Poiché non è possibile stabilizzare tutta la platea di lavoratori ex LSU, non si può che procedere per gradi tra il 2018 e il 2020 e disporre una deroga entro la fine dell'anno. Insiste, infine, affinché il proprio emendamento 23.3 sia messo in votazione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bruno Bossio 23.3 e Stumpo 23.10, nonché l'emendamento Stumpo 23.12.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Capitanio 26.1 è stato ritirato.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega) relatrice, modificando il precedente parere, formula parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Meloni 27.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Salvatore DEIDDA (FdI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meloni 27.01 e accetta la proposta di riformulazione.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Meloni 27.01, come riformulato (vedi allegato) e respinge l'articolo aggiuntivo Serracchiani 27.06, nonché gli emendamenti Madia 28.56, Fusacchia 28.52, Fornaro 28.66.
Angela SALAFIA (M5S) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 28.6.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Salafia 28.6, come riformulato (vedi allegato) e respinge gli emendamenti Bartolozzi 28.46, Miceli 28.31, Caiata 28.69 e Ferro 28.78. La Commissione, con distinte votazioni, approva altresì l'emendamento Perantoni 28.8, come riformulato (vedi allegato) e respinge l'emendamento Verini 28.25.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento 28.86 della II Commissione deve intendersi respinto per l'esame in Assemblea.
La Commissione respinge l'emendamento Annibali 28.26.
Claudio BORGHI, presidente avverte che l'emendamento 28.85 della II Commissione deve intendersi respinto per l'esame in Assemblea.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, ricorda che sugli identici emendamenti Verini 28.25 e 28.86 della II Commissione i relatori hanno espresso un invito al ritiro.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Verini 28.25 e 28.86 della II Commissione.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Palmisano 28.7 e Angiola 28.2 sono stati ritirati.
La Commissione respinge l'emendamento Borghese 28.84.
Claudio BORGHI, presidente, segnala che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Sabrina De Carlo 28.5.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sabrina De Carlo 28.5, come riformulato (vedi allegato) e respinge gli identici emendamenti Pella 28.12, Cestari 28.10, Melilli 28.16, D'Attis 28.48 e Fornaro 28.64.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Testamento 28.3.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Testamento 28.3, come riformulato (vedi allegato) e respinge gli emendamenti Madia 28.59 e 28.55.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Cancelleri 28.4 è stato ritirato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Marattin 28.028 e Madia 28.011.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Cestari 28.029 è stato ritirato; avverte inoltre che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento De Filippo 33.4.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento De Filippo 33.4, come riformulato (vedi allegato) e respinge l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 36.015.
Andrea MANDELLI (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 36.018 a sua prima firma.
Maria Elena BOSCHI (PD), nel far presente che il suo gruppo ha presentato ma non segnalato un articolo aggiuntivo identico all'articolo aggiuntivo Mandelli 36.018, dichiara di sottoscriverlo nella nuova formulazione.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i deputati del gruppo della Lega e di Fratelli d'Italia sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Mandelli 36.018, come riformulato.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mandelli 36.018, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Murelli 36.026 è stato ritirato. Prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 36.022.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 36.022, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Panizzut 37.037.
Elena CARNEVALI (PD), nell'intervenire sull'articolo aggiuntivo Panizzut 37.037 nella sua nuova formulazione, osserva che la riformulazione ha un obiettivo positivo, in quanto intende definire disposizioni in materia di politiche della famiglia, ma solleva due punti critici. Evidenzia le disposizioni concernenti le lavoratrici in maternità con riferimento all'introduzione della richiesta di un certificato di un medico specialista che potrebbe condizionare il rapporto tra lavoratrici e datori di lavoro. Inoltre, stigmatizza, in merito all'introduzione della carta delle famiglie, concessa solo a cittadini italiani e dell'Unione europea, l'ennesimo caso di connivenza del MoVimento 5 Stelle con i colleghi della Lega.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Panizzut 37.037, come riformulato (vedi allegato), e respinge l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 37.018.
Maria Elena BOSCHI (PD) ringrazia i relatori per il parere favorevole espresso sull'emendamento Ascani 40.6.
La Commissione approva l'emendamento Ascani 40.6 (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Frassini 40.3 è stato ritirato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti, Fiorini 40.8, Lacarra 40.73, Silvestroni 40.75, Lorenzin 40.78, Polverini 40.35, Epifani 40.71 e Moretto 40.66, nonché l'emendamento Rizzo Nervo 40.29.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che tutti i gruppi sottoscrivono l'emendamento Locatelli 40.80.
La Commissione approva l'emendamento Locatelli 40.80 (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Navarra 40.023 è da intendersi assorbito. Prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Amitrano 40.039.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Amitrano 40.039, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Amitrano 40.039, come riformulato, risulta assorbito l'articolo aggiuntivo Navarra 4.023.
Avverte che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Frassini 42.5.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Frassini 42.5, come riformulato (vedi allegato), e respinge l'articolo aggiuntivo Carfagna 43.015.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Caso 43.020.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Caso 43.020, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 43.021 della II Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bazoli 43.010.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Latini 45.1 è stato ritirato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Carfagna 45.06, Mollicone 46.02 e Casciello 46.010.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Pretto 46.023 è stato ritirato e prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Carbonaro 46.025.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Carbonaro 46.025, come riformulato (vedi allegato), e respinge l'articolo aggiuntivo Franceschini 46.016.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Rosato 46.011 risulta conseguentemente assorbito. Prende, quindi, atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 46.012 e che tale proposta emendativa è sottoscritta dai deputati dei gruppi Forza Italia, Fratelli d'Italia e del MoVimento 5 Stelle.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 46.012, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Tuzi 48.1 è ritirato. Prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Ciaburro 48.11 e che i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle sottoscrivono l'emendamento Ciaburro 48.11.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ciaburro 48.11, come riformulato, nonché l'articolo aggiuntivo Bellachioma 48.010 (vedi allegato), e respinge l'emendamento Luca De Carlo 49.142.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Boccia 49.109 e prende atto che tale proposta emendativa è sottoscritta dai deputati dei gruppi del MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico.
La Commissione approva l'emendamento Boccia 49.109, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Schullian 49.05 e dell'articolo aggiuntivo Liuni 40.090.
La Commissione approva in un identico testo gli articoli aggiuntivi Schullian 49.05 e Liuni 49.090, come riformulati (vedi allegato). Respinge quindi l'articolo aggiuntivo Schullian 49.010.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Lolini 49.080 è stato ritirato. Prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Viviani 49.069 accettano la proposta di riformulazione e che i deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Forza Italia sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Viviani 49.069, come riformulato.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Viviani 49.069, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Gagnarli 49.043 assorbirebbe l'articolo aggiuntivo Saltamartini 3.011.
Barbara SALTAMARTINI (Lega) ritira l'articolo aggiuntivo 3.011 ringraziando i relatori per la sensibilità dimostrata.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gagnarli 49.043, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Coin 49.079.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Coin 49.079, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli emendamenti Conte 50.13 e Foti 50.8.
La Commissione approva in un identico testo gli emendamenti Conte 50.13 e Foti 50.8, come riformulati (vedi allegato). Respinge quindi l'emendamento Sozzani 51.20.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Andreuzza 54.066 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Misiti 54.021.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Bellachioma 55.1.
La Commissione approva l'emendamento Bellachioma 55.1, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Capitanio 55.061 è ritirato. Prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Maccanti 55.063 e che i deputati Buompane, Manzo e Carnevali sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Maccanti 55.063, come riformulato.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Maccanti 55.063, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, chiede al presentatore dell'emendamento Fusacchia 56.9 se accetta la riformulazione proposta dai relatori.
Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 56.9. Pur ribadendo la sua opposizione all'attuale Governo, ringrazia la maggioranza per aver accolto la sua proposta. Ribadisce che grazie all'approvazione dell'emendamento verrà garantita la stabilità a 18 mila collaboratori scolastici e verranno risparmiati 270 milioni di euro da poter reinvestire nella scuola.
Luigi GALLO (M5S) esprime apprezzamento per l'atteggiamento collaborativo dimostrato dalla maggioranza e dall'opposizione e sottolinea come gli identici emendamenti Fusacchia 56.9 e 56.1 della VII Commissione rappresentino un guadagno su tutti i fronti, dal momento che, grazie alle misure in essi contenute, si potrà procedere all'assunzione di personale e nel contempo vi sarà un risparmio per le casse dello Stato.
Claudio BORGHI, presidente, fa presente l'emendamento Fusacchia 56.9 è stato sottoscritto dall'onorevole Carnevali e dai deputati dei gruppi del MoVimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia.
La Commissione approva l'emendamento Fusacchia 56.9, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento 56.1 della VII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Ehm 56.05 è stato ritirato.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Morassut 56.7, Migliore 57.11, Bignami 57.10, Anzaldi 57.5, Gelmini 57.13, Fornaro 57.36, Ungaro 57.33, Valentini 57.9.
Claudio BORGHI, presidente, segnala che i presentatori dell'emendamento Gelmini 57.15 hanno accolto la proposta di riformulazione dei relatori.
Maria Elena BOSCHI (PD) ravvisa una pressoché totale analogia tra l'emendamento Gelmini 57.15 e altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, aventi ad oggetto il tema dell'alternanza scuola-lavoro. Chiede pertanto di sottoscrivere l'emendamento in esame, insieme alla collega Carnevali.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gelmini 57.15, come riformulato (vedi allegato), e respinge gli identici emendamenti Ascani 57.4 e Delrio 57.34, nonché gli emendamenti Fusacchia 57.44, Aprea 57.20 e Ascani 57.2.
Claudio BORGHI, presidente, segnala che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Sabrina De Carlo 57.020 accettano la proposta di riformulazione dei relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo De Carlo 57.020, come riformulato, nonché gli identici emendamenti Maria Tripodi 59.16 e 59.19 della IV Commissione (vedi allegato) e respinge gli emendamenti Marattin 60.1, 60.2 e 60.3, nonché l'emendamento Boschi 60.4 e l'articolo aggiuntivo Fragomeli 60.04.
Andrea MANDELLI (FI) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pella 60.046, di cui è cofirmatario.
Claudio BORGHI, presidente, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pella 60.046 e avverte che analoga richiesta è pervenuta dai deputati del gruppo di Fratelli d'Italia.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pella 60.046, come riformulato (vedi allegato), mentre respinge l'articolo aggiuntivo Pella 60.047.
Emanuele CESTARI (Lega) accetta la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 60.054.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cestari 60.054, nel testo riformulato (vedi allegato), mentre respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Marattin 60.064 e 60.065, nonché gli emendamenti Melilli 61.9 e 61.10.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Vanessa Cattoi 61.1 e l'articolo aggiuntivo Gastaldi 61.012 sono stati ritirati.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Bellachioma 61.011 (vedi allegato).
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, chiede di accantonare temporaneamente l'articolo aggiuntivo Lorenzin 63.02.
La Commissione acconsente.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sulle proposte emendative riferite all'articolo 64, richiama l'attenzione del Governo e della maggioranza sulla formulazione dell'articolo in esame, che attribuisce alle province delle regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare alla manutenzione di strade e di scuole. Evidenzia a tale proposito che, tra le regioni a statuto speciale, per la Sicilia e per la Sardegna la finanza locale è una competenza statale e non regionale, pertanto ogni anno queste regioni dovranno stipulare accordi laddove le altre regioni riceveranno il finanziamento in maniera automatica.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, ben comprendendo la questione sollevata dalla deputata Prestigiacomo in quanto da lei stessa affrontata nella precedente legislatura come parlamentare di opposizione, fa presente che il quadro di norme vigenti in tema di fiscalità di vantaggio non permette di modificare questo assetto.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) dichiarandosi insoddisfatta per la risposta della sottosegretaria Castelli, invita il Governo a compiere un ulteriore approfondimento e ribadisce che, con la formulazione attuale dell'articolo 64, la Lega e il MoVimento 5 Stelle avallano un atteggiamento discriminatorio nei confronti della Sicilia e della Sardegna.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Varrica 64.35 è stato ritirato. Fa presente che i presentatori dell'emendamento Lucchini 64.3 hanno accolto la proposta di riformulazione.
Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Lucchini 64.3.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Lucchini 64.3, come riformulato (vedi allegato) e respinge l'articolo aggiuntivo D'Ettore 64.025.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Cestari 64.047 hanno accettato la proposta di riformulazione dei relatori.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cestari 64.047, nella nuova formulazione.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cestari 64.047, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Cestari 64.050 è stato ritirato.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cestari 65.010 (vedi allegato), mentre respinge l'emendamento Pella 68.17.
Andrea MANDELLI (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento Pella 68.4, di cui è cofirmatario.
La Commissione approva l'emendamento Pella 68.4, nel testo riformulato (vedi allegato), mentre respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Pella 68.9, nonché gli articoli aggiuntivi Boschi 68.015 e Boccia 68.08.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Parolo 68.014 e Francesco Silvestri 69.014 e l'emendamento Tomasi 70.6 sono stati ritirati.
La Commissione respinge l'emendamento De Micheli 70.1.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Cestari 70.7 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'emendamento Melilli 70.5.
Marialuisa FARO (M5S) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 71.01.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Faro 71.01, nel testo riformulato (vedi allegato), e respinge gli emendamenti Silvestroni 72.2 e gli identici Ribolla 75.1 e Prestigiacomo 75.4.
Vanessa CATTOI (Lega) accetta la riformulazione del proprio emendamento 75.3.
Maria Elena BOSCHI (PD) solleva qualche perplessità sul testo della riformulazione, da cui potrebbe derivare contenzioso.
Claudio BORGHI, presidente, ritiene che se ulteriori approfondimenti confermeranno i dubbi della collega Boschi il provvedimento potrà essere emendato presso l'altro ramo del Parlamento.
La Commissione approva l'emendamento Vanessa Cattoi 75.3, nel testo riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Macina 75.04 e Terzoni 77.012 sono stati ritirati.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Enrico Borghi 77.015.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Di Muro 77.010 e Ribolla 77.011 sono stati ritirati.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Misiti 78.06 e Marattin 78.014.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Maccanti 78.035 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Ettore 78.018.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Varrica 78.020 e Bella 78.033 hanno accolto la riformulazione proposta dal Governo e gli articoli aggiuntivi in esame sono stati sottoscritti dai colleghi dei gruppi di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle.
La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Varrica 78.020 e Bella 78.033, nel testo riformulato (vedi allegato).
Luigi GALLO (M5S) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 78.034.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gallo 78.034, nel testo riformulato (vedi allegato).
Alessandra CARBONARO (M5S) ringrazia la Commissione e il Governo per il parere favorevole espresso sull'articolo aggiuntivo Lattanzio 78.036, di cui è cofirmataria, poiché prevede numerose misure a favore della scuola e della cultura.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lattanzio 78.036 (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Nitti 78.037, Scagliusi 78.042, Lattanzio 78.044 e Scagliusi 78.045 sono stati ritirati.
Anna MACINA (M5S) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 78.046.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Macina 78.046, nel testo riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento D'Incà 79.10 è stato ritirato.
Stefania PEZZOPANE
(PD), intervenendo sull'emendamento a propria firma 79.149, rileva come l'articolo 79 nel suo complesso non abbia ricevuto adeguata attenzione da parte del Governo e della maggioranza, mentre esso riveste estrema importanza, dal momento che è rivolto alle esigenze emergenziali. Ritiene che l'emergenza del terremoto del 2009 sia stata completamente dimenticata mentre vi sono ancora molte questioni da risolvere e molte promesse fatte dai partiti che sostengono la maggioranza ancora da onorare. L'emendamento 79.149 di cui è prima firmataria realizza in particolare le promesse fatte al Comune de L'Aquila.
Sottolinea che la mancata approvazione dell'emendamento in esame comporterà non soltanto il dissesto dei bilanci dei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, ma anche il fallimento delle aziende di quel territorio. Invita quindi il Governo a compiere una ulteriore riflessione, prima di compromettere il sistema economico produttivo di un'intera regione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pezzopane 79.149 e gli identici emendamenti Pezzopane 79.154 e Fassina 79.155.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Gabriele Lorenzoni 79.9, Zennaro 79.13 e 79.12, Patassini 79.28 e 79.22 sono stati ritirati.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Acquaroli 79.120 e Trancassini 79.127.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Caparvi 79.23 è stato ritirato. Avverte altresì che i presentatori degli identici emendamenti Fiorini 79.77, Bignami 79.184, Zolezzi 79.185 e Fassina 79.186 hanno accettato la riformulazione proposta.
La Commissione approva gli identici emendamenti Fiorini 79.77, Bignami 79.184, Zolezzi 79.185 e Fassina 79.186, come riformulati (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Lorefice 79.15 e 79.16 sono stati ritirati.
La Commissione respinge l'emendamento De Micheli 79.190.
Maria Elena BOSCHI (PD) segnala che il contenuto dell'emendamento 79.190 a suo avviso risulta assorbito dalla riformulazione di alcuni emendamenti approvati.
Claudio BORGHI, presidente, nel segnalare che il contenuto del comma 4-octises di tale emendamento risulta identico ad una norma inserita nel decreto-legge fiscale, comunica che accerterà quanto segnalato dalla deputata Boschi. Avverte, quindi, che l'emendamento D'Eramo 79.148 è stato ritirato. Avverte altresì che i presentatori degli identici emendamenti Cestari 79.38, Fiorini 79.76, Zolezzi 79.191, Bignami 79.193 e Fassina 79.194, nonché i presentatori degli ulteriori identici emendamenti Fiorini 79.75, Bignami 79.195, Zolezzi 79.196 e Fassina 79.197 hanno accettato la riformulazione proposta.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Cestari 79.38, Fiorini 79.76, Zolezzi 79.191, Bignami 79.193 e Fassina 79.194, come riformulati, e gli identici emendamenti Fiorini 79.75, Bignami 79.195, Zolezzi 79.196 e Fassina 79.197, come riformulati (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Zennaro 79.198 e Gabriele Lorenzoni 79.204, 79.206 e 79.207, nonché gli identici Cestari 79.43 e Zolezzi 79.209 sono stati ritirati.
La Commissione respinge l'emendamento De Micheli 79.208 e gli identici emendamenti Fiorini 79.72, Fassina 79.210 e Bignami 79.211.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Fiorini 79.70, Cestari 79.41, Bignami 79.212 e Zolezzi 79.213 e degli identici emendamenti Fiorini 79.73, Bignami 79.219 e Zolezzi 79.220 hanno accettato la riformulazione proposta.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Fiorini 79.70, Cestari 79.41, Bignami 79.212 e Zolezzi 79.213, come riformulati, gli identici emendamenti Fiorini 79.73, Bignami 79.219 e Zolezzi 79.220, come riformulati, e l'emendamento Giaccone 79.11 (vedi allegato). Respinge, quindi, l'emendamento Braga 79.119.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Zennaro 79.3 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'emendamento Rotta 79.112.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Bellachioma 79.34 è stato ritirato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Micheli 79.108, Mulé 79.64, D'Attis 79.81, Biancofiore 79.57, Gagliardi 79.58 e Paita 79.50.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Marzana 79.0109, De Girolamo 79.0108, De Lorenzis 79.0106 e Terzoni 79.092 sono stati ritirati.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Carfagna 79.060 e Muroni 79.057.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Trano 85.04 hanno accettato la riformulazione proposta e dichiara di sottoscrivere tale proposta emendativa.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Trano 85.04, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Trano 85.03 e l'emendamento Frassini 86.1 sono stati ritirati.
La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Attis 86.3 e Silvestroni 86.6.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Liuzzi 88.010 è stato ritirato e che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Fassina 88.013 e Battelli 89.025 hanno accettato la riformulazione proposta.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 88.025, l'articolo aggiuntivo Fassina 88.013, come riformulato, e l'articolo aggiuntivo Battelli 89.025, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte l'articolo aggiuntivo Panizzut 90.03 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Versace 90.05.
Maria Elena BOSCHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gebhard 90.01.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Gebhard 90.01 e respinge gli identici emendamenti 107.1 della III Commissione e Boldrini 107.7, nonché gli identici emendamenti 107.2 della III Commissione e Quartapelle 107.4.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Sabrina De Carlo 107.02 e 107.03 sono stati ritirati. Ricorda quindi che la riformulazione proposta dell'emendamento Carnevali Tab.2.1 prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per competenza e cassa in luogo dei 5 milioni di euro del testo originario.
Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione proposta.
La Commissione approva l'emendamento Carnevali Tab.2.1, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Vinci Tab.8.1, Maccanti Tab.10.1 e Panizzut Tab.13.1, sono stati ritirati.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Boschi Tab.A.7, gli identici emendamenti Tab.A.1 della III Commissione e Ungaro Tab.A.18, gli identici emendamenti Tab.A.2 della III Commissione e La Marca Tab.A.19, gli identici emendamenti Tab.A.3 della III Commissione e Ungaro Tab.A.22, gli identici emendamenti Tab.A.4 della III Commissione e Schirò Tab.A.17, gli identici emendamenti Tab.A.6 della III Commissione e La Marca Tab.A.20 e gli identici emendamenti Tab.A.5 della III Commissione e Ungaro Tab.A.21.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Frassini 16.12 e Marattin 16.13 hanno accettato le due distinte riformulazioni proposte.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Frassini 16.12, come riformulato, e l'emendamento Marattin 16.13, come riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame del fascicolo degli emendamenti del Governo e dei relatori con i relativi subemendamenti. Invita quindi i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative che erano state accantonate nella precedente seduta.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.34 dei relatori, raccomandando invece l'approvazione di tale emendamento. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.40 dei relatori. Esprime parere favorevole sul subemendamento Faro 0.10.60.2 e invita al ritiro del subemendamento Marattin 0.10.60.1, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 10.60 dei relatori. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.22 dei relatori. Invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 15.26 dei relatori, raccomandando invece l'approvazione di tale emendamento. Invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 19.125 dei relatori, raccomandando invece l'approvazione di tale emendamento. Invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 39.14 dei relatori, raccomandando invece l'approvazione di tale emendamento. Invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 40.81 dei relatori, raccomandando invece l'approvazione di tale emendamento. Invita al ritiro del subemendamento D'Arrando 0.42.036.1. Invita al ritiro del subemendamento Sozzani 0.44.4.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 44.4 dei relatori. Invita al ritiro del subemendamento Mollicone 0.46.3.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 46.3 del Governo. Invita al ritiro dei subemendamenti Mollicone 0.48.15.1 e Caiata 0.48.15.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 48.15 dei relatori. Invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 64.52 del Governo ed esprime parere favorevole sull'emendamento 64.52 del Governo. Esprime parere favorevole sul subemendamento Cestari 0.68.016.4. Con riferimento a tutte le proposte emendative in ordine alle quali ha espresso invito al ritiro, qualora non accolto l'invito medesimo, il parere deve intendersi contrario.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.34 dei relatori ed approva tale proposta emendativa (vedi allegato); respinge tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 4.021 dei relatori ed approva tale proposta emendativa (vedi allegato); respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 6.15 dei relatori ed approva tale proposta emendativa (vedi allegato); approva l'emendamento 8.40 dei relatori (vedi allegato), respinge il subemendamento Caiata 0.8.017.1 ed approva l'articolo aggiuntivo 8.017 dei relatori (vedi allegato); approva quindi il subemendamento Faro 0.10.60.2 (vedi allegato), respinge il subemendamento Marattin 0.10.60.1 ed approva l'emendamento 10.60 dei relatori nel testo risultante dell'approvazione del subemendamento Faro 0.10.60.2 (vedi allegato); approva l'emendamento 13.22 dei relatori (vedi allegato).
Elena CARNEVALI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.15.26.12 che, senza determinare oneri, si limita ad offrire al Governo la possibilità di effettuare alcuni interventi in futuro.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA precisa che il parere contrario è motivato dal fatto che la misura indicata nel subemendamento è incompatibile con le finalità del fondo.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che il subemendamento Gelmini 0.15.26.5 è stato ritirato per essere trasformato in un ordine del giorno.
La Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 15.26 dei relatori ed approva l'emendamento 15.26 dei relatori (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento 18.05 dei relatori è stato ritirato e che sono conseguentemente decadute tutte le proposte subemendative ad esso riferite.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 19.124 del Governo e approva l'emendamento 19.124 del Governo (vedi allegato). Respinge i subemendamenti all'emendamento 19.125 dei relatori e approva l'emendamento 19.125 dei relatori (vedi allegato); respinge i subemendamenti riferiti all'emendamento 21.86 dei relatori, ad eccezione del subemendamento 0.21.86.19 dei relatori che risulta approvato, ed approva l'emendamento 21.86 dei relatori nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 0.21.86.19 (vedi allegato). Respinge inoltre tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 28.88 dei relatori, mentre approva l'emendamento 28.88 dei relatori (vedi allegato). Respinge i subemendamenti riferiti all'emendamento 28.030 dei relatori e approva l'emendamento 28.030 dei relatori (vedi allegato). Respinge i subemendamenti riferiti all'emendamento 28.031 dei relatori, ad eccezione del subemendamento Pella 0.28.031.2 che viene approvato (vedi allegato) e approva l'emendamento 28.031 dei relatori nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento Pella 0.28.031.2. Approva quindi gli emendamenti 28.032 e 29.5 del Governo (vedi allegato). Respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 32.014 del Governo e approva l'emendamento 32.014 del Governo (vedi allegato). La Commissione respinge, inoltre, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 32.015 del Governo e approva l'emendamento 32.015 del Governo (vedi allegato). La Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 32.016 dei relatori e approva l'emendamento 32.016 dei relatori (vedi allegato). La Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 39.14 dei relatori e approva l'emendamento 39.14 dei relatori (vedi allegato). La Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 40.81 dei relatori e approva l'emendamento 40.81 dei relatori (vedi allegato). La Commissione respinge il subemendamento De Filippo 0.41.18.1 e approva l'emendamento 41.18 dei relatori (vedi allegato). La Commissione respinge gli identici subemendamenti Mugnai 0.41.027.3 e Carnevali 0.41.027.19, Mandelli 0.41.027.14, Mugnai 0.41.027.5 e 0.41.027.6, Lorefice 0.41.027.27 e De Filippo 0.41.027.24; approva gli identici subemendamenti Cestari 0.41.027.16 e D'Arrando 0.41.027.28 (vedi allegato), respinge i subemendamenti Mandelli 0.41.027.15 e 0.41.027.13.
Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.41.027.18, chiede di conoscere le motivazioni sottostanti il parere contrario del Governo, tenuto conto che la sua proposta va nella direzione di un abbattimento del volume della spesa ospedaliera.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA dopo avere premesso che il Governo sta lavorando sulla materia oggetto del subemendamento, specifica che lo stesso non può essere accolto in quanto il tetto di spesa va diversificato regione per regione, parametrandolo all'attuale spesa per il personale sostenuta dalle singole regioni.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Carnevali 0.41.027.18 e 0.41.027.23, Ferro 0.41.027.30, De Filippo 0.41.027.21 e Mugnai 0.41.027.4.
Paolo RUSSO (FI) raccomanda l'approvazione del subemendamento Mandelli 0.41.027.11.
La Commissione approva gli identici subemendamenti Mandelli 0.41.027.11 e Lucaselli 0.41.027.29 (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, dichiara pertanto preclusi i subemendamenti De Filippo 0.41.027.20, Paolo Russo 0.41.027.10, Carnevali 0.41.027.26, Mugnai 0.41.027.7, Carnevali 0.41.027.25, Mugnai 0.41.027.8, Paolo Russo 0.41.027.1 e De Filippo 0.41.027.22.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti De Micheli 0.41.027.17, Paolo Russo 0.41.027.2, Mugnai 0.41.027.9, Mandelli 0.41.027.12, Lorenzin 0.41.027.31 e approva l'emendamento 41.027 dei relatori nel testo risultante dall'approvazione degli identici subemendamenti Cestari 0.41.027.16 e D'Arrando 0.41.027.28 e degli identici subemendamenti Mandelli 0.41.027.11 e Lucaselli 0.41.027.29 (vedi allegato). La Commissione respinge, inoltre, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 41.028 del Governo e approva l'emendamento 41.028 del Governo (vedi allegato). La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti D'Ettore 0.41.029.2 e Gemmato 0.41.029.4 e gli identici subemendamenti D'Ettore 0.41.029.1 e Gemmato 0.41.029.3, respinge inoltre i subemendamenti Plangger 0.41.029.5 e 0.41.029.6.
Elena CARNEVALI (PD) dopo aver rilevato che i relatori e il Governo avevano inizialmente formulato un invito al ritiro del subemendamento Trizzino 0.41.029.7, rileva che questo suscita non poche preoccupazioni nell'ambito delle realtà territoriali a causa della inevitabile predominanza delle grandi farmacie. Invita quindi il Governo a tenere conto di quella iniziale perplessità espressa in sede di parere.
Francesco Paolo SISTO (FI) chiede se i relatori abbiano valutato l'impatto del subemendamento Trizzino 0.41.029.7 sui posti di lavoro.
La sottosegretaria Laura CASTELLI ringrazia il collega Trizzino che ha presentato la proposta emendativa.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che il subemendamento Trizzino 0.41.029.7 è stato sottoscritto anche dai gruppi Fratelli d'Italia e MoVimento 5 Stelle.
Maria Elena BOSCHI (PD) esprime le sue perplessità sull'ammissibilità del subemendamento in questione.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che il subemendamento è stato sottoscritto anche dai deputati Lorefice, Villani e D'Arrando.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Trizzino 0.41.029.7 e l'emendamento 41.029 del Governo nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento Trizzino 0.41.029.7, nonché gli emendamenti 41.030 e 41.035 dei relatori (vedi allegato). Respinge inoltre i subemendamenti Lucaselli 0.42.036.2 e D'Arrando 0.42.036.1 e approva l'emendamento 42.036 dei relatori (vedi allegato). La Commissione, con distinte votazioni, respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 42.037 dei relatori e approva l'emendamento 42.037 dei relatori (vedi allegato). La Commissione, con distinte votazioni, respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 42.038 dei relatori e approva l'emendamento 42.038 dei relatori (vedi allegato). Respinge, inoltre, il subemendamento Sozzani 0.44.4.1 e approva l'emendamento 44.4 dei relatori (vedi allegato). Respinge il subemendamento Mollicone 0.46.3.1 e approva l'emendamento 46.3 del Governo (vedi allegato). Respinge i subemendamenti Mollicone 0.48.15.1 e Caiata 0.48.15.2 e approva l'emendamento 48.15 dei relatori (vedi allegato). Respinge i subemendamenti Benedetti 0.49.0104.1 e Gadda 0.49.0104.2 e approva l'emendamento 49.0104 dei relatori (vedi allegato). Respinge i subemendamenti Gadda 0.49.0105.2 e 0.49.0105.1 e approva l'emendamento 49.0105 dei relatori (vedi allegato). Respinge il subemendamento Benedetti 0.49.0106.1 e approva l'emendamento 49.0106 dei relatori (vedi allegato).
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.53.5.1 dei relatori e l'emendamento 53.5 del Governo nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 0.53.5.1 dei relatori (vedi allegato); respinge i subemendamenti Fusacchia 0.53.07.1 e Mollicone 0.53.07.2. e approva l'emendamento dei relatori 53.07 (vedi allegato); respinge i subemendamenti riferiti all'emendamento 54.071 del Governo e approva l'emendamento 54.071 del Governo (vedi allegato); respinge il subemendamento Mollicone 0.54.073.1 e approva gli emendamenti 54.073 e 55.070 dei relatori e l'emendamento 59.48 del Governo (vedi allegato); respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 64.52 del Governo e approva l'emendamento 64.52 del Governo (vedi allegato); respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 68.016 dei relatori con l'eccezione del subemendamento Cestari 0.68.016.4 e approva l'emendamento 68.016 dei relatori nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento Cestari 0.68.016.4 (vedi allegato); approva altresì l'emendamento dei relatori 70.01 (vedi allegato) e respinge il subemendamento De Micheli 0.79.223.
Silvana Andreina COMAROLI, relatrice, informa che l'emendamento dei relatori 79.223 è stato ritirato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 85.1, 87.2 e 88.037 dei relatori (vedi allegato); respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 89.026 dei relatori e approva l'emendamento 89.026 dei relatori, nonché gli emendamenti TAB 1.1, TAB. 2.6 e TAB. 2.7 del Governo (vedi allegato).
Silvana Andreina COMAROLI, relatrice, presenta una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lorenzin 63.02 (vedi allegato), precedentemente accantonato.
Claudio BORGHI, presidente, fa presente che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Lorenzin 63.02 hanno accolto la proposta di riformulazione della relatrice.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lorenzin 63.02, nel testo riformulato (vedi allegato).
Claudio BORGHI, presidente, essendosi concluso l'esame di tutte le proposte emendative, in vista della deliberazione per il conferimento del mandato al relatore, ritiene opportuno ringrazia i due relatori, i rappresentanti del Governo, i rappresentanti dei gruppi, tutti i colleghi della Commissione e gli Uffici della Camera per il pregevole lavoro svolto e per il clima particolarmente collaborativo.
Propone che, avendo il Governo in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo preannunziato la posizione della questione di fiducia, per ragioni di economia procedurale il testo su cui si delibererà di dare mandato ai relatori sarà composto, per la parte attinente al contenuto della prima sezione della legge di bilancio, di un solo articolo.
Propone inoltre, a norma dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, le seguenti correzioni di forma:
1) All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «nell'anno precedente conseguono ricavi o percepiscono compensi» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi»;
2) All'articolo 8:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «del periodo d'imposta precedente» sono inserite le seguenti: «a quello per il quale è presentata la dichiarazione»;
3) All'articolo 18:
al comma 5, dopo le parole: «25 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
4) All'articolo 19:
al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
ai commi 14 e 18, le parole: «relativi dal riacquisto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al riacquisto»;
al comma 20, secondo periodo, lettera b), le parole: «sfide competitive» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative competitive»;
5) All'articolo 28:
al comma 6, quarto periodo, le parole: «e fino al 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e del 100 per cento nell'anno 2024»;
6) All'articolo 36:
al comma 1, dopo le parole: «70 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
7) All'articolo 38:
al comma 4, le parole: «anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,» sono sostituite dalle seguenti: «anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,»;
8) All'articolo 43:
al comma 1, dopo le parole: «e minorili» sono aggiunte le seguenti: «dell'amministrazione della giustizia»;
9) All'articolo 47:
al comma 1, dopo le parole: «per la realizzazione di nuove strutture» sono inserite le seguenti: «sportive pubbliche»;
al comma 2, le parole: «fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo di 13,2 milioni di euro» sono soppresse; conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: »il credito d'imposta è utilizzabile» sono inserite le seguenti: », nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro,»;
10) All'articolo 49:
al comma 1, primo periodo, le parole: «con terzo figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 o 2021»;
11) All'articolo 57:
al comma 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: “ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica” e, al quarto periodo, le parole: “o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo” sono soppresse»;
12) All'articolo 58:
al comma 1, lettera g):
al numero 2), dopo le parole: «al comma 2,» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: «La prima prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni»,»;
al numero 3), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: «La seconda prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni» e»;
13) All'articolo 75:
al comma 3, le parole: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi quindici giorni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto degli adempimenti o la riduzione lineare dei trasferimenti di cui al comma 1 in caso di inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: »Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 1»;
14) All'articolo 100, comma 6, le parole: «le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: »le disposizioni del nono periodo del comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
La Commissione approva le proposte di correzioni di forma, formulate dalla presidenza, che autorizza al coordinamento formale del testo. Delibera quindi di conferire ai relatori, deputati Andreina Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Claudio BORGHI, presidente, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Avverte quindi che i gruppi Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli D'Italia e Liberi e uguali hanno designato quali relatori di minoranza rispettivamente i deputati Luigi Marattin, Paolo Russo, Guido Crosetto e Stefano Fassina.
La seduta termina alle 00.20 di mercoledì 5 dicembre 2018.
AUDIZIONI
Martedì 4 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria.
La seduta comincia alle 19.55.
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni TRIA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luigi MARATTIN (PD), Guido CROSETTO (FdI), Maria Elena BOSCHI (PD), Graziano DELRIO (PD), Stefano FASSINA (LeU), Renato BRUNETTA (FI), Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) e Marialuisa FARO (M5S).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni TRIA, fornisce ulteriori precisazioni.
Claudio BORGHI, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 20.45.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 105 del 3 dicembre 2018:
a pagina 48, seconda colonna, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla quarantaduesima riga, sopprimere le parole: «1.605.000 per l'anno 2019 e ad euro»;
b) alla quarantaquattresima riga, sostituire la parola: «2020» con la seguente: «2019»;
a pagina 49, seconda colonna, ottava riga, sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti: «comma 14»;
a pagina 63, prima colonna, ventisettesima riga, sostituire le parole: «Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso» con le seguenti: «Lucaselli, Lollobrigida».
a pagina 112, seconda colonna, ventitreesima riga, sostituire le parole: «-1.400.000» con le seguenti: «-140.000».
TESTO AGGIORNATO AL 6 DICEMBRE 2018
ALLEGATO
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 4
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
4. 34. I Relatori.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF)
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 290,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 166,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
4. 021. I Relatori.
ART. 6.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) le persone fisiche la cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
b) al comma 5, dopo la parola: contribuenti, ovunque ricorre, inserire le seguenti: persone fisiche.
6. 15. I Relatori.
ART. 8.
Al comma 2, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
8. 40. I Relatori.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Accise in materia di autotrasporto)
1. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. 017. I Relatori.
ART. 10.
All'emendamento 10.60 dei Relatori apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 180 con la seguente: 170;
b) dopo la parola: 2024 aggiungere le seguenti: e 35,7 milioni di euro per l'anno 2025.
0. 10. 60. 2. Faro
Al comma 2, sostituire le parole: si applica nella misura del 150 per cento con le seguenti: si applica nella misura del 180 per cento.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 37,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 81,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 79 milioni di euro per l'anno 2022 e di 69,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
10. 60. I Relatori.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Estromissione agevolata immobili strumentali)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –;
2020: –;
2021: – 4.000.000.
10. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 13.
Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso d-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.
13. 22. I Relatori.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art.13-bis.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)
1. La disciplina del credito d'imposta formazione 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, così come definite in base all'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il credito di imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
13. 03.
(Nuova formulazione) Liuzzi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale)
1. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi».
2. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
3. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 3 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.
5. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 4, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.
6. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
13. 022.
(Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Trizzino.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
13. 026.
(Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Caiata.
ART. 15.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.
15. 26. I Relatori.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.
15. 10.
(Nuova formulazione) Nobili, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Paita.
ART. 16.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
16. 7.
(Nuova formulazione) Binelli, Lucchini, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis
(Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio)
1. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 270 milioni di euro per l'anno 2026, 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 01 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. I contributi per investimenti di cui al comma 1 sono assegnati, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti;
c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.
3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 2 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 2, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
4. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del medesimo contributo.
5. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 4 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
6. All'articolo 16 al comma 4 sostituire la parola «ricorrono» con la seguente «possono ricorrere».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.
Conseguentemente, alla Tabella 1 premettere la seguente:
Tabella 01 (articolo 16-bis, comma 1)
Regioni |
percentuale di riparto |
Contributo annuo (2021-2025) | Contributo anno 2026 | Contributo annuo (2027-2032) | Contributo anno 2033 |
Abruzzo | 3,16% | 4.266.000,00 | 8.532.000,00 | 9.954.000,00 | 11.376.000,00 |
Basilicata | 2,50% | 3.375.000,00 | 6.750.000,00 | 7.875.000,00 | 9.000.000,00 |
Calabria | 4,46% | 6.021.000,00 | 12.042.000,00 | 14.049.000,00 | 16.056.000,00 |
Campania | 10,54% | 14.229.000,00 | 28.458.000,00 | 33.201.000,00 | 37.944.000,00 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 11.488.500,00 | 22.977.000,00 | 26.806.500,00 | 30.636.000,00 |
Lazio | 11,70% | 15.795.000,00 | 31.590.000,00 | 36.855.000,00 | 42.120.000,00 |
Liguria | 3,10% | 4.185.000,00 | 8.370.000,00 | 9.765.000,00 | 11.160.000,00 |
Lombardia | 17,48% | 23.598.000,00 | 47.196.000,00 | 55.062.000,00 | 62.928.000,00 |
Marche | 3,48% | 4.698.000,00 | 9.396.000,00 | 10.962.000,00 | 12.528.000,00 |
Molise | 0,96% | 1.296.000,00 | 2.592.000,00 | 3.024.000,00 | 3.456.000,00 |
Piemonte | 8,23% | 11.110.500,00 | 22.221.000,00 | 25.924.500,00 | 29.628.000,00 |
Puglia | 8,15% | 11.002.500,00 | 22.005.000,00 | 25.672.500,00 | 29.340.000.00 |
Toscana | 7,82% | 10.557.000,00 | 21.114.000,00 | 24.633.000,00 | 28.152.000,00 |
Umbria | 1,96% | 2.646.000,00 | 5.292.000,00 | 6.174.000,00 | 7.056.000,00 |
Veneto | 7,95% | 10.732.500,00 | 21.465.000,00 | 25.042.500,00 | 28.620.000,00 |
TOTALE |
100,00%
|
135.000.000,00
|
270.000.000,00
|
315.000.000,00
|
360.000.000,00 |
16. 12. (Nuova formulazione) Frassini, Ribolla, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Saltamartini, Patassini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis
(Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio comuni)
1. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026, 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
1) la richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio;
2) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, 2.500.000 euro per i comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;
3) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
5. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 6 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 3, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
6. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 8, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 5 e 6, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
8. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 7 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al presente articolo.
10. Il Ministero dell'interno può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
11. All'articolo 16 al comma 4 sostituire la parola «ricorrono» con la seguente «possono ricorrere».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2033.
16. 13.
(Nuova formulazione) Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Pezzopane.
ART. 17.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Acceleratore degli investimenti regionali)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
3. Le assunzioni sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
17. 06.
(Nuova formulazione) Madia, Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Melilli, Navarra, Padoan.
ART. 19.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In conformità agli obiettivi di cui al comma 20, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
19. 6.
(Nuova formulazione) Iovino, Aresta, Chiazzese, Corda, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.
19. 125. I Relatori.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono inserite le seguenti: «e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne»;
b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare, » sono inserite le seguenti: «strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne,»;
2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono inserite le seguenti: «e per vie d'acqua navigabili interne».
23-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente:
il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
alla rubrica, dopo le parole: voucher manager aggiungere le seguenti: potenziamento dell'intermodalità sostenibile.
19. 13.
(Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
All'articolo 19, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. All'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese».
23-ter. All'articolo 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio».
23-quater. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
19. 15.
(Nuova formulazione) Pretto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
23-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno» sono inserite le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno».
19. 19. Centemero, Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
23-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 23-bis, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.
23-quater. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: «degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze,».
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e industria aeronautica.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
19. 124. Il Governo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2».
19. 06.
(Nuova formulazione) Crosetto, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli, Claudio Borghi, Zucconi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management)
1. Per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
19. 067.
(Nuova formulazione) D'Attis, Elvira Savino.
ART. 21.
All'emendamento 21.86 dei Relatori, alla lettera a), sostituire le parole: a valere sulle risorse del Fondo con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: previo parere della Conferenza unificata con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
0. 21. 86. 19. I Relatori.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento del centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate;
b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: «le regioni destinano» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono destinare».
21. 86. I Relatori.
All'emendamento 21.1 della XI Commissione, capoverso 4-bis, premettere le parole:
All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni dal 2018 al 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 1 milione di euro per l'anno 2023»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Conseguentemente:
al capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le seguenti: di cui al presente comma;
al capoverso 4-bis, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:, in materia di adeguamento alla speranza di vita.»
0. 21. 1. 1. I Relatori.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 21, comma 2, è ridotto di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
21. 1. La XI Commissione.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2018 e 2019»;
d) all'ultimo periodo, premettere le seguenti parole: «per gli anni 2017 e 2018,»
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 62,4 milioni di euro per l'anno 2019.
21. 078.
(Nuova formulazione) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Carfagna.
Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
Art. 21-bis
(Lavoratori esposti all'amianto)
1. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «quella dell'INPS» sono inserite le seguenti: « ,compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria,».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2029.
21. 0123.
(Nuova formulazione) Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Maraia, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Zanotelli.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis
(Federazione italiana per il superamento dell’handicap)
1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 400.000 euro per l'anno 2019.
21. 0116. Panizzut, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Claudio Borghi.
ART. 27.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2019.
27. 01.
(Nuova formulazione) Meloni, Lollobrigida, Fidanza, Lucaselli.
ART. 28.
Al comma 4, primo periodo, alinea, sopprimere le parole: di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo, alla lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: , da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
28. 6.
(Nuova formulazione) Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019/2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
4-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2019 – 1.689.844;
2020 – 3.379.686;
2021 – 3.749.436.
28. 8.
(Nuova formulazione) Perantoni, Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
b) dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa per un onere massimo complessivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 6.072.257 euro per l'anno 2019, di 8.024.008 euro per l'anno 2020, di 8.822.196 euro per l'anno 2021, di 8.958.775 euro per l'anno 2022, di 8.978.227 euro per l'anno 2023, di 9.236.381 euro per l'anno 2024, di 9.254.527 euro per l'anno 2025, di 9.320.036 euro per l'anno 2026, di 9.803.217 euro per l'anno 2027 e di 9.828.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
28. 88. I Relatori.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «duecentoquaranta». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti alla area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
28. 5.
(Nuova formulazione) Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla area II e all'area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.
28. 3.
(Nuova formulazione). Testamento, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Assunzioni di personale non dirigenziale presso l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.
28. 030. I Relatori.
All'emendamento 28. 031 dei Relatori, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dell'articolo 18, InvestItalia si avvarrà della collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.
0. 28. 031. 2. Pella.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi)
1. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.700.000;
2020: – 2.700.000;
2021: – 2.700.000.
28. 031. I Relatori.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Assunzioni di personale da parte dell'Accademia della Crusca)
1. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1o marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.
2. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 236.000;
2020: – 236.000;
2021: – 236.000.
28. 032. Il Governo.
ART. 29.
Sostituire la tabella 1 di cui al comma 3 con la seguente:
Tabella 1.
(articolo 29, comma 3)
«TABELLA B
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
29. 5. Il Governo.
ART. 32.
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
Art. 32-bis.
(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche)
1. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2019: –30.000.000;
2020: –30.000.000;
2021: –30.000.000.
32. 014. Il Governo.
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
Art. 32-bis.
(Contributo straordinario alla Fondazione EBRI)
1. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: di 228.146 euro per l'anno 2019, di 813.448 euro per l'anno 2020, di 27.120.448 euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 26.120.448 euro per l'anno 2021.
32. 015. Il Governo.
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
Art. 32-bis.
(Scuola normale superiore meridionale)
1. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019-2020 sino al 2021-2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale.
2. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi:
a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata;
c) ordinari e di master;
d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.
3. L'offerta formativa di cui al comma 2 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
4. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –8.209.000;
2020: –21.210.000;
2021: –18.944.000.
32. 016. I Relatori.
ART. 33.
All'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
2-ter. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.
2-quater. All'attuazione del comma 2-ter si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
2-quinquies. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società.»
33. 4.
(Nuova formulazione) De Filippo, Benamati.
ART. 36.
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
(Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza)
1. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018, 2019, 2020 e 2021».
All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.
36. 018.
(Nuova formulazione) Mandelli, Paolo Russo, Boschi, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità)
1. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 250.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.
36. 022.
(Nuova formulazione) Paolo Russo, Mandelli.
ART. 37.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;
l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.
1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.
1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
2. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1 , è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».
3. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:
«391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
5. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020.
37. 037.
(Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Segnana, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Patassini, Saltamartini, Caparvi.
ART. 39.
Al comma 1, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 15, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
39. 14. I Relatori.
ART. 40.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2:
1) sostituire le parole: Per gli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: Per gli anni 2020 e 2021;
2) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019;
3) sostituire le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 31 marzo 2019.
40. 81. I Relatori.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».
40. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
40. 80. Locatelli, Foscolo, Segnana, Navarra, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Padoan, Lorenzin, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cannizzaro, D'attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Fassina, Caiata.
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
ART. 40-bis
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
40. 039.
(Nuova formulazione) Amitrano, Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 41.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. 18. I Relatori.
All'emendamento 41. 027 dei Relatori, al comma 2, sopprimere la lettera a).
*0. 41. 027. 16. Cestari.
*0. 41. 027. 28. D'Arrando, Lorefice.
All'emendamento 41. 027 dei Relatori, sopprimere il comma 3.
**0. 41. 027. 11. Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo.
**0. 41. 027. 29. Lucaselli, Lollobrigida.
Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
2. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo l'articolo 15-quattuordecies è inserito il seguente:
«Art. 15-quinquiesdecies. – (Conferimento al personale medico di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo) – 1. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei livelli essenziali di assistenza, cui non sono in grado di far fronte con medici dipendenti, le aziende possono, in via eccezionale, conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l'azienda abbia:
a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.
2. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione può essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si può procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia entro cui essi possono esercitare la propria attività con il tutoraggio del personale dipendente della struttura. Le regioni possono anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di «Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore», «Medicina nucleare», «Radiodiagnostica», «Radioterapia» e «Neuroradiologia». In luogo della specializzazione in «Neuroradiologia» sono ammesse le specializzazioni in «Radiologia diagnostica», «Radiodiagnostica», «Radiologia» e «Radiologia medica».
3. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre assunzioni con contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della stessa attività, ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2, di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma nella specializzazione prevista.
4. Il contratto può essere rinnovato per una sola volta, previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Restano salve, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 1, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente articolo, possono essere conferiti anche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando comunque la precedenza ai candidati che non si trovino in tale condizione».
4. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
5. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 4, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
6. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, la parola: «alternativamente» è sostituita dalle seguenti: «, anche congiuntamente»;
b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«3) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005».
41. 027. I Relatori.
Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Fondi per l'acquisto di medicinali innovativi e di medicinali oncologici innovativi)
1. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.
41. 028. Il Governo.
All'emendamento 41. 029 del Governo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.»
2-ter. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge.
0. 41. 029. 7. Trizzino, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli, Lorefice, Villani.
Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di sconto per le farmacie)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 40:
1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dell'IVA» sono inserite le seguenti: «non inferiore a euro 150.000 e»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000»;
b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:
«40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono, le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. 029. Il Governo.
Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
2. Dal 1o gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.
41. 030. I Relatori.
ART. 42.
All'articolo 42, dopo il camma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 25 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2-ter. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,» sono inserite le seguenti: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con»;
2-quater. Al fine di agevolare l'accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 26,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
42. 5.
(Nuova formulazione) Frassini, Ribolla, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto.
Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:
Art. 42-bis.
(Ospedale «Mater Olbia»)
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:
«2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata »Mater Olbia« di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
42. 035. I Relatori.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT))
1. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
42. 036. I Relatori.
Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di politica farmaceutica)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10.
2. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 dal 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
3. L'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.
4. Per la rilevazione di cui al comma 3, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato al netto delle seguenti voci:
a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento.
5. In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ogni relativa quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del fatturato di cui al comma 3, purché tali farmaci non siano qualificati orfani ai sensi del comma 6 del presente articolo.
6. Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio,
7. Il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato, determinata ai sensi del comma 3. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.
8. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 7, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.
9. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
10. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 3 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.
42. 037. I Relatori.
Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:
Art. 42-bis.
(Presidenza italiana del G20, partecipazione dell'Italia all'EXPO 2020 Dubai ed enti internazionalistici)
1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.
2. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. – (Enti internazionalistici) – 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948”.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2019, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:
2019: –10.000.000.
42. 038. I Relatori.
ART. 43.
Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:
ART. 43-bis
(Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile»;
b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11»;
1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis»;
c) all'articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis».
3. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1o agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.
4. Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 3 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
5. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 4, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 3, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
43. 020.
(Nuova formulazione) Caso, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 44.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «Documento di economia e finanza», inserire le seguenti: «su indicazione del Ministro per il Sud» e le parole: «individuato nel medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «individuato nel Documento di economia e finanza, su indicazione del Ministro per il Sud»;
b) al comma 3, il capoverso 2-quater è soppresso.
44. 4. I Relatori.
ART. 46.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, restano fermi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.
46. 3. Il Governo.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
2. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
4. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
5. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
6. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
8. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
10. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
11. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
46. 025.
(Nuova formulazione) Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Salvaguardia patrimonio culturale immateriale UNESCO)
1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2019
46. 012.
(Nuova formulazione) Paolo Russo, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Navarra, Padoan.
ART. 48.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo:
1) dopo le parole: Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti:, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
2) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 280 milioni;
b) al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: gli incarichi di vertice con le seguenti: gli incarichi degli organi di vertice.
48. 15. I Relatori.
Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
8-bis. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 quale contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, »Special Olympics Italia« e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
48. 11.
(Nuova formulazione) Ciaburro, Lucaselli, Pella, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Istituto per il credito sportivo)
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.
48. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
ART. 49.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 128, lettera a), capoverso «1-ter», della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «le parole: «è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
49. 109.
(Nuova formulazione) Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Navarra, Padoan.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun annuo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è istituito in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5, 2 milioni a decorrere dall'anno 2022.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,3 milioni di euro, per l'anno 2021 e di 6,2 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55.
49. 05.
(Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
49. 090.
(Nuova formulazione) Liuni, Gastaldi, Coin, Golinelli, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico).
1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento detrindennità di cui al presente comma.
2. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 1, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio , le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016. n. 232 , sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(bonus-malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M 1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2g/km | Imposta (euro) |
110-120 | 150 |
120-130 | 300 |
130-140 | 400 |
140-150 | 500 |
150-160 | 1.000 |
160-175 | 1.500 |
175-190 | 2.000 |
190-250 | 2.500 |
>250 | 3.000 |
2. L'imposta di cui al comma 1 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato.
3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
4. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2g/km | Imposta (euro) |
0-20 | 6.000 |
20-70 | 3.000 |
70-90 | 1.500 |
5. Il contributo di cui al comma 5 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 5 nel rispetto del limite complessivo di spesa annuo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
9. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 4 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
10. Le eventuali entrate eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
b) il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 13,5 milioni di euro per l'anno 2019.
49. 069.
(Nuova formulazione) Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)
1. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «in euro 3», sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,99».
2. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nei birrifici di cui all'articolo 2. comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non .superiore a 10.000 ettolitri, il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I ridotta del 40 per cento.»;
b) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma.».
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal comma 2, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, nell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12 è soppresso.
Conseguentemente:
il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 11,54 milioni di euro per il 2019, di 12,71 milioni di euro per il 2020, di 12,98 milioni di euro per il 2021 e di 13,08 milioni di euro per il 2022;
il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2,32 milioni di euro per il 2019, di 2,55 milioni di euro per il 2020, di 2,61 milioni di euro per il 2021 e di 2,63 milioni di euro per il 2022.
49. 043.
(Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno)
1. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che posseggono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa massimo di 3 milione di euro per l'anno 2019, in forma di «voucher» per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi, nella misura fino pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo e le modalità per il rispetto del limite di spesa autorizzato.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2019.
49. 079.
(Nuova formulazione) Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Gallinella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Catasto frutticolo nazionale)
1. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.
2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
49. 0104. I Relatori.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norme per rafforzare il sistema dei controlli per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari)
1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
3. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
49. 0105. I Relatori.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Sostegno all'apicoltura nazionale)
1. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
49. 0106. I Relatori.
ART. 50.
Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le seguenti parole: ad eccezione delle Università telematiche.
*50. 13.
(Nuova formulazione) Conte, Fassina.
*50. 8.
(Nuova formulazione) Foti, Lucaselli.
ART. 53.
All'emendamento 53.5 del Governo sostituire la parte conseguenziale con la seguente:
Conseguentemente:
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. II Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.
alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2019: –140.000;
2020: –3.600.000.
0.53. 5. 1. I Relatori.
Al comma 1, sostituire le parole: di 4,85 milioni di euro per l'anno 2019, di 18,16 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,56 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni con le seguenti: di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 140.000 per l'anno 2019 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2020.
53. 5. Il Governo.
Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile)
1. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile», con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sull'istituto di cui al comma 1.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
53. 07. I Relatori.
ART. 54.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Interventi a valere sul Fondo Kyoto)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «usi finali dell'energia» sono inserite le seguenti: «e di efficientamento e risparmio idrico»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;
c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis» e al comma 5, dopo le parole: «di cui ai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei prestiti agevolati.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività»;
b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dai soggetti pubblici,»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
54. 071. Il Governo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
54. 073. I Relatori.
ART. 55.
All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni;
2) sostituire le parole da: e di 430 milioni fino a: 2020, con le seguenti:, di 424 milioni per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni a decorrere dal 2022.
Conseguentemente, alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2020:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
2021:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
55. 1.
(Nuova formulazione) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
All'articolo 55, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In sede di aggiornamento del contratto di programma RFI 2017-2021 – parte investimenti, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente Contratto, nel limite di 100 milioni di euro annui per il 2019 e il 2020, viene destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale.
55. 063.
(Nuova formulazione) Maccanti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Carnevali.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Integrazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.
2. A decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Per l'attuazione del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
55. 070. I Relatori.
ART. 56
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».
1-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013. n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019,»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
5-quater. Nei limiti di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
5-quinquies. È abrogato il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Al comma 1 del medesimo articolo 64, le parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2019».
5-sexies. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 184 milioni di euro nell'anno 2020 e di 90 milioni di euro nell'anno 2021.”
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, le parole: di 29.589.448 euro per l'anno 2022, di 57.137.448 euro per l'anno 2023, di 58.421.448 euro per l'anno 2024, di 72.753.448 euro per l'anno 2025, di 75.785.448 euro per l'anno 2026 e di 109.598.448 euro annui a decorrere dai 2027 sono sostituite dalle seguenti: di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.
56. 9.
(Nuova formulazione) Fusacchia, Toccafondi, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Carnevali, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.
ART. 57
Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: 180 ore con le seguenti: 210 ore.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
57. 15.
(Nuova formulazione) Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Boschi, Carnevali.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotto di euro 824.607.
2. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
3. Ai fini della compensazione degli effetti del presente articolo in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 201.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
57. 020.
(Nuova formulazione) Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 59.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.
*59. 19. La IV Commissione.
*59. 16. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9-ter. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
59. 48. Il Governo.
ART. 60
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
Art. 60-bis.
(Sanzioni per violazione al patto di stabilità interno e al saldo di competenza)
1. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 457, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le Amministrazioni Comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.
2. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei Conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.
4. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei Conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
60. 054.
(Nuova formulazione) Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi
Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Termini e modalità della contabilità-economico patrimoniale)
1. All'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono soppresse.
60. 046.
(Nuova formulazione) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella, Claudio Borghi, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.
ART. 61.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Premialità per favorire gli investimenti)
1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dall'anno 2020 e fino al 2033, è stanziata ai fini della spesa di investimento l'importo di 50 milioni».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
61. 011. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 63.
Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:
Art. 63-bis.
(Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati)
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente:
alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;
il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
63. 02.
(Nuova formulazione) Lorenzin.
ART. 64.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I piani di sicurezza di cui al comma 1, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.
64. 52. Il Governo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire con una dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS s.p.a., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante apposita rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 15 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
64. 3.
(Nuova formulazione) Lucchini, Benvenuto, Parolo, Binelli, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Carnevali.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo sperimentale di riequilibrio per le province)
1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2016».
64. 047. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Prestigiacomo.
ART. 65.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti», sono soppresse.
65. 010. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 68.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
4-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
68. 4.
(Nuova formulazione) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
All'emendamento 68. 016 dei Relatori, sostituire le parole: incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente:
all'articolo 36 sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
0. 68. 016. 4. Cestari.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)
1. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
68. 016. I Relatori.
ART. 70.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Rivalutazione quote societarie)
1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2020.
9. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.
10. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
70. 01. I Relatori.
ART. 71.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Gli importi già erogati e da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
71. 01.
(Nuova formulazione) Faro, Angiola, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 75
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente: «3-bis. Qualora entro il termine di 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano nel medesimo territorio o una parte di esso altre consultazioni elettorali, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere l'accorpamento a tali consultazioni.».
75. 3.
(Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
ART. 78.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)
1. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
*78. 020.
(Nuova formulazione) Varrica, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.
*78. 033.
(Nuova formulazione) Bella, Nitti, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Iovino, Boschi.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
78. 034.
(Nuova formulazione) Gallo, Bella, Nitti, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Frate, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Iovino, Boschi.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Rifinanziamento fondo borse di studio)
1. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
78. 036.
(Nuova formulazione) Lattanzio, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Iovino, Boschi.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(112 Numero Unico Europeo)
1. Al fine di completare l'estensione a tutte le Regioni del territorio nazionale dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato « Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo » con una dotazione pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Tali risorse sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle Regioni impiegato per il funzionamento del Servizio 112 Numero Unico Europeo, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e le Regioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
78. 046.
(Nuova formulazione) Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Belotti, Corneli, Dadone, Parisse, Tripiedi, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Forciniti, Francesco Silvestri, Spadoni, Ascari, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Boschi.
ART. 79.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
All'onere di cui al presente comma, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
*79. 77.
(Nuova formulazione) Fiorini.
*79. 184.
(Nuova formulazione) Bignami.
*79. 185.
(Nuova formulazione) Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
*79. 186.
(Nuova formulazione) Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
**79. 38.
(Nuova formulazione) Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
**79. 76.
(Nuova formulazione) Fiorini.
**79. 191.
(Nuova formulazione) Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
**79. 193.
(Nuova formulazione) Bignami.
**79. 194.
(Nuova formulazione) Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
All'onere di cui al presente comma, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.«.
*79. 75. Fiorini.
*79. 195. Bignami.
*79. 196. Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
*79. 197. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. Gli oneri di cui al comma 4-bis sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale.
**79. 213.
(Nuova formulazione) Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro
**79. 70.
(Nuova formulazione) Fiorini.
**79. 41.
(Nuova formulazione) Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
**79. 212.
(Nuova formulazione) Bignami.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»
4-ter. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno di cui al comma 4-bis il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
*79. 73.
(Nuova formulazione) Fiorini.
*79. 219.
(Nuova formulazione) Bignami.
*79. 220.
(Nuova formulazione) Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 comma 771 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «è assegnato un contributo» sono inserite le seguenti: «di importo non superiore al tetto previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis».
8-ter. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «il 31 marzo 2019».
79. 11. Giaccone, Boldi, Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 85.
Al comma 1, sostituire le parole: I componenti reddituali con le seguenti: Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali e dopo le parole: prima adozione del medesimo IFRS 9, inserire le seguenti: nei confronti della clientela,.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.
85. 1. I Relatori.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali)
1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis
(Facoltà di applicazione)
1. I soggetti di cui al precedente articolo i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto.
2. 1 soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.
85. 04.
(Nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 87.
Al comma 1, sostituire le parole: nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 con le seguenti: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione di cui al primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.
87. 2. I Relatori.
ART. 88.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)
1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui alla presente lettera si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019
88. 013.
(Nuova formulazione) Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Norme in materia di entrate locali)
1. All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020».
88. 025. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:
Art. 88-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento del rischio alle società di cartolarizzazione)
1. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni»;
b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
«2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.
2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione».
2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.
Art. 88-ter.
(Supporto alle piccole e medie imprese da parte delle società di cartolarizzazione)
1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: «emittente i titoli» sono sostituite con le seguenti: «di cartolarizzazione»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione»;
b) al comma 1-ter alinea dopo le parole: «all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,» e le parole: «dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro».
Conseguentemente all'onere derivante dall'articolo 88-bis, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.
88. 037. I Relatori.
ART. 89.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis,
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione)
1. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e le altre autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,»;
b) dopo le parole: «agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati» sono inserite le seguenti: «e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma»;
c) il terzo periodo è soppresso.
2. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:
«545-bis. A decorrere dal 31 marzo 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5000 spettatori sono nominali, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, balletto, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicureranno la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominale.
545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.
545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominale e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal presente articolo, Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.
545-quinquies. Salvo l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominale secondo le modalità previste dal presente articolo, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso».
89. 025.
(Nuova formulazione) Battelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Disposizioni in materia di giochi)
1. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «anni dal 2013 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2019».
3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».
4. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è incrementato di 70,8 milioni di euro per l'anno 2019.
89. 026. I Relatori.
ART. 90.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
90. 01. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini, Tripodi, Boschi.
TAB. 1.
Alla tabella 1 – Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.13 Altre imposte indirette apportare la seguente variazione:
2021:
CP: – 400.000;
CS: – 400.000.
Conseguentemente
alla tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare – apportare la seguente variazione:
2021:
CP: – 400.000;
CS; – 400.000.
Missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare la seguente variazione:
2019:
CP: –
CS: – 3.500.000.
alla tabella 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Missione 1 Giustizia, Programma 1.2 Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: 1.668.980;
CS: 1.668.980.
2020:
CP: 2.002.776;
CS: 2.002.776.
2021:
CP: 2.002.776;
CS: 2.002.776.
Missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare la seguente variazione:
2019:
CP: 300.000;
CS: 300.000.
Missione 1 Giustizia, Programma 1.1 Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –1.968.980;
CS: –1.968.980.
2020:
CP: –2.002.776;
CS: –2.002.776.
2021:
CP: –2.002.776;
CS: –2.002.776.
Tab. 1. 1. Il Governo.
TAB. 2.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –2.000.000;
CS: –2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
Tab. 2. 1.
(Nuova formulazione) Carnevali, Boschi, De Filippo, Martina, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Alla tabella 2, – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare la seguente variazione:
2019:
CP: –180.000.000;
CS: –180.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 1 – Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.2 Imposta sul reddito delle società apportare la seguente variazione:
2019:
CP: –180.000.000;
CS: –180.000.000.
Tab. 2. 6. Il Governo.
Alla tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - all'elenco n. 1: Elenco dei capitoli/piani gestionali per i quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), alla rubrica Ministero della difesa, Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari, sostituire la parola: 1213 con la seguente: 1213/1.
Tab. 2. 7. Il Governo.