V Commissione

Bilancio, tesoro e programmazione

Bilancio, tesoro e programmazione (V)

Commissione V (Bilancio)

Comm. V

Bilancio, tesoro e programmazione (V)
SOMMARIO
Domenica 2 dicembre 2018

TESTO AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2018

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 3

ALLEGATO 1 (Proposte emendative 19.124, 28.032, 29.5, 32.014, 32.015, 41.028, 41.029, 46.3, 53.5, 54.071, 59.48, 64.52, Tab.1.1, Tab.2.6 e Tab.2.7 del Governo e 4.34, 4.021, 6.15, 8.40, 8.017, 10.60, 13.22, 15.26, 18.05, 19.125, 21.86, 28.88, 28.030, 28.031, 32.016, 39.14, 40.81, 41.18, 41.027, 41.030, 42.035, 42.036, 42.037, 42.038, 44.4, 48.15, 49.0104, 49.0105, 49.0106, 53.07, 54.072, 54.073, 55.070, 68.016, 70.01, 79.223, 85.1, 87.2, 88.037 e 89.026 dei Relatori) ... 14

ALLEGATO 2 (Proposta emendativa approvata) ... 41

V Commissione - Resoconto di domenica 2 dicembre 2018

TESTO AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.30.

SEDE REFERENTE

  Domenica 2 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 19.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che la deputata Cenni sottoscrive le proposte emendative Polverini 20.4, Manca 20.6 e Gribaudo 21.085; la deputata Dieni sottoscrive la proposta emendativa Cannizzaro 16.012; il deputato Zolezzi sottoscrive la proposta emendativa Martinciglio 8.016; la deputata Carnevali sottoscrive l'emendamento Morattini 42.6; la deputata Villani sottoscrive l'emendamento Amitrano 59.2; il Gruppo M5S sottoscrive le proposte emendative Dall'Osso 37.018 e 54.022, Misiti 54.020, 54.021 e 54.023 e Misiti 78.06; il Gruppo PD sottoscrive le proposte emendative Dall'Osso 37.018 e 54.022, Misiti 54.020, 54.021 e 54.023 e Misiti 78.06; i deputati Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano e Tripodi sottoscrivono le proposte emendative Dall'Osso 37.018 e 54.022, Misiti 54.020, 54.021 e 54.023 e Misiti 78.06. Comunica altresì che il deputato Gusmeroli ritira la proposta emendativa a propria firma 79.044; il deputato Carbonaro ritira la proposta emendativa a propria firma 54.068.
  Avverte che sono state presentate le seguenti proposte emendative, che sono in distribuzione: 19.124, 28.032, 29.5, 32.014, 32.015, 41.028, 41.029, 46.3, 53.5, 54.071, 59.48, 64.52, Tab. 1.1, Tab. 2.6, Tab. 2.7 del Governo e 4.34, 4.021, 6.15, 8.40, 8.017, 10.60, 13.22, 15.26, 18.05, 19.125, 21.86, 28.88, 28.030, 28.031, 32.016, 39.14, 40.81, 41.18, 41.027, 41.030, 42.035, 42.036, 42.037, 42.038, 44.4, 48.15, 49.0104, 49.0105, 49.0106, 53.07, 54.072, 54.073, 55.070, 68.016, 70.01, 79.223, 85.1, 87.2, 88.037 e 89.026 dei relatori (vedi allegato 1). Al riguardo fa presente che l'emendamento 54.072 dei relatori risulta inammissibile per estraneità di materia.
  Avverte in proposito che il termine per la presentazione dei subemendamenti a tali proposte emendative del Governo e dei relatori è scaduto alle ore 18.30 di oggi e che si riserva di valutare l'ammissibilità di tali subemendamenti, di cui darà conto nella prossima seduta.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 2 precedentemente accantonate, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Caretta 2.2 e parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 2.010, e 2.01 della VI Commissione.
  Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 3 avverte che l'articolo aggiuntivo Saltamartini 3.011 resta accantonato.
  Restano altresì accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4, in quanto sono stati presentati gli emendamenti 4.34 dei relatori e l'articolo aggiuntivo 4.021 dei relatori che devono ancora essere esaminati.
  Con riferimento all'articolo 6 esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 6.01 della VI Commissione proponendo che si consideri respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea; formula poi un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ruocco 6.09, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Avverte che l'articolo aggiuntivo Grimoldi 7.07 resta accantonato in attesa di una riformulazione, in un identico testo, congiuntamente agli articoli aggiuntivi Misiti 7.03 e Paolo Russo 12.013 di contenuto sostanzialmente analogo.
  Avverte che restano accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 8, in quanto è stato presentato l'emendamento 8.40 dei relatori ancora in corso di valutazione.
  Formula poi un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Foti 9.25 e Faro 9.3, nonché degli articoli aggiuntivi Schullian 9.011 e Moretto 9.20.
  Avverte che restano accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10, in quanto è stato presentato l'emendamento 10.60 dei relatori ancora in fase di valutazione e che restano accantonate tutte le proposte emendative riferite agli articoli 11, 12, 13 e 14.
  Ricorda che restano parimenti accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 15, in quanto è stato presentato l'emendamento 15.26 dei relatori.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 16, ricorda che resta accantonato l'emendamento Lucchini 16.6 poiché è in corso di valutazione l'espressione di un parere favorevole; formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Ziello 16.5; avverte che restano accantonati, in attesa di una riformulazione, gli identici emendamenti Marattin 16.13 e Frassini 16.12; formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Moretto 16.48; avverte che restano accantonati l'emendamento Parolo 16.9, in corso di valutazione per un parere favorevole e l'emendamento Binelli 16.7 in attesa di una nuova formulazione; formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Braga 16.50, in quanto la disposizione è già contenuta nel decreto-legge n. 119 del 2018 (cosiddetto decreto fiscale) in corso di conversione presso questa Camera, nonché l'emendamento Fornaro 16.56; avverte che l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 16.012 resta accantonato in attesa di una nuova formulazione; formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Zoffili 16.015, in quanto la disposizione è già contenuta nel citato decreto fiscale e invita, infine, al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Varrica 16.018.
  Avverte che restano accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 17.
  Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Del Barba 18.01.
  Avverte che restano accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 19.
  Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Occhiuto 20.09.
  Avverte che restano accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 21, in quanto è stato presentato l'emendamento 21.86 dei relatori.

  Guido CROSETTO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione del fatto che pressoché tutte le proposte emendative restano accantonate, chiede che la seduta venga rinviata alla giornata di domani.

  Claudio BORGHI, presidente, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Crosetto, precisa che una volta completato il quadro dei pareri dei relatori, si potrà comunque procedere all'esame di alcune proposte emendative.

  Stefano FASSINA (LeU), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che, pur ritenendo corretto l'accantonamento in presenza di proposte emendative del Governo, non comprende le ragioni per le quali siano state accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 21, visto che l'emendamento del Governo ha un ambito piuttosto circoscritto.

  Claudio BORGHI, presidente, fa notare che non essendo gli emendamenti dei relatori e del Governo definitivi, in quanto passibili di integrazioni anche in ragione delle proposte subemendative ancora in corso di valutazione, giudica più sensato dare un quadro completo dei pareri sugli emendamenti accantonati per procedere su quelli per i quali non ci sono incertezze.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, conferma l'accantonamento dell'emendamento Bubisutti 23.1, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Paita 23.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Conferma l'accantonamento degli identici emendamenti Bruno Bossio 23.3 e Stumpo 23.10, nonché dell'emendamento Stumpo 23.12.
  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Quartapelle Procopio 25.09 e Formentini 25.012, mentre propone che l'identico articolo aggiuntivo 25.01 della III Commissione si consideri respinto ai fini dell'esame in Assemblea. Invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Lupi 25.02 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Formentini 25.013 in attesa di una sua riformulazione. Invita i presentatori degli articoli aggiuntivi Meloni 25.04, Iezzi 25.014 e Macina 25.017 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Conferma l'accantonamento dell'emendamento Capitanio 26.1.
  Invita i presentatori delle proposte emendative Giacomoni 27.9 e 27.8, Zennaro 27.1, Giacomoni 27.10, Meloni 27.01 e Serracchiani 27.06 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bellachioma 27.08, in attesa di una sua riformulazione.
  Conferma altresì l'accantonamento di tutte le proposte emendative relative all'articolo 28, essendo presentate su tale articolo proposte emendative del Governo e dei relatori.
  Invita i presentatori delle proposte emendative Plangger 30.12, Crosetto 30.02 e Pagani 30.04 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Invita i presentatori degli emendamenti Cestari 31.2 e D'Incà 31.1 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Invita i presentatori degli articoli aggiuntivi Bellachioma 32.05 e Cannizzaro 32.07 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Invita i presentatori dell'emendamento Gelmini 33.3 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Conferma l'accantonamento dell'emendamento De Filippo 33.4 e dell'articolo aggiuntivo 33.01, entrambi in attesa di una riformulazione.
  Conferma l'accantonamento dell'emendamento Faro 35.2 e dell'articolo aggiuntivo Saltamartini 35.07, entrambi in attesa di una riformulazione.
  Conferma l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 36.
  Conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Faro 37.036, in attesa di una riformulazione. Invita i presentatori degli articoli aggiuntivi Bonomo 37.029 e Faro 37.035 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Conferma l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Panizzut 37.037 e Fogliani 37.032, entrambi in attesa di una riformulazione. Invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Dall'Osso 37.018 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Conferma l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 38 e all'articolo 40, sui quali insistono emendamenti dei relatori.
  Invita i presentatori delle proposte emendative Cecconi 41.03 e Massimo Enrico Baroni 41.026 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Saccani Jotti 41.07, in attesa di una verifica in quanto il contenuto sembrerebbe essere compreso nel decreto-legge n. 119 del 2018 (meglio noto come «decreto fiscale»). Conferma l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Boldi 41.018, Tomasi 41.021 e Leda Volpi 41.023, tutti in attesa di una riformulazione.
  Invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Lapia 41.024 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Conferma l'accantonamento degli identici emendamenti Bellachioma 42.4 e Marattin 42.6 e dell'emendamento Grimoldi 42.3, sui quali potrebbe esprimere un parere favorevole, nonché dell'emendamento Frassini 42.5, in attesa di riformulazione. Invita i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Borghese 42.03 e Sabrina De Carlo 42.034, nonché dell'articolo aggiuntivo Gemmato 42.015 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Conferma l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zolezzi 42.031, Carbonaro 42.032 e Massimo Enrico Baroni 42.033, tutti in attesa di una riformulazione.
  Conferma l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 43 e 44.
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative Latini 45.1, Gabriele Lorenzoni 45.4, Lucaselli 45.01 e Carfagna 45.06.
  Conferma l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 46.
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Emanuela Rossini 47.8.
  Conferma l'accantonamento di tutte le proposte emendative relative all'articolo 48.
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Luca De Carlo 49.142 e conferma l'accantonamento dell'emendamento Vanessa Cattoi 49.35 in quanto in attesa di riformulazione. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento L'Abbate 49.27. Conferma l'accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, dell'emendamento Boccia 49.109. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi De Menech 49.051, Sasso 49.073 e Golinelli 49.071. Conferma l'accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, degli articoli aggiuntivi Schullian 49.05 e Liuni 49.090, vertenti sulla stessa materia. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Schullian 49.010, Lolini 49.080, Del Sesto 49.045, Gadda 49.050, Critelli 49.063, Viviani 49.069, Lo Monte 49.067 e sugli identici articoli aggiuntivi Paolo Russo 49.046 e Gastaldi 49.088. Conferma
l'accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, dell'articolo aggiuntivo Gagnarli 49.043. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Gastaldi 49.075. Conferma l'accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, degli articoli aggiuntivi Coin 49.079 e Liuni 49.090. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Lolini 49.092.
  Conferma l'accantonamento delle proposte emendative relative all'articolo 50.
  Conferma l'accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, dell'emendamento Lucchini 51.3. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Sozzani 51.20 e sugli identici emendamenti Terzoni 51.1 e 51.23. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Centemero 51.04 e Centemero 51.019, mentre propone che l'identico articolo aggiuntivo 51.01 della VI Commissione si consideri respinto ai fini dell'esame in Assemblea. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Centemero 51.017 e Centemero 51.03, mentre propone che l'identico articolo aggiuntivo 51.02 della VI Commissione si consideri respinto ai fini dell'esame in Assemblea. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 51.018.
  Propone che l'articolo aggiuntivo 52.01 della VII Commissione, su cui il parere è contrario, s'intenda respinto per l'esame in Assemblea. Conferma l'accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, dell'articolo aggiuntivo Marzana 52.017. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Toccafondi 52.010.
  Conferma l'accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, dell'articolo aggiuntivo Belotti 54.067. Propone che l'articolo aggiuntivo 54.01 della VII Commissione sia da intendersi respinto per l'esame in Assemblea. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Carbonaro 54.068, D'Attis 54.040, Andreuzza 54.066, Misiti 54.020, Dall'Osso 54.022, Misiti 54.023 e 54.021.
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Giachetti 55.7 e Pella 55.5. Conferma l'accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, degli emendamenti Bellachioma 55.1 e 55.2 e Tommasi 55.4. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Fidanza 55.042 e 55.07 e sugli identici articoli aggiuntivi Benamati 55.030 e Pentangelo 55.032. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Rampelli 55.040. Conferma l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Capitanio 55.061 e Maccanti 55.063. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Rizzo 55.066. Conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Benvenuto 55.067. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Morelli 55.062.
  Conferma l'accantonamento di tutte le proposte emendative già accantonate relative agli articoli 56 e 57.
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative D'Attis 58.23, Sasso 58.2 e Villani 58.07 e sugli identici emendamenti 59.19 della IV Commissione e Maria Tripodi 59.16, precisando che propone che l'emendamento 59.19 della IV Commissione s'intenda respinto per l'esame in Assemblea. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Acquaroli 59.40. Conferma l'accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, degli emendamenti Amitrano 59.2 e Vanessa Cattoi 59.5. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Meloni 59.04 e Varrica 59.08. Conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Panizzut 59.011.
  Conferma, quindi, l'accantonamento di tutte le proposte emendative già accantonate relative agli articoli che vanno dal 60 al 79.

  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Prestigiacomo 80.4.
  Conferma, infine, l'accantonamento di tutte le proposte emendative già accantonate relative agli articoli che vanno dall'articolo 85 fino alla fine del fascicolo degli emendamenti segnalati.

  Claudio BORGHI, presidente, propone di sospendere la seduta, anche al fine di favorire gli opportuni approfondimenti sui pareri espressi dalla relatrice.

  La seduta, sospesa alle 20.20, riprende alle 00.50 di lunedì 3 dicembre 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione si accinge a riprendere in esame le proposte emendative del fascicolo a cominciare da quelle riferite all'articolo 2.

  Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'emendamento Caretta 2.2, in qualità di cofirmataria, lo illustra segnalando che la questione relativa alle accise è una di quelle molto dibattute durante la campagna elettorale, ma che dopo il voto ha trovato sinora poco riscontro e le manovre promesse sono di fatto ignorate dalla manovra. Sottolinea che per colmare in parte questa lacuna quanto suggerito dall'emendamento può rispondere alle promesse almeno circa la possibilità di ridurre il prezzo del gasolio di 10 centesimi anche attraverso lo strumento del credito d'imposta. È un emendamento che, quindi, considera necessario soprattutto per andare in soccorso e a favore dei territori montani colpiti da eccezionali eventi metorologici al fine di alleviare, almeno in parte, le loro difficoltà e, comunque, questo potrebbe rappresentare un inizio per affrontare la questione della riduzione delle accise.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), sottoscrivendo l'emendamento Caretta 2.2, osserva che il tema delle accise è particolarmente significativo e specificamente l'emendamento in questione è volto a favorire territori già martoriati da eventi climatici straordinari; ricorda, peraltro, che il gruppo Forza Italia aveva già proposto misure di questo tipo, che ritiene dovrebbero essere ordinariamente assunte per la loro funzione, limitandosi poi il Governo eventualmente a modularle opportunamente e in modo diversificato.

  La Commissione respinge l'emendamento Caretta 2.2.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento 2.01 della VI Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea. Avverte altresì che sono stati ritirate le seguenti proposte emendative: Ruocco 2.010, 4.012 e 6.09, Dall'Osso 14.037, Zennaro 27.1, D'Incà 31.1, Massimo Enrico Baroni 41.026, Lapia 41.024, Sabrina De Carlo 42.034, Gabriele Lorenzoni 45.4, Labbate 49.27, Terzoni 51.23, Centemero 51.019, Dall'Osso 54.022, Misiti 54.020, 54.023 e 54.021, Carbonaro 54.068, Villani 58.07, Rizzo 55.066, Varrica 59.08, Vanessa Cattoi 73.02 e Gusmeroli 79.044.

  Maria Elena BOSCHI (PD), con riferimento alle proposte emendative testé dichiarate ritirate dal presidente, evidenzia che sono stati dichiarati ritirati anche gli articoli aggiuntivi Dall'Osso 54.022 e Misiti 54.021, che sono stati invece da lei sottoscritti. Chiede pertanto chiarimenti in merito.

  Claudio BORGHI, presidente, invita gli uffici ad effettuare le opportune verifiche. Rammenta che risulta accantonato l'articolo aggiuntivo Saltamartini 3.011, nonché tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4; avverte che l'articolo aggiuntivo 6.01 della VI Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.

  Silvana Andreina COMAROLI, relatrice, propone una nuova formulazione in un identico testo degli articoli aggiuntivi Grimoldi 7.07, Misiti 7.03 e Paolo Russo 12.013, che illustra, sottolineando che tale proposta emendativa è volta a prevedere che dall'imposta lorda si detragga, nella misura forfettaria di euro mille e nel limite di spesa di 510 mila euro per l'anno 2019 e di 290 mila a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la proposta di riformulazione testé illustrata dalla relatrice degli articoli aggiuntivi Grimoldi 7.07, Misiti 7.03 e Paolo Russo 12.013.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole alla riformulazione testé illustrata dalla relatrice delle proposte emendative Grimoldi 7.07, Misiti 7.03 e Paolo Russo 12.013.

  Maria Elena BOSCHI (PD), sottolineando di condividere le finalità sottese alle proposte emendative in discussione, evidenzia che nella proposta di riformulazione testé illustrata dalla relatrice sembra esistere un salto temporale che non tenga conto dell'anno 2020. Chiede inoltre le ragioni per le quali il limite di spesa in esse previsto cali nel tempo.

  Silvana Andreina COMAROLI, relatrice, precisa che a seguito di un'approfondita istruttoria è emerso che tale costo è destinato a calare.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA precisa che rispetto alla versione originale delle proposte emendative è stata ridotta la platea dei soggetti ai quali è concesso il beneficio.

  Marialuisa FARO (M5S) sottoscrive a nome di tutti i componenti della Commissione appartenenti al suo gruppo parlamentare la proposta emendativa Misiti 7.03, come riformulata.

  Luigi MARATTIN (PD), concordando con la collega Boschi, chiede chiarimenti in ordine alla proposta di nuova formulazione testé illustrata dalla relatrice, che fa riferimento all'anno 2019 e all'anno 2021 e non prende in considerazione l'anno 2020.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA precisa che si tratta di un refuso, giacché laddove è scritto «2019» deve intendersi «2020».

  Claudio BORGHI, presidente, propone di accantonare le proposte emendative in discussione, come riformulate, per consentire agli uffici di effettuare una verifica in ordine al riferimento temporale contenuto nella riformulazione.

  Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se non sia opportuno rinviare la seduta alla mattinata di domani anche per consentire di effettuare le necessarie verifiche sulle proposte di riformulazione dei relatori.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene opportuno che la Commissione prosegua i propri lavori. Informa quindi, con riferimento alla riformulazione testé illustrata dalla relatrice, che a seguito di ulteriori verifiche la parola «2019» deve essere sostituita dalla parola «2020» (vedi allegato 2). Fa presente quindi che i componenti della V Commissione del gruppo Fratelli d'Italia hanno comunicato di sottoscrivere la proposta emendativa Grimoldi 7.07, come riformulata.

  Luigi MARATTIN (PD) sottoscrive a nome di tutti i componenti della V Commissione appartenenti al suo gruppo parlamentare la proposta emendativa Grimoldi 7.07, come riformulata.

  Paolo RUSSO (FI) avverte che tutti i componenti della V Commissione appartenenti al suo gruppo parlamentare hanno sottoscritto la proposta emendativa a propria firma 12.013, come riformulata.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) sottoscrive la proposta emendativa Grimoldi 7.07, come riformulata, a nome dei componenti del gruppo Misto.

  La Commissione approva le proposte emendative Grimoldi 7.07, Misiti 7.03 e Paolo Russo 12.013, come riformulate, in un identico testo, dai rispettivi presentatori (vedi allegato 2).

  Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Foti 9.25, del quale è cofirmataria, volto ad estendere la cedolare secca anche per gli affitti di negozi di superficie superiore a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. Sottolinea che tale disposizione agevola l'utilizzo di tali immobili da parte delle attività commerciali.

  La Commissione respinge l'emendamento Foti 9.25.

  Marialuisa FARO (M5S) ritira la proposta emendativa a sua prima firma 9.3.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.011.

  Luigi MARATTIN (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Moretto 9.020, che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno delle micro imprese attive nel settore del commercio al dettaglio. Nel far presente l'importanza che si istituisca tale fondo, chiede ai sottosegretari presenti di valutare l'opportunità di riconsiderare favorevolmente tale proposta emendativa anche eventualmente riducendo l'impegno di spesa in esso contenuto.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Moretto 9.020.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione passerà ora ad esaminare le proposte emendative relative all'articolo 14.

  Silvana Andreina COMAROLI, relatrice, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14 ad esclusione dell'articolo aggiunto Brunetta 14.058, per il quale esprime parere favorevole purché riformulato nei termini che illustra, in particolare limitandolo al comma 1 e prevedendo che la spesa autorizzata sia pari a 5 milioni di euro per il 2019, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'emendamento Boccia 14.24, identico agli emendamenti Zanella 14.12, Butti 14.25 e Fidanza 14.28, volto a prevedere un incremento di 50 milioni annui della quota destinata al fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Zanella 14.12, Butti 14.25, Fidanza 14.28 e Boccia 14.24, gli identici emendamenti Zanella 14.11 e D'Attis 14.20, nonché gli identici emendamenti Martino 14.115 e D'Attis 14.8.

  Claudio BORGHI, presidente, rammenta che l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037 è stato ritirato.

  Matteo DALL'OSSO (M5S) precisa di non aver ritirato la propria firma da nessuno degli emendamenti presentati dal suo gruppo né da quelli dei quali è primo firmatario.

  Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la difficoltà riscontrata dai commissari nel seguire l'andamento dei lavori in relazione alla precisazione del collega Dall'Osso.

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto della precisazione formulata dal deputato Dall'Osso.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037, evidenzia che la questione delle disabilità è oggetto di attenzione non solo da parte del Movimento 5 Stelle ma da parte di tutti coloro che credono nell'importanza e nella priorità rivestita dalle battaglie sociali.

  Renata POLVERINI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037, rammentando che il collega Dall'Osso ha fatto della questione relativa all'invalidità una battaglia civile anche nel corso della passata legislatura. Rammenta che le forze politiche che compongono l'attuale esecutivo nel corso della campagna elettorale hanno dimostrato molto interesse in ordine al tema della disabilità e si augura pertanto che sulla presente proposta emendativa vi possa essere un incisivo ripensamento che ne consenta l'approvazione. Chiede pertanto ai relatori di proporre l'accantonamento della proposta emendativa in discussione al fine di poterla meglio valutare.

  Maria Elena BOSCHI (PD), sottolineando come il tema della proposta emendativa raccolga un consenso trasversale tra i gruppi, comprende la decisione del deputato Dall'Osso di non ritirare l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037 e ne propone l'accantonamento.

  Debora SERRACCHIANI (PD) precisa che l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037 si occupa di detrazioni per carichi di famiglia in quanto elimina i previsti limiti di età per le famiglie con figli riconosciuti invalidi. Riferendosi al deputato Dall'Osso, esprime rammarico per quello che a lei è sembrato essere l'allontanamento di un parlamentare dall'aula della Commissione al fine di evitare che questi continuasse in piena libertà il proprio pensiero sottoscrivendo delle proposte emendative.

  Davide TRIPIEDI (M5S) esprime disappunto per quella che a suo avviso rappresenta una strumentalizzazione della vicenda. Non ritenendo la presente la sede adeguata per trattare il tema, sostiene che il tema è comunque all'attenzione del Governo e della maggioranza e che si interverrà certamente con uno dei prossimi provvedimenti.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda al deputato Tripiedi che, non essendo un membro della Commissione e non avendo sostituito alcun collega, non avrebbe potuto prendere la parola.

  Salvatore CAIATA (Misto-MAIE-SI), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037 a nome del gruppo Misto, spera che anche il supporto delle varie anime del gruppo Misto contribuisca a sensibilizzare ulteriormente il Governo sul tema.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA ricorda che sono state stanziate notevoli risorse su alcuni fondi a sostegno del disagio sociale, che complessivamente aggiungono più di 500 milioni di euro a questi capitoli di spesa. In particolare, sottolinea i 75 milioni aggiuntivi stanziati per il trasporto e l'assistenza ai disabili per l'anno 2019 e rinnova l'impegno del Governo ad intervenire in materia con altre misure.

  Silvia FREGOLENT (PD) si stupisce che una proposta emendativa segnalata da più forze politiche, tra cui anche una della maggioranza, non venga presa in considerazione nella giusta misura dal Governo e rinnova la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037. Respinge le accuse di strumentalizzazione su questo argomento.

  Paolo RUSSO (FI), pur comprendendo le ragioni del Governo, invita i relatori a pronunciarsi in merito al possibile accantonamento dell'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037 in modo da poter giungere insieme al presentatore ad una soluzione positiva in merito.

  Claudio BORGHI, presidente, pur comprendo le motivazioni a favore di un possibile accantonamento dell'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037, sottolinea come occorra comunque operare delle scelte sulla base delle risorse disponibili.

  Fabio RAMPELLI (FdI), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037 a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, sottolinea come, essendo ancora la Commissione all'inizio dell'esame delle proposte emendative, un tema così sentito potrebbe essere utilmente accantonato in modo da guadagnare tempo al fine di trovare le risorse adeguate.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, ricordando le misure poste in essere con questa legge di bilancio a favore della famiglia e del disagio sociale, e comprendendo la particolare sensibilità al riguardo da parte del deputato Dall'Osso, conferma tuttavia il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037.

  Maria Elena BOSCHI (PD), nel sostenere che il deputato Dall'Osso ha abbandonato i lavori della Commissione su sollecitazione dei propri colleghi del M5S, propone, in un'ottica costruttiva, di trovare comunque una copertura alternativa attingendo le risorse necessarie dal cosiddetto Fondo destinato alla struttura InvestItalia al fine di intervenire sulle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di figli invalidi.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda ancora una volta che nessun deputato è stato o sarà allontanato dall'aula della Commissione durante la sua presidenza.

  Andrea MANDELLI (FI) ribadisce che sul tema delle famiglie con disabili il gruppo di Forza Italia non ha mai compiuto strumentalizzazioni in quanto, come dimostra anche la sua storia, questo partito ha sempre mostrato particolare attenzione al riguardo. Propone al Governo e ai relatori di riconoscere centralità a questa proposta emendativa accantonandola al fine di trovare risorse alternative per la copertura.

  Marialuisa FARO (M5S) interviene per ribadire la sensibilità del Movimento 5 Stelle sul tema; rimane convinta che il deputato Dall'Osso non sia stato indotto ad abbandonare l'aula, ma che si sia allontanato spontaneamente. Ritiene che la maggioranza ed il Governo in un prossimo futuro troveranno modo di intervenire sul tema non appena saranno individuate e rese disponibili le risorse più adeguate.

  Claudio BORGHI, presidente, sottolinea che nessun deputato è stato allontanato dall'aula e che nel corso dell'esame del provvedimento è sempre legittimo discutere.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), ricordando gli attacchi ricevuti in passato da deputati del Partito Democratico da parte di colleghi del MoVimento 5 Stelle riguardo a contrasti con il deputato Dall'Osso, ribadisce che tale deputato è stato costretto ad uscire dall'aula e che il presidente Borghi non lo ha impedito. Reputa vergognoso che il MoVimento 5 Stelle prometta di occuparsi dei problemi dei disabili in futuri provvedimenti e non nella legge di bilancio.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), affermando che il collega Dall'Osso aveva comunque il diritto di decidere se uscire o meno dall'aula, rimarca come la sensibilità a determinati temi si dovrebbe dimostrare con le apposite norme e non con meri proclami. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037.

  Claudio BORGHI, presidente, rilevando che in questa fase dei lavori non si stanno più accantonando emendamenti, sottolinea che il rappresentante del Governo ha comunque manifestato l'intenzione di non cambiare il parere, rendendo così inutile un eventuale accantonamento dell'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037.

  Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare a domani il voto sull'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037, affinché si rassereni il tenore del dibattito e sia consentito alla Commissione di ponderare ulteriormente sul tema.

  Mauro D'ATTIS (FI) afferma che sia grave non tanto l'uscita dall'aula del deputato Dall'Osso, né l'affermazione del sottosegretario Garavaglia sulla mancanza dei fondi richiesti dall'articolo aggiuntivo in questione, bensì la circostanza che la rappresentante del MoVimento 5 Stelle precedentemente intervenuta abbia precisato che il tema sia degno di valutazione ma debba essere affrontato in provvedimenti futuri. Temendo che tale approccio alle questioni venga tenuto riguardo ad altre proposte emendative delle opposizioni, chiede alla maggioranza un maggiore rispetto per le stesse, trovando sia più dignitoso evitare in futuro che la maggioranza si dichiari d'accordo su determinate proposte solo per poi rimandarle ad altri provvedimenti.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dall'Osso n. 14.037.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 2.15 di lunedì 3 dicembre 2018.

V Commissione - domenica 2 dicembre 2018

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 19.124, 28.032, 29.5, 32.014, 32.015, 41.028, 41.029, 46.3, 53.5, 54.071, 59.48, 64.52, Tab.1.1, Tab.2.6 E Tab.2.7 DEL GOVERNO E 4.34, 4.021, 6.15, 8.40, 8.017, 10.60, 13.22, 15.26, 18.05, 19.125, 21.86, 28.88, 28.030, 28.031, 32.016, 39.14, 40.81, 41.18, 41.027, 41.030, 42.035, 42.036, 42.037, 42.038, 44.4, 48.15, 49.0104, 49.0105, 49.0106, 53.07, 54.072, 54.073, 55.070, 68.016, 70.01, 79.223, 85.1, 87.2, 88.037 E 89.026 DEI RELATORI

ART. 4.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
   d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
4. 34. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 290,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 166,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
4. 021. I Relatori.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) le persone fisiche la cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
   b) al comma 5, dopo la parola: contribuenti, ovunque ricorre, inserire le seguenti: persone fisiche.
6. 15. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
8. 40. I Relatori.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Accise in materia di autotrasporto)

  1. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. 017. I Relatori.

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire le parole: si applica nella misura del 150 per cento con le seguenti: si applica nella misura del 180 per cento.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 37,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 81,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 79 milioni di euro per l'anno 2022 e di 69,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
10. 60. I Relatori.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso d-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.
13. 22. I Relatori.

ART. 15.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.
15. 26. I Relatori.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Rafforzamento delle verifiche di compatibilità costituzionale)

  1. Al fine di rafforzare, sia nella fase ascendente di formazione sia in quella di recepimento del diritto e delle politiche dell'Unione europea, le verifiche di compatibilità con la tutela effettiva dei princìpi e dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, anche allo scopo di prevenire il relativo contenzioso, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
18. 05. I Relatori.

ART. 19.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  23-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 23-bis, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.
  23-quater. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: «degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze,».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e industria aeronautica.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
19. 124. Il Governo.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.
19. 125. I Relatori.

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento del centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate;
   b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: «le regioni destinano» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono destinare».
21. 86. I Relatori.

ART. 28.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
   b) dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa per un onere massimo complessivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 6.072.257 euro per l'anno 2019, di 8.024.008 euro per l'anno 2020, di 8.822.196 euro per l'anno 2021, di 8.958.775 euro per l'anno 2022, di 8.978.227 euro per l'anno 2023, di 9.236.381 euro per l'anno 2024, di 9.254.527 euro per l'anno 2025, di 9.320.036 euro per l'anno 2026, di 9.803.217 euro per l'anno 2027 e di 9.828.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
28. 88. I Relatori.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Assunzioni di personale non dirigenziale presso l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

  1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
   c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

  2. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.
28. 030. I Relatori.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi)

  1. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: - 2.700.000;
   2020: - 2.700.000;
   2021: - 2.700.000.
28. 031. I Relatori.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Assunzioni di personale da parte dell'Accademia della Crusca)

  1. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1o marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.
  2. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
  3. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
   2019: - 236.000;
   2020: - 236.000;
   2021: - 236.000.
28. 032. Il Governo.

ART. 29.

  Sostituire la tabella 1 di cui al comma 3 con la seguente:

Tabella 1.
(articolo 29, comma 3)

«TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione 1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: -
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado 9.621
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200
N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE 10.751

29. 5. Il Governo.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche)

  1. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000;
   2021: –30.000.000.
32. 014. Il Governo.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Contributo straordinario alla Fondazione EBRI)

  1. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: di 228.146 euro per l'anno 2019, di 813.448 euro per l'anno 2020, di 27.120.448 euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 26.120.448 euro per l'anno 2021.
32. 015. Il Governo.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Scuola normale superiore meridionale)

  1. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019-2020 sino al 2021-2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale.
  2. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi:
   a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
   b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata;
   c) ordinari e di master;
   d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

  3. L'offerta formativa di cui al comma 2 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
  4. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.
  5. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –8.209.000;
   2020: –21.210.000;
   2021: –18.944.000.
32. 016. I Relatori.

ART. 39.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 15, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
39. 14. I Relatori.

ART. 40.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2:
    1) sostituire le parole: Per gli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: Per gli anni 2020 e 2021;
    2) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019;
    3) sostituire le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 31 marzo 2019.
40. 81. I Relatori.

ART. 41.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale,
anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. 18. I Relatori.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia sanitaria)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  2. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
  3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo l'articolo 15-quattuordecies è inserito il seguente:
  «Art. 15-quinquiesdecies. – (Conferimento al personale medico di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo) – 1. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei livelli essenziali di assistenza, cui non sono in grado di far fronte con medici dipendenti, le aziende possono, in via eccezionale, conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale
medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l'azienda abbia:
   a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
   b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
   c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
   d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.

  2. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione può essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si può procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia entro cui essi possono esercitare la propria attività con il tutoraggio del personale dipendente della struttura. Le regioni possono anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di “Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore”, “Medicina nucleare”, “Radiodiagnostica”, “Radioterapia” e “Neuroradiologia”. In luogo della specializzazione in “Neuroradiologia” sono ammesse le specializzazioni in “Radiologia diagnostica”, “Radiodiagnostica”, “Radiologia” e “Radiologia medica”.
  3. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre assunzioni con contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della stessa attività, ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2, di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma nella specializzazione prevista.
  4. Il contratto può essere rinnovato per una sola volta, previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
  5. Restano salve, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 1, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente articolo, possono essere conferiti anche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando comunque la precedenza ai candidati che non si trovino in tale condizione».

  4. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
  5. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 4, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
  6. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, la parola: «alternativamente» è sostituita dalle seguenti: «, anche congiuntamente»;
   b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
  «3) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005».
41. 027. I Relatori.

  Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondi per l'acquisto di medicinali innovativi e di medicinali oncologici innovativi)

  1. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.
41. 028. Il Governo.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di sconto per le farmacie)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 40:
    1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dell'IVA» sono inserite le seguenti: «non inferiore a euro 150.000 e»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000»;
   b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:
  «40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono, le seguenti voci: a)
il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. 029. Il Governo.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

  1. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
  2. Dal 1o gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.
41. 030. I Relatori.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Ospedale «Mater Olbia»)

  1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:
  «2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia” di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
42. 035. I Relatori.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT))

  1. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
42. 036. I Relatori.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di politica farmaceutica)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10.
  2. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 dal 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
  3. L'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti
diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.
  4. Per la rilevazione di cui al comma 3, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato al netto delle seguenti voci:
   a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
   b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
   c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento.

  5. In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ogni relativa quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del fatturato di cui al comma 3, purché tali farmaci non siano qualificati orfani ai sensi del comma 6 del presente articolo.
  6. Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio,
  7. Il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato, determinata ai sensi del comma 3. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.
  8. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 7, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.
  9. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
  10. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 3 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.
42. 037. I Relatori.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Presidenza italiana del G20, partecipazione dell'Italia all'EXPO 2020 Dubai ed enti internazionalistici)

  1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.
  2. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

  «Art. 23-bis.(Enti internazionalistici)1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2019, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:
   2019: –10.000.000.
42. 038. I Relatori.

ART. 44.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «Documento di economia e finanza», inserire le seguenti: «su indicazione del Ministro per il Sud» e le parole: «individuato nel medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «individuato nel Documento di economia e finanza, su indicazione del Ministro per il Sud»;
   b) al comma 3, il capoverso 2-quater è soppresso.
44. 4. I Relatori.

ART. 46.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, restano fermi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.
46. 3. Il Governo.

ART. 48.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, terzo periodo:
    1) dopo le parole: Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti:, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
    2) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 280 milioni;
   b) al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: gli incarichi di vertice con le seguenti: gli incarichi degli organi di vertice.
48. 15. I Relatori.

ART. 49.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Catasto frutticolo nazionale)

  1. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.
  2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
49. 0104. I Relatori.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Norme per rafforzare il sistema dei controlli per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari)

  1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
  3. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
  3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
49. 0105. I Relatori.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno all'apicoltura nazionale)

  1. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
49. 0106. I Relatori.

ART. 53.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 4,85 milioni di euro per l'anno 2019, di 18,16 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,56 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni con le seguenti: di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 140.000 per l'anno 2019 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2020.
53. 5. Il Governo.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile)

  1. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile», con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sull'istituto di cui al comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
53. 07. I Relatori.

ART. 54.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Interventi a valere sul Fondo Kyoto)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «usi finali dell'energia» sono inserite le seguenti: «e di efficientamento e risparmio idrico»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
   a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
   b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;
   c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis» e al comma 5, dopo le parole: «di cui ai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis»;
   d) alla rubrica, dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei prestiti agevolati.
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività»;
   b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
   c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dai soggetti pubblici,»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
54. 071. Il Governo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Funzionamento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori)

  1. A decorrere dall'anno 2019, un importo massimo di 200.000 euro delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinato al funzionamento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, di cui agli articoli 9 e 35 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per fare fronte al rimborso delle spese di missione sostenute esclusivamente dai componenti designati a rappresentare le pubbliche amministrazioni nelle sedute plenarie e delle sezioni e per la stipulazione di accordi e convenzioni con università e organismi pubblici e privati specializzati per la effettuazione di ricerche, studi e attività divulgative nelle materie di competenza.
54. 072. I Relatori.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali)

  1. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
54. 073. I Relatori.

ART. 55.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Integrazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.
  2. A decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  3. Per l'attuazione del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
55. 070. I Relatori.

ART. 59.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  9-ter. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
59. 48. Il Governo.

ART. 64.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   «1-bis. I piani di sicurezza di cui al comma 1, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica»;
   b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie».
64. 52. Il Governo.

ART. 68.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

  1. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
68. 016. I Relatori.

ART. 70.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Rivalutazione quote societarie)

  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6.
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  8. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2020.
  9. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.
  10. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.

  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
70. 01. I Relatori.

ART. 79.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per il solo anno 2019, la regione Liguria ha la facoltà di rideterminare in aumento l'aliquota dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, in misura non eccedente 5 centesimi al litro della misura massima consentita.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 610.000 euro per l'anno 2020.
79. 223. I Relatori.

ART. 85.

  Al comma 1, sostituire le parole: I componenti reddituali con le seguenti: Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali e dopo le parole: prima adozione del medesimo IFRS 9, inserire le seguenti: nei confronti della clientela,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
   3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.
85. 1. I Relatori.

ART. 87.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 con le seguenti: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione di cui al primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.
87. 2. I Relatori.

ART. 88.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:

Art. 88-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento del rischio alle società di cartolarizzazione)

  1. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), dopo le parole: «emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;

    2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  «b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni»;
   b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
  «2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.
  2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione».

  2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

Art. 88-ter.
(Supporto alle piccole e medie imprese da parte delle società di cartolarizzazione)

  1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis:
    1) al primo periodo, le parole: «emittente i titoli» sono sostituite con le seguenti: «di cartolarizzazione»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione»;
   b) al comma 1-ter alinea dopo le parole: «all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,» e le parole: «dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea,
del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro».

  Conseguentemente all'onere derivante dall'articolo 88-bis, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.
88. 037. I Relatori.

ART. 89.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Disposizioni in materia di giochi)

  1. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.
  2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «anni dal 2013 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2019».
  3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».
  4. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è incrementato di 70,8 milioni di euro per l'anno 2019.
89. 026. I Relatori.

TAB. 1.

  Alla tabella 1 – Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.13 Altre imposte indirette apportare la seguente variazione:
  2021:
   CP: - 400.000;
   CS: - 400.000.

  Conseguentemente
  alla tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
   Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare – apportare la seguente variazione:
  2021:
   CP: - 400.000;
   CS; - 400.000.
   Missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare la seguente variazione:
  2019:
   CP: -
   CS: - 3.500.000.
   alla tabella 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia:
    Missione 1 Giustizia, Programma 1.2 Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: 1.668.980;
   CS: 1.668.980.

  2020:
   CP: 2.002.776;
   CS: 2.002.776.
  2021:
   CP: 2.002.776;
   CS: 2.002.776.
   Missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare la seguente variazione:
  2019:
   CP: 300.000;
   CS: 300.000.
   Missione 1 Giustizia, Programma 1.1 Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: -1.968.980;
   CS: -1.968.980.
  2020:
   CP: -2.002.776;
   CS: -2.002.776.
  2021:
   CP: -2.002.776;
   CS: -2.002.776.
TAB. 1. 1. Il Governo.

TAB. 2.

  Alla tabella 2, – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   Missione
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare la seguente variazione:
  2019:
   CP: -180.000.000;
   CS: -180.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 1 – Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.2 Imposta sul reddito delle società apportare la seguente variazione:
  2019:
   CP: -180.000.000;
   CS: -180.000.000.
TAB. 2. 6. Il Governo.

  Alla tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – all'elenco n. 1: Elenco dei capitoli/piani gestionali per i quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), alla rubrica Ministero della difesa, Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari, sostituire la parola: 1213 con la seguente: 1213/1.
TAB. 2. 7. Il Governo.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti)

  1. Il comma 1-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro mille e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*7. 07.  (Nuova formulazione) Grimoldi, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli, Schullian, Patassini.
*7. 03.  (Nuova formulazione) Misiti, Dall'Osso, Grippa, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Sodano, Trizzino, Zennaro.
*12. 013.  (Nuova formulazione) Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Ferraioli, Pettarin, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.