VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Mercoledì 21 novembre 2018

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00804 Pastorino: Sistema sanzionatorio relativo all'utilizzo dei pagamenti elettronici.
5-00915 Ungaro: Iniziative volte a garantire l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante strumenti tracciabili ... 270

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 279

5-00911 Bignami: Tutela della riservatezza dei dati contenuti nelle fatture elettroniche ... 270

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 281

5-00914 Centemero: Iniziative urgenti il differimento di obblighi tributari a sostegno delle zone colpite dalla recente ondata di maltempo ... 271

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 283

5-00913 Currò e Trano: Modalità di utilizzo del canale telematico Civis per finalità di autotutela dei contribuenti ... 271

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 284

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 271

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) ... 286

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 654 Zanettin e C. 1353, approvato dal Senato (Esame e rinvio) ... 272

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 21 novembre 2018

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.30.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Propone quindi, in assenza del presentatore della interrogazione a risposta immediata n. 5-00912 Osnato, di rinviarne lo svolgimento ad altra seduta.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con il rinvio proposto dalla Presidente.

5-00804 Pastorino: Sistema sanzionatorio relativo all'utilizzo dei pagamenti elettronici.
5-00915 Ungaro: Iniziative volte a garantire l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante strumenti tracciabili.

  Luca PASTORINO (LeU) illustra la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde alle interrogazioni in titolo, che vertono su analoga materia, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Luca PASTORINO (LeU) esprime soddisfazione per la risposta ricevuta dal Sottosegretario ed auspica, preso atto della disponibilità in tal senso manifestata dal Governo, l'approvazione in tempi brevi di un provvedimento ad hoc che intervenga sulla normativa primaria al fine di promuovere la diffusione e l'utilizzo su vasta scala dei pagamenti con moneta elettronica.

  Massimo UNGARO (PD) si associa alle considerazioni del collega Pastorino e sottolinea come vi sia una volontà comune di intervenire quanto prima al fine di rendere effettivo l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici e di sanare il vulnus in materia messo in luce dal Consiglio di Stato. Infatti, la tracciabilità dei pagamenti e la fatturazione elettronica messi in campo dal precedente Governo hanno contribuito a contrastare l'evasione fiscale, ma soltanto la previsione di specifiche sanzioni comminate in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici potrà rendere efficace tale obbligo. Suggerisce a tal fine una iniziativa condivisa, quale la presentazione di una risoluzione, ovvero di una proposta emendativa al provvedimento in materia di semplificazione fiscale attualmente all'esame della Commissione Finanze, al fine di intervenire su una questione che giudica di vitale importanza per il Paese.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA conferma la disponibilità del Governo ad approfondire le questioni sollevate, al fine di pervenire ad una soluzione comune e condivisa, per la più ampia diffusione dell'utilizzo dei pagamenti elettronici; ritiene in ogni caso che la Commissione Finanze sia la sede privilegiata per un approfondimento sui temi in discussione.

5-00911 Bignami: Tutela della riservatezza dei dati contenuti nelle fatture elettroniche.

  Galeazzo BIGNAMI (FI) illustra la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Galeazzo BIGNAMI (FI) ricorda come Forza Italia abbia posto con forza, in diverse sedi, la questione del rinvio, o ancor meglio dell'eliminazione, del nuovo sistema di fatturazione elettronica, che comporta numerose difficoltà, sia sotto il profilo dei costi e della complicazione delle procedure, che sotto il profilo della tutela della privacy. Richiama sul punto il recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali avverso l'Agenzia delle entrate, che ha messo in luce i seri profili critici recati dal nuovo sistema in materia di protezione dei dati. Non risponde quindi al vero, come riportato dal Governo, quanto affermato dall'Agenzia delle entrate circa l'approfondito confronto svolto con tutti i soggetti interessati. Si tratta di una vera e propria bugia, considerato che l'Autorità Garante ha evidenziato come una preventiva consultazione dell'Autorità stessa da parte dell'Agenzia avrebbe potuto assicurare fin dall'avvio del nuovo sistema modalità operative rispettose della protezione dei dati dei soggetti coinvolti. Ritiene che il Governo dovrebbe intervenire nei confronti dell'Agenzia invitandola a comportamenti ed affermazioni più corretti.

5-00914 Centemero: Iniziative urgenti il differimento di obblighi tributari a sostegno delle zone colpite dalla recente ondata di maltempo.

  Silvia COVOLO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Silvia COVOLO (Lega) esprime soddisfazione per la risposta ricevuta, consapevole che il Governo assumerà quanto prima le opportune iniziative per rispondere adeguatamente alle richieste di sostegno provenienti dalle popolazioni colpite dall'eccezionale ondata di maltempo.

5-00913 Currò e Trano: Modalità di utilizzo del canale telematico Civis per finalità di autotutela dei contribuenti.

  Raffaele TRANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Raffaele TRANO (M5S) ringrazia il sottosegretario ed esprime apprezzamento per il fatto che l'Agenzia delle entrate realizzerà a breve gli interventi necessari alla rimozione dei vincoli tecnici che il canale telematico Civis tuttora presenta, al fine di ampliarne le possibilità di utilizzo da parte dei contribuenti.

  Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.55.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre scorso.

  Leonardo TARANTINO (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5), che illustra.

  Silvia FREGOLENT (PD), sebbene non valuti negativamente le misure di interesse della Commissione Finanze illustrate dal relatore, preannuncia il voto di astensione del Partito democratico sulla proposta di parere favorevole, motivato dalla valutazione fortemente contraria del suo gruppo sul decreto-legge nel suo complesso.

  Alessandro CATTANEO (FI) preannuncia sulla proposta di parere formulata dal relatore il voto convintamente favorevole del gruppo di Forza Italia, a testimonianza dell'atteggiamento obiettivo che il suo gruppo mantiene rispetto ai provvedimenti della maggioranza.

  Raffaele TRANO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Francesco ACQUAROLI (FdI) preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere formulata dal relatore, sebbene permangano alcune perplessità riguardo taluni aspetti, che auspica possano trovare una migliore definizione nel corso del successivo iter del provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 654 Zanettin e C. 1353, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che è stata assegnata ieri alla Commissione la proposta di legge C. 905 Brunetta, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi dal 1o gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività in strumenti finanziari denominati in euro, che, per affinità di materia, sarà abbinata alle proposte in esame.
  Analogamente, non appena assegnata alla Commissione, si procederà all'abbinamento anche della proposta di legge C. 793 Ruocco, recante Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, vertente la medesima materia.

  Alvise MANIERO (M5S), relatore, segnala che si soffermerà nella seduta odierna sulle proposte di legge abbinate C. 1353 – già approvata dal Senato con numerose modifiche rispetto al testo originario – e C. 654, che intendono istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (articolo 1 di entrambe le proposte). Sulla proposta di legge C. 905 Brunetta, assegnata solo ieri alla Commissione, si riserva invece di intervenire in una successiva seduta.
  La Commissione (articolo 2) è costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.
  L'articolo 3 dell'Atto n. 1353, chiarisce che la Commissione è chiamata, in primo luogo, a svolgere la propria attività di indagine in relazione a diversi aspetti dell'attività bancaria e creditizia, tra cui: le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali; il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza. La Commissione deve inoltre operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all'attività bancaria, quali: le agenzie di rating, i sistemi di informazione creditizia, l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale).
  L'Atto n. 654 (articolo 3) pone in capo alla Commissione compiti parzialmente diversi rispetto all'A.C. 1353, tra cui la valutazione degli effetti della crisi finanziaria globale (lettera a)), dei costi sostenuti dallo Stato italiano per il salvataggio di istituti bancari (lettera e)) e l'adeguatezza del sistema bancario e finanziario nazionale a fronte di possibili shock esogeni, derivanti dallo scoppio della bolla finanziaria che grava sul mercato globale (lettera f)).
  Entrambe le proposte, con formulazioni pressoché identiche, disciplinano poi (articolo 4) l'attività di indagine della Commissione e la richiesta di atti e documenti da parte della stessa (articolo 5).
  I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono vincolati al segreto (articolo 6).
  L'articolo 7 di entrambe le proposte disciplina il funzionamento dell'organo e, in particolare, pone il limite alle spese per suo il funzionamento. L'A.C. 1353, a seguito delle modifiche approvate al Senato, fissa detto limite a 55.000 euro per l'anno 2018 e 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi. L'A.C. 654 pone tale limite massimo a 75.000 euro per l'anno 2018 e a 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi.
  Gli oneri sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Può essere autorizzato, su richiesta della Commissione e con determinazione dei Presidenti delle due Camere, un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  Più in dettaglio, le proposte di legge in esame (articolo 1, comma 1 di entrambe le proposte) istituiscono per la durata della XVIII legislatura una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. L'articolo 1, comma 1 dell'A.C. 654 specifica che l'istituzione della Commissione deve avvenire con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'A.C. 1353, le attività e i risultati dell'inchiesta sono presentati annualmente alle Camere attraverso una relazione che, come specificato a seguito delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, può contenere anche proposte di modifica al relativo quadro normativo (articolo 1, comma 2). Sono ammesse inoltre relazioni di minoranza.
  L'A.C. 654 (articolo 1, comma 2) stabilisce che la Commissione riferisca alle Camere annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.
  La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti d'assemblea in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento (articolo 2, comma 1 di entrambe le proposte).
  Con le modifiche apportate al Senato all'A.C. 1353, è posto in capo ai commissari l'onere di dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver precedentemente svolto incarichi di amministrazione o controllo, ovvero rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa, con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta (articolo 2, comma 2 dell'A.C. 1353).
  Entro dieci giorni dalla nomina, la Commissione viene convocata dai Presidenti dei due rami del Parlamento per la costituzione dell'ufficio di presidenza (articolo 2, comma 3 dell'A.C. 1353; articolo 2, comma 2 dell'A.C. 654), composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, eletti a scrutinio segreto (secondo le modalità stabilite dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dell'A.C. 1353, corrispondenti ai commi 3 e 4 dell'A.C. 654).

  In particolare, le richiamate disposizioni illustrano la composizione dell'Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari) e le modalità di elezione dello stesso (da parte dei commissari a scrutinio segreto). Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Inoltre la Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
  Le modalità di voto sopra illustrate trovano applicazione anche in caso di elezioni suppletive (articolo 2, comma 6 A.C. 1353; tale disposizione non è riprodotta nell'A.C. 654).
  I compiti della Commissione d'inchiesta sono specificati in dettaglio dall'articolo 3 di entrambe le proposte di legge.
  L'articolo 3 dell'A.C. 1353 è stato oggetto di numerose modifiche durante l'esame al Senato.
  In particolare, ai sensi della richiamata norma la Commissione d'inchiesta deve:
   acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura, in previsione – come chiarito dalle modifiche apportate al Senato – delle indagini e degli accertamenti derivanti delle competenze attribuitele dalle proposte in esame (articolo 3, comma 1, lettera a));
   analizzare e valutare le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari, sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale «sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica», per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità (lettera b));
   effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali, nonché – per effetto delle modifiche apportate al Senato – valutare gli effetti della medesima modalità di recepimento ed applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane (lettera c));
   analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) nonché, come specificato al Senato, verificare l'adeguatezza della relativa applicazione (lettera d));
   verificare se e in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di Unione Bancaria, caratterizzato da una valutazione particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale e da una attenzione relativamente scarsa al rischio di mercato, determini una lesione dei princìpi di concorrenza alla base del mercato unico (lettera e) integralmente riformulata al Senato);
   analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni (lettera f), anch'essa sostituita al Senato;
   verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali (lettera g), inserita al Senato);

   indagare sulle dinamiche di espansione e riassorbimento del prestito sociale quale forma surrogata di risparmio ai fini di un suo necessario reinquadramento nella generale tutela del risparmio (lettera h));
   indagare sul tendenziale cambiamento di assetto del conto economico del sistema bancario, dal tradizionale baricentro dell'attività creditizia al crescente peso delle attività di risparmio gestito e servizi (lettera i));
   indagare sulla solidità, efficienza e organizzazione del sistema dei confidi e sull'impatto sugli enti pubblici sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di controassicuratori (lettera l));
   esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura; per effetto delle modifiche del Senato, indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla vigente normativa in merito negli altri paesi dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e anatocismo della Corte di Cassazione; indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF S.p.A.) da parte degli istituti di credito (lettera m), modificata al Senato);
   analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) (lettera n));
   analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli enti locali (lettera o), modificata al Senato;
   analizzare la gestione degli enti creditizi e imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione, verificando, in particolar modo (lettera p), modificata in più parti al Senato);
   verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione (lettera q), inserita al Senato);
   verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati (lettera r));
   valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, con particolare riferimento – come precisato al Senato – alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza, per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi del sistema bancario e finanziario e del debito sovrano (lettera s));
   verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario (lettera t), inserita al Senato);
   verificare l'operato delle agenzie di rating, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare (lettera u), inserita al Senato):
    1. la realizzazione, da parte delle agenzie di rating, di meccanismi di insider trading attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

    2. l'impatto delle valutazioni delle agenzie di rating, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;
   procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze suddette (lettera v), come modificata al Senato.

  Come anticipato nel quadro di sintesi, l'articolo 3 dell'A.C. 654 attribuisce alla Commissione compiti parzialmente analoghi a quelli attribuiti dall'articolo 3 dell'A.C. 1353, come modificato al Senato: le lettere da c) a d) riproducono, con alcune differenze, il contenuto di alcune competenze attribuite al costituendo organo dall'A.C. 1353, mentre le lettere a), e) ed f) prevedono l'attribuzione di diverse competenze. In particolare, ai sensi del richiamato articolo, la Commissione deve verificare:
   gli effetti della crisi finanziaria globale sul sistema bancario italiano e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano (articolo 3, comma 1, lettera a) A.C. 654);
   la gestione degli istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali istituti la Commissione verifica (articolo 3, comma 1, lettera b) A.C. 654):
   l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, all'applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo impiegati, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati (articolo 3, comma 1, lettera c) A.C. 654);
   l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie, con una particolare valutazione sull'applicazione del sistema di voto capitario in società quotate (articolo 3, comma 1, lettera d) A.C. 654);
   i costi sostenuti dallo Stato italiano per il salvataggio di istituti bancari, comparati con quelli sostenuti da altri Stati europei ed extraeuropei (articolo 3, comma 1, lettera e) A.C. 654);
   l'adeguatezza del sistema bancario e finanziario nazionale a fronte di possibili shock esogeni derivanti dallo scoppio della bolla finanziaria che grava sul mercato globale (articolo 3, comma 1, lettera f) A.C. 654).

  L'articolo 4 di entrambe le proposte, con identico contenuto, disciplina l'attività di indagine della Commissione, che ai sensi dell'articolo 82 Cost., procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1).
  Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione – ferme restando le ordinarie competenze del giudice – si applica (comma 2) la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372).
  Si chiarisce (comma 3) che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica
quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  Ove (comma 4) gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
  La Commissione non può adottare (comma 5) provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode (di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale).
  L'articolo 5 di entrambe le proposte disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. Essa (comma 1) può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta.
  È la Commissione (articolo 5, comma 2 di entrambe le proposte; l'A.C. 654 reca una formulazione parzialmente diversa) a stabilire quali atti e documenti sono coperti da segreto e non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 6 di entrambe le proposte, con identica formulazione, disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Ove non costituisca più grave reato (comma 2), la violazione del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  Si chiarisce (comma 3) che, salvo il compimento di più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
  L'articolo 7 di entrambe le proposte dispone (comma 1) la pubblicità delle sedute della Commissione, salvo diversa decisione della Commissione stessa; l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno (comma 2), approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
  La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (comma 3), nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione. Inoltre per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro (comma 4).
  Infine, il comma 5 dell'articolo 7 delle proposte in esame pone il limite alle spese per il funzionamento della Commissione.
  L'A.C. 1353 pone tale limite in 55.000 euro per l'anno 2018 e in 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi.
  L'importo è stato così abbassato per effetto delle modifiche apportate al Senato; la proposta di legge originariamente fissava l'ammontare in 75.000 euro per l'anno 2018 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi.
  L'A.C. 654 fissa il limite alle spese della Commissione in 75.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi.
  Le spese sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Re- pubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con
determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.
  Si riserva, in una prossima seduta, di integrare la propria relazione con l'illustrazione della proposta di legge C. 905 Brunetta, nonché della proposta di legge C.793 Ruocco, non appena assegnata alla Commissione.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

VI Commissione - mercoledì 21 novembre 2018

ALLEGATO 1

5-00804 Pastorino: Sistema sanzionatorio relativo all'utilizzo dei pagamenti elettronici.
5-00915 Ungaro: Iniziative volte a garantire l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante strumenti tracciabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con le interrogazioni in riferimento, di analogo contenuto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato l'inammissibilità dello schema di regolamento che prevede un meccanismo sanzionatorio per i casi di diniego dell'utilizzo di forme di pagamento elettroniche, si chiede al Governo, rispettivamente, se ritenga di emanare una specifica normativa che promuova la diffusione dei pagamenti elettronici su larga scala e quali misure intenda mettere in campo per rendere effettivo l'obbligo di accettazione dei pagamenti attraverso strumenti tracciabili.
  Al riguardo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si precisa, preliminarmente, che la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere interlocutorio n. 625/2018, esaminata a monte la previsione legislativa legittimante l'adozione del regolamento in argomento, ha ritenuto che l'articolo 15, comma 4 (rectius comma 5), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (come modificato per effetto dell'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) non rispetti il principio della riserva di legge, recato dall'articolo 23 della Costituzione.
  Si rileva, quindi, un vulnus a detto principio, secondo cui; «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Infatti, pur vertendosi in materia di riserva a carattere relativo – che consente all'autorità amministrativa ampi margini di regolazione della fattispecie – le esigenze sottese al rispetto del principio di legalità in senso sostanziale non appaiono adeguatamente soddisfatte da una norma, quale quella in esame, priva di criteri direttivi, sostanziali e procedurali di guida dell'azione amministrativa.
  La previsione contestata dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia – vengano disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare al verificarsi della violazione dell'obbligo previsto dal comma 4. Ai sensi di quest'ultima norma, a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
  Del resto non ha incontrato il favore del Supremo Organo di Giustizia amministrativa neanche il richiamo fatto, nello schema di regolamento, alla disciplina recata dall'articolo 693 del Codice Penale, trattandosi – come evidenziato – di norma indirizzata a tutelare un diverso bene giuridico, ovvero la tutela della moneta legale, che non si sovrappone alla tutela degli interessi sottesi all'iniziativa in discussione, che attengono alla lotta al riciclaggio, alle frodi e all'elusione fiscale,
alla valorizzazione della tracciabilità dei flussi finanziari anche attraverso strumenti tecnologici.
  Tutto ciò premesso, ne consegue che la soluzione praticabile sia quella di intervenire direttamente sul testo normativo primario, in modo da superare ed integrare le carenze evidenziate e promuovere, quindi, la diffusione e l'uso dei pagamenti elettronici su vasta scala.

ALLEGATO 2

5-00911 Bignami: Tutela della riservatezza dei dati contenuti nelle fatture elettroniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano talune criticità in materia di fatturazione elettronica relative, tra l'altro, al rischio di violazione della privacy da parte dei soggetti incaricati dagli operatori IVA della gestione delle fatture elettroniche.
  In particolare, gli Onorevoli richiamano un comunicato dell'Associazione nazionale commercialisti in cui si segnalava che «i dati contenuti nelle fatture trasmesse all'Agenzia delle entrate, che riportano anche informazioni di carattere personale o relative a transazioni commerciali, potrebbero essere oggetto di interesse da parte di terzi, volti a conoscere le scelte degli operatori economici e a profilarne le caratteristiche; ciò anche in considerazione del possibile coinvolgimento, nella predisposizione del software di compilazione delle fatture medesime, di alcuni soggetti fornitori di sistemi contabili e gestionali in uso presso gli studi professionali».
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza – di carattere tecnico o normativo – intenda assumere il Governo al fine di evitare che i dati e le informazioni sensibili contenute nelle fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia delle entrate possano essere oggetto di cessione integrale o parziale a soggetti terzi.
  Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che l'Agenzia delle entrate ha da tempo intrapreso un approfondito confronto con tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di definire regole tecniche e modalità operative che possano consentire agli operatori economici all'obbligo di fatturazione elettronica.
  Le risultanze di detti incontri sono state utilmente considerate ai fini dell'emanazione del provvedimenti direttoriali con cui si illustra il funzionamento del Sistema di Interscambio (SDI).
  Detto Sistema è la piattaforma informatica che realizza il processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture elettroniche.
  Le e-fatture possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), dal soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, o da intermediari che rispettino i requisiti di identificazione predisposti dal Sistema.
  Tutte le modalità disponibili per la ricezione e per il successivo inoltro delle fatture elettroniche e delle relative ricevute rispettano i più aggiornati protocolli di sicurezza, in termini di autenticazione del trasmittente, riservatezza e disponibilità.
  I dati infatti sono crittografati e la consultazione sicura degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché di conservazione di copie di sicurezza.
  Ciò precisato, con Provvedimento del 15 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha rappresentato alcune criticità derivanti, in particolare, dall'obbligatorietà della fatturazione elettronica, a partire dal 1o gennaio 2019, per le quali è stato attivato un tavolo
tecnico congiunto Agenzia delle entrate e Autorità Garante finalizzato ad individuare soluzioni idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy.
  Deve, infine, osservarsi che i rischi connessi al coinvolgimento di alcuni soggetti fornitori di sistemi contabili e gestionali in uso presso gli studi professionali nella predisposizione dei software di compilazione delle fatture medesime, richiamati dagli Onorevoli interroganti, attengono ad una fase del processo di gestione della fatturazione elettronica estranea all'Agenzia delle entrate, regolata da contratti di natura privatistica (stipulati tra il soggetto prestatore del servizio di fatturazione e il suo cliente) e sottoposta alla normativa generale in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 3

5-00914 Centemero: Iniziative urgenti il differimento di obblighi tributari a sostegno delle zone colpite dalla recente ondata di maltempo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di rispondere adeguatamente alle richieste di aiuto delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio nazionale, con particolare riferimento ai territori della regione Veneto.
  Più in dettaglio, si chiede di sapere se si intenda valutare favorevolmente la possibilità di disporre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la sospensione o il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi eccezionali di cui sopra, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 212 del 2000 (c.d. «Statuto del contribuente»).
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si segnala che la valutazione di un provvedimento di sospensione dei versamenti tributari comporterebbe anzitutto la preventiva definizione dell'ambito territoriale interessato e, soprattutto, la preventiva decretazione dello stato di calamità.
  Ciò premesso, sul piano tecnico non può non evidenziarsi che un eventuale provvedimento di sospensione, volto a differire al 2019 il versamento delle entrate tributarie da acquisire entro la fine dell'anno, comporterebbe minori entrate tributarie e occorrerebbe assicurarne la necessaria copertura finanziaria.

ALLEGATO 4

5-00913 Currò e Trano: Modalità di utilizzo del canale telematico Civis per finalità di autotutela dei contribuenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al canale CIVIS tramite il quale cittadini e intermediari possono richiedere ed ottenere assistenza per via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate.
  Gli Onorevoli interroganti segnalano che la finalità del canale telematico di assistenza CIVIS è «quella di abbattere i tempi di attesa per lo svolgimento delle pratiche presso gli uffici locali. Migliorando, attraverso l'utilizzo della relazione telematica, la soddisfazione dell'utenza ed il lavoro degli operatori».
  In merito alle funzionalità dello strumento gli interroganti evidenziano alcune criticità.
  In particolare gli Onorevoli rilevano che «l'interfaccia CIVIS non consente di allegare atti e documenti a comprova delle ragioni del contribuente e che lo spazio dedicato per scrivere le relative memorie non sarebbe adeguato».
  In aggiunta, gli Interroganti segnalano che CIVIS non consente di trattare le comunicazioni oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in tal modo venendo meno allo spirito del regolamento sull'autotutela (Reg. 11 febbraio 1997, n. 37) e della lettera-circolare 195/S del 5 agosto 1998.
  Ciò premesso, gli Onore voli interroganti chiedono «quali provvedimenti si intendano adottare per ampliare le possibilità di utilizzo del canale telematico CIVIS, consentendone l'utilizzo senza limiti temporali per ragioni di autotutela del contribuente, ovvero di istituire un altro canale telematico a tale scopo dedicato».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
  Il canale CIVIS consente l'allegazione di documenti a supporto di quei processi operativi per i quali l'Amministrazione ha necessità di acquisire direttamente dai contribuenti la documentazione altrimenti non acquisibile. Tale funzionalità è disponibile in particolare per il servizio di presentazione dei documenti per il controllo formale (articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e per il servizio di assistenza sulle Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo (articolo 1, comma 634 e ss. della legge n. 190/2014).
  Diversamente, per quanto attiene all'attività di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento (articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), il contribuente non deve, in via generale, allegare alcun documento.
  Il trattamento automatizzato delle dichiarazioni consiste infatti nella liquidazione «sulla base dei dati e degli elementi che sono direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli presenti in Anagrafe tributaria».
  Al contribuente, con la comunicazione di irregolarità, viene difatti chiesto di fornire gli eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Amministrazione. A tale scopo, CIVIS permette all'utente di inserire le motivazioni dell'istanza
di autotutela in un apposito spazio (corrispondente a circa una pagina – 3000 caratteri).
  Per quanto riguarda poi il trattamento delle comunicazioni oltre il termine dei trenta giorni si condivide l'impostazione proposta e si conferma che CIVIS accetta le istanze oltre tale termine. L'unico limite temporale è costituito dall'avvio delle procedure di formazione del ruolo che non consentono l'acquisizione dell'istanza fino a che non sia emessa la relativa cartella di pagamento che rappresenta il nuovo atto di riferimento per l'istanza di autotutela.
  Ricevuta la cartella, il contribuente può nuovamente utilizzare il servizio CIVIS.
  L'Agenzia delle entrate, comunque, precisa che, al fine di rispondere pienamente alle aspettative dei contribuenti, verranno a breve realizzati gli interventi necessari alla rimozione di tale vincolo tecnico, consentendo la presentazione delle istanze in ogni fase del processo.
  Da ultimo, si sottolinea che il canale CIVIS, dalla sua attivazione, viene costantemente arricchito di nuovi servizi e funzionalità; nel 2018, infatti, è stato esteso un nuovo servizio di assistenza per gestire le istanze di autotutela relative agli avvisi di liquidazione sull'imposta di registro relativa ai contratti di locazione.

ALLEGATO 5

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato il disegno di legge C. 1346, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
   preso atto delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;
   rilevato in primo luogo che i nuovi commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti presso l'altro ramo del Parlamento, recano una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia;
   osservato che agli oneri recati da tali interventi si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge medesimo, in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;
   visti inoltre i contenuti dell'articolo 33, che con la finalità di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica autorizza la spesa, a partire dal 2018, di oltre 38 milioni di euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza;
   richiamati i contenuti dell'articolo 36, che apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate, stabilendo che i beni immobili confiscati – oltre che al patrimonio dello Stato, al patrimonio del Comune, della provincia o della Regione ove l'immobile è sito, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o ad una serie di altri soggetti – possono essere trasferiti anche alle città metropolitane, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile;

   considerate le previsioni di cui all'articolo 37-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che modifica l'articolo 113 del codice antimafia in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo che essa possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di società ed associazioni in house, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici;
   sottolineati, infine i contenuti dell'articolo 38-bis, anch'esso introdotto dal Senato, che dispone in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura, prevedendo, tra l'altro, l'ampliamento da 300 giorni a due anni, per i soggetti danneggiati da attività estorsive che abbiano richiesto l'elargizione di somme a valere sul fondo per le vittime dell'estorsione e dell'usura, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché di altri atti esecutivi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.