VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione

Cultura, scienza e istruzione (VII)

Commissione VII (Cultura)

Comm. VII

Cultura, scienza e istruzione (VII)
SOMMARIO
Giovedì 15 novembre 2018

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli ... 109

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ... 109

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 109

ALLEGATO (Emendamenti presentati) ... 115

Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani (Esame e rinvio) ... 110

VII Commissione - Resoconto di giovedì 15 novembre 2018

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 15 novembre 2018.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.
C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 novembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

  La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
C. 395 Gallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2018.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in titolo è stato fissato alle ore 15 di ieri, martedì 13 novembre. Comunica quindi che sono stati presentati 27 emendamenti (vedi allegato). Come convenuto ieri in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione inizierà oggi l'esame degli emendamenti, senza procedere a votazioni, per riprendere la discussione la prossima settimana.

  Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver premesso di condividere nel merito lo spirito della proposta di legge, riferisce che il suo gruppo ha presentato un emendamento (1.12) volto a proporre una mediazione sui tempi di «embargo» previsti dalla proposta in esame per la ripubblicazione on line a titolo gratuito.

  Marco BELLA (M5S), riferendosi all'emendamento Mollicone 1.12, che tende nella sostanza a conservare i vigenti termini di dodici e diciotto mesi, osserva che l'abbreviamento dei termini in questione proposto dal suo gruppo con il progetto di legge in esame nasce dalla volontà di adeguarli alla realtà dei fatti, che vede la rapida obsolescenza delle pubblicazioni di carattere scientifico, al punto che dopo dodici mesi un articolo è già superato. A parte questo, la riduzione dei tempi di «embargo» a sei e dodici mesi serve a recepire le raccomandazioni della Commissione europea in questo campo.

  Federico MOLLICONE (FdI), replicando al deputato Bella, sottolinea che, pur essendo convinto della necessità di un aggiornamento della disciplina in materia, ritiene che non si possa non tener conto della peculiarità del mercato editoriale italiano in campo scientifico, molto diverso da quello di altri Paesi europei. Suggerisce che si potrebbe pensare di stabilire una fase transitoria per consentire al mercato di organizzarsi in vista della riduzione dei tempi di embargo.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di accesso ai corsi universitari.
C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che sono state annunziate altre proposte di legge sulla stessa materia, in particolare da parte dei gruppi di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Via via che saranno assegnate, le proposte in questione saranno valutate ai fini dell'abbinamento a quelle già in discussione

  Manuel TUZI (M5S), relatore, rileva come le proposte di legge di cui si avvia l'esame intendono rivedere il sistema di accesso ai corsi universitari a numero programmato – oggi disciplinato dalla legge n. 264 del 1999 – con differenti soluzioni. In particolare, i progetti di legge n. 334 e 612 – quest'ultimo presentato dal Consiglio regionale del Veneto – prevedono l'eliminazione dell'accesso programmato per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale; dispongono, infatti, l'abrogazione della legge n. 264 del 1999. La proposta di legge n. 542 prevede modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, concernenti l'abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università, e altre disposizioni per la regolazione dell'iscrizione ai successivi anni di corso. La proposta di legge n. 812 – pur abrogando la legge n. 264 – reca una nuova disciplina dell'accesso ai corsi di laurea o di laurea magistrale, nonché alle scuole di specializzazione per le professioni legali e per l'area sanitaria. La proposta di legge n. 1162 prevede l'eliminazione dell'accesso programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria e ai corsi di laurea e di laurea magistrale in architettura, e l'introduzione, durante il primo anno di ciascun corso di studi universitario, di quote minime di esami di profitto da superare.
  Più in dettaglio, riferisce che la proposta di legge n. 542 prevede l'eliminazione dell'accesso programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria, a quelli in architettura e in scienze della formazione primaria, alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, ai corsi per i quali è prevista l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati, nonché ai corsi di diploma universitario per i quali è previsto come parte integrante del percorso formativo l'obbligo di tirocinio da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo. La stessa proposta prevede poi che le prove di accesso alle università hanno esclusivamente carattere di orientamento alla scelta del corso di laurea. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è chiamato a stabilire le modalità selettive di accesso all'università, nel rispetto di alcuni criteri dati dalla legge: fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, decadenza dello studente inadempiente dall'iscrizione e preclusione della possibilità di iscriversi al medesimo corso di laurea presso altra università. È inoltre previsto che le università debbano valutare l'offerta potenziale di posti disponibili nelle proprie strutture didattiche.
  La principale novità proposta dalla proposta di legge n. 812 è costituita dalla previsione che la determinazione del numero di posti nei corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale è effettuata esclusivamente sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, al quale il sistema universitario deve fare riferimento nell'organizzazione della propria offerta formativa e il cui monitoraggio è affidato esclusivamente al MIUR (a fronte della legislazione vigente che prevede, per l'area sanitaria, il coinvolgimento del Ministro della salute, della Conferenza Stato-regioni e degli ordini e collegi professionali interessati e, per le scuole di specializzazione per le professioni legali, il coinvolgimento del Ministro della giustizia). In particolare, conferma, innanzitutto, la programmazione dei posti a livello nazionale per una serie di percorsi di area sanitaria (medici e non medici).
  Si tratta, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria e dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale per la formazione del personale sanitario infermieristico, della riabilitazione e tecnico. Al riguardo, segnala che è necessario fare riferimento anche alle lauree e alle lauree magistrali relative al personale sanitario della prevenzione ed esplicitare il riferimento anche al personale sanitario ostetrico. Per tali percorsi, però, la proposta di legge n. 812 prevede l'iscrizione a un primo anno accademico comune di tutti gli studenti che presentano richiesta, che sostengono i medesimi esami, indipendentemente dal tipo di corso al quale intendono accedere. Al riguardo, si dovrà chiarire se l'istituzione di un primo anno accademico comune riguardi anche i percorsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) dell'area sanitaria, ai quali possono essere iscritti gli studenti che vi fanno richiesta dopo aver conseguito una laurea di primo livello della medesima area. Per l'ammissione al secondo anno, è necessario il superamento di tutti gli esami del primo anno, nonché il raggiungimento di determinati punteggi in una prova di verifica, che – unica per tutti i corsi e di contenuto identico nel territorio nazionale – è strutturata sulla base degli studi effettuati durante il primo anno, ed è volta ad accertare la predisposizione degli studenti alle discipline oggetto dei corsi. La prova di verifica può essere sostenuta un numero definito di volte, in questo modo c’è la possibilità per tutti di sostenere la prova. Modalità e contenuti della prova dovranno essere determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli ulteriori requisiti e i punteggi minimi di accesso per l'iscrizione al secondo anno sono definiti, invece, con regolamento adottato dal medesimo Ministro. Con riferimento a tale meccanismo, si dovrà
chiarire come si combini la previsione di programmazione a livello nazionale degli accessi, con quella che stabilisce, prima dello svolgimento della prova di verifica, i punteggi minimi, superati i quali si accede comunque al percorso prescelto. Coloro che non ottengono alcun punteggio utile per l'accesso possono «utilizzare» i crediti conseguiti durante il primo anno accademico in tutti i corsi di studio non ad accesso programmato di alcune «facoltà di area scientifica». Al riguardo, si dovrà chiarire la previsione di utilizzo dei crediti, posto che, a legislazione vigente, il riconoscimento dei crediti compete alla struttura didattica che accoglie lo studente e, dall'altro, dovremo specificare meglio il riferimento alle «facoltà di area scientifica».
  Inoltre, la proposta di legge n. 812 conferma la programmazione dei posti a livello nazionale per l'accesso al primo anno con riferimento ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e ai percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Con riferimento ai corsi finalizzati all'insegnamento, segnala che la normativa cui il testo fa riferimento è ormai superata.
  La proposta di legge conferma poi la programmazione dei posti a livello nazionale per l'accesso ai corsi di formazione specialistica dei medici, alle scuole di specializzazione per le professioni legali, nonché ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario. Su quest'ultima previsione – pur recata dalla legge n. 264 del 1999 – occorrerà fare una riflessione. Non risulta, infatti, che la stessa abbia finora avuto attuazione concreta. Probabilmente, ciò è dovuto all'attribuzione alle università, recata dalla stessa legge n. 264 del 1999, del compito di programmare gli accessi ai corsi e alle scuole di specializzazione individuati dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni in materia di autonomia universitaria, di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. Quanto alla nuova disciplina per la determinazione del numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, occorrerà un chiarimento circa il richiamo, nel testo, alla disciplina recata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997, che, tuttavia, appare superata dalle nuove previsioni.
  La proposta di legge prevede, poi, la programmazione a livello nazionale, in accordo con le università, degli accessi ai percorsi per i quali l'ordinamento didattico prevede l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, sistemi informatici e tecnologici, o comunque posti-studio personalizzati, nonché dei percorsi diversi da quelli di area sanitaria, per i quali l'ordinamento didattico stabilisce l'obbligo di tirocinio, e dei corsi e scuole di specializzazione individuati dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni in materia di autonomia universitaria. Si tratta dei medesimi percorsi per i quali, in base alla normativa vigente, la programmazione degli accessi spetta alle singole università, sulla base di quanto previsto dai singoli ordinamenti didattici. Al riguardo, occorrerà chiarire il meccanismo con il quale si giungerebbe ad una unica programmazione nazionale sulla base di quanto eventualmente previsto solo da alcuni atenei nell'ambito dei propri ordinamenti didattici. Inoltre, occorrerà chiarire come si raccordi la previsione di accordo con le università con la previsione, recata dallo stesso testo, in base alla quale anche la programmazione di questi corsi deve essere effettuata esclusivamente sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. In ogni caso, si dovrà valutare l'impatto delle disposizioni sull'autonomia universitaria. Nella proposta di legge resta assegnata alla Università di Trieste la programmazione degli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia.
  Anche ai fini della ripartizione fra le università dei posti programmati a livello nazionale, la valutazione dell'offerta potenziale delle università è effettuata, nella
proposta n. 812, tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, anche locale, e di altri elementi, in parte già ora previsti. Si tratta, in particolare, di parametri relativi a posti nelle aule, attrezzature e laboratori, servizi di assistenza e tutorato, nonché personale docente e tecnico, cui si aggiunge, ora, il parametro relativo al personale amministrativo ed ausiliario; numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzati per le attività pratiche; modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, possibilità di organizzare in più turni le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzati per le attività pratiche, nonché ricorso alla formazione a distanza.
  Rispetto alla normativa vigente, non si tiene più conto dell'esigenza di una equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio. Si conferma, invece, la previsione relativa all'organizzazione di attività di informazione e di orientamento degli studenti da parte degli atenei e del MIUR, e quella relativa all'introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università.
  La proposta di legge affida, infine, allo Stato il compito di assicurare l'attuazione delle nuove previsioni, anche attraverso «idonei finanziamenti», da quantificare ai fini di predisporre un'adeguata copertura finanziaria e solo all'esito della raccolta delle varie istanze e dei conseguenti lavori parlamentari. Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
  Con specifico riferimento alle scuole di specializzazione di area sanitaria, la proposta di legge n. 812 dispone che l'accesso deve essere consentito a tutti gli studenti laureati in medicina e chirurgia, anche quando questo comporti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, ribadisce quanto già sottolineato. In particolare, la proposta dispone che il numero dei posti disponibili è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche per quanto riguarda i corsi di formazione specifica in medicina generale, con riferimento ai quali attualmente la competenza a determinare il contingente numerico da ammettere annualmente è attribuita alle regioni e alle province autonome. Occorrerà, dunque, valutare la possibile lesione della competenza regionale in materia di formazione professionale. Con riferimento alle modalità di accesso ai percorsi, diversi da quelli riferibili all'area sanitaria, per i quali si prevede la programmazione dei posti a livello nazionale, la proposta n. 812 conferma che l'ammissione è disposta dagli atenei, previo superamento di prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione alle discipline oggetto dei corsi. Le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove sono determinati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto. Rispetto alla normativa vigente, la nuova disciplina sembrerebbe estesa anche alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per le quali varrebbe, pertanto, la previsione secondo cui è il solo Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a definire le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove per l'accesso. Al contempo, tuttavia, non si abroga l'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997 – anzi, come ha già detto, lo si richiama – che disciplina attualmente l'accesso a tali scuole di specializzazione. Anche al riguardo è dunque necessario un chiarimento.
  Nulla, invece, il testo della proposta n. 812 dispone per quanto concerne la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera. Altre previsioni attengono alla conferma dell'obbligo di iscrizione telematica alle università, della costituzione, da parte del MIUR, di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, che consenta il reperimento di ogni dato utile per la scelta da parte degli studenti, della possibilità per le università di accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati e alle banche dati dell'INPS per la consultazione dell'ISEE e dell'ISEEU. Infine, la proposta stabilisce, a partire dall'anno
accademico 2018/2019, l'obbligo di verbalizzazione con modalità informatiche degli esiti degli esami di profitto e di laurea sostenuti dagli studenti.
  Venendo alla proposta n. 1162, questa, oltre a sopprimere, come già detto, la programmazione dei posti a livello nazionale per i percorsi di area sanitaria (medici e non medici) e per quelli in architettura, prevede l'introduzione di un meccanismo selettivo degli studenti – si intenderebbe «iscritti a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale», e non solo a quelli afferenti all'area sanitaria e ad architettura – consistente nell'individuare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo anno di corso, pena la decadenza dall'iscrizione. Devono essere previste apposite deroghe per gli studenti lavoratori, per quelli che hanno familiari a carico e per quelli che, con certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente, dimostrano che sono stati impossibilitati a sostenere gli esami a causa dello stato di salute.

  Luigi GALLO, presidente, dopo aver ricordato che si è convenuto di attendere l'assegnazione delle altre proposte di legge preannunciate sulla materia prima di avviare il dibattito, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire alla presidenza fin d'ora eventuali richieste di audizione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.40.

VII Commissione - giovedì 15 novembre 2018

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (C. 395 Gallo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 16. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 17. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 18. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e a fini non commerciali aggiungere le seguenti:; dopo le parole: «quando documentati in articoli» sono inserite le seguenti: «, in atti di convegni, dati e risultati anche parziali di progetti di ricerca, materiali audio e video inerenti alla ricerca e divulgazione scientifica».
1. 27. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico» sono sostituite con le seguenti: «quando documentati in pubblicazioni scientifiche».
1. 11. Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1. 19. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'articolo e l'eventuale materiale audio e video a esso allegato, con le seguenti: gli articoli, gli atti di convegni, i dati e risultati anche parziali di progetti di ricerca, i materiali audio e video inerenti alla ricerca e divulgazione scientifica.
1. 28. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'articolo con le seguenti: il prodotto della ricerca.
*1. 1. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'articolo con le seguenti: il prodotto della ricerca.
*1. 6. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, corredati di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione.
**1. 2. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, corredati di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione.
**1. 7. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
1. 20. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, nel più breve tempo consentito dalle politiche sull'accesso aperto dei periodici di prima pubblicazione. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la ripubblicazione avviene entro dodici mesi dalla prima pubblicazione, per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, e entro diciotto mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;».
1. 13. Palmieri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi e le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1. 12. Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 14. Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 21. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  2-ter. Sono nulli eventuali contratti o clausole contrattuali che impediscano, direttamente o indirettamente, la pubblicazione e il riutilizzo in accesso aperto di cui al comma precedente.
**1. 3. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  2-ter. Sono nulli eventuali contratti o clausole contrattuali che impediscano, direttamente o indirettamente, la pubblicazione e il riutilizzo in accesso aperto di cui al comma precedente.
**1. 8. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Sono nulle le clausole contrattuali del contratto di edizione con le quali uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b), nel cedere i diritti di
sfruttamento all'editore della prima edizione, non abbiano riservato all'autore il diritto di ripubblicare in accesso aperto, dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, la versione dell'autore, come proposta per la pubblicazione, purché la ripubblicazione sia effettuata a fini non commerciali. Tale periodo di tempo non può essere superiore a dodici mesi per le discipline scientifiche, tecniche e mediche e a diciotto mesi per le scienze umane e sociali. All'atto della ripubblicazione devono essere sempre citati gli estremi completi della prima pubblicazione.».
1. 15. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 42-bis.

  1. L'autore di un'opera che sia il risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo o una monografia, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera successivamente alla messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno dalla prima pubblicazione. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore, nell'esercizio del diritto, indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
  2. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle.”».
1. 23. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali:
   a) adotta strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica;
   b) favorisce la creazione di una infrastruttura nazionale per la diffusione ed il ricorso all'accesso aperto, aggregando le banche dati degli istituti universitari e degli enti di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il soggetto preposto alla gestione della infrastruttura nazionale;
   c) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti di ricerca.».
1. 24. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e
l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale».
*1. 4. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale».
*1. 9. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 22. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3. Il Ministro dello sviluppo economico assicura adeguati spazi per l'informazione scientifica nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, da utilizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».
*1. 5. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3. Il Ministro dello sviluppo economico assicura adeguati spazi per l'informazione scientifica nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, da utilizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».
*1. 10. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Centralizzazione per l'acquisto delle pubblicazioni di natura scientifica).

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ricorre ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. o da altre centrali di committenza, anche regionali, per l'acquisto delle pubblicazioni di natura scientifica, con l'obiettivo di ottimizzare i costi sostenuti dagli istituti universitari e dai centri per la ricerca e di favorire, altresì, la diffusione della conoscenza ad accesso aperto. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
1. 01. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.