XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Giovedì 8 novembre 2018

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 82

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 85

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-A Governo ... 84

XIV Commissione - Resoconto di giovedì 8 novembre 2018

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.05.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
C. 1189 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2018.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nel corso della seduta di ieri la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sarà votata nella seduta di oggi, ferma restando la possibilità di esprimere un parere sul testo modificato dalle Commissioni di merito, ove i gruppi lo ritengano opportuno. Chiede quindi se vi siano colleghi che intendano intervenire per dichiarazioni di voto sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

  Augusta MONTARULI (FdI) propone di riformulare la proposta di parere aggiungendo alla fine del primo capoverso le parole «invariate altre norme del codice penale e del codice di procedura penale».

  Rosalba DE GIORGI (M5S), relatrice, chiede di sospendere brevemente la seduta.

  Sergio BATTELLI, presidente, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta

  La seduta, sospesa alle 9.10, è ripresa alle 9.15.

  Rosalba DE GIORGI (M5S), relatrice, comunica di non accogliere la proposta di riformulazione della deputata Montaruli.

  Piero DE LUCA (PD) ritiene che il parere eventualmente espresso nella corrente seduta debba considerarsi provvisorio e ribadisce la richiesta che la Commissione sia riconvocata qualora il testo all'esame sia sottoposto a modificazioni che coinvolgano le competenze della XIV Commissione. In particolare, evidenzia che su almeno due materie andrebbero accolte le preoccupazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali emerse nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni di merito: quelle riguardanti la pubblicazione e la tracciabilità dei dati relativi ai soggetti che erogano i contributi di cui all'articolo 7 e quelle relative alla pubblicazione dei curricula dei candidati alle competizioni elettorali. Sul primo aspetto sottolinea che almeno il dato soggettivo di chi contribuisce ad un movimento o partito politico è di per sé sensibile, e il fatto che non siano definite esattamente le modalità e i tempi per la pubblicazione potrebbe costituire una forma di dissuasione dalla contribuzione. Dopo aver ricordato che già esiste un regolamento europeo sulla trasparenza del finanziamento dei partiti europei – che delinea una gradazione degli obblighi di pubblicità individuando soglie più elevate rispetto a quella scelta dal Governo –, sottolinea, inoltre, che dalla normativa sembrerebbero esclusi soggetti che svolgono le attività politiche attraverso strumenti diversi da quelli considerati, fino ad oggi, tradizionali come le piattaforme informatizzate sulle reti internet, cosa che ritiene crei disparità di trattamento tra soggetti politici. A tal fine, chiede alla relatrice di tenere conto di questo aspetto e di riformulare, nel senso esposto, la sua proposta di parere. Per quanto riguarda il secondo aspetto, osserva che anche in questo caso non sono definite esattamente le modalità – in termini di soggetto tenuto a pubblicare e di come pubblicare e per quanto tempo – di pubblicazione dei curricula. Per altro sottolinea che le norme che regolano i casi di incandidabilità e ineleggibilità già esistono nell'ordinamento, e tengono conto anche del casellario penale dei candidati: tutto ciò che va oltre costituisce, a suo avviso, un di più inutile e puramente moralistico. Ritiene pertanto che quanto previsto nel provvedimento in titolo, in termini di violazione della privacy non rispetta alcun principio di proporzionalità ed invita la relatrice a voler introdurre le opportune modifiche alla sua proposta di parere al fine di evitare un imbarbarimento nelle regole che assicurano garanzia e protezione dei dati personali. Preannuncia che il voto del suo gruppo è condizionato al recepimento di quanto evidenziato nella proposta di parere da parte della relatrice.

  Sergio BATTELLI, presidente, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole De Luca, sottolinea che il parere che la Commissione rileva che il parere che la Commissione renderà nella seduta odierna non può considerarsi provvisorio, fermo restando quanto convenuto in merito alla eventuale riconvocazione della Commissione sul testo eventualmente modificato dalle Commissioni di merito, qualora ve ne siano le condizioni.

  Guido Germano PETTARIN (FI) apprezza la disponibilità a convocare nuovamente la Commissione, qualora possibile, per esaminare l'eventuale nuovo testo. Segnala, inoltre, che particolare preoccupazione, a suo avviso, desta l'esatta individuazione della platea dei soggetti interessati alle norme relative alla candidabilità negli enti locali atteso che quanto recato dal provvedimento all'esame dovrebbe essere coordinato con quanto disposto in materia di ineleggibilità dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In relazione al criterio di proporzionalità, invita, infine, la relatrice ad eliminare la parola «anche» nel terz'ultimo capoverso della sua proposta di parere, in modo tale che l'assolvimento degli obblighi ivi richiamati avvengano in coerenza con l'ordinamento europeo. Preannuncia che anche il voto del suo gruppo è condizionato al recepimento, da parte della relatrice, di quanto appena evidenziato.

  Rosalba DE GIORGI (M5S), relatrice, non accoglie le proposte di riformulazione dei colleghi De Luca e Pettarin e conferma la proposta di parere così come già formulata.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.30.

COMITATO DEI NOVE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201-A Governo.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.55 alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

XIV Commissione - giovedì 8 novembre 2018

ALLEGATO

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1189 Governo, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»;
   considerato che il disegno di legge consta essenzialmente di due parti, una relativa al rafforzamento degli strumenti di lotta alla corruzione e, in generale, ai reati contro la pubblica amministrazione; e l'altra attinente all'innalzamento del livello di trasparenza dell'attività e del finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche, scopi che nel complesso la Commissione condivide e di cui ravvisa la coerenza con gli obiettivi della creazione di uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza, ai sensi dell'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   valutata l'opportunità di adottare norme volte a promuovere il necessario grado di trasparenza della vita interna dei partiti e, in particolare, delle loro fonti di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame;
   considerata la necessità che tale disciplina coniughi tale esigenza con il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, come definito nel diritto europeo con fonti di rango primario quali il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 su polizia e giustizia penale;
   rilevato, in particolare, come i dati relativi ai contributi erogati in favore di partiti o movimenti politici, sono considerati dati sensibili e, come tali, meritevoli della tutela rafforzata accordata ai sensi del richiamato regolamento (UE) 2016/679, al fine di evitare discriminazioni basate sull'orientamento politico;
   rilevata altresì l'esigenza che le previsioni che stabiliscono il consenso implicito dell'interessato riguardo alla pubblicazione e alla tracciabilità dei dati relativi all'identità dell'erogante il contributo, o la prestazione in favore di partiti o movimenti politici di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, siano valutate anche alla luce del quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali, da ultimo ridefinito dal citato regolamento (UE) 2016/679, e degli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali;
   considerato come a tale fine assume particolare rilievo la soglia idonea a distinguere la modica donazione del militante dal finanziamento sistematico, o comunque rilevante, dei partiti, che merita invece pubblicità;
   tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) 679/2016, il generale divieto di trattare dati che rivelino, tra l'altro, le opinioni politiche se «il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato»;
   considerato che, ai fini della legittimità del trattamento derogatorio, la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito – ovvero la trasparenza dei finanziamenti dei partiti, in vista del controllo democratico da garantirsi – deve ritenersi indubbia;
   rilevato che, sotto il profilo della proporzionalità rispetto al fine perseguito, occorrerebbe valutare l'opportunità di modulare diversamente le modalità di assolvimento di tale obbligo di pubblicazione e di tenuta dei dati relativi ai contributi, tali da garantire i requisiti fondamentali di sicurezza e protezione, nonché l'entità della soglia oltre la quale i dati devono essere resi pubblici, anche in coerenza con i parametri desumibili da altre norme europee come il regolamento (UE) 2014/1141, come modificato dal regolamento (UE) 2018/673, che, in ordine alla trasparenza del finanziamento dei partiti europei, delinea una gradazione degli obblighi di pubblicità proporzionale all'entità del contributo;
   considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 5, relativa alla pubblicazione del certificato penale dei candidati alle competizioni elettorali, ad eccezione di quelle per comuni con meno di 15.000 abitanti, integra un trattamento di dati «relativi a condanne penali e reati» che, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento (UE) n. 679/2016, godono di una tutela rafforzata in ragione della natura particolarmente stigmatizzante dell'informazione che rivelano;
   tenuto conto dell'esigenza di garantire la proporzionalità della norma rispetto all'interesse perseguito come richiesto dalle richiamate disposizioni europee,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.