Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Sottocommissione permanente per l'accesso
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Sottocommissione permanente per l'accesso
Comm. bicam. Vigilanza RAI - Sottocommissione
Comm. bicam. Vigilanza RAI - Sottocommissione
Comunicazioni del Presidente ... 98
Delibera in materia di linee guida per la presentazione di domande per l'accesso ... 102
ALLEGATO 1 (Delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso) ... 104
Esame di domande per l'accesso ... 102
ALLEGATO 2 (Delibera approvata in materia di richieste di accesso) ... 107
ALLEGATO 3 (Elenco delle domande dichiarate decadute) ... 110
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico ... 103
Martedì 30 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giorgio Maria BERGESIO. — Interviene per Rai Parlamento Fulvio Meconi e Annamaria Baccarelli.
La seduta comincia alle 14.10.
Comunicazioni del Presidente.
Il PRESIDENTE rileva che la Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo ha il compito di esaminare le richieste di fruizione di spazi radiotelevisivi nazionali nella programmazione della RAI-TV, direttamente gestiti, che possono essere avanzate da determinati organismi collettivi.
La Sottocommissione è prevista dalla legge n. 103 del 1975 e dal Regolamento della Commissione plenaria. La sua attività è disciplinata da un Regolamento dell'Accesso, adottato dalla Commissione plenaria nel 2001 e modificato nel 2004, nonché da delibere e atti di indirizzo adottati dalla Sottocommissione, che è un organismo a rilevanza esterna: le sue deliberazioni impegnano la RAI e i soggetti richiedenti.
A differenza di quanto sta accadendo in questa Legislatura, la Sottocommissione è stata spesso costituita con un certo ritardo rispetto alla Commissione plenaria.
Nella scorsa Legislatura, invece, la Sottocommissione non è stata mai costituita: le decisioni relative all'accesso venivano assunte dal Presidente della Commissione ovvero dall'Ufficio di presidenza, con alcune evidenti limitazioni in virtù dei poteri conferiti alla Sottocommissione direttamente dalla legge. Anche se il meccanismo ha garantito l'accesso ai richiedenti, non è stato possibile adottare né decisioni diverse da quelle di accoglimento, né formali delibere. Gli atti più recenti di cui si dispone risalgono quindi alla XVI legislatura e sono bisognosi di un aggiornamento, per consentire quelle innovazioni rese necessarie dallo sviluppo tecnologico e per rendere più fruibile lo strumento.
Con riferimento ai programmi dell'Accesso e a coloro che possono beneficiarne, sottolinea che l'Accesso è una facoltà (secondo alcuni commentatori un vero e proprio diritto soggettivo) data a determinate categorie di gruppi di interesse politico e sociale, specificamente individuate dalla legge, di fruire liberamente di una percentuale prefissata dei programmi televisivi e radiofonici. Nella pratica, tale percentuale, indicata dalla legge nel 5 per cento delle ore di programmazione televisiva e nel 3 per cento delle ore di programmazione radiofonica, «distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale» (articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103), non è interamente utilizzata. Non ci sono, al momento, domande di accesso che non possano essere soddisfatte per ragioni di spazio.
Alcune deliberazioni della Commissione hanno anche previsto una forma di accesso attraverso il Televideo: sono però diversi anni che non giungono richieste in questo senso.
Non è invece previsto né disciplinato un accesso via web: un tema su cui è opportuno che la Sottocommissione avvii un approfondimento, specialmente alla luce del vigente contratto di servizio.
I soggetti aventi diritto sono così individuati dalla legge: da un lato, partiti e gruppi rappresentati in Parlamento; dall'altro, le organizzazioni associative: delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, enti ed associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale.
La facoltà di beneficiare dei programmi dell'Accesso è perciò riservata ad organismi collettivi, ed è escluso che possa essere esercitata da singole persone.
Da tempo le trasmissioni dell'Accesso risultano frequentemente utilizzate da soggetti che non hanno carattere di partito o movimento politico, e che piuttosto si configurano come organismi collettivi, anche di dimensione medio-piccola, portatori di interessi di carattere sociale.
Nella manifestazione del loro pensiero, i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, e devono tutelare la dignità della persona. Il diritto di rettifica è disciplinato dal Regolamento interno dell'Accesso. È espressamente vietato dalla legge utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale (sesto comma dell'articolo 6 della legge n. 103/1975), un rischio concreto che si è manifestato in più di un'occasione e su cui la Sottocommissione vigila in stretto raccordo con la RAI.
La struttura responsabile dei programmi per l'accesso è RAI Parlamento: a riguardo, informa che la scorsa settimana ha incontrato i vertici della testata per acquisire elementi informativi e programmare meglio i lavori della Sottocommissione.
Per la televisione, ciò si concretizza in una trasmissione denominata «Spaziolibero», con puntate di dieci minuti l'una, ciascuna dedicata a una sola associazione, in onda alternativamente su Rai 3 alle 11.20 o su Rai 2 alle 9.50. A questo proposito si segnala che, sulla base dei dati degli ascolti, oltre che per ragioni di continuità, sarebbe innanzi tutto opportuno prevedere una stabilizzazione sulla Terza rete.
I soggetti ammessi possono organizzare il loro programma in autonomia, ma anche avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della RAI. Nel tempo questa seconda modalità ha preso sempre più spazio, con servizi girati professionalmente dal Servizio pubblico in esterna.
Esiste poi la versione radiofonica di Spaziolibero: nell'ultima stagione è andata in onda su Radio 1 alle 23.55.
La Commissione può anche dettare norme intese a salvaguardare esigenze minime di base (articolo 6, settimo comma, della legge 103/75). Di fatto, le disposizioni della Commissione e della Sottocommissione – ora meno necessarie grazie al frequente ricorso al supporto tecnico della TV pubblica – sono state intese sia a garantire il rispetto di standard tecnici, sia, sulla base dell'esperienza, ad incentivare il ricorso alla conduzione dei programmi da parte di giornalisti della RAI (ad esempio con la formula dell'intervista).
Poiché l'accesso deve essere sempre liberamente fruibile dagli utenti, i relativi programmi non possono in alcun caso essere a pagamento o criptati (articolo 4, comma 4, del Regolamento per l'Accesso).
In merito alla presentazione delle domande ed al lavoro della Sottocommissione, osserva che le organizzazioni che rientrano, o che ritengono di rientrare, nelle categorie aventi diritto formulano, utilizzando un modulo pubblicato sulla pagina web della Sottocommissione, un'apposita domanda, riferita ad una trasmissione specifica. Una modifica del Regolamento dell'Accesso, disposta nel 2004, stabilisce che il medesimo soggetto non possa presentare in un trimestre più di una domanda. La domanda deve riportare almeno le finalità e gli scopi dell'organismo richiedente, il contenuto specifico e dettagliato del programma che si propone, nonché l'individuazione della persona che rappresenta l'organismo e di quella – eventualmente diversa – che assume la responsabilità civile e penale dei contenuti della trasmissione (articolo 2, comma 2, del Regolamento dell'Accesso).
Successive delibere della Commissione, in particolare l'Atto di indirizzo del 20 gennaio 2010, hanno previsto che il richiedente alleghi copia dello statuto, copia del verbale con la nomina del legale rappresentante, una dichiarazione di quest'ultimo, copia del verbale di designazione del responsabile del programma, una relazione sulle attività svolte negli ultimi 24 mesi, copia dell'ultimo bilancio approvato.
Oltre alle tradizionali forme di invio per raccomandata postale o consegna a mano presso gli uffici della Commissione, le domande vengono da tempo ricevute in via di prassi anche via mail. Per poter assimilare in tutto e per tutto questa modalità alla raccomandata, è stata attivata in questi giorni anche una casella di posta elettronica certificata. Un obiettivo da porsi nel breve termine sarà anche quello di aggiornare il modulo di domanda per trasformarlo in un formulario compilabile direttamente online.
Un'altra questione è il superamento del requisito dell'autentica della firma del richiedente previsto dal Regolamento per l'accesso: poiché questo si riferisce ai «modi usuali di legge», si può ritenere che, in attesa di una modifica del Regolamento, questa possa essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In via di prassi, peraltro, vi era già una certa tolleranza.
Il Regolamento dell'Accesso del 2001 prevede che le domande che rispondono ai requisiti formali richiesti sono inserite in un apposito registro pubblico e sottoposte a numerazione progressiva (articolo 2, comma 6, del Regolamento): questo registro in realtà non è mai stato istituito; poiché sembra opportuno procedere in tal senso, se la Sottocommissione concorda si potrebbe pubblicare online un file, aggiornato almeno mensilmente e contenente i dati delle domande complete pervenute nonché l'esito della procedura.
Secondo il Regolamento dell'Accesso, le domande formalmente regolari sono senz'altro ammesse alla programmazione se, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della Presidenza, un componente la Sottocommissione non ne chieda la rimessione alla Sottocommissione stessa (articolo 3, commi 1 e 2). In altri termini, le domande considerate regolari non devono necessariamente essere oggetto di esame collegiale, il quale è invece necessario per tutti i casi di diniego d'accesso (articolo 4, comma 1). La Sottocommissione, che si riunisce comunque ogni trimestre (articolo 6, terzo comma, della legge n. 103/75 e articolo 3, comma 3, del Regolamento), può peraltro essere sempre convocata dal Presidente per l'esame di questioni specifiche, casi dubbi o questioni di carattere generale.
Anche se, in generale, è previsto questo meccanismo di silenzio-assenso, nulla impedisce che la Sottocommissione deliberi espressamente sull'accoglimento delle domande, come avvenuto più volte in passato e come ci si appresta a fare oggi. Salvo casi di urgenza, reputa sia preferibile procedere in questo modo anche in futuro.
L'attività della Sottocommissione si svolge sempre in stretta collaborazione con la RAI, i cui rappresentanti hanno la facoltà, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle sedute (articoli 3, commi 6 e 7, e 4, comma 2). Alla RAI può, in particolare, essere demandata la redazione del calendario delle trasmissioni, sul quale la Sottocommissione mantiene una potestà di gestione diretta che può estendersi sino a determinare la rete e l'ora della trasmissione (articolo 4, comma 3, lettera b). La Sottocommissione osserva nella propria attività criteri di carattere generale individuati dal Regolamento, quali la possibile individuazione di aree tematiche di argomenti (ai quali dare la precedenza nella programmazione), e l'individuazione anche analitica delle caratteristiche delle trasmissioni (articolo 4, comma 3, lettere b, c e d); e può autonomamente adottare criteri generali propri (ivi, comma 1).
La programmazione dell'Accesso è limitata (articolo 4, comma 5) nei periodi coincidenti con consultazioni elettorali o referendarie. Nelle consultazioni più rilevanti la limitazione si può estendere sino alla sospensione dei programmi, che generalmente è disposta dalla Commissione plenaria col medesimo provvedimento che disciplina la campagna elettorale.
In considerazione dell'autonomia accordata dalla legge ai richiedenti l'accesso, e della probabile natura di diritto soggettivo dell'istituto dell'Accesso, la Sottocommissione si è pronunciata nel merito dei programmi proposti solo in casi rarissimi, caratterizzati da evidenti specificità. Più frequenti sono stati i casi nei quali la Sottocommissione ha valutato – se del caso, anche respingendo le relative domande – l'effettiva consistenza organizzativa dell'associazione richiedente (può accadere che una sola o pochissime persone diano vita ad un organismo fittizio solo per ottenere un «passaggio» in televisione), ovvero la presenza di elementi riconducibili a pubblicità commerciale; ovvero, ancora, abbia ritenuto la rilevanza locale, e non nazionale, di un determinato organismo o argomento, e lo abbia rinviato alla programmazione regionale.
Una volta ammesse alla programmazione, le domande sono inoltrate alla RAI per la messa in onda. Anche in questa fase la Sottocommissione ed il suo Presidente conservano la potestà di dirimere ogni ulteriore questione che la RAI abbia reso nota (articolo 5, comma 2), nonché di disporre eventuali rettifiche (ivi, comma 3).
Da notare, infatti, che, qualora dovessero emergere, anche successivamente alla delibera da parte della Sottocommissione, elementi tali da far venir meno il giudizio di accoglibilità della domanda, e perciò impedire la messa in onda della trasmissione, questa può essere sospesa in ogni momento.
Si sofferma quindi sul ricorso alla Commissione plenaria: la Commissione plenaria, oltre a conservare il potere di emanare disposizioni generali in materia di Accesso, esamina gli eventuali ricorsi contro le decisioni della Sottocommissione (articoli 4, primo comma, secondo capoverso, e 6, quinto comma, della legge n. 103/1975; articolo 9 del Regolamento della Commissione plenaria; articolo 6 del Regolamento per l'Accesso).
Nella prassi, tali ricorsi sono risultati assai rari, anche perché il diniego dell'accesso è in sé un'evenienza non frequente: le situazioni di irregolarità vengono il più delle volte sanate attraverso un'interlocuzione con i richiedenti. Anche quando vi sono profili non immediatamente sanabili, si tende a suggerire un ritiro in attesa di ripresentare la domanda in temini accoglibili.
I ricorsi, comunque, si propongono, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del soggetto interessato; entro il medesimo termine di dieci giorni la facoltà di ricorrere può esercitarsi anche su richiesta di un quarto dei componenti la Sottocommissione.
In merito poi all'Accesso alla programmazione regionale, ricorda che una parte significativa della programmazione dell'Accesso è quella, espressamente prevista dalla legge n. 103/1975, che si riferisce alle reti regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Le competenze relative all'accesso ai programmi radiotelevisivi locali sono riservate alla competenza dei Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 241. Le trasmissioni dell'Accesso sono ormai regolarmente programmate in quasi tutte le Regioni.
Nel corso degli anni, svariate domande d'Accesso, prive di una dimensione nazionale, sono state reindirizzate dalla Sottocommissione alla programmazione regionale, come peraltro previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera d-bis) del Regolamento per l'accesso.
La ricerca di forme di raccordo operativo tra i CORECOM e la Sottocommissione, ovvero la Commissione plenaria, o comunque la messa a punto di procedure condivise, potrebbe oggi costituire un profilo di particolare interesse nell'attività della nuova Sottocommissione.
(La Sottocommissione, non facendosi osservazioni, concorda con le comunicazioni rese dal Presidente).
Delibera in materia di linee guida per la presentazione di domande per l'accesso.
Il PRESIDENTE ricorda che, all'inizio, della propria attività, la Sottocommissione approva una delibera con la quale fissa alcuni criteri generali, integrativi rispetto a quanto previsto dalla legge e dal regolamento. Questo passaggio non si è svolto nel corso della passata Legislatura per le ragioni note: l'ultimo atto generale è quindi del gennaio 2010.
È stato inviato quindi a tutti i componenti uno schema di delibera (vedi allegato 1) contenente alcune linee guida aggiornate.
Il deputato MOLLICONE (FDI) reputa che la delibera proposta vada senz'altro incontro alla necessaria esigenza di semplificazione e di agevolazione nelle richieste di accesso; a tal fine, suggerisce che potrebbe essere sufficiente anche un'autocertificazione che attesti la designazione del responsabile del programma di Accesso.
Inoltre, prospetta l'utilità di un bando annuale cosiddetto aperto, senza un vincolo temporale predefinito per la presentazione delle domande.
Infine, rileva la necessità di una apposita iniziativa della Rai per promuovere lo strumento dell'Accesso.
Il PRESIDENTE fornisce alcune precisazioni al deputato Mollicone.
(Non facendosi ulteriori osservazioni, la Sottocommissione approva all'unanimità la delibera).
Esame di domande per l'accesso.
Preliminarmente il PRESIDENTE ricorda che vi sono domande – contenute nell'elenco posto in distribuzione (vedi allegato 2) – che, pur non essendo state ritenute ricevibili o accoglibili per diverse ragioni, sono ancora tecnicamente pendenti a motivo del fatto che, in assenza di una Sottocommissione costituita nella XVII legislatura, non vi era un organo deputato ad assumere le conseguenti decisioni; si va dai casi in cui, pur di fronte a ripetute richieste degli Uffici, i richiedenti non hanno prodotto la documentazione prevista, a quelli in cui la trasmissione è stata bloccata per violazione del divieto di pubblicità commerciale.
In analogia con quanto deliberato da questa Sottocommissione all'inizio della XVI legislatura, quando peraltro l'arretrato era ben più consistente, propone di dichiarare tecnicamente decadute tutte queste domande più risalenti, sia per non lasciare situazioni pendenti, sia per permettere ai richiedenti stessi, se lo desiderano, di presentare una nuova domanda con carattere di attualità.
Se non ci sono osservazioni, tali domande verranno considerate decadute nei termini indicati.
(La Sottocommissione approva all'unanimità).
Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Oltre alle domande pervenute in questa legislatura, ad oggi sono pendenti innanzi alla Sottocommissione alcune domande di Accesso, risalenti perlopiù alla XVII legislatura e, in parte, alla XVI. La programmazione relativa alle domande accolte nell'ultima parte della precedente legislatura è terminata nel mese di dicembre 2017.
Le domande, poiché provengono da un soggetto esterno all'ambito parlamentare, non decadono infatti con lo scioglimento delle Camere e restano, al termine della legislatura, in attesa di esame da parte della nuova Sottocommissione.
Per quanto riguarda le domande pervenute alla fine della scorsa legislatura (la più risalente era di ottobre 2017) e che semplicemente non erano state ancora trattate dall'Ufficio di presidenza della Commissione nei giorni scorsi sono stati contattati i richiedenti per chiedere conferma, se del caso, dell'interesse, ovvero per domandare l'invio di eventuali documenti mancanti. Quelle che hanno i presupposti per l'accoglibilità sono contenute in un elenco messo in distribuzione. Le domande tuttora incomplete o che richiedono ulteriori approfondimenti verranno poste all'ordine del giorno della prima seduta utile.
Lo stesso discorso vale per le domande pervenute nella XVIII legislatura.
Propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (vedi allegato 3) e propone altresì di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per un periodo compreso tra il 3 e il 21 dicembre 2018 e dal 14 gennaio 2019 fino ad esaurimento delle domande.
(La Sottocommissione – previa dichiarazione di astensione da parte della senatrice Gallone e dei deputati Marrocco e Mollicone – approva la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).
L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.
Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione «SPAZIO LIBERO» per il mezzo televisivo e radiofonico per il periodo compreso tra il 3 e il 21 dicembre 2018 e dal 14 gennaio 2019 fino ad esaurimento delle domande.
La seduta termina alle 14.40.
ALLEGATO 1
Delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso.
La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo,
visti:
il Regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9;
il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001 e successivamente modificato il 20 ottobre 2004;
le precedenti determinazioni della Sottocommissione, in particolare la delibera, relativa alle modalità di programmazione delle trasmissioni dell'Accesso, approvata il 10 dicembre 1997, e l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata il 20 gennaio 2010;
considerato che:
nel corso della XVII la Sottocommissione non è stata costituita, e le relative funzioni sono state svolte in via suppletiva dall'Ufficio di presidenza della Commissione, che tuttavia non ha potuto esercitare le attribuzioni previste dalla legge in capo alla Sottocommissione, in particolare il potere di adottare delibere in materia di accesso e di rigettare o dichiarare decadute le domande prive dei requisiti per l'accoglimento;
che, dall'atto di indirizzo del 20 gennaio 2010 non sono stati adottati atti di carattere generale e che perciò è necessario procedere ad un aggiornamento delle precedenti linee guida;
dispone:
nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e dei richiedenti l'Accesso, come di seguito:
1 – (Presentazione delle domande)
1. Le domande per l'Accesso devono essere presentate alla segreteria della Sottocommissione preferibilmente mediante posta elettronica certificata ovvero posta elettronica ordinaria, secondo le istruzioni contenute nel sito della Commissione ovvero nel sito di RAI-Parlamento. In via sussidiaria le domande potranno essere inviate a mezzo di posta raccomandata ovvero mediante consegna a mano presso gli Uffici della Commissione. Tali modalità si intenderanno integrate con un invio diretto attraverso un formulario compilabile direttamente online, una volta reso disponibile.
2. Alle singole domande, da compilare comunque secondo le istruzioni incluse nel sito, i richiedenti devono allegare:
a) copia dello Statuto dell'Ente, Istituto o Associazione;
b) copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabile;
c) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno all'organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;
d) copia del verbale da cui risulta la designazione del responsabile agli effetti civili e penali del programma di accesso richiesto, o elementi di documentazione assimilabili (delega del Presidente al responsabile, ecc.);
e) elenco e documentazione delle attività svolte dall'Ente, Istituto o Associazione in relazione al contenuto del programma proposto negli ultimi 24 mesi;
f) copia dell'ultimo bilancio approvato.
3. Le domande non in regola con la documentazione prevista al comma precedente e all'articolo 2 del Regolamento per l'accesso saranno considerate irricevibili.
4. Con riferimento al requisito dell'autentica della sottoscrizione dei richiedenti di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del Regolamento per l'accesso, tale requisito si intende di norma assolto anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata dalla copia del documento di identità dell'istante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Resta salva la facoltà della Sottocommissione di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori o richiedere un'autentica formale.
5. Ciascun soggetto richiedente può presentare simultaneamente al più una domanda a trimestre, per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo (o per ulteriori sedi che dovessero essere individuate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), come disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. In caso di presentazione di più domande, al richiedente sarà chiesto di optare per una di esse, mentre le altre saranno considerate decadute. L'eventuale esclusione sarà estesa alle domande presentate da altri soggetti evidentemente riconducibili a quelli la cui domanda è stata approvata.
6. In caso di presentazione reiterata di domande per l'accesso da parte dello stesso soggetto, l'onere di cui al comma 2, restando fermi gli obblighi di cui alle lettere e) e f), può essere non ottemperato, purché non sia trascorso un anno dalla precedente presentazione di documentazione e la precedente domanda fosse corredata di tutti i requisiti richiesti.
2 – (Pubblicità del registro delle domande)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, è pubblicato sul sito della Commissione un Registro pubblico, contenente l'elenco delle domande di Accesso pervenute e complete di tutta la documentazione richiesta, nel quale sono riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi, aggiornato di norma con periodicità mensile.
3 – (Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande da parte della Sottocommissione)
1. In caso di accoglimento di una singola domanda da parte della Sottocommissione, al richiedente verrà data sollecita comunicazione per posta elettronica. In caso di reiezione tale comunicazione verrà data per posta elettronica certificata ovvero per posta raccomandata. Per tali comunicazioni ufficiali verrà utilizzato il recapito postale comunicato dal richiedente. La Sottocommissione declina ogni responsabilità circa eventuale mancata o ritardata comunicazione qualora il recapito postale fornito dal richiedente all'interno della domanda sia mancante o inesatto.
4 – (Principi generali per la realizzazione dei programmi)
1. Nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona.
2. È vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
5 – (Abrogazioni)
La presente delibera abroga e sostituisce l'atto di indirizzo del 20 gennaio 2010.
ALLEGATO 2
Delibera approvata in materia di richieste di accesso.
(Testo approvato nella seduta del 30 ottobre 2018)
La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;
vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi e radiofonici dedicati all'Accesso;
vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;
vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;
sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,
dispone:
nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 3 e il 21 dicembre 2018 e per il periodo compreso dal 14 gennaio 2019 fino ad esaurimento delle domande, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:
sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;
in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;
in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;
nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.
2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al punto 1, nei calendari relativi al periodo di cui allo stesso punto 1.
3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.
4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:
a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;
b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Domande per l'Accesso televisivo
Domande per l'Accesso radiofonico
Prot. | Richiedente | Titolo |
7297 | Movimento consumatori (MC) | Fatturazione a 28 giorni: una storia infinita |
7301 | Planet Finance Italia onlus | Positive planet Italia: il progetto micro2 |
7304 | Coordinamento riviste italiane di cultura (CRIC) | Associazionismo e riviste culturali |
7305 | Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) | Custodiamo la nostra storia. |
ALLEGATO 3
Elenco delle domande dichiarate decadute.