XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Martedì 30 ottobre 2018

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. C. 712 Molinari e altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 83

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107. COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale) ... 84

ALLEGATO 1 (Nuova proposta di documento finale approvata dalla Commissione) ... 88

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) ... 85

ALLEGATO 2 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione) ... 92

ALLEGATO 3 (Proposta di parere della Relatrice sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione) ... 93

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione) ... 95

XIII Commissione - Resoconto di martedì 30 ottobre 2018

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

  La seduta comincia alle 14.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare.
C. 712 Molinari e altri.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2018.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, nella seduta dell'11 ottobre scorso il relatore, onorevole Liuni, ha introdotto la discussione, nella quale è intervenuta la collega Gadda. Sono quindi state svolte le audizioni di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare e Coldiretti (23 ottobre) e di magistrati della Corte dei conti (24 ottobre). Rammenta altresì che la Commissione aveva inoltre programmato per la data odierna l'audizione di rappresentanti di Federalimentare, che, tuttavia, in seguito a una verifica interna al proprio sistema associativo, ha comunicato, con email inoltrata ai colleghi nella giornata di venerdì 26 ottobre, di non poter partecipare all'audizione.

  Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale, propone di adottare il testo della proposta di legge come testo base per il seguito dell'esame.

  La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 712.

  Filippo GALLINELLA, presidente, rinvia all'ufficio di Presidenza la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 30 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

  La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107.
COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2018.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 25 ottobre scorso il relatore, onorevole Viviani, ha illustrato una proposta di documento finale, affidandola alle valutazioni dei colleghi e dichiarandosi disponibile a tenere in considerazione eventuali osservazioni o suggerimenti, al fine di registrare sulla proposta medesima la più ampia convergenza.

  Lorenzo VIVIANI (Lega), relatore, fa presente che, recependo alcune valutazioni svolte dall'onorevole Gadda con riferimento alla disciplina recata dall'articolo 20 della proposta di regolamento, che prevede che ogni Stato membro debba garantire la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20 per cento delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, ha predisposto una nuova proposta di documento finale riformulando l'osservazione contenuta alla lettera d) nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
  Sottolinea, in particolare, che la nuova formulazione mira a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di contemperare la fondamentale esigenza di sviluppare e implementare adeguatamente i programmi nazionali di osservazione scientifica, con l'altrettanto rilevante esigenza di preservare la funzionalità delle marinerie e di non porre a carico dei pescatori oneri eccessivi – che non hanno solo natura economica, ma anche amministrativa – a tal fine valutando l'opportunità di stabilire che le funzioni assegnate agli osservatori scientifici possano essere svolte anche dagli stessi pescatori, previa specifica formazione.

  Maria Chiara GADDA (PD) ringrazia il relatore per avere accolto le sue sollecitazioni volte a coniugare l'esigenza di mantenere alta la presenza di osservatori scientifici a bordo delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo – nella misura del 20 per cento, laddove in sede ICCAT tale presenza a bordo è limitata al 5 per cento delle suddette imbarcazioni – con la necessità di non rendere eccessivamente gravosa l'attività svolta, in particolare, dalle piccole imbarcazioni, a tal fine prevedendo, tra l'altro, uno specifico percorso di formazione per i pescatori che consenta di affidare loro le funzioni assegnate agli osservatori scientifici.

  La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime una valutazione favorevole sulla nuova proposta di documento finale predisposta dal relatore.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, dopo aver espresso apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla nuova proposta di documento finale.

  Filippo GALLINELLA, presidente, prima di passare al voto, propone che il documento approvato sia trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

  La Commissione, condivisa l'opportunità di inviare il documento finale anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, approva la nuova proposta di documento finale presentata dal relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

  La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, attinenti alle parti di competenza della Commissione Agricoltura.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che, da parte della XIV Commissione, sono state trasmesse due proposte emendative (vedi allegato 2).
  Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, al quale si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV.
  Rammenta inoltre che l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, anche con condizioni o osservazioni, sarà assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno quindi essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Maria MARZANA (M5S), relatrice, illustra il contenuto degli emendamenti trasmessi e formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento 10.1 Ianaro che, in linea con un riferimento contenuto nelle premesse della relazione approvata dalla Commissione lo scorso 18 ottobre, precisa che la delega al Governo contenuta nell'articolo 10 si riferisce all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla sola normativa nazionale sulla sanità delle piante.
  Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo 22. 01 Galizia, che introduce un principio e criterio direttivo specifico riferito alla direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro, con il quale si richiede che si debba anche: «assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, prestando un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere, e vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale», formula una proposta di parere favorevole a condizione che sia espunto o meglio declinato il riferimento ivi contenuto alla «valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere» nell'attuazione del rapporto di lavoro, del quale non appare chiara la portata normativa (vedi allegato 3).

  La sottosegretaria Alessandra PESCE, a seguito di consultazioni con rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ritenendo anch'ella che il riferimento alla «valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere», contenuto all'articolo aggiuntivo 22. 01, debba essere meglio precisato al fine di renderne più chiara la portata normativa, propone di esprimere su di esso parere favorevole purché vengano corrette alcune imprecisioni in esso contenute e sia riformulato nel senso di specificare che siano promosse «azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna».

  Maria MARZANA (M5S), relatrice, riformula la proposta di parere nel senso indicato dalla rappresentante del Governo (vedi allegato 4).

  Federico FORNARO (LeU) chiede quali siano le ragioni per le quali si rende necessario, con riferimento allo specifico settore della pesca, precisare che debbano essere intraprese azioni volte a favorire la parità di genere, anche con riferimento ai livelli retributivi.

  Maria Chiara GADDA (PD) si interroga anch'ella su quale sia il senso dell'articolo aggiuntivo 22. 01, sul quale vi è ovviamente, da parte sua, la piena condivisione nel merito, ma che deve essere coordinato con la normativa vigente nel settore giuslavoristico.
  Con riferimento poi all'emendamento 10.1, ribadendo quanto già sostenuto, nella seduta del 18 ottobre scorso in occasione dell'esame della relazione inviata alla XIV Commissione, non comprende le ragioni per le quali si è ritenuto di introdurre due distinte norme di delega al Governo riferite all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625, una contenuta all'articolo 10 ed una all'articolo 11.

  Maria MARZANA (M5S), relatrice, precisa che l'emendamento 10.1 Ianaro, sul quale ha formulato una proposta di parere favorevole si muove comunque nell'ottica della razionalizzazione delle deleghe conferite al Governo in quanto delimita opportunamente la portata della delega contenuta all'articolo 10 da quella delle delega di cui all'articolo 11, precisando che i principi e i criteri direttivi di delega contenuti nella prima disposizione si riferiscono all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla sola normativa nazionale sulla sanità delle piante.
  Con riferimento poi all'articolo aggiuntivo 22. 01 Galizia precisa che esso reca uno specifico principio e criterio direttivo volto alla promozione della parità salariale tra uomo e donna, nell'ambito dell'attuazione della delega volta all'attuazione della direttiva di ratifica della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

  La sottosegretaria Alessandra PESCE precisa che il settore della pesca vede una presenza femminile estremamente limitata. Proprio per queste ragioni, l'articolo aggiuntivo 22.01 Galizia, come riformulato, stabilisce che siano intraprese azioni volte a favorire il raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna, anche al fine di incentivare la presenza femminile nel comparto.

  Federico FORNARO (LeU), pur prendendo atto della risposta della sottosegretaria, che reputa esaustiva, sottolinea che il settore della pesca non è l'unico nel quale la presenza delle lavoratrici è scarsa.

  Dopo che Filippo GALLINELLA, presidente, ha precisato che il principio e criterio di delega si riferisce specificamente al settore della pesca in quanto la direttiva (UE) 2017/159 della quale ci si sta occupando si riferisce unicamente a tale settore, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice, riformulata nel corso della seduta (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

XIII Commissione - martedì 30 ottobre 2018

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD).

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229),
   premesso che:
    l'Unione europea è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti;
    la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha lo scopo di recepire nel diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nella sua riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016;
    la raccomandazione ICCAT n. 16-05 istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo (il piano è iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 per cento di conseguire tale obiettivo;
    la raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate, nonché il rigetto in mare delle catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali;
    il piano adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrapesca;
    il Piano ICCAT introduce un totale ammissibile di cattura (TAC) pari a 10.500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una decurtazione della quota del 3 per cento all'anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15 per cento. Al sistema delle quote è stato affiancato un
periodo di fermo della pesca nella fase di crescita dei piccoli, che può essere, a scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1o ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il 31 marzo, oppure un periodo continuativo dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno;
    premesso altresì che le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore, per consentire la ricostituzione dello stock;
    preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
    tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
    ricordato che il Governo italiano, nella relazione presentata ai sensi della legge n. 234 del 2012 il 12 giugno 2018, rileva che la proposta appare conforme all'interesse nazionale pur essendo suscettibile di modifiche sostanziali nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee, le quali potrebbero riguardare ambiti tecnico gestionali (come periodo di fermo e programmi nazionali di osservazione scientifica);
    osservato che alcune delle disposizioni della proposta di regolamento recano misure più restrittive di quelle contenute nella raccomandazione ICCAT o intervengono a disciplinare aspetti che ne sono esclusi e che, in particolare:
     l'articolo 18, nel disciplinare il sistema di controllo dei pescherecci, dispone che a bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza fuoritutto superiore a 12 metri sia installato un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione; osservato al riguardo che la Convenzione ICCAT nulla stabilisce al riguardo e ricordato che l'articolo 9, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, oggi vigente, stabilisce che «Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se: a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno o in porto»;
     l'articolo 20 pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare programmi nazionali di osservazione sulle navi con palangari pelagici, stabilendo che ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20 per cento delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo è limitata al 5 per cento delle medesime imbarcazioni;
     l'articolo 24 disciplina l'obbligo di notifica preventiva, prevedendo che, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all'articolo 16, debbano notificare una serie di informazioni alle autorità competenti e, in particolare: l'orario stimato di arrivo; il quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo; le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate; osservato al riguardo che le imbarcazioni operanti nel Mar Mediterraneo, per via delle ridotte dimensioni, raramente raggiungono una distanza dalla costa tale da consentire di adempiere all'obbligo di notifica nelle quattro ore antecedenti lo sbarco;
    richiamato altresì il decreto ministeriale 23 febbraio 2018, recante Misure
tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo e osservato che molte delle disposizioni da esso recate anticipano i contenuti della proposta di regolamento in oggetto;
    osservato infine che il testo contiene errori materiali e definizioni imprecise o delle quali andrebbe chiarita la portata normativa (si vedano l'articolo 13, comma 1, in materia di catture accessorie, l'articolo 15, comma 1, lettera b), che prevede la possibilità che le autorizzazioni di pesca siano rilasciate anche a «barche che effettuano catture accessorie», e l'articolo 24, comma 2, lettera c), che, nell'indicare le informazioni che devono notificate in via preventiva dal pescatore, reca un non meglio precisato riferimento alla «zona geografica in cui le catture sono effettuate»;
    auspicato che vengano prese in considerazione, nelle competenti sedi europee, l'introduzione di forme di sostegno al reddito dei pescatori nei periodi di inattività dovuti al fermo biologico, e l'estensione dei controlli anche alla verifica del rispetto a bordo delle vigenti norme sulla sicurezza dei lavoratori e degli obblighi contrattuali;
    auspicato infine che il Governo italiano si adoperi affinché, nei futuri negoziati nelle competenti sedi europee, si pervenga ad una revisione dei criteri di riparto delle quote del pesce spada che, nel rispetto delle serie storiche che saranno adottate dall'ICCAT, tuteli maggiormente l'interesse nazionale,
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle seguenti osservazioni:
    a) si pervenga ad una disciplina normativa che non ponga misure più restrittive o ulteriori rispetto a quelle contenute nella raccomandazione ICCAT e che rischiano di ledere gli interessi degli Stati membri, evitando di porre a carico degli Stati membri dell'Unione europea obblighi e limiti non previsti per gli Stati terzi aderenti alla medesima Convenzione ICCAT, con evidenti riflessi negativi sulla competitività delle imprese dell'Unione europea rispetto a quelle degli Stati terzi;
    b) si intervenga, in particolare, sull'articolo 18, paragrafo 1 – che innova la disciplina vigente, come definita dall'articolo 9, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che consente agli Stati membri, al ricorrere di specifiche condizioni, di esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto compresa tra i 12 e i 15 metri battenti la loro bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di monitoraggio dei pescherecci (VMS), estendendo l'obbligo di installare il dispositivo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, ancorché in sede ICCAT la materia non sia stata disciplinata – al fine di richiamare la vigenza del richiamato articolo 9, comma 5;
    c) si valuti altresì la soppressione del paragrafo 2 del medesimo articolo 18, recante disposizione non prevista in sede ICAAT, che introduce l'obbligo di mantenere l'apparato VMS acceso anche in porto, ovvero si intervenga a modificarla al fine di introdurvi la possibilità che, al fine di evitare costi aggiuntivi per i pescatori relativi al traffico satellitare, l'apparato VMS, previa comunicazione all'Autorità marittima, possa essere spento;
    d) con riferimento alla disciplina recata dall'articolo 20 – che prevede che ogni Stato membro debba garantire la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20 per cento delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo è limitata al 5 per cento delle medesime imbarcazioni – si valuti l'opportunità di contemperare la fondamentale
esigenza di sviluppare e implementare adeguatamente i programmi nazionali di osservazione scientifica, con l'altrettanto rilevante esigenza di preservare la funzionalità delle marinerie e di non porre a carico dei pescatori oneri eccessivi, a tal fine valutando l'opportunità di stabilire che le funzioni assegnate agli osservatori scientifici possano essere svolte anche dagli stessi pescatori, previa specifica formazione, e di rendere più agevole il ricorso alla procedura, prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 20, che consente agli Stati membri, per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, di applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa, purché garantisca una copertura comparabile a quella di cui al paragrafo 2 e una raccolta di dati equivalente;
    e) si intervenga inoltre sull'articolo 24, al fine di differenziare, sulla base della distanza dalla costa raggiunta dall'imbarcazione tenuta alla notifica preventiva, i termini dai quali decorre l'obbligo di tale notifica, tenuto conto che, in alcune zone del Mar Mediterraneo, anche in considerazione delle dimensioni delle imbarcazioni che vi operano, il tempo di percorrenza dal luogo di pesca al luogo di sbarco può essere notevolmente inferiore alle 4 ore;
    f) si apportino adeguate modifiche al sistema di ripartizione delle quote fra Stati membri, al fine di tenere obbligatoriamente conto anche della pesca tradizionale e artigianale e di valutare il possibile incremento degli operatori autorizzati nel rispetto della vigente normativa di riferimento;
    g) si promuova, senza obbligare, l'utilizzo da parte degli Stati membri di attrezzi e tecniche selettive che riducano l'impatto ambientale;
    h) si correggano le imprecisioni e gli errori materiali contenuti nel testo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 10.

    Al comma 1, sostituire le parole: e in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante con le seguenti: e limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: e in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante con le seguenti: e limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.
10. 1. Ianaro.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre i prìncipi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, prestando un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere, e vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale.
22. 01. Galizia.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

   La XIII Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C 1201 presentate presso la XIV Commissione, trasmesse per l'espressione del prescritto parere;
   osservato che la proposta emendativa 10. 1 Ianaro è volta a precisare che la delega al Governo contenuta in tale articolo si riferisce all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla sola normativa nazionale sulla sanità delle piante;
   ricordato in proposito che, nelle premesse della relazione approvata dalla Commissione lo scorso 18 ottobre, è presente un riferimento all'opportunità di integrare il testo nel senso indicato dall'emendamento 10. 1.;
   osservato altresì che l'articolo aggiuntivo 22. 01 Galizia introduce un principio e criterio direttivo specifico riferito all'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca nel 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, con il quale si richiede che si debba anche: «assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, prestando un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere, e vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale»;
   condivise le finalità dell'articolo aggiuntivo in questione, pur rilevando che non appare chiaro il riferimento ivi contenuto alla «valorizzazione delle diversità dei lavoratori» nell'attuazione del rapporto di lavoro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Sulle proposte emendative:
   10. 1. Ianaro;
   22. 01. Galizia, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre i prìncipi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale».

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

   La XIII Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C 1201 presentate presso la XIV Commissione, trasmesse per l'espressione del prescritto parere;
   osservato che la proposta emendativa 10. 1. Ianaro è volta a precisare che la delega al Governo contenuta in tale articolo si riferisce all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla sola normativa nazionale sulla sanità delle piante;
   ricordato in proposito che, nelle premesse della relazione approvata dalla Commissione lo scorso 18 ottobre, è presente un riferimento all'opportunità di integrare il testo nel senso indicato dall'emendamento 10. 1.;
   osservato altresì che l'articolo aggiuntivo 22. 01 Galizia introduce un principio e criterio direttivo specifico riferito all'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca nel 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, con il quale si richiede che si debba anche: «assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, prestando un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere, e vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale»;
   condivise le finalità dell'articolo aggiuntivo in questione, pur rilevando che non appare chiaro il riferimento ivi contenuto alla «valorizzazione delle diversità dei lavoratori» nell'attuazione del rapporto di lavoro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Sulle proposte emendative:
   10. 1. Ianaro;
   22. 01. Galizia, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre i prìncipi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento dalla parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione».