XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Lavoro pubblico e privato (XI)
Commissione XI (Lavoro)
Comm. XI
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1209 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze ... 165
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo. (Parere alle Commissioni VIII e IX) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 165
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 170
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1201 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1) ... 167
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) ... 172
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 173
7-00016 Costanzo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda COMDATA S.p.a..
7-00063 Gribaudo: Iniziative volte a garantire il rispetto degli impegni assunti dall'azienda COMDATA S.p.a., con particolare riguardo alla sede di Pozzuoli (Seguito della discussione congiunta e rinvio) ... 167
Seguito dell'audizione del Presidente dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale ... 168
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Atto n. 47 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 168
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) ... 174
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 17 ottobre 2018.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1209 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.05.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 10.
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 ottobre.
Davide TRIPIEDI, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole da lei predisposta (vedi allegato 1).
Sospende, quindi, la seduta per dar modo ai commissari di approfondire il contenuto della proposta di parere.
La seduta, sospesa alle 10.05, è ripresa alle 10.10.
Romina MURA (PD) stigmatizza il fatto che le risorse a copertura degli oneri recati dall'articolo 5 per il potenziamento dei trasporti nell'area di Genova siano reperite mediante una riduzione del fondo per il trasporto pubblico locale destinato al cofinanziamento delle esigenze di tutte le regioni. Si creerebbe così un buco nei fondi a disposizione di tale settore, che dovrà necessariamente essere ripianato. Auspica, pertanto, che le finalità toccate dall'articolo 5, sicuramente condivisibili, siano finanziate a valere su un altro capitolo di spesa.
Antonio VISCOMI (PD), esaminando l'articolazione del parere proposto dalla relatrice, ne rileva lo sbilanciamento verso le disposizioni riguardanti le assunzioni nella pubblica amministrazione e la mancanza di un qualsiasi accenno alle problematiche messe in luce dalle organizzazioni sindacali audite in mattinata dalla Commissione. Evidentemente, tali problematiche non hanno potuto trovare posto nella proposta di parere dal momento che non hanno trovato spazio nel testo del decreto-legge. Infatti, esso non reca alcuna disposizione che riconosca un'effettiva tutela ai lavoratori che, a causa del crollo del ponte Morandi, hanno perso il lavoro o hanno patito una forte riduzione della propria attività.
Alessandro ZAN (PD) concorda con la collega Mura, che ha evidenziato il drenaggio di risorse dal settore del trasporto pubblico locale per il finanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 5. La riduzione di risorse è particolarmente grave perché colpisce un settore già in grave sofferenza. Il Governo, che in questa sede sembra avere fatto il «gioco delle tre carte», dovrebbe invece reperire altrove le coperture degli interventi a favore di Genova, la cui importanza nessuno contesta.
Marco LACARRA (PD), concordando con i colleghi che lo hanno preceduto, aggiunge che, a suo giudizio, il decreto-legge manca di una visione generale della situazione che Genova sta vivendo, la cui tragedia non solo mette in grave difficoltà il sistema dei collegamenti, ma provoca anche un corto circuito che danneggia l'intera economia del territorio, compromettendone lo sviluppo. Per questo ritiene insufficienti gli interventi previsti dal provvedimento, concentrato su misure di carattere non strutturale, i quali, tra l'altro, non assicurano una rapida ricostruzione del ponte, che sarebbe, al contrario, indispensabile per accelerare il superamento della crisi.
Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene la proposta di parere non condivisibile, dal momento che non affronta i veri nodi creatisi a Genova e nel suo territorio con il crollo del ponte Morandi. Lo stesso decreto-legge, del resto, le appare come l'ennesimo spot della campagna elettorale in cui i partiti di maggioranza continuano a sentirsi impegnati. Chiede, quindi, chiarimenti sulla Cabina di regia Strategia Italia, istituita dall'articolo 40, che appare sovrapponibile, nei compiti e nella struttura, alla Cabina di regia, istituita dal precedente Governo e soppressa da quello attuale. Si tratterebbe di un ulteriore esempio del comportamento del Movimento 5 Stelle, che, a dispetto di quanto proclamato, non riesce a fermare le iniziative a cui si è sempre dichiarato contrario, come sta succedendo per la TAV, per il TAP e, da ultimo, con il preannunciato condono fiscale. Richiama, inoltre, l'attenzione sul contenuto dell'articolo 41, che innalza le soglie di tossicità dei fanghi di depurazione, certificandone, di fatto, la non pericolosità contro ogni evidenza, senza ricordare i numerosi procedimenti giudiziari attualmente in corso a carico di coloro che hanno inquinato. Ancora, sottolinea l'insufficienza delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali e della tempistica di realizzazione degli interventi, che non tiene conto del fatto che, verosimilmente, le difficoltà dei lavoratori perdureranno ben oltre il 2019.
Davide TRIPIEDI, presidente, richiama i colleghi ad una maggiore attenzione, lasciando la Commissione se non ritengono di dovere seguire il dibattito in corso. Richiama, in particolare, il collega Lepri che, con un commento poco rispettoso all'indirizzo dei colleghi di maggioranza, pronunciato a microfono spento, non dimostra il necessario rispetto per chi non ha le sue stesse idee politiche.
Marco LACARRA (PD) osserva che il commento del collega Lepri non rivestiva alcun carattere personale, avendo piuttosto un contenuto politico.
Debora SERRACCHIANI (PD), riprendendo il suo intervento, ricorda che gli emendamenti presentati dal gruppo del PD presso le Commissioni di merito, tutti volti a garantire il rispetto dei tempi e a fare fronte alla ricostruzione che durerà molto a lungo, sono stati respinti dalla maggioranza senza alcun approfondimento. Invece, sarebbe stata l'occasione per dimostrare che, a fronte di problemi che coinvolgono tutti, il decreto-legge non deve essere un provvedimento di parte. Elenca, quindi, altri aspetti critici del testo, tra cui, in particolare, il condono edilizio che, di fatto, è stato introdotto per le abitazioni abusive crollate nell'isola di Ischia, che potranno così essere ricostruite nei luoghi dove non avrebbero dovuto mai essere edificate. Preannuncia, pertanto, l'astensione del gruppo del PD, motivata dal fatto che, a fronte della gravità dei problemi da risolvere, le soluzioni indicate dal decreto-legge sono del tutto inadeguate e insufficienti.
Stefano LEPRI (PD), scusandosi se con il suo commento è sembrato essere poco rispettoso dei colleghi della maggioranza, rileva che, in realtà intendeva sottolineare la differenza intercorrente tra il sentire, che non presuppone alcuna attenzione, e l'ascoltare, che, al contrario, comporta anche l'interesse per il contenuto del discorso che altri stanno facendo. La Commissione dovrebbe essere il luogo dove si ascolta e, conseguentemente, si discute, ma purtroppo, a suo avviso, ogni tentativo di interlocuzione manifestato dalle opposizioni viene regolarmente stroncato dal disinteresse della maggioranza, che rifugge da qualsivoglia confronto politico. Rifacendosi, pertanto, a quanto da ultimo osservato dalla collega Serrachiani, si dice sorpreso dalla mancanza di reazione dei colleghi del Movimento 5 Stelle di fronte alla disposizione sul condono edilizio nell'isola di Ischia.
Davide TRIPIEDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole (allegato 1).
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1201 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2018.
Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2018.
Comunica altresì che la relatrice, onorevole Bubisutti, ha predisposto una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame e una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017. Invita quindi la relatrice a illustrarle.
Aurelia BUBISUTTI (Lega), relatrice, dopo aver sinteticamente illustrato la sua proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2018 (vedi allegato 2), si sofferma, più in particolare, sui contenuti della sua proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 (vedi allegato 3).
La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2018 (vedi allegato 2) e la proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 (vedi allegato 3).
Delibera altresì di nominare la deputata Bubisutti quale relatrice presso la XIV Commissione.
La seduta termina alle 10.40.
RISOLUZIONI
Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 10.40.
7-00016 Costanzo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda COMDATA S.p.a..
7-00063 Gribaudo: Iniziative volte a garantire il rispetto degli impegni assunti dall'azienda COMDATA S.p.a., con particolare riguardo alla sede di Pozzuoli.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2018.
Davide TRIPIEDI, presidente, chiede al rappresentante del Governo se intenda esprimere già nella seduta odierna il parere sugli atti di indirizzo in discussione.
Il sottosegretario Claudio DURIGON ritiene che sia necessario ulteriore tempo per permettere al Governo di approfondire i termini delle questioni affrontate dalle risoluzioni.
Davide TRIPIEDI, presidente, alla luce di quanto testé fatto presente dal rappresentante del Governo e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 17 ottobre 2018.
Seguito dell'audizione del Presidente dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Claudio Cominardi.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Atto n. 47.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione. – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2018.
Renata POLVERINI, presidente, avverte che la Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, rinviata, da ultimo, nella seduta dello scorso 10 ottobre. Fa presente che, essendo stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione può procedere all'espressione del parere.
Invita, quindi, il relatore a illustrare la sua proposta di parere.
Alessandro AMITRANO (M5S), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sull'osservazione volta a sollecitare il Governo a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte ad incrementare le risorse umane, finanziarie e strumentali della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 (vedi allegato 4).
Renata POLVERINI, presidente, osserva che, a suo giudizio, l'apposizione di una condizione al parere gli conferirebbe maggiore incisività. Propone al relatore, pertanto, una modifica in tale senso alla sua proposta.
Debora SERRACCHIANI (PD), si dichiara d'accordo con la proposta di modifica formulata dalla presidente.
Alessandro AMITRANO (M5S) ritiene di non poter accogliere l'invito a modificare la sua proposta di parere.
Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo per dichiarazioni di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo, che avrebbe preferito che le istanze emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione trovassero pieno accoglimento nella proposta parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato 4).
La seduta termina alle 15.15.
ALLEGATO 1
DL 109/2018: disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
preso atto che esso affronta in modo approfondito e articolato le molteplici emergenze verificatesi nell'estate di quest'anno e introduce ulteriori disposizioni per il superamento di quelle derivanti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
considerato che, all'articolo 1, è prevista la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi crollato a Genova, per la cui struttura di supporto è previsto il reclutamento di un contingente massimo di venti unità di personale, provenienti da pubbliche amministrazioni centrali o degli enti territoriali, in possesso delle competenze e dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle funzioni commissariali;
rilevato che l'articolo 2 dispone la possibilità per gli anni 2018 e 2019, per la regione Liguria, la Città metropolitana di Genova e il comune di Genova, di assumere, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a ulteriori 250 unità di personale con contratti di lavoro a tempo determinato con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, attingendo dalle graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti e, qualora non risulti individuabile personale con il profilo professionale richiesto, attraverso selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati;
osservata, all'articolo 12, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, articolata in due distinte strutture competenti ad esercitare, rispettivamente, le funzioni in materia di sicurezza ferroviaria già svolte dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), contestualmente soppressa, e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
considerato che la norma, al comma 9, rinvia ad un successivo regolamento di amministrazione la determinazione delle dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui trentacinque di livello dirigenziale non generale e due uffici di livello dirigenziale generale e determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
preso atto che il comma 11 del medesimo articolo 12 dispone che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali;
rilevato che, sulla base del comma 12, è assegnato all'Agenzia un ulteriore contingente di personale di centoventidue unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, e di otto posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale, mentre, come disposto dal comma 13, nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale;
considerato che il comma 14 dispone che, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima di sessantuno unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità;
osservato che il personale selezionato è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
preso atto che l'articolo 15 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, duecento unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico;
segnalato che l'articolo 32, che disciplina la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017, prevede, al comma 2, che esso si avvalga anche di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, con sede a Roma e a Napoli e nell'Isola di Ischia, composta da un contingente nel limite massimo di dodici unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche;
apprezzata, all'articolo 44, la previsione, in via transitoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 2019, della possibilità di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo in sede governativa, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 1201, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018;
preso atto che, con la medesima finalità del miglioramento delle condizioni di lavoro del personale imbarcato, tra le direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, vi sono la direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e la direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione, interna nonché la direttiva (UE) 2018/131, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014;
considerato che quest'ultima direttiva in particolare è volta a delineare un quadro di requisiti minimi per l'impiego di marinai su una nave e prevede l'introduzione di un sistema di garanzia finanziaria in caso di abbandono del marittimo;
osservato che tale garanzia, che può assumere la forma di un regime di sicurezza sociale, di un'assicurazione, di un fondo nazionale o di altri strumenti analoghi, deve assicurare una copertura sufficiente e un'assistenza finanziaria rapida a ogni marittimo abbandonato;
rilevata la ulteriore previsione delle prescrizioni minime del sistema di garanzia finanziaria fornita dall'armatore a copertura dell'indennizzo in caso di decesso o disabilità a lungo termine del marittimo derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale;
preso atto che, tra le direttive da recepire con la medesima delega conferita dall'articolo 1, vi è la direttiva (UE) 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, che si prefigge di garantire ai lavoratori un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da tali agenti patogeni, e definisce i limiti di esposizione professionale a sostanze pericolose;
rilevati, in particolare, l'introduzione di valori limite per l'esposizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabile sia per altri agenti cancerogeni; la possibilità per la Commissione europea di includere ulteriori sostanze tossiche nell'ambito di applicazione della direttiva; l'obbligo di assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, anche oltre il termine dell'esposizione, sulla base di una decisione del medico o dell'autorità responsabile per la sorveglianza,
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminata, per quanto di competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1);
considerato che la relazione dà analiticamente conto delle attività svolte dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea nel corso del 2017;
preso atto degli sforzi di promuovere l'occupazione giovanile attraverso l'utilizzo dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (PON SPAO e PON IOG), cui si sono affiancati, nel corso dell'anno, due ulteriori incentivi occupazionali rivolti ai giovani, l'Incentivo Occupazione Giovani e l'Incentivo Occupazione Sud, finanziati rispettivamente dal PON IOG e dal PON SPAO;
apprezzato che, con riferimento al tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il Governo ha partecipato all’iter di decisione relativo alla direttiva (UE) 2017/2398, di revisione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, recependo gli atti di indirizzo parlamentare adottati lo scorso anno;
considerato che analoga posizione il Governo ha assunto anche nella fase ascendente relativa a una nuova direttiva in materia di conciliazione vita-lavoro, che abrogherà la direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale, avendo recepito integralmente i contenuti del documento finale approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati nella scorsa legislatura;
rilevato che la Relazione dà ampio conto degli sviluppi del negoziato sul Pilastro europeo dei diritti sociali, una consultazione pubblica prima e una comunicazione dopo, il cui iter si è concluso con la «Proclamazione» del Pilastro, avvenuta in occasione del vertice di Göteborg, il 17 novembre 2017, rilevando l'attiva partecipazione del Parlamento e, in particolare, delle Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati, che ha permesso di improntare la posizione italiana ad una significativa consonanza tra le posizioni del Governo e quelle espresse dal Parlamento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (Atto n. 47).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (atto n. 47);
considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017);
preso atto che sullo schema di decreto è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
osservato che lo schema di decreto, recependo le disposizioni della direttiva (UE) 2016/2341, introduce modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005, che reca la disciplina nazionale relativa alle forme pensionistiche complementari, comprese quelle di diritto privato;
apprezzata l'esplicitazione dell'obbligo, all'articolo 1, comma 1, lettera a), per le forme pensionistiche complementari di limitare le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate, con il conseguente divieto di esercitare attività che esulano da tale campo;
considerate le disposizioni, recate dal comma 5 dell'articolo 1, concernenti i requisiti generali in materia di governo dei fondi pensione, ad eccezione di quelli individuali, tra cui si segnalano, in particolare, l'obbligo di assicurare una gestione sana e prudente dell'attività attraverso una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un efficace sistema per garantire la trasmissione delle informazioni; la revisione periodica delle politiche che riguardano la gestione del rischio, la revisione interna, l'attività attuariale e quelle esternalizzate; l'istituzione di un sistema di controllo interno efficace e l'adozione di procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione;
osservato, al comma 6 dell'articolo 1, l'introduzione di disposizioni riguardanti la suddivisione dei compiti e delle responsabilità degli organi di gestione dei fondi pensione, anche se già previsti dalla disciplina vigente, con particolare riferimento al direttore generale, al responsabile della forma pensionistica e all'organismo di rappresentanza, con la previsione della responsabilità ultima in capo all'organo di amministrazione per quanto riguarda l'osservanza da parte del fondo della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili;
preso atto che il comma 7 dell'articolo 1 individua le funzioni fondamentali dei fondi pensione, consistenti nella funzione di gestione dei rischi, nella funzione di revisione interna e, a determinate condizioni, nella funzione attuariale, in relazione alle quali deve essere assicurata ai titolari che le esercitano la sussistenza delle condizioni necessarie a un efficace svolgimento delle proprie mansioni, obiettivo, equo e indipendente;
considerato che il medesimo comma 7 dell'articolo 1 introduce disposizioni che delineano il sistema di gestione dei rischi nelle forme pensionistiche complementari, che deve essere proporzionato alle dimensioni del fondo, all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività;
osservato che, sulla base del medesimo comma 7 dell'articolo 1 si prevede la possibilità per i fondi pensione di esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali, rimanendo in capo all'organo amministratore del fondo la responsabilità finale di quanto esternalizzato;
rilevato che lo stesso comma 7 dell'articolo 1 individua i principi relativi all'attività di valutazione interna del rischio, che deve essere effettuata periodicamente e dopo ogni rilevante variazione del profilo di rischio del fondo;
preso atto che il comma 8 dell'articolo 1 amplia il novero dei modelli gestionali che i fondi pensione possono adottare, comprendendovi anche le convenzioni con gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
considerate le significative modifiche introdotte alla normativa vigente dal comma 9 dell'articolo 1 sulla figura del depositario delle liquidità e degli strumenti finanziari dei fondi operanti secondo un modello di contribuzione definita, volte a rafforzare il ruolo di tale soggetto, garantendo, nel contempo, il fondo pensione, i suoi aderenti e i beneficiari dall'insorgenza di conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di ulteriori attività;
preso atto delle disposizioni introdotte dal comma 16 dell'articolo 1, che recepiscono le innovazioni della direttiva (UE) 2016/2341 in materia di trasferimento transfrontaliero da o verso un fondo di un altro Stato membro;
rilevato che i commi 17 e 18 dell'articolo 1 introducono disposizioni in materia, rispettivamente, di operatività transfrontaliera di un fondo italiano in un altro Stato membro e di operatività transfrontaliera sul territorio nazionale da parte di un fondo di un altro Stato membro;
considerato, al comma 25 dell'articolo 1, l'aggiornamento dell'impianto sanzionatorio alla luce delle innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341, la cui procedura è disciplinata dal successivo comma 26 del medesimo articolo 1,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte ad incrementare le risorse umane, finanziarie e strumentali della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.