II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 ed abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione) ... 77
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 91
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 79
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 92
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni ed abb. (Seguito dell'esame e rinvio) ... 82
ALLEGATO 3 (Proposte emendative presentate) ... 93
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 14.15
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 1066 ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge A.C. 1066 in materia di prevenzione e contrasto di condotte di maltrattamento o di abuso su minori, anziani e persone con disabilità, come risultante dalle proposte emendative approvate, adottata come testo base dalle Commissioni I e XI.
Osserva che la ratio del provvedimento è da ravvisare nella necessità di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come i bambini ospitati negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché i disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Fa presente che il testo della proposta di legge si compone di otto articoli.
Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che la finalità del provvedimento enunciata all'articolo 1, è quella di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, la proposta disciplina anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.
Ricorda che l'articolo 4, al comma 1, prevede la possibilità, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono criptate e conservate per sei mesi dalla data della registrazione, all'interno di un server dedicato, appositamente installato nella struttura, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il medesimo comma 1 dispone che il Garante per la protezione dei dati personali adotti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il comma 2 dello stesso articolo 4 prevede che l'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato. Al fine di consentire le attività di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, il successivo comma 3 dispone tuttavia che, in caso di notizia di reato relativa alle condotte di cui al comma 1, l'accesso alle registrazione dei sistemi di videosorveglianza è disciplinato dal libro V, Titoli IV e V, del codice di procedura penale e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Il comma 4 prevede che, per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tali provvedimenti sono definitivi. Il comma 5 dispone che la presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata. Il comma 7 stabilisce che nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o, se minorenni o incapaci, dei loro tutori. Il comma 8 prevede che nelle strutture previste dall'articolo 1 è vietato l'utilizzo di web-cam. Infine, il comma 9 dispone che, in caso di violazione delle presenti disposizioni o di quelle di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e di cui all'articolo 83 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio del 27 aprile 2016.
Segnala, da ultimo, che l'articolo 5 del provvedimento, al comma 1, prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, nella quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell’àmbito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
Ciò premesso propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore.
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2018.
Devis DORI (M5S), relatore, desidera preliminarmente svolgere delle precisazioni in merito agli interventi svolti nella seduta di ieri da parte degli onorevoli Cassinelli e Vazio. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Cassinelli in merito ad alcuni emendamenti al decreto-legge in titolo esaminati nelle Commissioni di merito, precisa che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il parere sul testo originale del provvedimento, al quale quindi è necessario riferirsi. Per quanto concerne il rilievo sollevato dall'onorevole Vazio in merito alla deroga introdotta dall'articolo 1 del provvedimento a tutte le norme extrapenali, ivi compresi il codice antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive, fa presente preliminarmente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere esclusivamente sugli articoli di competenza. Ciò nonostante, avendo comunque valutato importante la questione posta dal deputato Vazio, ha predisposto un'apposita osservazione sull'argomento. Rammenta inoltre che si sono svolte proprio in queste giorni sull'argomento proficue interlocuzioni tra il Ministro dell'interno, il Presidente del Consiglio ed il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Preannuncia inoltre la presentazione da parte del suo Gruppo di un ordine del giorno in Assemblea con il quale impegnare il Governo a garantire pienamente i controlli nel rispetto della normativa antimafia e a garantire la trasparenza delle procedure di gara. Ciò premesso presenta e illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).
Franco VAZIO (PD) evidenzia che l'onorevole Cassinelli aveva sollevato anche un'ulteriore questione della quale non trova traccia nella proposta di parere del relatore. Ciò premesso, manifesta il proprio stupore nel veder trasformato in un'osservazione l'importante rilievo da lui sollevato in merito al rischio di possibili infiltrazioni mafiose. Osserva, infatti, che sia inaccettabile che su un tema così grave la Commissione Giustizia non predisponga, invece, una condizione.
Cosimo Maria FERRI (PD) concorda con il collega Vazio nel ritenere che la predisposizione di un'osservazione sia uno strumento eccessivamente «timido». Rammenta che il procuratore nazionale antimafia ha proprio oggi, in una sua dichiarazione, sottolineato l'importanza di svolgere indagini approfondite al fine di individuare il «soggetto economico mafia». Sottolinea quindi che lo svolgimento di accurate indagini comporta una serie di attività investigative complesse. Ritiene, quindi, che la predisposizione di una semplice osservazione non colga la gravità del tema, e sottolinea che la deroga a tutte le leggi extrapenali determinerà un aumento del contenzioso dal quale deriverà un allungamento dei tempi di ricostruzione del ponte, allontanando la certezza del diritto. Osserva infine che il decreto-legge in titolo è stato atteso a lungo e che ci si aspettava che lo stesso fornisse alla città Genova le risposte che la stessa merita.
Franco VAZIO (PD) nel ribadire il principio già espresso nella seduta di ieri per cui andranno accertate le responsabilità della Società concessionaria in merito al crollo del ponte di Genova e alla conseguente morte di 43 persone, attraverso un'adeguata attività giudiziaria, sottolinea che il procedimento di revoca della concessione non deve essere rallentato e deve avere un esito amministrativo che è spesso più veloce di quello penale. Ciò premesso, stigmatizza il fatto che all'interno della proposta di parere formulata dal relatore non si tenga conto dell'osservazione dell'onorevole Cassinelli in merito al fatto che il decreto-legge in esame sentenzia la responsabilità del tragico evento in capo all'attuale concessionaria. Ritiene che l'introduzione all'interno di un provvedimento normativo non possa essere avallata. Evidenzia che in qualità di componente della Commissione giustizia non può esprimere il proprio voto favorevole in merito ad un provvedimento che invece afferma il principio della «sentenza per decreto». Ritiene, infatti, che prevedere che il concessionario del tratto interessato sia il responsabile dell'evento può essere un'eventualità ma che il fatto non può essere dichiarato incontrovertibilmente per decreto-legge, bensì accertato con gli opportuni strumenti giudiziari.
Pierantonio ZANETTIN (FI) condivide i rilievi sollevati dal collega Vazio in merito all'inammissibilità della locuzione «responsabile dell'evento». Ritiene che la Commissione Giustizia non possa lasciare che tale terminologia confluisca all'interno del decreto-legge in titolo senza prevedere almeno un'osservazione all'interno del proprio parere. Invita pertanto il relatore a riformulare in tal senso la proposta di parere presentata.
Devis DORI, relatore come già precisato, all'inizio seduta, rammenta che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere esclusivamente sui profili di propria competenza. Motiva quindi la scelta di aver formulato un'osservazione, e non una condizione, in merito alla questione relativa alla deroga introdotta dall'articolo 1 del provvedimento a tutte le norme extra penali, in quanto tale disposizione non investe strettamente la competenza della Commissione Giustizia.
Franco VAZIO (PD), con riferimento al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, nel quale si statuisce che «il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento è tenuto in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione delle infrastrutture», chiede di chiarire il significato della locuzione «ovvero».
Giulia SARTI, presidente, rammenta che il tema sarà affrontato nelle Commissioni di merito e che la Commissione Giustizia, non essendo competente, sulla questione non può intervenire. Rammenta inoltre che la questione potrà essere esaminata anche nel corso dell'esame in Assemblea.
Franco VAZIO (PD) ribadisce che il tema della specificazione del termine «ovvero» non sia banale, in quanto ritiene che in questo caso il decreto-legge stia «sentenziando».
Giulia SARTI, presidente, nel ritenere l'interpretazione testé effettuata dal collega Vazio «creativa», ribadisce che la questione non concerne le competenze della Commissione Giustizia.
Walter VERINI (PD) rammenta che nella scorsa legislatura la Commissione Giustizia, con interventi ampiamente condivisi ha prodotto molte norme in materia di legislazione antimafia. Ricorda l'invito del procuratore nazionale antimafia e del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione a non derogare alla normativa antimafia per quanto riguarda il decreto in titolo. Ritiene che proprio per l'importanza del ruolo svolto dalla Commissione Giustizia su tale questione, il parere proposto dal relatore non si dovrebbe limitare a porre delle osservazioni, ma dovrebbe porre una precisa condizione.
Marzia FERRAIOLI (FI) concorda con quanto testé espresso dal collega Verini.
Devis DORI (M5S), relatore osserva che proprio poiché la questione è particolarmente sentita, il parere da lui presentato, esulando dai profili di competenza della Commissione, contiene al suo interno un'osservazione in tal senso.
Giulia SARTI, presidente, concorda con quanto testé osservato dal relatore e ribadisce che la Commissione, pur non essendo competente sulla questione, sta per approvare un parere all'interno del quale è posta un'osservazione particolarmente dettagliata, nella quale viene indicato precisamente il comma e l'articolo sul quale sarebbe opportuno intervenire. Rammenta inoltre che sarà predisposto un ordine del giorno sulla questione da porre in votazione in Assemblea e osserva che, alla luce delle interlocuzioni intercorse sull'argomento tra il Ministro dell'interno e il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione nonché delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del commissario per la ricostruzione del ponte di Genova e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'argomento è ancora aperto.
Alessia MORANI (PD) dichiara di non condividere quanto testé espresso dalla presidente. Ritiene che il Parlamento debba agire per atti e non per buoni propositi. Precisa che l'allarme lanciato dal procuratore nazionale antimafia e dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione debba essere ascoltato e sottolinea come un ordine del giorno in Assemblea non sia uno strumento in grado di garantire tale risultato. Dichiara inoltre di non credere all'impegno assunto sulla questione dal Presidente del Consiglio dei ministri, osservando che lo stesso sulla questione relativa alle periferie non ha mantenuto quanto aveva dichiarato.
Franco VAZIO (PD) manifesta stupore in merito alle dichiarazioni del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli, secondo il quale il Governo sarà il primo controllore del Commissario di Governo, affinché siano garantiti in pieno gli effetti della normativa antimafia, e, per ricostruire il ponte a Genova in tempi rapidi, è necessario sciogliere i «lacci e i lacciuoli procedurali». In proposito osserva che la normativa antimafia è un presidio alla legalità, e non può esser definita «lacci e lacciuoli». Nel sottolineare quindi la propria stima nei confronti del Commissario Bucci, si domanda come possa il Ministro Toninelli, in vigenza di una norma che deroga a tutte le norme extrapenali, bloccare un appalto qualora sia ammessa alla gara la partecipazione di un'azienda mafiosa.
Carmelo MICELI (PD) si dichiara affranto nel constatare che con «un colpo di spugna» si vuole sostituire la produzione di norme di contrasto alla criminalità organizzata, cui tante forze politiche hanno contribuito rendendo l'Italia orgogliosa dell'impianto prodotto, con un impianto normativo che, nel caso di specie, determina una sorta di confusione di ruoli e con l'assegnazione al Governo di funzioni che dovrebbero essere in capo al potere giudiziario. Rammenta, quindi, che quando si parla di rischio di infiltrazioni mafiose nella realizzazione di grandi opere, queste aziende concretizzano il proprio profitto attraverso l'uso del cemento depotenziato. Ritiene che Genova non meriti questo e invita la maggioranza ad adottare un provvedimento normativo e non un ordine del giorno la cui efficacia è molto blanda.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 14.55.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 392 Molteni ed abb.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.
Giulia SARTI, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative (vedi allegato 3). Rammenta che il provvedimento in esame reca solo modifiche del rito abbreviato volte ad escluderne l'applicazione per i reati più gravi, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, conseguentemente non consentendo per tali reati la diminuzione di pena connessa a tale rito speciale.
Ricorda che, a norma dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili le proposte emendative riferite ad argomenti «affatto estranei all'oggetto della discussione». Pertanto, considerato il descritto contenuto del provvedimento, avverte che la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: gli analoghi Bartolozzi 1.4 e 1.5, in quanto incidono sulla disciplina della liberazione condizionale della pena per il condannato all'ergastolo e sui requisiti per la concessione dei benefici di cui agli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale), 50 (semilibertà), 52 (licenza nel regime di semilibertà), 53 (licenze agli internati) e 54 (liberazione anticipata) dell'ordinamento penitenziario; Lollobrigida 2.0.5, in quanto incide sulla disciplina della liberazione condizionale della pena, escludendola per i condannati all'ergastolo; Lollobrigida 2.0.6, in quanto incide sull'ordinamento penitenziario, escludendo i condannati alla pena dell'ergastolo dal beneficio della liberazione anticipata, nonché dal beneficio per le persone che collaborano con la giustizia, di cui all'articolo 58-ter dello stesso ordinamento penitenziario.
Enrico COSTA (FI) ritiene che le proposte emendative presentate dal gruppo parlamentare Forza Italia perseguono una ratio comune, tenendo conto principalmente dei rilievi sollevati dal dottor Nordio nel corso delle audizioni. Rammenta poi che l'ex procuratore ha evidenziato come il medesimo risultato cui tende il provvedimento possa essere perseguito attraverso le modificazioni alle disposizioni in materia di esecuzione della pena. Per tali ragioni, gli emendamenti del gruppo parlamentare Forza Italia sono stati orientati verso l'obiettivo della certezza della pena, alcuni dei quali incidendo sulla disciplina della liberazione condizionale della pena del condannato all'ergastolo. Ciò premesso, chiede alla presidenza di rivalutare la dichiarazione di ammissibilità su tali proposte emendative reputando che il non ammettere all'esame della Commissione tali emendamenti possa costituire un precedente pericoloso.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che le motivazioni addotte dalla presidenza in ordine all'inammissibilità dei suoi emendamenti 1.4 e 1.5 e anche degli articoli aggiuntivi del collega del gruppo Fratelli d'Italia Lollobrigida 2.0.5 e 2.0.6 non siano valide, in quanto il provvedimento reca modifiche del rito abbreviato volte ad escluderne l'applicazione per i reati più gravi, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo. Invita a considerare come anche tali proposte emendative incidano sull'istituto dell'ergastolo, in quanto attengono alla disciplina della liberazione condizionale della pena in caso di ergastolo. Per tale ragione chiede che la presidenza riconsideri la dichiarazione di inammissibilità.
Maria Carolina VARCHI (FdI) concorda con quanto testé espresso dalla collega Bartolozzi contestando il metodo ed il merito della dichiarazione di inammissibilità. Sottolinea che l'approccio del suo gruppo parlamentare al provvedimento in esame parte dalla volontà di far tesoro dei rilievi emersi nel corso delle audizioni. Precisa inoltre che, se il diritto penale deve adeguarsi alle mutate richieste della società, il legislatore non deve scrivere un provvedimento parlando alla «pancia» della gente. Sottolinea, inoltre, che il gruppo Fratelli d'Italia non è ideologicamente contrario al provvedimento in discussione, ma intenderebbe adottare un provvedimento nel quale la certezza della pena sia garantita attraverso l'esecuzione della stessa. Sottolinea che gli emendamenti aggiuntivi Lollobrigida 2.0.5 e 2.0.6 sono volti a non ammettere alla liberazione condizionale o ad escludere dal beneficio della liberazione anticipata i condannati all'ergastolo, spostando al momento dell'esecuzione della pena il momento afflittivo. Ritiene che gli emendamenti proposti dalla relatrice non correggano gli errori contenuti nel provvedimento ed emersi nel corso delle audizioni. Osserva che al momento la vita dell'imputato è nelle mani del pubblico ministero e poiché il pubblico ministero è un soggetto fallibile tale tema meriterebbe particolare considerazione.
Marzia FERRAIOLI (FI) osserva che gli emendamenti dichiarati inammissibili sono volti a dare corpo all'esigenza di rieducazione del condannato che si effettua attraverso il riconoscimento di benefici penitenziari. Nel ritenere che l'ergastolo non sia una pena senza fine, rileva quindi che i benefici penitenziari sono la struttura portante di tali proposte emendative.
Giulia SARTI (M5S), presidente, ribadisce che l'oggetto del provvedimento non è l'istituto dell'ergastolo, ma l'inapplicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento gli emendamenti Bartolozzi 1.4 e 1.5 e gli articoli aggiuntivi Lollobrigida 2.0.5 e 2.0.6 sono da considerarsi inammissibili per estraneità di materia. Sottolinea infatti che, sebbene tali proposte emendative siano volte a perseguire il medesimo obiettivo del provvedimento in esame, il loro oggetto con coincide con quello della proposta di legge. Tuttavia, in considerazione della natura del provvedimento, che non è un decreto-legge, in relazione al quale il vaglio di ammissibilità degli emendamenti risponde a criteri molto stringenti, e della finalità delle proposte emendative analoga a quella perseguita dal testo in esame, ne dispone la riammissione all'esame.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'apprezzare la decisione assunta dalla presidente, precisa tuttavia che si tratta non di una concessione, ma di un atto dovuto. Evidenzia, infatti, che, applicando un criterio stringente quale quello evocato dalla presidente, si sarebbero dovute dichiarare inammissibili praticamente tutte le proposte emendative, a cominciare dall'articolo aggiuntivo 2.0.3 della collega Morani che interviene sull'articolo 69 del codice penale, con l'esclusione delle sole proposte integralmente soppressive. Ribadisce da ultimo che l'oggetto del provvedimento non è il giudizio con rito abbreviato, ma è il giudizio con rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo.
Giulia SARTI, presidente, con riferimento all'articolo aggiuntivo Morani 2.0.3 citato dalla collega Bartolozzi, precisa che un analogo intervento sull'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, era già recato dalla proposta di legge C. 460 Morani abbinata al testo in esame. Ribadisce in ogni caso la volontà di considerare ammissibili tutte le proposte emendative presentate.
Anna Rita TATEO (Lega), relatrice, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 1.1. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Costa 1.2 e 1.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.4 e 1.5, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bazoli 1.6, Bartolozzi 1.7, Bordo 1.8, Bartolozzi 1.9 e 1.10, Cirielli 1.11 e Bartolozzi 1.12. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Varchi 1.13. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Morani 1.0.1. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 2.2, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.7. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Lollobrigida 2.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cirielli 2.3 e Bazoli 2.1, sugli identici emendamenti Bordo 2.4 e Bartolozzi 2.5, nonché sugli articoli aggiuntivi Morani 2.0.3, Lollobrigida 2.0.5, Morani 2.0.2, Montaruli 2.0.4 e 2.0.1 e Lollobrigida 2.0.6. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 3.1. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.2.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Alfredo BAZOLI (PD) interviene per illustrare la posizione del gruppo del Partito democratico sul provvedimento in esame, di cui condivide gli obiettivi, anche considerato che sulla medesima materia è intervenuta l'abbinata proposta di legge della collega Morani. In primo luogo, evidenzia come l'obiettivo del provvedimento sia quello di garantire non tanto la certezza della pena quanto la sua congruità, evitando che attraverso l'accesso al rito abbreviato si possa giungere a comminare una pena non proporzionata alla gravità del reato, come peraltro avvenuto in molti casi. In secondo luogo, ricorda che tutti i soggetti auditi hanno evidenziato i molti profili di incertezza conseguenti alla soluzione tecnica adottata dal provvedimento, vale a dire all'esclusione dal rito abbreviato dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Ciò premesso, sottolinea come le proposte emendative presentate dal gruppo del Partito democratico siano volte a salvaguardare l'obiettivo del provvedimento con una soluzione più adeguata, che non comporti complicazioni processuali. Precisa, a tale proposito, che la formulazione delle proposte emendative tiene conto dei suggerimenti avanzati nel corso delle audizioni svolte nell'attuale e nella scorsa legislatura, con particolare riferimento alla necessità di intervenire sulla pena invece che sul rito. A tale scopo, sottolinea che l'emendamento a sua firma 1.6 è volto ad attribuire al giudice in esito al rito abbreviato la facoltà di decidere sull'eventuale concessione dello sconto di pena. Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo Morani 2.0.2, evidenzia che si è ritenuto opportuno ricondurre il rito abbreviato al giudice collegiale in luogo del giudice monocratico, allo scopo di ridurre eccessi nella graduazione della pena comminata. Evidenzia inoltre che altre proposte emendative del Partito democratico agiscono, sempre col medesimo scopo, sul bilanciamento delle pene per alcune specifiche tipologie di reato. Nel ribadire la condivisione dell'obiettivo del provvedimento in esame, ritiene che la soluzione prospettata con il testo attuale sia del tutto inadeguata.
Giusi BARTOLOZZI (FI) evidenzia in primo luogo che, contrariamente a quanto dichiarato dal collega Bazoli, l'obiettivo del provvedimento è quello di garantire non la congruità della pena ma l'effettività e l'esecutività della stessa, considerato che, come ricordato nel corso delle audizioni, il problema è quello di assicurare che un condannato all'ergastolo sconti per intero o almeno in gran parte la pena comminatagli. Nel sottolineare come la congruità della pena comminata sia già garantita, evidenzia la necessità di evitare che i condannati all'ergastolo escano dal carcere grazie ai benefici premiali previsti dal nostro ordinamento dopo aver scontato un numero molto limitato di anni di detenzione. Sempre con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Bazoli, precisa che, demandando al giudice la decisione sull'entità della riduzione di pena da concedere, si snatura il rito abbreviato, che è un rito processuale e non può essere trasformato in un rito sostanziale, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale. Pertanto, non potendo intervenire, per rispetto dei profili costituzionali, né sull'articolo 438 né sull'articolo 442 del codice di procedura penale, evidenzia come l'unico modo per garantire che i responsabili di gravi omicidi restino in carcere è quello di intervenire sugli istituti che incidono sull'effettività della pena, vale a dire sull'articolo 176 del c.p.p. nonché sugli articoli dell'ordinamento penitenziario in tema di benefici premiali. Segnala inoltre l'esigenza di ridare dignità alle vittime prevedendo, come proposto in diversi emendamenti del gruppo di Forza Italia, l'interpello della parte offesa o della parte civile, in caso di concessione dei benefici premiali. Manifestando la grande apertura dei componenti del gruppo di Forza Italia rispetto all'obiettivo del provvedimento, sottolinea tuttavia la necessità di modificare il testo nell'interesse del popolo italiano, per evitare censure da parte della Corte costituzionale.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) chiede preliminarmente scusa ai componenti della Commissione e alla relatrice, che grande sensibilità hanno dimostrato nei confronti del tema recato dal provvedimento in esame, evidenziando di aver presentato emendamenti volti esclusivamente a sopprimere tutte le disposizioni in esso contenute. Motiva tale scelta con l'intenzione di segnalare la sua grande difficoltà a formulare proposte di modifica del rito abbreviato, che non essendo un rito sommario non altera le regole che il giudice deve rispettare e consiste esclusivamente in una anticipazione della definizione della sentenza di primo grado, affidata al libero convincimento del giudice monocratico. Ciò premesso, ritiene che il problema non sia rappresentato dal rito abbreviato, che peraltro non va considerato come il rito del «presunto colpevole», visto che anche il soggetto innocente può avere interesse ad accedere al giudizio abbreviato allo scopo di pervenire al suo proscioglimento nel più breve tempo possibile, senza sottoporsi alla inevitabile gogna mediatica. Nell'esprimere, pertanto, la convinzione che si possa garantire la certezza della pena intervenendo sulle misure di esecuzione invece che modificando il giudizio abbreviato, invita i colleghi a non utilizzare lo strumento sbagliato per raggiungere l'obiettivo prefissato. Pur assicurando la massima attenzione alle sollecitazioni venute dai rappresentanti delle associazioni delle parti offese, ricorda che la vittima ha la tutela della pubblica accusa e che non può dipendere dalla qualificazione del reato da parte del pubblico ministero l'accesso o meno al rito abbreviato. Da ultimo, nel sottolineare le ricadute che il codice di procedura penale ha sulla società civile e sui singoli cittadini, invita ad una riflessione seria prima di intervenire con modifiche così rilevanti.
Alessia MORANI (PD) interviene per formulare due considerazioni, la prima relativa al metodo e la seconda di merito. Con riguardo alla questione di metodo, ricorda che la maggioranza non ha voluto accedere alla proposta di collaborare con gli altri gruppi parlamentari, che pure condividevano gli obiettivi del provvedimento, alla definizione di un testo condiviso. Ritiene tale atteggiamento molto negativo perché su obiettivi comuni bisognerebbe lavorare insieme, come peraltro fatto nella scorsa legislatura, ferma restando la naturale dialettica delle parti. Rileva come il metodo scelto dalla maggioranza non possa portare alcunché di buono, come dimostrato dal provvedimento sul tribunale di Bari rispetto al quale Movimento 5 Stelle e Lega si sono dimostrate sorde anche di fronte alle costruttive considerazioni del gruppo del Partito democratico. Nel manifestare il proprio apprezzamento per l'intervento del collega Bazoli, che ha efficacemente sintetizzato la soluzione proposta dal Partito democratico, rileva che il provvedimento in esame presenta diverse fragilità, come evidenziato anche dai soggetti auditi in questa e nella scorsa legislatura. Nel ricordare in particolare i suggerimenti avanzati dall'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati Sabelli e dall'ex presidente dell'Unione delle camere penali Spigarelli nel corso della scorsa legislatura, ritiene che l'emendamento Bazoli 1.6 proponga una soluzione meno impattante sotto il profilo costituzionale, dal momento che agisce sulla facoltà del giudice di applicare o meno lo sconto di pena. Nel ricordare che le proposte emendative a sua firma sono volte invece ad intervenire sulla composizione del tribunale e sul bilanciamento delle circostanze, evidenziando l'intento assolutamente costruttivo del Partito democratico, invita la relatrice a rivedere il parere espresso.
Ciro MASCHIO (FdI) chiede alla presidente chiarimenti in merito al prosieguo dei lavori, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea.
Giulia SARTI, presidente, avverte che una volta terminati gli interventi, si procederà allo svolgimento del previsto Comitato dei nove sulla proposta di legge Orlando C. 893-A, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
Ingrid BISA (Lega) interviene per precisare che la finalità del provvedimento, volto ad escludere l'applicabilità del rito abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo, corrisponde ad una precisa scelta politica della Lega. Sulla basi di tali premesse, ritiene che tutte le osservazioni dei colleghi risultino superate.
Carmelo MICELI (PD) nel segnalare che l'emendamento 1.14 della relatrice appare tecnicamente sbagliato, sollecita una attenta valutazione del testo. In primo luogo, con riferimento alla disposizione recata dalla lettera b) del citato emendamento, oltre a segnalare l'errore materiale, del riferimento ai commi 1-bis e 5, da correggersi nel senso di fare riferimento ai commi 1-bis e 5-ter, evidenzia l'attuale formulazione che prevede che: «la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2». In proposito osserva che il termine «riproposta» implica la riproposizione all'infinito dell'istanza di accesso al rito abbreviato. Pertanto ritiene che sarebbe opportuno sostituire la parola «riproposta» con la parola «proposta». Evidenzia inoltre l'incompletezza della riformulazione della lettera c) del medesimo emendamento, considerata la necessità di precisare che la richiesta è respinta anche ai sensi del comma 5-ter. Ribadisce pertanto l'invito a condurre una attenta riflessione sul testo dell'emendamento della relatrice.
Giusi BARTOLOZZI (FI) nel concordare con le osservazioni del collega Miceli, ritiene del tutto superflua la disposizione recata dalla lettera c) dell'emendamento 1.14 della relatrice, considerato che tale disposizione è già prevista nel nostro ordinamento.
Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 17 ottobre 2018.
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
Esame emendamenti C. 893-A.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.50 alle 16.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 20.25.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 392 Molteni ed abb.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella parte antimeridiana della seduta odierna.
Giulia SARTI, presidente, avverte che onorevole Tasso sostituisce l'onorevole Vitiello e ne sottoscrive tutte le proposte emendative.
Anna Rita TATEO (Lega), relatrice, presenta una proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.14 (vedi allegato 4).
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime un orientamento favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.14 della relatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.1.
Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.2, chiede alla relatrice di meglio specificare le motivazioni dell'invito al ritiro di tale proposta emendativa. Osserva che, a suo avviso, l'invito al ritiro di un emendamento dovrebbe sottintendere che lo stesso è in parte assorbito da altra proposta emendativa del relatore o del Governo e ritiene che nessun emendamento presentato dalla relatrice vada nella medesima direzione della proposta emendativa a sua firma.
Anna Rita TATEO (Lega), relatrice, precisando di non aver formulato l'invito al ritiro dell'emendamento Costa 1.2 per le motivazioni testé addotte dall'onorevole Costa, esprime su tale proposta emendativa parere contrario.
Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto contrario dei deputati del gruppo del Partito Democratico sull'emendamento Costa 1.2, per il fatto che, seppure in linea di principio opportuno, sposta l'intervento dalla fase del processo a quella dell'esecuzione della pena. Ritiene che tale tipo di intervento debba essere svolto in un'altra sede.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.2 e 1.3, nonché gli emendamenti Bartolozzi 1.4 e 1.5.
Maria Carolina VARCHI (FdI), rilevando che l'emendamento della relatrice 1.14, nella nuova formulazione, è di contenuto analogo al suo emendamento 1.13, del quale la relatrice ha formulato l'invito al ritiro, chiede se le ragioni di tale invito risiedano nell'assorbimento della sua proposta emendativa.
Anna Rita TATEO (Lega), relatrice, risponde affermativamente alla richiesta della collega Varchi.
Lucia ANNIBALI (PD), con riferimento alla nuova formulazione dell'emendamento della relatrice 1.14, rileva la necessità di modificare l'espressione «delitti che importano la pena dell'ergastolo» ritenendo la parola «importano» non corretta.
Anna Rita TATEO (Lega), relatrice, osserva che il termine «importano» è mutuato dall'articolo 72 del codice penale.
La Commissione approva l'emendamento 1.14 (nuova formulazione) della relatrice (vedi allegato 4).
Giulia SARTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.14 della relatrice nella nuova formulazione, risulterebbe preclusa la votazione degli emendamenti Bazoli 1.6, Bartolozzi 1.7, Bordo 1.8, Bartolozzi 1.9 e 1.10, Cirielli 1.11, Bartolozzi 1.12 e Varchi 1.13.
Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede chiarimenti in merito alle ragioni della preclusione delle sue proposte emendative.
Giulia SARTI, presidente, nel rispondere alla collega Bartolozzi, precisa che la proposta emendativa 1.14 della relatrice, sostituendo l'intero articolo 1, preclude la votazione di tutte le altre proposte emendative riferite all'originaria formulazione dell'articolo.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che il suo emendamento 1.7, almeno per la prima parte, sia comunque riferibile alla nuova proposta emendativa della relatrice 1.14 testé approvata. Chiede, quindi, che sia disposto un termine per la presentazione di subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento della relatrice.
Giulia SARTI, presidente, evidenzia che la richiesta di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti avrebbe dovuto essere avanzata prima che la proposta emendativa da subemendare fosse posta in votazione. Ciò premesso, pur in assenza di una richiesta in tal senso, ritiene che possa essere messo in votazione l'emendamento 1.7, limitatamente alla prima parte.
Michele BORDO (PD) rileva la necessità che sia fatta chiarezza in merito all'andamento dei lavori della Commissione, sottolineando che la presidente avrebbe dovuto fissare un termine per la presentazione di eventuali proposte subemendative prima di porre in votazione la nuova formulazione dell'emendamento della relatrice. Evidenzia inoltre che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato direttamente dalla presidenza e non deve essere richiesto dai gruppi parlamentari.
Giulia SARTI, presidente, nel replicare al collega Bordo, precisa che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato esclusivamente quando il relatore o il Governo presentano nuove proposte emendative. Fa notare come in questo caso la relatrice abbia presentato un nuovo testo dell'emendamento 1.14 che reca esclusivamente una migliore formulazione del contenuto originario. Evidenzia come la votazione delle citate proposte emendative sarebbe risultata preclusa anche qualora l'emendamento 1.14 della relatrice non fosse stato riformulato.
Enrico COSTA (FI) ricorda che, mentre nel caso di riformulazione di una proposta emendativa del relatore o del Governo che modifichi in maniera sostanziale il contenuto della stessa, è necessario fissare il termine per la presentazione di eventuali proposte subemendative, nel caso in cui la riformulazione non incida sulla sostanza dell'emendamento, non è necessario fissare alcun termine. Ritiene che sia molto grave quanto sta accadendo in Commissione, perché sulla base di questo precedente si potrebbe desumere che il relatore, al fine di precludere le proposte emendative presentate, riformuli i propri emendamenti.
Giulia SARTI, presidente, nel contestare vivamente l'assunto testé illustrato dall'onorevole Costa, ribadisce che anche qualora la proposta emendativa della relatrice 1.14 non fosse stata riformulata, la votazione dei citati emendamenti sarebbe risultata comunque preclusa.
Michele BORDO (PD) auspica che la decisione della presidenza di non fissare un termine per la presentazione di subemendamenti non costituisca un precedente per i lavori della Commissione.
Giulia SARTI, presidente, precisando di non voler costituire alcun precedente, ribadisce che la riformulazione proposta dalla relatrice non modifica nella sostanza il contenuto della proposta emendativa originaria, limitandosi a specificarne il senso senza introdurre elementi di novità. Ciò premesso, ribadisce la preclusione della votazione sull'emendamento Bazoli 1.6 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.14 (nuova formulazione) della relatrice. Pone quindi in votazione l'emendamento Bartolozzi 1.7, limitatamente alla parte riferita alla lettera a), risultando la restante parte preclusa dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.14 (nuova formulazione).
La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Bartolozzi 1.7, limitatamente alla parte riferita alla lettera a) e Bordo 1.8.
Giulia SARTI, presidente, pone in votazione l'emendamento Bartolozzi 1.9, limitatamente alla parte riferita alla lettera a), risultando la restante parte preclusa dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.14 (nuova formulazione).
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.9, limitatamente alla parte riferita alla lettera a).
Giulia SARTI, presidente, pone in votazione l'emendamento Bartolozzi 1.10, limitatamente alla parte riferita alla lettera a), risultando la restante parte preclusa dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.14 (nuova formulazione).
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.10, limitatamente alla parte riferita alla lettera a).
Giulia SARTI, presidente, avverte che le proposte emendative a firma del deputato Cirielli si intendono sottoscritte dal deputato Maschio. Pone in votazione l'emendamento Cirielli 1.11, limitatamente alla parte riferita alla lettera a), risultando la restante parte preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.14 della relatrice (nuova formulazione).
La Commissione respinge l'emendamento Cirielli 1.11, limitatamente alla parte riferita alla lettera a).
Giulia SARTI, presidente, ribadisce che la votazione dell'emendamento Bartolozzi 1.12 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.14 (nuova formulazione) della relatrice.
Avverte altresì che l'emendamento Varchi 1.13 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.14 (nuova formulazione) della relatrice.
Avverte infine che le proposte emendative a firma della deputata Morani sono sottoscritte dal deputato Bazoli.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Morani 1.0.1 e l'emendamento Vitiello 2.2; approva quindi l'emendamento 2.7 della relatrice (vedi allegato 4).
Giulia SARTI, presidente, avverte che la votazione degli emendamenti Lollobrigida 2.6, Cirielli 2.3, Bazoli 2.1 e gli identici emendamenti Bordo 2.4 e Bartolozzi 2.5 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 2.7 della relatrice.
Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva come l'emendamento 2.7 della relatrice si configuri sostanzialmente come una riscrittura ex novo dell'articolo 2, in riferimento alla quale non è stato fissato alcun termine per la presentazione di subemendamenti. Esprime pertanto perplessità sulla preclusione dell'emendamento a sua firma 2.5.
Giulia SARTI, presidente, precisa come non sia stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti in quanto l'emendamento 2.7 della relatrice è stato presentato entro il termine stabilito per la presentazione delle proposte emendative.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Morani 2.0.3, Lollobrigida 2.0.5, Morani 2.0.2, Montaruli 2.0.4 e 2.0.1 e Lollobrigida 2.0.6 e l'emendamento Vitiello 3.1; approva quindi l'emendamento 3.2 della relatrice (vedi allegato 4).
Giulia SARTI, presidente, avverte che il testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 21.05.
ALLEGATO 1
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 ed abb.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge C. 1066 ed abbinate, recante «Prevenzione e contrasto di condotte di maltrattamento o di abuso su minori, anziani e persone con disabilità», nel testo base adottato dalle Commissioni I e XI, come risultante dalle proposte emendative approvate,
rilevato che:
la ratio del provvedimento è da ravvisare nella necessità di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili, come i bambini ospitati negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché i disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;
l'articolo 4 della proposta di legge stabilisce, al comma 2, che l'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nel quale si prevede che, in caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
con riguardo all'acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, la norma, pertanto, fa rinvio al codice di procedura penale nella parte in cui regola l'attività di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero;
rilevato altresì che:
la videoregistrazione contenente la rappresentazione di un fatto va ritenuta «prova documentale» ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale;
per consolidata giurisprudenza, le riprese effettuate al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, avendo natura documentale, sono sempre acquisibili da parte dell'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui vi sia una notizia di reato;
essendo i documenti contemplati tra i «mezzi di prova» di cui al Libro III, titolo II, del codice di procedura penale, il rinvio contenuto nella disposizione in esame potrebbe, pertanto, risultare fuorviante,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale»; conseguentemente, sopprimere il comma 3 del medesimo articolo.
ALLEGATO 2
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
rilevato che:
il decreto-legge in discussione reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del Comune di Genova (Capo I), per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (Capo II), nonché misure per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 (Capo III). Il provvedimento, inoltre, reca misure urgenti riguardanti gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 (Capo IV) e ulteriori interventi di carattere emergenziale (Capo V);
tali misure sono dirette a far fronte, con immediatezza, a situazioni di emergenza condizionanti complessivamente la tutela dei diritti essenziali dei cittadini e delle imprese che operano nei territori interessati;
in particolare, in relazione all'esigenza di affrontare tempestivamente le gravissime ed impellenti necessità derivanti dal crollo, avvenuto il 14 agosto scorso, di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (Ponte Morandi), nel comune di Genova, l'articolo 1 del provvedimento prevede la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;
il comma 5 del medesimo articolo dispone che, per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge «extrapenale», fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
al fine di scongiurare il rischio di infiltrazioni criminali nella gestione degli affidamenti connessi alle attività sopra richiamate, appare opportuno escludere da tale deroga il rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, che il Commissario straordinario per la ricostruzione, nello svolgimento delle sue attività, non possa operare in deroga a quanto previsto dalla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
ALLEGATO 3
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni ed abb.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 1. Vitiello.
Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:
Art. 1.
1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione non si applica in caso di condanna alla pena dell'ergastolo»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Art. 2.
1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è di quindici giorni per i condannati all'ergastolo, salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 2. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.
Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:
Art. 1.
1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica in caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Art. 2.
1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, la detrazione è di quindici giorni nel caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 3. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono inserite le seguenti: «dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della persona offesa»;
2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis.
(Concessione dei benefici).
Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della persona offesa».
Conseguentemente,
sopprimere l'articolo 2;
all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono inserite le seguenti: «dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della parte civile».
2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis.
(Concessione dei benefici).
Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della parte civile».
Conseguentemente,
sopprimere l'articolo 2;
all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti che importano la pena dell'ergastolo.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di rigetto ai sensi dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.»;
c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta respinta ai sensi del comma 1-bis, può essere riproposta. Il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene il fatto qualificabile come delitto per il quale può essere chiesto il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».
1. 14. La Relatrice.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a 30 anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella dell'ergastolo.
1. 6. Bazoli, Verini.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: i delitti aggiungere le seguenti:, nella forma semplice o aggravata,.
Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera b), capoverso dopo le parole: i delitti aggiungere le seguenti:, nella forma semplice o aggravata,.
1. 7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: per i quali fino a: ergastolo con le seguenti: di competenza della corte di assise.
1. 8. Bordo.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con isolamento diurno o aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 577 del codice penale.
Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera b), capoverso, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con isolamento diurno o aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 577 del codice penale.
1. 9. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con o senza isolamento diurno.
Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera b), capoverso dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con o senza isolamento diurno.
1. 10. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine le seguenti parole: e i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale.
Conseguentemente al medesimo comma lettera b), capoverso, dopo la parola: ergastolo aggiungere le seguenti: e per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale.
1. 11. Cirielli.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: a una diversa qualificazione dei fatti con le seguenti: ad un fatto diversamente circostanziato.
1. 12. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
6.1. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, se il Giudice opera una diversa qualificazione giuridica del fatto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale.
1. 13. Varchi, Maschio, Lollobrigida.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
Art. 438-bis. – (Rito abbreviato nel dibattimento). – 1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi del comma 5 dell'articolo 438, l'imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.
3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.
Art. 438-ter. – (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise). – 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.
1. 0. 1. Morani.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 2. Vitiello.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 2.
1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti che importano la pena dell'ergastolo, il giudice revoca anche d'ufficio l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».
Art. 2-bis.
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 2-ter.
1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se si procede per delitto che importa la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».
2. 7. La Relatrice.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Se il Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze, determina la pena dell'ergastolo non si applicano le diminuzioni di pena di cui al presente comma.
2. 6. Lollobrigida, Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: ergastolo aggiungere le seguenti: e per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale.
2. 3. Cirielli.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti,.
2. 1. Bazoli, Verini.
Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: aggravanti.
* 2. 4. Bordo.
Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: aggravanti.
* 2. 5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
2. 0. 3. Morani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:
Art. 2-bis. All'articolo 176 c.p. il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il condannato all'ergastolo non può essere ammesso alla liberazione condizionale».
2. 0. 5. Lollobrigida, Varchi, Maschio.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Dopo l'articolo 438 del codice penale è inserito il seguente.
«Art. 438-bis. – Quando si procede per i delitti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), lettera c) d-bis) per i quali non è prevista la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, dispone che lo svolgimento del giudizio avvenga dinanzi al giudice in composizione collegiale e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».
2. 0. 2. Morani.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
«1-quater. Se a seguito della modifica il reato risulta punito con pena diversa dall'ergastolo, il Giudice fissa un termine non inferiore a 30 giorni affinché l'imputato possa richiedere un rito speciale ai sensi degli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale».
2. 0. 4. Montaruli, Varchi, Lollobrigida, Maschio.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
Dopo l'articolo 599-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 599-ter. Quando all'esito del giudizio di primo grado il fatto originariamente contestato quale reato punito con la pena dell'ergastolo riceve una diversa qualificazione giuridica in reato punito con pena diversa, l'imputato ha facoltà di chiedere con specifico motivo di gravame di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato.
La Corte d'Appello, se accoglie lo specifico motivo di gravame, in caso di conferma della sentenza di condanna, opera una riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale».
2. 0. 1. Montaruli, Varchi, Lollobrigida, Maschio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, comma 4, le parole: «La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai condannati all'ergastolo»;
b) all'articolo 58-ter, comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai condannati all'ergastolo.».
2. 0. 6. Lollobrigida, Varchi, Maschio.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1. Vitiello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 2. La Relatrice.
ALLEGATO 4
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni ed abb.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti che importano la pena dell'ergastolo.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto ai sensi dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.»;
c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. Se la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare è dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.».
1. 14. (nuova formulazione) La Relatrice.
ART. 2.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 2.
1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti che importano la pena dell'ergastolo, il giudice revoca anche d'ufficio l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».
Art. 2-bis.
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 2-ter.
1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se si procede per delitto che importa la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».
2. 7. La Relatrice.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 2. La Relatrice.