XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Martedì 9 ottobre 2018

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 172

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.
Audizione di Antonia Carlucci, docente presso l'Università di Foggia, Margherita Ciervo, docente presso l'Università di Foggia, Cristos Xyloyannis, docente presso l'Università della Basilicata, Franco Nigro, docente presso l'Università di Bari, Francesco Porcelli, docente presso l'Università di Bari, Marco Nuti, docente presso l'Università di Padova e Pisa, del professore Emilio Stefani, rappresentante per l'Italia al Panel EPPO e della professoressa Margherita D'Amico, responsabile scientifica del Progetto «Sistemi di lotta ecocompatibili contro il CoDiRO (SILECC)» (Svolgimento e conclusione) ... 176

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella (Seguito esame e rinvio) ... 177

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 187

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) ... 206

XIII Commissione - Resoconto di martedì 9 ottobre 2018

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 11.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.
Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul Documento in esame entro le ore 14 di mercoledì 10 ottobre.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S), relatore, fa presente che nella premessa al Documento si evidenzia come è intenzione di questo Governo fornire una spinta propulsiva vigorosa all'economia italiana, lanciando un ingente programma di investimenti pubblici e di sviluppo delle infrastrutture al fine di riportarli su livelli pari a quelli antecedenti la crisi economica.
  Osserva che tra gli obiettivi primari del Governo figurano l'introduzione del reddito di cittadinanza, come strumento di accompagnamento al lavoro dei cittadini, la riforma del sistema pensionistico e la semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta.
  Quanto alle previsioni economiche, la stima di crescita del PIL per l'anno in corso scende dall'1,5 al 1,2 per cento e la previsione tendenziale per il 2019 passa dall'1,4 allo 0,9 per cento. Nei due anni seguenti, le previsioni di crescita mostrano un leggero rialzo attestandosi sull'1,1 per cento.
  Evidenzia che il Governo ritiene tali tassi di crescita troppo bassi e che intende, quindi, adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021.
  Sottolinea che di particolare interesse per il settore agricolo è l'impegno del Governo di intervenire sulle clausole di salvaguardia ereditate dal passato attraverso la totale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 e la loro riduzione per il biennio successivo.
  Segnala che si prevede, poi, una riduzione del debito pubblico che dal 131,2 per cento del 2017 scenderà al 124,6 per cento nel 2021.
  Evidenzia che i punti essenziali del programma sono: la totale cancellazione degli aumenti IVA per il 2019; l'attuazione del reddito di cittadinanza e la riforma dei centri di impiego; l'introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l'assunzione di giovani lavoratori; l'introduzione della prima fase della «flat tax», tramite innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato di imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani; il taglio dell'imposta sugli utili di imprese per le aziende che reinvestono profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; il rilancio degli investimenti pubblici e l'approvazione di modifiche al Codice degli appalti con la standardizzazione del partenariato pubblico-privato; la promozione dei settori-chiave dell'economia, con particolare riferimento al manifatturiero avanzato, alle infrastrutture e alle costruzioni.
  Sottolinea che tra i disegni di legge che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio figura il disegno di legge per la modernizzazione e l'innovazione nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'ippico.
  Ricorda che la legislazione italiana prevede, poi, che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza il Governo riveda il Programma Nazionale di Riforma (PNR), in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.
  Fa presente che il PNR presentato al Parlamento a fine aprile è stato redatto da un governo dimissionario, e presentava, per tale motivo, una fotografia delle riforme e delle politiche già approvate. La Nota in esame rappresenta, quindi, la prima occasione per il Governo in carico di delineare i propri orientamenti di riforma.
  Rileva che le Raccomandazioni rivolte quest'anno all'Italia da parte del Consiglio Europeo ruotano, come nel 2017, intorno a quattro aree principali: la politica fiscale nella sua accezione più ampia, ovvero la politica di bilancio, la riduzione del rapporto debito/PIL, la spesa pubblica e la tassazione. A tal fine si prevede, oltre l'introduzione della prima fase della flat-tax, anche l'avvio della fatturazione elettronica nonché disposizioni che permettano la chiusura di posizioni debitorie ancora aperte, da attuarsi attraverso un decreto-legge cosiddetto di «pace fiscale»; la governance del settore pubblico e di quello privato (politica della concorrenza); il risanamento del sistema bancario e il miglioramento delle procedure di ristrutturazione aziendale e di recupero dei crediti; il miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro attraverso le politiche attive, il miglioramento dell'istruzione e il superamento della discrasia fra la domanda e l'offerta di professionalità, unito
ad una riallocazione della spesa sociale dalle pensioni ad altre politiche per l'inclusione.
  Con riferimento alle politiche agricole, osserva che il Governo definisce in un capitolo specifico gli interventi necessari per il settore.
  Prima di specificarne i contenuti, sottolinea come il comparto sia interessato anche da altri interventi trasversali individuati nel programma in esame. Si riferisce, in particolare, al capitolo dedicato agli interventi nelle infrastrutture irrigue. Evidenzia che il Governo intende in tale ambito predisporre un piano nazionale degli interventi per l'ampliamento e il completamento degli invasi esistenti. Rimarca quindi che si tratta di un'esigenza particolarmente avvertita nel comparto primario – come emerso anche dalle audizioni svolte in avvio di legislatura – che sconta dispersioni ingenti della risorsa acqua, a causa della vetustà e arretratezza delle condutture e dei corpi idrici chiamati al trasporto della stessa. Si tratta di molti interventi già cantierabili che richiedono solo di essere messe in opera.
  Quanto all'innovazione, fa presente che il Governo intende investire approvando una strategia nazionale per la copertura con Banda Larga del territorio nazionale; le imprese agricole dovranno essere coinvolte in questo processo di innovazione, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti messi a disposizione nell'ambito della programmazione sullo sviluppo rurale. La connessione Internet risulta essenziale per una sinergia moderna tra territori rurali e zone urbane o tra i primo e le realtà europee e internazionali.
  Nell'ambito del turismo, il Governo intende approvare un Piano strategico 2017-2022, integrando il settore con le politiche agricole ai fini di una definizione più ampia di made in Italy e con una particolare attenzione alle aree del Sud d'Italia.
  Rileva, inoltre, che particolare attenzione deve essere prestata alla ricerca e al rapporto con le Università. Il Governo è consapevole dell'importanza di creare un maggior collegamento tra gli istituti di ricerca, quelli di formazione e il mondo imprenditoriale e a tal fine intende siglare dei protocolli di cooperazione che rendano più facilmente utilizzabili dal mondo imprenditoriale i risultati raggiunti.
  Ricorda, in proposito, che il CREA è stato chiamato ad un piano straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Sarà importante capire a breve a che punto è l'attuazione di tale piano e quali risultati potranno già essere sperimentati.
  Infine, quanto al capitolo specificamente dedicato alle politiche agricole, rammenta che il Governo ritiene fondamentale portare avanti ogni azione utile per promuovere i prodotti made in Italy. A tal fine si prevede di utilizzare le potenzialità della tecnologia blockchaine, che potrà, infatti, permettere la tracciabilità del prodotto dal campo alla tavola. La nuova tecnologia dovrebbe permettere di rendere più efficiente l'azione di contrasto alla contraffazione dei prodotti made in Italy. Il ricorso a strumentazioni sempre più sofisticate rappresenta un importante ausilio per verificare e rendere nota la provenienza delle materie prime.
  Osserva che, sempre per promuovere il made in Italy, saranno enfatizzati i punti di forza dell'agroalimentare italiano: ricchezza di biodiversità, tradizione enogastronomica, patrimonio paesaggistico e culturale, capacità di innovare e di produrre cibi e vini unici al mondo.
  A queste misure saranno affiancate azioni di marketing territoriale.
  Si renderanno operativi i «distretti del cibo», con la creazione di un apposito Registro nazionale. Evidenzia che per sostenere il comparto del biologico, sarà rafforzato il Piano Strategico Nazionale sul Biologico e sarà dato avvio alle mense biologiche certificate nelle scuole. Ricordo, al riguardo, che da poco è stato adottato il decreto che ha ripartito i fondi statali da
destinare al settore e che è intenzione della maggioranza configurare un'etichetta dei prodotti biologici che dia conto nel logo dell'origine italiana del prodotto. Rileva che ciò si rende necessario in quanto l'Italia aveva fino all'ultimo sperato che nel nuovo regolamento sul biologico (reg. n. 848/2018) venisse innalzata la soglia di contaminanti vietata fino a raggiungere gli standard di qualità che seguono gli operatori del biologico italiano. Considerato che ciò, purtroppo, non si è verificato, ritiene quindi opportuno rendere evidente al consumatore una maggiore qualità del prodotto italiano rispetto a quelli degli altri Paesi europei.
  Fa presente che tra gli obiettivi chiave dell'azione di Governo rientra la semplificazione delle procedure, ciò costituisce uno dei presupposti per liberare risorse da destinare a progetti di eccellenza e di qualità.
  Secondo quanto si legge nella Nota, un primo passo verso la riduzione degli oneri burocratici avverrà sancendo un «patto per la semplificazione» da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni per rendere più agevole e meno onerosa la conduzione delle imprese agricole nonché più snello ed efficace il sistema dei controlli, con l'indicazione dei risultati attesi e dei tempi. Questo obiettivo si affiancherà ad una riorganizzazione del Ministero, affinché possa essere realizzata una struttura che favorisca una interlocuzione semplice e diretta con gli operatori, le associazioni e con tutte le istituzioni del sistema.
  A supporto delle filiere verrà affrontato anche il tema delle carenze infrastrutturali e della logistica.
  Segnala che particolare attenzione sarà inoltre rivolta all'agricoltura di precisione e alla sua utilizzabilità da parte delle aziende agricole, così da poter avviare un processo di modernizzazione delle stesse. Tenuto conto del riscontro positivo del Piano ’Impresa 4.0’, il Governo lavora per confermarne le misure cercando comunque di migliorarne alcuni aspetti. Ricordo, in proposito, che per il settore agricolo risulta particolarmente importante poter usufruire degli incentivi derivanti dal piano. A tal fine occorrerà studiare le modalità con le quali agevolare la corresponsione di detti incentivi alle imprese agricole considerando il particolare regime di tassazione che le connota. L'innovazione nel campo agricolo sarà, infatti, essenziale per governare i cambiamenti climatici in atto, ridurre lo spreco di acqua, utilizzare le migliori tecnologie per il riciclo della stessa, definire, infine, programmi mirati per il recupero della fertilità dei terreni e per un loro migliore uso agricolo.
  Evidenzia che in campo forestale, il Governo porrà la massima attenzione alla strategia europea di sviluppo sostenibile applicata al settore forestale, anche orientando opportunamente le diverse politiche europee dalla fase post 2020.
  Sottolinea che, a livello europeo, il Governo sarà anche impegnato nell'affrontare il negoziato per la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) che interessa, per circa il 28 per cento, il reddito degli agricoltori. Sarà, a tal fine, necessario evitare una riduzione degli incentivi che avrebbe come conseguenza una possibile fuoriuscita di aziende dal circuito produttivo ed effetti negativi sull'ambiente e sul tessuto sociale, soprattutto nelle aree più fragili. Al tempo stesso, il Governo ritiene necessario indirizzare la politica europea agricola in modo che la stessa non risulti penalizzante per le imprese nel confronto internazionale, sostenendo la necessità di un Piano strategico europeo semplice ed adattabile alle diverse realtà.
  Osserva che il Governo ritiene, poi, fondamentale sostenere e rafforzare la pesca marittima, attività di grande importanza per il Paese, soggetta prevalentemente alla normativa europea. Saranno, a tal fine, utilizzati al meglio gli strumenti a disposizione dell'Italia per promuovere l'interesse nazionale, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
  Fa presente che a livello nazionale il Governo sottolinea che presterà massima attenzione allo sviluppo delle filiere agricole: a tal fine le azioni che si intende mettere in campo sono molteplici e vanno dal supporto all'aggregazione dei produttori
agricoli – attraverso il riconoscimento delle Organizzazioni interprofessionali e le organizzazioni di produttori – alla garanzia di un percorso trasparente di formazione dei prezzi e di tracciabilità dei prodotti. Per questo motivi saranno creati strumenti per accorciare la filiera, far rispettare le norme contro le pratiche commerciali sleali e ridurre i tempi dei pagamenti.
  Esprime, infine, particolare apprezzamento per la scelta fatta dal Governo di individuare come collegato alla manovra un disegno di legge interamente dedicato alla modernizzazione e all'innovazione del settore agroalimentare, non dimenticando, anzi nominandolo specificamente, il settore ippico che richiede a gran voce una seria riforma della governance e delle modalità di gestione, al fine di un suo rilancio e di un sua ritrovata centralità ed eccellenza nel panorama italiano.
  In conclusione, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni delle quali terrà conto nel predisporre la proposta di parere sul Documento in esame.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 12.

Sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.
Audizione di Antonia Carlucci, docente presso l'Università di Foggia, Margherita Ciervo, docente presso l'Università di Foggia, Cristos Xyloyannis, docente presso l'Università della Basilicata, Franco Nigro, docente presso l'Università di Bari, Francesco Porcelli, docente presso l'Università di Bari, Marco Nuti, docente presso l'Università di Padova e Pisa, del professore Emilio Stefani, rappresentante per l'Italia al Panel EPPO e della professoressa Margherita D'Amico, responsabile scientifica del Progetto «Sistemi di lotta ecocompatibili contro il CoDiRO (SILECC)».
(Svolgimento e conclusione).

  Filippo GALLINELLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Cristos XYLOYANNIS, docente presso l'Università della Basilicata, Marco NUTI, docente presso l'Università di Padova e Pisa, Franco NIGRO, docente presso l'Università di Bari, Francesco PORCELLI, docente presso l'Università di Bari, Emilio STEFANI, rappresentante per l'Italia al Panel EPPO, Antonia CARLUCCI, docente presso l'Università di Foggia, Margherita D'AMICO, responsabile scientifica del Progetto «Sistemi di lotta ecocompatibili contro il CoDiRO (SILECC) e Margherita CIERVO, docente presso l'Università di Foggia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Luciano CILLIS (M5S), Giuseppe L'ABBATE (M5S), Maria Chiara GADDA (PD), Sara CUNIAL (M5S), Susanna CENNI (PD), Gianpaolo CASSESE (M5S) e Lorenzo VIVIANI (Lega).

  Cristos XYLOYANNIS, Marco NUTI, Franco NIGRO, Emilio STEFANI, Antonia CARLUCCI, Margherita D'AMICO e Margherita CIERVO rispondono ai quesiti formulati.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 14.30.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
Nuovo testo C. 183 Gallinella.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2018.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 2 ottobre scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo predisposto dalla relatrice. È stato quindi fissato alle ore 11 di lunedì 8 ottobre, il termine per la presentazione di proposte emendative.
  Ricorda altresì che nelle sedute del 2 e del 3 ottobre è stato completato un breve ciclo di audizioni e che, in particolare, sono stati auditi i rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Confcommercio, ANCC-Coop, ANCD-Conad, Federdistribuzione, Confesercenti e dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva e servizi vari (Angem).
  Fa presente che complessivamente, sono state presentate all'incirca 135 proposte emendative (vedi allegato 1).
  Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, comunica che l'articolo aggiuntivo 2.01 Benedetti reca profili di inammissibilità per l'estraneità della materia trattata rispetto agli argomenti già considerati nel testo, i quali si riferiscono unicamente alla promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, mentre tale articolo aggiuntivo reca un'organica disciplina in merito alla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Osserva che la suddetta disciplina si sovrappone, inoltre, ai contenuti di un disegno di legge di iniziativa parlamentare all'esame della 9a Commissione del Senato.
  Nessuno chiedendo intervenire sul complesso degli emendamenti presentati, invita la relatrice, onorevole Cimino, ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, con riferimento agli emendativi presentati all'articolo 1, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 1.16, Luca De Carlo 1.12, Critelli 1.10, D'Alessandro 1.8, D'Alessandro 1.21, Bond 1.1, Nevi 1.17, D'Alessandro 1.6, Nevi 1.18, D'Alessandro 1.22, Cenni 1.11, Cenni 1.7, Luca De Carlo 1.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 1.2, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Caretta 1.15 e Bond 1.3. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Golinelli 1.4, Dal Moro 1.9 e Nevi 1.19, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Gadda 1.5 e Nevi 1.20.

  Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Maria Chiara GADDA (PD) intervenendo per dichiarazione di voto sul suo emendamento 1.16, fa presente che il suo gruppo ha presentato emendamenti soppressivi di tutti gli articoli del testo. Tale scelta ovviamente non dipende da considerazioni sul merito degli istituti che si vogliono disciplinare, bensì sul merito della disciplina proposta, la quale non tiene conto della rilevanza economica e culturale delle fattispecie disciplinate, né delle implicazioni di carattere ambientale e sociale delle scelte operate. Come chiaramente emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, nelle quali sono stati ascoltati tutti gli attori della filiera agroalimentare, il testo presenta numerose criticità. In particolare, la disciplina proposta non è omogenea nelle definizioni che reca, né coerente con le finalità che, in base all'articolo 1 si dovrebbero perseguire.

  La Commissione respinge l'emendamento Gadda 1.16.

  Luca DE CARLO (FdI), intervenendo per dichiarazione di voto sul suo emendamento 1.12, precisa che la portata normativa del medesimo è in realtà modesta, in quanto esso si limita a precisare che la legge è volta a favorire la trasparenza dei prezzi praticati. Non comprende quindi le ragioni del parere contrario.

  La Commissione respinge l'emendamento Luca De Carlo 1.12

  Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive gli emendamenti Critelli 1.10, D'Alessandro 1.8 e 1.21. Intervenendo poi sull'emendamento 1.10, fa presente che la proposta di legge si riferisce indifferentemente al «chilometro zero» e al «chilometro utile» senza che di quest'ultimo sia data un'apposita definizione. Tale superficialità potrà ingenerare un'incertezza normativa tale da ripercuotersi anche ai fini dell'attribuzione del logo, previsto dall'articolo 4.

  La Commissione respinge l'emendamento Critelli 1.10

  Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento D'Alessandro 1.8, precisa che l'intervento soppressivo da esso recato, non denota una contrarietà all'inclusione dei prodotti alimentari nella disciplina della filiera corta o del chilometro zero, essendo invece volto a porre l'attenzione sulle difficoltà di tracciare i prodotti trasformati. La definizione dei prodotti alimentari – come peraltro richiesto dai soggetti ascoltati in audizione – deve essere infatti elaborata tenendo conto dell'impianto complessivo della proposta di legge.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alessandro 1.8 e 1.21.

  Filippo GALLINELLA, presidente, segnala che dalla reiezione dell'emendamento D'Alessandro 1.21, discenda la preclusione degli emendamenti D'Alessandro 2.15, 2.16, 4.4.
  Constatata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Bond 1.1, si intende vi abbia rinunciato.

  Raffaele NEVI (FI) invita il relatore ed il Governo a rivedere il parere espresso sul suo emendamento 1.17, che, se approvato, consentirebbe alle aziende agricole di fare il vero chilometro zero.

  La Commissione respinge l'emendamento Nevi 1.17.

  Antonella INCERTI (PD), nel sottoscrivere l'emendamento D'Alessandro 1.6, volto a sopprimere uno dei due termini dell'endiadi zero o utile, ritiene che la sua approvazione eliminerebbe uno dei tanti fattori di incertezza che il testo all'esame potrà produrre.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Alessandro 1.6

  Raffaele NEVI (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.18, volto ad espungere dal testo, ovunque ricorra, le parole «o utile», invita il relatore e il Governo a rivedere il parere espresso, considerato che tale soppressione sarebbe sicuramente utile ad una maggiore chiarezza del testo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nevi 1.18 e D'Alessandro 1.22.

  Filippo GALLINELLA, presidente, segnala che dalla reiezione dell'emendamento Nevi 1.18, discende la preclusione degli emendamenti Nevi 3.12, 4.11, 4.10, 5.10 e 5.8.

  Susanna CENNI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.11, reputa che il parere contrario su di esso espresso, così come quello su altri emendamenti presentati, sia un'occasione persa per svolgere un lavoro collegiale e condiviso al fine di definire una disciplina più avanzata di quella vigente. La sua proposta, peraltro, riprende i contenuti del testo unificato elaborato dalla Commissione nella scorsa legislatura, sul quale si erano registrati ampi consensi. Rammaricandosi per la frettolosità dell'esame, osserva come l'accelerazione imposta ai lavori della Commissione non abbia consentito di recepire le osservazioni formulate nelle audizioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cenni 1.11 e 1.7 e Luca De Carlo 1.14.

  Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.2.

  La Commissione approva l'emendamento Schullian 1.2 (vedi allegato 2).

  Luca DE CARLO (FdI), intervenendo sull'emendamento Caretta 1.15, precisa che esso è volto a meglio connotare la proposta di legge all'esame come legge quadro, ai cui principi le regioni devono adeguarsi.

  Filippo GALLINELLA, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bond 1.3, si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Caretta 1.15; approva quindi gli identici emendamenti Golinelli 1.4, Dal Moro 1.9 e Nevi 1.19 (vedi allegato 2).

  Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.5, volto ad esplicitare che il coinvolgimento degli operatori avviene su base volontaria, chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo, considerato che l'intero impianto normativo non ha carattere imperativo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gadda 1.5 e Nevi 1.20.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 2.26, Cenni 2.36 e 2.19, Luca De Carlo 2.21, Cenni 2.12, Nevi 2.28, Caretta 2.22 e Nevi 2.27. Esprime parere favorevole sull'emendamento Golinelli 2.1, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Schullian 2.2, Cardinale 2.18 e 2.14, nonché sugli identici Cardinale 2.17 e Bond 2.3. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Parentela 2.37, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fornaro 2.5 e degli identici emendamenti Caretta 2.23 e Bond 2.4. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento D'Alessandro 2.13, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «o comunque» con la parola «ovvero», mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gadda 2.33.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 2.6, a condizione che sia riformulato aggiungendo la parola «freschi» dopo la parola «prodotti»; esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 2.38. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Benedetti 2.9, degli identici emendamenti Golinelli 2.7 e Spena 2.30. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Nevi 2.29, Caretta 2.24 e Cenni 2.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 2.39. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Gadda 2.34, a condizione che sia riformulato in termini identici all'emendamento Parentela 2.39; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Luca De Carlo 2.25, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Golinelli 2.8. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Parentela 2.40, e sugli identici Incerti 2.35 e Nevi 2.31 a condizione che siano riformulati in termini identici all'emendamento Golinelli 2.8.
  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cenni 2.20; esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 2.41, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Nevi 2.32 e Benedetti 2.10.

  Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

  Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.26, soppressivo dell'articolo, osserva che l'articolo 2 rappresenta il cuore della proposta di legge, che, di fatto, ne definisce l'ambito di applicazione. A tal proposito, reputa che le definizioni contenute nella disposizione in oggetto non sono adeguate rispetto alle finalità del provvedimento. Ciò si riscontra in particolare laddove al comma 1, lettera a), si introduce una definizione della pesca «a chilometro zero», la quale non considera le specificità del comparto.

  La Commissione respinge l'emendamento Gadda 2.26.

  Susanna CENNI (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.36, non comprende le ragioni del parere contrario, tenuto conto che esso introduce nel testo un'impronta ecologica, a suo avviso fondamentale anche alla luce dei recentissimi dati pubblicati in tema di clima e ambiente.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cenni 2.36 e 2.19.

  Luca DE CARLO (FdI), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.21, volto a fare chiarezza nel testo mediante l'introduzione, all'articolo 2, di definizioni chiare e precise delle fattispecie della vendita a chilometro zero o utile, nelle quali ha ritenuto opportuno richiamare anche il concetto della stagionalità dei prodotti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Luca De Carlo 2.21, Cenni 2.12 e Nevi 2.28.

  Maria Cristina CARETTA (FdI), intervenendo sul suo emendamento 2.22, ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Caretta 2.22.

  Raffaele NEVI (FI) sottolinea che la ratio del suo emendamento 2.27 è analoga a quella dell'emendamento testé respinto dalla Commissione ed è quella di precisare l'ambito applicativo delle disposizioni all'esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Nevi 2.27.

  Guglielmo GOLINELLI (Lega), intervenendo sul suo emendamento 2.1, chiarisce che esso è volto a precisare l'origine della materia prima utilizzata nei prodotti trasformati, stabilendo che essa debba essere a sua volta a «chilometro zero o utile».

  La Commissione approva l'emendamento 2.1 Golinelli (vedi allegato 2).

  Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) sottoscrive l'emendamento Schullian 2.2

  La Commissione respinge l'emendamento Schullian. 2.2.

  Antonella INCERTI (PD) sottoscrive gli emendamenti Cardinale 2.18, 2.14 e 2.17, sottolineando l'arbitrarietà del riferimento, contenuto nel testo, nella definizione del chilometro zero, alla distanza di 70 chilometri dal luogo di produzione o trasformazione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.3 Bond, esso si intende decaduto.
  Avverte altresì che, dovendo la Commissione passare alla votazione di tre emendamenti che costituiscono una serie a scalare, porrà in votazione, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento, il primo e dell'ultimo emendamento della serie, risultando assorbito l'emendamento intermedio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cardinale 2.18 e 2.17, risultando assorbito l'emendamento Cardinale 2.14.

  La Commissione approva l'emendamento Parentela 2.37 (vedi allegato 2).

  Susanna CENNI (PD) sottoscrive l'emendamento Fornaro 2.5

  La Commissione respinge l'emendamento Fornaro 2.5.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la reiezione dell'emendamento 2.5 Fornaro determina la preclusione degli identici emendamenti Caretta 2.23 e Bond 2.4

  Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive l'emendamento D'Alessandro 2.13 e accetta la proposta di riformulazione della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro 2.13 così come riformulato (vedi allegato 2).

  Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.33, volto ad espungere il riferimento alla pesca dalla definizione dei prodotti agricoli ed alimentari a chilometro zero o utile, invita la relatrice ed il Governo a svolgere un supplemento di riflessione sul punto.

  La Commissione respinge l'emendamento Gadda 2.33.

  Lorenzo VIVIANI (Lega) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del proprio emendamento 2.6

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Viviani 2.6 così come riformulato (vedi allegato 2) e Parentela 2.38 (vedi allegato 2).

  Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 2.9, osserva come esso sia volto ad inserire nel testo un riferimento al collegato ambientale, anche al fine di individuare la ragione dell'intervento statale in quella che dovrebbe essere una legge cornice. A suo avviso, infatti, è necessario circoscrivere il campo dell'intervento normativo statale rispetto a quanto già stabilito in sede regionale.

  La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 2.9.

  Guglielmo GOLINELLI (Lega) ritira il proprio emendamento 2.7

  Maria SPENA (FI) intervenendo sul suo emendamento 2.30, osserva che esso è volto a specificare, con riferimento ai prodotti agricoli da filiera corta, la loro provenienza nazionale a garanzia dei consumatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Spena 2.30, Nevi 2.29 e Caretta 2.24.

  Susanna CENNI (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.11, sottolinea come esso riproduca la definizione di filiera corta contenuta nella legge n. 158 del 2017, frutto di un grande lavoro svolto nella passata legislatura, considerando invece la definizione contenuta nel testo pregiudizievole.

  La Commissione respinge l'emendamento Cenni 2.11.

  Maria Chiara GADDA (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 2.34.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Parentela 2.39 e Gadda 2.34, così come riformulato (vedi allegato 2).

  Luca DE CARLO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 2.25, osserva come esso sia volto a dissipare la confusione definitoria contenuta nel testo a beneficio dei consumatori.

  La Commissione respinge l'emendamento Luca De Carlo 2.25.

  Paolo PARENTELA (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.40.

  Antonella INCERTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.35.

  Raffaele NEVI (FI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.31.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Golinelli 2.8 e Parentela 2.40, Incerti 2.35 e Nevi 2.31 così come riformulati (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Cenni 2.20. Approva quindi l'emendamento Parentela 2.41 (vedi allegato 2).

  Raffaele NEVI (FI) ritira il proprio emendamento 2.32.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Parentela 2.41, risulta precluso l'emendamento Benedetti 2.10.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Gadda 3.5 e Benedetti 3.1, sull'emendamento Cenni 3.15 e 3.14, Nevi 3.16 e Cenni 3.4. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Parentela 3.18 e 3.19, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Critelli 3.7. Invita al ritiro dell'emendamento Parentela 3.20, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Luca De Carlo 3.8 e sugli identici emendamenti Golinelli 3.3 e Caretta 3.9, nonché sull'emendamento Spena 3.13, a condizione che sia riformulato in termini identici agli emendamenti Golinelli 3.3 e Caretta 3.9.
  Invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Luca De Carlo 3.10, Fornaro 3.2, Vazio 3.21, Nevi 3.11 e Critelli 3.6.

  Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

  Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 3.5, soppressivo dell'articolo 3, evidenzia come il gruppo Partito democratico non sia affatto contrario ai temi della produzione agricola e alimentare a chilometro zero o utile e che il dissenso si appunti invece sull'impianto del testo e sull'assenza di un suo coordinamento con la normativa vigente.

  Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) intervenendo sul suo emendamento 3.1, anch'esso soppressivo dell'articolo, motiva le ragioni della sua proposta in considerazione del fatto che la materia è già oggetto di numerosi interventi normativi, in coordinamento con i quali si sarebbe dovuto intervenire.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gadda 3.5 e Benedetti 3.1, nonché gli emendamenti Cenni 3.15 e 3.14, Nevi 3.16, Cenni 3.4. Approva infine gli emendamenti Parentela 3.18 e 3.19 (vedi allegato 2).

  Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Critelli 3.7.

  La Commissione respinge l'emendamento Critelli 3.7.

  Paolo PARENTELA (M5S) ritira il proprio emendamento 3.20.

  La Commissione approva l'emendamento Luca De Carlo 3.8 (vedi allegato 2).

  Maria SPENA (FI) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.13.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Golinelli 3.3, Caretta 3.9 e Spena 3.13, così come riformulato (vedi allegato 2).

  Susanna CENNI (PD) sottoscrive l'emendamento Fornaro 3.2 e Vazio 3.21.

  Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Critelli 3.6.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Luca De Carlo 3.10, Fornaro 3.2, Vazio 3.21, Nevi 3.11 e Critelli 3.6.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 4, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 4.5, Cenni 4.17, Nevi 4.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 4.18. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cardinale 4.16, Critelli 4.6, Nevi 4.12, Bond 4.1, Schullian 4.2 e Spena 4.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 4.3, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «deve essere» con la parola «è»; esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Parentela 4.19 e 4.20; invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Caretta 4.8, Nevi 4.13 e 4.14. Invita poi al ritiro degli articoli aggiuntivi Viviani 4.01 e Gadda 4.02.

  Il sottosegretario Franco MANZATO esprime pareri conformi a quelli espressi dalla relatrice.

  Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 4.5, soppressivo dell'articolo 4, istitutivo del logo chilometro zero o utile, osserva come la disposizione che intende sopprimere dovrebbe rappresentare, del pari dell'articolo 2, il cuore del provvedimento, ma che, analogamente a quanto già evidenziato rispetto ad altre disposizioni, esso si limita a mere enunciazioni senza entrare nel merito, la cui definizione è interamente rimessa ad un decreto ministeriale attuativo.

  La Commissione respinge l'emendamento Gadda 4.5.

  Susanna CENNI (PD), intervenendo sul suo emendamento 4.17 e rammaricandosi per le scelte della maggioranza, osserva come la proposta emendativa in oggetto rappresenti un esempio di buona regolamentazione anche con riferimento alla materia dei marchi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cenni 4.17, Nevi 4.9 e approva l'emendamento Parentela 4.18 (vedi allegato 2).

  Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Cardinale 4.16.

  La Commissione respinge l'emendamento Cardinale 4.16.

  Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive l'emendamento Critelli 4.6.

  La Commissione respinge l'emendamento Critelli 4.6.

  La Commissione respinge l'emendamento Nevi 4.12.

  Raffaele NEVI (FI) sottoscrive l'emendamento Bond 4.1, sottolineando come la proposta sia volta ad evitare la proliferazione di marchi e loghi che non corrispondano all'effettiva qualità dei prodotti.

  La Commissione respinge l'emendamento Bond 4.1.

  Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) sottoscrive l'emendamento Schullian 4.2.

  La Commissione respinge l'emendamento Schullian 4.2.

  Maria SPENA (FI) chiede alla relatrice e al Governo di rivedere il parere contrario espresso sul suo emendamento 4.15.

  La Commissione respinge l'emendamento Spena 4.15.

  Lorenzo VIVIANI (Lega) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 4.3.

  La Commissione approva l'emendamento Viviani 4.3 così come riformulato (vedi allegato 2).
  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Parentela 4.19 e 4.20 (vedi allegato 2).
  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 4.8, Nevi 4.13 e 4.14.

  Lorenzo VIVIANI (Lega) ritira il proprio articolo aggiuntivo Viviani 4.01.

  Maria Chiara GADDA (PD) intervenendo sul suo articolo aggiuntivo, segnala come esso sia volto a rendere operativa la disposizione contenuta all'articolo 4 istitutiva del logo, sia individuando le caratteristiche che devono essere definite ai fini dell'attribuzione del logo, sia prevedendo, in tale definizione, il coinvolgimento degli attori della filiera agroalimentare.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gadda 4.02.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 5, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 5.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Nevi 5.9. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Critelli 5.6 e 5.3; esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 5.1 a condizione che sia riformulato sostituendo alla parola «fatture» la parola «atti».
  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Cardinale 5.4 e Luca De Carlo 5.7; esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 5.11, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fornaro 5.2.

  Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Gadda 5.5; approva quindi l'emendamento Nevi 5.9 (vedi allegato 2).

  Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive gli emendamenti Critelli 5.6 e 5.3.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Critelli 5.6 e 5.3.

  Lorenzo VIVIANI (Lega) accoglie la riformulazione del suo emendamento 5.1.

  Maria Chiara GADDA (PD) osserva che con la riformulazione proposta dalla relatrice, e testé accolta dall'onorevole Viviani, che fa riferimento ad «atti di acquisto» si corre il rischio di introdurre nel testo di una proposta di legge una definizione non corretta dal punto di vista fiscale.

  Paolo PARENTELA (M5S) rileva che con l'espressione «atti di acquisto» si è inteso estendere la portata applicativa della disposizione in esame anche a soggetti non titolari di partita IVA.

  Luca DE CARLO (FdI) si associa all'obiezione sollevata dalla collega Gadda.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, tenuto conto delle considerazioni svolte, propone una nuova formulazione dell'emendamento Viviani nel senso di sostituire la parola «atti» con la parola «documenti».

  La Commissione approva l'emendamento Viviani 5.1, come ulteriormente riformulato (vedi allegato 2).

  Luca DE CARLO (FdI) illustra la finalità del suo emendamento 5.7.

  Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Cardinale 5.4.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Cardinale 5.4 e Luca De Carlo 5.7.

  Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE), intervenendo sull'emendamento Parentela 5.11, osserva come esso rischi di ingenerare incertezze applicative della disposizione cui lo stesso si riferisce.

  Paolo PARENTELA (M5S) chiarisce che la formulazione del suo emendamento 5.11 discende dall'accoglimento delle osservazioni svolte dagli operatori del settore nel corso delle audizioni.

  Maria Chiara GADDA (PD), in relazione a quanto affermato dall'onorevole Parentela, osserva come, in realtà, la proposta emendativa da lui presentata vada esattamente nella direzione opposta rispetto alle esigenze emerse dalle audizioni. Non ritiene infatti corretto introdurre un parametro discrezionale nella valutazione del titolo preferenziale nell'aggiudicazione dei servizi di ristorazione che deriva dall'utilizzo dei prodotti a chilometro zero.

  Marzio LIUNI (Lega) ritiene, contrariamente a quanto osservato dall'onorevole Gadda, che l'emendamento Parentela 5.11 miri opportunamente a mantenere in capo ai comuni la possibilità di calibrare la richiesta dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro zero in base all'effettiva disponibilità degli stessi nel territorio di pertinenza.

  La Commissione approva l'emendamento Parentela 5.11 (vedi allegato 2).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Parentela 5.11, l'emendamento Fornaro 5.2 risulta precluso. Ricorda altresì che gli emendamenti Nevi 5.10 e 5.8 risultano preclusi dalla reiezione dell'emendamento Nevi 1.18.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 6, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 6.4 e Cenni 6.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cenni 6.2 e Ciaburro 6.5 a condizione che siano riformulati in termini identici all'emendamento Parentela 6.10, sul quale esprime dunque parere favorevole. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cardinale 6.3, Nevi 6.7 e 6.8, e sugli identici Caretta 6.6 e Nevi 6.9.

  Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

  Maria Chiara GADDA (PD) intervenendo sul suo emendamento 6.4, evidenzia che l'introduzione della fattispecie sanzionatoria di cui all'articolo 6 nel contesto di una proposta di legge della quale, come ha più volte sottolineato, non risulta chiaro l'ambito applicativo e che reca elementi di incertezza nella regolamentazione di taluni istituti, tra i quali il logo, rischia di creare le condizioni per una non corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute.

  La Commissione respinge l'emendamento Gadda 6.4.

  Susanna CENNI (PD) invita la relatrice e il Governo a riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 6.1 che è volto a dare organicità al quadro normativo relativo alle attività di controllo.

  La Commissione respinge l'emendamento Cenni 6.1.

  Filippo GALLINELLA, presidente, segnala come la reiezione dell'emendamento Cenni 6.1 determini la preclusione degli identici emendamenti Caretta 6.6 e Nevi 6.9.

  Susanna CENNI (PD) accoglie la riformulazione del suo emendamento 6.2.

  Monica CIABURRO (FdI) accoglie la riformulazione del suo emendamento 6.5.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Parentela 6.10, Cenni 6.2 (nuova formulazione) e Ciaburro 6.5 (nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che l'emendamento Cardinale 6.3 deve ritenersi assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Cenni 6.2 (nuova formulazione) e Ciaburro 6.5 (nuova formulazione) e Parentela 6.10. Avverte inoltre che l'emendamento Nevi 6.7 deve ritenersi assorbito, quanto al comma 1, dall'approvazione degli identici emendamenti Cenni 6.2 (nuova formulazione) e Ciaburro 6.5 (nuova formulazione) e Parentela 6.10, quanto ai commi 2 e 3 dalla reiezione dell'emendamento Cenni 6.1.

  La Commissione respinge l'emendamento Nevi 6.8.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, con riferimento all'unica proposta emendativa presentata all'articolo 7, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gadda 7.1.

  Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Gadda 7.1

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Critelli TIT. 1.

  Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

  Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive l'emendamento Critelli TIT.1.

  La Commissione respinge l'emendamento Critelli TIT.1.

  Filippo GALLINELLA, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

  La seduta termina alle 16.

XIII Commissione - martedì 9 ottobre 2018

ALLEGATO 1

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo
1. 16. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge è volta a promuovere la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a chilometri zero o utile, di quelle provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

1. 12. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari a chilometro zero o utile, di quelli.

1. 10. Critelli, Gadda.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari,.
1. 8. D'Alessandro, Gadda.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari,

  Conseguentemente:

  all'articolo 2:
   al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e alimentari fino a: 28 gennaio 2002,)».
   al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e alimentari;
   al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e alimentari;
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: e alimentari;

  all'articolo 4:
   al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari;
   al comma 2, sopprimere le parole: e alimentari;
   all'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: alimentari e.
1. 21. D'Alessandro, Gadda.

  Al comma 1 sostituire le parole: e alimentari con le seguenti: di qualità

  Conseguentemente,
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: e alimentari con le seguenti: di qualità.
   all'articolo 3, sostituire le parole da: e alimentari fino a: e di quelli con le seguenti: a chilometro zero o.
1. 1. Bond.

  Al comma 1, dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.
1. 17. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: o utile fino alla fine del comma.
1. 6. D'Alessandro, Incerti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o utile.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o utile;
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: o utile;
   alla rubrica dell'articolo 3, sopprimere le parole: o utile;
   all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o utile;
   alla rubrica dell'articolo 4, sopprimere le parole: o utile;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o utile;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: o a chilometro utile;
   al titolo, sopprimere le parole: o utile.
1. 18. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1 dopo le parole: provenienti da filiera corta inserire le seguenti: e nazionali;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari inserire la seguente: nazionali.
1. 22. D'Alessandro, Incerti.

  Al comma 1, dopo le parole: filiera corta inserire le seguenti:, dei prodotti agricoli di origine locale, stagionali e di qualità, anche certificati, nonché dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipati
1. 11. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, dopo le parole: filiera corta inserire le seguenti: di origine locale,.
1. 7. Cenni, Cardinale, Marco Di Maio, Vazio, Moretto.

  Al comma 1, dopo le parole: ai consumatori inserire le seguenti: una maggiore trasparenza dei prezzi e.
1. 14. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

  Al comma 2 sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano.
*1. 15. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 2 sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano.
*1. 3. Bond.

  Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.
**1. 4. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.
**1. 9. Dal Moro, Gadda.

  Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.
**1. 19. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali iniziative sono adottate in conformità a quanto previsto dalla presente legge, prevedendo il coinvolgimento degli operatori su base esclusivamente volontaria.
*1. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali iniziative sono adottate in conformità a quanto previsto dalla presente legge, prevedendo il coinvolgimento degli operatori su base esclusivamente volontaria.
*1. 20. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 26. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
   a) prodotti agricoli e alimentari: i prodotti ottenuti dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, inclusa l'acquacoltura, e dalle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti medesimi ai sensi dell'articolo 2135 c.c.;
   b) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti agricoli e alimentari la cui distanza chilometrica dal luogo di produzione o da quello di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione a quello di vendita sia compresa nel raggio di 70 chilometri ed i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata nel rispetto di quanto previsto successivo articolo 3.
2. 36. Cenni.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) prodotti agricoli (di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e alimentari (di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,) da filiera corta: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione o di trasformazione in azienda, delle materie prime prevalentemente prodotte dall'azienda stessa, posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita; nonché i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;
2. 19. Cenni, Critelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) prodotti agricoli a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:
    1) prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento  dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle  imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449";
    2) prodotti stagionali: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
    3) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale: i prodotti il  cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il  consumo produce meno di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata;».
2. 21. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) «prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero» i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale ai sensi dell'articolo 11 comma 2, lettera b) della legge 6 ottobre 2017, n. 158».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 12. Cenni, Cardinale, Marco Di Maio, Vazio, Moretto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prodotti agricoli (di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacoltura, la cui vendita avviene sul luogo di produzione o in luoghi posti a una distanza non superiore a 30 Km dal luogo di produzione.
2. 28. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e alimentari (di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002)».
2. 15. D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e alimentari inserire le seguenti: trasformati all'interno dell'azienda agricola.
2. 22. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del 28 gennaio 2002 aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.
2. 27. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle materie prime con le seguenti: delle materie prime agricole primarie utilizzate.
2. 1. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle materie prime aggiungere le seguenti: provenienti dal fondo di un imprenditore agricolo singolo o associato.
2. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 30.
2. 18 Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 40.
2. 14. Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 50.
*2. 17. Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 50.
*2. 3. Bond.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui all'articolo 5.
2. 37. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti da un comune della stessa provincia.
2. 5. Fornaro, Cenni.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita.
*2. 23. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita.
*2. 4. Bond.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti dalla stessa Regione del luogo di vendita,.
2. 13. D'Alessandro, Cenni.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: e i prodotti della pesca fino alla fine del periodo.
2. 33. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e i prodotti della pesca fino alla fine della lettera, con le seguenti: e i prodotti della pesca in mare e nelle acque interne.
2. 6. Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita.
2. 38. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e che rientrino nella definizione di prodotti «Made green in Italy» di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2018 n. 56 di attuazione dell'articolo 21 della legge 221/2015.
2. 9. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e alimentari.
2. 16. D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari inserire la seguente: nazionali.
*2. 7. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari inserire la seguente: nazionali.
*2. 30. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.
2. 29. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: trasformati all'interno dell'azienda agricola.
2. 24. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: i prodotti fino alla fine della lettera, con le seguenti: i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 11. Cenni, Cardinale, Marco Di Maio, Vazio, Moretto.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: produttore aggiungere le seguenti: singolo o associato in diverse forme di aggregazione.
2. 39. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: produttore aggiungere le seguenti: anche associato secondo diverse forme di aggregazione.
2. 34. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque provenienti da luoghi di produzione e trasformazione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;.
2. 25. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali non sono considerate intermediari.
2. 8. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerate intermediari.
2. 40. Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono considerate intermediari le cooperative agricole od altre organizzazioni di produttori.
*2. 35. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono considerate intermediari le cooperative agricole od altre organizzazioni di produttori.
*2. 31. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) prodotti di qualità certificati: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli ed alimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protetta, prodotti agricoli ed alimentari registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, monche i prodotti tradizionali e le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità individuati ai sensi dell'articolo 8 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
   b-ter) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.
2. 20. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 41. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e alimentari.
2. 32 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) mercato agricolo di vendita diretta: l'area pubblica o privata destinata all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, alimentari, dell'acquacoltura e della pesca da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in conformità alle disposizioni in materia di
mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. 10. Benedetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Articolo 2-bis
(Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti prevalentemente provenienti dall'azienda stessa. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente.
  2. Gli imprenditori agricoli o ittici, che intendono produrre e commercializzare prodotti di prevalente produzione propria, devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; in particolare, per la produzione primaria si fa riferimento ai requisiti generali d'igiene previsti dall'allegato I e per le fasi successive ai pertinenti capitoli dell'allegato II del medesimo regolamento.
  3. I locali già autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.
  4. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dal comma 2 e 3, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
  5. In attuazione di quanto disposto al comma 4, è consentita la trasformazione nella abitazione e nelle relative pertinenze delle seguenti materie prime di prevalente produzione propria:
   a) confetture e conserve;
   b) miele;
   c) frutti in guscio;
   d) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;
   f) legumi;
   g) latte;
   h) uova;
   i) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale;
   l) frutta e ortaggi;
   m) vino e olio;
   n) pane e affini;
   o) carne o pesce (di esclusiva produzione propria);
   p) canapa sativa e suoi derivati;

  È consentito l'utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, pepe, zucchero, spezie, olio, aceto e simili.

  6. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter venire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.
  7. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in
tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.
  8. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.
  9. I locali adibiti al deposito devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con l'allevamento.
  10. I locali adibiti alla vendita diretta devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione con esclusione di quelli completamente interrati e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
  11. La vendita dei prodotti può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.
  12. Ulteriori requisiti igienici di semplificazione dei locali, deroghe alle superfici finestrate delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti, specifiche delle attrezzature adibite alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo, possono essere individuati con regolamento della Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle linee guida presenti della presente legge.
  13. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge è convocata la Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti necessari.
  14. Con regolamento emanato dalla Regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano si possono stabilire i limiti quantitativi di produzione entro i quali la destinazione di un locale a scopo di laboratorio non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e possono, se necessario, emanare norme finalizzate a stabilire le fasi indispensabili della filiera lavorativa e la loro organizzazione anche al fine di evitare contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico.

Art. 2-ter.
(Corsi di Formazione).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti agroalimentari e ittici trasformati tradizionalmente. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma sul cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda.
  2. Il corso deve essere frequentato obbligatoriamente dal personale aziendale entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti locali tradizionali di interesse.
  3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari e ittici locali, all'applicazione delle corrette prassi operative, rintracciabilità, etichettatura e vendita nonché a elementi di microbiologia, tecnologia alimentare e valutazione del rischio e al sistema di autocontrollo igienico (HACCP).

Art. 2-quater.
(Attività di controllo).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei Servizi d'igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi le amministrazioni competenti si possono avvalere degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento
2. 01. Benedetti.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimerlo
*3. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Benedetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. La valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale ai fini del trasporto dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a miglio zero di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 2 sono attuate nel rispetto dello schema nazionale volontario denominato Made green in Italy di cui all'articolo 21 della l. n. 221 del 2015.
  2. Al fine di rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli e alimentari i parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio sono definiti nel rispetto del d.m. 21 marzo 2018 n. 56».
3. 15. Cenni, D'Alessandro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).

  1. I comuni, in caso di apertura dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
  2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
  4. Per la vendita dei prodotti di cui al comma 1, nelle circostanze di cui al comma 2, è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.
  5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di costituire mercati riservati alla vendita diretta, su area pubblica o privata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di ordine pubblico.
3. 14. Cenni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli a chilometro zero o di filiera corta le Regioni, d'intesa con i comuni e con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori, definiscono azioni volte a favorire l'attività di vendita di tali prodotti anche prevedendo l'individuazione da parte dei comuni nelle aree destinate a mercati pubblici di una riserva di posti destinati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti di filiera corta o a chilometro zero.
3. 16. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: mercati in aree pubbliche con le seguenti: mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007»;

  Conseguentemente, sopprimere le parole: o utile.
3. 4. Cenni.

  Al comma 1, dopo la parola: imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: singoli o associati in diverse forme di aggregazione.
3. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, sopprimere la parola: diretta.

  Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere la parola: diretta.
3. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, sostituire le parole: e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli con le seguenti: a chilometro zero o.
3. 12. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: a chilometro zero o utile e di quelli.
3. 7. Critelli, Incerti.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno il 20 per cento del con le seguenti: in misura congrua sul.
3.20. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1 sostituire le parole: almeno il 20 per cento del totale con le seguenti: appositi spazi all'interno.
3. 8. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Regioni e gli Enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.
*3. 3. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione
organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.
*3. 9. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Regioni e gli Enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
3. 13. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per poter esercitare la vendita diretta, la parte non prevalente delle produzioni degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essere prodotta a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o, comunque, all'interno della stessa provincia.
3. 10. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le amministrazioni comunali favoriscono, con propri atti deliberativi, l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici ad associazioni di cittadini, produttori o consumatori, per l'istituzione di mercati contadini periodici, a cadenza settimanale o mensile e di luoghi per i gruppi di acquisto solidale. A tale fine, le medesime associazioni si impegnano a definire un sistema di garanzia partecipativa SGP adottando un proprio regolamento per evidenziare la tracciabilità e la qualità dei prodotti e stabilire i criteri di sostenibilità ecologica e sociale dei prodotti e dei processi produttivi, l'ampiezza delle aree di provenienza per le diverse categorie di prodotto, che non può comunque superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali, dimensionali e sociali delle aziende e le modalità di accesso al mercato. Le associazioni sono altresì tenute a rendere pubblico il regolamento e adottano sistemi di autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e, nel caso di mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione.
  1-ter. I mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti sono esentati dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
3. 2. Fornaro, Cenni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli imprenditori agricoli, nell'ambito della vendita diretta esercitata ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dovranno segnalare espressamente con appositi cartelli, da esporre all'ingresso dell'esercizio, che l'attività consiste nell'esitare e vendere ai consumatori i soli prodotti agricoli e alimentari provenienti dal proprio fondo.
3. 21. Vazio, Cenni.

  Alla rubrica, sostituire le parole da: e alimentari fino a: e di quelli con le seguenti: a chilometro zero o.
3. 11 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: a chilometro zero o utile e di quelli.
3. 6. Critelli, Incerti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Istituzione del marchio «chilometro zero»).

  1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera «chilometro zero» che identifica i prodotti agricoli ed agroalimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni inquinanti. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ambientali di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura, dei sistemi di garanzia partecipativa e delle imprese commerciali che vendono prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.
  3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 alla presente legge e consente l'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente allegato:

Allegato 1
(Articolo 4, comma 3)

  1. Disciplina del marchio «chilometro zero».

  Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio «chilometro zero» le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.
  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.
  L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.
  Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.
  L'iscrizione all'albo consente l'utilizzo, costituendone condizione necessaria, del logo di cui al punto 2

  2. Logo «chilometro zero».

  La licenza d'uso del logo «chilometro zero» è concessa a titolo gratuito.
  La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.
  La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.

  3. Modalità d'uso del logo «chilometro zero».

  L'utilizzo del logo «chilometro zero» mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.
  Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.
  L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti
tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario).
  Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.
  L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo.
  La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.
  Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.
  Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

  4. Verifica della conformità.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.
  Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.
  La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. 17. Cenni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sono istituiti i loghi «chilometro zero» e «filiera corta» rispettivamente per i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi, le quali devono comunque garantire tracciabilità, la sicurezza alimentare e la qualità del prodotto per il quale si chiede il logo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Il logo relativo alla tipologia di prodotto in vendita, al fine di favorire il consumo responsabile e consapevole da parte del consumatore, è esposto in luogo ben visibile al consumatore nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione che forniscono i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) ovvero, all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, in corrispondenza dell'esposizione dei prodotti al fine di segnalarne la presenza».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione dei loghi «chilometro zero» e «filiera corta»).
4. 9 Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino a: utile» con le seguenti: sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e il logo «filiera corta».
4. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino a: utile» con le seguenti: sono istituiti i loghi «chilometro zero» e «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta»

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole: e le modalità di attribuzione del logo con le seguenti: e le modalità di impiego dei loghi ai fini dell'etichettatura di tali prodotti;
   sopprimere il comma 2;
   sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione dei loghi «chilometro zero» e «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta»).
4. 16. Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «chilometro zero o utile» con le seguenti: «filiera corta»

  Conseguentemente:

  al medesimo periodo:
   sopprimere le parole: «e b)»
   dopo le parole: modalità di attribuzione del logo inserire le seguenti: e del relativo controllo;
   sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del logo «filiera corta»).
4. 6. Critelli, Gadda.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o utile.
4. 11. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo le parole: o utile inserire le seguenti: o a filiera corta.
4. 12 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attribuzione del logo aggiungere le seguenti:, le quali devono comunque garantire la tracciabilità, la sicurezza alimentare nonché la qualità ambientale del prodotto per il quale si chiede il logo, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dal luogo di produzione fino al luogo di vendita.
4. 1. Bond, Nevi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel rispetto del bilinguismo di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in provincia di Bolzano il logo «chilometro zero o utile» è sostituito dal seguente: «chilometro zero o utile – Null Kilometer oder aus nächster Nähe».
4. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il logo può essere esposto:
   a) sempre, sui prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) o relativi contenitori o imballaggi;
   b) nei mercati che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sull'insegna che indica la località o il venditore;
   c) negli esercizi di ristorazione che somministrano i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sull'insegna di accesso e sul catalogo dell'offerta al pubblico;
   d) negli esercizi commerciali della piccola, media e grande distribuzione che vendono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), all'esterno del punto vendita e sullo scomparto che ospita i prodotti. L'esposizione all'interno dei locali avviene in spazi espositivi appositamente dedicati.
4. 15, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
4. 3. Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 2, dopo le parole: Il logo può essere esposto aggiungere le seguenti: nel luogo di vendita diretta.
4. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la parola: ristorazione aggiungere le seguenti: nonché pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione.
4. 20. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e alimentari.
4. 4. D'Alessandro.

  Al comma 2, dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: trasformati all'interno dell'azienda agricola.
4. 8. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.
4. 13. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: in spazi espositivi fino alla fine del comma.
4. 14. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: o utile.
4. 10. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.
(Decreti attuativi).

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le caratteristiche dei prodotti «a chilometro zero o utile» e «provenienti dalla filiera corta», nonché le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
4. 01. Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.
(Decreti attuativi).

  1.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le caratteristiche dei prodotti «a chilometro zero» e «provenienti dalla filiera corta», nonché le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.»
4. 02. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: generi.
5. 9. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e di quelli provenienti da filiera corta.

  Conseguentemente:
   sopprimere il quarto periodo;
   sostituire la rubrica con la seguente: (Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva).
5. 6. Critelli, Gadda.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che documenti il proprio impegno a fornire una più ampia gamma e quantità di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta compatibilmente con il diritto dell'unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
5. 3. Critelli, Gadda.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: adeguatamente documentato inserire le seguenti: attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.
5. 1. Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: in quantità pari ad almeno il 20 per cento.
*5. 4. Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: in quantità pari ad almeno il 20 per cento.
*5. 7. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con la parola: congrua.
5. 11. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire la cifra: 20 con la seguente: 25.
5. 2. Fornaro.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o utile.
5. 10 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Alla rubrica, sostituire la parola: utile con la seguente: zero.
5. 8. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 4. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Attività di controllo e sanzioni).

  1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.
  2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
  3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.
6. 1. Cenni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che immetta in commercio prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
  2. Alla stessa sanzione soggiace colui che utilizzi il marchio «chilometro zero» per prodotti agricoli e alimentari privi dei requisiti di cui all'articolo 2.
6. 2. Cenni, D'Alessandro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che immetta in commercio prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro».
  2. Alla stessa sanzione soggiace colui che utilizzi il marchio «chilometro zero» o «chilometro utile» per prodotti agricoli e alimentari privi dei requisiti di cui al medesimo articolo 2.
6. 5. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
6. 10. Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), nell'etichettatura, nella pubblicità nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
6. 3. Cardinale, Marco Di Maio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini relativi alla definizione di prodotto a chilometro zero o di filiera corta nella vendita diretta o nell'informazione ai consumatori in modo che possa indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 5000 euro.
  2. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
  3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.».
6. 7. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: e, ove compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2017.
6. 8. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  «1-bis. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
  1-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.»
*6. 6. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
  1-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.».
*6. 9. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

TITOLO

  Sostituire il titolo con il seguente: «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta».
TIT. 1. Critelli.

ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 2 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

  Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.
**1. 4. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.
**1. 9. Dal Moro.
**1. 19. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle materie prime con le seguenti: delle materie prime agricole primarie utilizzate.
2. 1. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui all'articolo 5.
2. 37. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: ovvero provenienti dalla stessa Regione del luogo di vendita,.
2. 13. (Nuova formulazione) D'Alessandro, Cenni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e i prodotti della pesca fino alla fine della lettera, con le seguenti: e i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne.
2. 6. (Nuova formulazione) Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita.
2. 38. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: produttore aggiungere le seguenti: singolo o associato in diverse forme di aggregazione.
*2. 39. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.
*2. 34. (Nuova formulazione) Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali non sono considerate intermediari.
**2. 8. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.
**2. 40. (Nuova formulazione) Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

**2. 35. (Nuova formulazione) Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.
**2. 31. (Nuova formulazione) Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 41. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la parola: imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: singoli o associati in diverse forme di aggregazione.
3. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, sopprimere la parola: diretta.

  Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere la parola: diretta.
3. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1 sostituire le parole: almeno il 20 per cento del totale con le seguenti: appositi spazi all'interno.
3. 8. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Regioni e gli Enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.
*3. 3. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.
*3. 9. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.
*3. 13. (Nuova formulazione) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino a: utile» con le seguenti: sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e il logo «filiera corta».
4. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere con le seguenti: è.
4. 3. (Nuova formulazione) Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 2, dopo le parole: Il logo può essere esposto aggiungere le seguenti: nel luogo di vendita diretta.
4. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la parola: ristorazione aggiungere le seguenti: nonché pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione.
4. 20. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: generi.
5. 9. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: adeguatamente documentato inserire le seguenti: attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.
5. 1. (Nuova formulazione) Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con la parola: congrua.
5. 11. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
*6. 10. Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.
*6. 2. (Nuova formulazione) Cenni, D'Alessandro.
*6. 5. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.