II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 37
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (Seguito dell'esame e rinvio) ... 42
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 56
ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione) ... 83
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) ... 85
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni e C. 460 Morani (Seguito dell'esame e rinvio) ... 55
SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 15.10.
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.
Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Roberto TURRI (Lega), relatore, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso ed Allegati) per le parti di competenza.
Rammenta che la legislazione italiana prevede che nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza il Governo riveda il Programma Nazionale di Riforma (PNR) in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea.
Osserva che nell'ambito delle Raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia, del 13 luglio 2018 (2018/C320/11), mi soffermerò esclusivamente su quelle in materia di giustizia. In particolare, la Raccomandazione n. 2 include, come nel precedente anno, la lotta alla corruzione tramite un aumento dell'efficacia dell'azione preventiva e repressiva. Il contrasto dei fenomeni corruttivi, in relazione al grave pregiudizio che gli stessi apportano al buon andamento della Pubblica Amministrazione, dell'economia e della libera concorrenza, nonché dell'affidamento dei mercati, assume quindi un'importanza centrale nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 con riguardo al settore della giustizia (si tratta per il Governo di un'azione strategica da attuare, in base al cronoprogramma, entro il 2020).
Rileva, in particolare, che la Nota segnala il recente varo del disegno di legge del Governo cd. «spazza corrotti», attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e II della Camera (A.C. 1189), i cui principali filoni di intervento prevedono: il Daspo» per i corrotti ovvero l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata da 5 a 7 anni in caso di condanne fino a 2 anni di reclusione; interdizione e divieto che diventano permanenti in caso di condanna superiore a 2 anni; l'interdizione dai pubblici uffici anche se si beneficia della sospensione condizionale e della riabilitazione; per la riabilitazione gli effetti del Daspo cessano dopo 12 anni; l'aumento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione; l'estensione ai reati di corruzione della possibilità di utilizzare la figura dell'agente sotto copertura; sconti di pena e clausola di non punibilità per chi collabora con la giustizia fornendo indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili; l'ampliamento della possibilità di confisca dei beni anche in caso di prescrizione del reato o amnistia; l'assorbimento del reato di millantato credito nella fattispecie di traffico illecito di influenze; disposizioni per assicurare la trasparenza dei finanziamenti ai partiti.
Fa presente che, nonostante non sia citata dalla Raccomandazione n. 2, la Nota di aggiornamento al DEF ritiene prioritaria altresì una riforma della prescrizione, anche in considerazione dei più recenti dati statistici che testimoniano la crescita dei procedimenti penali prescritti.
In materia, rammenta che un intervento sull'istituto della prescrizione è stato introdotto sul finire della scorsa legislatura dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di riforma del processo penale. L'elemento principale della riforma prevista dalla legge n. 103 del 2017 consiste nella introduzione di nuove ipotesi di sospensione del termine necessario a prescrivere il reato.
Rileva che l'intervento sulla prescrizione (tra le azioni strategiche del cronoprogramma da attuare entro il 2019) – secondo la Nota – va comunque coniugato con l'obiettivo di garantire la durata ragionevole del processo penale da supportare soprattutto attraverso adeguati investimenti in risorse umane e materiali. Infine, il Governo nel PNR si propone di intervenire anche sul sistema penitenziario, in particolare affrontando il tema della dotazione organica della polizia penitenziaria. Il cronoprogramma prevede come azione strategica la «riforma della detenzione», da realizzare entro il 2020.
Rammenta che tra le azioni strategiche del Piano nazionale di riforma 2018 rientra l'efficienza del processo civile, e in base al cronoprogramma l'obiettivo dovrebbe essere realizzato entro il 2020. In tale ambito, il Consiglio europeo raccomanda all'Italia di ridurre la durata dei procedimenti civili in tutti i gradi di giudizio e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale. Anche tale raccomandazione riprende il contenuto di quella del 2017. Al riguardo il Governo, pur ribadendo il trend di riduzione della durata media dei procedimenti civili, richiama l'esigenza di programmare interventi normativi idonei in relazione al permanere delle criticità (durata del processo ultra annuale in cassazione, ultra biennale in appello; ultra triennale in primo grado). In particolare, oltre al potenziamento del processo telematico, la Nota ritiene fondamentale intervenire sul processo civile, attualmente caratterizzato dalla predeterminazione legale dei poteri del giudice e delle parti, introducendo un rito unico semplificato. L'intervento normativo si caratterizzerebbe, in particolare, per la previsione del ricorso (al posto della soppressa citazione); per la riduzione dei termini a comparire; per il ricorso ad un sistema di preclusioni già negli atti introduttivi; per la rimodulazione della fase della sentenza.
Segnala che agli interventi sulla procedura, il documento in esame intende affiancare l'incremento degli organici, di magistratura e amministrativo, estesi anche al settore penale. Nella Nota, il Governo richiama inoltre la centralità del tema del diritto fallimentare, anche alla luce di quanto contenuto nella Raccomandazione 3 del Consiglio europeo che segnala la necessità di attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Il Governo si propone di intervenire entro il 2018 per assicurare linearità ad un sistema normativo definito farraginoso e che genera incertezze applicative, anche mediante modifiche al lavoro della Commissione ministeriale Rordorf, dai cui lavori ha avuto origine la legge n. 55 del 2017 che ha concesso una delega al Governo per il riordino della disciplina delle procedure concorsuali.
Rammenta che la legge delega è, in particolare, volta ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza, anticipando l'emersione della crisi così da poter intervenire con piani di risanamento dell'impresa. La riforma prevede, quindi, una sostanziale semplificazione del procedimento, una riduzione dei costi e della durata delle procedure e, in particolare, una priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando il fallimento (ora denominato «liquidazione giudiziale») come extrema ratio. In tale ottica, vengono incentivati tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 14 novembre 2018.
Osserva che il Piano nazionale di riforma individua, inoltre, in materia di sicurezza, quattro direttrici principali delle politiche del Governo: il contrasto dei flussi migratori irregolari, sulla base della condivisione delle responsabilità della difesa delle frontiere esterne dell'Unione europea; la lotta alle mafie e alle altre organizzazioni criminali, anche attraverso misure finalizzate ad aggredire le ricchezze accumulate illecitamente; la revisione dell'ordinamento degli enti locali, per contrastare la criminalità e la corruzione; il potenziamento dell'innovazione tecnologica e l'introduzione delle modifiche ordinamentali per la lotta alla criminalità diffusa.
In proposito, evidenzia che, con riferimento al contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie, il Governo individua come strategica l'azione di aggressione dei patrimoni illeciti attraverso le misure di prevenzione patrimoniali e la confisca allargata (nel cronoprogramma l'obiettivo deve essere raggiunto entro il 2020). In particolare, il Governo si propone di intervenire sul ruolo e sull'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), per semplificare le procedure in materia di gestione contabile e di sequestro e confisca dei beni.
Pierantonio ZANETTIN (FI) precisa che svolgerà sul provvedimento in esame un intervento di carattere generale, in quanto i temi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza investe ambiti di competenza più vasti di quelli della Commissione Giustizia. Esprime la propria preoccupazione per ciò che sta accadendo sui mercati e ritiene che la situazione sia particolarmente drammatica. Rammenta come il viceministro Di Maio abbia dichiarato che all'interno delle opposizioni vi è chi «tifa per lo spread». Ritiene che tale affermazione sia assolutamente errata, in quanto tutte le forze politiche hanno a cuore le sorti del Paese. Invita la maggioranza a non giocare «una partita a poker» non degna dell'Italia e la esorta ad avere senso di responsabilità e a rendersi conto che a volte per il bene del Paese è opportuno fare un passo indietro.
Giulia SARTI, presidente, fa presente che la sede più opportuna per interventi di carattere generale sull'intero contenuto della Nota di aggiornamento è la Commissione Bilancio.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che nella Nota di aggiornamento all'esame della Commissione relativamente al comparto giustizia ci sia poco o nulla di nuovo, se non una serie di aberrazioni, come quella relativa alla previsione che i proventi della vendita di beni confiscati alla mafia e al terrorismo siano destinati per il 40 per cento al Ministero dell'interno, per il 40 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 20 per cento alle casse dello Stato. Ritiene che in tal modo la Sicilia venga beffata due volte, la prima volta dalla mafia e la seconda dallo Stato. Auspica che i parlamentari eletti in regioni nelle quali vi sono beni confiscati si indignino per tale previsione.
Sottolinea come la Nota contenga alcune conferme di «pericolosi segnali» già arrivati da parte dell'Esecutivo, compresi quelli che hanno preoccupato esperti e addetti ai lavori per una logica punitiva e fortemente preconcetta. Nell'insieme ritiene che all'interno della Nota manchi una linea programmatica di politica giudiziaria. In particolare, rileva che le molteplici azioni citate per lo smaltimento dell'arretrato civile appaiono troppo generiche e che manca qualsiasi quantificazione delle risorse necessarie per rinnovare i contratti, per finanziare le assunzioni e per fare investimenti nell'innovazione delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, dal momento che il Ministro della giustizia ed il ministro della Pubblica amministrazione in queste settimane hanno dichiarato più volte che invece le risorse ci sarebbero state, sarebbe interessante chiedere agli stessi di dar conto del perché non ve ne sia traccia nel Documento di economia e finanza.
Con riferimento al settore penale, ritiene che il Ministro della giustizia dovrebbe trascorrere parte del tempo nelle aule giudiziarie prima di dispensare sermoni ed annunciare pericolose riforme che attentano ai principi costituzionali. Ritiene preoccupante che si parli di prescrizione (e dunque di allungamento dei tempi dei procedimenti) avendo riguardo unicamente agli interessi della cosiddetta «parte lesa», quando invece compito di uno Stato liberale, democratico e garantista dovrebbe essere la tutela del cittadino che, sino a prova contraria, è da ritenersi «innocente». A suo avviso sarebbe più opportuno che il ministro intervenisse e vigilasse, piuttosto, sui tempi delle indagini preliminari e sulle connesse responsabilità degli organi inquirenti, considerato che sovente la prescrizione matura durante questa fase senza che alcuno ne sia chiamato a rispondere. Rileva altresì che, come è stato per l'agente provocatore, al ministro è bastato un solo incontro con i vertici dell'Associazione magistrati per mitigare le sue idee sulla giustizia.
Con riferimento alla normativa anticorruzione, dichiara di non poter non rilevare l'opportunistico mutamento del Ministro della giustizia sulla questione, che dopo la bocciatura della proposta da parte del presidente Cantone e del procuratore di Roma Pignatone, ha assunto una nuova posizione parlando di agente infiltrato. Sulla durezza della pena, poi, rammenta che il Movimento 5 Stelle si è proclamato convinto della necessità di introdurre pene più incisive, ma rileva che in molti sistemi ove le pene assumono una connotazione particolarmente severa, anche senza arrivare a fenomeni molto distanti dalla realtà europea come in Cina (dove la corruzione è ancora punita con la pena capitale), è ampiamente dimostrato come alla maggiore durezza delle pene privative della libertà personale non corrispondono proporzionati effetti deterrenti del fenomeno corruttivo.
Ribadisce che il vero dato sul quale allora occorre puntare (considerato l'attuale limite edittale fissato nel massimo in 10 anni) è quello della deterrenza attraverso la neutralizzazione dei «vantaggi economici» derivanti dall'illecito.
Con riferimento al diritto fallimentare, ritiene che si dica tutto per non dire nulla e che il Governo avrebbe dovuto mettere mano alla legge fallimentare, considerando meglio e più attentamente le microrealtà del nostro territorio.
Ritiene infine che l'Esecutivo nella redazione della Nota al DEF si sia limitato ad una mera elencazione di punti programmatici senza indicare tempi, modi e costi di risoluzione dei problemi.
Evidenzia come all'interno della stessa manchi un accenno all'Avvocatura, alla quale andrebbe dedicata un'attenzione particolare perché essa torni ad essere coprotagonista a pieno titolo della giurisdizione e portatrice di valori essenziali per l'adempimento del servizio giudiziario.
Ciro MASCHIO (FdI), nel limitarsi in questa sede ad una prima analisi del provvedimento, evidenzia come il nodo fondamentale sia rappresentato dalle risorse finanziarie. Nel ritenere infatti che gli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento siano condivisibili, esprime la convinzione che manchi del tutto la chiarezza sulla strategia per realizzarli. Sottolinea in particolare che il provvedimento del Governo non indica né come reperisce le risorse necessarie né come intende spenderle. A tale proposito segnala in particolare i risparmi che potrebbero derivare dall'attuazione degli accordi bilaterali in tema di rimpatrio di detenuti stranieri presenti nelle nostre carceri.
Da ultimo sottolinea che il settore della giustizia richiede un investimento significativo, considerato che anche la competitività economica del nostro Paese dipende dall'efficienza del sistema giudiziario nazionale.
Alfredo BAZOLI (PD) svolge alcune brevi considerazioni, pur essendo consapevole che la nota all'esame della Commissione non è il documento in cui viene esplicitata la linea politica del Governo. Esprime tuttavia, a nome del Partito Democratico, alcune preoccupazioni con riguardo ai contenuti del documento, che mettono a repentaglio la riforma del settore della giustizia condotta con buoni risultati nella scorsa legislatura. Nell'esprimere soddisfazione per il fatto che la Nota di aggiornamento dia conto dei risultati positivi ottenuti nella giustizia civile, esprime la propria preoccupazione per la ventilata riforma della prescrizione. Ritiene infatti che si tratti di una proposta pericolosa che non risolve il problema delle lungaggini dei nostri processi. Al contrario, esprime la convinzione che sia più giusto proseguire nel cammino già avviato negli anni scorsi, con il temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale. In secondo luogo, con riguardo alla riforma della detenzione, ritiene la proposta canzonatoria, considerato che è stata appena affossata una riforma organica del sistema penitenziario italiano. Invita inoltre alla cautela nell'approccio ad una riforma consistente del processo civile, considerato che in tema di accesso alla giustizia civile l'Italia presenta oggi tempi compatibili con analoghi paesi dell'Unione europea. Nell'esprimere condivisione per l'obiettivo di concludere l’iter di riforma del diritto fallimentare, chiede invece chiarimenti per quanto riguarda l'intenzione di rivedere gli ordinamenti degli enti locali allo scopo di contrastare la criminalità, ritenendo tale formulazione generica e fumosa.
Enrico COSTA (FI) rammenta di aver richiesto al Governo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1189 da parte delle Commissioni riunite I e II in materia di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e di trasparenza dei partiti e movimenti politici, definito nella nota in titolo «spazza corrotti», di fornire alcuni dati in merito al numero dei soggetti indagati per abuso d'ufficio, al numero dei processi e all'esito degli stessi. Ritiene che sarebbe utile che tali dati fossero prontamente forniti dall'Esecutivo. Evidenzia inoltre che nel cosiddetto contratto di Governo su richiesta della Lega è stato inserito il tema della geografia giudiziaria, del quale non vi è traccia all'interno della Nota di aggiornamento. Chiede le ragioni di tale cambiamento, sottolineando che forse vi è stata una rettifica del contratto di Governo. Ritiene inoltre che il tema della prescrizione sia trattato in maniera generico, in triste continuità con l'intervento avviato con la riforma del processo penale, dove si è assistito anche a tre aumenti della prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione. Ritiene che i dati forniti nella Nota siano carenti. In particolare, desidera che il Governo chiarisca quanti siano i procedimenti prescritti durante le indagini preliminari, osservando come, a suo avviso, non si possa ritenere – come invece si ritiene – che siano le tecniche dilatorie della difesa la vera causa della prescrizione, stante che nella fase delle indagini preliminari l'avvocato difensore non ha un ruolo incisivo. Si domanda quindi se il problema non sia piuttosto di natura organizzativa.
Giulia SARTI, presidente, invita l'onorevole Costa a concludere.
Enrico COSTA (FI), nel sottolineare che il suo non è un intervento ostruzionistico, rivendica il diritto ad intervenire. Con riferimento al provvedimento in materia di anticorruzione, sottolinea come la maggioranza voglia estendere il principio del doppio binario a una moltitudine di reati. Ritiene che tale sistema tenda a equiparare i reati contro la pubblica amministrazione a quelli di mafia e terrorismo. In proposito, manifesta le proprie riserve da un punto di vista costituzionale. Nel ritenere che il provvedimento in discussione costituisca quanto di più dannoso ci possa essere per la giustizia italiana, preannuncia il voto contrario del suo gruppo parlamentare sullo stesso.
Carmelo MICELI (PD) pur non volendo difendere il collega Costa, ritiene che il dibattito si sia incentrato su temi quali la corruzione e la prescrizione a causa delle carenze strutturali in tema di giustizia della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Evidenzia infatti l'assoluta assenza di dati numerici sulla situazione reale, con riguardo per esempio ai procedimenti prescritti, agli obiettivi stimati, ai costi degli interventi previsti, alle fonti da cui attingere le risorse, nonché agli effetti dell'azione del Governo. Rileva come in assenza di tali informazioni si sia costretti a discutere in modo del tutto superficiale, limitandosi ad una esercitazione linguistica al solo scopo di giustificare la propria presenza. Al contrario invita i colleghi a lavorare con serietà sui problemi della giustizia italiana, dismettendo gli abiti di maggioranza e opposizione.
Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 9 ottobre 2018.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.
SEDE REFERENTE
Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 16.15.
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893 Orlando.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2018.
Giulia SARTI, presidente, avverte che sono state presentate proposte emendative al provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Marzia FERRAIOLI (FI) dichiara di ritirare la propria firma dalle proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, prima di procedere all'espressione dei pareri, ribadisce di condividere l'obiettivo del provvedimento, preannunciando l'intenzione di intervenire sul testo per introdurre alcuni limitati miglioramenti. Nel ricordare che, come anticipato nella sua relazione al provvedimento, la Convenzione di Nicosia adottata dal Consiglio europeo nel 2017 chiede agli Stati membri di disciplinare le stesse fattispecie previste nel provvedimento in esame, evidenzia che sarà inevitabile ritornare sull'argomento in sede di esame del disegno di legge di ratifica della citata Convenzione. Ritiene pertanto più proficuo rinviare a quella sede un intervento più incisivo sulle disposizioni relative alla tutela dei beni culturali. Ciò premesso, fa notare come abbia ritenuto di limitare a un numero molto limitato gli emendamenti a sua firma, volti esclusivamente ad introdurre nuove fattispecie non previste nel codice penale. Ritiene, da ultimo, che pur non esaurendo l'azione di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, l'approvazione del provvedimento in esame da parte di un ramo del Parlamento possa fungere da stimolo nei confronti delle successive iniziative del Governo.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'apprezzare in linea generale l'approccio della relatrice, dichiara di non averne compreso esattamente le intenzioni, ritenendo non opportuno licenziare un testo che potrà risultare successivamente incompatibile con il disegno di legge di ratifica della citata convenzione di Nicosia e sul quale sarà necessario ritornare. Pertanto propone di dedicare più tempo all'esame del provvedimento intervenendo già da ora sul testo per armonizzare le disposizioni in esso contenute con le indicazioni fornite dal Consiglio europeo nella Convenzione. Da ultimo precisa che in tal senso vanno le proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) concorda con le considerazioni della collega Bartolozzi, evidenziando l'esigenza di un intervento ponderato, considerato che le disposizioni in esame incidono sul codice penale. Nel sottolineare inoltre la severità delle pene introdotte dal provvedimento in esame, segnala la necessità di adeguare il livello sanzionatorio rispetto agli altri analoghi reati del codice penale.
Alfredo BAZOLI (PD) manifesta l'interesse del gruppo del Partito Democratico per l'approvazione del provvedimento in esame, che è condivisibile per le finalità e per l'impianto. Ricorda inoltre che la citata Convenzione di Nicosia, peraltro tuttora non ratificata dall'Italia, è stata adottata dopo l'approvazione del provvedimento in esame da parte della Camera nella scorsa legislatura. Esprime la convinzione che l'approvazione del provvedimento rappresenti un segnale importante di attenzione verso la tutela del patrimonio culturale nazionale. Su tali basi ritiene pertanto opportuno proseguire i lavori sul provvedimento in esame.
Cosimo Maria FERRI (PD), nel condividere le considerazioni del collega Bazoli, esprime la convinzione che procedendo con l'approvazione del provvedimento l'Italia risulterà nella sostanza già adempiente rispetto ai contenuti della Convenzione di Nicosia. Invita pertanto i colleghi a licenziare al più presto il testo di legge, rinviando all'esame del Senato l'eventuale necessaria armonizzazione tra il provvedimento presentato dai colleghi Orlando e Franceschini e il disegno di legge di ratifica del Governo.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, segnala alla collega Bartolozzi come le sia noto il contenuto della Convenzione di Nicosia, peraltro per molti versi sovrapponibile al testo del provvedimento in esame. Evidenzia in particolare che la medesima Convenzione invita gli Stati membri del Consiglio europeo ad introdurre nel proprio ordinamento reati specifici a tutela del patrimonio culturale. Passando dunque all'espressione dei pareri, esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.96, Carbonaro 1.37 e 1.39, Bartolozzi 1.40, 1.41, 1.42 e 1.43, Varchi 1.71, Vitiello 1.93 e 1.92, Bartolozzi 1.45 e 1.46, Conte 1.102, Bartolozzi 1.44,Vitiello 1.94, sugli identici emendamenti Conte 1.103 e Vitiello 1.91, nonché sugli emendamenti Varchi 1.72, Bartolozzi 1.47, Varchi 1.73, Bartolozzi 1.48, Conte 1.104, Vitiello 1.90 e Orlando 1.100.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.8, purché riformulato nel senso indicato in allegato (vedi allegato 2)
Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.49, Conte 1.105, Orlando 1.101, Varchi 1.74, Ferri 1.70.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.11, purché riformulato nel senso indicato in allegato (vedi allegato 2)
Esprime parere favorevole sull'emendamento Orlando 1.98, nonché sugli identici emendamenti Vitiello 1.95, Verini 1.97 e Bartolozzi 1.50.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.63, Ferri 1.69, Conte 1.106, Ferri 1.68, Bartolozzi 1.64, 1.65 e 1.51 e Varchi 1.75.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bartolozzi 1.52 e Perantoni 1.21.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.57 e 1.56, Conte 1.107, Vitiello 1.89, Bartolozzi 1.54, Varchi 1.76, Bartolozzi 1.55, Varchi 1.77, Vitiello 1.88 e Ferri 1.66.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Bartolozzi 1.53, purché riformulato nel senso indicato in allegato (vedi allegato 2).
Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.87, Bartolozzi 1.59 e 1.58, sugli identici emendamenti Bartolozzi 1.60, Conte 1.108 e Vitiello 1.86, nonché sugli emendamenti Varchi 1.78, Ferri 1.67, Varchi 1.79, Conte 1.109, Vitiello 1.85 e 1.84, Bartolozzi 1.61, Conte 1.110 e Vitiello 1.83.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Orlando 1.99, purché riformulato nel senso indicato in allegato (vedi allegato 2).
Esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 1.82.
Formula un invito al ritiro dell'emendamento Bartolozzi 1.62, in quanto risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Orlando 1.99, come riformulato.
Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.34.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Varchi 1.80, Vitiello 1.81, Carbonaro 1.38, nonché sugli articoli aggiuntivi Schullian 1.0.3, Varchi 1.0.1 e 1.0.2.
Formula un invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Carbonaro 2.0.1 e 2.0.2.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, dopo aver espresso parere conforme a quello della relatrice, interviene per precisare che già nelle prossime settimane il Governo darà impulso al disegno di legge di ratifica della Convenzione di Nicosia in materia di lotta contro il traffico illecito e la distruzione di beni culturali. Preannuncia che il provvedimento attualmente all'esame della Commissione sarà per almeno tre quarti sovrapponibile a quello del disegno di legge che sarà proposto dal Governo e che non si limiterà meramente a ratificare la citata Convenzione, ma che recherà anche parti ordinamentali. Ciò premesso, rammenta che la proposta di legge all'esame delle Commissioni è stata inserita nel calendario dell'Assemblea in «quota opposizione» e sottolinea come, sebbene il Governo abbia chiaramente espresso al Parlamento quali siano le proprie intenzioni, non possa chiedere allo stesso di rinviare l'esame del provvedimento in titolo. Precisa, inoltre, che qualora il provvedimento prosegua il proprio iter alla Camera, la previsione delle pene per i reati previsti dalla proposta di legge sarà armonizzata nel corso dell'esame al Senato alla luce della ratifica della Convenzione di Nicosia.
Walter VERINI (PD), pur ritenendo le osservazioni testé espresse dal rappresentante del Governo pertinenti e ragionevoli, precisa di non trovarle comunque condivisibili. Nel sottolineare di non nutrire dubbi in merito alla volontà del Governo di provvedere a ratificare la citata Convenzione in tempi celeri, ricorda, però, come molte volte siano occorsi numerosi anni prima che importanti trattati venissero recepiti nel nostro ordinamento. Ritiene, pertanto, che la strada più opportuna da perseguire sia quella di proseguire nell'esame del provvedimento in discussione, non ritenendo che tale lavoro costituisca una «perdita di tempo».
Giusi BARTOLOZZI (FI) manifesta il proprio disaccordo in merito alle valutazioni espresse dal collega Verini. Ritiene, infatti, che proseguire con l'esame del provvedimento in titolo, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, costituisca, invece, proprio una perdita di tempo per il Parlamento. Precisa di aver presentato alcune proposte emendative che, uniformandosi ai principi contenuti nella Convenzione di Nicosia, sono volte a introdurre sanzioni pecuniarie per i reati previsti dal provvedimento, sulle quali la relatrice e il Governo hanno espresso parere contrario, pur precisando di voler introdurre tale tipo di sanzioni durante l'esame del preannunciato disegno di ratifica. In proposito, ritiene tale metodo di lavoro non proficuo. A suo avviso, sarebbe più opportuno che la Commissione si fermasse a riflettere sulla questione piuttosto che approvare una proposta di legge da modificare immediatamente dopo.
Giulia SARTI (M5S) rammenta che sul provvedimento in titolo l'Assemblea ha deliberato l'urgenza.
Marzia FERRAIOLI (FI) avverte il dovere di segnalare la propria preoccupazione in merito alla possibile approvazione di una proposta di legge interessante, ma con la quale si aggravano pene che, a suo avviso, sono già più che eccessive. Osserva che determinate pene per reati aventi ad oggetto beni culturali infatti risultano superiori a quelle aventi per oggetto la tutela della persona. Fa presente che la Convenzione di Nicosia è stata firmata da Paesi le cui tradizioni e punizioni non sono in linea con il nostro sistema giudiziario. Invita i colleghi del PD a rivedere le pene previste nello stesso per rapportarle ad altri beni giuridici che non hanno una tutela così stringente.
Alfredo BAZOLI (PD) ribadisce la volontà del proprio gruppo parlamentare a proseguire l'esame del provvedimento, sottolineando la disponibilità del proprio partito a svolgere un percorso utile all'armonizzazione del testo anche attraverso l'approvazione di emendamenti.
Valentina PALMISANO, relatrice, precisa di non essere contraria alle pene pecuniarie. L'espressione del parere contrario sugli emendamenti volti ad introdurre tali pene è determinata da criteri di economicità, considerato che a breve il Parlamento potrà essere chiamato ad esaminare un provvedimento del Governo sulla medesima fattispecie. Ritiene che in tale circostanza la Commissione potrà svolgere il proprio lavoro con maggiore cognizione di causa, anche al fine di armonizzare l'ordinamento italiano con quello degli altri Paesi.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene, al contrario della relatrice, che sia diseconomico non valutare l'importanza del contemperamento della pena con la sanzione pecuniaria. Osserva che il legislatore non può ragionare nei termini proposti dalla relatrice e che, a suo avviso, nell'atteggiamento della maggioranza si ravvisano la mancanza delle basi o dei principi che sottendono alla definizione della pena in un ordinamento democratico.
Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) ritiene che il provvedimento contenga pene sproporzionate che potrebbero condurre al paradosso di far commettere reati ancor più gravi, ma puniti con pene inferiori od equivalenti al fine di nascondere la propria colpa.
Giulia SARTI, presidente, rammenta che la relatrice ed il sottosegretario hanno suggerito di non intervenire in questa fase sulle pene per non lavorare due volte sullo stesso tema. Ritiene quindi opportuno lavorare in questo momento esclusivamente sul contenuto della proposta di legge e poi ragionare sulle pene pecuniarie durante l'esame della ratifica della Convenzione di Nicosia. Ritiene che tale lavoro non pregiudichi la possibilità che, in vista dell'esame in Assemblea, si possa decidere di mutare orientamento e di incidere su alcune fattispecie specifiche.
Franco VAZIO (PD) invita la presidente a valutare la propria posizione, ritenendo che intervenire nel merito del dibattito non sia appropriato. A suo avviso, il presidente di Commissione non si deve sostituire ai commissari e al sottosegretario individuando i temi del dibattito con manifesta presa di posizione, ma deve regolare lo stesso.
Giulia SARTI, presidente, precisa di non aver voluto assumere alcuna presa di posizione personale, ma soltanto di aver voluto riassumere le posizioni emerse nel corso del dibattito.
Maria Carolina VARCHI (FdI) precisa che il gruppo Fratelli d'Italia non è contrario all'inasprimento delle pene detentive per le fattispecie previste dalla proposta di legge in discussione. Esprime invece la propria preoccupazione in merito al fatto che con tale provvedimento si stia operando la trasposizione di una serie di norme dal codice Urbani al codice penale senza armonizzare le stesse con le altre norme dello stesso codice penale. Al riguardo, ritiene che si stia correndo il rischio di inserire un corpo estraneo all'interno del codice penale slegato dallo stesso.
Ciro MASCHIO (FdI), nel sottolineare il rischio che il Parlamento svolga sulla medesima materia un inutile doppio lavoro, propone che la Commissione chieda alla Conferenza dei presidenti di gruppo di rinviare l'esame in Assemblea del provvedimento in titolo.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) concorda con la richiesta formulata dal collega Maschio. Ritiene infatti che non sia opportuno incidere sul codice penale con delle decisioni astruse che potrebbero determinare ricadute importanti anche dal punto di vista del comportamento sociale. Sottolinea inoltre l'opportunità che la Commissione svolga un approfondito esame in merito al danneggiamento colposo, evidenziando come il profilo colposo debba essere appannaggio esclusivo del sistema civile e non penale.
Giusi BARTOLOZZI (FI) concorda con la richiesta del collega Maschio.
Walter VERINI (PD) precisa che il gruppo parlamentare del PD non è favorevole a chiedere un rinvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo. Ribadisce la disponibilità a valutare le proposte emendative migliorative del testo e rammenta che la scorsa settimana l'Assemblea ha approvato un provvedimento in materia di class action, sulla quale è in corso di esame presso le istituzioni europee una proposta di direttiva. Rammenta inoltre che anche recentemente il Parlamento ha approvato la riforma della legge fallimentare in pendenza di una direttiva europea. Rammenta altresì che la proposta di legge in titolo è in quota opposizione.
Angela SALAFIA (M5S) ricorda ai colleghi che l'Assemblea ha deliberato l'urgenza per l'esame della proposta di legge in oggetto, mentre tale deliberazione non era intervenuta in occasione del provvedimento sulla class action. Pertanto si esprime in senso contrario alla proposta di rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.
Gianluca CANTALAMESSA (Lega), concordando con la collega Salafia, si dichiara contrario alla proposta di rinviare l'esame del provvedimento in Assemblea.
Ciro MASCHIO (FdI), dichiarando di non voler interferire né con la volontà del Partito Democratico né con la volontà della maggioranza, ritiene che, se l'Assemblea fosse stata consapevole della questione come illustrata dal sottosegretario Ferraresi, probabilmente non avrebbe deliberato l'urgenza.
Giulia SARTI, presidente, sulla base degli esiti del dibattito, invita a procedere con l'esame delle proposte emendative.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra l'emendamento a sua firma 1.96 che configura un intervento rilevante sul testo in esame, sostituendone i primi 4 articoli e modificando la collocazione delle disposizioni nel codice penale. A tale proposito ricorda che, come evidenziato anche dal Ministro Bonafede, il codice penale risale agli anni 30 ed è in controtendenza rispetto alla prospettiva successivamente indicata dalla nostra Carta costituzionale, che privilegia il cittadino rispetto allo Stato. Ritiene pertanto più opportuno che le disposizioni relative alla tutela dei beni culturali siano collocate nel titolo XIII del libro II subito dopo il Capo relativo ai delitti contro il patrimonio, invece che dopo il titolo VIII relativo ai delitti contro l'economia pubblica. Anche in considerazione di tale nuova collocazione, sottolinea di aver rivisto le pene con riguardo al minimo e al massimo edittale, senza invece intervenire sulle sanzioni pecuniarie. Evidenzia successivamente alcuni aspetti specifici del suo emendamento, con riguardo: alle definizioni di bene culturale e bene paesaggistico da lui introdotti nel primo articolo del nuovo Capo; alla soppressione del reato di danneggiamento colposo; alla non punibilità in caso di ravvedimento operoso; nonché alla sospensione della pena senza condizioni.
Giusi BARTOLOZZI (FI), pur apprezzando lo sforzo profuso dal collega Vitiello con l'emendamento 1.96, esprime la propria contrarietà all'impostazione in esso adottata. Ricorda, a tale proposito, che l'emendamento a sua prima firma 1.40 è volto al contrario a mantenere le disposizioni a tutela del patrimonio culturale all'interno del cosiddetto codice Urbani. Ritiene infatti che la scelta operata oltre 14 anni fa dal legislatore per dare uniformità alla tutela del nostro patrimonio culturale non possa essere stravolta trasferendo la repressione dei reati ad essa connessi nel codice penale.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel dichiarare di aver voluto tenere un atteggiamento costruttivo nei confronti del provvedimento in esame, condivide tuttavia l'opinione della collega Bartolozzi circa la migliore collocazione delle disposizioni a tutela del patrimonio culturale.
Mario PERANTONI (M5S), con riferimento alla collocazione delle disposizioni in esame, ritiene che un loro eventuale inserimento nel codice Urbani, richiederebbe l'introduzione di molti riferimenti al codice penale tanto da rendere difficile l'interpretazione. Esprime inoltre la convinzione che la collocazione di dette disposizioni nel codice penale subito dopo i reati contro l'economia pubblica sia la più opportuna. Con riferimento alla questione del danneggiamento colposo, ricorda che è già prevista dal codice penale all'articolo 733 una fattispecie contravvenzionale che punisce i danni arrecati al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.96.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Carbonaro 1.37 e 1.39: si intende che vi abbia rinunziato.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.40, volto a sostituire l'articolo 1 per collocare le disposizioni in esame all'interno del codice Urbani. Evidenzia a tale proposito che ciò non configura una violazione della riserva di legge considerato che il citato codice contiene già misure contravvenzionali. In favore della collocazione proposta sottolinea inoltre che l'oggetto della tutela delle disposizioni in esame è specificato proprio all'interno del codice Urbani. Pertanto ritiene indispensabile che anche le disposizioni repressive siano in esso contenute.
Maria Carolina VARCHI (FdI) nel condividere lo spirito dell'emendamento 1.40 della collega Bartolozzi, ritiene indispensabile apprezzare lo sforzo compiuto dall'allora Ministro dei beni e delle attività culturali, Giuliano Urbani, per dare tutela al compendio dei beni culturali e paesaggistici del nostro Paese. Ritiene infatti che in questo settore l'Italia abbia una specificità tale da consentirle di essere capofila di una iniziativa legislativa specifica. Evidenziato il fatto che approvando il provvedimento nel suo testo attuale, alcuni reati sarebbero puniti nel codice Urbani ed altri più gravi nel codice penale, ritiene che in tal modo si operi un danno alla sistematicità del nostro ordinamento. Preannuncia pertanto il proprio sostegno all'emendamento Bartolozzi 1.40, invitando i colleghi ad una riflessione più ampia sul modo in cui questa Commissione intende lavorare.
Mario PERANTONI (M5S) evidenzia che mentre il codice Urbani sanziona comportamenti contrari alle disposizioni in esso stesso contenute, in questo caso si intende tutelare il bene. Con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, ricorda che in altri punti del codice penale sono contenuti riferimenti a normative diverse, come avviene a titolo esemplificativo con l'articolo 590 in tema di lesioni colpose che rimanda alle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, nel condividere le considerazioni del collega Perantoni, ribadisce di apprezzare l'intento del provvedimento in esame anche per la sua valenza simbolica. Ricorda inoltre che la stessa Convenzione di Nicosia invita gli Stati ad introdurre le disposizioni di tutela dei beni culturali nei propri codici penali al fine di rendere organica l'azione a livello internazionale. Ritiene da ultimo che la definizione di «bene culturale» sia correttamente collocata nel codice Urbani invece che nel codice penale anche in considerazione della sua natura dinamica e in costante evoluzione.
Cosimo Maria FERRI (PD) ritiene che rispetto alle proposte dei colleghi sia preferibile l'impostazione del provvedimento, ritenendo che la collocazione delle disposizioni nel codice penale sia più corretta in relazione al bene giuridico tutelato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 1.40 e 1.41.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.42 che è volto a ridurre a 6 anni il massimo della pena prevista per il furto di bene culturale, anche allo scopo di coordinare la disposizione con quanto già previsto dal codice penale per il reato di furto aggravato. Chiede pertanto chiarimento alla relatrice sul parere contrario espresso, considerato che la pena attualmente prevista dal testo di legge è eccessivamente severa potendo raggiungere i 12 anni con le circostanze aggravanti. Evidenzia inoltre che l'emendamento a sua prima firma 1.42 è volto anche a prevedere una sanzione pecuniaria sempre in analogia con le disposizioni del codice penale per il furto.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, evidenzia che l'emendamento 1.42 della collega Bartolozzi propone un divario eccessivo tra il limite minimo e il limite massimo della sanzione pecuniaria, introducendo un eccesso di discrezionalità in sede di attuazione delle disposizioni. Sottolineando la natura afflittiva della pena pecuniaria, esprime la convinzione che la proporzionalità tra l'esborso di denaro e il valore del bene vada garantita in sede di risarcimento civile.
Cosimo Maria FERRI (PD) condivide l'emendamento 1.42 della collega Bartolozzi sia perché introduce la sanzione pecuniaria sia perché, pur abbassando il limite massimo della pena, si mantiene comunque sopra i cinque anni, salvaguardando l'intento del provvedimento volto a garantire più strumenti investigativi alle forze dell'ordine. Preannuncia pertanto il suo voto favorevole.
Maria Carolina VARCHI (FdI) raccoglie l'apertura di metodo prospettata dalla relatrice segnalando che il successivo emendamento 1.71 a sua prima firma introduce una sanzione pecuniaria più equilibrata rispetto alla proposta della collega Bartolozzi. Propone pertanto che si possa arrivare ad un'unica riformulazione condivisa dei diversi emendamenti volti ad introdurre una sanzione pecuniaria in caso di furto di beni culturali.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 1.42 e 1.43.
Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'emendamento 1.71, di cui è prima firmataria, volto a inserire in un contesto organico del codice penale i reati in oggetto.
Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che l'emendamento Varchi 1.71 va nel senso di un emendamento di cui è prima firmataria. Entrambi sono volti a inserire la disciplina in discussione in un impianto organico coerente e anche con forbici consone. Chiede alla relatrice di accantonare gli emendamenti e si dichiara disponibile a discutere dell'ampiezza della forbice.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, ribadisce quanto detto in precedenza. Ritiene condivisibile inserire una pena pecuniaria nel rispetto però dell'impianto normativo.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ribadisce la disponibilità del Governo a portare in Aula un testo che – ribadisce – non sarà conclusivo, stante la futura presentazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Nicosia.
Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che in Aula va mandato in tutti i casi un testo corretto e coerente.
Maria Carolina VARCHI (FdI) ritiene che sia necessario, per non fare un lavoro inutile, capire la ratio della norma.
Marzia FERRAIOLI (FI) condivide quanto detto dalla deputata Varchi.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.71.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra il proprio emendamento 1.93, volto a diminuire la forbice prevista dal testo.
Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che l'emendamento 1.93 riprende i suoi emendamenti.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, ritiene che la questione delle pene va analizzata norma per norma. Ritiene apprezzabile la posizione del Governo che ha annunciato la presentazione di un disegno di legge di ratifica della Convenzione di Nicosia.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario valutare se sussista la volontà del Partito Democratico di attendere in ogni caso la ratifica della Convenzione di Nicosia, anche per non mortificare il lavoro della Commissione.
Alfredo BAZOLI (PD) ribadisce che la posizione del suo gruppo è quella di andare avanti con la disponibilità a valutare gli emendamenti. Aggiunge che, se poi la maggioranza dovesse ritenere di sospendere l'esame del provvedimento, si tratterebbe di una scelta politica autonoma.
Cosimo Maria FERRI (PD) desidera sottolineare che il provvedimento è stato calendarizzato in quota minoranza, nel rispetto di una prerogativa delle opposizioni. Vi è stata poi la dichiarazione di urgenza deliberata dall'Aula che è sovrana e della quale la Commissione deve tenere conto. Si tratta quindi di passaggi regolamentari che vanno rispettati. Ricorda che già nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame è richiamata l'opportunità di modificare il testo, anche alla luce della Convenzione di Nicosia.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.93.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra il proprio emendamento 1.92 e ne raccomanda l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.92.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento 1.45, di cui è prima firmataria, volto a ridurre la forbice della pena prevista e ad aggiungere una sanzione pecuniaria.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 1.45 e 1.46.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.102: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.44.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra il proprio emendamento 1.94, volto a introdurre la definizione di beni culturali al fine di ottenere una tassatività della pena e non lasciare margine di discrezionalità all'interprete.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.94.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.103: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.91.
Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'emendamento 1.72, di cui è prima firmataria, che aggiunge una sanzione pecuniaria.
Cosimo Maria FERRI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Varchi 1.72.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.72.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento 1.47, di cui è prima firmataria.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.47.
Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'emendamento 1.73, di cui è prima firmataria.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.73.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento 1.48, di cui è prima firmataria.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.48.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.104: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.90.
Cosimo Maria FERRI (PD) sottoscrive l'emendamento Orlando 1.100 e i successivi emendamenti a firma Orlando.
La Commissione respinge l'emendamento Orlando 1.100.
Mario PERANTONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua firma 1.8.
La Commissione approva l'emendamento Perantoni 1.8 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.49, volto ad introdurre per il reato di riciclaggio di beni culturali la previsione della reclusione da 5 a 12 anni e della multa da euro 10 mila a euro 90 mila.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.49.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.105: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orlando 1.101, Varchi 1.74 e Ferri 1.70.
Mario PERANTONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.11.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea come con la proposta di riformulazione della relatrice dell'emendamento Perantoni 1.11 si sopprima la previsione della multa per il reato di autoriciclaggio di beni culturali. Stigmatizza la circostanza che la Commissione in questo momento sopprima tale previsione per poi nuovamente introdurla durante l'esame del preannunciato disegno di legge di ratifica della Convenzione di Nicosia.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Perantoni 1.11 (nuova formulazione), Orlando 1.98 e le identiche proposte emendative Vitiello 1.95, Verini 1.97 e Bartolozzi 1.50 (vedi allegato 3).
Giulia SARTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione delle identiche proposte emendative Vitiello 1.95, Verini 1.97 e Bartolozzi 1.50, gli emendamenti Bartolozzi 1.63, Ferri 1.69 e Conte 1.106 non saranno poste in votazione in quanto preclusi.
Cosimo Maria FERRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.68.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.64, volto a prevedere che le violazioni in materia di alienazione di beni culturali siano punite con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 80 mila euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene. In proposito sottolinea che con tale proposta emendativa si introdurrebbe per la prima volta all'interno del codice penale la previsione di una multa parametrata in misura percentuale, allo scopo di consentire al giudice, in ragione della particolarità del bene da tutelare, di individuare la corretta pena.
Cosimo Maria FERRI (PD), nel condividere lo spirito dell'emendamento Bartolozzi 1.64, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sullo stesso.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, sottolinea che pur se appare apprezzabile l'intento della proposta emendativa, la disposizione appare di difficile applicazione presupponendo che il giudice, per poter parametrare la misura percentuale della multa, debba richiedere una perizia del valore del bene.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea che, trattandosi di un bene di patrimonio culturale, la stima dello stesso viene sempre effettuata.
Maria Carolina VARCHI (FdI) non concorda né con la relatrice né con la collega Bartolozzi, ritenendo che, proprio perché si tratta di un bene culturale, non può essere effettuata sullo stesso una perizia. Per tale ragione, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta emendativa Bartolozzi 1.64.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.64.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.65, volto a escludere i casi di concorso nel reato di cui all'articolo 518-octies, chiedendo alla relatrice di motivare le ragioni del parere contrario espresso sullo stesso.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, precisa di ritenere superflua la disposizione prevista dall'emendamento Bartolozzi 1.65.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 1.65 e 1.51.
Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.75, volto a prevedere che il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali sia punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 2.500 a euro 10.000.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.75.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ringrazia la relatrice ed il rappresentante del Governo per il parere favorevole espresso nei confronti dell'emendamento a sua prima firma 1.52.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bartolozzi 1.52 e Perantoni 1.21 (vedi allegato 3); quindi respinge l'emendamento Bartolozzi 1.57.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.56, volto a prevedere che sia sanzionata anche la condotta di chi danneggia un bene proprio.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, fa presente che per la fattispecie del danneggiamento è implicito che il bene possa essere proprio o altrui.
Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che il codice penale prevede che il danneggiamento sia esclusivamente doloso e per beni altrui e non a titolo di colpa. Ritiene pertanto opportuno che sia fatta tale specificazione.
Maria Carolina VARCHI (FdI) ritiene che sarebbe necessario approvare l'emendamento Bartolozzi 1.56, con il quale si potrebbe fare maggior chiarezza.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce che il codice penale sia agli articoli 635 e 639, relativi rispettivamente ai reati di danneggiamento e di deturpamento, fa sempre riferimento a condotte poste in essere nei confronti di beni altrui.
Maria Carolina VARCHI (FdI) osserva che il codice Urbani pone a carico dei privati che hanno il possesso di beni culturali una serie di adempimenti necessari alla loro manutenzione. Ritiene che sarebbe in armonia con tale codice prevedere anche la sanzione di chi danneggia un bene culturale proprio.
Mario PERANTONI (M5S) sottolinea che poiché nel codice penale gli articoli per il danneggiamento e il deturpamento di beni immobili precisano che tali beni debbano essere «altrui», il non averlo specificato all'interno dell'articolo 518-novies rende evidente che ci si riferisca anche ai beni propri.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, nel concordare con quanto testé espresso dal collega Perantoni, ribadisce che, essendo il bene culturale un bene giuridico diverso dagli altri beni, lo stesso può essere proprio o altrui.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ribadire le proprie considerazioni, sottolinea come l'interprete che si troverà ad affrontare le disposizioni che la Commissione sta approvando, avrà difficoltà a svolgere il proprio compito.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.56.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.107: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vitiello 1.89, Bartolozzi 1.54, Varchi 1.76 e Bartolozzi 1.55.
Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.77, volto a tutelare in maniera ancora più specifica i beni che si trovano nei centri storici.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'emendamento Varchi 1.77, del quale apprezza il contenuto.
Cosimo Maria FERRI (PD) preannuncia il voto contrario dei deputati del Partito Democratico sull'emendamento Varchi 1.77, sottolineando che i centri storici sono già coperti dalla formula «beni paesaggistici».
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.77.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.88, volto a sopprimere che la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.88.
Cosimo Maria FERRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.66.
Giusi BARTOLOZZI (FI) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.53.
La Commissione approva l'emendamento Bartolozzi 1.53 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.87, volto a prevedere la soppressione della previsione del reato di danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.87.
Giulia SARTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bartolozzi 1.53 (nuova formulazione), gli emendamenti Bartolozzi 1.59 e 1.58 non saranno posti in votazione, in quanto preclusi.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.108, identico agli emendamenti Bartolozzi 1.60 e Vitiello 1.86: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bartolozzi 1.60 e Vitiello 1.86, nonché l'emendamento Varchi 1.78.
Cosimo Maria FERRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.67.
La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.79.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.109: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vitiello 1.85 e 1.84.
Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento 1.61, di cui è prima firmataria, volto a ricondurre la microfattispecie di associazione a delinquere prevista dal testo alla coerenza con l'articolo 416 del codice penale.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.61.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.110: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.83.
Cosimo Maria FERRI (PD), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento Orlando 1.99, proposta dalla relatrice.
La Commissione approva l'emendamento Orlando 1.99 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).
Giulia SARTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Orlando 1.99 (nuova formulazione), sono preclusi gli emendamenti Vitiello 1.82 e Bartolozzi 1.62.
Mario PERANTONI (M5S) osserva, in relazione all'emendamento della relatrice 1.34, che la rubrica dovrebbe essere modificata sostituendo la parola «attenuanti» con le seguenti «circostanze attenuanti».
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, riformula il proprio emendamento 1.34 nei termini indicati dal deputato Perantoni (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento della relatrice 1.34.
La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.34 (nuova formulazione) (vedi allegato 3); respinge quindi l'emendamento Varchi 1.80.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra il proprio emendamento 1.81, volto ad escludere la punibilità in caso di restituzione o di reintegro del bene culturale oggetto del reato.
La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.81.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Carbonaro 1.38: si intende che vi abbia rinunciato.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 1.03.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 1.03.
Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 1.0.1 di cui è prima firmataria, volto a dare effettività all'impegno per il ripristino del patrimonio culturale dei centri storici con l'istituzione di un fondo alimentato dalle sanzioni pecuniarie previste nei suoi emendamenti. In caso di respingimento dell'articolo aggiuntivo, si dichiara disponibile a presentare un ordine del giorno di cui auspica l'accoglimento da parte del Governo.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.1, anche se non vede margini per la sua approvazione in assenza nel testo di sanzioni.
Cosimo Maria FERRI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.1.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.1.
Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 1.0.2, di cui è prima firmataria, la cui ratio è identica alla proposta emendativa precedente con riferimento però alla conservazione e al restauro di beni culturali.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.2.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.2.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Carbonaro 2.0.1 e 2.0.2: si intende che vi abbia rinunciato.
Avverte che il testo del provvedimento come risultante dalle proposte emendative approvate verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 392 Molteni e C. 460 Morani.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2018.
Giulia SARTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 19.15.
ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (C. 893 Orlando).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
«Art. 1.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il capo III-bis del titolo XIII del libro secondo è inserito il seguente:
Capo III-ter
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
Art. 649-ter. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.
Art. 649-quater. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 649-quinquies. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 649-sexies. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 649-quinquies.
Art. 649-septies. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 649-octies. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.
Art. 649-novies. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 649-decies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
Art. 649-undecies. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 10.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su due quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 649-duodecies. — (Casi di non punibilità). — Le disposizioni dell'articolo 649-terdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 649-terdecies. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art. 649-quaterdecies. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.
Art. 649-quinquiesdecies, – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente capo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili. La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce o reintegra il bene culturale proveniente dal delitto.
Art. 649-sexiesdecies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 649-septiesdecies. — (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;
Art. 2.
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,” sono inserite le seguenti: “per il delitto di cui all'articolo 649-quinquiesdecies del codice penale,”.
Art. 3.
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“ b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 649-quinquiesdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)”.
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
“Art. 25-quaterdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-octies e 649-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-quater e 649-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-decies e 649-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-ter, 649-quinquies e 649-septies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Art. 25-quinquiesdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-sexies, 649-duodecies e 649-quinquiesdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.
1. 96. Vitiello.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo I del libro secondo, dopo il capo II, è inserito il seguente:
“Capo II-bis
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
Art. 293-bis. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 293-ter. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 293-quater. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 293-quinquies. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 293-quater.
Art. 293-sexies. (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 293-septies. — (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). — È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 293-octies. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.
Art. 293-novies. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 293-decies. – (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 313-novies è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 293-undecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 293-duodecies. – (Contraffazione di opere d'arte). — È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 293-terdecies. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 293-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 293-quaterdecies. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.
Art. 293-quinquiesdecies. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.
Art. 293-sexiesdecies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
Art. 293-septiesdecies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 293-duodevicies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo ai applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale”;
b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:
“Art. 707-bis. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).- È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi fattuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle precedute di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge”».
1. 37. Carbonaro.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo I del libro secondo è inserito il seguente:
TITOLO I-bis
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
Art. 313-bis. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 313-ter. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 313-quater. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 313-quinquies. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 313-quater.
Art. 313-sexies. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 313-septies. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 313-octies. — (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). — Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.
Art. 313-novies. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 313-decies. – (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 313-novies è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 313-undecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 313-duodecies. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 313-terdecies. – (Casi di non punibilità). — Le disposizioni dell'articolo 313-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 313-quaterdecies. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.
Art. 313-quinquiesdecies. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.
Art. 313-sexiesdecies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
Art. 313-septiesdecies. — (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 313-duodevicies. — (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:
“Art. 707-bis. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.”.
c) All'articolo 165, comma 4, del codice penale, sostituire le parole: “322-bis” con le seguenti: “322-bis, 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies.”.
1. 39. Carbonaro.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della parte IV è sostituito dal seguente:
Capo I
(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)
Art. 169. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a sei anni e della multa da euro 800 a euro 40.000 chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 170. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 171. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nei farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 172. — (Riciclaggio di beni culturali). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 171.
Art. 173. — (Illecita detenzione di beni culturali). — Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene senza averne fatto denuncia immediatamente all'Autorità un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 174. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 175. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa fino a euro 20.000. La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
Art. 176. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene
La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 177. – (Danneggiamento, deturpamento imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 178. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 179. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 180. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere, di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 180-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Fuori dai casi di cui all'articolo 416, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, ed allo scopo di commettere più delitti con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa fino a 80.000 euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
Art. 180-ter. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). — Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
Art. 180-quater. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
Art. 180-quinquies. – (Confisca). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 180-sexies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
Art. 180-septies. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 180-octies. – (Opere illecite). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Art. 180-novies. (Collocazione e rimozione illecita). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Art. 180-decies. (Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1.
Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 40. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della Parte IV è sostituito dal seguente:
“Capo I
(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)
Art. 169. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 170. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 171. – (Ricettazione di beni culturali). Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 172 – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 171.
Art. 173. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 174. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 175. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.
Art. 176. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 177. – (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 178. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 179. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 3 0 del codice penale.
La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 180. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 180-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.
Art. 180-ter. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale.
Art. 180-quater. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
Art. 180-quinquies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 180-sexies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
Art. 180-septies. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terremo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 180-octies. – (Opere illecite). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Art. 180-novies. – (Collocazione e rimozione illecita). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 3 8.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Art. 180-decies. – (Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1.”».
Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 41. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da due a sei anni e della multa da euro 800 a euro 40.000.
1. 42. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a otto anni.
1. 43. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, dopo le parole: da due a otto anni aggiungere le seguenti: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 71. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni.
1. 93. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: della reclusione da quattro a dodici anni con la seguente: aumentata.
1. 92. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
1. 45. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dodici anni.
1. 46. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dodici anni.
1. 102. Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: non rilevano le circostanze di cui all'articolo 625, primo comma, numeri 8 e 8-ter.
1. 44. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis»: dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.
1. 94. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da uno a tre anni.
*1. 103. Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da uno a tre anni.
*1. 91. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 72. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter» primo comma, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.
1. 47. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: da tre a dodici anni con le seguenti: da quattro anni a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000.
1. 73. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: da tre a dodici anni con le seguenti: da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
1. 48. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: da tre a dodici anni con le seguenti: da due a nove anni.
1. 104. Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quater primo comma, sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.
1. 90. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.
1. 100. Orlando.
Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso Art. 518-quater, aggiungere il seguente:
Art. 518-quater.1 – (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è Imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 8. Perantoni.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quinquies, primo comma, sostituire le parole: da cinque quattordici anni con le seguenti: da cinque a dodici anni e della multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
1. 49. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quinquies» primo comma, sostituire le parole: da cinque a quattordici anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.
1. 105. Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quinquies, dopo le parole: da cinque a quattordici anni aggiungere le seguenti: con la multa da venticinquemila a cinquantamila euro.
1. 101. Orlando.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quinquies, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 74. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quinquies, sopprimere il secondo comma.
1. 70. Ferri.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
Art. 518-quinquies.1. – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, Imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, la pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 11. Perantoni.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
Art. 518-quinquies-bis. – (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 98. Orlando.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 95. Vitiello.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 97. Verini.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 50. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexies», primo comma, dopo la parola: detiene aggiungere le seguenti: senza averne fatto denuncia immediatamente all'Autorità.
1. 63. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexies», primo comma, sostituire la parola: sapendo con le seguenti: avendo la consapevolezza.
1. 69. Ferri.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexies», primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000 euro con le seguenti: da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 15.000 euro.
1. 106. Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-septies», dopo la parola: due anni sostituire la lettera e con la seguente: o.
1. 68. Ferri.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-septies», dopo le parole: euro 80.000 aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 64. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», primo comma, alla parola: chiunque premettere le seguenti: Fuori dei casi di concorso nel reato,.
1. 65. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», primo comma, sostituire le parole: da euro 258 a euro 5.165 con le seguenti: fino a euro 20.000.
1. 51. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», primo comma, sostituire le parole: da euro 258 a euro 5.165 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 10.000.
1. 75. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», terzo comma, dopo le parole: articolo 30, aggiungere le seguenti: e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 52. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, dopo le parole: in parte aggiungere le seguenti: inservibili o.
1. 21. Perantoni.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o paesaggistici.
1. 57. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, dopo le parole: o paesaggistici, aggiungere le seguenti: propri o altrui.
Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 518-novies», secondo comma, dopo le parole: o paesaggistici aggiungere le seguenti: propri o altrui.
1. 56. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a tre anni.
1. 107. Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.
1. 89. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, dopo le parole: da uno a cinque anni aggiungere le seguenti: e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 54. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies» primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la multa da 1.500 e 10.000.
1. 76. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», secondo comma, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 55. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi in danno di centri storici che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio culturale le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
1. 77. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», sopprimere il terzo comma.
1. 88. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies» sostituire il terzo con il seguente: La concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'obbligo di ripristino o di ripulitura dei luoghi ovvero all'obbligo di sostenerne le relative spese o rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
1. 66. Ferri.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).
1. 53. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 518-decies».
1. 87. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies» alla rubrica, sostituire le parole: e imbrattamento con le seguenti: imbrattamento e uso illecito.
1. 59. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», alla rubrica, sopprimere le parole: o paesaggistici.
1. 58. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni.
* 1. 60. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni.
* 1. 108. Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni.
1. 86. Vitiello.
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 518-undecies», aggiungere in fine le seguenti parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 78. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: La concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata è subordinata all'obbligo di ripristino o di ripulitura dei luoghi ovvero all'obbligo di sostenerne le relative spese o rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
1. 67. Ferri.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-duodecies», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000 con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro.
1. 79. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-duodecies», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
1. 109. Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-duodecies», primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
1. 85. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-duodecies», terzo comma, sostituire le parole: tre quotidiani con le seguenti: due quotidiani.
1. 84. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-quaterdecies» primo comma, premettere le seguenti parole: Fuori dai casi di cui all'articolo 416.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo comma:
dopo la parola: vantaggio aggiungere le seguenti: ed allo scopo di commettere più delitti;
sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da due a sette anni e con la multa fino a 80.000 euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 61. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-quaterdecies», primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a sei anni.
1. 110. Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso: Art. 518-quaterdecies, primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni.
1. 83. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «Art. 518-quinquiesdecies», con il seguente: Art. 518-quinquiesdecies – (Aggravanti in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
a) cagiona un danno di rilevante gravità;
b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un Incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un Indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.
1. 99. Orlando.
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 518-quinquiesdecies», primo comma, sopprimere le parole: da un terzo alla metà.
1. 82. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quinquiesdecies», secondo comma, dopo le parole: articolo 30, aggiungere le seguenti: e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 62. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-sexiesdecies» con il seguente:
«Art. 518-sexiesdecies. – (Attenuanti in materia di beni culturali o paesaggistici). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici – cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.
1. 34. La Relatrice.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexiesdecies», primo comma, sostituire le parole: dalla metà a due terzi con le seguenti; da un terzo alla metà.
1. 80. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexiesdecies», primo comma, sostituire le parole: ovvero dei beni provenienti dal delitto.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce o reintegra il bene culturale proveniente dal delitto.
1. 81. Vitiello.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole: «e 322-bis» sono sostituite con le seguenti: «, 322-bis, 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies».
1. 38. Carbonaro.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni per opere illecite eseguite su beni culturali).
1. All'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi;
«2-bis. Qualora il sopraintendente rilasci l'autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 21, comma 4, secondo le procedure di cui al comma 2-ter del presente articolo, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione prevista su beni immobili costituenti beni culturali, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione rilasciata;
c) per I lavori eseguiti su beni immobili costituenti beni culturali e configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-ter. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale interessato dagli interventi di cui al comma 2-bis presenta apposita domanda al sopraintendente ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Il sopraintendente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se si tratta di lavori eseguiti su beni immobili; negli altri casi, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro, tenendo conto della gravità del fatto.
2-quater. La completa e originaria rimessione in pristino dei beni culturali da parte del trasgressore, prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1».
1. 03. Schullian.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per il ripristino dei centri storici).
1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.
2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-novies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.
3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-novies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.
4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale».
1. 01. Varchi, Lucaselli, Maschio.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali).
1. Le multe previste dagli articoli 518-sexies, 518-septies, 518-octies, e 518-duodecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il ministero per i beni culturali e ambientali.».
1. 0. 2. Varchi, Maschio, Lucaselli.
ART. 2.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).
«1. All'articolo 444, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
1-quater. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo, del profitto e del prodotto del reato».
2. 01. Carbonaro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 444, dopo il comma 1-ter, le parole: «e 322-bis» sono sostituite con le seguenti: «322-bis, 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies».
2. 02. Carbonaro.
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
(C. 893 Orlando).
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quater», aggiungere il seguente: «Art. 518-quater.1» – (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dai casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali, illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 8. (Nuova formulazione) Perantoni.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies» aggiungere il seguente: «Art. 518-quinquies.1» – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a quattro anni.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 11. (Nuova formulazione) Perantoni.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies» sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).
Conseguentemente al medesimo comma, capoverso «Art. 518-decies» sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici).
1. 53. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-quinquiesdecies» con il seguente: «Art. 518-quinquiesdecies» – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
a) cagiona un danno di rilevante gravità;
b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 99. (Nuova formulazione) Orlando, Ferri.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-sexiesdecies» con il seguente: «Art. 518-sexiesdecies» – (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.
1. 34. (Nuova formulazione) La Relatrice.
ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (C. 893 Orlando).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quater», aggiungere il seguente: «Art. 518-quater.1» – (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dai casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali, illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 8. (Nuova formulazione) Perantoni.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies» aggiungere il seguente: «Art. 518-quinquies.1» – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a quattro anni.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 11. (Nuova formulazione) Perantoni.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
Art. 518-quinquies-bis. – (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 98. Orlando, Ferri.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 95. Vitiello.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 97. Verini.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 50. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», terzo comma, dopo le parole: articolo 30, aggiungere le seguenti: e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 52. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, dopo le parole: in parte aggiungere le seguenti: inservibili o.
1. 21. Perantoni.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies» sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).
Conseguentemente al medesimo comma, capoverso «Art. 518-decies» sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici).
1. 53. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-quinquiesdecies» con il seguente: «Art. 518-quinquiesdecies» – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
a) cagiona un danno di rilevante gravità;
b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 99. (Nuova formulazione) Orlando, Ferri.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-sexiesdecies» con il seguente: «Art. 518-sexiesdecies» – (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.
1. 34. (Nuova formulazione) La Relatrice.