I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Giovedì 27 settembre 2018

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di azioni di classe. Nuovo testo C. 791 (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 18

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 29

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione C. 543 Nesci (Seguito esame e rinvio) ... 25

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) ... 30

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione) ... 27

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 33

I Commissione - Resoconto di giovedì 27 settembre 2018

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di azioni di classe.
Nuovo testo C. 791.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato a esprimere il parere alla Commissione Giustizia sul testo della proposta di legge C. 791, recante disposizioni in materia di azione di classe, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, trasmesso dalla II Commissione nella serata di ieri.
  Avverte che il parere dovrà essere espresso nella seduta odierna, in quanto la Commissione Giustizia ne concluderà l'esame in sede referente nella giornata odierna, atteso che la discussione sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 1o ottobre prossimo.

  Fabiana DADONE (M5S) relatrice, rileva come la proposta di legge C. 791 intervenga sull'azione di classe, disciplinata dall'articolo 140-bis del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), con la finalità di potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo – attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere.
  La disciplina dell'azione di classe viene trasferita dal citato codice del consumo al codice di procedura civile, con l'introduzione di un apposito nuovo titolo, e la relativa competenza passa dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali e delle Corti di appello;
  Viene inoltre previsto un ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate, nonché degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive e con la possibilità di aderire sia prima che dopo la sentenza che accoglie l'azione.
  In particolare, l'articolo 1, introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis «Dei procedimenti collettivi», composto da 15 nuovi articoli (da 840-bis a 840-sexiesdecies). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali e, dunque, in coda al codice di procedura civile.
  In dettaglio, il nuovo articolo 840-bis amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Eliminando anzitutto – data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo – ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di «diritti individuali omogenei» (ma non a «interessi collettivi»); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della «classe», nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Spetterà ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, «da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge», stabilire i criteri e i requisiti per la suddetta iscrizione.
  In merito a tale ultima previsione, segnala l'opportunità di correggere la formulazione della norma, facendo riferimento all'entrata in vigore «della presente disposizione», ovvero di espungere dal codice di procedura civile il rinvio al decreto attuativo e di collocarlo in una apposita disposizione del provvedimento in esame, così da collegarne la decorrenza all'entrata in vigore dello stesso.
  La disposizione amplia inoltre l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Se viene presentata un'azione di classe si stabilisce che: il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal nuovo articolo 840-undecies, ottavo comma, del codice di procedura civile (deve, cioè, essere stata revocata la domanda di adesione prima che sia divenuto definitivo il decreto del giudice delegato che accoglie la domanda stessa); non è ammesso l'intervento di terzi; sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-bis dispone, in merito, che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.
  Il nuovo articolo 840-ter del codice di procedura civile disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cosiddetto tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede il convenuto. Attualmente la competenza è del tribunale ordinario (in composizione collegiale) con sede nel capoluogo di regione sede dell'impresa convenuta. La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso dovrà essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione mentre attualmente la decisione deve intervenire «all'esito della prima udienza», senza previsione di un termine. La decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. I motivi di inammissibilità dell'azione di classe sono sostanzialmente gli stessi previsti dal codice del consumo, ovvero un'azione manifestamente infondata; in questo caso, l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto; proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio; in cui l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto; carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide entro 30 giorni; analogamente alla vigente normativa, la decisione della Corte d'appello non è ricorribile in Cassazione. Il reclamo alla Corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale delle imprese. Il tribunale deve decidere nel merito, con sentenza, entro 30 giorni dalla discussione orale della causa.
  Il nuovo articolo 840-quater del codice di procedura civile disciplina la possibile pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto.
  La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo convenuto, pena la cancellazione dal ruolo. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.
  I nuovi articoli 840-quinquies e 840-sexies del codice di procedura civile disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito.
  La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito; nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo
840-sexies). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione.
  Quanto all'istruzione della causa, l'articolo 840-quinquies definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende.
  La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe, ai sensi dell'articolo 840-sexies, ha natura di accertamento della responsabilità del convenuto, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza). Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione. La sentenza è pubblicata sul portale telematico entro 15 giorni dal deposito.
  Con la sentenza – che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese – vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare).
  Le modalità di adesione sono indicate dall'articolo 840-septies, che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) e non richiede l'assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, è previsto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.
  La fase successiva dell'azione di classe – nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute – è disciplinata dall'articolo 840-octies. Si tratta di una fase ulteriore, introdotta dalla riforma; il codice del consumo, infatti, prevede attualmente che sia direttamente il tribunale, con la sentenza di condanna, a liquidare in via equitativa le somme dovute agli aderenti all'azione oppure a stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione; solo in quest'ultimo caso, se non vi è accordo sul quantum del risarcimento il giudice, su istanza di almeno una parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.
  L'articolo 840-octies prevede il seguente procedimento: entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il convenuto ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva; i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi; entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti; entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni; Il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al convenuto, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore.
A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense.
  Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-duodecies). Se, al contrario, il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-terdecies). La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene – con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile – quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-quinquiesdecies). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.
  L'articolo 840-novies disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta «quota lite», cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. La disposizione, peraltro, consente al Ministro della giustizia, con proprio decreto e in assenza di criteri direttivi, di modificare le percentuali individuate dal legislatore. Si tratta sostanzialmente di una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che dunque non offre le medesime garanzie. L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni sulla base di specifici criteri (complessità dell'incarico, ricorso a coadiutori, qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti). Tali criteri possono altresì giustificare una riduzione fino al 50 per cento del compenso premiale spettante al difensore dell'attore (se i difensori sono più di uno, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata).
  Gli articoli 840-decies e 840-undecies riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.
  L'articolo 840-decies prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del Ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti.
  L'articolo 840-undecies prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente (ai sensi dell'articolo 840-novies, comma 5). Il gravame assume qui la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto – salvo che il tribunale non disponga diversamente, in presenza di «gravi e fondati motivi». Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  Possono proporre ricorso il convenuto, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'articolo 840-novies; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia
stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti. La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso (indicazione del tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti) e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato nei successivi 30 giorni confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.
  L'articolo 840-quaterdecies interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. In particolare, viene stabilito: che fino alla precisazione delle conclusioni, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso, sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico; che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. Ogni aderente può contestare l'accordo in sede di fascicolo informatico ed eventualmente revocare al rappresentante la facoltà di stipulare l'accordo transattivo (la mancata contestazione equivale ad acquiescenza all'accordo). L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca l'attore. La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato l'accordo.
  Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato ai procedimenti collettivi, l'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva. Con l'azione in questione «chiunque abbia interesse» può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. Analoga facoltà è data alle organizzazioni e alle associazioni iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico.
  La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati), incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e prevede l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme dell'articolo 840-quinquies. Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte o del pubblico ministero, alla parte soccombente, con la cessazione della condotta: l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-bis del codice di procedura civile); di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.
  L'articolo 2 della proposta di legge interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-bis – peraltro formato dal solo articolo 196-bis – dedicato ai procedimenti collettivi.
  La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero
della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.
  L'articolo 3 della proposta di legge modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Pertanto, l'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica sanzionerà anche chi – nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 12 mesi rispetto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-bis del Codice del consumo. Stante il richiamo ai soli procedimenti già in corso, la riforma potrà dunque trovare applicazione anche in relazione a fatti e comportamenti antecedenti alla sua entrata in vigore.
  L'articolo 6 provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.
  L'articolo 7 integra l'elenco delle controversie di competenza delle sezioni specializzate per l'impresa – di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003 – con i procedimenti collettivi disciplinati dal nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile. La disposizione modifica inoltre il decreto legislativo n. 3 del 2017, in tema di azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, sostituendo il rinvio all'azione di classe disciplinata dal codice del consumo con quello al nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite segnala come la proposta di legge sia riconducibile alle materie «ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Emanuele PRISCO (FdI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Francesco Paolo SISTO (FI) eccepisce in primo luogo la indeterminatezza dei termini «organizzazioni» e «associazioni» utilizzati nel provvedimento, non ritenendo che sia possibile delegare al governo la determinazione di aspetti fondamentali di una disciplina tanto delicata, i quali devono invece essere definiti puntualmente dal legislatore.
  Ritiene inoltre del tutto contrarie ai principi costituzionali relativi al processo le norme in materia di adesione all'azione di classe, nonché le previsioni circa la ripartizione delle spese recate dall'intervento legislativo. Dichiara pertanto il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo Sibilia e Stefano Candiani.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
C. 543 Nesci.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre scorso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono stati presentati 19 emendamenti (vedi allegato 2). Invita quindi la relatrice, Nesci, e il rappresentante del Governo a esprimere il loro parere su di essi.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice, invita al ritiro dell'emendamento Santelli 1.1; esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Prisco 1.2 e Santelli 1.3, invitando al ritiro dell'emendamento Prisco 1.4. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Sisto 1.5 e 1.6, Prisco 2.1, Sisto 2.2, Prisco 3.1, Sisto 3.2 e 3.3, Prisco 4.1 e Sisto 4.2. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.3, esprime parere contrario sull'emendamento Santelli 4.4 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Sisto 5.2, invita al ritiro sull'emendamento Sisto 6.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento Sisto 6.2.
  In ragione dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti su taluni degli emendamenti presentati, chiede comunque di rinviare la votazione delle proposte emendative in esame ad altra seduta.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA esprime parere conforme a quello della relatrice ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.3 e 5.1 della relatrice.

  Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza con forza l'atteggiamento della maggioranza di completa indisponibilità al confronto, anche su provvedimenti tecnici come quello in esame, che testimoniano una totale mancanza di rispetto del ruolo delle opposizioni. Denuncia quindi una deriva antidemocratica senza precedenti, fondata esclusivamente sulla forza dei numeri, che si è concretizzata sinora nel rigetto di ogni proposta di buon senso proveniente dai gruppi di minoranza e in una assoluta chiusura al dialogo. Rileva come sinora – in presenza di una produttività estremamente ridotta dell'attività legislativa della I Commissione, che ritiene non sia mai giunta a livelli tanto modesti – si sia perseguita una costante mortificazione delle prerogative delle minoranza, messa in atto peraltro non solo attraverso l'espressione di pareri contrari sulle proposte emendative. Richiama, ad esempio, il diverso approccio seguito dalla presidenza nelle modalità di designazione dei relatori sui provvedimenti per i quali è stata deliberata l'urgenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, che hanno condotto, per il solo provvedimento proposto dall'opposizione, all'esclusione dal ruolo di relatrice della presentatrice delle proposte di legge C. 1066 e C. 480, in materia di videosorveglianza.
  Invita dunque la maggioranza a nutrire maggiore rispetto nei confronti dell'attività del Parlamento, considerando la particolare delicatezza delle tematiche di ampio respiro costituzionale affrontate in I Commissione, che richiederebbero ben altra attenzione e cultura giuridica. Fa presente che, nel caso in cui la maggioranza si ostinasse in tale atteggiamento di prevaricazione delle minoranze, il suo gruppo è pronto a reagire con fermezza, in difesa della democrazia, svolgendo una puntuale e rigorosa opposizione, che costringa i gruppi di maggioranza, punto per punto, a dibattere con serietà dei temi posti all'attenzione. Ritiene paradossale che tale inusitata forma di noncuranza delle ragioni delle opposizioni sia posta in essere proprio dal gruppo del M5S, che, nella passata legislatura, ha fatto del rispetto delle minoranza la propria bandiera. Chiede pertanto alla presidenza, nonché agli esponenti del gruppo della Lega, appellandosi al loro buon senso, di intervenire nell'ottica di un riequilibrio dei rapporti, al fine di scongiurare tale irrigidimento delle relazioni parlamentari. Fa notare che un simile atteggiamento di chiusura nuoce alla stessa qualità delle leggi, a fronte di misure legislative la cui elaborazione rischia di essere sottratta all'apporto costruttivo dei gruppi, divenendo il frutto di una mera imposizione.
  Soffermandosi poi sul provvedimento in esame, auspica che la relatrice rivaluti il proprio parere sugli emendamenti delle opposizioni, soprattutto laddove con essi si propongono elementi di riflessione di assoluta ragionevolezza, che richiamano, peraltro, rilevanti profili di legittimità costituzionale. Fa riferimento in particolare agli emendamenti con i quali pone la questione del rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, che impedisce di limitare i diritti dei cittadini in presenza di condanne non definitive, nonché alle proposte emendative che mirano all'esclusione dell'abuso di ufficio dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis) e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), del provvedimento in esame, a fronte del forte tasso di discrezionalità che richiede l'accertamento di tale fattispecie penale. Si augura dunque un cambiamento di rotta, che restituisca dignità alla presenza dei parlamentari, evitando che la Commissione sia ridotta ad un mero «simulacro» nel quale rischia di appare inutile ogni forma di partecipazione al dibattito. Dichiara che il suo gruppo è comunque pronto a confrontarsi sul merito senza pregiudiziali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Sisto, fa presente di avere sperimentato nella precedente legislatura, quale parlamentare dell'opposizione, l'atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza, ma ritiene improprio il raffronto con l'attuale legislatura.
  Per quanto riguarda i lavori della Commissione Affari costituzionali, rileva come le considerazioni svolte dal deputato Sisto non siano, a suo giudizio, fondate: osserva infatti come la I Commissione sia quella che ha concluso l'esame del maggior numero di provvedimenti e come in diverse occasioni si sia tenuto conto del contributo delle opposizioni, pervenendo anche, nel caso delle proposte di legge istitutive della Commissione antimafia, all'elaborazione di un testo unificato.
  Rileva, inoltre, come, nel caso di specie, la relatrice abbia proposto il rinvio delle votazioni sugli emendamenti proprio al fine di favorire un confronto con i presentatori delle proposte emendative. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì prossimo.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 36.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il relatore ha riformulato la sua proposta di parere (vedi allegato 3), la quale è disponibile su GeoCom ed è stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, illustrando la nuova formulazione della sua proposta di parere, fa presente che, accogliendo l'invito in tal senso del Sottosegretario Candiani, si è pervenuti a una sintesi con la relatrice sul provvedimento presso l'omologa Commissione del Senato, concordando con il Governo circa la necessità di rinviare molti aspetti della materia a una fase successiva, per la quale si sta ipotizzando, analogamente al riordino del comparto delle Forze di Polizia, il ricorso a una delega specifica.
  Rileva quindi come sia subito apparsa chiara la difficoltà di intervenire su una normativa molto dettagliata, data la ristrettezza del tempo a disposizione. Sottolinea inoltre come si sia comunque ritenuto di indicare le linee di un'auspicata revisione di importanti questioni alla base delle numerose doglianze pervenute, suggerendo al Governo, su più punti, l'opportunità di valutare, già in questa sede, l'adozione di correttivi allo schema in modo più generale, posto che gli elementi contenuti nella precedente versione della proposta di parere potranno essere considerati più che una semplice traccia di lavoro, e, dal punto di vista della necessaria interlocuzione con tutte le parti interessate, anche una base di dialogo e di confronto sulle situazioni rimaste irrisolte anche dopo l'adozione del decreto legislativo in esame.
  Evidenzia altresì come la nuova formulazione della proposta di parere recepisca comunque le richieste più urgenti e necessarie, rimandando a ulteriori provvedimenti una più esaustiva attuazione degli obiettivi fissati dal Governo, vale a dire: la razionalizzazione e l'efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97; l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali; l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure.
  Raccomanda, infine, l'approvazione della sua proposta di parere.

  Emanuele PRISCO (FdI) ringrazia il relatore per aver riformulato la sua proposta di parere, che recepisce alcune considerazioni emerse nel dibattito, ferma restando la necessità di una nuova delega legislativa per un intervento più ampio. Soffermandosi brevemente su alcuni aspetti specifici, segnala come gli operatori ginnici e medici dovrebbero essere ricompresi nel personale operativo; richiama l'attenzione sulla necessità di chiarire come l'equiordinazione alle Forze di polizia vada riferita essenzialmente agli aspetti economici e previdenziali e non interpretata nel senso di assimilare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle Forze di polizia.
  Sottolinea quindi la necessità di incrementare la dotazione organica dei capi squadra e di risolvere le problematiche relative agli ex funzionari tecnici non direttivi, segnalando l'opportunità di riconsiderare, per il personale con trenta anni di anzianità, il requisito della laurea magistrale per l'accesso ad alcuni ruoli.
  Esprimendo il proprio giudizio positivo sulla proposta di parere, che è analoga a quella approvata dall'omologa Commissione del Senato, auspica che il Governo dia seguito agli impegni assunti, sia sotto il profilo di un ulteriore e più ampio intervento normativo, sia sotto il profilo dello stanziamento di risorse adeguate.
  Ribadisce conclusivamente il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

  Simona BORDONALI (Lega) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto, che ha condotto all'elaborazione di una proposta di parere, giudicata efficace e rispettosa delle esigenze manifestate dai rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel corso delle audizioni. Rivolge altresì un ringraziamento al Sottosegretario Candiani per la sua disponibilità e per la costante attenzione prestata durante l'esame del provvedimento.
  Manifesta quindi la sua soddisfazione per la conclusione di un iter che consentirà di utilizzare le risorse stanziate, condividendo il contenuto delle osservazioni recate dalla nuova formulazione della proposta di parere del relatore, che mirano alla risoluzione di importanti questioni del personale, che riguardano, in particolare, la valorizzazione dei ruoli operativi, l'incremento degli organici, in particolare nell'ambito dei ruoli dei capisquadra, le possibilità di una migliore progressione di carriera per coloro che hanno maturato esperienza nel Corpo.

  Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che l'approvazione della proposta di parere del relatore, come riformulata, è avvenuta all'unanimità.

  La seduta termina alle 15.20.

I Commissione - giovedì 27 settembre 2018

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 791 Salafia, recante «Disposizioni in materia di azione di classe», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente;
   considerato che:
    la proposta di legge interviene sullo strumento dell'azione di classe, attualmente disciplinata dall'articolo 140-bis del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), con la finalità di potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo – attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere;
    la disciplina dell'azione di classe viene trasferita dal citato codice del consumo al codice di procedura civile, con l'introduzione di un apposito nuovo titolo, e la relativa competenza passa dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali e delle Corti di appello;
    viene inoltre previsto un ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate, nonché degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive e con la possibilità di aderire sia prima sia dopo la sentenza che accoglie l'azione;
    rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile alle materie «ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento al quarto periodo del primo comma del nuovo articolo 840-bis del codice di procedura civile, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della norma, facendo riferimento all'entrata in vigore «della presente disposizione», ovvero di espungere dal codice di procedura civile il rinvio al decreto attuativo e di collocarlo in una apposita disposizione del provvedimento in esame, così da collegarne la decorrenza all'entrata in vigore dello stesso.

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (C. 543 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   1) al numero 1) premettere il seguente:
    01) al comma primo, le parole: «dal Presidente della Corte di appello competente per territorio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tramite sorteggio dei soggetti presenti nell'elenco di cui al comma terzo».
   2) Dopo il numero 1 aggiungere il seguente:
    1-bis) dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «in caso di rinuncia o impedimento si provvede nuovamente per sorteggio».
1. 1. Santelli.

  Al comma 1, lettera b) numero 3), sopprimere la lettera b).
1. 2. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), sopprimere le parole: del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 3. Santelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: i candidati medesimi aggiungere le seguenti: nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano prioritariamente ma, laddove ciò rendesse impossibile la costituzione del seggio, possono essere disattese;».
1. 4. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
1. 5. Sisto.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
1. 6. Sisto.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1 sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.
2. 2. Sisto.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere la lettera b).
3. 1. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
3. 2. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
3. 3. Sisto.

ART. 4

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso a-ter).
4. 1. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1), lettera a), capoverso a-ter) sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.
4. 2. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere, al comma 1, il seguente comma:
  01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, formula, con invito pubblicato anche sul sito del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, richiesta agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire
al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica alla casella indicata nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive;
   b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223» e aggiungere, in fine, le seguenti: «tra i soli iscritti nell'albo che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore»;
   c) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «iscritti nell'albo degli scrutatori»;
   d) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «iscritti nell'albo degli scrutatori» nonché le parole: «della lettera a)» e inserire, dopo le parole: «ai sensi», le seguenti: «delle lettere a) e c)»;
   e) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «Qualora il numero dei nominativi che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la Commissione elettorale comunale procede, per la copertura del posti da scrutatore rimasti vacanti, a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, ad un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso»;
   f) sopprimere il comma 6.
4. 3. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, al comma 1 sopprimere la lettera c).
4. 4. Santelli.

ART. 5.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
5. 1. La Relatrice.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
5. 2. Sisto.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: È fatto divieto aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei casi di comprovata ed assoluta urgenza,
6. 1. Sisto.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
6. 2. Sisto.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36);
   premesso che:
    in attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015 il Governo ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; in particolare, con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo ha novellato il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;
    con lo schema di decreto in esame si intendono apportare correttivi e integrazioni ai decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;
    lo schema di decreto è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l'articolo 1, compreso nel Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7, compresi nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli articoli 8, 9, 10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017 e disposizioni finali,
   rilevato che:
    il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali, nonché
il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure;
   considerato che:
    lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che svolga funzioni operative; in particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli) e talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione; per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado; lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli;
    valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione;
    considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sullo schema di decreto il 6 settembre 2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) valuti il Governo l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo, in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente;
   2) appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al fine di raggiungere un'effettiva equiordinazione con il personale delle Forze di Polizia;
   3) si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo, e il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, previsto per il personale delle Forze di Polizia;
   4) attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune aree del Paese e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche
procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure;
   5) non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale disposizione finisce, di fatto, per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita; appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico; sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;
   6) si rileva l'opportunità di raggiungere un'adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale e il personale del ruolo tecnico operativo;
   7) si invita il Governo a valutare l'opportunità di consentire la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di titoli di laurea diversi da quelle oggi previste, quali, ad esempio, quelli in ambito giuridico, scientifico e umanistico: nei casi appena richiamati appare opportuna l'eliminazione dei limiti di età;
   8) si segnala l'opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi;
   9) valuti il Governo l'opportunità di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato ai sensi del vigente articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio;
   10) appare necessaria l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI, nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;
   11) in riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale, si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale: appare, quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;
   12) appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle telecomunicazioni e radioriparatori dei vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e nautici;
   13) si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, prevedendo per essi i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici, ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
   14) al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, valuti il Governo la possibilità di istituire un
ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari operativi diplomati, secondo alcuni specifici criteri, quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari; riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali); equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza; applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo;
   15) in merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, si segnala la necessità di una revisione degli articoli 160, 212 e 260 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come novellati o introdotti dallo schema di decreto, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell'anzianità di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l'anzianità nel ruolo) e degli scatti di servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l'acclarata identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento;
   16) si propone di sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I del Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di ottimizzazione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, fonte «di complicazioni e complicanze patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada»;
   17) si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;
   18) è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige della possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;
   19) risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato, esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza;
   20) valuti il Governo, a fronte delle predette osservazioni e alle eventuali conseguenti modificazioni che dovessero realizzarsi nella disciplina generale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, l'adozione di successivi provvedimenti volti a ridefinire le competenze operative, tecnico amministrative e investigative del Corpo Nazionale medesimo e le relazioni coinvolgenti gli aspetti, anche organizzativi, di protezione civile e di tutela dell'ambiente.