I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Mercoledì 26 settembre 2018

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio) ... 49

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) ... 53

I Commissione - Resoconto di mercoledì 26 settembre 2018

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Stefano CANDIANI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 36.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sullo schema di decreto sono pervenuti, rispettivamente in data 1o agosto 2018 e 21 settembre 2018, i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
  Informa inoltre che il relatore ha predisposto una proposta di parere (vedi allegato), disponibile su GeoCom, che è stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti la Commissione nella mattinata odierna.
  Avverte quindi che la votazione sulla proposta di parere avrà luogo nella seduta di domani.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, illustrando la sua proposta di parere, sottolinea come essa inviti il Governo a valutare l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo in esame numerose modificazioni, dettagliatamente indicate nella proposta stessa.
  Osserva quindi come si tratti di un provvedimento particolarmente complesso, sul quale peraltro la Commissione ha avuto modo di svolgere un esame ampio e approfondito, rilevando come un intervento normativo in materia di funzioni e organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia particolarmente atteso dagli operatori del settore e come l'adozione del decreto legislativo si renda necessaria per dare un primo segnale in tale direzione ed evitare che le relative risorse finanziarie restino inutilizzate.
  Richiama, altresì, alcuni aspetti evidenziati nelle premesse della proposta di parere. In particolare, evidenzia l'ottica del principale degli obiettivi della delega, ossia l’«ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure, sottolineando come nella proposta di parere si ritenga essenziale un intervento di semplificazione del corpo dell'articolato, cui dovrà far seguito il rinvio a successivi decreti ministeriali per la definizione di dettaglio di organici e strutture nell'ambito delle indicazioni formulate.
  Osserva come un ulteriore intervento dovrebbe affrontare nel merito il sistema, che risulta scarsamente definito e di dubbia applicazione, con il rischio di incappare in profili di illegittimità, della delega di competenze e responsabilità che dai dirigenti discende verso i ruoli minori, consegnando di fatto gravi incombenze a soggetti che potrebbero, per lo scarso peso in seno all'amministrazione, non avere le risorse necessarie per intervenire con efficacia.
  Rileva, sempre richiamando le premesse della proposta di parere, come permangano non sufficientemente chiari, ai fini di una corretta applicazione dello schema, gli aspetti di inquadramento giuridico/funzionale derivanti da precise definizioni di «funzioni» riferite sia all'Ente che al personale, di «competenze» riferite ai soli ex forestali, dell'accezione «operativa» riferita ai ruoli dirigenti e direttivi senza esplicitazione di quale sia il rischio operativo connesso, delle ampie «funzioni di polizia giudiziaria» assegnate indifferentemente sia a personale che interviene sugli eventi sia a personale certificatore di provvedimenti amministrativi di prevenzione e potenzialmente in conflitto di interessi.
  Sottolinea inoltre la necessità di prevedere, nell'ambito delle disposizioni riguardanti i ruoli del Corpo di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, contenente modifiche agli articoli 2, 10, 17 e seguenti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la separazione tra personale addetto al soccorso in via ordinaria e continuativa dal restante personale. Questo allo scopo di rendere centrale, partendo dall'organizzazione, il tema e la funzione del sistema del soccorso rispetto a tutte le altre attività di competenza del Corpo, nel contesto di una scelta strategica fondamentale, che invero altro non fa che tradurre in norma una situazione di fatto già esistente, finalizzata innanzitutto a riqualificare gli addetti a tali compiti: i vigili, capi squadra e capi reparto si propone siano individuati quali unici ruoli operativi (in luogo dell'attuale versione dell'articolo 1 comma 1, del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, che vi include inopinatamente gli ispettori) e dovranno avere come titolo culturale minimo il diploma di scuola media di secondo grado (importante innovazione già prevista nello schema di decreto); inoltre le progressioni in carriera devono essere regolate da un sistema di formazione accademica e da una verificata esperienza sul campo che garantisca una capacità di agire anche nei momenti di maggiore stress.
  Considera pertanto necessario, intervenendo sugli articoli 4 e 6, introdurre una norma per cui il conferimento di incarichi di mansioni superiori debba essere accompagnato da una relazione del dirigente che attesti l'effettiva sussistenza delle capacità e delle competenze in capo all'interessato.
  Reputa altresì necessario operare un intervento sull'articolo 9 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, prevedendo
che la promozione alla qualifica superiore non sia un automatismo legato alla anzianità di ruolo, bensì passi attraverso un miglioramento nella formazione e nella esperienza anche di livello accademico.
  Osserva quindi come attraverso la formalizzazione normativa della «separazione delle carriere», operativa e tecnica, si risolva il conflitto di interessi potenzialmente insito nella possibilità di cumulare gli incarichi di consulente, assistente, formatore per le aziende e la funzione di polizia giudiziaria: con la proposta di modifica contenuta nella proposta di parere gli appartenenti ai ruoli tecnici saranno consulenti, mentre gli operativi saranno vigilanti.
  Sottolinea altresì come, attraverso le suddette modifiche, che si pongono nel solco della delega in termini di semplificazione amministrativa e di miglioramento del rapporto con l'utenza, le squadre operative dei Vigili del fuoco saranno composte unicamente da due ruoli: essi dovranno essere dotati di competenze e cultura tali da offrire le risposte di front-line richieste nell'immediato dal soccorso.
  Ferma restando la necessità di mantenere nettamente distinto, anche normativamente, il personale operativo da quello tecnico, osserva come, all'articolo 10 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, non vi sia ragione per comprimere le attuali qualifiche, che dunque propone rimangano le stesse (capo squadra; capo squadra esperto; capo reparto; capo reparto esperto); conseguentemente, ritiene necessario modificare anche l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 217, che dovrà prevedere la promozione a capo reparto esperto e l'attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.
  Rileva, inoltre, come nella proposta di parere si proponga di sopprimere la Sezione I del Capo V del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, non condividendo l'intento di costituire un settore di direttivi speciali denominati aggiunti; detti soggetti dovranno rimanere con l'attuale inquadramento, ritenendo che la scelta di valorizzare il loro ruolo potrà più correttamente essere perseguita in sede contrattuale.
  Osserva, sempre richiamando la proposta di parere, come il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi appaia una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini.
  Rileva altresì come la proposta di parere chieda di operare, per la definizione dei ruoli del personale specialista, il rinvio a un successivo decreto ministeriale, fonte normativa più idonea al dettaglio richiesto, nonché alla necessaria interlocuzione con i lavoratori ed i loro rappresentanti; peraltro, nella elencazione dei ruoli operata dallo schema di decreto, ravvisa duplicazioni di attività che non ha alcun senso, anche sotto il profilo costituzionale, retribuire diversamente (si pensi ai piloti di velivoli).
  Sottolinea quindi come, in relazione all'accesso al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi, la proposta di parere raccomandi una modifica all'articolo 19 del decreto legislativo n. 217 del 2005 che consenta ai capi squadra di transitare al ruolo ispettore, cioè al personale operativo di transitare a ruoli più distanti dal front-line del soccorso. Reputa che ciò costituirebbe una misura di tutela per coloro che dovessero trovarsi nella condizione di non poter proseguire con l'attività pienamente operativa e conseguentemente, la proposta di parere chiede di sopprimere l'articolo 23 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
  Rileva, inoltre, l'opportunità di apportare modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 3 dello schema di decreto riguardanti l'accesso ai ruoli direttivi ed alla dirigenza, valorizzando al tempo stesso il ruolo del concorso e dunque del turn over e del possesso di specifici titoli di studio, nonché l'esperienza maturata dal personale interno.

  Evidenzia altresì l'opportunità di prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai corpi regionali e provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige la possibilità del transito in mobilità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio.
  Sottolinea infine la necessità rivedere l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato, esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza.
  Ritiene quindi opportuno procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta di domani, al fine di consentire un adeguato approfondimento dei suoi contenuti.

  Emanuele PRISCO (FdI) reputa che la proposta di parere dal relatore, così come formulata, sia offensiva nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non consideri il lavoro meritorio svolto da tutte le sue componenti, ritenendo che i contenuti della stessa proposta, se recepiti, comporterebbero la sostazione disgregazione del Corpo stesso. Invita quindi con forza il relatore a ritirare la sua proposta, di cui non condivide l'impostazione complessiva, fondandosi su una completa riscrittura del provvedimento, del quale gli stessi organismi di rappresentanza, durante le audizioni svolte in Parlamento, hanno auspicato piuttosto una correzione limitata ad alcuni aspetti. Fa notare che proporre un intervento di modifica del provvedimento di tale portata equivale a compromettere l'esercizio della delega, considerata l'imminente scadenza dei termini di legge, con il rischio di disperdere le risorse a tal fine stanziate.
  Passando nel dettaglio al contenuto della proposta di parere, esprime forti perplessità su diversi suoi aspetti, soffermandosi, in particolare, sulla parte riguardante i ruoli dei capisquadra e i capireparto nonché la richiesta, in essa contenuta di stabilire che le squadre debbano essere costituite solo da personale permanente, che, a suo avviso, soprattutto nei territori del Nord del Paese, pregiudicherebbe la composizione delle squadre stesso per lo svolgimento delle attività di soccorso, per le quali attualmente si ricorre necessariamente anche al personale volontario.
  Esprime rilievi critici anche sulla parte della proposta di parere relativa alla distinzione tra personale con ruoli operativi e personale con ruoli tecnici, rilevando l'assenza di una reale valorizzazione delle esperienze maturate, manifestando altresì dubbi su quella che fa riferimento alle funzioni del personale civile del Ministero dell'interno.
  Auspica pertanto un radicale ripensamento della proposta di parere del relatore, affinché il Governo sia messo nelle condizioni di attuare la delega.

  Il Sottosegretario Stefano CANDIANI assicura come da parte del Governo vi sia la volontà di procedere all'adozione del decreto legislativo, anche al fine di non lasciare inutilizzate le risorse finanziarie stanziate. Rileva quindi come sia necessario un lavoro di sintesi, al fine di tener conto dei rilievi formulati dalle Camere.
  Ribadisce conclusivamente l'intenzione del Governo di richiedere il conferimento di un'ulteriore delega legislativa, al fine di adottare un provvedimento legislativo più ampio.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 settembre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10.

I Commissione - mercoledì 26 settembre 2018

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
  esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36);
  premesso che:
   in attuazione della normativa di delega di cui alla legge n. 124 del 2015 il Governo ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo è andato così a novellare il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;
   con lo schema di decreto legislativo un esame si intendono apportare correttivi ed integrazioni ai decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;
  considerato che:
   lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. In particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli), talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione; per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado; lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti;
ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli;
   rilevata l'ottica del principale degli obiettivi della delega, ossia l’«ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure, si ritiene essenziale un intervento di semplificazione del corpo dell'articolato, cui dovrà far seguito il rinvio a successivi decreti ministeriali per la definizione di dettaglio di organici e strutture nell'ambito delle indicazioni formulate;
   un ulteriore intervento dovrebbe quindi affrontare nel merito il sistema, che risulta scarsamente definito e di dubbia applicazione, con il rischio di incappare in profili di illegittimità, della delega di competenze e responsabilità che dai dirigenti discende verso i ruoli minori, consegnando di fatto gravi incombenze a soggetti che potrebbero, per lo scarso peso in seno all'amministrazione, non avere le risorse necessarie per intervenire con efficacia;
   permangono non sufficientemente chiari, ai fini di una corretta applicazione dello schema, gli aspetti di inquadramento giuridico/funzionale derivanti da precise definizioni di «funzioni» riferite sia all'Ente che al personale, di «competenze» riferite ai soli ex Forestali, dell'accezione «operativa» riferita ai ruoli dirigenti e direttivi senza esplicitazione di quale sia il rischio operativo connesso, delle ampie «funzioni di polizia giudiziaria» assegnate indifferentemente a personale che interviene sugli eventi che a personale certificatore di provvedimenti amministrativi di prevenzione e potenzialmente in conflitto di interessi;
   la correttezza formale delle predette differenti definizioni è necessaria per i riflessi diretti sulle gerarchie operative, sui livelli di responsabilità, sull'efficacia dell'azione investigativa, sull'efficienza complessiva di una macchina che nel rigore e nella trasparenza dei rapporti tra i ruoli deve fondare la ricerca degli obiettivi di tempestività e di qualità dell'azione di soccorso;
   risulta necessaria la previsione, nell'ambito delle disposizioni riguardanti i ruoli del Corpo di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, contenente modifiche agli articoli 2, 10, 17 e seguenti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della separazione tra personale addetto al soccorso in via ordinaria e continuativa dal restante personale. Questo allo scopo di rendere centrale, partendo dall'organizzazione, il tema e la funzione del sistema del soccorso rispetto a tutte le altre attività di competenza del Corpo, nel contesto di una scelta strategica fondamentale, che invero altro non fa se non tradurre in norma una situazione di fatto già esistente, finalizzata innanzitutto a riqualificare gli addetti a tali compiti: i Vigili, Capi Squadra e Capi Reparto si propone siano individuati quali unici ruoli operativi (in luogo dell'attuale versione dell'articolo 1 comma 1, del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, che vi include inopinatamente gli ispettori) dovranno avere come titolo culturale minimo il diploma di scuola media di secondo grado (importante innovazione già prevista nello schema di decreto); inoltre
le progressioni in carriera devono essere regolate da un sistema di formazione accademica e da una verificata esperienza sul campo che garantisca una capacità di agire anche nei momenti di maggiore stress;
   per tali ragioni, appare necessario (intervenendo sugli articoli 4 e 6), introdurre una norma per cui il conferimento di incarichi di mansioni superiori debba essere accompagnato da una relazione del dirigente che attesti l'effettiva sussistenza delle capacità e delle competenze in capo all'interessato;
   risulta necessario un intervento sull'articolo 9 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, prevedendo che la promozione alla qualifica superiore non sia un automatismo legato alla anzianità di ruolo, bensì passi attraverso un miglioramento nella formazione e nella esperienza anche di livello accademico;
   attraverso la formalizzazione normativa della «separazione delle carriere» operativa e tecnica, si risolve il conflitto di interessi potenzialmente insito nella possibilità di cumulare gli incarichi di consulente, assistente, formatore per le aziende e la funzione di polizia giudiziaria: con la proposta di modifica contenuta nella proposta di parere gli appartenenti ai ruoli tecnici saranno consulenti, mentre gli operativi saranno vigilanti;
   introducendo le suddette modifiche, che si pongono nel solco della delega in termini di semplificazione amministrativa e di miglioramento del rapporto con l'utenza, le squadre operative dei Vigili del fuoco saranno composte unicamente da due ruoli: essi dovranno essere dotati di competenze e cultura tali da offrire le risposte di front-line richieste nell'immediato dal soccorso;
   ferma restando la necessità di mantenere nettamente distinto, anche normativamente, il personale operativo da quello tecnico, si osserva che, all'articolo 10 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, non vi è ragione per comprimere le attuali qualifiche, che dunque si propone rimangano le stesse (capo squadra; capo squadra esperto; capo reparto; capo reparto esperto); conseguentemente, andrà modificato anche il successivo articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 217, che dovrà prevedere la promozione a capo reparto esperto e l'attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti;
   si propone di sopprimere la Sezione I, del Capo V, del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, non condividendosi l'intento di costituire un settore di direttivi speciali denominati aggiunti; detti soggetti dovranno rimanere con l'attuale inquadramento: la scelta di valorizzare il loro ruolo potrà più correttamente essere perseguita in sede contrattuale;
   si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;
   con le modifiche agli articoli 29 e seguenti, si introduce, per la definizione dei ruoli del personale specialista, il rinvio ad un successivo decreto ministeriale, fonte normativa più idonea al dettaglio richiesto, nonché alla necessaria interlocuzione con i lavoratori ed i loro rappresentanti; peraltro, nella elencazione dei ruoli operata dallo schema di decreto, si ravvisano duplicazioni di attività che non ha alcun senso, anche sotto il profilo costituzionale, retribuire diversamente (si pensi ai piloti di velivoli);
   con riguardo al personale tecnico antincendi (di cui all'articolo 17 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005), al pari dei capo squadra/capo reparti, si propone il mantenimento degli attuali quattro ruoli (ispettore antincendi; ispettore
antincendi esperto; sostituto direttore antincendi; sostituto direttore antincendi capo);
   in relazione all'accesso al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi, si propone una modifica all'articolo 19 del decreto legislativo n. 217 del 2005 che consenta ai capi squadra di transitare al ruolo ispettore, cioè al personale operativo di transitare a ruoli più distanti dal front-line del soccorso: si tratterebbe di una misura di tutela per coloro che potrebbero trovarsi nella condizione di non poter proseguire con l'attività pienamente operativa: conseguentemente, dovrà essere soppresso l'articolo 23 del decreto legislativo n. 217 del 2005;
   l'obiettivo perseguito deve essere quello di riqualificare le squadre per dare un interlocutore di alto livello al cittadino che chiede aiuto;
   per valorizzare i dipendenti direttivi o il sostituto direttore è sufficiente intervenire sulle previsioni contrattuali, senza arrecare pregiudizio all’»architettura amministrativa», cioè senza incidere negativamente, con appesantimenti burocratici, sulla rapidità dei soccorsi; ed anche senza aumentarne il costo della struttura amministrativa e del relativo organico, considerato anche che la scelta antieconomica contenuta nello schema di decreto non risponde invero ai criteri di economicità contenuti nella legge delega;
   è opportuno apportare delle modifiche alle disposizioni (di cui all'articolo 3 dello schema di decreto) riguardanti l'accesso ai ruoli direttivi ed alla dirigenza, valorizzando al tempo stesso il ruolo del concorso e dunque del turn over e del possesso di specifici titoli di studio, nonché l'esperienza maturata dal personale interno;
   è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige la possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;
   risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza;
  rilevato che il provvedimento nasce dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le notevoli criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017;
  valutato che l'intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, sostituire l'articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 1.
(Istituzione dei ruoli).

  1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazione dei vigili del fuoco, di seguito denominato:» Corpo nazionale» che espleta funzioni operative:
   a) ruolo dei vigili del fuoco
   b) ruolo di capi squadra e dei capi reparto.

  2. Fatto salvo quanto specificato nel presente Capo il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
  3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: Capi reparto, Capi squadra, Vigili del fuoco.
  4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata dal governo con la procedura prevista all'articolo 241 del presente decreto»;
    2) all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il conferimento dell'incarico è redatto dal dirigente che ne garantisce l'adeguata preparazione con riguardo alle responsabilità conseguenti alle attività affidate»;
    3) all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente: «Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti gli argomenti, le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame pratico e dell'esame teorico, sulle materie di interesse dei vigili del fuoco»;
    4) all'articolo 2 dello schema di decreto, sostituire l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 9.
(Passaggio al ruolo di vigile coordinatore).

  1. I vigili del fuoco esperti che hanno compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile esperto e completato uno dei percorsi di professionalizzazione stabiliti dal Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, indirizzati all'acquisizione di particolari capacità operative con conoscenze tecniche di elevato livello, transitano, secondo l'ordine di acquisizione dei titoli, al ruolo di vigile coordinatore»;
    5) all'articolo 2 dello schema di decreto, sostituire l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:
  «1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
   a) capo squadra;
   b) capo squadra esperto;
   c) capo reparto;
   d) capo reparto esperto»;
    6) All'articolo 2 dello schema di decreto, sostituire l'articolo 11 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 11.
(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto).

  1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e delle apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, si occupa della vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei funzionari e dei dirigenti appartenenti ai ruoli direttivi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso; si recano sul posto dell'intervento quando vi sia più di una squadra, assumendosi in condivisione con i capi squadra la responsabilità operativa e ottimizzando risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di polizia giudiziaria; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; d'iniziativa o su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza e di prevenzione degli incendi; redigono e sottoscrivono rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, si occupano della vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Svolgono il compito di capo turno provinciale, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. I capi squadra e i capi reparto possono svolgere compiti di formazione»;
    7) all'articolo 2 dello schema, nell'articolo 12, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, aggiungere, infine, il seguente comma:
  «6-bis. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale»;
    8) all'articolo 2 dello schema, sostituire l'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 16.
(Promozione a capo reparto esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.)

  1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che hanno compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo reparto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
  2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale che con qualifica di capo reparto esperto abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31/12/2012 n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo»;

    9) all'articolo 2 dello schema, sostituire l'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 17.
(Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi).

  1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
   a) ispettore antincendi;
   b) ispettore antincendi esperto;
   c) sostituto direttore antincendi;
   d) sostituto direttore antincendi capo»;
    10) all'articolo 2 dello schema, sostituire l'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 19.
(Accesso al ruolo degli Ispettori e sostituti direttori antincendi).

  1. La nomina alla qualifica di ispettore e sostituti direttori antincendi si consegue: a) per passaggio diretto dalle qualifiche di capo squadra, capo reparti, secondo il rispettivo grado di provenienza, che ne hanno fatto domanda; b) nel limite dei residui posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi»;
    11) all'articolo 2, sopprimere l'articolo 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    12) All'articolo 2, sostituire l'articolo 27 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 27.
(Promozione alla qualifica di sostituto direttore).

  1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica;
   b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento»;
    13) all'articolo 2, sostituire l'articolo 28 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 28.
(Promozione a sostituto direttore capo e promozione a sostituto direttore capo esperto).

  1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al sostituto direttore che hanno compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
  2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale che con qualifica di sostituto direttore capo esperto che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo»;
    14) all'articolo 2, sostituire l'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 29.
(Ruoli del personale specialista).

  1. Con successivo decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono declinati i ruoli del personale del Corpo che espleta funzioni specialistiche
  2. La revisioni dei ruoli del personale del corpo che espleta funzioni specialistiche è consentito con la procedura prevista dall'articolo 241 del presente decreto.
  3. Le funzioni, le modalità di accesso ai ruoli, le promozioni, la decadenza, il transito ai ruoli del personale specialista, saranno stabilite con la procedura prevista da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»;
    15) all'articolo 2, sopprimere gli articoli 66 e 67 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    16) all'articolo 2, sostituire l'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 68.
(Istituzione dei ruoli).

  1. Con successivo decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono istituiti i ruoli di del personale del Corpo impiegato in ruoli tecnico-professionali ed amministrativi.
  2. Le funzioni, le modalità di accesso ai ruoli, le promozioni, la decadenza, il transito ai ruoli omologhi del Ministero dell'interno, saranno stabilite con la procedura prevista da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»;
    17) all'articolo 2, sopprimere gli articoli da 69 a 111 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    18) all'articolo 2, sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti:
  «1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante:
   a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per titoli musicali con facoltà di procedere con prove di esame;
   b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno
per titoli musicali con facoltà di procedere con prove di esame, riservato al personale che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio in possesso dei requisiti di cui al comma 3, esclusa la lettera b).

  2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari al 25 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni, abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 3, esclusa la lettera b) I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
  3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 24 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresì, fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
   e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
   f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione»;
    19) all'articolo 3 dello schema, nell'articolo 141, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. La dotazione organica dei ruoli direttivi e dei dirigenti è fissata con procedura da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
    20) all'articolo 3 dello schema, sostituire l'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 142.
(Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti).

  1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all'articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco e di quelli che hanno incarico di firmare il certificato di prevenzione incendi sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.
  2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando alle attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione, con piena responsabilità; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento, ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi/benefici; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
  3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati con la procedura prevista all'articolo 141 comma 5, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 mano 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono
pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.
  4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato con la procedura prevista all'articolo 141 comma 5, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attività di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale»;
    21) all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti:
  «1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene per il 50 per cento mediante passaggio diretto dai ruoli tecnici e operativi che siano in possesso del titolo accademico previsto dal comma d) unitamente ad una anzianità di almeno 10 anni nelle qualifiche di capo Squadra e Ispettore o loro sviluppo in carriera, da selezionare secondo l'ordine di ruolo, per il restante 50 per cento concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, geologia, fisica, chimica conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2604, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura, geologia, fisica, chimica conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione dell'innovazione;
   e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
   i) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
   f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
   g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

  2. Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età, è ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei»;
    22) all'articolo 3, sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti:
  «1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, per il 50 per cento mediante concorso interno a cui possono partecipare i direttori vicedirigenti che abbiano un'anzianità nel ruolo di almeno 2 anni, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3 per il restante 50 per cento mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, geologia, fisica, chimica conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria, geologia, architettura, fisica, chimica, conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione dell'innovazione;
   e) comprovata esperienza professionale maturata in contesti di coordinamento di risorse tecniche ed umane nei settori afferenti le professioni per il cui accesso deve possedersi titolo accademico specialistico in ingegneria, architettura, geologia, chimica, fisica; e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203,comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

  2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene con le modalità di cui al comma 1, e successivo superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Al concorso interno sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
  3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dall'approvazione della graduatoria conseguente alle prove di cui al comma 2 ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di concorso ed in sede del corso di formazione trimestrale»;
    23) all'articolo 3, sopprimere il comma 1 dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    24) all'articolo 3, sostituire l'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 153.
(Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali).

  1. I direttivi e dirigenti nei ruoli tecnico-professionali ed amministrativi sono inquadrati insieme ai dipendenti con funzioni omologhe del Ministero dell'Interno. Con successivo decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro novanta giorni dal presente decreto, sono istituiti i ruoli di del personale dei ruoli tecnico professionali ed amministrativi.
  2. Le funzioni, le modalità di accesso ai ruoli, le promozioni, la decadenza, il transito ai ruoli omologhi del Ministero dell'interno, saranno stabilite con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'emanazione del presente decreto»;
    25) all'articolo 3, sopprimere gli articoli 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    26) all'articolo 3, sostituire l'articolo 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 178.
(Istituzione e articolazione dei ruoli dei dirigenti sanitari.

  1. È istituito il ruolo dei dirigenti sanitari:
  2. Il ruolo dei dirigenti sanitari è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
   a) primo dirigente sanitario;
   b) dirigente superiore sanitario.

  2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo determinata come segue: dirigente superiore sanitario, primi dirigenti sanitari.
  3. La dotazione organica dei ruoli dei dirigenti sanitari è fissata con procedura da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
    27) all'articolo 3, sostituire l'articolo 179 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 179.
(Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti sanitari).

  1. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 178, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
  2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
   a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;
   b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
   c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1- bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
   d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro;
   e) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;
   f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
   g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale;
   h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
   i) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame;
   l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario;
   m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
   n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;
   o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni enti competenti;
   p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

  3. I dirigenti sanitari nell'espletamento delle proprie funzioni dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti eseguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario.
  4. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti sanitari non sono applicabili norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.
  5. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti sanitari svolge le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c)»;
    28) all'articolo 3, sopprimere gli articoli 180, 181, 182, 183 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    29) all'articolo 3, sostituire l'articolo 185 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 185.
(Accesso al ruolo dei dirigenti sanitari).

  1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione dell'innovazione;
   e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
   f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
   g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
   h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

  2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di dirigente sanitario. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
  4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
  5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale»;
    30) all'articolo 3, sopprimere l'articolo 187 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    31) all'articolo 3, sostituire il primo periodo del comma 4 dell'articolo 189 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:
  «4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione che saranno individuati con successivo regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
    32) all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti;

«Art. 190.
(Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi).

  1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivi avviene per il 50 per cento mediante passaggio diretto dai ruoli tecnici e operativi che siano in possesso del titolo accademico previsto dal comma d) unitamente ad una anzianità di almeno 10 anni nel Corpo nazionale, da selezionare secondo l'ordine di ruolo, per il restante 50 per cento concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

   d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fui dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
   e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
   f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

  2. Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei»;
    33) all'articolo 3, sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti;
  «1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, per il 50 per cento mediante concorso interno a cui possono partecipare i direttori vicedirigenti ginnico sportivi che abbiano un'anzianità nel ruolo di almeno 2 anni, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3; per il restante 50 per cento mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   d) laurea magistrale scienze motorie o sportive conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2604, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del
Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree in scienze motorie e sportive, conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
   e) comprovata esperienza professionale maturata in contesti di coordinamento di risorse tecniche ed umane nei settori afferenti le professioni per il cui accesso deve possedersi laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fui dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
  2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene con le modalità di cui al comma 1, e successivo superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale.
  3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dall'approvazione della graduatoria conseguente alle prove di cui al comma 2 ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di concorso ed in sede del corso di formazione trimestrale»;
    34) all'articolo 3, sostituire il comma 3 dell'articolo 202 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:
  «3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo, da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici e da due dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, redige sulla base dei documenti di cui al comma 11 la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente»;
    35) all'articolo 3, nell'articolo 202, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, aggiungere, in fine, il comma 10-bis:
  «10-bis. I documenti necessari per la valutazione sono:
   a) relazione redatta dall'interessato;
   b) scheda di valutazione redatta dal dirigente regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio;
   c) provvedimenti dell'autorità giudiziaria connessi all'attività amministrativa del Corpo nazionale sul territorio»;
    36) all'articolo 3, sostituire l'articolo 204 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 204.
(Commissione per la progressione in carriera).

  1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione e da due dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
  3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1»;
    37) all'articolo 3, nell'articolo 208, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, aggiungere, in fine, il seguente comma 3-bis:
  «3-bis. Il trattamento economico per i direttivi del Corpo nazionale, si articola in una componente stipendiale di base, nonché una componente accessoria, la prima determinata con la procedura negoziale di cui all'articolo 226, la seconda volta a remunerare, in concorso coi dirigenti, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, anche derivanti dal conferimento delle posizioni organizzative di cui all'articolo 199, secondo la procedura prevista dall'articolo 210»;
    38) all'articolo 3, sostituire l'articolo 210 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

«Art. 210.
(Retribuzione di risultato).

  1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli direttivi e dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:
   a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
   b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale;
   c) per i direttivi dal capo del Dipartimento, su proposta del Dirigente regionale»;
    39) all'articolo 3, sopprimere l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    40) all'articolo 3, sopprimere il Capo V del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    41) all'articolo 3, sostituire il comma 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:
  «2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni del personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati»;
    42) all'articolo 5 dello schema di decreto, sopprimere il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

    43) sopprimere l'articolo 6 dello schema di decreto;
    44) all'articolo 8 dello schema di decreto sopprimere il comma 2;
    45) all'articolo 9 dello schema di decreto sopprimere l'articolo 14-quater e il comma 1 dell'articolo 14-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
    46) all'articolo 10 dello schema di decreto sopprimere i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
    47) sopprimere le tabelle A e B allegate allo schema di decreto, e, conseguentemente, sopprimere il comma 5 dell'articolo 188 e l'articolo 241 del decreto legislativo n. 217 del 2005.