II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (Esame e rinvio) ... 17
Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (Seguito dell'esame e rinvio) ... 22
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 31
ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione) ... 52
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) ... 55
SEDE REFERENTE
Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 16.10.
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893 Orlando.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giulia SARTI, presidente, ricorda che l'Assemblea nella seduta di mercoledì 19 settembre scorso ha deliberato l'urgenza e la fissazione del termine di quindici giorni alla Commissione per riferire, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, in ordine alla proposta di legge in questione.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Orlando e Franceschini C. 893, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
La proposta di legge si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), inserendole nel codice penale.
Rammenta che il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a tre legislature fa, quando fu avviato l'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 2806; nella XVI legislatura il disegno di legge del Governo A.S. 3016 fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi il progetto riformatore non aveva superato la fase dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari in sede referente. Nella scorsa legislatura, il Governo Gentiloni ha presentato alle Camere il disegno di legge A.C. 4220 che, nella versione iniziale, delegava il Governo ad operare la riforma, dettando alcuni principi e criteri direttivi. Il disegno di legge, dopo lo svolgimento alla Camera di un'apposita indagine conoscitiva, è stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017; in particolare, nel corso dell'esame in Commissione in sede referente, la delega è stata trasformata in una serie di novelle al codice penale. Il disegno di legge ha interrotto il proprio iter al Senato (A.S. 2864).
Segnala che la proposta in esame, che riproduce il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, si compone di 7 articoli attraverso i quali: colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti; introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-duodevicies).
L'articolo 518-bis c.p. punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex articolo 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.
L'articolo 518-ter c.p. punisce l’appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.
L'articolo 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 c.p. prevedendo però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
L'articolo 518-quinquies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
L'articolo 518-sexies c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro l’illecita detenzione di beni culturali. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita.
L'articolo 518-septies c.p. punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del codice dei beni culturali.
L'articolo 518-octies c.p. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l’uscita o l'esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p.
L'articolo 518-novies c.p. punisce il danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. La fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione o li imbratta o deturpa è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (secondo comma). La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma). In caso di condotte colpose, si applica la reclusione fino a 2 anni (articolo 518-decies c.p.). Attualmente i delitti di danneggiamento e deturpamento non sono mai punibili a titolo di colpa.
L'articolo 518-undecies punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.
La contraffazione di opere d'arte è punita dall'articolo 518-duodecies c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del codice dei beni culturali.
Il progetto di legge esclude la punibilità (articolo 518-terdecies) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del codice dei beni culturali).
L'articolo 518-quaterdecies punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura.
Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre: un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (articolo 518-quinquiesdecies). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 c.p.); la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-sexiesdecies). In particolare, le pene potranno essere ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si sia «efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto»; la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (articolo 518-septiesdecies); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (articolo 518-duodevicies c.p.).
L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale – al di fuori del nuovo titolo VIII-bis – una nuova contravvenzione: l'articolo 707-bis, rubricato «Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli», punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del codice dei beni culturali); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice e articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici).
L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-quaterdecies c.p., nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.
L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-quaterdecies), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.
L'articolo 4 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La modifica integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli.
L'articolo 25-quaterdecies, rubricato Delitti contro il patrimonio culturale, fissa le sanzioni pecuniarie da applicarsi all'ente in relazione ai reati del nuovo titolo VIII-bis del codice penale. Nel dettaglio, sono fissate le seguenti sanzioni: da 100 a 400 quote per violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-septies) e danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-decies); da 200 a 500 quote per appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter) e uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-octies); da 300 a 700 quote per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-novies) e contraffazione di opere d'arte (articolo 518-duodecies); da 400 a 900 quote per furto di beni culturali (articolo 518-bis), ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater) e illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-sexies).
L'articolo 25-quinquiesdecies, rubricato Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali prevede in relazione alla commissione dei delitti di cui: agli articoli 518-quinquies (riciclaggio di beni culturali), 518-undecies (devastazione e saccheggio di beni culturali) e 518-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma.
L'articolo 7 prevede infine l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giusi BARTOLOZZI (FI),richiama l'attenzione della relatrice sulla formulazione dell'articolo 518-septies – introdotto dal provvedimento nel codice penale – che punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Esprime la convinzione che nella sostanza tali violazioni non verranno punite, considerato che, da un lato, la pena della reclusione fino a due anni non viene eseguita e dall'altro che la multa prevista risulterà decisamente inadeguata, in caso dell'alienazione di opere d'arte di valore rilevante. Ritiene pertanto che tale disposizione, in assenza di una proporzionalità della pena in relazione al valore del bene alienato, non riuscirà a perseguire il fine di colpire proprio quei soggetti che più frequentemente si rendono responsabili di alienazione di opere d'arte.
Marzia FERRAIOLI (FI), esprimendo la convinzione che in linea generale le pene previste dal provvedimento siano eccessive, nel condividere la considerazione della collega Bartolozzi evidenzia la necessità di chiarire il concetto di «bene culturale» allo scopo di evitare che le medesime pene siano inflitte nei diversi casi, indipendentemente dal valore dell'opera alienata. Al contrario ritiene opportuno che il testo di legge preveda una variazione dell'entità della pena in ragione del pregio del bene culturale. Segnala infine la necessità di verificare la correttezza della numerazione latina dei nuovi articoli introdotti nel codice penale dal provvedimento in esame.
Giulia SARTI, presidente, nel rassicurare la collega in merito alle necessarie verifiche sulla correttezza del testo, ricorda ai colleghi che nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, verranno definite le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, ringrazia le colleghe per i rilievi avanzati, che saranno oggetto di attenta valutazione in una fase successiva, essendosi limitata nella relazione a descrivere l'impianto del provvedimento.
Walter VERINI (PD), nel concordare con l'impianto complessivo del provvedimento, che a giudizio dei componenti del gruppo del Partito democratico rappresenta un intervento importante, ricorda alla presidente, senza alcuno spirito polemico, che nella scorsa legislatura, in più occasioni, erano stati nominati relatori esponenti dell'opposizione, di cui all'epoca facevano parte anche i gruppi della Lega e del M5S. Invita pertanto la presidente a tenere conto, nella dinamica parlamentare, delle esigenze di correttezza nei confronti delle forze di minoranza.
Giulia SARTI, presidente, fa presente che valuterà attentamente la richiesta avanzata dal collega Verini e riferirà in merito ad essa nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di giovedì. A tale proposito sollecita i gruppi parlamentari a formulare eventuali proposte, con riguardo alla programmazione dei lavori della Commissione, che sarà oggetto del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di azioni di classe.
C. 791 Salafia.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.
Giulia SARTI, presidente, avverte che sono state presentate circa 150 proposte emendative (vedi allegato 1). Prima di passare all'esame degli emendamenti avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti D'Orso 1.82, Scutellà 1.126, Colletti 1.25 e Varchi 1.22.
Catello VITIELLO (Misto-MAIE) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative a firma del collega Schullian.
Angela SALAFIA (M5S), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Ferri 1.1. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Zanettin 1.3. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.4, del quale propone una nuova formulazione (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.5, 1.6 e 1.7 e Colletti 1.8. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bartolozzi 1.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.10, Zanettin 1.12, 1.13 e 1.14, Varchi 1.15, Schullian 1.16, Ferri 1.11, Schullian 1.18, Vitiello 1.17, Bartolozzi 1.19 e Schullian 1.20. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.21. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vitiello 1.23. Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.24 e Bartolozzi 1.62. Esprime parere favorevole sull'emendamento Aiello 1.26, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.27 e Vitiello 1.28. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.29. Esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 1.30. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Zanettin 1.31 e 1.32. Esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 1.33. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ascari 1.34. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.35. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.36, Bartolozzi 1.37 e Ferri 1.38. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.39. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Colletti 1.40. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.144. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Zanettin 1.41 e 1.42. Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 1.44. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 1.45. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferri 1.46, Varchi 1.47 e 1.48, Bazoli 1.49, Zanettin 1.50 e Schullian 1.51. Esprime parere favorevole sull'emendamento Barbuto 1.52. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.53, Schullian 1.54, Bazoli 1.55, Vitiello 1.56, Schullian 1.57 e Zanettin 1.58. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.59, del quale propone una nuova formulazione (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.60, 1.61 e 1.80 e Vitiello 1.63. Esprime parere favorevole sull'emendamento Businarolo 1.66, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zanettin 1.64. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.65, Vitiello 1.67, Zanettin 1.68 e 1.69, Bartolozzi 1.104, nonché sugli identici emendamenti Bartolozzi 1.70 e Schullian 1.71. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.72, del quale propone una nuova formulazione (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.73 e Vitiello 1.74. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.75. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vitiello 1.76, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Vitiello 1.86 e Cataldi 1.77. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferri 1.78, Varchi 1.79 e Vitiello 1.81. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferri 1.83, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2), nonché sull'emendamento Di Sarno 1.84. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.85 e Varchi 1.87. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Perantoni 1.88 e Colletti 1.89. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bazoli 1.90 e Bartolozzi 1.91. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 1.92. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.93 e dell'identico emendamento Vitiello 1.94. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Dori 1.95 e Di Stasio 1.96. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Varchi 1.97 e Ferri 1.98, nonché sugli emendamenti Vitiello 1.99 e 1.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 1.101, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 1.102. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.103. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferri 1.105 e Varchi 1.106, nonché sull'emendamento Varchi 1.107. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.108. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.109, Bazoli 1.110, Bartolozzi 1.111 e Colletti 1.112. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.113, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.114. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Bartolozzi 1.115 e Bazoli 1.116. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palmisano 1.118, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Rossello 1.119 e 1.120. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferri 1.117, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Varchi 1.121. Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.122. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.123 e 1.124. Esprime parere favorevole sull'emendamento Saitta 1.125. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.127 e 1.128. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Scutellà 1.129 e Cataldi 1.130, Raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.131 e 1.132. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.133, Vitiello 1.134 e Ferri 1.135. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.136. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vitiello 1.137, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 1.138. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vitiello 1.139. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 1.140. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Bartolozzi 1.141 e Bazoli 1.142. Esprime parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 1.143. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Palmisano 2.2 e Saitta 2.3. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Schullian 3.0.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 4.1 e 5.2. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zanettin 5.3 e D'Orso 5.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 5.5 e Vitiello 6.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme alla relatrice.
Pierantonio ZANETTIN (FI) interviene preliminarmente per esprimere la convinzione dei componenti del gruppo di Forza Italia che il provvedimento in esame sia sbagliato e dannoso, non essendo stata considerata la forte valenza economica, oltre a quella giuridica, del testo. Evidenzia a tale proposito il rilevante impatto che le nuove disposizioni avranno sul mondo delle imprese, come rilevato anche nel corso delle audizioni svolte, rammaricandosi peraltro per il fatto che non siano stati auditi tra gli altri anche ricercatori del settore economico. Rileva che, a pochi mesi dall'insediamento del nuovo Governo, oltre 78 miliardi di euro di investimenti esteri sono stati dirottati verso altri paesi, ricordando che, come sottolineato di recente dal presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con le sole parole si possono fare danni all'Italia. A tale proposito segnala che, a partire dal 2019, l'Italia dovrà pagare oltre 2 miliardi di euro l'anno in più per l'incremento degli interessi sul debito pubblico. Nel ricordare i provvedimenti assunti dal nuovo Governo a danno delle imprese, a cominciare dal cosiddetto «decreto dignità» e dal provvedimento anti corruzione voluto dal Ministro Bonafede, ribadisce l'impatto negativo sulle imprese delle disposizioni contenute nel testo in esame. Ricorda in particolare che il pagamento delle spese e delle spettanze del consulente tecnico sono a carico del convenuto, e che la previsione dell'adesione post-sentenza rende difficile alle imprese delimitare il perimetro dei soggetti potenzialmente da risarcire. Segnala anche l'impatto negativo del provvedimento nei confronti della categoria degli avvocati, ai quali restringe ulteriormente gli spazi di intervento, a favore delle associazioni dei consumatori.
Pur ritenendo che il provvedimento sia da respingere, evidenzia la disponibilità dimostrata dai componenti del gruppo di Forza Italia a migliorare comunque il testo in esame, con la presentazione di diversi emendamenti, rilevando tuttavia, sulla base dei pareri espressi dalla relatrice, che tale sforzo non è stato apprezzato.
Cosimo Maria FERRI (PD), con riferimento all'emendamento a sua firma 1.1, precisa che l'intervento, lungi dal voler sopprimere l'iniziativa legislativa in esame, si prefigge di trasferire dal codice di procedura civile al codice del consumo le nuove disposizioni, volendo mantenere un carattere di specialità e salvaguardare la tutela del consumatore quale parte più debole. Suggerisce in alternativa che, ove si vogliano mantenere le disposizioni all'interno del codice di procedura civile, esse vengano collocate più coerentemente nel Libro Quarto, dopo il Titolo I. Preannuncia infine la volontà di ritirare l'emendamento a sua firma 1.1, a fronte di una disponibilità della relatrice e del Governo a valutare la questione posta.
Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'emendamento 1.1 del collega Ferri sia tecnicamente sbagliato, dal momento che una sua eventuale approvazione determinerebbe la cancellazione dell'istituto dell'azione di classe tanto dal codice di procedura civile quanto dal codice del consumo, le cui disposizioni in merito sono abrogate dal successivo articolo 6.
Cosimo Maria FERRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.1, precisando che era sua intenzione esclusivamente sollecitare il dibattito sulla questione.
Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede chiarimenti alla relatrice in merito all'emendamento 1.2 che interviene a modificare la rubrica del nuovo Titolo VIII-bis, sostituendo le parole «dell'azione di classe» con le parole «dei procedimenti collettivi». A tale proposito, ritiene tale modifica ingiustificata, anche con riferimento alle considerazioni svolte in audizione dalla professoressa Pagni, la quale ha rilevato la scomparsa degli interessi collettivi, sostituiti dagli interessi individuali omogenei. Rileva d'altra parte come l'intervento sarebbe ugualmente fuori luogo nel caso in cui la collega Salafia ritenesse di far riferimento con l'aggettivo «collettivi» non agli interessi, ma ai procedimenti. A tale proposito, considera infatti come sarebbe più opportuno fare riferimento, piuttosto che ai «procedimenti collettivi», ai procedimenti relativi all'azione risarcitoria e all'azione inibitoria. Rileva in conclusione che nel nostro ordinamento non esiste la categoria del procedimento collettivo.
Mario PERANTONI (M5S) sottolinea come, in assenza di procedimenti collettivi nel nostro ordinamento, si stia provvedendo ad introdurli in questa sede, con riferimento all'azione di merito, all'azione esecutiva e all'azione inibitoria.
Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime la propria perplessità rispetto alle considerazioni del collega Perantoni, rilevando come non si possano introdurre nelle norme termini che rischiano di creare confusione. Nel ribadire che il termine «collettivo» è sbagliato, sollecita la relatrice ed il Governo a precisare meglio le proprie intenzioni.
Franco VAZIO (PD), considerato che la conclusione delle votazioni sul provvedimento in esame non è prevista per la giornata odierna, suggerisce di accantonare l'emendamento 1.2 della relatrice per consentire un approfondimento della questione.
Marzia FERRAIOLI (FI) chiarisce che il termine «collettivo», che si riferisce alla partecipazione di più persone, non può essere utilizzato con riferimento ai procedimenti.
Angela SALAFIA (M5S), relatrice, propone quindi l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 1.2.
Giulia SARTI, presidente, propone quindi di accantonare l'emendamento della relatrice 1.2, come richiesto dalla stessa relatrice.
La Commissione consente.
Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.3, volto a dare organicità al nuovo ordinamento che la proposta di legge in titolo vuole introdurre. Evidenzia come la proposta emendativa in discussione sia volta a garantire che ciascun componente della classe possa agire per l'accertamento della disponibilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ritiene che tale proposta emendativa abbia una valenza sistematica in quanto, a suo avviso, è fondamentale l'individuazione di un soggetto fisico che dimostri di avere un interesse ad agire, considerato che, a suo avviso, non è possibile delegare tale interesse totalmente alle associazioni o ai comitati. Ritenendo che l'emendamento in questione sia di assoluto buon senso, si dichiara sorpreso del parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.
Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel replicare al collega Zanettin, osserva come l'emendamento 1.3 faccia riferimento solo alla responsabilità contrattuale e sia quindi limitativo. Ribadisce pertanto il parere contrario.
La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 1.3.
Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento della relatrice 1.4, evidenzia come lo stesso preveda che un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela di diritti individuali omogenei, possa agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. A tal proposito, ritiene che il termine «organizzazione» non sia corretto in quanto l'unico utilizzo che dello stesso si fa all'interno del codice civile è riferito all'impresa. Ritiene che l'introduzione di tale termine all'interno dell'ordinamento creerà dubbi interpretativi e consentirà a gruppi di persone di riunirsi al solo fine di tentare un'azione di classe. A suo avviso, sarebbe opportuno mantenere nel testo soltanto il termine «associazione», manifestando perplessità anche sul termine «comitato», seppur considerato più idoneo rispetto al termine «organizzazione». Rammenta che la professoressa Pagni, nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 18 settembre, ha posto l'attenzione sull'utilizzo di termini non appropriati all'interno della proposta di legge in esame. Nell'evidenziare come compito del legislatore sia quello di armonizzare le norme al fine di approvare una buona legge, invita la Commissione a non effettuare scelte «schizofreniche». Auspica pertanto che la relatrice possa anche in questo caso accogliere la sua richiesta di accantonare l'esame dell'emendamento in discussione, al fine di svolgere un'approfondita riflessione sull'impatto che lo stesso potrebbe determinare nell'ordinamento giuridico.
Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'evidenziare come il legislatore debba evitare distonie rispetto al sistema, pone l'accento sul tema dei costi delle lite. Rammenta che nel diritto civile le parti normalmente sono poste sullo stesso piano e che alla soccombenza in giudizio consegue l'onere delle spese legali. Sottolinea come con il provvedimento in discussione tale principio venga stravolto. Ritiene che la Commissione debba riflettere sulla circostanza per cui chi agisce in giudizio deve avere la capacità di sopportare le spese dello stesso in caso di soccombenza. Nel ricordare l'intento deflattivo perseguito dalla legislazione degli ultimi 15 anni, teme che con l'approvazione del provvedimento in titolo si possano porre in atto meccanismi che potrebbero determinare un aumento della litigiosità. Invita pertanto i colleghi della maggioranza e i rappresentati del Governo a svolgere una riflessione su tale questione.
Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel replicare alla collega Bartolozzi, evidenzia come il termine «comitato» sia stato soppresso dal testo in quanto ritenuto maggiormente restrittivo rispetto al termine «organizzazione». Evidenzia inoltre che la proposta emendativa a sua firma 1.4 demanda ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, l'individuazione dei requisiti che l'organizzazione deve avere per poter essere iscritta in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel non ritenere sufficiente quanto testé formulato dalla relatrice, rammenta che già nelle audizioni svolte nel 2015 presso la Commissione giustizia sul provvedimento in materia di azione di classe era emersa la necessità, al fine di tutelare i consumatori, di prevedere un numero minimo e sottolinea come proprio al termine di tale audizione, lo stesso Alfonso Bonafede, attualmente Ministro della giustizia, avesse manifestato le proprie perplessità circa l'opportunità di individuare tale numero minimo.
Enrico COSTA (FI) osserva che per la prima volta dall'inizio della legislatura è stato accolto dalla maggioranza un emendamento del suo gruppo parlamentare. Si riferisce nello specifico all'emendamento Bartolozzi 1.9, per il quale la relatrice ha formulato un invito al ritiro in quanto, a suo dire, assorbito dall'emendamento della relatrice 1.4. Ritiene, in proposito, che la relatrice avrebbe dovuto esprimere su tale proposta emendativa parere contrario in quanto lo stesso non rispecchia assolutamente il contenuto dell'emendamento della relatrice 1.4. Ciò premesso, con riferimento al contenuto della proposta emendativa della relatrice in discussione, in cui si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni e delle associazioni nell'elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, evidenzia come il rinvio in una fonte normativa primaria a una fonte normativa secondaria debba essere sempre delimitato da criteri, che invece non sono previsti dalla proposta emendativa della relatrice. Al riguardo, sottolinea come l'emendamento Bartolozzi 1.9 preveda invece che le associazioni e i comitati legittimati ad agire siano individuati con decreto del Ministro della giustizia sulla base delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare a tutela diritti omogenei, della stabilità e continuità dell'azione.
Alfredo BAZOLI (PD), nel condividere le considerazioni testé espresse dai colleghi in ordine alla eccessiva genericità del termine «organizzazione» e alla necessità di non attribuire all'Esecutivo un'ampia discrezionalità, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo ad effettuare sulla questione un'attenta riflessione.
Franco VAZIO (PD) manifesta la propria preoccupazione in ordine alla circostanza che con l'approvazione della proposta emendativa della relatrice 1.4 si possano introdurre all'interno dell'ordinamento termini che creeranno profonde difficoltà interpretative. Evidenzia come l'introduzione di elementi di novità all'interno dell'ordinamento non sia fonte di preoccupazione soltanto per gli operatori del diritto, bensì anche per i cittadini e per le imprese che dovranno agire o resistere in un giudizio regolato da disposizioni non chiare. Rammenta, in particolare, ai colleghi della Lega, che durante l'ultima campagna elettorale avevano manifestato attenzione alle imprese, che il mondo imprenditoriale non accoglierà con favore le disposizioni che si accingono ad approvare. Nel ricordare, inoltre, che il provvedimento imputa il costo del consulente tecnico d'ufficio a colui che subisce l'azione di classe, si domanda quale comportamento possa adottare tale soggetto in presenza di disposizioni normative equivoche.
Marzia FERRAIOLI (FI) ritiene che la proposta di legge in titolo debba essere calibrata in quanto contiene formule vaghe foriere di equivocità. Si domanda quindi se anche la pubblica amministrazione possa essere soggetto passivo di un'azione di classe.
Giulia SARTI, presidente, nel replicare alla collega Ferraioli, precisa che il provvedimento esclude la possibilità che la pubblica amministrazione possa essere soggetto passivo nell'azione di classe.
Pietro PITTALIS (FI), nel concordare con quanto espresso dai colleghi precedentemente intervenuti, ritiene che l'emendamento della relatrice 1.4, qualora venisse approvato, porrà numerosi problemi interpretativi. Osserva inoltre che l'impostazione di tale emendamento mette in secondo piano la figura del consumatore. Infatti, a suo avviso, con il termine «organizzazione» si enfatizza un soggetto che non è definito e non si valorizza il consumatore. Si riserva quindi di svolgere un più ampio intervento nel corso dell'esame in Assemblea.
Simone BALDELLI (FI) manifesta la necessità che il Governo o la relatrice forniscano un'interpretazione autentica della disposizione che la Commissione è chiamata a votare, in quanto le associazioni dei consumatori hanno bisogno di comprenderne il senso. Ritiene che la proposta emendativa contenga un conferimento di poteri al Ministro eccessivamente vago, considerata l'assenza di criteri regolatori, e che sia necessario fare chiarezza al fine di evitare che l'approvazione di tale emendamento generi turbative o false aspettative. Osserva che quando una richiesta di chiarezza viene posta da diverse forze politiche portatrici di differenti sensibilità, ciò è il chiaro segnale che un problema esiste veramente. Rileva come, a suo avviso, sarebbe buona prassi che l'Esecutivo si assuma la responsabilità di presentare emendamenti, evitando di farli proporre ai relatori. Ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.4 della relatrice non sarà accolta con piacere da tutti gli esponenti del mondo associativo consumieristico.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riferimento alla possibilità che anche un'organizzazione possa agire nell'azione di classe, ritiene sia positivo prevedere il ricorso a degli organismi più «flessibili». Sottolinea inoltre che l'emendamento della relatrice 1.4 fissa il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto ministeriale con il quale verranno stabiliti i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco pubblico. Osserva che, qualora le Commissioni di merito ritenessero importante collaborare al fine dell'individuazione di tali requisiti, si potrebbe prevedere che le stesse debbano esprimere il proprio parere sul predetto decreto. Precisa inoltre che nel corso dell'esame in Assemblea sarà possibile valutare ancora la portata della disposizione di cui all'emendamento in esame.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare che nel codice civile non è prevista una formula più «flessibile» di quella del comitato, si domanda quale sia la carica all'interno dell'organizzazione preposta a rappresentarla in giudizio.
Enrico COSTA (FI), nell'invitare il sottosegretario Ferraresi a considerare come la proposta emendativa 1.4 della relatrice rechi un conferimento «in bianco», precisa che il parere delle Commissioni parlamentari non sarebbero comunque vincolanti. Evidenzia inoltre che non essendo previsti nell'emendamento della relatrice 1.4 criteri regolatori del conferimento dato al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, le Commissioni di merito, qualora fosse previsto il loro parere, si troverebbero nell'impossibilità di valutare lo schema di decreto.
La Commissione approva l'emendamento 1.4 (nuova formulazione) della relatrice (vedi allegato 3).
Giulia SARTI, presidente, avverte che la votazione degli emendamenti Bartolozzi 1.5, 1.6 e 1.7, nonché dell'emendamento Colletti 1.8, risulta preclusa dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.4 della relatrice. Precisa altresì che l'emendamento Bartolozzi 1.9 risulta assorbito dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.4 della relatrice. Avverte altresì che la votazione degli emendamenti Bartolozzi 1.10, Zanettin 1.12, 1.13 e 1.14, Varchi 1.15, Schullian 1.16, Ferri 1.11, Vitiello 1.17, Schullian 1.18, Bartolozzi 1.19 e Schullian 1.20 risulta preclusa dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.4 della relatrice.
Giusi BARTOLOZZI (FI), esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.21 della relatrice, che, facendo riferimento agli atti e ai comportamenti invece che ai fatti, estende l'azione sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. Ritiene infatti che tale intervento comporti conseguenze non irrilevanti, tenuto conto che l'azione di classe ivi prevista può essere esperita nei confronti delle imprese e nei confronti degli enti gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità. Chiede pertanto se, su tali basi, sia effettivamente intendimento del Governo sottrarre i concessionari di servizi pubblici o di pubblica utilità alla class action amministrativa per trasformarli in eventuali soggetti convenuti della class action ordinaria.
Angela SALAFIA (M5S), relatrice, precisa alla collega Bartolozzi che il riferimento alle imprese e agli enti gestori è già contenuto nella prima parte del secondo comma del nuovo articolo 840-bis, non interessato dall'intervento di modifica dell'emendamento a sua firma 1.21 .
Simone BALDELLI (FI), con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, a fine di chiarimento, chiede se, dopo gli opportuni interventi di modifica operati dalla relatrice e dal Governo, un soggetto come la Rai possa diventare oggetto di class action.
Angela SALAFIA (M5S), relatrice, conferma l'ipotesi formulata dal collega Baldelli.
La Commissione approva l'emendamento 1.21 della relatrice (vedi allegato 3).
Giulia SARTI, presidente, avverte che l'emendamento Vitiello 1.23 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.21 della relatrice. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vitiello 1.23 e Schullian 1.24: si intende che vi abbiano rinunciato.
Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva che l'emendamento a sua firma 1.62 avrebbe dovuto più opportunamente essere votato successivamente all'emendamento volto a eliminare la possibilità di adesione post sentenza, considerata la previsione della proposta emendativa di aderire all'azione di classe in corso di procedimento.
Giulia SARTI, presidente, pur riconoscendo la fondatezza delle considerazioni della collega Bartolozzi, precisa che l'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito sulla base delle partizioni del testo cui essi si riferiscono.
La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.62 ed approva l'emendamento Aiello 1.26, come riformulato (vedi allegato 3).
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Schullian 1.27 e Vitiello 1.28: si intende che vi abbiano rinunciato.
Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento all'emendamento 1.29 della relatrice, ritiene che sia preferibile la formulazione adottata dall'analogo emendamento 1.31 del collega Zanettin, che fa riferimento al foro della parte convenuta piuttosto che al foro delle imprese ovvero degli enti gestori. In un'ottica di armonizzazione delle norme, rileva infatti come sia sempre più opportuna una formulazione generica, rischiando l'elencazione dei diversi soggetti di non costituire un elenco esaustivo.
Pierantonio ZANETTIN (FI), aderendo alle considerazioni della collega Bartolozzi, rileva come il riferimento «alla parte convenuta», adottato nell'emendamento a sua firma 1.31, sia più chiaro e non dia adito ad alcun dubbio.
Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, precisa che gli unici soggetti convenuti sono le imprese e gli enti gestori, evidenziando pertanto l'assenza di qualsiasi dubbio circa la formulazione dell'emendamento 1.29 della relatrice.
Giulia SARTI, presidente, rileva, con una considerazione esclusivamente tecnica, come dal punto di vista giuridico appaia più idoneo il riferimento alla «parte convenuta».
Angela SALAFIA (M5S), relatrice, manifestando la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento della questione posta dai colleghi, fa presente l'opportunità di un supplemento di istruttoria in merito.
Giulia SARTI, presidente, avverte che quindi la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative, nella giornata di domani, partendo dall'emendamento 1.29 della relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.20.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 59 del 18 settembre 2018, a pagina 23, seconda colonna, alla ventottesima riga, sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».
Nel medesimo bollettino, a pagina 24, seconda colonna, dopo la ventisettesima riga, inserire le seguenti parole: c) all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: « Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare. In tali casi la semilibertà può essere revocata».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 60 del 19 settembre 2018, a pagina 46, prima colonna, alla ventitreesima riga, dopo la parola: «prorogatio» devono intendersi aggiunte le seguenti: «delle Camere»; alle ventiseiesima riga, dopo le parole: «decreto legislativo» devono intendersi aggiunte le seguenti: «ai fini del «secondo parere»; alla ventisettesima riga, le parole: «di Senato e Camera avevano» devono intendersi sostituite con le seguenti: «delle nuove Camere hanno».
ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di azione di classe (C. 791 Salafia).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 1. Ferri.
Al comma 1, capoverso «Titolo VIII-bis» sostituire le parole: Dell'azione di classe con le seguenti: Dei procedimenti collettivi.
1. 2. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:
I diritti individuali omogenei di cui al successivo comma sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tal fine, ciascun componente della classe, anche mediante le associazioni di cui al terzo comma cui da mandato o comitati di cui al medesimo terzo comma cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
L'azione di classe tutela i diritti contrattuali della pluralità di componenti della classe che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. È esclusa l'azione di classe a tutela dei diritti che derivano dal contratto di società di cui al Titolo V, Libro V del codice civile.
Presso il Ministero della giustizia è istituito il Registro delle associazioni e dei comitati abilitati a proporre le azioni di classe ai sensi del primo comma. Con decreto del Ministro della giustizia, sono disciplinati la formazione del Registro e i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.
Conseguentemente,
al medesimo comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera a), sopprimere le seguenti parole: quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;
all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il decreto del Ministero della giustizia di cui all'articolo 840-bis, terzo comma, del codice di procedura civile è adottato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1. 3. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire il primo comma con il seguente:
I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa.
1. 4. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, sostituire la parola: omogenei con la seguente: identici.
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera b), sostituire le parole: omogeneità dei diritti individuali con le seguenti: la sussistenza di diritti individuali identici.
1. 5. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
1. 6. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire con le seguenti: un'associazione cui il proponente da mandato o un comitato cui il proponente partecipa, abilitati ed in grado, per l'organizzazione, le finalità e la stabilità posseduta al momento del giudizio di ammissibilità, di perseguire i suddetti interessi o ciascun componente della classe possono agire.
1. 7. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe con le seguenti: ciascun componente della classe, anche tramite un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti.
1. 8. Colletti.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti con le seguenti: le associazioni o i comitati di cui al secondo comma.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 840-bis» dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Le associazioni e i comitati legittimati ad agire di cui al primo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia sulla base delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati, della stabilità e continuità dell'azione. L'elenco è predisposto dal Ministro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità di costituzione e aggiornamento dell'elenco sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 9. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, sostituire le parole: un comitato che hanno, con le seguenti: che ha.
Conseguentemente,
al medesimo comma 1, capoverso «Art. 840-ter» quarto comma, lettera d), sostituire le parole: l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi con le seguenti: l'associazione non è adeguatamente rappresentativa;
al medesimo comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera a) sopprimere le parole: o da un comitato.
1. 10. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno aggiungere le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 500 unità e che hanno.
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: o non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.
1. 12. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno aggiungere le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 400 unità e che hanno.
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: o non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.
1. 13. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno aggiungere le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 300 unità e che hanno.
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: o non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.
1. 14. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», comma 1, dopo le parole: che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti, aggiungere le seguenti: ivi inclusa un'associazione rappresentativa degli interessi delle imprese ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
1. 15. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: componente della classe con le seguenti: soggetto titolare degli stessi.
1. 16. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe aggiungere le seguenti: e tutte le associazioni di categoria rappresentative delle imprese e dei consumatori e, al secondo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese ovvero nei confronti di aggiungere le seguenti: pubbliche amministrazioni.
1. 11. Ferri.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: può agire con le seguenti: possono agire.
1. 17. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: può agire nei confronti dell'autore aggiungere le seguenti: e del responsabile.
1. 18. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: condotte lesive per l'accertamento della responsabilità aggiungere la seguente: contrattuale.
1. 19. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: per la condanna aggiungere le seguenti: all'adempimento ad obblighi contrattualmente assunti.
1. 20. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis» secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
1. 21. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nei confronti di imprese ovvero nei confronti di», inserire le seguenti: «pubbliche amministrazioni nonché di»;
b) sostituire le parole: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici», con le parole: «Le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici sono adeguate alle prescrizioni del presente Titolo».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 840-quaterdecies», secondo comma, dopo le parole: può stipulare con l'impresa o con, inserire le seguenti: l'amministrazione pubblica ovvero con.
1. 22. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: a fatti cagionati con le seguenti: ad atti o comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti.
1. 23. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: in materia di ricorso aggiungere le seguenti: avverso il silenzio della pubblica amministrazione e.
1. 24. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sopprimere il terzo comma.
1. 25. Colletti.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sopprimere il quarto comma.
Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 840-quater», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui al secondo periodo, è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
1. 62. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, sopprimere le parole: non inferiore a quarantacinque giorni.
1. 26. Aiello.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, primo periodo, dopo le parole: di almeno uno degli aderenti aggiungere le seguenti: oppure un'associazione o un comitato legittimati ai sensi del primo comma.
1. 27. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: In ogni caso l'azione di cui al primo comma può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui i soggetti legittimati hanno richiesto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle imprese o agli enti da essi ritenute responsabili la cessazione degli atti o comportamenti lesivi plurioffensivi.
1. 28. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il primo comma con il seguente: La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede l'impresa, ovvero l'ente gestore.
1. 29. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», primo comma, sostituire le parole: davanti alla sezione specializzata in materia di impresa con le seguenti: davanti al tribunale ordinario in composizione collegiale.
1. 30. Colletti.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», primo comma, dopo le parole: sezione specializzata in materia di impresa aggiungere le seguenti: del Tribunale ove ha sede legale la parte convenuta.
1. 31. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», al primo comma, dopo le parole: sezione specializzata in materia di impresa aggiungere le seguenti: del tribunale avente competenza in relazione alla sede dell'impresa.
1. 32. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti salvi i Fori esclusivi previsti da leggi speciali che disciplinano azioni a carattere collettivo a tutela di ben individuate categorie di diritti lesi da comportamenti plurioffensivi.
1. 33. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il secondo comma, con il seguente: Il ricorso è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
1. 34. Ascari.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il terzo comma, con il seguente: Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione ed è definito con sentenza, resa nel termine dei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo; restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
1. 35. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. L'ordinanza è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
1. 36. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», al quarto comma, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:. I diritti sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria;.
1. 37. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sopprimere la lettera c).
1. 38. Ferri.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera c), sopprimere le seguenti parole: nei confronti del convenuto.
1. 39. La Relatrice.
Al capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sopprimere la lettera d).
1. 40. Colletti.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio.
1. 144. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quando, sulla base della struttura organizzativa e delle finalità programmatiche, nonché della stabilità e continuità dell'azione, le associazioni e i comitati non siano adeguati a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati nel momento in cui l'azione è proposta.
1. 41. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quando l'attore non appare in grado di curare adeguatamente gli interessi della classe.
1. 42. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), sostituire le parole: l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi con le seguenti: lo statuto dell'associazione o del comitato non prevede come unica finalità la tutela.
1. 44. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), sostituire le parole: degli interessi fatti valere in giudizio con le seguenti: della classe.
1. 45. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d) dopo le parole: quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio aggiungere il seguente periodo: Si considerano adeguatamente rappresentative quelle associazioni o quei comitati laddove siano iscritti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti o alla Camera di Commercio competente, nonché tutte quelle associazioni o comitati, anche spontanei che si formino come raggruppamento di portatori di interessi comuni.
1. 46. Ferri.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quinto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La stessa ordinanza dovrà essere anche riportata integralmente nella homepage del sito ufficiale del convenuto o, in alternativa, quando ciò non fosse possibile, su uno o più siti o piattaforme web individuate dal Tribunale, per materie affini e a spese del convenuto.
1. 47. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: Fermo restando quanto previsto dal comma 5, qualora dalla valutazione del Tribunale emergesse che la classe, così come definita nell'ordinanza di cui al presente articolo, risultasse già opportunamente identificabile per mezzo di un'aggregazione presente nella disponibilità del convenuto, il Tribunale stabilisce l'obbligo per quest'ultimo di provvedere ad una comunicazione indirizzata a tutti i componenti della classe, con modalità che lo stesso Tribunale provvederà a definire e che dovrà in ogni caso includere tutte le informazioni necessarie relativamente ai fatti contestati, ai termini e alle modalità per aderire.
1. 48. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il quinto comma aggiungere il seguente: Su istanza di parte il Tribunale può ordinare la pubblicazione dell'ordinanza anche su uno o più siti o piattaforme web individuate dal Tribunale per materie affini e a spese del convenuto.
1. 49. Bazoli.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sopprimere il sesto comma.
1. 50. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sesto comma, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: lettera b).
1. 51. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il comma 7 con il seguente:
L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.
1. 52. Barbuto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, secondo periodo, dopo le parole: deve essere notificato aggiungere le seguenti: alla controparte e.
1. 53. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, secondo periodo, dopo la parola: notificato aggiungere la seguente: anche.
1. 54. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: Il reclamo avverso l'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
1. 55. Bazoli.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione se anteriore.
1. 56. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
1. 57. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:
Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96.
1. 58. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 840-quater», con il seguente:
Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.
Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.
Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.
È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui al primo comma.
1. 59. La Relatrice.
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 840-quater» con il seguente:
Art. 840-quater. – (Pluralità delle azioni di classe). – Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto successivamente alla pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma. Quelle proposte prima di tale pubblicazione sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale, altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 840-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma, sostituire le parole: «all'articolo» con le seguenti: «agli articoli 840-quater, secondo comma e»;
2) al quinto comma, sopprimere le seguenti parole: «oppure l'avvio di una nuova azione di classe»;
b) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 840-ter (Forma e ammissibilità della domanda), sopprimere il sesto comma;
c) all'articolo 1, comma 1, capo verso Art. 840-sexies (Sentenza), al primo comma, lettera e), dopo le parole: diritti omogenei di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, secondo comma,;
d) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 840-septies (Modalità di adesione all'azione di classe), sopprimere il nono comma.
1. 60. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater» primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 61. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al capoverso «840-quater» sostituire il secondo comma con il seguente:
La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.
Conseguentemente:
al comma 1 capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e) apportare le seguenti modificazioni, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trenta, dopo le parole: diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, comma 2,;
al capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera f), sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
al capoverso «Art. 840-octies» apportare le seguenti modificazioni:
1. sostituire la rubrica: (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti) con la seguente: (Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti);
2. sopprimere il primo comma;
3. al secondo comma, sostituire le parole: scadenza del termine di cui al primo comma, con le seguenti: dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), al medesimo comma sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
4. sostituire il terzo comma con il seguente: Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il convenuto può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.;
5. al quarto comma, dopo le parole: termine di cui al terzo comma, aggiungere le seguenti: secondo periodo, al medesimo comma sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
6. al quinto comma, sostituire le parole: domanda di adesione, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
al capoverso «Art. 840-quinquiesdecies», apportare le seguenti modificazioni:
1. alla rubrica, sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
2. al primo comma, sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
3. al secondo comma, sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
4. sopprimere il terzo comma.
1. 80. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma non sono proponibili con le seguenti: passata in giudicato la sentenza non sono proponibili da parte di soggetti portatori di diritti omogenei identici.
1. 63. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, primo periodo, dopo le parole: fissa un termine aggiungere le seguenti: perentorio non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta giorni.
Conseguentemente, al capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), dopo le parole: e fissa il termine perentorio aggiungere le seguenti: non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta.
1. 66. Businarolo.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo le parole: fissa un termine, aggiungere le seguenti: perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello di cui all'articolo 840-ter, quinto comma,.
1. 64. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossetto, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo le parole: fissa un termine, aggiungere le seguenti: perentorio, non superiore a sessanta giorni dalla scadenza di quello di cui all'articolo 840-ter, quinto comma.
1. 65. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel medesimo termine, ed a pena di decadenza, il convenuto può formulare la chiamata in garanzia mediante notificazione al terzo del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione.
1. 67. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 68. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere i commi terzo e quarto.
1. 69. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sopprimere il terzo comma;
Conseguentemente:
al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-novies»;
al comma 1, capoverso «Art. 840-terdecies» sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.
1. 104. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo comma.
*1. 70. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo comma.
*1. 71. Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sostituire il terzo comma con il seguente:
Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.
1. 72. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il quarto comma.
1. 73. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sostituire il quarto comma, con il seguente:
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.
1. 74. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:
Su istanza motivata dell'attore, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al convenuto l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.
Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.
Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.
La parte nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
1. 75. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», dopo il quarto comma, aggiungete il seguente:
Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
1. 76. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» sostituire la rubrica: (Sentenza) con la seguente: (Sentenza di accoglimento).
1. 86. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:
a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando razione è stata proposta da un soggetto diverso da una organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma;.
1. 77. Cataldi.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» sopprimere la lettera e);
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso «Art. 840-septies».
1. 78. Ferri.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), sopprimere le parole da: per l'adesione fino a: degli atti e.
1. 79. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma sostituire la lettera g) con la seguente:
g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra gli avvocati ed i dottori commercialisti iscritti nell'albo del Tribunale dinanzi a cui si svolge la procedura.
1. 81. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g), sopprimere le seguenti parole: quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.
1. 82. D'Orso.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g) sopprimere le parole: può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.
1. 83. Ferri.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» primo comma, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.
1. 84. Di Sarno.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» sopprimere il secondo comma.
1. 85. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», secondo comma, sopprimere la lettera c).
1. 87. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», secondo comma, lettera c), dopo la parola: certificata aggiungere le seguenti: ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
1. 88. Perantoni.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies» secondo comma, lettera c), dopo la parola: aderente aggiungere le seguenti: o del suo difensore.
1. 89. Colletti.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere il terzo comma.
*1. 90. Bazoli.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere il terzo comma.
*1. 91. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sostituire il quarto comma con il seguente:
La domanda è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione ed è presentata a norma dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1. 92. Dori.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.
*1. 93. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.
*1. 94. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», nono comma, dopo la parola: termini aggiungere la seguente: ivi.
1. 95. Dori.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sostituire le parole da: Entro il termine fino a: deve depositare con le seguenti:
Entro il termine perentorio di 120 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deposita.
1. 96. Di Stasio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.
Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 97. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.
Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 98. Ferri.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies» secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 99. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il giudice delegato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna con decreto il convenuto al pagamento in favore di ciascuno aderente di una somma a titolo di risarcimento del danno o alla restituzione delle cose dovute a ciascun aderente.
1. 100. Vitiello, Schullian.
All'articolo 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, primo periodo, sopprimere la parola: succintamente.
1. 101. Colletti.
All'articolo 1, capoverso «Art. 840-octies», sostituire il sesto comma con il seguente:
Con il medesimo decreto, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, il giudice delegato riconosce all'attore ed agli aderenti un risarcimento ulteriore, a titolo di danni punitivi, che non può superare una somma pari a cinquanta volte l'entità dei danni subiti dai danneggiati. L'aumento è inversamente proporzionale al valore dell'effettivo danno, ed è aumentato qualora vi sia un notevole numero di aderenti.
1. 102. Colletti.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», inserire in fine il seguente comma:
A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso forfettario determinato con regolamento dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge.
1. 103. Giuliano.
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-novies».
*1. 105. Ferri.
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-novies».
*1. 106. Varchi, Maschio.
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 840-novies» con il seguente:
Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).
Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate.
Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di spese di giustizia, ivi comprese le prescrizioni di cui all'articolo in caso di ordinanza che dichiari inammissibile la domanda ai sensi dell'articolo 480-ter, comma 4.
Conseguentemente, al capoverso «Art. 840-terdecies» sopprimere il terzo e il quarto comma.
1. 107. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione dei numero dei componenti la classe in misura progressiva:
a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;
f) da 500.001 a 1.000.000 in misura non superiore all'1 per cento;
g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto dei Ministro della Giustizia.
1. 108. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», al primo comma, sostituire le parole: al rappresentante comune, a titolo di compenso, con le seguenti: all'associazione o al comitato, e, tramite questi, agli aderenti.
1. 109. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies» sopprimere i commi sesto e settimo.
1. 110. Bazoli.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sopprimere il sesto comma.
1. 111. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies» sostituire il sesto comma con il seguente:
Con il medesimo decreto il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Quando il soccombente è il convenuto, ai fini della liquidazione degli onorari di difesa, il valore del procedimento è dato dalla somma delle richieste dell'attore e degli aderenti.
1. 112. Colletti.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il compenso può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
1. 113. Giuliano.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-decies», sostituire il secondo comma con il seguente:
Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso, il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.
1. 114. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-decies», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 115. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-decies», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 116. Bazoli.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rappresentante comune e gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.
1. 118. Palmisano.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, alle parole: Il ricordo non sospende l'esecuzione del decreto premettere le seguenti: Salvo domanda di parte.
1. 119. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: non sospende l'esecuzione del decreto. Esso.
1. 120. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» terzo comma, dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto aggiungere le seguenti: fatta salva la facoltà del giudice di disporre diversamente in presenza di fondati motivi.
1. 117. Ferri.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, aggiungere dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, aggiungere le seguenti: fatta salva la facoltà del giudice di disporre diversamente quando, in base alle circostanze del caso concreto, sussiste il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile degli interessi delle parti.
1. 121. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, sopprimere la lettera d).
1. 122. Perantoni.
Al comma, capoverso «Art. 840-undecies», sostituire il quinto comma con il seguente: Al ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato alla controparte (rappresentante comune o convenuto) e agli eventuali aderenti controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente e gli aderenti controinteressati devono costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
1. 123. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», settimo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
1. 124. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» ottavo comma, aggiungere alla fine le seguenti parole: nei suoi confronti.
1. 125. Saitta.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-duodecies», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: il rappresentante comune.
1. 126. Scutellà.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-terdecies», sostituire il primo comma con il seguente: L'esecuzione forzata del decreto, di cui all'articolo 840-octies, è promossa dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
1. 127. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quaterdecies», sostituire il primo comma con il seguente: Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
1. 128. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso Art. 840-quaterdecies, terzo comma, dopo le parole: posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
1. 129. Scutellà.
Al comma 1, capoverso Art. 840-quaterdecies, sesto comma, dopo le parole: posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
1. 130. Cataldi.
Al comma 1, capoverso Art. 840-quaterdecies, aggiungere in fine il seguente comma: Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.
1. 131. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso Art. 840-sexiesdecies, sostituire il primo comma con il seguente: Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma.
1. 132. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», primo comma, sostituire le parole: atti e comportamenti posti con le seguenti: condotte poste.
1. 133. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per richiedere l'eliminazione o riduzione degli effetti delle violazioni accertate.
1. 134. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», secondo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese aggiungere le seguenti: di pubbliche amministrazioni.
1. 135. Ferri.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il terzo comma con il seguente: La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo dove ha sede l'impresa o l'ente gestore. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
1. 136. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il quarto comma con il seguente: Si applica l'articolo 840-quinquies, comma 2.
1. 137. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il quinto comma con il seguente: il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.
1. 138. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sesto comma, dopo le parole: su istanza di parte, aggiungere le seguenti: ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate e.
Conseguentemente, il comma 7 è soppresso.
1. 139. Vitiello, Schullian.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il settimo comma con il seguente: Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
1. 140. Dori.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», settimo comma sostituire, le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza di parte.
*1. 141. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», settimo comma sostituire, le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza di parte.
*1. 142. Bazoli.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sopprimere il nono comma.
1. 143. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
ART. 2.
Al comma 1, capoverso «Titolo V-bis» sostituire la rubrica: Dell'azione di classe con le seguenti: dei procedimenti collettivi.
2. 1. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 196-bis», primo comma, dopo le parole: all'indirizzo di posta elettronica aggiungere le seguenti: certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. 2. Palmisano.
Al comma 1, capoverso «Art. 196-bis secondo comma, dopo le parole: posta elettronica ordinaria o certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. 3. Saitta.
ART. 3.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni di coordinamento).
All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
e) azioni di classe di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile.
3. 0. 1. Schullian.
ART. 4.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 300.000 euro per l'anno 2018, destinati in particolare al funzionamento del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 1. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
ART. 5.
Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi;
al medesimo articolo conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente: Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti e ai contratti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 2. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.
*5. 3. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.
*5. 4. D'Orso.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti e ai contratti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 5. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. È fatta salva la disciplina delle azioni collettive previste da leggi speciali.
6. 1. Vitiello, Schullian.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
ART. 7.
(Disposizioni di coordinamento).
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168 del 2003, dopo la lettera d), è aggiunta in fine la seguente:
e) procedimenti collettivi, di cui al Titolo VIII-bis del codice di procedura civile.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, le parole: «di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite le seguenti: «di cui al Titolo VIII-bis del codice di procedura civile».
6. 0. 1. D'Orso.
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di azione di classe (C. 791 Salafia).
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire il primo comma con il seguente: I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.
1. 4. (Nuova formulazione). La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, sopprimere le parole: non inferiore a quarantacinque giorni e.
1. 26. (Nuova formulazione). Aiello.
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 840-quater» con il seguente: Decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.
Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.
Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.
È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.
1. 59. (Nuova formulazione). La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, primo periodo, dopo le parole: fissa un termine aggiungere le seguenti: perentorio non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
Conseguentemente, al capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), dopo le parole: e fissa il termine perentorio aggiungere le seguenti: non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni.
1. 66. (Nuova formulazione). Businarolo.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sostituire il testo con il seguente: quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico».
1. 72. (Nuova formulazione). La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
Conseguentemente, al capoverso 840-sexies, sopprimere il secondo comma.
1. 76. (Nuova formulazione). Vitiello.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g) sopprimere le parole: «quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.
1. 83. (Nuova formulazione). Ferri.
All'articolo 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: succintamente motivato.
1. 101. (Nuova formulazione). Colletti.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
1. 113. (Nuova formulazione). Giuliano.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.
1. 118. (Nuova formulazione). Palmisano.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» terzo comma, dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, aggiungere le seguenti: fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi.
1. 117. (Nuova formulazione). Ferri.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il quarto comma con il seguente: Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
1. 137. (Nuova formulazione). Vitiello.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 7.
(Disposizioni di coordinamento).
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168 del 2003, dopo la lettera d), è aggiunta in fine la seguente:
e) procedimenti collettivi, di cui al Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, le parole: «di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»: sono sostituite con le seguenti: «di cui al Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile».
6. 0. 1. (Nuova formulazione). D'Orso.
ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di azione di classe (C. 791 Salafia).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire il primo comma con il seguente: I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.
1. 4. (Nuova formulazione). La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
1. 21. La Relatrice.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, sopprimere le parole: non inferiore a quarantacinque giorni e.
1. 26. (Nuova formulazione). Aiello.