II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Martedì 18 settembre 2018

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 791 Salafia, recante disposizioni in materia di azione di classe (Deliberazione) ... 9

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 11

Audizione di Giovanni Doria, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», di Paolo Papanti Pelletier, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», di Vincenzo Vigoriti, professore di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze, e di Ilaria Pagni, professoressa di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Firenze (Svolgimento e conclusione) ... 12

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) (Svolgimento e conclusione) ... 12

Audizione di rappresentanti di Confindustria e di Confcommercio (Svolgimento e conclusione) ... 13

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio) ... 13

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) ... 19

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio) ... 14

ALLEGATO 2 (Proposta di parere) ... 25

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio) ... 16

ALLEGATO 3 (Documento consegnato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 6 settembre scorso della Conferenza unificata) ... 27

ALLEGATO 4 (Proposta di parere) ... 35

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (Seguito esame e rinvio) ... 17

II Commissione - Resoconto di martedì 18 settembre 2018

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

    La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 791 Salafia, recante disposizioni in materia di azione di classe.
(Deliberazione).

  Giulia SARTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi giovedì 13 settembre 2018 ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame della proposta di legge C. 791 Salafia, recante disposizioni in materia di azione di classe.
  Fa presente, quindi, che l'indagine conoscitiva prevede le audizioni di rappresentanti di Confindustria, di Confcommercio, dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), di professori universitari esperti della materia e di altri soggetti comunque interessati alla tematica oggetto del provvedimento.
  Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsto per ciascuna audizione, propone di prevedere due interventi di due minuti ciascuno per ogni gruppo, in modo da lasciare spazio alle repliche degli auditi.

  Enrico COSTA (FI), nel precisare di essere favorevole a che la Commissione avvii un'indagine conoscitiva in merito all'esame del provvedimento in titolo, esprime perplessità circa le modalità organizzative della medesima. Rammenta, infatti, che la finalità di un'indagine conoscitiva è quella di fornire contributi da parte di esperti della materia ai gruppi parlamentari affinché questi ultimi possano, sulla base degli stessi, predisporre eventuali emendamenti volti a migliorare il testo all'esame della Commissione. Ritiene che per il provvedimento in discussione tale finalità non possa essere perseguita, essendo stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti (previsto per le ore 10 della giornata di domani) in maniera eccessivamente ravvicinata rispetto alla conclusione dell'indagine stessa. Chiede, quindi, alla presidenza se la Conferenza dei Presidenti di gruppo abbia già calendarizzato il provvedimento per la prossima settimana.

  Giulia SARTI, presidente, nel replicare al collega Costa, comunica che, non essendo stato ancora inserito il provvedimento in esame nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, nell'ufficio di presidenza odierno sarà valutata l'opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Enrico COSTA (FI) precisa che le osservazioni testé formulate sono riferite al metodo di lavoro e non al merito del provvedimento e auspica che per il futuro i lavori della Commissione non debbano prevedere accelerazioni su provvedimenti non inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

  Giulia SARTI, presidente, rammenta che nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva precisato di aver saputo per le vie brevi che il provvedimento avrebbe potuto essere inserito nel calendario dell'Assemblea entro il mese di settembre e sulla base di tale eventualità aveva programmato i lavori della Commissione. Nel constatare che, invece, il provvedimento non risulta attualmente inserito nel calendario dell'Assemblea, ribadisce che nell'Ufficio di presidenza che si terrà nella giornata odierna si valuterà l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Walter VERINI (PD) ritiene che i rilievi sollevati dal collega Costa siano pertinenti e che la richiesta rivolta ai gruppi parlamentari di indicare con la massima urgenza eventuali nominativi di soggetti da audire nell'ambito della indagine conoscitiva che la Commissione è chiamata oggi a deliberare, sia stata quantomeno discutibile. Ciò premesso, fa presente che il gruppo del Partito Democratico ha comunque deciso di indicare alcuni esperti da convocare in audizione in considerazione dell'importanza del provvedimento da esaminare che, nella scorsa legislatura, era stato approvato all'unanimità dall'Assemblea. Precisa, inoltre, che sebbene il Regolamento contempli tempi più rapidi per l'esame di provvedimenti già approvati in Aula nel corso della legislatura precedente, le Commissioni non sono tenute comunque ad iniziare l'esame degli stessi prima del loro inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Auspica, quindi, il rispetto sostanziale, oltre che formale, delle prerogative della Commissione per il prosieguo della legislatura. Considerando, quindi, chiuso «l'incidente» odierno, invita la presidenza a non tenere rapporti preferenziali con alcuni gruppi parlamentari, ma a svolgere un ruolo imparziale nella conduzione dei lavori.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) osserva che nella scorsa legislatura presso il Senato il provvedimento in materia di class action era stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia Industria, Commercio e Turismo. Ritiene che sarebbe opportuno allargare l'ambito dell'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 791, prevedendo l'audizione anche di ricercatori e di esperti di economia, per valutare se dall'entrata in vigore della stessa possa derivare una minore appetibilità sul piano imprenditoriale del nostro Paese rispetto a quello che è il contesto economico finanziario attuale.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che al termine della seduta odierna della Commissione è convocato l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi durante il quale si discuterà in merito al prosieguo dei lavori sul provvedimento in titolo.

  Enrico COSTA (FI) chiede ai sensi di quale disposizione del Regolamento la Commissione stia deliberando l'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 791.

  Giulia SARTI, presidente, precisa che la Commissione è chiamata a deliberare l'indagine conoscitiva in titolo ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del medesimo Regolamento.

  Enrico COSTA (FI), richiamando il disposto dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento che prevede l'intesa con il presidente della Camera per lo svolgimento di indagini conoscitive, si chiede come sia possibile autorizzare un'indagine conoscitiva su un provvedimento la cui discussione in Aula potrebbe essere prevista tra pochissimi giorni. Nello stigmatizzare la circostanza che nel corso della seduta dell'11 settembre scorso, alla sua richiesta di svolgere un'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni la presidenza ha replicato che tale richiesta avrebbe dovuto essere valutata dall'Ufficio di presidenza, ritiene opportuno che la Commissione adotti un criterio univoco in materia di indagini conoscitive.

  Giulia SARTI, presidente, nel sottolineare nuovamente che nel corso dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi convocato per la giornata odierna, sarà discussa nuovamente l'articolazione dei lavori in sede referente sulla proposta di legge C. 791, ribadisce la proposta di svolgimento di un'indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 791 Salafia, recante disposizioni in materia di azione di classe.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

  La seduta comincia alle 9.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Audizione di Giovanni Doria, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», di Paolo Papanti Pelletier, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», di Vincenzo Vigoriti, professore di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze, e di Ilaria Pagni, professoressa di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Firenze.
(Svolgimento e conclusione).

  Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.

  Giovanni DORIA, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», Arnaldo MORACE PINELLI, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», Paolo PAPANTI PELLETIER, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», Vincenzo VIGORITI, professore di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze e Ilaria PAGNI, professoressa di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Firenze, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i deputati Angela SALAFIA (M5S), Marzia FERRAIOLI (FI), Alfredo BAZOLI (PD), Pierantonio ZANETTIN (FI) e Ingrid BISA (Lega).

  Paolo PAPANTI PELLETIER, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», Vincenzo VIGORITI, professore di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze e Ilaria PAGNI, professoressa di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Firenze, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

  Giulia SARTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).
(Svolgimento e conclusione).

  Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.

  Maria IACONIS, rappresentante dell'Unione per la difesa dei consumatori, Marco GAGLIARDI, rappresentante del Movimento consumatori, Silvia CASTRONOVI, rappresentante di Altroconsumo, Ivano GIACOMELLI, rappresentante dell'Associazione Codici e Marco RAMADORI, rappresentante del Codacons, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Alfredo BAZOLI (PD), Angela SALAFIA (M5S), Franco VAZIO (PD) e Simone BALDELLI (FI).

  Silvia CASTRONOVI, rappresentante di Altroconsumo, Ivano GIACOMELLI, rappresentante dell'Associazione Codici, Marco GAGLIARDI, rappresentante del Movimento consumatori, Marco RAMADORI, rappresentante del Codacons, e Maria IACONIS, rappresentante dell'Unione per la difesa dei consumatori forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

  Giulia SARTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Sospende, quindi, brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.30.

Audizione di rappresentanti di Confindustria e di Confcommercio.
(Svolgimento e conclusione).

  Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.

  Antonio MATONTI, direttore area affari legislativi di Confindustria, e Roberto CERMINARA, responsabile settore commercio e legislazione d'impresa di Confcommercio, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione

  Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Angela SALAFIA (M5S), Giusi BARTOLOZZI (FI), Mario PERANTONI (M5S), Felice Maurizio D'ETTORE (FI), Simone BALDELLI (FI) e Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nonché la presidente Giulia SARTI.

  Antonio MATONTI, direttore area affari legislativi di Confindustria, e Roberto CERMINARA, responsabile settore commercio e legislazione d'impresa di Confcommercio forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

  Giulia SARTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
Atto n. 20.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 settembre 2018.

  Devis DORI (M5S), relatore, nel rammentare che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è stato elaborato da un Esecutivo che nella scorsa legislatura era sostenuto da una diversa maggioranza, evidenzia di aver utilizzato, nell'elaborazione della proposta di parere sullo stesso, un approccio non preclusivo, bensì volto a dotare le strutture che si occupano dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni di una nuova disciplina, attesa da oltre quaranta anni.
  Ciò premesso, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in discussione (vedi allegato 1), soffermandosi, in particolare, sull'illustrazione della condizione numero 1), volta a prevedere l'introduzione di una disposizione diretta a precisare che, relativamente alla misura dell'affidamento terapeutico, trovi applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e sull'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, diretta a rendere l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto legislativo chiaramente compatibile con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni per i minori di età.

  Giulia SARTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro le ore 10 della giornata di domani, mercoledì 19 settembre, eventuali ulteriori osservazioni al fine di consentire al relatore di valutarle in vista della deliberazione della Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.
Atto n. 37.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2018.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che sullo schema di decreto legislativo in discussione è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali e che pertanto la Commissione è in grado di concludere l'esame del provvedimento.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, nel presentare ed illustrare una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2) sul provvedimento in discussione, evidenzia, in particolare, che l'articolo 2 del provvedimento, nel modificare l'articolo 5, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, sostituisce il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita della persona cui si riferiscono, anche se anteriormente deceduta. Osserva che, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione trova la sua ratio giustificativa nell'esigenza di allineare il nostro ordinamento «a quanto previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei». Evidenzia, inoltre, che, come già evidenziato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nella relazione approvata nella seduta del 27 aprile 2016 (DOC XXIII, n. 13) non è ancora disponibile una aggregazione sistematica e unitaria dei dati. Ritiene opportuno che il Governo agisca per risolvere tale problematica, di natura burocratica.

  Giulia SARTI, presidente, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro le ore 10 della giornata di domani, mercoledì 19 settembre, eventuali ulteriori osservazioni al fine di consentire al relatore di valutarle in vista della deliberazione della Commissione.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) concorda con l'osservazione del relatore in merito alla necessità di una aggregazione sistematica e unitaria dei dati, ma rileva che tuttavia nella proposta di parere testé illustrata tale osservazione non è prevista.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, nel replicare al collega Vitiello, fa presente di non aver predisposto alcuna osservazione in tal senso, essendo tale aggregazione già prevista dalla normativa. Ritiene, invece, opportuno sollecitare l'Esecutivo, affinché si addivenga velocemente ad un adeguamento amministrativo.

  Enrico COSTA (FI) pone all'attenzione della Commissione la questione dei «carichi già pendenti». Sottolinea il diritto, attualmente non garantito, per coloro nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza di assoluzione o di archiviazione a che non sia ulteriormente evidenziato il fatto di essere stati soggetti indagati.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, nel concordare con il collega Costa, osserva come la questione dallo stesso sollevata, degna di attenzione in quanto danneggia le persone oneste, non costituisca un problema normativo, bensì un ritardo amministrativo.

  Carmelo MICELI (PD) ritiene che il problema sia squisitamente di mancanza di previsione normativa. Osserva, infatti, che la legge non prevede un termine entro il quale debba avvenire la cancellazione dei carichi pendenti dal casellario giudiziale, che, invece, dovrebbe essere contestuale alla sentenza di archiviazione o di assoluzione. Nel constatare che sulla questione vi è la convergenza da parte di tutti i gruppi parlamentari, auspica che sia possibile prevedere una disposizione volta a stabilire termini stringenti per la cancellazione.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, nel concordare con le osservazioni testé formulate dai colleghi, osserva che dovrebbe essere previsto un sistema informatico che nel momento in cui viene registrata la sentenza di assoluzione o di archiviazione automaticamente aggiorni il casellario giudiziale. In tal proposito, ritiene che la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia dovrebbe attivarsi per risolvere tale criticità.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) osserva che la banca dati delle Forze di Polizia, la cui gestione è demandata al Ministero dell'Interno, è dissociata da quelle del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Ritiene, pertanto, necessario il coinvolgimento anche del Ministero dell'interno.

  Manfredi POTENTI (Lega) esprime soddisfazione per le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione all'articolo 28 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, evidenziando come tale articolo abbia fatto insorgere problemi di non poco conto per coloro che hanno commesso reati di scarso rilievo.

  Marzia FERRAIOLI (FI) evidenzia che sarebbe opportuno prevedere un'aggregazione sistematica anche con il casellario giudiziale europeo.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, con riferimento alle considerazioni della collega Ferraioli precisa che la revisione della disciplina del casellario giudiziale, perseguendo l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi, dovrebbe conseguentemente agevolare l'aggiornamento delle informazioni anche a livello di casellario giudiziale europeo. Riconosce tuttavia che il provvedimento in esame non persegue l'allineamento contestuale dei dati del casellario giudiziale nazionale con quelli del casellario giudiziale europeo. A tale proposito, propone di esprimere un parere favorevole sullo schema in esame, rinviando eventualmente ad una successiva proposta di legge la soluzione delle criticità evidenziate sia con riguardo al termine entro il quale debba avvenire la cancellazione dei carichi pendenti dal casellario giudiziale sia per quanto concerne l'aggregazione sistematica anche con il casellario giudiziale europeo. Evidenzia comunque la difficoltà di incidere con uno strumento normativo sulla funzionalità e sulle procedure organizzative degli uffici, posto che le questioni sollevate attengono a problemi di carattere tecnico, prima ancora che burocratico.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riguardo ai profili normativi, ricorda che lo schema in esame, intervenendo in materia nei limiti dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla delega contenuta nel comma 18 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, non avrebbe potuto affrontare anche gli altri aspetti evidenziati. Ringraziando comunque i colleghi per le sollecitazioni scaturite dal dibattito, manifesta l'intenzione del Governo di intervenire, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, per ovviare alla conclamata carenza di organico e di risorse finanziarie del settore della giustizia.

  Carmelo MICELI (PD), con particolare riguardo alla carenza di organico, sottopone al sottosegretario l'annosa questione dei soggetti risultati idonei all'ultimo concorso da assistenti giudiziari, proponendo di procedere allo scorrimento della graduatoria.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI nel ricordare che il Ministro Bonafede si è già pronunciato sulla questione, evidenzia come si sia già proceduto all'assunzione di 600 idonei. Manifesta la volontà del Governo ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, dallo scorrimento delle graduatorie all'indizione di concorsi straordinari, allo scopo di risolvere il problema della carenza di personale.

  Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.
Atto n. 39.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2018.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riferimento alle richieste in tal senso avanzate nel corso della seduta del 12 settembre, deposita agli atti della Commissione, perché venga messo a disposizione dei suoi componenti, il documento consegnato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 6 settembre scorso della Conferenza Unificata, contenente gli emendamenti allo schema di decreto (vedi allegato 3).

  Giulia SARTI, presidente e relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4), riservandosi una sua eventuale integrazione anche alla luce della documentazione depositata dal Governo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 11 della legge 46 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame, esprime la propria soddisfazione per il fatto che, pur in assenza del pericolo di fuga, si possa disporre il piantonamento dei detenuti e degli internati degenti presso strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura, nell'eventualità che sia necessario tutelare l'incolumità personale di soggetti terzi. Sempre a proposito del medesimo comma, ritiene tuttavia che la formulazione adottata – in base alla quale i suddetti detenuti e internati «possono non essere sottoposti a piantonamento» – sia eccessivamente generica e ponga maggiori difficoltà interpretative e applicative rispetto alla disposizione vigente – dove si chiarisce che a disporre il piantonamento è l'autorità giudiziaria o in caso di urgenza il direttore dell'istituto – senza che siano chiare le ragioni della modifica del testo.

  Giulia SARTI, presidente e relatrice, prende atto delle considerazioni della collega, che si impegna a valutare ai fini di un'eventuale integrazione della proposta di parere.

  Carmelo MICELI (PD), con riferimento alla proposta di modifica dell'articolo 1, comma 1, alinea 2, dello schema in esame, avanzata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, ritiene opportuno che venga mantenuto nel testo lo specifico riferimento al servizio farmaceutico. A tale proposito segnala infatti la grande difficoltà delle persone detenute a ricevere un'assistenza farmacologica di base, con particolare riferimento ai medicinali cosiddetti da banco, vuoi perché si tratta di prodotti a pagamento vuoi perché le carceri non ne sono dotate nella maggior parte dei casi. Auspica pertanto una attenta riflessione del Governo circa l'accoglimento integrale dell'emendamento proposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

  Mario PERANTONI (M5S), nel concordare con le considerazioni della collega Bartolozzi circa la non felice formulazione del comma 5 del nuovo articolo 11 della legge sull'ordinamento penitenziario, ipotizza che si sia voluto lasciare alla discrezionalità del magistrato la decisione di disporre il piantonamento.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) con riferimento all'intervento del collega Perantoni esprime la convinzione che in tal caso la disposizione avrebbe dovuto essere formulata in maniera più chiara, esplicitando tale ulteriore requisito.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI manifesta la disponibilità a fornire chiarimenti alle osservazioni svolte nel corso del dibattito nonché ad ulteriori rilievi che dovessero pervenire entro la giornata odierna.

  Giulia SARTI, presidente e relatrice, invita i colleghi a sottoporre eventuali ulteriori rilievi entro le ore 19 della giornata odierna in modo da valutarli in vista della deliberazione della Commissione sul parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di azioni di classe.
C. 791 Salafia.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018

  Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva che le audizioni che si sono svolte nella mattinata odierna nel corso dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge in titolo, hanno fornito importanti contributi evidenziando sulla materia oggetto del provvedimento uno spaccato ben diverso da quello emerso durante l'esame del provvedimento nella passata legislatura. Auspica pertanto che per la programmazione dei lavori su tale proposta di legge si comprenda che il tema in esso contenuto non può essere compresso in tempi eccessivamente ridotti.

  Alfredo BAZOLI (PD), nell'unirsi alle considerazioni testé svolte dalla collega Bartolozzi, auspica che alla Commissione siano sempre garantite le proprie prerogative, soprattutto quando deve esaminare temi delicati come quello oggetto della proposta di legge Salafia C. 791. Ritiene che le criticità emerse nel corso dell'audizione odierna abbiano consegnato alla Commissione spunti di riflessione che meritano un'approfondita valutazione. Evidenzia l'importanza, quindi, di non comprimere i tempi dell'esame su un provvedimento come quello in materia di azioni di classe che nella scorsa legislatura aveva registrato un'ampia convergenza da parte di tutte le forze politiche.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), in considerazione dei molti problemi tuttora irrisolti evidenziati dai soggetti auditi, esprime le proprie perplessità sul testo all'esame della Commissione, pur trattandosi di un provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera nel corso della precedente legislatura. Sottolinea in particolare la rilevanza di molte delle osservazioni avanzate dalla professoressa Pagni che, con grande competenza, ha evidenziato gli aspetti del provvedimento che necessitano di un intervento migliorativo. Inoltre, pur non condividendo le considerazioni di carattere politico svolte in audizione dal rappresentante del Codacons, ne condivide tuttavia l'invito a valutare attentamente i principi e i criteri direttivi di un efficace intervento in materia di azione di classe, a partire dalla scelta tra il sistema opt-in e il sistema opt-out. In terzo luogo, pur manifestando la propria generale perplessità circa i reali intendimenti dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori, evidenzia la fondatezza di alcuni rilievi dagli stessi evidenziati nel corso dell'audizione, a partire dall'obiezione del rappresentante del Codacons secondo cui i costi della pubblicità delle azioni di classe rischiano di ricadere sui consumatori. In conclusione, evidenzia la necessità di avere a disposizione tempi adeguati per un'attenta valutazione dei contenuti del provvedimento.

  Roberto CATALDI (M5S) esprime a titolo personale alcune considerazioni sul provvedimento in esame. In primo luogo, evidenzia il rischio che il lavoro svolto dalla Commissione potrebbe rivelarsi inutile nell'eventualità che il Governo, come ventilato, proceda ad unificare tutti i riti del processo civile. Inoltre, pur condividendo pienamente le finalità del provvedimento, volto a rendere effettiva l'azione di classe, ritiene indispensabile valutare le molte obiezioni avanzate dai soggetti auditi. Evidenzia in particolare il fatto che la formulazione del nuovo articolo 840-quinquies, invertendo il principio generale del codice civile secondo cui il pagamento anticipato delle eventuali spese legali spetta all'attore, prevede che quando è nominato un consulente tecnico, a pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo, sia il convenuto. Pone altresì l'attenzione sul rischio di porre in capo all'eventuale consulente tecnico un onere finanziario non sostenibile, considerato che, come previsto dal testo attuale, l'inottemperanza all'obbligo al pagamento delle spese di una delle parti non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico. Considerate in conclusione le importanti riflessioni scaturite dalle audizioni odierne, invita tutti i colleghi a concentrarsi sugli aspetti più rilevanti e a lavorare per migliorare un testo che, lungi dall'essere contro le aziende, si prefigge di tutelare i cittadini che siano vittime di comportamenti sleali e scorretti.

  Giulia SARTI, presidente e relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

II Commissione - martedì 18 settembre 2018

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione II,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il provvedimento in discussione è diretto ad attuare la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», nella parte relativa all'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei minori di età;
    come sottolineato nella relazione introduttiva della schema di decreto legislativo, l'introduzione di una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, si è resa necessaria per adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con specifico riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età;
    il provvedimento, conformemente ai principi di delega enunciati all'articolo 1, comma 85, lettera p), della legge sopra richiamata, consente di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in sede di ratifica e sottoscrizione di diverse convenzioni internazionali (Regole di Pechino, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori), dalle quali emerge la necessità che l'esecuzione penale sia delineata in modo da garantire l'individualizzazione e la flessibilità del trattamento, tenendo conto prioritariamente del superiore interesse del minore;
    in particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo stabilisce, al comma 2, che l'esecuzione della pena detentiva e delle «misure penali di comunità» deve favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale, oltre che prevenire la commissione di ulteriori reati;
    l'ambito di applicazione del provvedimento, come evidenziato nella relazione illustrativa, riguarda non solo i minorenni autori di reato, ma anche i giovani al sotto dei venticinque anni di età, cosiddetti giovani adulti, che pure necessitano, analogamente ai primi, di efficaci percorsi di recupero e di reinserimento sociale. L'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 92 del 2014, prevede, infatti, che le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo, ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative;
    sarebbe necessario, a questo riguardo, riconsiderare la complessiva disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti
dei «giovani adulti». La permanenza di tali soggetti nel circuito minorile non dovrebbe, infatti, essere determinata da alcun automatismo, ma condizionata ad una valutazione dell'effettiva adesione del condannato al programma di intervento educativo, con il coinvolgimento dei servizi competenti;
    in particolare, dovrebbero essere oggetto di riflessione le vigenti disposizioni dell'Ordinamento penitenziario che consentono il passaggio dei soggetti maggiorenni detenuti presso le strutture carcerarie per adulti agli istituti penitenziari minorili. Inoltre, dovrebbero essere introdotte disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al programma educativo in atto, lo stesso debba espiare la pena in un istituto penitenziario per adulti;
   ritenuto che:
    il Capo II del provvedimento è dedicato alle «misure penali di comunità», quali misure alternative specificamente destinate ai condannati minorenni. Tali misure, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, sono disposte quando risultano idonee a favorire «l'evoluzione positiva della personalità e un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione penale o commetta altri reati»;
    nello specifico, tra le misure penali di comunità individuate dal comma 1 dell'articolo 2, figura- oltre all'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà- anche l'affidamento in prova terapeutico (comma 1), che tuttavia, diversamente dalle precedenti, non è disciplinato dallo schema di decreto legislativo;
    appare, pertanto necessario, introdurre nel provvedimento, attraverso l'articolo aggiuntivo 7-bis, disposizioni dirette a disciplinare anche l'affidamento in comunità terapeutica, la cui applicazione dovrebbe essere disposta dal Tribunale di sorveglianza previa certificazione, da parte del servizio sanitario competente, delle specifiche esigenze di salute del condannato che rendano l'attuazione di tale misura come la più appropriata al caso. In alternativa, potrebbe essere chiarito che trova applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    il comma 3 dell'articolo 2 dispone che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno trova applicazione l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, dell'ordinamento penitenziario;
    tale previsione non appare compatibile con l'orientamento della Corte Costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni in ambito minorile, poiché in contrasto con la funzione rieducativa della pena dei detenuti minorenni e con il principio di individualizzazione del trattamento. La norma, quindi, dovrebbe essere riformulata;
    il medesimo articolo 2, al comma 7, prevede che l'esecuzione penale di comunità deve rispondere anche al principio di territorialità, all'uopo si prevede infatti che essa avvenga principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio familiari, «salvo che non si ravvisino elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata»;
    tale norma andrebbe riformulata in termini più ampi;
   ritenuto altresì che:
    l'articolo 4, riprendendo quanto previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale. La misura in questione consiste nell'affidamento del
condannato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni per lo svolgimento del programma di intervento educativo. La soglia di pena prevista per l'accesso all'affidamento in prova dei minorenni è fissata in 6 anni (comma 1);
    tale limite di pena non appare sufficientemente congruo, rilevandosi la necessità di modificare la soglia di accesso alla misura in questione nel limite di quattro anni della pena detentiva da eseguire;
    il medesimo articolo, al comma 2, dispone che il programma di intervento educativo, predisposto in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, deve contenere gli impegni in ordine: a) alle attività di istruzione, di formazione, di lavoro o comunque utili dal punto di vista educativo e per l'inserimento sociale; b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e divieti di frequentare determinati luoghi; c) alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività non consentite o relazioni personali che potrebbero portare alla commissione di ulteriori reati. Appare opportuno, a questo riguardo, prevedere ulteriori prescrizioni relative al contenuto del programma, in modo da renderlo più dettagliato;
    il comma 5 dello stesso articolo 4 prevede, inoltre, che nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza. A tale riguardo, dovrebbe essere specificato che tali deroghe possono essere autorizzate solo per motivi di urgenza;
    l'articolo 6, nel disciplinare la misura della detenzione domiciliare, prevede, al comma 1, che il condannato possa essere ammesso a tale misura, che può essere disposta quando non vi siano le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare, se la pena detentiva da eseguire non sia superiore a quattro anni;
    tale soglia di accesso alla misura della detenzione domiciliare appare eccessivamente ampia, dovendo la stessa essere ricondotta nel limite di tre anni della pena detentiva da eseguire;
   considerato che:
    l'articolo 8 reca infine disposizioni volte a razionalizzare e uniformare le procedure comuni a tutte le misure alternative alla detenzione, in considerazione del fatto che la attuale disciplina risulta affrontata in modo disorganico, essendo contenuta in parte nella legge sull'ordinamento penitenziario e in parte nel regolamento di esecuzione della stessa;
    in particolare, il comma 1, del predetto articolo dispone che la competenza a decidere sull'adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. Si prevede, inoltre, che l'adozione della misura è disposta «su richiesta dell'interessato, del difensore e dell'esercente la responsabilità genitoriale nel caso in cui il condannato sia ancora minorenne, o su proposta del pubblico ministero o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni»;
    appare necessario meglio precisare il tenore della norma, in modo da distinguere in modo più chiaro i casi in cui in cui il condannato sia maggiorenne (in tale ipotesi potendo la richiesta essere presentata dal soggetto interessato) da quelli in cui lo stesso non abbia, invece, compiuto la maggiore età (in tal caso, potendo l'istanza essere presentata dal difensore o dall'esercente la potestà genitoriale), ferma restando la possibilità di disporre l'applicazione della misura su proposta del pubblico ministero o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni;
   considerato altresì che:
    l'articolo 16, al comma 1, prevede che le camere di pernottamento devono
essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e devono ospitare due persone, stabilendo, in ogni caso, che non possono essere ospitati più di quattro detenuti;
    la disposizione dovrebbe essere riformulata in modo meno rigido, limitandosi a prevedere che ciascuna camera di pernottamento possa ospitare sino ad un massimo di quattro persone;
    l'articolo 17 del provvedimento garantisce ai detenuti la permanenza all'aperto «per un tempo non inferiore a quattro ore al giorno». Si specifica, inoltre, che tale periodo « non può essere ridotto»;
    appare necessario modificare tale disposizione, stabilendo che tale permanenza possa essere ridotta per motivi specifici;
   evidenziato che:
    l'articolo 19 del provvedimento prevede, al comma 1, che il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, distribuiti su almeno quattro giorni, di cui «uno festivo o prefestivo». Ogni colloquio ha una durata non inferiore «a sessanta minuti». La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di «venti minuti»;
    al fine di meglio precisarne il tenore applicativo, la disposizione dovrebbe essere riformulata, prevedendo che il detenuto abbia diritto a otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo. Dovrebbero, inoltre, essere precisati sia la durata massima di ogni colloquio, sia il numero massimo di conversazioni telefoniche cui può settimanalmente avere accesso il condannato. Dovrebbero, infine, essere previsti strumenti diretti a prevenire il rischio di contatti del detenuto con ambienti di natura criminale;
    il medesimo articolo 19 stabilisce, al comma 3, che sono contemplate visite prolungate, della durata non inferiore a quattro ore, con una o più delle persone tra quelle indicate al comma precedente;
    appare necessario modificare la disposizione, specificando tanto il numero massimo di visite prolungate di cui ciascun condannato può beneficiare, quanto la loro durata massima;
   valutato che:
    l'articolo 21, introducendo e disciplinando la vigilanza dinamica e forme di custodia attenuata, prevede, al comma 1, che le camere di pernottamento, fuori dalle ore dedicate al riposo pomeridiano e notturno, devono restare aperte;
    tale disposizione suscita rilevanti perplessità, non prevedendo alcuna possibilità di deroga in merito a situazioni che presentano profili di pericolosità. La norma dovrebbe, quindi, essere soppressa, al fine di scongiurare eventuali rischi per la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;
   valutato, infine, che:
    l'articolo 22 esclude espressamente l'applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario, per i detenuti minorenni (comma 1). Con riguardo ai giovani adulti tale provvedimento di rigore può trovare applicazione solo laddove ricorrano casi di eccezionale gravità e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta. In relazione alle restrizioni connesse al suddetto regime la disposizione esclude che esse possano riguardare il diritto alla socialità. Si prevede, inoltre, che l'adozione del provvedimento con il quale si applica la sorveglianza particolare sia accompagnata dalla previsione di una costante opera di sostegno degli operatori volta al ripristino del regime ordinario (comma 2);
    l'articolo in discussione andrebbe soppresso, non ravvisandosi particolari ragioni ostative all'applicazione, nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti,
della medesima disciplina in tema di sorveglianza particolare prevista per i soggetti adulti;
    l'articolo 23 sancisce il principio, già presente nell'ordinamento penitenziario, della territorialità dell'esecuzione penale. La disposizione prevede, infatti, che a meno che non ricorrano «comprovate ragioni ostative», anche dovute a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative (comma 1);
    la norma dovrebbe essere riformulata, stabilendo che il principio della territorialità dell'esecuzione dovrebbe poter essere oggetto di deroga non esclusivamente «per comprovate ragioni ostative», ma per specifici motivi che dovranno essere oggetto di più ampia e discrezionale valutazione da parte dell'autorità giudiziaria;
    l'articolo 24, al comma 1, ridisegna le sanzioni disciplinari da comminare ai minori, le quali consistono: a) nel rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; b) in attività dirette a rimediare al danno cagionato; c) nell'esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; d) nell'esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 7, dopo le parole: «socio-familiari,» siano inserite le seguenti: «salvo motivi contrari e, in ogni caso,»;
   2) all'articolo 4, siano apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro»; b) al comma 5, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «sono autorizzate», le seguenti: «per motivi di urgenza»;
   3) all'articolo 6, comma 1, siano sostituite le parole: «quattro anni» con le seguenti: « tre anni»;
   4) dopo l'articolo 7, sia introdotto l'articolo aggiuntivo 7-bis, prevedendo che l'applicazione della misura dell'affidamento terapeutico sia disposta dal Tribunale di sorveglianza previa certificazione, da parte del servizio sanitario competente, delle specifiche esigenze di salute del condannato che rendano l'attuazione di tale misura come la più idonea al caso. In subordine, si valuti l'opportunità di introdurre, all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, una disposizione diretta a precisare che, relativamente a tale misura, trova applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990;
   5) all'articolo 8, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con i seguenti: «L'adozione della misura penale non può essere disposta d'ufficio, ma su richiesta dell'interessato, se maggiorenne. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore età, la richiesta è presentata dal difensore o dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'adozione della misura può essere proposta dal pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni»;
   6) all'articolo 16, sia sostituito il comma 1 con il seguente: «Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone»;
   7) all'articolo 17, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi.»;
   8) all'articolo 19, comma 1, sia sostituito il primo periodo con il seguente: «Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti
e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo». Siano, inoltre, precisate, al medesimo comma, sia la durata massima di ogni colloquio, sia il numero massimo di conversazioni telefoniche cui può settimanalmente avere accesso il condannato. Siano, infine, previsti strumenti diretti a prevenire il rischio di influenze esterne o di contatti del detenuto con ambienti di natura criminale;
   9) all'articolo 19, comma 3, sia specificato tanto il numero massimo di visite prolungate di cui ciascun condannato può beneficiare, quanto la loro durata massima;
   10) all'articolo 21, comma 1, sia soppresso il primo periodo;
   11) sia soppresso l'articolo 22;
   12) all'articolo 23, comma 1, siano sostituite le parole: «Salvo comprovate ragioni ostative, anche dovute» con le seguenti: «Salvo specifici motivi, anche dovuti»;
   13) all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «docente» con la seguente: «educativo»;
   14) relativamente ai soggetti tra i 18 e i 25 anni di età (c.d. giovani adulti), siano inserite nel provvedimento disposizioni dirette a evitare che i detenuti transitati negli istituti per adulti possano tornare ad espiare la pena in un istituto minorile. Siano, inoltre, introdotte disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della sua mancata adesione al programma educativo in atto, la pena debba essere espiata in un istituto penitenziario per adulti;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3, in modo da renderlo chiaramente compatibile con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni per i minori di età;
   b) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere ulteriori prescrizioni relative al contenuto del programma di intervento educativo»;
   c) all’articolo 7, comma 4, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare. In tali casi la semilibertà può essere revocata».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto, recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in titolo è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 18, della legge 23 giugno 2017, n. 103 del 2017;
    il provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa, è diretto ad adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi (articolo 1, comma 18, lettera a), della legge richiamata);
    lo stesso, inoltre, coerentemente ai criteri di delega (articolo 1, comma 18, lettera b)), è volto a delimitare l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono richiedere all'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati a nome di una determinata persona, quando tale certificato sia necessario alle loro funzioni;
   rilevato che:
    in particolare, l'articolo 4 dello schema di decreto, nel recare modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, contenente la disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, unifica le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile, ed individua un'unica species di certificato («certificato del casellario giudiziale»), contenente tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto;
    viene, inoltre, adeguato il contenuto dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica (certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) a quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato del casellario giudiziale su richiesta dell'interessato, disponendo che non vi figurino: i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131 del codice penale; l'ordinanza che, ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che, ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale, dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
    attualmente, il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto solo all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza dell'interessato, consentendo la conoscenza dei procedimenti penali a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione;
    di tali dati, come pure evidenziato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
nella relazione approvata nella seduta del 27 aprile 2016 (DOC XXIII, n. 13), non è disponibile una aggregazione sistematica e unitaria, non essendo ancora stato istituito un casellario nazionale dei carichi pendenti;
    la questione appare di indubbia rilevanza e dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte dell'Esecutivo, atteso che il problema pare ascrivibile a ragioni di carattere tecnico-informatico ed organizzatorio, piuttosto che strettamente ordinamentale;
   valutato che:
    l'articolo 2 del provvedimento, nel modificare l'articolo 5, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, sostituisce il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita della persona cui si riferiscono, anche se anteriormente deceduta. Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione trova la sua ratio giustificativa nell'esigenza di allineare il nostro ordinamento «a quanto previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei»;
    l'articolo 3 dello schema di decreto, inoltre, nel novellare l'articolo 19, comma 5, del richiamato testo unico, prevede che l'ufficio centrale elimini dal sistema le iscrizioni relative alle persone «trascorsi cento anni dalla nascita»;
    la morte, pertanto, non è più prevista come motivo di cancellazione dell'iscrizione. In merito a tale aspetto, sul quale si è soffermato anche il Garante della protezione dei dati personali nel parere espresso il 13 settembre ultimo scorso, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere la morte quale causa di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, quando vi sia richiesta degli eredi della persona cui le stesse iscrizioni si riferiscono;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 7, oltre a prevedere l'ordinario termine iniziale di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 1), stabilisce che alcune disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema, acquistano efficacia decorsi uno (comma 2) o due anni (comma 3) dalla pubblicazione del decreto stesso;
    appare opportuno riconsiderare tale regime transitorio, dal momento che il differimento dell'entrata in vigore di alcune delle disposizioni del provvedimento, tra le quali, in particolare, quelle dirette a modificare i commi da 1 a 8 dell'articolo 28 del d.P.R n. 313 del 2002 (relativi ai certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi), potrebbe determinare discontinuità nell'accesso dei soggetti interessati alle certificazioni rilasciate dal casellario;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   agli articoli 2 e 3 dello schema di decreto legislativo, valuti l'Esecutivo l'opportunità di prevedere la morte quale motivo di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, quando vi sia richiesta degli eredi della persona cui le medesime iscrizioni si riferiscono.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto del Governo n. 39.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, nella parte relativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario (articolo 1, commi 82, 83 e 85, lett. a), d), i) l), m) o), r), t) e u));
   considerato che:
    il 16 gennaio 2018 era stato trasmesso alle Camere un primo schema di decreto legislativo attuativo della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario (AG 511), sul quale le Commissioni Giustizia di Camera e Senato si erano espresse entrambe con pareri favorevoli con condizioni e osservazioni;
    successivamente il Governo – in regime di prorogatio – aveva trasmesso, il 23 marzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della citata legge n. 103, un nuovo schema di decreto legislativo (AG 17) sul quale le Commissioni Giustizia di Senato e Camera avevano reso parere contrario;
    a seguito dei pareri contrari espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul precedente schema di decreto, il Governo ha elaborato un nuovo testo del decreto legislativo e lo ha trasmesso alle Camere – come si legge nella relazione illustrativa – «così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega, con conseguente applicazione, per la prima volta, della proroga di 60 giorni del relativo termine...» prevista dall'articolo 1, comma 83, della legge 23 giugno 2017, n. 103;
   rilevato che:
    lo schema di decreto si caratterizza – secondo quanto specificato nella relazione illustrativa che accompagna il testo – per la «scelta di mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi»;
    valutato positivamente il nuovo impianto del provvedimento che – in considerazione dei pareri contrari da ultimo resi dalle Camere – non dà quindi attuazione alla parte della delega volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi (lettere b), c) ed e) del comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017).
    valutato il parere reso dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nella seduta del 6 settembre scorso che ha condizionato il parere favorevole all'accoglimento di specifiche proposte emendative;
    ritenuta l'opportunità di recepire le suddette proposte emendative in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.