IX Commissione
Trasporti, poste e telecomunicazioni
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
Commissione IX (Trasporti)
Comm. IX
Sulla pubblicità dei lavori ... 38
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione) ... 38
ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati) ... 44
ALLEGATO 2 (Ordini del giorno) ... 46
ALLEGATO 3 (Correzioni di forma) ... 48
SEDE LEGISLATIVA
Lunedì 6 agosto 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.
La seduta comincia alle 14.20.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alessandro MORELLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto sommario e stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).
La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2018.
Alessandro MORELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 2 agosto, si è svolto l'esame degli emendamenti, con l'approvazione in linea di principio di emendamenti ed articoli aggiuntivi. Il testo base e gli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati in linea di principio sono stati quindi trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva, che hanno espresso i prescritti pareri.
In particolare, la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo base, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.04 dei Relatori e sugli identici emendamenti Tit.1 dei Relatori e Cantini Tit. 2 e parere favorevole con osservazione su ciascuna delle proposte emendative 1.1, 1.02 e 1.03 dei Relatori; la II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole sul testo base, a condizione che sia approvato l'emendamento 1.1 dei Relatori, parere favorevole sull'emendamento 1.1. dei Relatori e nulla osta sulle restanti proposte emendative; la V Commissione Bilancio ha espresso nulla osta sul testo base, nonché sull'emendamento 1.1 dei Relatori e sugli identici emendamenti Tit. 1 dei Relatori e Cantini Tit. 2, parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.02 dei Relatori e parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.03 e 1.04 dei Relatori, subordinatamente, per ognuno di essi, ad una condizione volta al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione; la VI Commissione Finanze ha espresso nulla osta; la VII Commissione Cultura ha espresso una condizione interamente sostitutiva sull'articolo aggiuntivo 1.02 dei Relatori e nulla osta sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi; la XII Commissione Affari sociali ha espresso parere favorevole sul testo base e sull'articolo aggiuntivo 1.01 dei Relatori e nulla osta sulle restanti proposte emendative; la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con una condizione e osservazioni sul testo base, sull'emendamento 1.1 dei Relatori e sull'articolo aggiuntivo 1.03 dei Relatori, nonché nulla osta sui restanti articoli aggiuntivi.
Avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dei propri articoli aggiuntivi 1.01 e 1.04, al fine di recepire le condizioni espresse dalla V Commissione Bilancio e una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.03, volta a recepire le condizioni espresse dalla V Commissione Bilancio e dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
Avverte inoltre che i relatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo 1.02, con riferimento al quale la V Commissione Bilancio ha espresso parere contrario e la VII Commissione Cultura ha formulato una condizione interamente sostitutiva.
Propone quindi di procedere alla votazione degli emendamenti approvati in linea di principio in quanto, infatti, l'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale.
Invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative.
Carlo FIDANZA (FdI), relatore, anche a nome della relatrice Murelli, raccomanda l'approvazione delle proposte emendative in esame. Ribadisce, come già anticipato dal presidente, che l'esigenza di riformulare gli emendamenti deriva dall'approvazione di alcune condizioni poste dalle Commissioni in sede consultiva.
Sottolinea che un'importante modifica è stata apportata all'articolo 1-bis, nel quale si prevede l'istituzione di un fondo di 80.000 euro per il triennio 2019-2021 per le campagne di sensibilizzazione rispetto alle quali, in origine, non era stato previsto alcuno stanziamento.
All'articolo 1-quater, al di là di una modifica di carattere tecnico, è stata introdotta, su richiesta della Commissione Politiche dell'Unione europea, una clausola secondo la quale le agevolazioni fiscali previste dal provvedimento dovranno applicarsi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Fa presente che tale clausola è stata inserita in quanto richiesto dalla XIV Commissione, pur ritenendola ultronea, essendo previste agevolazioni fiscali a favore dei cittadini e non delle imprese.
All'articolo 1-quinquies è stata modificata, nel senso indicato dalla Commissione Bilancio, la clausola di invarianza finanziaria. Fa presente infine di aver predisposto una proposta di correzioni di forma che precisa i riferimenti di un regolamento europeo e prevede un coordinamento meramente formale conseguente alle modifiche introdotte.
Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative.
Alessandro MORELLI, presidente, comunica che il deputato Rotelli è sostituito dalla deputata Meloni.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.1 dei Relatori e la nuova formulazione degli articoli aggiuntivi 1.01, 1.03 e 1.04 dei Relatori. Approva infine gli identici emendamenti Tit. 1 dei Relatori e Cantini Tit. 2. (vedi allegato 1).
Alessandro MORELLI, presidente, avverte che sono stati presentati tre ordini del giorno (vedi allegato 2).
Chiede ai presentatori se intendano illustrarli.
Elena MURELLI (Lega), relatrice, fa presente che l'ordine del giorno a propria prima firma 0/651/IX/1 è volto ad impegnare il Governo affinché possa mettere in atto tutte le misure necessarie ad attuare campagne di sensibilizzazione dei genitori in tema di amnesia dissociativa, anche attraverso l'inserimento di questo tema nei corsi di preparazione al parto e di sostegno alla genitorialità e la riserva di appositi spazi nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Sottolinea l'importanza della sensibilizzazione come misura preventiva, volta a ridurre e auspicabilmente azzerare i casi di amnesia dissociativa.
Carlo FIDANZA (FdI), relatore, nell'apporre la propria firma all'ordine del giorno Foti 0/651/IX/2, fa presente che esso è volto a coinvolgere direttamente le case costruttrici nell'installazione dei dispositivi antiabbandono a bordo dei veicoli, e suggerisce a tal fine la convocazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un tavolo con le imprese automobilistiche che definisca le modalità con le quali attuare questo percorso.
Riguardo all'ordine del giorno a propria firma 0/651/IX/3, osserva che esso va nella medesima direzione dell'articolo aggiuntivo 1.02, ritirato per effetto di una condizione posta dalla Commissione Bilancio, prevedendo che vengano promosse campagne di sensibilizzazione oltre che dei genitori anche delle scuole al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli.
Il sottosegretario Michele DELL'ORCO accoglie gli ordini del giorno presentati.
Alessandro MORELLI, presidente, prende atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno presentati, accolti dal Governo (vedi allegato 2).
Chiede quindi se vi siano interventi in sede di dichiarazioni di voto.
Giorgia MELONI (FdI) ringrazia la Commissione e il Governo per la sensibilità dimostrata e per la rapidità con la quale si è pervenuti all'approvazione di un provvedimento a suo giudizio estremamente importante.
Senza voler entrare nel merito del problema che il provvedimento affronta, di cui si è lungamente discusso sia in questa Commissione che nel Paese, ritiene fondamentale intervenire affinché siano azzerati i drammatici episodi di morte dei bambini nei veicoli chiusi per abbandono che spesso rappresentano la peggiore delle tragedie che può accadere in una famiglia e che, nella quasi generalità dei casi, coinvolgono persone assolutamente normali.
Esprime soddisfazione per il primato che il nostro Paese avrà in Europa rispetto all'approvazione di questa legge, che impedirà che i bambini siano vittime inconsapevoli di comportamenti messi in atto involontariamente.
Giorgio MULÈ (FI), nell'auspicare che il Governo attui le misure fiscali previste nel provvedimento in modo pronto e concreto, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.
Laura CANTINI (PD), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, che interviene su un problema che, pur non registrando numerosi casi, deve la propria rilevanza al fatto che i soggetti coinvolti siano minori e spesso bambini molto piccoli, fa appello alla sensibilità che tutti i deputati hanno dimostrato per sottoporre alla loro attenzione il delicatissimo tema dei vaccini. Ritiene che debba essere messo in campo un intervento più incisivo di quello inserito nel decreto-legge cosiddetto «mille-proroghe» per evitare che i bambini siano vittime in questo caso di gravi patologie che possono avere come esito finale la morte.
Nicola STUMPO (LeU) si associa ai ringraziamenti dei suoi colleghi ed esprime apprezzamento per la celerità con la quale è stato approvato il provvedimento in esame. Aggiunge tuttavia che quanto previsto, pur costituendo un primo passo, non rappresenta a suo giudizio una piena risoluzione del problema che si intende affrontare. Sottolinea a sua volta l'importanza delle campagne di informazione, affinché si possa pervenire ad automatismi positivi che evitino il verificarsi di tragedie a danno di bambini.
Diego DE LORENZIS (M5S) ringrazia tutti i Gruppi per la condivisione dimostrata sul tema oggetto del provvedimento e volge un particolare ringraziamento al Governo e al Ministro Toninelli per aver dato un impulso fondamentale affinché questo argomento fosse all'ordine del giorno dell'agenda politica.
Senza alcuno spirito polemico, auspica che, rispetto a temi rilevanti che investono gli interessi dei cittadini, si pervenga, come in questo caso e diversamente da quanto avvenuto nella scorsa legislatura, ad una totale e assoluta convergenza tra le forze politiche.
Ritiene che l'avanzare della tecnologia e le continue innovazioni che vengono proposte dalle case costruttrici permetteranno loro di dotare le automobili del dispositivo antiabbandono come un optional per i veicoli.
Auspica, infine, una celere approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.
Elena MURELLI (Lega), relatrice, si unisce ai ringraziamenti dei suoi colleghi per l'approvazione di una legge giunta al termine di una battaglia da sempre portata avanti dal proprio gruppo.
Ritiene che anche una sola vita salvata rappresenti un elemento irrinunciabile e giudica quello dato oggi dalla Commissione un esempio e una dimostrazione che il nostro Paese può fare molto. Esprime apprezzamento infatti per il primato conquistato in Europa nell'affrontare un tema delicato e di grande rilievo per i cittadini.
Alessandro MORELLI, presidente, avverte che i Relatori hanno presentato una proposta di correzioni di forma.
La Commissione approva la proposta di correzioni di forma dei Relatori (vedi allegato 3).
Alessandro MORELLI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.
Indìce quindi la votazione finale, per appello nominale, sulla proposta di legge C. 651, di iniziativa della deputata Meloni, nel testo modificato dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati.
Comunica il risultato della votazione:
Presenti e votanti: 32
Maggioranza: 17
Favorevoli: 32
La Commissione approva all'unanimità, con votazione finale nominale, il nuovo testo della proposta di legge C. 651, di iniziativa della deputata Meloni, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati.
Alessandro MORELLI, presidente, dichiara conseguentemente assorbite le proposte di legge C. 646 di iniziativa della deputata Bergamini, C. 655 di iniziativa del deputato Foti, C. 656 di iniziativa del deputato De Lorenzis, C. 722 di iniziativa della deputata Murelli, C. 732 di iniziativa della deputata Gebhard e C. 997 di iniziativa del deputato Pizzetti.
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbuto, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Capitanio, De Girolamo, De Lorenzis, Donina, Ficara, Fidanza, Gariglio, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Meloni, Morelli, Mulè, Murelli, Nobili, Paita, Pizzetti, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Stumpo, Tasso, Termini, Tombolato.
La seduta termina alle 14.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 47 di giovedì 2 agosto 2018, pagina 107, prima colonna, dopo la ventitreesima riga, inserire:
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori
All'articolo aggiuntivo 1.03, comma 1, sostituire le parole da: con appositi fino alla fine del comma con le seguenti: alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) sistemi di ritenuta per bambini di cui all'articolo 172, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, installati sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, dotati di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino».
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro un limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».
0.1.03.1. Prestigiacomo, Bergamini, Sozzani.
All'articolo aggiuntivo 1.03, comma 1, sostituire le parole da: con appositi fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
«e-quater) sistemi di ritenuta per bambini di cui all'articolo 172, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, installati sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, dotati di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino».
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro un limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».
0.1.03.2. Prestigiacomo, Bergamini, Sozzani.
ALLEGATO 1
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI
ART. 1
Sostituirlo con il seguente:
ART. 1.
(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi).
1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019.
1. 1. I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Campagne di informazione e sensibilizzazione).
1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.
1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
1. 01. (nuova formulazione) I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Incentivi per l'acquisto dei dispositivi).
1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali, limitate nel tempo.
1. 03. (nuova formulazione) I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 04. (nuova formulazione) I Relatori.
Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.
*Tit. 1. I Relatori.
Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.
*Tit. 2. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
ALLEGATO 2
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).
ORDINI DEL GIORNO
La IX Commissione,
premesso che:
dopo gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto un disturbo che appare non più limitato, è da ritenersi irrinunciabile che le strutture pubbliche che organizzano corsi di preparazione al parto e di sostegno alla genitorialità, all'interno di questi percorsi formativi, sensibilizzino le famiglie sulle cause, i sintomi e la terapia legata al disturbo dell'amnesia dissociativa;
è indifferibile la priorità che le strutture sanitarie pubbliche si organizzino per offrire un sostegno psicologico gratuito ai genitori di bambini di età compresa fra 0 e 6 anni, che vogliano affrontare un percorso riabilitativo di terapia in seguito alla manifestazione diagnosticata da un esperto di uno o più episodi di amnesia dissociativa;
in relazione alle attività illustrate in precedenza, sarebbe opportuno che la RAI dedicasse appositi spazi al disturbo dell'amnesia dissociativa e ai dispositivi sonori obbligatori nei veicoli, volti a contrastare i rischi per i bambini legati a tale disturbo, in qualità di concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in applicazione della normativa attualmente vigente che le impone di assicurare e garantire la diffusione della comunicazione sociale nel contesto audiovisivo generale,
impegna il Governo
a predisporre tutti gli strumenti normativi affinché le strutture pubbliche possano organizzare le attività di supporto per i genitori illustrate in premessa e che il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo dedichi spazi congrui di comunicazione sociale alla diffusione delle informazioni relative al disturbo dell'amnesia dissociativa, alle attività offerte dalle strutture pubbliche a sostegno e all'applicazione delle nuove norme di legge.
0/651/IX/1. Murelli, Gobbato, Zanotelli, Maccanti.
La IX Commissione,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto a rendere obbligatorio un dispositivo di allarme da installare sui seggiolini per evitare l'abbandono involontario e, spesso, inconsapevole dei bambini negli autoveicoli;
i numerosi episodi di un fenomeno che, sempre più spesso, torna a riempire le pagine di cronaca dei quotidiani italiani e non hanno portato a un consenso unanime di tutte le forze politiche sulla necessità di adottare con urgenza soluzioni per limitarne il rischio;
solo negli ultimi dieci anni, questi tragici avvenimenti sono costati la vita a otto bambini, e già da tempo si discute della possibilità di utilizzare dispositivi in grado di «ricordare» al genitore la presenza del bambino, evitando che possa dimenticarlo in auto;
la morte del figlio per mano inconsapevole di un genitore è un dramma che mai dovrebbe accadere e, invece, accade;
il 17 maggio 2018, la Commissione Europea ha dichiarato l'importanza di avere tecnologie wireless a bordo veicolo per comunicazioni veicolo-veicolo (V2V) e veicolo-infrastruttura (V2I) ai fini di aumentare la sicurezza su strada e ridurre il numero di incidenti;
anche i costruttori di veicoli stanno cominciando a proporre soluzioni per ridurre al minimo il rischio di abbandono dei bambini in auto, ma si tratta di prime iniziative che mostrano ancora forti limiti applicativi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, previa verifica della compatibilità con le disposizioni europee in tema di omologazione e di ogni altra al riguardo, di estendere la previsione dell'obbligo di prevedere l'installazione dei dispositivi antiabbandono direttamente sui veicoli.
0/651/IX/2. Foti, Butti, Fidanza.
La IX Commissione,
premesso che:
la maggior parte degli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli chiusi, con esiti nefasti, è legata al momento in cui i genitori accompagnano i bambini all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia;
è necessario che tutti i soggetti coinvolti tengano alta l'attenzione al fine di evitare il ripetersi di episodi di tale gravità,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa di sua competenza volta ad assicurare campagne di sensibilizzazione e informazione dei genitori e delle scuole al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli chiusi.
0/651/IX/3. Fidanza.
ALLEGATO 3
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).
CORREZIONI DI FORMA
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), come sostituita dall'emendamento 1.1 dei Relatori, sostituire le parole: al regolamento (UE) n. 168/2013 con le seguenti: all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013.
Art. 1-quinquies.
All'articolo 1-quinquies, come introdotto dall'articolo aggiuntivo 1.04, premettere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-bis».