I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Martedì 31 luglio 2018

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Emendamenti C. 924-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ... 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 16

ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal relatore) ... 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 19

ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore) ... 24

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere formulata dal Gruppo FI) ... 28

I Commissione - Resoconto di martedì 31 luglio 2018

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 31 luglio 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 10.50.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
Emendamenti C. 924-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Federica DIENI (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Stefano CECCANTI (PD) rileva come il testo del decreto-legge licenziato dalle Commissioni competenti in sede referente presenti profili di criticità costituzionali, peraltro evidenziati anche nella documentazione predisposta dagli uffici.
  In particolare, osserva come la previsione recata dall'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in materia di durata massima dei contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico, si ponga in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte costituzionale.
  Rileva, inoltre, come l'articolo 11-bis, con il quale è stato trasfuso nel testo del provvedimento il contenuto del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, in materia di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, presenti aspetti problematici sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto.
  Ritiene quindi opportuno segnalare tali aspetti nel parere del Comitato.

  Alberto STEFANI, presidente, fa presente come in questa fase il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esprimere il parere sugli emendamenti al provvedimento presentati in Assemblea, e non sulle modifiche introdotte dalle Commissioni in sede referente.

  Gennaro MIGLIORE (PD) ricorda come si fosse convenuto di chiamare la Commissione ad esprimere un secondo parere sul decreto-legge, avente ad oggetto il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come non si sia fatto luogo all'espressione del secondo parere data la ristrettezza dei tempi, in quanto l'esame in sede referente del provvedimento si è concluso nel tardo pomeriggio di venerdì 27 luglio.

  Federica DIENI (M5S), relatrice, si associa alle considerazioni svolte dal Presidente.

  Gennaro MIGLIORE (PD), giudicando pretestuose le motivazioni addotte per la mancata espressione del secondo parere, stigmatizza la procedura seguita, ritenendola gravemente scorretta, poiché, venendo meno a quanto convenuto, la Commissione non è stata chiamata ad esprimere il parere sul testo del provvedimento come risultante dall'esame degli emendamenti presso le Commissioni competenti in sede referente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 31 luglio 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1004, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
  In linea generale segnala come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino le seguenti esigenze: assicurare la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare; incrementare, conformemente alle richieste del Governo libico, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza attraverso la cessione a titolo gratuito, da parte delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane, di unità navali, nonché assicurando le risorse necessarie per garantirne la manutenzione e lo svolgimento di attività addestrative e di formazione del personale.
  Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 4 articoli, l'articolo 1 dispone la cessione, a titolo gratuito, al Governo libico, di 12 unità navali, al fine di incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani.
  Più in dettaglio, il comma 1 autorizza le singole componenti di Forze di Polizia e di Forze Armate alla cessione a titolo gratuito al Governo libico, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, di motovedette fino a un massimo rispettivamente di 10 unità navali CP, classe 500, fra quelle in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e di 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia, fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza.
  Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dal ripristino in efficienza e dal trasferimento delle unità navali cedute, per un importo pari complessivamente a 1.150.000 di euro per l'anno 2018 di cui 695.000 euro in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle 10 motovedette CP in dotazione alla Guardia costiera (come precisato nella relazione tecnica per tali unità navali sono previsti interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinare la perfetta efficienza, con cancellazione della livrea, per 500.000 euro, a questi si aggiungono gli oneri per il trasferimento delle unità navali in Libia e per il personale della Guardia costiera da impiegare per tale operazione – 195.000 euro per il funzionamento delle citate unità navali sono stati calcolati sulla base della tabella di onerosità per ora di navigazione); e 455.000 euro in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle 2 unità in dotazione al Corpo della Guardia di finanza (la relazione tecnica quantifica in circa 430.000 euro gli oneri per gli interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinarne la perfetta efficienza e l'adeguamento strutturale incluso il cambio della livrea esterna e lo sbarco dell'armamento fisso e di tutte le strumentazioni-dotazioni classificate, più ulteriori 25.000 euro per il trasferimento delle unità navali in Libia).
  L'articolo 2 autorizza, per l'anno 2018, la spesa di complessivi 1.370.000 euro per garantire la manutenzione delle singole unità navali cedute e per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, al fine di potenziarne la capacità operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani.
  La spesa autorizzata per il Ministero delle infrastrutture è pari a 800.000 euro.
  Più in dettaglio, la spesa per la formazione e l'addestramento a cura della Guardia Costiera italiana è quantificata in 300.000 euro. A questi si aggiungono gli oneri di manutenzione ovvero di supporto logistico da assicurare in territorio libico fino alla fine del 2018 e nell'attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche (500.000 euro).
  Per quanto riguarda la spesa autorizzata per il Ministero dell'economia e delle finanze essa è pari a 570.000 euro.
  Per l'attività addestrativa relativa alla cessione delle due unità navali da 27 metri della classe Corrubia, demandata alla Guardia di finanza, i costi complessivi
sono stimati in 400.000 euro per l'addestramento dei due equipaggi, composti da 14 unità ciascuno. Per la formazione si prevede un corso, da svolgere presso la Scuola nautica del Corpo di Gaeta, della durata di tre settimane per 28 frequentatori più due tutor. A ciò si aggiungono i costi di gestione manutentiva stimati in 170.000 euro.
  L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'ambiente e il Ministro delle politiche agricole, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, la disciplina delle modalità di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto (cosiddetti droni) da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera per lo svolgimento di attività di ricerca e soccorso e polizia marittima.
  La norma specifica che l'attuazione di tale previsione avviene senza oneri aggiuntivi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, pari complessivamente a circa 2.520.000 euro, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, riguardanti rispettivamente la cessione di unità navali italiane al Governo libico e la loro manutenzione, sono riconducibili alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, di competenza esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione).
  La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, introdotta durante l'esame al Senato, è invece riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a) (politica estera), b) (immigrazione) e d) (difesa e Forze armate), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato.
  Con riferimento invece ai presupposti politici del decreto-legge, richiama il Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria libica popolare socialista firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, il quale regola un ampio spettro di rapporti con la Libia, con l'intento di porre fine al contenzioso derivante dall'epoca coloniale e di gettare le basi per un nuovo partenariato bilaterale. In particolare l'articolo 19 del Trattato è volto a rafforzare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina. Per contrastare l'immigrazione clandestina, le Parti promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il costo dell'operazione sarà per metà a carico dell'Italia e per l'altra metà verrà chiesto il contributo dell'Unione europea, sulla base di precedenti intese tra quest'ultima e la Libia.
  Rileva inoltre come, sempre in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, in data 29 dicembre 2007 fosse stato siglato un Protocollo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, accompagnato in pari data da un Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo siglato in data 29 dicembre 2007 che prevedevano un pattugliamento congiunto con la cessione in uso di motovedette, nonché attività di addestramento, formazione, assistenza e manutenzione dei mezzi, cui è
seguito un Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo siglato il 29 dicembre 2009.
  Nell'era post gheddafiana, il primo impegno a rafforzare il legame di amicizia e collaborazione tra i due Paesi è consistito nella sottoscrizione il 21 gennaio 2012 della Dichiarazione di Tripoli da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e del premier del Consiglio nazionale di Transizione, al-Keib, la quale assicurava il sostegno politico del nostro Paese al processo di pacificazione nazionale. Successivamente, il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana (firmato dal Presidente del Consiglio presidenziale Sarraj ed il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Roma il 2 febbraio 2017), è intervenuto a definire i comuni impegni in vista della stabilizzazione della Libia e del governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto ai traffici illeciti.
  Con tale Memorandum le Parti si sono in particolare impegnate ad avviare iniziative di sostegno alle istituzioni di sicurezza e militari al fine di arginare i flussi di migranti illegali. L'Italia si impegna inoltre a fornire supporto tecnico e tecnologico alla Guardia di frontiera e alla Guardia costiera del Ministero della Difesa e agli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell'Interno libici, nonché a fornire sostegno e finanziamento a programmi di crescita nelle regioni colpite dal fenomeno dell'immigrazione illegale. Le Parti si impegnano altresì a completare il sistema di controllo dei confini terrestri del sud della Libia secondo quanto previsto dal citato articolo 19 del Trattato di Amicizia, nonché all'adeguamento e finanziamento dei centri di accoglienza temporanei in territorio libico e alla formazione del personale libico ivi impiegato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con talune premesse (vedi allegato 1).

  Alberto STEFANI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 23.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il relatore, Vinci, ha formulato sullo schema di decreto legislativo una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), la quale è stata già trasmessa informalmente via mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.
  Informa inoltre che il gruppo FI ha formulato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3) sullo schema di decreto legislativo (anch'essa trasmessa informalmente via mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri), la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere.

  Gennaro MIGLIORE (PD) sottolinea come dalla proposta di parere emerga la volontà del relatore di attenuare la finalità del controllo sull'acquisizione e la detenzione delle armi contenuta perseguita dalla direttiva e dallo schema di decreto legislativo in esame. Fa riferimento, ad esempio, alle osservazioni contenute alla lettera a), con le quali si chiede al Governo di rivalutare la previsione del divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, osservazioni che, a suo avviso, contraddicono le finalità della direttiva.
  Fa notare inoltre che nella sua proposta di parere il relatore ha tenuto conto esclusivamente di taluni degli spunti offerti dai soggetti auditi, accogliendo in particolar modo i suggerimenti proposti dai rappresentanti dei produttori delle armi, i quali, a suo avviso, sono peraltro intervenuti in un campo, quello della pubblica sicurezza, nel quale non risultano competenti. Osserva al riguardo come il legislatore, nel dare attuazione alla direttiva in esame, sia chiamato a perseguire l'obiettivo della pubblica sicurezza e non certo gli interessi di alcuni settori economici.
  Esprime altresì perplessità sull'osservazione recata dalla lettera c), laddove il relatore segnala l'opportunità che lo schema di decreto mantenga in capo al Ministero dell'Interno, e non all'Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale, la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi: al riguardo ritiene infatti che tale indicazione della proposta di parere riduca il grado di sicurezza per lo svolgimento di talune attività ricreative, anche nell'ambito di poligoni privati, trascurando talune differenziazioni presenti nei territori.
  Soffermandosi poi sull'osservazione di cui alla lettera g), con riferimento alla previsione dell'obbligo, in capo al soggetto che richiede il nulla osta alla detenzione di armi o la licenza di porto d'armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si informano di tale detenzione i conviventi maggiorenni, non comprende per quale ragione il relatore sia favorevole ad una soppressione della disposizione. Ritiene infatti che la previsione recata dal provvedimento sia volta a salvaguardare la sicurezza dei familiari conviventi, giudicando sbagliato proporne la soppressione. Fa notare, quindi, come il tema della sicurezza di coloro che convivono con i titolari di porti d'armi non sia da sottovalutare – anche alla luce di taluni drammatici episodi balzati di recente agli onori delle cronache – coinvolgendo anche la questione delle violenze di genere. Si dichiara fortemente contrario dunque alla soppressione di tale norma.
  Chiede pertanto al relatore un supplemento di riflessione, al fine di rivalutare le osservazioni recate dalle lettere a), c) e g) della sua proposta di parere.

  Emanuele PRISCO (FdI) si augura che il provvedimento in esame recepisca pedissequamente e in modo asciutto la direttiva di cui si propone il recepimento – la quale peraltro, a suo avviso, già presenta un contenuto altamente dettagliato – senza introdurre, in aggiunta, taluni vincoli normativi inutili, che rischierebbero di irrigidire settori economicamente importanti, legati alla produzione della armi o allo svolgimento di determinate attività sportive. Chiede quindi al relatore di tramutare in condizioni alcune delle sue osservazioni, che giudica pertinenti, al fine di fornire al Governo una indicazione più precisa e stringente circa le modifiche da apportate al testo dello schema di decreto. Invita maggiore attenzione nel recepimento di norme europee, al fine di evitare l'adozione di norme incongrue.

  Andrea GIORGIS (PD) rileva come la proposta di parere formulata dal relatore sembri essere espressione di un'impostazione in virtù della quale l'esercizio della funzione consultiva della Commissione deve fondarsi su valutazioni esclusivamente giuridiche. Richiama al contrario l'attenzione, come ha già fatto in precedenti occasioni, sull'esigenza di non ridimensionare tali funzioni della Commissione, configurandole esclusivamente come una sorta di giudizio preventivo di legittimità costituzionale, bensì di considerarle volte all'espressione di un giudizio politico.
  Quanto alla proposta di parere formulata dal relatore, critica, in particolare, l'osservazione di cui alla lettera a), nella quale si chiede sostanzialmente di operare un'attenuazione del divieto di vendita di armi per corrispondenza e per contratto a distanza, con la motivazione che tale divieto non è previsto dalla direttiva: osserva al riguardo come, a suo avviso, alla base di tale osservazione non vi sia tanto l'esigenza di recepire puntualmente la direttiva, quanto una ben precisa scelta politica, che giudica del tutto inopportuna nell'attuale momento storico.
  Giudica parimenti inopportuna, anche in un'ottica di prevenzione degli episodi di violenza domestica, l'osservazione di cui alla lettera g), nella quale si chiede la soppressione dell'obbligo, in capo al soggetto detentore di un'arma, di informarne i conviventi.
  Ricorda inoltre come nell'ordinamento dell'Unione europea la direttiva, al contrario del regolamento, non sia immediatamente applicabile, ma necessiti di atti di recepimento, nell'adozione dei quali gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità politica, ritenendo quindi sbagliata la decisione di rinunciare all'esercizio di tale discrezionalità.
  Esprime conclusivamente dissenso e preoccupazione per la scelta, di cui la maggioranza si assume la responsabilità, di dare applicazione alla direttiva con modalità tali da facilitare la detenzione di armi, rimuovendo o attenuando i vincoli volti a prevedere opportune cautele e garanzie in materia.

  Maurizio CATTOI (M5S) auspica che nella sua proposta di parere il relatore includa il riferimento all'esigenza di attribuire centralità al Ministero dell'interno e al Dipartimento della pubblica sicurezza nel controllo di attività legate all'acquisto, alla vendita, alla circolazione e alla detenzione delle armi, in conformità con la finalità della direttiva, che è quella di garantire la tracciabilità della armi. In tale contesto giudica dunque fondamentale dare centralità al sistema di pubblica sicurezza, anche per quanto concerne il controllo dell'ingresso di armi nel Paese.
  Quanto all'introduzione del divieto di vendita di armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, ritiene opportuno non lasciare che tale settore risponda unicamente alla dinamiche del mercato, suggerendo di prevedere opportune forme di controllo.
  Soffermandosi sull'osservazione recata dalla lettera e) della proposta di parere, esprime talune perplessità, giudicando corretto il riferimento alle armi «diverse dalle armi da fuoco» contenuto all'articolo 12, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, disposizione, che, a suo avviso, aumenta il grado di sicurezza rispetto all'utilizzo di talune armi – come le armi ad aria compressa – le quali, sebbene non siano «da fuoco», presentano un elevato rischio per i cittadini.
  Ritiene inoltre opportuno che il relatore, nella sua proposta di parere, faccia riferimento all'esigenza di implementare i sistemi informatici – pur invitando il Governo a prestare attenzione circa l'utilizzo di dati sensibili – in sinergia con il Servizio sanitario nazionale, al fine di una migliore circolazione di informazioni sanitarie, che rivelino, ad esempio, la sussistenza di eventuali patologie psichiche nei detentori di armi, in ottica di una migliore sicurezza per la collettività.
  Ricollegandosi all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), dello schema di decreto, in relazione all'obbligo di comunicazione ai conviventi maggiorenni circa la detenzione di armi, ritiene possa essere opportuna un intervento chiarificatore della norma, purché non si disconoscano forme di autocertificazione in relazione a tale possesso.
  Si riserva, in ogni caso, di formulare al relatore talune indicazioni più dettagliate, in vista di un miglioramento della sua proposta di parere.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, ritiene che nel dibattito odierno siano emerse talune inesattezze, che richiedono un chiarimento.
  Evidenzia innanzitutto come la sua proposta di parere non intenda in alcun modo allargare le maglie della normativa in materia di controllo sull'acquisizione e sulla detenzione di armi, rilevando come si tenda piuttosto a rendere più stringenti i campi di applicazione delle norme in materia. Soffermandosi, ad esempio, sull'osservazione di cui alla lettera a) della proposta, fa notare che essa, se accolta, non porterà a particolari novità in materia di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, in conformità al quadro normativo già esistente.
  Svolgendo poi talune considerazioni sulla discrezionalità del legislatore in relazione alle modalità di recepimento della direttiva, fa notare che essa incontra un limite di esercizio rappresentato dal criterio di delega recato dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2013, laddove si prevede che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
  Quanto all'osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere, fa notare come essa sia volta a mettere in rilievo la genericità della disposizione relativa all'obbligo di comunicazione ai conviventi della detenzione di armi, chiedendone la soppressione, tenuto conto peraltro che tale obbligo di informazione ai conviventi già esiste, richiedendo semmai una regolamentazione più organica.
  Si riserva, in ogni caso, di valutare i rilevi espressi sulla sua proposta di parere, ritenendo quindi preferibile non procedere nella seduta odierna alla votazione della stessa proposta di parere.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
  Avverte quindi che la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, che avrebbe dovuto aver luogo ora, dovrà tenersi in un momento successivo, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 31 luglio 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.45 alle 22.

I Commissione - martedì 31 luglio 2018

ALLEGATO 1

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1004, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici;
   rilevato come il decreto-legge persegua l'esigenza, di carattere straordinario ed urgente, di incrementare, per l'anno 2018, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici attraverso la cessione, a titolo gratuito, da parte dell'Italia, di motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e alla Guardia di finanza, da destinare alla sicurezza della navigazione nel Mediterraneo;
   evidenziato come le misure recate dal provvedimento consentano di favorire la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare;
   rilevato come le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, e 2-bis, siano riconducibili alle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), nonché alle materie immigrazione e difesa e Forze armate, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere b) e d), della Costituzione, tutte attribuite alla competenza esclusiva statale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23);
   osservato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), la quale comprende la direttiva 2017/853 nell'allegato A;
   preso atto che la legge n. 163 del 2017 rinvia alle disposizioni di delega previste in generale per tutte le direttive di cui si dispone il recepimento, dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 («Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»), senza prevedere specifici princìpi e criteri direttivi in relazione alla direttiva;
   rilevato come che la direttiva (UE) 2017/853 intenda migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali;
   rilevato come il provvedimento si componga di 15 articoli, contenuti in 2 capi, recando, al Capo I, norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità, e, al Capo II, norme transitorie e finali, integrando la disciplina vigente interna;
   considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie «armi, munizioni ed esplosivi» e «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed h), della Costituzione;
   preso atto che l'articolo 1 dello schema di decreto, nell'individuare l'oggetto e il campo di applicazione dello schema di decreto, al comma 2, esclude dalla disciplina recata dal provvedimento l'acquisizione e detenzione delle armi delle Forze armate, delle Forze di Polizia o di altri enti governativi, nonché dei materiali di armamento;
   considerato poi che l'articolo 2 dello schema interviene sull'ambito di applicazione e sulle definizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 527 del 1992, il quale reca la disciplina in materia di controllo e acquisizione di armi, in recepimento della direttiva 91/477/CEE;
   osservato, in particolare, che tale articolo 2, al comma 1, lettera b), nel sostituire integralmente l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 527, adegua a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2017/853 le definizioni di arma
da fuoco, parte di arma (superando l'attuale distinzione tra parte e parte essenziale), armaiolo, intermediario, tracciabilità e munizioni;
   rilevato inoltre come l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo rechi una serie di disposizioni che introducono modifiche a vario titolo al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
   rilevato come l'articolo 3, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 38, quarto comma, del TULPS, abbassi da 6 a 5 anni il termine di rinnovo della certificazione medica per i detentori di armi comuni da sparo;
   rilevato, in proposito, che tale disposizione utilizza la dicitura di «arma comune da sparo» in luogo di quella di «arma da fuoco» utilizzata dalla direttiva;
   preso atto che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto modifica l'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni, sostituendolo integralmente al fine di recepire l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva, integrando l'elenco dei dati relativi alle armi che devono essere trasmessi all'archivio informatico per la raccolta e l'archiviazione dei dati relativi agli esplosivi per uso civile (cosiddetto GEA) di cui al decreto legislativo n. 8 del 2010;
   rilevato, in proposito, che la disposizione dello schema non fa menzione, tra i dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico, delle «date pertinenti» (concernenti gli acquisti delle armi) espressamente indicate dalla direttiva all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettere c) e d), né delle trasformazioni e delle modifiche apportate all'arma che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, indicate all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera d), della direttiva;
   osservato, inoltre, come l'obbligo di indicare le trasformazioni e le modifiche è stato, invece, previsto all'articolo 12, comma 2, lettera a), dello schema di decreto, che istituisce, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni;
   rilevato come il medesimo articolo 12, al comma 2, lettera c), dello schema, nel far riferimento alle informazioni che tale sistema informatico deve contenere in relazione alle armi diverse da quelle da fuoco, rinvii genericamente all'articolo 35 del TULPS, che reca diversi oneri informativi a carico degli armaioli, senza specificare a quale di tali oneri si riferisca;
   rilevata, inoltre, l'esigenza di valutare la predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 dello schema alla luce del contenuto delle disposizioni del già citato articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i) e paragrafo 14, della direttiva 2017/853 (disposizioni a cui il provvedimento in esame mira a dare attuazione), che non fanno riferimento alle armi diverse dalle armi da fuoco;
   rilevato che la direttiva prevede la possibilità per i collezionisti di detenere armi di categoria A, in particolare con riferimento alle sottocategorie A6, A7;
   considerato che lo schema di decreto riconduce tale possibilità, limitando la possibilità di detenere armi della categoria A all'ottenimento di una licenza ex articolo 28 del TULPS, cioè la licenza professionale necessaria a operare economicamente con le armi da guerra (fabbricazione, assemblaggio, importazione, riparazione, ecc.), la quale richiede una specifica abilitazione professionale per essere rilasciata, nonché locali adeguati alle attività professionali, che i collezionisti non posseggono, trattandosi di una licenza professionale, il suo titolare è un operatore autorizzato, e in nessun modo può essere assimilato a un collezionista;
   rilevato che, secondo lo schema di decreto, se il tiratore sportivo, per esempio per età o problemi fisici transitori, smettesse anche temporaneamente di esercitare il tiro sportivo, senza la possibilità di
mettere tali armi in collezione, si troverebbe nella impossibilità di detenerle;
   rilevato che la possibilità di detenere in collezione le armi delle sottocategorie A6 e A7, anche in caso di assenza di licenza professionale ex articolo 28 del TULPS, è conforme al dettato della direttiva e in attuazione del medesimo, ma appare assolutamente necessaria per evitare sicure e irragionevoli ripercussioni negative per i detentori, essendo gli stessi peraltro già oggi ex lege impossibilitati alla detenzione delle relative munizioni;
   segnalata, più in generale, l'opportunità di valutare, anche in un'ottica di coordinamento e semplificazione, quale sia il rapporto tra il nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno (cosiddetto GEA) previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010, nel quale devono essere registrati e conservati per 30 anni dati sulle armi da fuoco e sulle munizioni, il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli armaioli devono tenere ai sensi dell'articolo 35, commi da primo a quarto, del TULPS, e il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti devono tenere ai sensi dell'articolo 55 del medesimo TULPS;
   rilevato che lo schema di decreto, nella parte in cui novella l'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, riguardante il trasferimento dal Ministero dell'Interno all'Autorità di pubblica sicurezza dei poteri di disporre limitazioni al numero delle munizioni al momento del rilascio della licenza di porto d'armi e per la durata della stessa, norma dalla cui violazione deriva già oggi una violazione in materia penale, porrebbe palesi problemi di incostituzionalità: la fattispecie di reato muterebbe infatti da provincia a provincia in base a contenuti materiali forniti da prescrizioni prefettizie o questurili, violando il principio di stretta legalità della norma penale, con riferimento al contenuto materiale della effettiva prescrizione della fattispecie incriminatrice, generando inoltre un evidente vulnus del principio di uguaglianza all'interno del territorio nazionale;
   rilevata l'eccessiva stratificazione e complessità della normativa in materia e segnalata, a tale proposito, l'opportunità di un intervento di riordino volto a semplificare la disciplina,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in merito all'articolo 5, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 17 della legge n. 110 del 1975, il quale prevede l'introduzione del divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, si segnala come la Direttiva non ponga un divieto a tale attività, ma unicamente preveda un controllo circa l'identificazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco e, ove serva, dell'autorizzazione al possesso, da compiersi a mezzo di soggetti autorizzati: si chiede quindi di riformulare in tal senso il testo dello schema di decreto;
   b) valuti il Governo la concordanza dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema di decreto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettere c) e d), della direttiva 2017/853, con particolare riferimento al recepimento dell'obbligo di registrare le «date pertinenti», e con la disposizione che fa riferimento alle «trasformazioni e modifiche dell'arma» contenuta nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera d), della direttiva medesima;
   c) osservato come la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, il quale attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di
validità della licenza di porto d'armi, non trovi alcun riscontro nel testo della direttiva e sia peraltro già prevista nell'ordinamento nazionale in specifici casi, e rilevato come sia invece importante mantenere uniformità in merito a livello nazionale, per evitare disparità di trattamento o confusione, ad esempio, tra soggetti residenti in province limitrofe: si ritiene quindi opportuno che lo schema di decreto mantenga tale facoltà in capo al Ministero dell'Interno, senza differenziazioni sul territorio nazionale.
   d) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare a quali, in particolare, tra i diversi oneri informativi a carico degli armaioli, previsti dall'articolo 35 del TULPS, faccia riferimento la nuova previsione ivi introdotta;
   e) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, valuti il Governo se la disposizione, la quale fa riferimento ad armi «diverse dalle armi da fuoco», sia conforme alla direttiva 2017/853, che fa esclusivo riferimento alle «armi da fuoco»;
   f) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera b), dello schema di decreto, il quale, nello stabilire le informazioni da inserire nel sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, fa rinvio, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il predetto rinvio si riferisce all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
   g) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), dello schema di decreto, che modificano gli articoli 35 e 42 del TULPS, prevedendo l'obbligo, in capo al soggetto che richiede il nulla osta alla detenzione di armi o la licenza di porto d'armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si informano i conviventi, maggiorenni, si rileva come tale disposizione, oltre a risultare assolutamente generica nelle forme e nei termini, darebbe adito alle più varie interpretazioni in una materia con molteplici profili di rilevanza penale che deve essere caratterizzata dalla certezza, e non è inoltre in alcun modo contemplata nella Direttiva: si ritiene quindi necessaria la soppressione di tale previsione e si auspica in merito una successiva, meditata norma chiarificatrice, che disciplini in modo più organico l'intera materia;
   h) considerata la difformità di catalogazione delle armi nella normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi rispetto agli altri Stati membri, materia oggi contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si ritiene in questa sede opportuno procedere al recepimento puntuale dell'allegato I alla Direttiva 91/477/CEE, come novellato, che divide le armi in categorie A, B e C, anche al fine di chiarire l'interpretazione per le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi, uniformando così l'ordinamento interno alla normativa comunitaria;
   i) in considerazione della possibilità, contenuta nella direttiva, di detenere armi della categoria A, in particolare delle sottocategorie A6 e A7, da parte di chi è in possesso della licenza di collezione, anche se non in possesso della licenza professionale di produzione ex articolo 28 del TULPS, soprattutto con riferimento ad armi con chiara valenza storica, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la norma in tal senso, consentendo la detenzione delle armi di categoria A6 e A7 ai soggetti in possesso di licenza di collezione.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO FI

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo, è stato predisposto ai sensi della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), in cui si rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non essendo previsti specifici principi e criteri direttivi;
    sebbene la direttiva 91/477/CEE all'articolo 15, paragrafo 4, preveda espressamente che gli Stati membri possano mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose, salvo doverle comunicare alla Commissione europea che poi le comunica agli altri Stati membri, l'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. divieto di gold plating);
    nella sentenza n. 132 del 1996, la Corte costituzionale ha stabilito, altresì, che il decreto legislativo che recepisce una direttiva comunitaria «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare»; mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega»;
    la direttiva oggetto di recepimento è da accogliersi con favore, soprattutto nella previsione di un rafforzamento dell'attuale quadro normativo europeo, al fine di contrastare il traffico illecito di armi e parti di esse, che si è reso maggiormente necessitato e urgente in seguito al susseguirsi di tragici eventi terroristici che hanno minacciato la sicurezza interna dell'Unione;
    lo schema di decreto legislativo non si limita ad attuare la disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2016-2017 sopra citata per il recepimento della direttiva 2017/853, poiché sono state aggiunte norme che affastellano il quadro legislativo con la previsione di meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della direttiva stessa;
    la direttiva, all'articolo 6, comma 6, ha stabilito che gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A nel rispetto delle seguenti condizioni: a)
svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2; b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; c) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi: i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente;
    la direttiva prefigura, dunque, la possibilità, per i titolari sportivi, di detenere armi, non perché presentino caratteristiche di minore pericolosità, ma solo a condizione che siano utili a soggetti particolarmente qualificati per svolgere attività sportiva; lo schema di decreto, invece, all'articolo 13, comma 3, si limita a stabilire che la detenzione delle armi di categoria A.6 e A7 «è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI»;
    l'articolo 3, comma 1, lettera c), dello schema di decreto introduce l'obbligo, per chi richieda il nulla osta all'acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all'atto del ritiro del documento, una dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, dell'avvenuto rilascio dei documenti necessari per la acquisizione della disponibilità dell'arma;
    la novella citata è stata introdotta dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) all'articolo 36, comma 1, lettera h), quale specifico criterio di delega ai fini del recepimento della Direttiva 2008/51/CE in materia di armi;
    il legislatore nazionale, con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, è intervenuto modificando gli articoli 35 e 42 del TULPS, introducendo l'obbligo di informazione ai conviventi e demandando l'operatività dello stesso ad un successivo regolamento recante la disciplina delle modalità tecniche attuative, allo stato attuale non ancora emanato: pertanto, la previsione di tale disposizione nel recepimento della direttiva risulta fuorviante rispettivo al recepimento della direttiva;
    la norma precisa altresì che la relativa comunicazione è attestata mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ma tale previsione, ai sensi degli articoli 35 e 42 del TULPS, non tutela il titolare della licenza, il quale in futuro non può comunque dimostrare di aver effettivamente informato i conviventi a meno che la comunicazione non sia stata data per iscritto;
    evidenziato come l'articolo 5, comma 1, lettera a), preveda, sul piano sanzionatorio, l'equiparazione delle armi tipo guerra delle armi da fuoco camuffate, senza tenere debitamente in conto che tale previsione appare eccessiva, poiché, in ogni caso, queste ultime non presentano alcuna spiccata potenzialità offensiva, anzi sono in genere caratterizzate da scarsa precisione e lesività;
    rilevato come lo schema di decreto legislativo, secondo quanto appena evidenziato, non rispetti appieno quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione normativa: tale articolo, infatti, prevede che per ogni atto normativo venga effettuata l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e cioè la valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni mediante comparazione di opzioni alternative; inoltre, nell'individuazione e comparazione delle opzioni le
amministrazioni competenti devono tener conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato e la tutela delle libertà individuali;
    rilevato altresì come l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) abbia previsto modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, stabilendo il divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse,
   esprime

PARERE CONTRARIO.
Sisto.