XII Commissione
Affari sociali
Affari sociali (XII)
Commissione XII (Affari sociali)
Comm. XII
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ... 33
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) ... 39
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 24 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 15.35.
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore.
Atto n. 33.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2018.
Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e che il relatore ha inviato informalmente a tutti i deputati della Commissione, nella giornata di venerdì 20 luglio, una proposta di parere che sarà presentata nella seduta odierna.
Comunica che non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato né è stata trasmessa dal Governo la mancata intesa sancita dalla Conferenza unificata. Inoltre, la VI Commissione (Finanze) non ha espresso i rilievi sulle parti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera.
Pertanto, la Commissione non è nelle condizioni di procedere alla deliberazione del parere nella seduta odierna. Ricorda, infatti, che il Presidente della Camera, nell'assegnare la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in oggetto, ha richiamato esplicitamente l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento assegnato prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso sopra indicato.
In attesa che il Governo proceda a tale integrazione, dà la parola al relatore, deputato Trizzino, per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.
Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato), precisando che tale proposta tiene conto di diversi rilievi formulati e di proposte di modifica avanzate nel corso delle audizioni nonché degli interventi svolti dai deputati intervenuti nel dibattito. In particolare, sottolinea di aver predisposto una proposta di parere che contiene un numero limitato di condizioni, tutte riferite allo schema di decreto in oggetto, ad eccezione dell'ultima condizione, che si riferisce ad un articolo del decreto legislativo n. 117 del 2017 non modificato dallo schema, che ha scelto di inserire comunque, in quanto richiesta praticamente da tutti i soggetti intervenuti.
Fa presente di aver compiuto tale scelta metodologica in considerazione dei tempi ristrettissimi che il Governo avrà a disposizione per l'adozione definitiva del decreto legislativo, precisando che tra le osservazioni sono state riportate, altresì, proposte di modifica che si riferiscono a parti del decreto legislativo non modificate dallo schema in esame.
Stefano MUGNAI (FI) propone di integrare la condizione di cui al punto 4) prevedendo che, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 della decreto legislativo n. 117 del 2017, è consentito svolgere attività di volontariato qualora detta attività sia svolta come libera scelta e non sia mai prevalente rispetto al lavoro retribuito svolto presso il medesimo ente.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) manifesta contrarietà rispetto alla condizione di cui al punto 2), ritenendo preferibile non sopprimere l'articolo 5 dello schema di decreto. Rileva, infatti, che la prevista elevazione da 100.000 a 220.000 euro di entrate del limite oltre il quale gli enti del Terzo settore sono obbligati a rendere pubblici i compensi erogati consente di uniformare la disposizione rispetto a quanto previsto in altre parti del Codice e di evitare gravosi adempimenti per enti di ridotte dimensioni.
Analogamente, esprime perplessità per la condizione di cui al punto 3), che propone di sopprimere l'articolo 6 dello schema di decreto. Ritiene infatti opportuno garantire, in determinati casi, la possibilità di acquisire professionalità specifiche di alto livello di competenze, nella forma di lavoro subordinato, per l'intera gamma delle attività possibili nell'ambito dell'articolo 5 del Codice.
Dichiara invece di condividere pienamente il contenuto della condizione di cui al punto 9), ribadendo l'assoluta necessità di prorogare il termine per l'adeguamento degli statuti al fine di evitare aggravi organizzativi agli enti del Terzo settore. Manifesta, quindi, il timore che la proposta di legge di proroga del termine per l'esercizio della delega, approvata dal Senato in prima lettura, possa rappresentare un fattore di confusione per gli enti interessati circa la tempistica per l'esercizio della delega stessa.
Giuseppe CHIAZZESE (M5S) segnala l'esigenza di colmare un vuoto normativo che consente ad alcuni soggetti di non assolvere fondamentali obblighi di trasparenza. Reputa pertanto utile prevedere l'obbligo di iscrizione in una sezione separata del Registro unico del Terzo settore per le fondazioni e associazioni collegate direttamente o indirettamente ai partiti politici, prevedendo altresì che tali soggetti diano evidenza alle donazioni ricevute.
Luca RIZZO NERVO (PD) ritiene possibile sviluppare un confronto costruttivo sulla proposta di parere del relatore, partendo dalla discussione proficua sinora svolta e dai contributi che sono emersi nel corso delle audizioni, nel corso delle quali è stata evidenziata soprattutto la necessità di apportare le correzioni proposte con il provvedimento in discussione. Richiamando l'intervento della collega Bellucci, sollecita l'impegno di tutte le forze politiche, in particolare quelle di maggioranza, per assicurare non solo l'approvazione del parere sul decreto correttivo ma anche l'esercizio della delega da parte del Governo. Garantisce un'assunzione di responsabilità in tal senso da parte del Partito democratico, anche al fine di rispondere all'attesa di centinaia di migliaia di associazioni, che si trovano in una posizione delicata, non essendo sufficientemente definiti il quadro fiscale, il regime dell'autofinanziamento e la valutazione delle attività accessorie. Occorre quindi fare chiarezza su questi punti, nonché sulle finalità della proroga del termine proposta con il provvedimento appena approvato dal Senato.
Passando al contenuto specifico della proposta di parere, partendo dalle premesse, rileva che la mancata intesa in sede di Conferenza unificata non rappresenta un caso isolato e in ogni caso lo schema in esame sembra fornire una risposta equilibrata alle istanze avanzate dalle regioni. Ricorda peraltro che una maggiore centralizzazione è stata pensata per garantire procedure di controllo più efficaci, anche con l'obiettivo della trasparenza, aspetto sul quale il Movimento 5 Stelle sembrava convenire nella passata legislatura. Avanza quindi il dubbio che la finalità di alcune modifiche proposte con il parere in oggetto sia quella di rafforzare il controllo territoriale sulle risorse a scapito di una perequazione a livello nazionale, a danno di regioni, come quelle meridionali, in cui le fondazioni bancarie sono meno presenti. Reputa, inoltre, poco appropriato inserire nelle premesse del parere un richiamo a una presunta violazione del principio di sussidiarietà da parte della legge delega e contesta parimenti l'accusa circa la presunta volontà di favorire con la riforma le organizzazioni di maggiori dimensioni, ricordando che si è deciso di costruire un sistema omogeneo in grado tuttavia di riconoscere le specificità.
Per quanto concerne gli specifici rilevi, coglie una parziale contraddizione tra la scelta di sopprimere l'articolo 6 del decreto correttivo di cui alla condizione n. 3), con cui si propone di prevedere ulteriori deroghe al limite di 1 a 8 delle retribuzioni, e l'osservazione di cui alla lettera f), peraltro ampiamente condivisibile, che chiede un ampliamento delle attività per le quali è possibile derogare al limite del 40 per cento di incremento rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi.
Ritiene inoltre superflua la modifica all'articolo 8 dello schema proposta con la condizione n. 5) e manifesta contrarietà rispetto a quella di cui al n. 6), segnalando che si potrebbe determinare uno sproporzionato aggravio di oneri per gli enti che appare anche in contrasto con il principio della semplificazione stabilito dalla legge di delega. In relazione alla condizione n. 7), rileva che in tal modo si riattribuisce una sorta di rappresentanza politica ai Centri di servizio per il volontariato (CSV), impostazione che la riforma intendeva superare, giudicando in ogni caso necessario prevedere che la partecipazione al Consiglio nazionale del Terzo settore dei CSV non avvenga a scapito di altri soggetti attualmente rappresentati. Condivide pienamente la proroga per l'adeguamento degli statuti di cui alla condizione n. 9).
Passando alle osservazioni, lamenta preliminarmente l'assenza di una proposta relativa all'articolo 33 del Codice volta a favorire l'attività di autofinanziamento, come richiesto anche dall'ANFAS in audizione. Esprime inoltre perplessità in ordine alle osservazioni di cui alle lettere a), che non appare in linea con l'impostazione del Registro delineata dal Codice, l), in quanto la norma che si propone di sopprimere rappresenta uno stimolo per le regioni, e n), non apparendo convincente una deroga per situazioni troppo specifiche. Plaude invece a quanto proposto con le osservazioni di cui alle lettere h), volta a risolvere una problematica posta in luce, tra l'altro, dall'UNEBA, e m).
In conclusione ribadisce l'esigenza di chiarire il percorso che si intende intraprendere in merito ai tempi di esercizio della delega.
Marialucia LOREFICE, presidente, ribadisce che la Commissione intende completare il proprio lavoro ed esprimere il parere in tempo utile per l'esercizio della delega, per il quale è comunque responsabile il Governo.
Luca RIZZO NERVO (PD) dichiara di non avere dubbi sulla volontà di procedere in Commissione secondo le modalità indicate dalla presidente Lorefice ma invita le forze di maggioranza a stimolare il Governo ad agire nel senso da lui indicato.
Elena CARNEVALI (PD) sollecita un approfondimento sulla formulazione della prima condizione, paventando il rischio che in tal modo si precluda la tutela dei cosiddetti animali da mobilità, i cani guida, ed osservando che occorre chiarire come porsi in relazione alla tutela di altre specie animali. Passando a considerazioni di più ampia portata, nel condividere pienamente l'articolato intervento del collega Rizzo Nervo, richiama il contenuto della lettera aperta inviata dal Forum del Terzo settore nella giornata odierna agli esponenti del Governo e ai presidenti delle competenti Commissioni parlamentari, avente ad oggetto una sollecita emanazione del decreto correttivo.
Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.20.
SEDE REFERENTE
Martedì 24 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 16.20.
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.
C. 968, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Rossana BOLDI (Lega), relatrice, osserva che il provvedimento di cui la Commissione avvia oggi l'esame è stato approvato dal Senato lo scorso 23 luglio, dopo un iter molto breve presso la Commissione competente in sede referente (la Commissione Affari costituzionali), svoltosi nelle sedute del 17 e del 19 luglio. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare – presentata dai senatori Romeo e Patuanelli – che si limita a prorogare il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive di cui alla delega legislativa ex legge n. 106 del 2016, concernente la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, portandolo da dodici a sedici mesi.
Fa presente che una proposta di legge di analogo tenore è stata presentata alla Camera dai deputati Molinari, D'Uva ed altri (Atto Camera 881).
Ricorda che, in attuazione della delega di cui alla legge n. 106 del 2016, sono stati adottati i decreti legislativi n. 40 del 2017, sull'istituzione e la disciplina del servizio civile universale, n. 111 del 2017, riguardante l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, n. 112 del 2017, in materia di impresa sociale, e n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore.
Ricorda altresì che la legge n. 106 del 2016 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con la stessa procedura, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Al riguardo, osserva che sono state già adottate le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo sul servizio civile universale (n. 43 del 2018) e quelle in materia di impresa sociale (il decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 luglio scorso), mentre per quanto concerne le modifiche al Codice del Terzo settore il relativo schema è in corso di esame presso le competenti Commissioni della Camera e del Senato. Si tratta dell'atto del Governo n. 33, in relazione al quale il 21 giugno scorso è stata sancita la mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Fa presente, inoltre, che il parere del Consiglio di Stato, presupposto necessario affinché le Commissioni parlamentari possano esprimere il proprio parere, non è stato ancora trasmesso dal Governo. Pertanto, l'espressione del parere in questione è stata forzatamente procrastinata rispetto alla data del 21 luglio 2018.
Ricorda, altresì, che nel corso delle audizioni svoltesi presso questa Commissione sono emersi numerosi profili problematici con riferimento sia al testo dello schema di decreto correttivo sia allo stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Rileva quindi che nell'odierna seduta della XII Commissione il relatore sull'atto del Governo n. 33, deputato Trizzino, ha presentato una proposta di parere con condizioni e osservazioni che, ove recepite dal Governo, consentirebbero probabilmente di superare molte delle perplessità e delle criticità evidenziate dai rappresentanti delle regioni e dai soggetti auditi. Tuttavia, non si può non tenere conto del fatto che è oramai prossimo il termine per l'esercizio della delega, che scade il prossimo 3 agosto, restando l'assegnazione in Commissione tuttora «con riserva», in quanto non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato.
È evidente, quindi, che una rapida approvazione, anche presso questo ramo del Parlamento, del progetto di legge in esame, consentirebbe al Governo di disporre di un termine più ampio per l'esercizio della delega qualora dovesse rivelarsi impossibile procedere, nell'arco di una settimana, al recepimento dei pareri formulati dalle Commissioni parlamentari competenti, che tengono conto di richieste di correzione e di miglioramento provenienti da coloro che operano nel settore. Si tratta, quindi, di una garanzia ulteriore, a tutela dell'esercizio stesso della delega.
Al riguardo, fa notare che, rispetto al termine di diciotto mesi previsto dal testo originale della proposta di legge n. 604, al Senato si è provveduto, già in fase di esame in Commissione, a ridurre la proroga da sei a quattro mesi – che in realtà saranno tre, essendovi compreso il mese di agosto – con il preciso intento di rispettare e soddisfare la volontà delle istituzioni e delle associazioni di settore, che hanno chiesto di apportare modifiche al decreto correttivo in tempi rapidi ma anche con la dovuta attenzione e l'approfondimento necessario a fronte di una materia così complessa.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ribadisce nuovamente che la proroga per l'esercizio della delega prevista con il provvedimento in esame rischia di avere conseguenze drammatiche per molti enti del Terzo settore, che vengono posti in una condizione di incertezza circa i tempi di adeguamento dei loro statuti. Ricorda, in ogni caso, che legge di delega contempla la possibilità di adottare più di un decreto correttivo.
Rossana BOLDI (Lega), relatrice, sottolinea che principale finalità della proroga proposta è quella di rendere più agevole il compito di effettuare le necessarie correzioni al provvedimento correttivo all'esame della Commissione e al Codice del Terzo settore, esigenza emersa anche nel corso delle audizioni svolte.
Evidenzia che la proroga testimonia la volontà della maggioranza di proseguire nel percorso correttivo, implementando e migliorando le modifiche proposte. Ricorda, infatti, che sarebbe altrimenti risultato più semplice far scadere la delega senza esercitarla nei termini previsti.
Giorgio TRIZZINO (M5S) si associa alle considerazioni della relatrice, osservando che una proroga di alcuni mesi sarebbe funzionale per attribuire al Governo il tempo necessario per effettuare le necessarie correzioni allo schema di decreto correttivo e integrativo.
Celeste D'ARRANDO (M5S), nel condividere il contenuto degli interventi dei colleghi Boldi e Trizzino, rileva che i due provvedimenti all'esame della Commissione nella giornata odierna non sono in contraddizione tra loro. Si tratta piuttosto di procedere in maniera parallela per rispondere alle esigenze degli enti del Terzo settore.
Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti nonché i tempi per il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto saranno definiti nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo al termine della seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.35.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, nelle sedute del 27 giugno, dell'11 e del 17 luglio 2018, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore (Atto n. 33);
tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 4 e l'11 luglio 2018 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni nonché delle note scritte inviate da soggetti che non hanno potuto partecipare alle audizioni;
preso atto della mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 21 giugno 2018;
considerato che:
il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo n. 117 del 2017, la delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
dalla relazione illustrativa del suddetto schema di decreto si deduce che l'intervento integrativo e correttivo in oggetto discende dai giudizi di legittimità costituzionale instaurati dalle regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché da esigenze di correzione sistemica, e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli stakeholders di riferimento;
tale intervento correttivo, tuttavia, non sembra corrispondere pienamente alle premesse, come attestano la mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata a causa della contrarietà delle regioni Lombardia e Veneto nonché i rilievi critici emersi da parte dei soggetti interessati;
oltre che lo schema di decreto in esame, l'impostazione stessa della riforma del Terzo settore, di cui alla legge delega n. 106 del 2016, suscita incertezze e perplessità, in quanto si fonda su di un modello marcatamente centralista, in violazione del principio di sussidiarietà;
la suddetta riforma sembra, inoltre, corrispondere prevalentemente alle esigenze delle grandi organizzazioni, le uniche in grado di fare fronte alla complessità degli adempimenti richiesti, finendo con il compromettere l'esistenza stessa degli enti di minori dimensioni, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero ai fini del mantenimento della coesione sociale;
ritenuto che, nonostante tutte le criticità evidenziate, l'adozione, da parte del Governo, del decreto legislativo integrativo e correttivo recato dallo schema in esame costituirebbe comunque una soluzione preferibile rispetto al mantenimento della normativa vigente, contenuta nel predetto decreto legislativo n. 117 del 2017;
fatto presente, inoltre, che l'adozione del decreto legislativo non pregiudica affatto future iniziative normativa del Governo in materia di Terzo settore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
provveda il Governo a:
1. all'articolo 3 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «tutela degli animali» aggiungere le seguenti: «da compagnia»;
2. sopprimere l'articolo 5 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017, elevando da centomila a duecentoventimila euro la soglia oltre la quale è disposta la pubblicazione sul sito internet dei compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, in quanto non si comprende quale sia l'esigenza sottesa a un abbassamento delle garanzie di trasparenza dei bilanci sociali – in contrasto con i principi di trasparenza e di correttezza disposti in modo espresso dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge delega – stante che questa soluzione non sembra corrispondere nemmeno alla necessità di semplificare il carico burocratico per gli enti del Terzo settore;
3. sopprimere l'articolo 6 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017, introducendo una ulteriore possibilità di deroga alla fissazione, nella misura di 1 a 8, del divario salariale massimo tra i lavoratori di uno stesso ente del Terzo settore, ciò che potrebbe eludere il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione corrisposti anche in forma indiretta e violare i principi di uguaglianza dei lavoratori e di economicità della gestione, stabiliti dall'articolo 4 comma 1, lettere d) ed e) della legge delega;
4. all'articolo 7, comma 1, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, concernente la definizione di volontario e l'attività di volontariato, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 5 del presente articolo non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della provincia autonoma di Bolzano, all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della provincia autonoma di Trento, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.»;
5. all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «che ottengono» inserire le seguenti: «la personalità giuridica attraverso» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tutti gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore rimane ferma la possibilità di acquisire o mantenere la personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.»;
6. all'articolo 10, comma 1, che modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, apportare le seguenti modificazioni: I) aggiungere la seguente lettera: «0a) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso»; II) alla lettera a), sostituire le parole da: «Fermo restando» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, i suoi componenti devono essere iscritti nell'apposito registro»;
7. all'articolo 15, che modifica l'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017, concernente la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, prevedere che, oltre ai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 59, faccia parte del Consiglio anche un rappresentante designato dall'associazione dei Centri di servizio per il volontariato più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di centri di servizio per il volontariato ad essa aderenti;
8. all'articolo 19, che modifica l'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, concernente il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, prevedere che gli atti di indirizzo per il finanziamento di tali progetti siano sottoposti all'intesa in sede di Conferenza unificata anziché della Conferenza Stato-Regioni;
9. all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24 mesi», al fine di consentire agli enti del Terzo settore individuati nel medesimo comma di adeguare i propri statuti entro un termine superiore a quello originariamente previsto;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
a) all'articolo 8, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedere che all'interno del Registro unico nazionale del Terzo settore sia istituita un'apposita sezione speciale dedicata alle associazioni con personalità giuridica. Conseguentemente, modificare l'articolo 46 del medesimo decreto legislativo, concernente la struttura del Registro;
b) integrare l'articolo 13, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in materia di associazioni di promozione sociale, inserendo, alla lettera b), il seguente comma: «1-ter. Salva diversa prescrizione dello statuto, l'organo competente dell'ente del Terzo settore convoca l'assemblea, ove presente, per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale», diretto ad inserire il termine di approvazione del bilancio, altrimenti assente nel Codice, e aggiungendo, alla fine del comma 4 del medesimo articolo 35, il seguente periodo: «Tale obbligo non si applica agli enti del Terzo settore che determinano il proprio reddito in base ai regimi forfetari di cui agli articoli 80 e 86», affinché gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale di minori dimensioni che optano ai fini tributari per il regime forfetario di imposizione, con la conseguente esenzione da scritture contabili per le finalità fiscali, non debbano tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile;
c) all'articolo 14, che modifica l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, in materia di risorse degli enti filantropici: I) inserire le parole: «anche di investimento» dopo le seguenti: «beni e servizi» anziché dopo la parola: «beni», anche al fine di allineare tale disposizione con quella recata dall'articolo 37 del medesimo decreto; II) sopprimere la modifica: «le parole “degli enti del Terzo settore” sono sostituite dalle seguenti: “di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”», in quanto gli enti filantropici non operano direttamente nei confronti di persone svantaggiate, perseguendo piuttosto tali finalità attraverso il sostegno economico e patrimoniale nei confronti di specifici enti, che operano concretamente nel Terzo settore, dotati di strutture, personale e adeguata esperienza;
d) all'articolo 18, che modifica l'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, concernente gli Organismi territoriali di controllo, prevedere, con riferimento alla rappresentanza all'interno di questi ultimi, che nei territori in cui il numero delle organizzazioni di volontariato di medie e piccole dimensioni è molto alto, le piccole e medie strutture organizzative possano competere con quelle di maggiori dimensioni attraverso un meccanismo di «doppia rappresentanza»;
e) all'articolo 19, che modifica l'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, introdurre il criterio della programmazione triennale delle risorse, per consentire alle regioni e alle province autonome una pianificazione più ampia e un utilizzo più efficiente dei fondi;
f) all'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, sopprimere le parole: «lettere b), g) o h)», al fine di estendere a tutte le attività di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo la possibilità di acquisire specifiche competenze;
g) modificare l'articolo 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017, per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o di scioglimento dell'ente del Terzo settore, nel senso di prevedere, in luogo del parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, il nulla osta di quest'ultimo, in quanto trattasi di un atto negoziale di diritto privato e sembra, dunque, poco congruo subordinarlo al parere favorevole di un organo pubblico, che dovrebbe limitarsi al controllo sul fatto che la scelta del destinatario ricada su uno dei soggetti indicati dall'articolo 9 del medesimo decreto, senza incidere, quindi, sull'autonomia privata del soggetto disponente. Conseguentemente, modificare anche l'articolo 91, comma 2, del predetto decreto legislativo, nel senso di sostituire le parole: «in assenza o in difformità al parere» con le seguenti: «in assenza del nulla osta»;
h) all'articolo 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017, tenere conto della peculiarità costituita dagli enti religiosi, prevedendo che in caso di cessazione, da parte dell'Ente religioso, delle attività di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, i beni residui del patrimonio destinato allo svolgimento di dette attività rimangono allo stesso Ente religioso ovvero siano devoluti ad enti del Terzo settore che abbiano analoga natura e finalità, secondo le disposizioni previste dallo statuto o dal regolamento del medesimo Ente religioso e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
i) modificare l'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedendo che nelle fondazioni di Terzo settore l'organo di amministrazione debba essere un organo collegiale, composto da almeno tre membri;
j) modificare gli articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nel senso di coordinare la disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore in materia di affidamento di contratti pubblici con quella contenuta nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, soprattutto con riferimento al rispetto delle regole di pubblicità circa l'intenzione, da parte delle amministrazioni, di stipulare le convenzioni, e gli esiti delle procedure comparative, nonché all'applicazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 2010;
k) all'articolo 65, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio» con le seguenti: «espressione degli enti del Terzo settore associativi del territorio»; analogamente, con riguardo all'articolo 65, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, sostituire le parole: «espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio» con le seguenti: «espressione degli enti del Terzo settore associativi del territorio»;
l) sopprimere, all'articolo 95 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il comma 2, che prevede una relazione annuale da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, poiché tale relazione finirebbe col tradursi in un appesantimento burocratico laddove sarebbe invece opportuno utilizzare l'interconnessione tra uffici delle regioni e delle province autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
m) all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «assemblea ordinaria» aggiungere le seguenti: «o dell'organismo equivalente, qualora sia previsto dallo statuto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3»;
n) introdurre una nuova disposizione nel decreto legislativo n. 117 del 2017, volta a prevedere modalità di gestione semplificate per le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco che compiono operazioni di contabilità significative solo in limitate occasioni (ad esempio, in caso di feste o di sagre).