VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Giovedì 12 luglio 2018

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) ... 50

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 58

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e il direttore dell'Agenzia entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2018. Atto n. 21 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 51

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (Rilievi alla XII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 52

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00137 Martino: Modifica delle sanzioni previste per la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni ... 55

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 61

5-00138 Tabacci: Regime fiscale agevolato per gli atti di trasferimento immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie ... 55

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 63

5-00139 Pastorino: Iniziative del Governo volte a scongiurare l'aumento delle aliquote IVA ... 56

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 64

5-00140 Fregolent: Misure per la riduzione delle aliquote fiscali applicabili alle imprese ... 56

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 65

5-00141 Giuliodori: Iniziative per la riduzione degli oneri connessi all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici ... 56

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 66

5-00142 Osnato: Interventi per ovviare alla carenza di organico del Corpo della Guardia di finanza ... 56

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 67

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Società generale d'informatica Spa (SOGEI), sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica ... 57

VI Commissione - Resoconto di giovedì 12 luglio 2018

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 9.10.

DL 55/2018: Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 luglio scorso.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo lunedì 16 luglio e che la Commissione Ambiente intende votare il mandato al relatore giovedì 12 luglio; entro tale data la Commissione dovrà quindi concludere l'esame del provvedimento.

  Laura CAVANDOLI (Lega), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che illustra e sottopone alla valutazione dei colleghi.

  Silvia FREGOLENT (PD) dichiara l'astensione del Partito Democratico sul provvedimento in esame. Ricorda che il suo gruppo ha presentato presso la Commissione Ambiente diverse proposte emendative, volte ad aumentare alcuni dei contributi previsti dal provvedimento, anche al fine di adeguare le misure contenute nel decreto a quelle assunte in passato in occasione del sisma dell'Emilia Romagna. Tali emendamenti sono stati tutti respinti, sebbene il Governo, durante l'esame del decreto-legge al Senato, avesse assicurato una loro attenta valutazione in sede di seconda lettura presso la Camera.
  Giudica quindi insufficiente il contenuto delle misure attualmente previste dal provvedimento e preannuncia che il suo gruppo riproporrà, anche nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea, l'esigenza di adeguare le norme in discussione con quanto fatto in occasione di precedenti eventi sismici. Ciò al fine di consentire una effettiva rinascita dei territori così duramente colpiti dal terremoto, a partire dal 24 agosto 2016.

  Antonio MARTINO (FI) sottolinea a sua volta come il testo approvato in Commissione Ambiente contenga misure insufficienti ad affrontare le gravi problematiche che affliggono le popolazioni vittime del sisma, nonché a permettere la rinascita delle zone colpite. Si riferisce, in particolare, al proprio collegio di elezione, il collegio dell'Aquila, dove il Governo, in seguito al terremoto del 2009, ha dapprima concesso e poi tolto alle aziende aiuti pari a circa 70 milioni di euro, colpendo in tal modo duramente l'economia di quei territori. Sebbene ritenga si sarebbe dovuto intervenire con misure più incisive, esprime in ogni caso apprezzamento per l'aumento da 120 a 180 giorni del termine entro il quale i beneficiari dei contributi devono fornire i dati al Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato illegali.
  Dichiara in conclusione l'astensione del suo gruppo sul provvedimento, auspicando che, durante l'esame in Assemblea, il testo del provvedimento possa essere migliorato, al fine di fornire adeguate risposte alle popolazioni ed ai territori colpiti.

  Francesco ACQUAROLI (FdI) rileva come il suo gruppo si aspettasse un maggior coinvolgimento nell’iter di esame del provvedimento, anche mediante la discussione e l'accoglimento, seppure parziale, degli emendamenti presentati in Commissione Ambiente, frutto di un confronto con i sindaci e gli amministratori locali delle zone colpite, come ad esempio la regione Marche, dalla quale personalmente proviene.
  Giudica in ogni caso che il contenuto del provvedimento rappresenta un miglioramento rispetto a quello dei precedenti provvedimenti di analogo tenore e preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
  Sottolinea infine la necessità di snellire le procedure amministrative per accelerare la ricostruzione – soprattutto quella privata – e consentire a chi ha subìto danni di tornare presto nelle proprie abitazioni. Evidenzia il perdurare di una situazione per molti aspetti drammatica, anche in considerazione del fatto che la consegna delle soluzioni abitative di emergenza non ha sempre significato un ritorno alla normalità, posto che diverse attività commerciali e luoghi di incontro si trovano ancora nello stato in cui erano il giorno successivo al terremoto, terremoto che continua peraltro a far sentire la sua presenza. Dichiara quindi il proprio voto favorevole, ma invita il Governo e la maggioranza a riflettere sulle ulteriori iniziative da assumere per accelerare la ricostruzione e per consentire un rapido ritorno alla normalità.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 9.20.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e il direttore dell'Agenzia entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2018.
Atto n. 21.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio scorso.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che nella seduta del 10 luglio scorso, il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  Raffaele TRANO (M5S), relatore, rileva come lo schema di Atto sia stato ampiamente discusso e, non essendo pervenuta alcuna osservazione, ritiene opportuno mettere in votazione nella seduta odierna la proposta di parere.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore.
Atto n. 33.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), relatrice, rileva che lo schema di decreto in titolo, del quale la Commissione Finanze avvia l'esame ai fini dei rilievi da esprimere entro il 21 luglio 2018 alla XII Commissione Affari sociali – reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore.
  Il Codice è stato emanato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n.106, con la quale è stata conferita al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
  In particolare, l'articolo 1, comma 7, della legge delega prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi – il 3 agosto 2017, nel caso del predetto decreto n. 117 – uno o più decreti recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega; il termine per l'esercizio della citata delega correttiva scade, quindi, il 3 agosto 2018.
  In termini generali, il decreto legislativo n. 117 del 2017 ha operato, sulla base della legge delega, il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.
  Lo schema di decreto in esame – che si compone complessivamente di 35 articoli – deriva, in sintesi, dall'esigenza di apportare puntuali correzioni alla nuova normativa sugli enti del Terzo settore, emersa nel corso di incontri del Governo con attori istituzionali nonché di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo settore.
  Rinvia, per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a richiamare in modo sintetico le misure introdotte, con particolare riferimento alle disposizioni che investono direttamente le competenze della Commissione Finanze.
  Si tratta, in particolare degli articoli da 21 a 30.
  L'articolo 21 modifica l'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale prevede la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore.
  Con la modifica al comma 1 si estende l'ambito di applicazione della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali. Pertanto anche tali enti, che la relazione tecnica stima essere circa il 5 per cento di tutti gli enti non profit, possono accedere a questa forma di finanza sociale. Rimane fermo che le erogazioni liberali effettuate dagli emittenti possono essere ricevute dai soli enti del Terzo settore non commerciali (modifica al comma 5).
  Con la modifica al comma 4 si prevede che per poter applicare il tasso di remunerazione più basso tra i due considerati dalla norma, gli emittenti devono fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso (fisso o variabile) e, se disponibile, rischio di controparte. La relazione governativa, al riguardo, afferma che tale disposizione, completando la formulazione del comma, rende la norma immediatamente operativa, con la conseguente abrogazione del comma 15 che prevede l'attuazione dell'articolo 77 mediante un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato).
  Segnala che andrebbe espunta anche l'ultima parte del vigente comma 4, il quale fa riferimento al decreto attuativo di cui al comma 15.
  Con la modifica al comma 6 si prevede che, fermo restando che gli emittenti sono obbligati a destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli di solidarietà ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore, tale somma non deve essere necessariamente destinata al finanziamento delle iniziative istituzionali realizzate dagli stessi enti.
  L'articolo 22 modifica l'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017 il quale, al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio per il finanziamento delle iniziative istituzionali degli enti del Terzo settore attraverso il c.d. social lending, assoggetta la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato (12,5 per cento).
  Il nuovo comma 1, adeguando la normativa alle novità introdotte in materia dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 43-45), aggiorna la denominazione dei soggetti, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending, articolo 44, comma 1, nuova lettera d-bis) del TUIR). Il trattamento fiscale rimane immutato.
  Gli articoli dal 23 al 29 intervengono sul Titolo X del Decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore.
  Si ricorda che il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore, disciplinato dal Titolo X, è basato sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, sulla natura dell'ente. Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l'attività istituzionale con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (od esercitano solo marginalmente) l'attività di impresa.
  In particolare, l'articolo 79 individua le attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, in rapporto alle modalità con le quali sono gestite da parte dell'ente. Tali enti hanno natura non commerciale se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale indicate dall'articolo 5 del Codice in conformità ai criteri gestionali individuati.
  In particolare il comma 2 dispone che le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte dagli enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Per determinare il costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di volontariato e delle erogazioni gratuite di beni e servizi.
  L'articolo 23 inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 79 al fine di individuare le attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, ovvero quelle per le quali i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.
  La relazione governativa afferma che la disposizione è volta a consentire un margine di flessibilità nella gestione degli enti ed evitare che il conseguimento di eventuali utili al termine dell'esercizio (i quali devono peraltro essere reinvestiti negli scopi istituzionali) possa automaticamente comportare la qualifica dell'attività svolta come di natura commerciale.
  L'articolo 24 introduce modifiche all'articolo 80 del D.lgs. n. 117 del 2017, il quale prevede uno specifico regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore basato sui coefficienti di redditività (il coefficiente di redditività è una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta).

  Per effetto della prima modifica tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività, oltre a quelli conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale (articolo 5) e delle attività diverse, secondarie e strumentali, (articolo 6), sono aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi (articolo 7). La seconda modifica aggiorna il riferimento normativo relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, dalla cui disciplina sono esclusi gli enti che optano per il regime forfetario.
  L'articolo 25 modifica l'articolo 81 del D.lgs. n. 117 del 2017, in tema di social bonus, il quale prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.
  La modifica al comma 5, con l'eliminazione delle parole «in via prevalente», chiarisce che i destinatari delle erogazioni liberali utilizzano gli immobili da recuperare esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, coerentemente a quanto previsto dal comma 1.
  L'articolo 26 modifica l'articolo 83 del D.lgs. n. 117 del 2017, il quale disciplina in maniera unitaria le deduzioni e le detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.
  La norma prevede una detrazione Irpef pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in danaro o in natura, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. La detrazione è incrementata al 35 per cento per le erogazioni «in denaro» (specificazione abrogata dalla norma in esame) a favore delle organizzazioni di volontariato. Si prevede inoltre una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.
   L'articolo 27 modifica l'articolo 84 del D.lgs. n. 117 del 2017, il quale disciplina il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato. Le modifiche prevedono l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.
  Inoltre l'esenzione dall'IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (prevista dal comma 2) è estesa anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (nuovo comma 2-bis).
  L'articolo 28 modifica l'articolo 86 del D.lgs. n. 117 del 2017, il quale disciplina il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato, apportando correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non si applicano per gli enti che applicano il regime forfettario.
  L'articolo 29 modifica l'articolo 87 del D.lgs. n. 117 del 2017, in tema di scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario, tenuti a redigere le scritture contabili analitiche per l'attività complessivamente svolta e, inoltre, le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali.
  Con le modifiche in esame si prevede che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente deve essere rappresentata nel bilancio di esercizio (in luogo di un apposito documento).
  Gli enti del Terzo settore non commerciali, che non applicano il regime forfetario, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste dal primo comma, il rendiconto di cassa qualora non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro (in luogo di 50.000), importo previsto dall'articolo 13, comma 2.

  Il termine per il deposito del rendiconto specifico per le raccolte fondi viene esteso a sei mesi (in luogo di quattro), in coordinamento con il termine previsto per il deposito dei rendiconti e dei bilanci.
  L'articolo 30, infine, opera il coordinamento normativo della disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico delle imposte sui redditi, con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare.

  Claudio MANCINI (PD) esprime preliminarmente una perplessità di ordine procedurale, rilevando che le modifiche di interesse della Commissione Finanze introdotte dal provvedimento al Codice del Terzo settore, sono molto rilevanti ed avrebbero avviso richiesto l'assegnazione in via principale dello Schema di decreto alla VI Commissione. Ritiene sia necessario in ogni caso un approfondimento sull'impatto economico del provvedimento – che peraltro risulta ancora sprovvisto dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata – ed evidenzia come i tempi di esame siano eccessivamente ristretti, visto che i rilievi alla XII Commissione Affari sociali devono essere espressi entro il 21 luglio.

  Carla RUOCCO, presidente, precisa che l'assegnazione del provvedimento è avvenuta in analogia con quanto accaduto nella passata legislatura: il Codice del Terzo settore venne allora assegnato, per competenza prevalente, alla Commissione Affari sociali, e la Commissione Finanze espresse i propri rilievi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 12 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.05.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00137 Martino: Modifica delle sanzioni previste per la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni.

  Guido DELLA FRERA (FI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Guido DELLA FRERA (FI) ringrazia il sottosegretario ed auspica che le promesse del Governo si possano realizzare in tempi brevi poiché migliaia di cittadini attendono una risposta.

5-00138 Tabacci: Regime fiscale agevolato per gli atti di trasferimento immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-00139 Pastorino: Iniziative del Governo volte a scongiurare l'aumento delle aliquote IVA.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che l'interrogazione Pastorino n. 5-00139 è stata sottoscritta dal deputato Fassina.

  Stefano FASSINA (LeU) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, replica all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Stefano FASSINA (LeU) dichiara la propria totale insoddisfazione per la risposta fornita dal Governo, giacché ritiene che i mezzi di copertura finanziaria necessari ad evitare l'aumento delle aliquote IVA richiamati dal Sottosegretario avrebbero effetti macroeconomici peggiori dell'aumento dell'IVA stesso, incidendo negativamente sulle prospettive di crescita del Paese. Riterrebbe preferibile – come peraltro indicato nella risoluzione al DEF presentata dal suo gruppo – fissare al 2 per cento l'obiettivo del deficit, così da dare ossigeno alla ripresa. La copertura preannunciata dal Governo rischia invece di colpire ulteriormente la domanda interna, come anche i programmi di spesa, già in sofferenza.

5-00140 Fregolent: Misure per la riduzione delle aliquote fiscali applicabili alle imprese.

  Silvia FREGOLENT (PD) illustra la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Silvia FREGOLENT (PD) evidenzia come il Sottosegretario non abbia in realtà fornito alcuna risposta al quesito posto nella sua interrogazione. Saluta con favore l'intenzione di non sforare il tetto del 3 per cento del rapporto deficit/PIL, come previsto dal Patto di Stabilità, e di mantenere dunque fede agli impegni assunti in sede europea; rileva tuttavia come il Sottosegretario non abbia dato alcuna informazione circa i modi e i tempi con cui questo intento sarà attuato.

5-00141 Giuliodori: Iniziative per la riduzione degli oneri connessi all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

  Paolo GIULIODORI (M5S) illustra la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Paolo GIULIODORI (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

5-00142 Osnato: Interventi per ovviare alla carenza di organico del Corpo della Guardia di finanza.

  Marco OSNATO (FdI) illustra la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Marco OSNATO (FdI) si dichiara soddisfatto della risposta, anche se si riserva di verificare in concreto gli sviluppi della situazione. Sottolinea infine come il gruppo di Fratelli d'Italia abbia ampie aspettative nei confronti del recupero dell'evasione fiscale, che il Governo ha dichiarato essere elemento centrale del proprio programma.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, interviene per confermare l'attenzione, da parte del Ministero e del Governo, nei confronti della situazione della Guardia di Finanza.

  Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 12 luglio 2018.

Audizione dei rappresentanti della Società generale d'informatica Spa (SOGEI), sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.55.

VI Commissione - giovedì 12 luglio 2018

ALLEGATO 1

DL 55/2018: Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (C. 804 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 804, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 55 del 2018, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   sottolineato il rilievo del decreto-legge, volto, attraverso la proroga dello stato di emergenza, a garantire la sopravvivenza e le prospettive future delle collettività colpite dai gravi eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
   rilevato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il provvedimento intervenga opportunamente sulla disciplina dei meccanismi del finanziamento, anche bancario, sia mediante lo strumento della leva fiscale per assicurare il massimo sostegno possibile alla salvaguardia e al rilancio del tessuto civile, sociale, urbanistico, economico e produttivo nelle aree colpite dagli eventi sismici;
   richiamati al riguardo:
    i contenuti dell'articolo 04, che reca la possibilità di richiedere contributi anche per i tributi o canoni dovuti per l'occupazione di suolo pubblico;
    i contenuti dell'articolo 1, commi da 1 a 5, che dispone la proroga dei termini per la ripresa della riscossione dei tributi delle cartelle di pagamento e dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché del canone di abbonamento RAI, sospesi per specifiche categorie di contribuenti colpiti dal sisma;
    i contenuti dell'articolo 1, comma 6-bis, che prevede specifiche esenzioni in materia di energia elettrica, acqua e gas a favore delle utenze localizzate in «zona rossa»;
    i contenuti dell'articolo 1-bis, che posticipa il termine di sospensione dal pagamento delle rate dei muti e dei finanziamenti per i soggetti privati;
    i contenuti dell'articolo 1-septies, che aumenta da 120 a 180 giorni il termine entro il quale i beneficiari di contributi per gli eventi sismici verificatisi in Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 debbono fornire i dati relativi all'ammontare dei danni subiti al Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali;
   evidenziata in tale contesto l'esigenza di assicurare la tempestiva conversione del decreto-legge,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e il direttore dell'Agenzia entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2018. Atto n. 21.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2018 (Atto n. 21);
   evidenziato come lo schema di atto aggiuntivo si inserisca nel quadro della revisione dell'organizzazione istituzionale della riscossione operata dal decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha disposto lo scioglimento, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. e l'istituzione, a partire dalla stessa data, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate;
   richiamato come, ai sensi del predetto decreto-legge n. 193 del 2016, l'Agenzia delle Entrate e il MEF siano tenuti a stipulare annualmente un atto aggiuntivo alla Convenzione triennale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia medesima;
   preso atto, sotto il profilo temporale, che lo schema in esame regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e che il Piano annuale dell'Agenzia, di cui all'Allegato 1 allo schema, individua l'azione strategica della riscossione con riferimento all'esercizio 2018;
   rilevato, a quest'ultimo riguardo, come la relazione illustrativa dello schema chiarisca, in merito a tale tempistica, che l’iter negoziale del presente Atto è stato avviato nel corso della precedente legislatura, nel mese di settembre 2017, per concludersi con la condivisione dei suoi contenuti nel mese di marzo 2018;
   ricordato che i contenuti dell'Atto aggiuntivo sono stati definiti tenendo conto del Documento di economia e finanza 2017 e delle previsioni introdotte dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», nonché in coerenza con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2018-2020;
   evidenziato che, per l'esercizio 2018, l'Atto aggiuntivo identifica tre aree di intervento strategico – servizi, riscossione ed efficienza – nell'ambito delle quali realizzare gli obiettivi del miglioramento
della relazione con i contribuenti, in un'ottica di trasparenza e fiducia reciproca, dell'implementazione dello scambio informativo con gli enti impositori o beneficiari, dell'ottimizzazione del risultato economico della riscossione, nonché dell'aumento dei livelli di efficienza e del progressivo contenimento dei costi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-00137 Martino: Modifica delle sanzioni previste per la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in riferimento, riportandosi all'obbligo dell'apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni sopra i 1.000 euro, sancito dalla normativa sull'antiriciclaggio, si lamenta che la recente modifica del regime sanzionatorio in caso di violazione del citato obbligo – già recato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 – entrata in vigore il 4 luglio 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 90 del 2017, abbia sensibilmente inasprito il detto regime.
  Si chiede, quindi, al Governo di valutare una modifica normativa, intesa a modificare il sistema nel senso di reintrodurre con effetto retroattivo i criteri di proporzionalità e di intenzionalità.
  Al riguardo, premettendo, come si specificherà in seguito, che le preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti trovano attenta considerazione in questa Amministrazione, è utile rammentare che l'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nella formulazione previgente alla richiamata novella introdotta per effetto del decreto 25 maggio 2017, n. 90, prevedeva, in caso di assegni emessi senza la clausola di non trasferibilità, una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'assegno. Per effetto dell'applicabilità, al caso di specie, dell'istituto dell'oblazione di cui all'articolo 16 della legge 22 novembre 1981, n. 689 – per come interpretato dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare del 5 agosto 2010 – l'ammontare dell'oblazione veniva in sostanza fissato al 2 per cento dell'importo dell'assegno, in quanto riferibile al doppio della percentuale minima (1 per cento dell'importo dell'assegno).
  Con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 90 del 2017, la sanzione è stata svincolata dall'importo trasferito tramite assegno irregolare e il legislatore ha optato per l'adozione di un range che consente di quantificare la sanzione entro un minimo edittale di 3.000 euro e un massimo di 50.000 euro.
  La novella ha sortito altresì l'effetto di rendere meno conveniente, per taluni contesti di importo non particolarmente significativo, il ricorso all'istituto dell'oblazione, previsto in via generale dall'articolo 16, legge n. 689 del 1981 (di importo pari a seimila euro ovvero al doppio della sanzione minima di 3.000 euro prevista per legge) di talché, per assegni di importo non elevato, l'applicazione del nuovo range sanzionatorio – e della relativa oblazione – potrebbe condurre effettivamente ad applicare sanzioni non adeguatamente commisurate all'entità e al disvalore della violazione commessa. Peraltro anche le Ragionerie territoriali dello Stato hanno segnalato criticità connesse principalmente proprio all'applicazione dell'istituto dell'oblazione e aspetti della problematica sono evidenziati anche da un vademecum sull'argomento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Per ovviare a tale situazione, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva già elaborato una proposta di emendamento all'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
  L'emendamento di cui sopra è stato inserito nello schema di decreto legislativo redatto per il recepimento della direttiva (UE) 2016/2258 (cosiddetto DAC 5).
  Per tutto quanto esposto, effettuati i necessari ulteriori approfondimenti tecnici, si fa riserva di utilizzare il primo strumento utile per rimediare alle problematiche evidenziate.

ALLEGATO 4

5-00138 Tabacci: Regime fiscale agevolato per gli atti di trasferimento immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione del regime agevolato, introdotto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, per gli atti di trasferimento immobiliari emessi entro il 31 dicembre 2016, nell'ambito delle vendite giudiziarie.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Il comma 1 dell'articolo 16 del menzionato decreto-legge n. 18 del 2016 prevedeva che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fossero assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
  Laddove tale condizione non fosse stata rispettata, non perfezionandosi il trasferimento nel biennio, le imposte erano dovute nella misura ordinaria, con applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.
  Tuttavia, con legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'operatività dell'agevolazione (già vigente per gli atti emessi fino al 31 dicembre 2016) è stata estesa agli atti emessi entro il 30 giugno 2017 ed il termine biennale per la rivendita degli immobili è stato portato a cinque anni.
  Questo più ampio termine di cinque anni in luogo di quello biennale, entro il quale l'acquirente deve ritrasferire l'immobile acquistato con i benefici fiscali di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2016, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 32, della citata legge n. 232 del 2016 in pendenza del termine biennale previsto in origine dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, dal momento che la nuova disciplina è entrata in vigore dal 1° gennaio 2017.
  Da ciò consegue che il nuovo termine di cinque anni per la rivendita trova applicazione per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2016, e quindi per i trasferimenti effettuati dal 16 febbraio 2016.
  Tale soluzione appare altresì coerente con la finalità di garantire un uniforme trattamento fiscale per gli atti emessi fino al 31 dicembre 2016 e quelli emessi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, finalità che verrebbe disattesa laddove fossero previsti due differenti termini entro i quali dover procedere al ritrasferimento degli immobili acquistati con l'agevolazione di cui si discute.

ALLEGATO 5

5-00139 Pastorino: Iniziative del Governo volte a scongiurare l'aumento delle aliquote IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali siano gli orientamenti del Governo al fine di scongiurare l'operatività delle clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento delle aliquota IVA a partire dal 2019.
  Al riguardo, come già evidenziato nella risposta all'interrogazione n. 5-00094 presentata dall'Onorevole interrogante, la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sulle imposte indirette rappresenta una delle priorità di questo Governo, in conformità con gli impegni approvati nella risoluzione al Documento di Economia e Finanza 2018.
  Deve ribadirsi che la sterilizzazione delle clausole sarà parte di una strategia di politica economica articolata, che assicurerà la progressiva riduzione dell'incidenza del debito pubblico sul PIL ed eviterà peggioramenti dell'indebitamento netto strutturale delle Amministrazioni pubbliche. All'interno di questo scenario si valuterà, in coerenza con le regole europee in materia di bilancio, il percorso di aggiustamento fiscale per il prossimo anno e per quelli successivi.
  Tanto premesso, si fa presente che sono in corso, presso i competenti uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, gli approfondimenti tecnici volti a reperire i mezzi di copertura finanziaria necessari ad evitare l'aumento delle aliquote IVA, che saranno indicati nel disegno di legge di bilancio per il 2019.

ALLEGATO 7

5-00141 Giuliodori: Iniziative per la riduzione degli oneri connessi all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in riferimento, si chiedono al Governo iniziative volte alla riduzione degli oneri connessi all'utilizzo degli strumenti di pagamento tracciati ed elettronici, rappresentando le lamentele delle categorie di operatori che gestiscono un elevato numero di operazioni con detti strumenti, i cui costi, di fatto, in alcune circostanze, neutralizzerebbero i margini di profitto o i crediti d'imposta riconosciuti ad alcune categorie.
  Al riguardo si ritiene utile precisare, che il Regolamento (UE) n. 2015/751 fissa, in linea di principio, salve alcune deroghe e opzioni nazionali, il limite delle commissioni interbancarie (multilateral interchange fee o MIF scambiate tra prestatori di servizi di pagamento) a 0,2 per cento per singola operazione effettuata con carta di debito e a 0,3 per cento per quelle effettuate con carta di credito.
  Le disposizioni del citato Regolamento stabiliscono un tetto (il cosiddetto «Cap») alle sole MIF, ritenendo, quindi, che la limitazione delle stesse dovrebbe influenzare anche l'importo complessivo delle MSC (Merchant Service Charge – la commissione dovuta dall'esercente), di cui una delle principali componenti sono proprio le MIF.
  L'importo delle commissioni MSC, che dunque includono anche le MIF, è liberamente negoziabile tra i beneficiari della transazione e i rispettivi soggetti convenzionatori (gli Acquirer) ed è a questi ultimi corrisposto.
  Si fa presente, inoltre, che le commissioni applicate dagli Acquirer sono, quindi, stabilite nell'esercizio della libertà d'impresa e rappresentano il corrispettivo per i servizi offerti dagli Acquirer ai Merchant e, dunque, il relativo importo è orientato a garantire almeno la copertura dei costi connessi; ciò anche al fine di evitare pratiche distorsive in contrasto con i principi della trasparenza (ad esempio, sussidio incrociato con altri servizi finanziari o forme di tariffazione implicita) e della concorrenza.
  Il Regolamento (UE) n. 2015/751 contiene, inoltre, numerose disposizioni dirette ad aumentare la concorrenza e l'efficienza nel settore, con riduzione dei costi e dei prezzi dei servizi di acquiring anche attraverso una maggiore concorrenza transfrontaliera.
  È interessante notare, in verità, che dai dati recati dalla collana «Questioni di economia e finanza» della Banca d'Italia n. 434 del 2018, si evince che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2015/751, negli anni che vanno dal 2011 al 2017 – a fronte dell'aumento dell'uso delle carte di pagamento – si è verificata una riduzione delle commissioni in argomento.
  Ciò non toglie che, si procederà ad effettuare ulteriori approfondimenti tecnici per verificare come pervenire all'auspicata ulteriore contrazione degli oneri connessi all'utilizzo degli strumenti di pagamento in questione. Tutto ciò anche sulla base dei richiamati studi della Banca d'Italia, che, peraltro, con l'AGCM è l'autorità competente ad assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2015/751, attraverso poteri di indagine e controllo.

ALLEGATO 8

5-00142 Osnato: Interventi per ovviare alla carenza di organico del Corpo della Guardia di finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendano assumere al fine di ovviare alla grave carenza di personale della Guardia di finanza venutasi a determinare a seguito delle disposizioni contenute nella legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge «Madia») che, all'articolo 8, ha previsto, tra le altre, la delega al Governo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici della Guardia di finanza, si rappresenta quanto segue.
  In attuazione della citata legge n. 124 del 2015, è stato emanato il decreto legislativo n. 95 del 2017 il quale, nel disciplinare la nuova composizione organica delle Forze di polizia, ha previsto per la Guardia di finanza una diminuzione complessiva di circa n. 5.339 unità nei ruoli dei sovrintendenti (-845) e degli appuntati/finanzieri (-4.494).
  Per far fronte a tale riduzione di organico il Corpo della Guardia di finanza può reclutare annualmente – ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – personale a tempo indeterminato entro un limite di spesa corrispondente a quella relativa al totale dei militari cessati dal servizio nel corso dell'anno precedente, fermo restando che il numero complessivo delle assunzioni non può essere superiore al 100 per cento delle cessazioni.
  In via ulteriore è, poi, prevista la possibilità di reclutare n. 1.125 unità di personale del ruolo di base nel periodo 2018-2022. Ciò in attuazione di un piano di assunzioni quinquennale diretto al ripianamento di quota parte della carenza organica delle Forze di polizia previsto dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 205 del 2017 («legge di bilancio 2018»).