CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2022
840.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 18

SEDE REFERENTE

  Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.
C. 3675 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.
C. 3676 Governo.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame, ad esclusione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Comunica inoltre che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.
  Avverte altresì che con riferimento al disegno di legge di rendiconto non sono state presentate proposte emendative.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 3675, Pag. 19recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabio MELILLI, presidente, con riferimento al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2022 segnala che sono stati presentati quattordici emendamenti, che risultano ammissibili (vedi allegato). Avverte inoltre che l'emendamento Ubaldo Pagano Tab.2.1 è stato sottoscritto dall'onorevole Piccoli Nardelli.
  In sostituzione del relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Ubaldo Pagano Tab.2.1.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime sul citato emendamento parere conforme a quello del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara, invece, decaduti gli emendamenti Rampelli Tab.2.2, Lucaselli Tab.2.3, Caiata Tab.3.2, Bellucci Tab.4.3, Ferro Tab.5.3 e Tab.5.2, Varchi Tab.5.1, Lucaselli Tab.6.1, Prisco Tab.8.1, Tab.8.2 e Tab.8.3 e Giovanni Russo Tab.12.1 e Tab.12.2.

  La Commissione approva l'emendamento Ubaldo Pagano Tab.2.1. La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3676, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 12.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 382.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che è stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore fa presente che all'articolo 4, in materia di organizzazione delle autorità competenti, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria riferita sia all'assegnazione del ruolo di responsabile dei servizi veterinari regionale ad un dirigente veterinario in posizione apicale, di cui al comma 2, – dovendo le attività che derivano da tale ruolo rientrare tra gli incarichi assegnati al responsabile dei servizi veterinari regionali o provinciali sulla base dell'organizzazione regionale, come precisato dalla relazione tecnica – sia alla struttura organizzativa a supporto del responsabile dei servizi veterinari, di cui al comma 4, – dovendo le Regioni e le province autonome disciplinare tale struttura conformemente alla loro attuale organizzazione, come risulta dalla medesima relazione tecnica, in modo da Pag. 20escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  All'articolo 5, recante disposizioni in materia di Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ritiene necessario inserire un'apposita disposizione volta ad escludere la corresponsione, ai componenti del predetto Centro nazionale, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Segnala che l'articolo 9, in materia di laboratori di sanità animale, non introduce ulteriori obblighi comunicativi in capo ai laboratori ufficiali già previsti dal regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n. 320 del 1954, abrogato dal presente provvedimento.
  Con riferimento all'articolo 10, in materia di obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali, evidenzia la necessità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo, in modo da escludere che i programmi formativi ivi previsti determinino oneri per della finanza pubblica, posto che gli stessi sono interamente organizzati e gestiti da soggetti privati ovvero forniti da pubbliche amministrazioni con copertura integrale degli oneri mediante un sistema tariffario per la partecipazione ai medesimi percorsi formativi.
  Segnala che all'attuazione dell'articolo 11, in materia di obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, ricorda che i piani di sorveglianza ed eradicazione per il controllo delle malattie animali sono previsti dalla legislazione comunitaria ed europea precedente all'adozione del regolamento (UE) 2016/429 che ha provveduto ad armonizzare le prescrizioni sulla base della classificazione delle malattie in categorie omogenee. Inoltre, ricorda che per l'attuazione dei suddetti programmi è possibile il ricorso al cofinanziamento da parte della Commissione europea nell'ambito dei fondi destinati alla gestione delle malattie animali di cui al Single market programme (regolamento (UE) 2021/690).
  Con riferimento all'utilizzo del sistema informativo «Vetinfo.it», di cui all'articolo 14, in materia di sistemi informativi veterinari, segnala che l'attivazione delle relative funzionalità rientra nell'attività ordinaria di manutenzione del sistema informativo e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento al sistema informativo «ClassyFarm.it», evidenzia che il comma 2 dell'articolo 14 prevede espressamente che il funzionamento del suddetto sistema non determina oneri a carico del Ministero della salute.
  In merito all'articolo 15, recante disposizioni in materia di concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti, evidenzia che la disposizione non introduce nuovi adempimenti a carico dei soggetti coinvolti, giacché le attività ivi previste rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala che le attività previste dagli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri relativamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nel settore della sanità animale di cui al regolamento (UE) 2017/625.
  Ricorda che gli esercizi di simulazione di cui all'articolo 17 sono già previsti a legislazione vigente e sono inclusi nei piani di emergenza.
  Segnala che il sistema sanzionatorio come previsto dalla legge delega n. 53 del 2021, conformemente all'articolo 268 del regolamento (UE) 2016/429, introduce norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del medesimo regolamento.
  Osserva che i controlli di cui agli articoli da 24 a 30 rientrano nelle attività istituzionali di controllo dalle autorità competentiPag. 21 già svolte a legislazione vigente e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'articolo 4, in materia di organizzazione delle autorità competenti, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria riferita sia all'assegnazione del ruolo di responsabile dei servizi veterinari regionale ad un dirigente veterinario in posizione apicale, di cui al comma 2, – dovendo le attività che derivano da tale ruolo rientrare tra gli incarichi assegnati al responsabile dei servizi veterinari regionali o provinciali sulla base dell'organizzazione regionale, come precisato dalla relazione tecnica – sia alla struttura organizzativa a supporto del responsabile dei servizi veterinari, di cui al comma 4, – dovendo le Regioni e le province autonome disciplinare tale struttura conformemente alla loro attuale organizzazione, come risulta dalla medesima relazione tecnica, in modo da escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 5, recante disposizioni in materia di Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, appare necessario inserire un'apposita disposizione volta ad escludere la corresponsione, ai componenti del predetto Centro nazionale, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

    l'articolo 9, in materia di laboratori di sanità animale, non introduce ulteriori obblighi comunicativi in capo ai laboratori ufficiali già previsti dal regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n. 320 del 1954, abrogato dal presente provvedimento;

    all'articolo 10, in materia di obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo, in modo da escludere che i programmi formativi ivi previsti determinino oneri per della finanza pubblica, posto che gli stessi sono interamente organizzati e gestiti da soggetti privati ovvero forniti da pubbliche amministrazioni con copertura integrale degli oneri mediante un sistema tariffario per la partecipazione ai medesimi percorsi formativi;

    all'attuazione dell'articolo 11, in materia di obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    con riferimento all'articolo 13, in materia di programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, i piani di sorveglianza ed eradicazione per il controllo delle malattie animali sono previsti dalla legislazione comunitaria ed europea precedente all'adozione del regolamento (UE) 2016/429 che ha provveduto ad armonizzare le prescrizioni sulla base della classificazione delle malattie in categorie omogenee;

    inoltre, per l'attuazione dei suddetti programmi è possibile il ricorso al cofinanziamento da parte della Commissione europeaPag. 22 nell'ambito dei fondi destinati alla gestione delle malattie animali di cui al Single market programme (regolamento (UE) 2021/690);

    con riferimento all'utilizzo del sistema informativo “Vetinfo.it”, di cui all'articolo 14, in materia di sistemi informativi veterinari, l'attivazione delle relative funzionalità rientra nell'attività ordinaria di manutenzione del sistema informativo e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento al sistema informativo “ClassyFarm.it”, il comma 2 dell'articolo 14 prevede espressamente che il funzionamento del suddetto sistema non determina oneri a carico del Ministero della salute;

    l'articolo 15, recante disposizioni in materia di concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti, non introduce nuovi adempimenti a carico dei soggetti coinvolti, giacché le attività ivi previste rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le attività previste dagli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri relativamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nel settore della sanità animale di cui al regolamento (UE) 2017/625;

    gli esercizi di simulazione di cui all'articolo 17 sono già previsti a legislazione vigente e sono inclusi nei piani di emergenza;

    il sistema sanzionatorio come previsto dalla legge delega n. 53 del 2021, conformemente all'articolo 268 del regolamento (UE) 2016/429, introduce norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del medesimo regolamento;

    i controlli di cui agli articoli da 24 a 30 rientrano nelle attività istituzionali di controllo dalle autorità competenti già svolte a legislazione vigente e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   all'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Dall'attuazione dei commi 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

   all'articolo 5, dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.;

   all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.