ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381).
PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
Le Commissioni riunite XII e XIII,
esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
considerato che:
lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 25 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;
con tale regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo;
la normativa nazionale di recepimento vigente è stata sinora caratterizzata da un elevato livello di complessità, e dal fatto di essere diversamente articolata per singole specie animali;
la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute, in attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), g), h), i) e p), si è impegnata a sistematizzare il quadro normativo vigente, al fine di renderlo più organico, efficace e coordinato;
il decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nelle diverse banche dati, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione rilevante; le conseguenze, anche sanzionatorie, in caso di non conformità al quadro normativo; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;
preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;
tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) esplicitare, in una disposizione specifica da introdurre nel testo, che a tutti gli obblighi procedurali che il decreto pone a carico degli operatori del settore sia possibile assolvere anche avvalendosi di soggetti Pag. 15delegati, ferma restando la possibilità di accesso alle banche dati da parte del soggetto delegante;
2) all'articolo 1, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai fini della trasparenza di mercato»;
3) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente: «t) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, svolte direttamente o tramite delegato, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini, la notifica dell'evento in BDN viene gestita dalla figura del delegato;»
4) all'articolo 7, comma 4, aggiungere infine, il seguente periodo: «Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso BDN, in modalità di consultazione, alle forze di polizia»;
5) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente «6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale rende, nel più breve tempo possibile, disponibili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le informazioni di dettaglio presenti in BDN, negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e nei Posti controllo frontalieri (PCF), nonché assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.»;
6) all'articolo 9, comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'operatore, o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.»;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
1) all'articolo 5, comma 5, lettera c), ampliare il termine entro cui va effettuata la comunicazione delle modifiche e delle cessazioni delle attività registrate attraverso l'inserimento delle relative informazioni in BDN;
2) modificare il tenore dell'articolo 8, nella parte in cui dispone l'obbligo di conservazione della documentazione, in formato cartaceo o digitale, per almeno tre anni dalla data di emissione, considerato che è già previsto l'obbligo, in capo agli operatori, di registrazione delle informazioni nelle banche dati ufficiali; in particolare, tali registrazioni andrebbero ritenute esse stesse come mezzo di archiviazione digitale, in modo da evitare eventuali duplicazioni o aggravi procedurali;
3) all'articolo 9, comma 10, introdurre una disposizione di natura transitoria che preveda, per gli operatori, un congruo periodo di tempo utile a garantire la transizione dal registro cartaceo a quello digitale;
4) all'articolo 23, comma 1, al fine di garantire la piena operatività delle nuove procedure, estendere da quarantacinque a centottanta giorni il termine per l'adozione del manuale operativo;
5) nel preambolo del provvedimento, richiamare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381).
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite XII e XIII,
esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
considerato che:
lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 25 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;
con tale regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo;
la normativa nazionale di recepimento vigente è stata sinora caratterizzata da un elevato livello di complessità, e dal fatto di essere diversamente articolata per singole specie animali;
la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute, in attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), g), h), i) e p), si è impegnata a sistematizzare il quadro normativo vigente, al fine di renderlo più organico, efficace e coordinato;
il decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nelle diverse banche dati, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione rilevante; le conseguenze, anche sanzionatorie, in caso di non conformità al quadro normativo; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;
preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;
tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) esplicitare, in una disposizione specifica da introdurre nel testo, che a tutti gli obblighi procedurali che il decreto pone a carico degli operatori del settore sia possibile assolvere anche avvalendosi di soggetti Pag. 17delegati, ferma restando la possibilità di accesso alle banche dati da parte del soggetto delegante;
2) all'articolo 1, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai fini della trasparenza di mercato»;
3) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente: «t) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, svolte direttamente o tramite delegato, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini, la notifica dell'evento in BDN viene gestita dalla figura del delegato;»
4) all'articolo 7, comma 4, aggiungere infine, il seguente periodo: «Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso alla BDN, in modalità di consultazione, alle forze di polizia»;
5) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente «6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale rende, nel più breve tempo possibile, disponibili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le informazioni di dettaglio presenti in BDN, negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e nei Posti controllo frontalieri (PCF), nonché assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.»;
6) all'articolo 9, comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'operatore, o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.»;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
1) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: f-bis) stabilimento con orientamento produttivo NON DPA: detenzione di animali da reddito per finalità da compagnia senza fini commerciali né zootecnici;
2) all'articolo 5, comma 5, lettera c), ampliare il termine entro cui va effettuata la comunicazione delle modifiche e delle cessazioni delle attività registrate attraverso l'inserimento delle relative informazioni in BDN;
3) modificare il tenore dell'articolo 8, nella parte in cui dispone l'obbligo di conservazione della documentazione, in formato cartaceo o digitale, per almeno tre anni dalla data di emissione, considerato che è già previsto l'obbligo, in capo agli operatori, di registrazione delle informazioni nelle banche dati ufficiali; in particolare, tali registrazioni andrebbero ritenute esse stesse come mezzo di archiviazione digitale, in modo da evitare eventuali duplicazioni o aggravi procedurali;
4) all'articolo 9, comma 10, introdurre una disposizione di natura transitoria che preveda, per gli operatori, un congruo periodo di tempo utile a garantire la transizione dal registro cartaceo a quello digitale;
5) all'articolo 23, comma 1, al fine di garantire la piena operatività delle nuove procedure, estendere da quarantacinque a centottanta giorni il termine per l'adozione del manuale operativo;
6) nel preambolo del provvedimento, richiamare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383).
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite XII e XIII,
esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;
considerato che:
lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;
tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;
come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;
lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), n), o), p), q), reca princìpi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui all'allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;
la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;
preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;
tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,
Pag. 19esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, definire le specie selvatica ed esotica e richiamare le definizioni di specie autoctona ed alloctona contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015; b) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «da compagnia» inserire le seguenti: «purché siano adottate misure idonee a evitare il contatto tra questi e la fauna selvatica, le abitazioni in cui sono detenuti richiami vivi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157»;
2) all'articolo 3, sia inserita una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento di attività cinofile;
3) all'articolo 5, sia soppresso il comma 2;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
1) includere tra le definizioni di cui all'articolo 1 anche quella di «ambiente naturale»;
2) includere tra i divieti di cui all'articolo 3, comma 1, anche quello di riproduzione;
3) all'articolo 3, comma 2, includere tra i casi di inapplicabilità del divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo la detenzione di animali esotici non pericolosi nati in cattività;
4) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso»; b) al comma 3, aggiungere dopo le parole «impiegati nei progetti» le seguenti parole «, nei piani nonché nelle attività»; c) ampliare le ipotesi di esclusione di cui al comma 3, in modo da scongiurare l'applicazione del divieto di cui al comma 1 anche alla detenzione di animali esotici comunemente considerati «di compagnia»; d) al medesimo comma 3, includere nelle esenzioni di cui alla lettera f) gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 12 e 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e includere nelle esenzioni di cui alla lettera g), le collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che senza fine commerciale, possono detenere determinate specie esotiche, selvatiche o da reddito derivanti da sequestri, confische o salvataggi di animali nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'articolo 95 del regolamento UE 2016/429; e) al comma 5, dopo le parole: «prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari» inserire le seguenti: «e comunque ogni cinque anni»;
5) all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica»;
6) all'articolo 12, comma 2, includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382).
PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
Le Commissioni riunite XII e XIII,
esaminato il provvedimento in oggetto;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, applicabile a far data dal 21 aprile 2021;
tale regolamento, che definisce il quadro normativo di riferimento per tutto il settore della sanità animale, si prefigge lo scopo di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali e dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo;
il regolamento (UE) 2016/429 è strettamente correlato al regolamento UE) 2017/625 in applicazione dal 14 dicembre 2019, relativo al sistema dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e il cui campo di applicazione comprende anche il settore della sanità animale;
rilevato che:
come si evince dalla relazione illustrativa, il presente schema di decreto legislativo, nell'adeguare la legislazione nazionale, oramai datata e frammentaria, alle disposizioni del richiamato regolamento, si ispira a un radicale cambio di approccio, il cui principale elemento di novità risiede nell'individuazione di una normativa generale per gruppi di malattie individuate e categorizzate, cosiddette malattie elencate, distinte in base al livello di rischio;
nella relazione illustrativa si precisa che attraverso il provvedimento in discussione si è inteso introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 coerente con il nostro assetto costituzionale e con l'organizzazione del nostro sistema sanitario nazionale, individuando per ogni adempimento o obbligo previsto dallo stesso regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione;
tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
Pag. 212) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea, dopo le parole: «l'autorità veterinaria centrale» aggiungere la seguente: «responsabile»;
b) alla lettera b), sopprimere le parole: «regionali, provinciali e locali»;
3) all'articolo 5, comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione»;
4) all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole «dodici ore» con le seguenti: «ventiquattro ore»;
b) al comma 4, dopo le parole «per territorio inserisce» aggiungere le seguenti: «direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale,»;
c) al comma 7, dopo le parole «si applicano» aggiungere la seguente: «anche»;
5) all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole «paragrafi 1 e 2» con le seguenti «paragrafo 1, lettere a) e b)»;
6) all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, sostituire le parole «tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore,» con le seguenti «comunicazione entro le 24 ore»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente «5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo Vetinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.»;
7) all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:
a) ai commi 1 e 2, prevedere che l'inserimento delle informazioni e dei dati nel sistema informativo ClassyFarm.it possa essere effettuato, oltre che dagli operatori, anche da loro delegati ed anche per il tramite di figure veterinarie diverse dal veterinario aziendale incaricato ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017;
b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «frequenze minime» aggiungere le seguenti: «sulla base del rischio»;
c) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che non si avvalgano del veterinario aziendale formalmente incaricato ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 o»;
d) sostituire il comma 5 con il seguente «Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo “Vetinfo.it”.»;
8) all'articolo 12, comma 2, lettera c), sostituire le parole «comma 2» con le seguenti: «comma 1»;
9) all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «, nel rispetto dei criteri definiti dalla Autorità centrale»;
b) al comma 7, sostituire le parole «punti, 5) e 6),» con le seguenti «punti e) e f),»
c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente «7-bis. Le Regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della Salute nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 4»;
Pag. 2210) all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole «al fine di garantire la categorizzazione» con le seguenti «quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione»;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
1) estendere le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo ai laboratori di sanità animale, anche ai laboratori privati accreditati;
2) all'articolo 11, concernente gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, introdurre una disposizione volta a specificare che le relative attività sono a carico della sanità pubblica veterinaria;
3) rimodulare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 23, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, in modo da ridurre l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, che non appaiono proporzionate all'effettiva gravità delle violazioni commesse;
4) all'articolo 25, specificare che gli animali selvatici oggetto di tutela sono sia quelli terrestri che quelli acquatici;
5) al fine di salvaguardare la biodiversità, introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a prevedere la possibilità di rilascio in ambiente naturale di nuove specie, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche genetiche della popolazione autoctona e non siano ibridi, specificando inoltre che tali rilasci siano autorizzati su parere dell'ISPRA;
6) all'allegato 1, numero 14), espungere il riferimento ai visoni di allevamento, affinché le notifiche, in caso di infezione da Sars-CoV-2, siano eseguite anche in relazione ad animali, anche selvatici, diversi dal visone.