SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 15.10.
Variazione nella composizione della Commissione.
Fabio MELILLI, presidente, comunica che per il gruppo Insieme per il futuro entrano a far parte della Commissione i deputati Gianpaolo Cassese e Caterina Licatini. Comunica altresì che per il gruppo MoVimento 5 Stelle cessa, invece, di farne parte, il deputato Michele Gubitosa.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
C. 2307 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Teresa MANZO (M5S), relatrice, fa presente che il progetto di legge, nel testo approvato dalla Commissione di merito, reca disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 5, recanti Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotropePag. 136 nei casi di lieve entità, andrebbe a suo avviso acquista una valutazione del Governo con riferimento all'articolo 7, che introduce presso le istituzioni scolastiche la giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Tenuto conto che la promozione di tale giornata ha carattere obbligatorio, ma i contenuti delle iniziative da realizzare non sono indicati dalla norma, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi circa possibili profili di onerosità derivanti dalla disposizione per le pubbliche amministrazioni coinvolte.
In merito all'articolo 8, che elenca le funzioni di prevenzione e reinserimento affidate ai comuni, evidenzia che la norma sembra ampliarne il novero: andrebbe quindi chiarito, a suo parere, se si tratti di funzioni ulteriori, tali da comportare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni locali, o se le medesime attività risultino, di fatto, già svolte a legislazione vigente.
Non ha osservazioni da formulare circa le restanti disposizioni stante il loro carattere ordinamentale.
La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 105 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il progetto di legge reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di cittadinanza e che il testo, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
Rileva che oggetto del presente esame è il testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente.
Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante «Disposizioni in materia di cittadinanza», evidenzia che il provvedimento in esame introduce nuove disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età e abbiano frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale.
In proposito, richiama quanto affermato dal Governo presso la Commissione Bilancio nella XVII legislatura (in occasione dell'esame della proposta di legge C. 9), secondo cui nell'ordinamento italiano il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale è in massima parte collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale. Osserva che in tal senso ha disposto anche la successiva legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), che, per l'accesso ad una serie di benefici (tra cui l'assegno di maternità e paternità, l'assegno di natalità, il bonus «asili nido», ecc.), ha previsto che sia sufficiente, per i cittadini stranieri, il possesso di talune categorie di permesso di soggiorno anche in mancanza del requisito della cittadinanza.
Tanto premesso, reputa comunque utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere che possano prodursi effetti finanziari, sia pur di natura eventuale ed indiretta, per effetto di altre prestazioni, non riconducibili entro limiti di spesa ed eventualmente tuttora subordinate al requisito della cittadinanza, sempre che il potenziale incremento delle naturalizzazioni sia considerato suscettibile di alterare le ipotesi sugli andamenti demografici, sottostanti le relative previsioni di spesa.Pag. 137
Inoltre, per quanto riguarda il nuovo articolo 23-bis della legge sulla cittadinanza, andrebbe a suo avviso chiarito se gli adempimenti informativi posti in capo agli ufficiali di stato civile possano essere svolti nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e che il provvedimento, già approvato dalla Camera in prima lettura, è stato modificato in seconda lettura dal Senato, le cui modifiche non sono corredate di relazione tecnica.
Passando all'esame delle sole modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1-3, recanti Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Missione e identità degli I.T.S. Academy, non si hanno osservazioni da formulare.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante Regime giuridico degli I.T.S. Academy e credito d'imposta, evidenzia che in seconda lettura il Senato ha inserito la previsione di un credito d'imposta sulle erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy e che la relativa disciplina, prevista ai commi 6 e 12, corrisponde a una condizione posta ex articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio del Senato.
Osserva che l'onere derivante dal credito d'imposta sembra configurato in termini di limite di spesa, tenuto conto che l'onere è indicato in misura «pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dall'anno 2024»: evidenzia che la parte sostanziale della norma, tuttavia, non dispone esplicitamente la limitazione del beneficio in parola alle sole disponibilità finanziarie, bensì si limita a rimettere l'attuazione a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In proposito, risulta dunque necessario, a suo avviso, acquisire, da un lato, gli elementi di stima sulla cui base è stato quantificato l'onere derivante dai commi 6 e 12, dall'altro, un chiarimento del Governo circa i meccanismi procedurali sulla cui base ci si attende che sia garantita l'osservanza del limite di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 6 dell'articolo 4 prevede un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, provvedendo al relativo onere, pari a 0,8 milioni di euro per il 2022, a 1,6 milioni di euro per il 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997.
In proposito ricorda che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 440 del 1997 reca la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, Pag. 138nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394). Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca in quale misura saranno ridotte le risorse iscritte in ciascuno dei suddetti capitoli per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di assicurare che essi rechino le occorrenti disponibilità e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante «Standard minimi dei percorsi formativi», andrebbe a suo parere chiarito se la disposizione (introdotta presso il Senato al comma 4), ai cui sensi l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, possa essere attuata a invarianza di risorse oppure se, relativamente agli istituti finanziati o costituiti da enti pubblici, essa richieda una rimodulazione degli orari di insegnamento o della composizione del corpo docente tali da comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non già previsti a legislazione vigente.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante «Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti», ritiene che andrebbe chiarito se l'inclusione di rappresentanti e di esperti del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nelle commissioni di esame (di cui al comma 1) possa effettivamente avvenire ad invarianza di risorse come previsto dal comma 3.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7, recante «Standard minimi per l'accreditamento degli I.T.S. Academy», non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante «Misure nazionali di sistema per l'orientamento» non ha osservazioni da formulare, dal momento che alle attività ministeriali di promozione di reti è applicabile una clausola di invarianza e che l'estensione delle attività del Comitato nazionale ITS Academy anche a quelle di orientamento opera nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante «Comitato nazionale ITS Academy» evidenzia che la norma istituisce un Comitato, prevedendo le consuete clausole di non onerosità degli emolumenti e di invarianza degli oneri. Osserva che il Comitato può, inoltre, avvalersi di altri enti pubblici. In proposito, andrebbero dunque, a suo parere, acquisiti elementi e dati idonei a suffragare l'assunzione che alla costituzione e al funzionamento del Comitato (ivi inclusi gli avvalimenti di altri enti pubblici) possa effettivamente provvedersi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante «Sistema di finanziamento», sull'istituzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, evidenzia che la dotazione è indicata in 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e sono state introdotte ulteriori finalità di utilizzazione delle risorse del fondo con diverse quote di finalizzazione e criteri di priorità. Sul punto non formula osservazioni dal momento che le nuove previsioni agiscono nel limite della dotazione del fondo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che durante l'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, in conseguenza di una condizione contenuta nel parere approvato dalla 5a Commissione bilancio, la dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito dall'articolo 11, comma 1, è stata incrementata da 48 milioni di euro annui a 48.355.436 euro annui a decorrere dal 2022 e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006 (capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione).
In proposito, rileva che, in base al decreto di ripartizione del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, il Fondo oggetto di riduzione reca uno stanziamento equivalentePag. 139 agli importi della spesa autorizzata dalla disposizione in commento che sembrerebbe, pertanto, configurarsi come una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità. Ciò posto, reputa dunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla attuale disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 12, recante «Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale», rileva che presso il Senato è stata soppressa la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (già fissata in misura pari a 400.000 euro annui per effetto di una condizione posta ex articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio della Camera) mentre è stata mantenuta la copertura a valere sul medesimo fondo e nei limiti dello stesso. In proposito, ritiene che andrebbe quantificato l'onere derivante dalla norma, esplicitando altresì i dati e gli elementi di valutazione soggiacenti la medesima stima: ciò al fine di verificare che agli oneri medesimi, riferibili ad adempimenti di carattere obbligatorio, possa farsi fronte nel quadro delle risorse del Fondo, mediante le quali devono essere fronteggiati anche ulteriori adempimenti introdotti dalla presente legge.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che durante l'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica è stata modificata la copertura finanziaria di cui all'articolo 12, comma 3, riguardante gli oneri derivanti dalla costituzione dell'Anagrafe nazionale degli studenti, espungendo la relativa quantificazione e specificando che a tali oneri si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Poiché la quantificazione dell'onere di cui all'articolo 12 derivava da un'apposita condizione contenuta nel parere approvato dalla Commissione bilancio nel corso della prima lettura del provvedimento presso la Camera dei deputati, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo circa le ragioni della modifica apportata al testo nonché, in ogni caso, una conferma circa la congruità della fonte di copertura indicata dalla norma in commento.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 13, recante «Monitoraggio e valutazione», rileva che, per effetto delle modifiche approvate dal Senato, la norma dispone che all'attuazione del presente articolo si provveda, oltre che a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore – come già previsto nel testo approvato dalla Camera dei deputati – anche, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione agli enti pubblici vigilati o controllati riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In proposito andrebbero a suo parere acquisiti elementi volti a suffragare la predetta clausola di invarianza, anche con riguardo al previsto avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca di enti pubblici vigilati e controllati.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 14, recante «Fase transitoria e attuazione», non formula osservazioni, dal momento che le modifiche sono di carattere ordinamentale ed operano nel quadro di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente.
La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 63.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 140 Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, composto da cinque articoli, reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.
Ricorda che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera, conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
Passando ad illustrare il contenuto, evidenzia che il testo prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che essa abbia facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attività della istituenda Commissione, fa presente che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di euro 40.000 per l'anno 2022 e che siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Quindi conclude che, poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9a Commissione del Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatore, fa presente che il progetto di legge, nel testo approvato dalla Commissione di merito, reca modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare e già approvato al Senato, non è corredato di relazione tecnica.
Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante «Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettività delle clausole di neutralità finanziaria di cui è corredato il testo: ciò con particolare riguardo alla possibilità di svolgere senza nuovi oneri i compiti di accertamento della violazione del divieto di bracconaggio ittico nelle acque interne attribuiti ai guardia parco e alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale, nonché di dare attuazione in condizioni di neutralità alla previsione relativa alla reimmissione nei corsi d'acqua del materiale ittico ancora vivo di cui sia stata accertata la provenienza da attività di bracconaggio nelle acque interne.
La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Fabio MELILLI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, conferisce al Governo una delega legislativa e reca altre disposizioni in materia di spettacolo e che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica.
Segnala che oggetto del presente esame è il testo approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera, al quale le Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) non hanno introdotto emendamenti in sede referente.
Osserva che il disegno di legge reca all'articolo 2 una pluralità di deleghe legislative riguardanti: coordinamento e riordino della legislazione in materia di spettacolo; disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo; riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori discontinui nel settore dello spettacolo.
Evidenzia che le disposizioni di carattere finanziario relative alle deleghe di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 2 sono riportate al comma 8, che reca sia una clausola di invarianza finanziaria, sia il richiamo al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che prevede la possibilità, per la complessità della materia trattata, di rinviare la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi.
Con riferimento alla delega di cui all'articolo 2, comma 6, rileva che il successivo comma 7 dispone che alla sua attuazione si provveda nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.
Osserva altresì che l'articolo 1 e gli articoli da 3 a 12 prevedono ulteriori disposizioni di diretta applicabilità in materia di spettacolo e che il testo originario del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora parzialmente utilizzabile.
Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante «Modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175», rileva che le disposizioni in esame intervengono su norme a carattere programmatico e di principio, non suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. Per quanto riguarda le considerazioni relative alla delega di cui al successivo articolo 2, rimanda alla relativa scheda.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante «Deleghe al Governo in materia di spettacolo», rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al comma 8, sia una clausola di invarianza finanziaria – con la quale si prevede la non onerosità del provvedimento – sia l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al suo interno, alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Evidenzia che tale disposizione non attiene alla delega di cui ai commi 6 e 7, relativa al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, in favore dei lavoratori che prestino la propria attività artistica o tecnica a tempo determinato, per la quale è prevista un'autonoma copertura nell'ambito di un limite di spesa a decorrere dall'esercizio 2023. Ciò premesso, pur tenendo conto della complessità dell'intervento oggetto della delega e del connesso rinvio della quantificazione e copertura dei relativi oneri al momento dell'adozione dei provvedimenti da emanare nell'esercizio della delega, reputa comunque opportuno Pag. 142evidenziare alcuni profili potenzialmente onerosi inerenti i principi e criteri relativi alle deleghe di cui ai commi da 1 a 5. Rispetto a tali criteri sarebbe infatti a suo parere opportuno acquisire, ove disponibili, elementi di informazione dal Governo per una valutazione, anche di massima, circa i potenziali effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle suddette deleghe e le risorse eventualmente già identificate per farvi fronte. Fa riferimento, in particolare ai seguenti princìpi e criteri relativi: relativamente al comma 1 (coordinamento e il riordino della legislazione in materia di spettacolo) alla promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti; alla promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo; promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative; alla promozione e diffusione della cultura lirica; all'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee; alla promozione delle attività di danza; al sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea; relativamente al comma 4 (disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo) all'indennità giornaliera in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva; alle specifiche tutele economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; alle tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica; relativamente al comma 5 (disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo): all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
Per quanto riguarda la delega di cui ai commi 6 e 7, relativa alla revisione degli strumenti di integrazione al reddito per i lavoratori a tempo determinato e discontinui dello spettacolo, fa presente che gli interventi che saranno introdotti con il decreto attuativo sono coperti nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo, di cui all'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità. In proposito, rilevando che le norme non indicano l'importo del suddetto limite, osserva che il provvedimento di attuazione, oltre a quantificare il livello degli oneri derivanti dalla revisione degli ammortizzatori sociali in esame e le risorse disponibili sul Fondo sopra menzionato, dovrà specificare le entrate connesse al contributo richiesto ai datori di lavoro e a specifiche categorie di lavoratori, nonché un meccanismo in grado di salvaguardare la coerenza tra contribuzioni e prestazioni. Sul punto ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 7 dell'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega conferita ai sensi del precedente comma 6, concernente il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo a tempo determinato o discontinui, si provvede, a decorrere dal 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo (cap. 1920 dello stato di previsione del Ministero della cultura), istituito dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale giudica utile acquisire una conferma da parte del Governo – che le suddette risorse risultassero sostanzialmente già finalizzate all'attuazione degli interventi oggetto della delega in commento, come sembrerebbe del resto potersi desumere dal tenore letterale della Pag. 143norma istitutiva del citato Fondo, che appunto prevedeva l'adozione di un apposito provvedimento normativo volto all'introduzione nel nostro ordinamento di un sostegno economico temporaneo in favore delle predette categorie di soggetti. Rileva inoltre che, come previsto dallo stesso comma 7, alle risorse stanziate dal Fondo medesimo potranno aggiungersi quelle derivanti dal contributo a carico di datori di lavoro e lavoratori che percepiscano retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, di cui al principio e criterio direttivo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 2. In proposito, reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle concrete modalità di acquisizione e assegnazione delle risorse in parola, in particolare se le stesse siano destinate – come potrebbe intendersi dal tenore letterale della disposizione – a confluire nella dotazione del predetto Fondo.
Osserva che il successivo comma 8 dispone invece che – fatto salvo quanto dianzi evidenziato con riferimento al comma 7 – dall'attuazione delle deleghe di cui al medesimo articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in tale quadro, il medesimo comma 8 prevede che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante «Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo» rileva che la disposizione in esame è assistita da una clausola di invarianza finanziaria al comma 6 e, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal Governo in prima lettura, non formula osservazioni.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4, recante «Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo», osserva che le disposizioni di cui al comma 4 non quantificano gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo e che, in assenza di relazione tecnica, non sussistono inoltre indicazioni riguardo a risorse eventualmente già disponibili per farvi fronte. In proposito, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a determinare gli effetti per la finanza pubblica, nonché a determinare le relative modalità di copertura. Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni, stante il loro carattere ordinamentale.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante «Osservatorio dello spettacolo», per quanto concerne il riassetto dei compiti dell'Osservatorio (commi 2 e 3) non ha osservazioni da formulare, in ragione di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura. Allo stesso modo, non formula osservazioni sulla Commissione tecnica, per i cui componenti non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che nella disposizione in esame taluni elementi hanno invece carattere potenzialmente oneroso, come la realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti (comma 4), nonché la possibilità che l'Osservatorio si avvalga di un massimo di 10 esperti e stipuli convenzioni con le università, ai fini dello svolgimento di tirocini formativi curriculari (comma 7): rileva che tali oneri, al pari di tutti quelli per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, vengono mantenuti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (comma 8), come già previsto a legislazione vigente. Andrebbero quindi, a suo avviso, acquisiti dati informativi che consentano di verificare il fabbisogno effettivo per l'esercizio delle attività sopra indicate nonché la congruità delle risorse allo stesso destinate nell'ambito del FUS, senza pregiudizio di altre Pag. 144finalità di spesa già previste a normativa vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 8 dell'articolo 5 pone a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, istituito presso il Ministero della cultura dal precedente comma 1 del medesimo articolo 5, nonché le spese per gli incarichi agli esperti di cui esso potrà avvalersi – nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione – e per le convenzioni relative alla collaborazione con enti pubblici e privati, che lo stesso Osservatorio potrà stipulare ai sensi del comma 7.
In proposito, segnala preliminarmente che la disposizione in commento, stante la sua formulazione, non reca una quantificazione degli oneri che ne deriverebbero e sembrerebbe pertanto configurarsi alla stregua di una clausola di invarianza finanziaria. Ciò premesso, rammenta che il Fondo a carico del quale sono poste le suddette spese – la cui dotazione complessiva per l'anno 2022 è pari a circa 420 milioni di euro – è ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura. In tale quadro, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se debba ancora ritenersi valido il richiamo alle risorse di cui al capitolo 1390 dello stato di previsione del Ministero della cultura, contenuto nella relazione tecnica al disegno di legge del Governo con riferimento alla disposizione sull'Osservatorio dello spettacolo, nella stesura precedente le diverse modifiche apportate durante l'esame presso il Senato, ovvero a quale ulteriore quota del Fondo stesso debba eventualmente farsi riferimento a fronte delle predette modifiche.
In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante «Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo», rileva che la norma istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, ne demanda la disciplina di funzionamento a un successivo decreto ministeriale, individua talune delle sue funzioni (svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, monitoraggio delle attività dello spettacolo, raccolta e analisi dei dati ecc.) e dispone una clausola di invarianza. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che il Sistema a rete possa svolgere le proprie funzioni nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente; ciò anche tenuto conto che le concrete modalità di funzionamento, incluse eventuali dotazioni materiali o attività di supporto da parte di strutture pubbliche, sono rimesse a una successiva fonte di rango secondario: osserva pertanto che, per effetto di tale rinvio, non risulta di fatto possibile sottoporre a verifica, in sede parlamentare, l'invarianza finanziaria oggetto dell'apposita clausola riportata nel testo dell'articolo in esame.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante «Osservatori regionali dello spettacolo», andrebbe a suo parere chiarito se gli adempimenti che la norma pone in capo alle Regioni comportino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 8, recante «Portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo», osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi di valutazione volti a verificare la stima dei maggiori oneri per l'INPS derivanti dalla necessità, prevista dalle norme in esame, di garantire sul proprio portale servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, tra cui quelli previsti dal comma 2, introdotto dal Senato, e inerente un ulteriore specifico canale di accesso. Peraltro, rileva che la suddetta stima prevede un identico onere sia per l'annualità di partenza, sia per quelle successive, non diversificando quindi gli oneri iniziali relativi all'implementazione del portale (presumibilmente limitati al primo anno) da quelli relativi all'alimentazione a regime dei servizi e alla manutenzione. Sul punto reputa necessario acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione.Pag. 145
In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attivazione – tramite il portale INPS – di specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, il cui stanziamento – come in precedenza detto – è ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura. In proposito segnala che, come riportato nella relazione tecnica al disegno di legge in esame, oggetto di riduzione è il capitolo di bilancio 6622 (denominato «Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero») e, più in particolare, il suo piano gestionale n. 4, che reca una dotazione di 34,5 milioni di euro in ragione d'anno. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto piano gestionale risulta effettivamente accantonato l'importo alla cui copertura si provvede ai sensi della disposizione in commento. Rammenta peraltro che il Governo, come evidenziato nel parere espresso dalla 5a Commissione bilancio del Senato nella seduta del 9 febbraio scorso, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha già avuto modo di assicurare che dall'attuazione della disposizione in esame non deriva pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle disponibilità del citato piano gestionale n. 4.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 9, recante «Istituzione del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo», osserva come la disposizione in esame è assistita da una clausola di invarianza finanziaria, cui si aggiunge la consueta clausola di esclusione degli emolumenti. In proposito andrebbero a suo parere acquisiti elementi informativi volti a verificare l'effettiva possibilità di dar seguito alle funzioni attribuite al costituendo Tavolo permanente per lo spettacolo nel limite delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante «Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali», evidenzia che le disposizioni incrementano l'importo massimo della retribuzione giornaliera posta a base per il calcolo dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le prestazioni relative alle indennità economiche di malattia e maternità, determinando quindi maggiori oneri in capo agli enti previdenziali interessati e al SSN. In proposito, reputa necessario acquisire i dati e le ipotesi (quali la platea interessata dalle norme e il differenziale di incremento delle prestazioni) sottostanti la stima degli oneri indicata dal testo ai fini della verifica della stessa. Osserva inoltre che la clausola finanziaria configura gli oneri medesimi come tetto di spesa («pari a»): andrebbero dunque a suo avviso acquisiti chiarimenti circa i meccanismi di monitoraggio e salvaguardia volti al rispetto dei limiti dello stanziamento, nonché circa l'effettiva possibilità di configurare come tetto di spesa oneri che afferiscono a prestazioni che in diversi casi non risultano comprimibili sulla base delle disponibilità di risorse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'incremento dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero della cultura. In proposito, non ha osservazioni da formulare dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, nel presupposto – sul quale giudica comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che, pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso nel testo, il Pag. 146Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali, non formula osservazioni in considerazione del carattere facoltativo di quanto previsto nella norma, cui dunque le regioni potranno dare seguito, al sussistere delle relative disponibilità economiche, nel quadro dei vigenti vincoli di bilancio.
Circa i profili di quantificazione dell'articolo 12, recante «Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo», non ha osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni in esame riconoscono un criterio di premialità nell'ambito dei contributi erogati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di contributi, che opera nel limite delle disponibilità, incidendo dunque sulla selezione dei soggetti beneficiari e non sul totale delle risorse da riconoscere.
La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore (vedi allegato).
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3625 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;
preso atto del contenuto della relazione tecnica aggiornata trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,
esprime
PARERE FAVOREVOLE»
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.15.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 15.15.
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.
(COM(2021)645 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.
(Doc. LXXXVI, n. 5).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (14441/21).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore Fassina, formula la seguente proposta di parere che tiene conto Pag. 147delle considerazioni svolte da quest'ultimo nel corso della precedente seduta:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminati il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio “Affari esteri” (14441/21),
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità, in relazione agli obiettivi di riforma del quadro di governance economica europea, di provvedere ad un aggiornamento dello scenario macroeconomico di riferimento alla luce dei recenti sviluppi del conflitto russo-ucraino, con particolare attenzione ai fenomeni inflazionistici da esso derivanti e al conseguente impatto degli stessi sulla sostenibilità del debito».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.20.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 15.20.
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
Atto n. 389.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2022.
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, nel riferire che è stato acquisito il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Atto n. 389);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la disciplina agevolativa introdotta dal presente provvedimento per il PEEP è analoga, per quanto attiene ai profili suscettibili di implicazioni finanziarie, a quella già in vigore per prodotti esistenti caratterizzati dalle medesime finalità;
all'articolo 1, comma 1, lettera v), la definizione di capitale dovrebbe far riferimento al capitale accumulato nel sottoconto italiano;
Pag. 148al riguardo si richiama l'articolo 15, nel quale si ritrova il riferimento al capitale nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni PEPP del sottoconto italiano, infatti è nei confronti di quest'ultimo che lo schema di decreto introduce delle disposizioni specifiche;
all'articolo 14 appare opportuno sopprimere il comma 2, secondo cui il conto PEPP costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del fornitore di PEPP e a quello del cliente PEP, in quanto recante una previsione già desumibile dal precedente articolo 11 sulle segregazioni di attività e passività e possibile fonte di incertezza interpretativa (visto il riferimento al conto PEPP e non al sottoconto italiano);
appare necessario modificare l'articolo 16, comma 1, lettera a), al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi in merito alla deducibilità dei contributi versati ai sottoconti esteri di PEPP, considerato che il nuovo articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR richiama le condizioni e i limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento PEPP (ossia l'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto che fa riferimento solo ai contributi destinati ai sottoconti italiani);
in particolare, è necessario integrare il secondo periodo dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR con il riferimento ai contributi versati nei sottoconti esteri di PEPP;
all'articolo 18, comma 1, recante la clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno modificare il secondo periodo nel senso di riferire la condizione di neutralità finanziaria al compimento, da parte delle autorità nazionali competenti, degli adempimenti “di cui al presente decreto”, anziché “di cui al presente articolo”, come attualmente previsto dal testo,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
1) All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente: v) “capitale”: il montante finale accumulato nel sottoconto italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP.;
2) All'articolo 14 si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2;
3) All'articolo 16, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: “i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento.” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al periodo precedente sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019”.;
4) All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui al presente decreto».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai Pag. 149dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.
Atto n. 384.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2022.
Fabio MELILLI, presidente, fa presente che è stato acquisito il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.
La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
Le amministrazioni interessate provvederanno ai nuovi adempimenti previsti dall'articolo 8, in materia di tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto e dall'articolo 24, in materia di offerta in vendita a distanza dei dispositivi medici, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili. In particolare gli obblighi di cui all'articolo 8 sono riferiti ad attività in capo al Ministero della salute già in essere, alle quali si fa fronte con i capitoli di funzionamento della competente Direzione generale.
Relativamente all'articolo 24, nella relazione tecnica è stato evidenziato che non si tratta di attività già applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, bensì di attività che, nell'ambito dei compiti esercitati dalla competente Direzione generale (già in data anteriore al Regolamento), consentono un'ottimizzazione delle risorse grazie alla previsione di specifiche attività (interventi sui siti web).
Con riferimento all'articolo 10, comma 7, che dispone che il Ministero della salute adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, per quanto riguarda il capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese a cui rinvia la relazione tecnica, si precisa che per il biennio 2022-2023, a legislazione vigente, sul capitolo 3432 gravano impegni per euro 28.404,50 e che sul predetto capitolo, a legislazione vigente, non gravano specificatamente attività obbligatorie derivanti da altre norme.
In merito all'articolo 13, si fa presente che la Banca Dati Eudamed è stata concepita a livello europeo sulla base della banca dati nazionale. In tal senso, il progetto di realizzazione di Eudamed riproduce la struttura storicamente in uso all'Autorità Competente italiana, in particolare per la classificazione (European Medical Device Nomenclature – EMDN), pertanto si avrà una connessione tra le due banche dati che garantirà l'operatività secondo modalità già in uso. Ne consegue che alle predette attività si continuerà a far fronte con i pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute.
Si conferma che le attività da porre a carico del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, saranno individuate in modo che la relativa configurazione e attuazione siano contenute nei limiti delle risorse disponibili del fondo medesimo.
Per quanto riguarda l'articolo 30, recante disposizioni tariffarie, si fa presente che l'attuale sistema tariffario è riferibile ai costi per le attività di valutazione degli organismi notificati e di rilascio di attestati di libera vendita e che la necessità di un nuovo sistema tariffario non nasce dall'esigenza di copertura dei costi amministrativi – copertura che è garantita dall'attuale sistema tariffario e dai pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute – bensì dalla necessità di quantificare in maniera più corretta, uniforme e precisa i costi riferibili alle singole prestazioni, in Pag. 150moda da consentire che il singolo operatore paghi una tariffa corrispondente ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione nel caso specifico.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (Atto n. 384);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le amministrazioni interessate provvederanno ai nuovi adempimenti previsti dall'articolo 8, in materia di tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto e dall'articolo 24, in materia di offerta in vendita a distanza dei dispositivi medici, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili;
in particolare gli obblighi di cui all'articolo 8 sono riferiti ad attività in capo al Ministero della salute già in essere, alle quali si fa fronte con i capitoli di funzionamento della competente Direzione generale;
relativamente all'articolo 24, nella relazione tecnica è stato evidenziato che non si tratta di attività già applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, bensì di attività che, nell'ambito dei compiti esercitati dalla competente Direzione generale (già in data anteriore al Regolamento), consentono un'ottimizzazione delle risorse grazie alla previsione di specifiche attività (interventi sui siti web);
con riferimento all'articolo 10, comma 7, che dispone che il Ministero della salute adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, per quanto riguarda il capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese a cui rinvia la relazione tecnica, si precisa che per il biennio 2022-2023, a legislazione vigente, sul capitolo 3432 gravano impegni per euro 28.404,50 e che sul predetto capitolo, a legislazione vigente, non gravano specificatamente attività obbligatorie derivanti da altre norme;
in merito all'articolo 13, si fa presente che la Banca Dati Eudamed è stata concepita a livello europeo sulla base della banca dati nazionale;
in tal senso, il progetto di realizzazione di Eudamed riproduce la struttura storicamente in uso all'Autorità Competente italiana, in particolare per la classificazione (European Medical Device Nomenclature – EMDN), pertanto si avrà una connessione tra le due banche dati che garantirà l'operatività secondo modalità già in uso;
ne consegue che alle predette attività si continuerà a far fronte con i pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute;
si conferma che le attività da porre a carico del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, saranno individuate in modo che la relativa configurazione e attuazione siano contenutePag. 151 nei limiti delle risorse disponibili del fondo medesimo;
per quanto riguarda l'articolo 30, recante disposizioni tariffarie, si fa presente che l'attuale sistema tariffario è riferibile ai costi per le attività di valutazione degli organismi notificati e di rilascio di attestati di libera vendita e che la necessità di un nuovo sistema tariffario non nasce dall'esigenza di copertura dei costi amministrativi – copertura che è garantita dall'attuale sistema tariffario e dai pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute – bensì dalla necessità di quantificare in maniera più corretta, uniforme e precisa i costi riferibili alle singole prestazioni, in moda da consentire che il singolo operatore paghi una tariffa corrispondente ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione nel caso specifico,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.
Atto n. 385.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2022.
Fabio MELILLI, presidente, fa presente che è stato acquisito il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.
La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
Le amministrazioni interessate provvederanno ai nuovi adempimenti previsti dall'articolo 19, in materia di commercio dei dispositivi, dall'articolo 20, in materia di offerta in vendita a distanza dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, nonché dall'articolo 22, in materia di pubblicità, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili.
In particolare, per quanto riguarda l'articolo 19, la relazione tecnica non fa riferimento a previsioni già vigenti, esplicitando che si tratta di disciplina di carattere ordinamentale e priva di effetti economici a carico della finanza pubblica; – relativamente all'articolo 20, nella relazione tecnica è stato evidenziato non che trattasi di attività già applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, bensì di attività che, nell'ambito dei compiti esercitati dalla competente Direzione generale (peraltro già anteriormente al regolamento), consentono un'ottimizzazione delle risorse grazie alla previsione di poteri provvedimentali specifici (interventi sui siti web).
Per quanto riguarda l'articolo 22, si conferma che le attività previste sono sovrapponibili alle attività attualmente poste in essere, ma non sulla base del regolamento (UE) 2017/746 bensì della normativa nazionale previgente e delle linee guida evidenziate in relazione tecnica.
Per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di registrazione degli operatori economici nel sistema elettronico EUDAMED, si fa presente che le risorse disponibili a legislazione vigente sono le medesime utilizzate per il funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute.Pag. 152
Con riferimento all'articolo 13, comma 7, che dispone che il Ministero della salute adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, per quanto riguarda il capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese a cui rinvia la relazione tecnica, si precisa che per il biennio 2022-2023, a legislazione vigente, sul capitolo 3432 gravano impegni per euro 28.404,50 e che sul predetto capitolo, a legislazione vigente, non gravano specificatamente attività obbligatorie derivanti da altre norme.
Si conferma che le attività da porre a carico del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 24, saranno individuate in modo da garantire l'attuazione delle stesse nell'ambito delle sole risorse disponibili del fondo.
Per quanto riguarda l'articolo 28, recante disposizioni tariffarie, si evidenzia che l'attuale sistema tariffario è riferibile ai costi per le attività di valutazione degli organismi notificati e di rilascio di attestati di libera vendita.
La necessità di un nuovo sistema tariffario non nasce dall'esigenza di copertura dei costi amministrativi, copertura che si conferma assicurata dall'attuale sistema tariffario e dai pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute, bensì dalla necessità di quantificare in maniera più corretta, uniforme e precisa i costi riferibili alle singole prestazioni, in modo da consentire al singolo operatore di pagare una tariffa corrispondente ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione nel caso specifico.
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (Atto n. 385);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le amministrazioni interessate provvederanno ai nuovi adempimenti previsti dall'articolo 19, in materia di commercio dei dispositivi, dall'articolo 20, in materia di offerta in vendita a distanza dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, nonché dall'articolo 22, in materia di pubblicità, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili;
in particolare, per quanto riguarda l'articolo 19, la relazione tecnica non fa riferimento a previsioni già vigenti, esplicitando che si tratta di disciplina di carattere ordinamentale e priva di effetti economici a carico della finanza pubblica; – relativamente all'articolo 20, nella relazione tecnica è stato evidenziato non che trattasi di attività già applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, bensì di attività che, nell'ambito dei compiti esercitati dalla competente Direzione generale (peraltro già anteriormente al regolamento), consentono un'ottimizzazione delle risorse grazie alla previsione di poteri provvedimentali specifici (interventi sui siti web);
per quanto riguarda l'articolo 22, si conferma che le attività previste sono sovrapponibili alle attività attualmente poste in essere, ma non sulla base del regolamento (UE) 2017/746 bensì della normativa Pag. 153nazionale previgente e delle linee guida evidenziate in relazione tecnica;
per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di registrazione degli operatori economici nel sistema elettronico EUDAMED, si fa presente che le risorse disponibili a legislazione vigente sono le medesime utilizzate per il funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute;
con riferimento all'articolo 13, comma 7, che dispone che il Ministero della salute adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, per quanto riguarda il capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese a cui rinvia la relazione tecnica, si precisa che per il biennio 2022-2023, a legislazione vigente, sul capitolo 3432 gravano impegni per euro 28.404,50 e che sul predetto capitolo, a legislazione vigente, non gravano specificatamente attività obbligatorie derivanti da altre norme;
si conferma che le attività da porre a carico del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 24, saranno individuate in modo da garantire l'attuazione delle stesse nell'ambito delle sole risorse disponibili del fondo;
per quanto riguarda l'articolo 28, recante disposizioni tariffarie, si evidenzia che l'attuale sistema tariffario è riferibile ai costi per le attività di valutazione degli organismi notificati e di rilascio di attestati di libera vendita;
la necessità di un nuovo sistema tariffario non nasce dall'esigenza di copertura dei costi amministrativi, copertura che si conferma assicurata dall'attuale sistema tariffario e dai pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute, bensì dalla necessità di quantificare in maniera più corretta, uniforme e precisa i costi riferibili alle singole prestazioni, in modo da consentire al singolo operatore di pagare una tariffa corrispondente ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione nel caso specifico,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 382.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.
Fabio MELILLI, presidente, fa presente che deve essere ancora trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII).
Atto n. 395.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.
Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), relatore, riferisce che il Ministro della difesa, in data 6 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII).
Ricorda che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 14 giugno 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, afferma che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame recepisce le esigenze operative formulate dalle Forze Armate nello specifico settore e si inserisce nella più ampia iniziativa della Difesa volta al potenziamento del settore capacitivo di Comando e Controllo (C2) Multidominio dello Strumento militare, che risponde, tra l'altro, ai target assegnati dall'Alleanza nell'ambito del NATO Defence Planning Process. In particolare lo schema evidenzia che risultano necessari interventi di ammodernamento tecnologico degli apparati obsoleti; di rinnovamento/ammodernamento dei sistemi tattici a supporto del concetto di cloud classificato della Difesa; di potenziamento delle capacità di interoperabilità nell'ambito delle operazioni alleate di coalizione e, infine, di definizione di un programma di supporto logistico.
La scheda precisa che il decreto in esame si riferisce soltanto ad un segmento del programma descritto, di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2034 e che comporterà un onere complessivo di 198,8 milioni di euro.
Al riguardo, si rileva pertanto la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto ad un segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
Tanto premesso, si osserva che agli oneri relativi a tale segmento di programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42.
In proposito, si segnala che citato piano gestionale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – reca uno stanziamento rispettivamente di 68,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 72,25 milioni di euro per l'anno 2024.
La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi all'esecuzione del segmento di programma in oggetto, da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2023-2034, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa» e che «i volumi finanziari riportati in tabella rappresentano la migliore previsione ex-ante del potenziale cronoprogramma dei pagamenti che scaturirà dal successivo iter contrattuale».
Tale ripartizione della spesa, infatti, potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previstoPag. 155 dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il carattere prioritario dell'iniziativa – la copertura finanziaria del programma stesso potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo biennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.
Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
Lo schema di decreto ministeriale in esame è relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII).
Coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.
Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.
In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.
La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export.
Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.
In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di Pag. 156sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.
Come da prassi consolidata ed in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con legge di bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta, siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio.
Nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato.
Pertanto si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza ab initio della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle schede per approvazione.
Al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati.
Si premette che le risorse sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere godono di copertura finanziaria a legislazione vigente.
Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita «bollinatura».
In particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.
In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.
Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (Atto n. 395);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
lo schema di decreto ministeriale in esame è relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII);
coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;
tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle Pag. 157finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;
in merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;
la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;
le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta “contabilità ordinaria”, ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;
in sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;
come da prassi consolidata ed in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con legge di bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta, siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio;
nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato;
pertanto si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza ab initio della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle schede per approvazione;
al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati;
si premette che le risorse sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere godono di copertura finanziaria a legislazione vigente;
tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita “bollinatura”;
in particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole Pag. 158a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;
per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.