CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori (I&R), degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

   tenuto conto che lo schema di decreto, predisposto in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019/2020), mira a disciplinare in una sede normativa unitaria il sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, al fine di una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale;

   ricordato che tra le più significative novità rientra l'obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie, soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali, nella garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale;

   ricordato altresì che lo schema di decreto, composto da 25 articoli, stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti;

   tenuto conto, infine, della necessità di evitare che dall'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 previsto dallo schema di decreto legislativo in oggetto derivino aggravi eccessivi a carico degli operatori del settore e della necessità di sostenere sia economicamente che dal punto di vista del supporto tecnico e formativo il processo di digitalizzazione del settore interessato dallo schema di decreto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   per le motivazioni richiamate in premessa, inerenti alla necessità di contenere gli aggravi economici e amministrativi a carico degli operatori e dei professionisti degli animali conseguenti all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni Pag. 378del regolamento (UE) 2016/429, si valuti, compatibilmente con i profili di sostenibilità della finanza pubblica, l'opportunità:

    di definire i criteri in base ai quali determinare le tariffe relative agli obblighi di registrazione e riconoscimento previsti, rispettivamente, dagli articoli 5, 6 e 23, comma 5, in modo da minimizzarne l'importo;

    di favorire un'adeguata formazione in materia di sistema I&R prevedendo, compatibilmente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, opportune compensazioni, anche parziali, a fronte degli oneri formativi sostenuti dagli operatori e dai professionisti degli animali, inclusi quelli di cui all'articolo 24 dello schema in esame.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»). Atto n. 388.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, «Quadro di certificazione della cibersicurezza», del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (Atto n. 388);

   ricordato che:

    il citato regolamento (UE) n. 2019/881, con l'obiettivo di rafforzare la cibersicurezza dell'Unione, ha introdotto una nuova disciplina dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza e un quadro armonizzato in materia di certificazione della cibersicurezza dei prodotti, servizi e processi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), al fine di ridurre la frammentazione del mercato interno, di facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati di cibersicurezza tra gli Stati membri e di aumentare il livello di affidabilità per il consumatore, dal punto di vista della sicurezza informatica, dei prodotti e dei servizi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

    le novità introdotte nella normativa europea cominceranno a produrre i loro effetti successivamente all'adozione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza elaborati per specifici ambiti, ai quali dovranno essere adeguati i sistemi di certificazione nazionale eventualmente esistenti; l'attuazione del quadro europeo implica in ogni caso che i singoli Stati membri procedano ad adeguare i rispettivi ordinamenti a talune delle disposizioni contenute nel citato Titolo III del regolamento, non immediatamente applicabili, ovvero quelle che disciplinano l'individuazione di un'Autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, l'attività degli organismi per la valutazione della conformità e l'apparato sanzionatorio;

    ad integrazione di quanto già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2022, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la cibersicurezza, lo schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 18 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), definisce l'organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati della stessa Agenzia, provvedendo inoltre a conferire il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall'Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali, nonché a stabilire un sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme del quadro europeo di certificazione con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

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    sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le disposizioni specifiche riguardanti le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del citato regolamento, che fa salve le competenze degli Stati membri in questi settori, anche in considerazione del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro;

    considerata l'urgenza di assicurare piena operatività al sistema di certificazione e sorveglianza della cibersicurezza, anche alla luce dell'aumentato rischio conseguente alle tensioni geopolitiche in atto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.