CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
C. 3625 Governo, approvato dal Senato e C. 2885 Racchella.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente comunica che l'ordine del giorno delle Commissioni riunite VII e XI reca l'esame del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, C. 3625, del Governo, già approvato dal Senato, recante Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
  Avverte che – come risulta anche dalla convocazione – secondo le forme stabilite dalla Giunta per il Regolamento, non essendo previste votazioni, è consentita la partecipazione da remoto.
  Avverte inoltre che la proposta di legge C. 2885 Racchella, recante Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, assegnata anch'essa alle Commissioni riunite, è stata abbinata al disegno di legge C. 3625, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente sulla medesima materia.
  Comunica che – su richiesta dei primi firmatari e se non vi sono obiezioni – verranno abbinate anche la proposta C. 2658 Gribaudo, assegnata alla sola Commissione Lavoro, e la proposta di legge C. 1985 Mollicone, assegnata alla sola Commissione Cultura, previa richiesta di riassegnazione da avanzare al Presidente della Camera. Resta inteso che – come del resto già comunicato ai gruppi parlamentari durante la scorsa settimana – se fossero avanzate altre richieste di riassegnazione alle Commissioni riunite ai soli fini dell'abbinamento, si procederà in tal senso, in mancanza di obiezioni e previa valutazione del contenuto delle proposte di legge, tenendo conto che si tratta di un disegno di legge collegato alla legge di bilancio e, in quanto tale, sottopostoPag. 11 a particolari restrizioni ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice per la VII Commissione, premette che il provvedimento – che definisce un nuovo assetto normativo del lavoro dello spettacolo ponendo le fondamenta per una vera riforma strutturale – è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Documento di economia e finanza 2022.
  Sottolinea che il testo è frutto non solo della proficua collaborazione delle diverse forze politiche che hanno contribuito al suo arricchimento, ma anche dell'ascolto delle numerose voci dei rappresentanti del settore che sono intervenuti in audizione nel corso dell'indagine conoscitiva che le Commissioni riunite VII e XI hanno condotto nel corso dell'attuale legislatura, al termine della quale è stato approvato un Documento conclusivo (Doc. XVII, n. 8) che evidenzia le principali criticità riscontrate nel settore e alcune possibili proposte di soluzione.
  Aggiunge che il testo, trasmesso alla Camera dei deputati e assegnato alle Commissioni riunite VII e XI (in analogia con quanto avvenuto al Senato per le Commissioni 7ª e 11ª), è stato abbinato alla proposta di legge C. 2885, recante «Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo». Quest'ultima presenta un perimetro meno ampio, ma nel suo nucleo essenziale coincidente, con quello del disegno di legge approvato dal Senato. Si riserva di riferire in merito al termine della relazione sul disegno di legge C. 3625.
  Passando ad analizzare le parti di competenza della VII Commissione del disegno di legge C. 3625, richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 1, comma 1, lett. a) che interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017. In particolare, viene integrato il quadro dei princìpi nell'ambito dei quali la Repubblica è chiamata ad esercitare le proprie azioni in materia di spettacolo, aggiungendo ai riferimenti normativi presenti nel testo vigente la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).
  L'articolo 2 reca deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni che regolano il settore. Per quanto di competenza della VII Commissione, segnalo, che il comma 1 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi sia per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 31, sia per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Il Governo, nell'esercizio della delega, è chiamato alla redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo» al fine di conferire al settore dello spettacolo «un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa», di migliorare la qualità artistico-culturale delle attività e di promuovere il riequilibrio di genere. Ciò favorendo «la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente», in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C189/01), relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente. Nel dare attuazione alla delega, il Governo dovrà tenere in considerazione i princìpi sanciti all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Tra questi: promozione e sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue diverse Pag. 12espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo e della sua utilità sociale; riconoscimento delle peculiarità del settore; promozione e sostegno dei lavoratori dello spettacolo; riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo; promozione e sostegno dello spettacolo in tutte le sue forme. Quanto ai princìpi e ai criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, il comma 1 rinvia all'articolo 2, commi 2 (con esclusione della lettera b), numero 5), 3 e 4 della medesima legge n. 175 del 2017:

   a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale nelle materie oggetto di delega;

   b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato;

   c) con specifico riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi del citato articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2006 e con i princìpi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, nonché sulla base di ulteriori parametri. Si tratta dei seguenti:

    rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

    revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;

    realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

    promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

    risultati artistici e gestionali del triennio precedente;

   d) con specifico riguardo ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche:

    ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

    riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;

    miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

    ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

    previsione, ai fini del riparto del FUS, che i decreti non aventi natura regolamentare diretti alla determinazione dei Pag. 13criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo FUS definiscano determinati criteri

   e) in relazione al settore delle attività musicali, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

    l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

    l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

    la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

    la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

    il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

   f) in relazione al settore della danza:

    revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

    introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

   g) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

   h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del FUS per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado;

   i) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione 18 e dell'articolo 2099 del codice civile 19, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative. Al riguardo, si tratta di una tematica che per alcuni aspetti ha elementi di contatto con la delega legislativa al Governo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori a tempo determinato (dipendenti o autonomi) dello spettacolo, conferita ai sensi di quanto disposto ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame;

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   l) introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

   m) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

   n) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

  Quanto alle norme procedurali per l'esercizio della delega, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  Il comma 2 introduce, con riferimento all'esercizio della delega in relazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, specifici princìpi e criteri direttivi, ulteriori rispetto a quelli richiamati al comma 1. I decreti legislativi sono tenuti a rivedere i «requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico» attraverso nuove procedure che prevedano in particolare: a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, «nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni»; b) la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti al medesimo bando.
  Il comma 3 stabilisce che i decreti legislativi introducano disposizioni per il riconoscimento dei Live Club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività.
  Ricorda che il tema del riconoscimento giuridico dei Live Club era stato oggetto, fra l'altro, di un atto di indirizzo presentato in sede di esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 202145 (A.C. 3045). In quell'occasione il Governo accolse l'ordine del giorno 9/03045-A/079, volto ad impegnare l'Esecutivo a «valutare [...] l'opportunità di disporre misure per il riconoscimento giuridico dei live-club sul modello degli esistenti esempi europei e della fattispecie dei cinema d'essai, anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione ministeriale che individui i criteri identificativi e i requisiti di accesso per il riconoscimento giuridico delle singole realtà».
  L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, con la finalità di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo. L'Osservatorio è tenuto a raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale dati e informazioni relativi: all'andamento delle attività di spettacolo; alla spesa annua complessiva in Italia destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; alla normativa in materia di settore; alle procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero; informazioniPag. 15 riguardanti l'andamento del mercato del lavoro. L'Osservatorio ha inoltre la funzione di elaborare documenti di raccolta e analisi dei dati suddetti. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica, alla quale è attribuito il compito di provvedere alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3. Sono demandati a uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – per i quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia – la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio; l'individuazione delle modalità di raccolta e pubblicazione dei dati e delle informazioni; la definizione delle modalità di tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo; l'indicazione delle modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo; la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica. Il comma 7 prevede che l'Osservatorio possa avvalersi di un numero massimo di 10 esperti, a ciascuno dei quali è corrisposto un compenso annuo complessivo pari a 7.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. L'Osservatorio può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con le Università e le istituzioni AFAM finalizzate allo svolgimento presso l'Osservatorio di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni sono poste a carico del Fondo unico per lo spettacolo. L'Osservatorio sullo spettacolo attualmente esistente, di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, resta operante fino all'entrata in funzione del nuovo organo.
  L'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7. La definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale è demandata ad un decreto del Ministro della cultura che dovrà stabilire, altresì, a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza; b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi; c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale. Sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale sarà predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, una relazione annuale che sarà trasmessa alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 7 disciplina il concorso delle regioni all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017. In particolare, si prevede che le Regioni concorrano all'attuazione dei suddetti princìpi nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché in conformità ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia. Alle Regioni è attribuita la promozione dell'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo; la verifica, anche mediante gli osservatori regionali dello spettacolo, dell'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio alla luce dei risultati conseguiti, anche mediante attività di monitoraggio e valutazione in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo; la promozione e il sostegno, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazionePag. 16 delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, delle attività dello spettacolo dal vivo.
  L'articolo 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Per l'attivazione dei suddetti tirocini formativi e di orientamento si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  L'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo. A tal fine prevede che i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul FUS tengano conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere e il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.
  Passando alla proposta di legge Racchella C. 2885, riferisce che è composta da 9 articoli e che si propone di introdurre il riconoscimento giuridico della professione di attore, in quanto indispensabile per assicurare qualsiasi tipo di tutela previdenziale, lavorativa, assicurativa o di altro genere. A tal fine, gli articoli da 1 a 6 intervengono sul regime lavoristico, previdenziale e assistenziale, in una logica di riconoscimento e tutela tendenzialmente convergente con quella del disegno di legge C. 3625. In particolare, l'articolo 1 reca una definizione di attore professionista, riconoscendo tale qualifica a coloro i cui redditi derivanti dall'esercizio di tale professione o di altre professioni del settore dello spettacolo (comprese attività di consulenza, di direzione artistica o di insegnamento della recitazione), costituiscono, per l'intero periodo della vita lavorativa, più del 50 per cento del reddito complessivo di lavoro e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attori, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale e che rispettano gli orari scolastici nazionali o regionali; il versamento di un determinato numero di contributi previdenziali effettuati nel corso della vita lavorativa almeno pari a 150 versamenti se attori di prosa o a 50 se attori cinematografici. Conseguentemente, il successivo articolo 2 del medesimo A.C. 2885 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Registro nazionale degli attori professionisti, l'iscrizione al quale non costituisce requisito necessario per l'esercizio della professione di attore. La definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione e per la cancellazione è demandata ad apposito decreto ministeriale. Vengono inoltre disciplinati il numero dei contributi giornalieri necessari all'assolvimento del requisito dell'annualità di contribuzione (articolo 3), l'indennità di malattia (articolo 4), l'indennità di disoccupazione (articolo 5) e il bonus previdenziale (articolo 6). La proposta C. 2885 non contiene previsioni in materia di governance, ma reca due disposizioni peculiari non presenti nel disegno di legge C. 3625: da un lato, prevede, all'articolo 7, un credito d'imposta per le produzioni teatrali, per il solo anno 2021; dall'altro lato, istituisce il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo. L'articolo 8, infatti, interviene in materia di formazione di giovani nel campo dello spettacolo attraverso la previsione di una misura specifica quale l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, del Liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale. La definizione delle finalità specifiche, degli obiettivi di apprendimento, dell'articolazione del curricolo e del quadro orario del liceo è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. L'articolo 9 della proposta reca le disposizioni finanziarie.

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  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice per la XI Commissione, intende soffermarsi sulle parti del provvedimento che sono più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Lavoro. Tornando, quindi, all'articolo 1, che dispone l'integrazione dei principi della disciplina in materia di spettacolo, recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017 e attribuisce alla Repubblica ulteriori nuovi compiti in materia, richiama, in particolare: la promozione e il sostegno dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive (comma 1, lettera b), capoverso lettera c-bis)); il riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane (comma 1, lettera b), capoverso lettera c-ter)); il riconoscimento della flessibilità, mobilità e discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e l'adeguamento a tali condizioni delle tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive (comma 1, lettera b), capoverso lettera c-quater)); il riconoscimento della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe (comma 1, lettera b), capoverso lettera c-quinquies)); il riconoscimento della rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo (comma 1, lettera b), capoverso lettera c-sexies)). Come risulta da tale elenco, si tratta di aspetti salienti del lavoro nel settore dello spettacolo, evidenziati anche dall'indagine conoscitiva citata, che non avevano ricevuto fino ad oggi alcun riconoscimento normativo e la cui irrilevanza, anzi, costituisce un fattore di discriminazione e ingiustizia per i lavoratori del settore, inquadrati in cornici normative del tutto sganciate dalla peculiarità del lavoro e alla base di condizioni di lavoro punitive e prive di prospettive, anche dal punto di vista previdenziale e pensionistico, restando mortificati così i valori degli articoli 4, 36 e 33 della Costituzione.
  L'articolo 2 reca deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni che regolano il settore. Per quanto di competenza della XI Commissione, segnala, in particolare, che il comma 4 delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo ed elenca i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega medesima: riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (lettera a)); riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva (lettera b)); specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro (lettera c)); tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica (lettera d)). Ai sensi del successivo comma 8 del medesimo articolo 2, dall'attuazione della delega non devono derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica e, ove eventuali nuovi o maggiori oneri non trovino compensazione all'interno del decreto legislativo, esso è adottato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 5 reca la delega al Governo per la disciplina dell'equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, elencando i principi e i criteri direttivi per il suo esercizio: determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare un equo compenso proporzionato alla quantità e Pag. 18alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione (lettera a)); obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive (lettera b)). Anche in questo caso, la norma richiama il comma 8 dell'articolo 2 medesimo per quanto riguarda gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega.
  Passa al comma 6, che reca la delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, fondati su un limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente, su un limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente, nonché sul reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo (lettera a)); determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al successivo comma 7 (lettera b)); incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti (lettera c)); misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni (lettera d)); determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale (lettera e)). Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega, si provvede, come disposto dal comma 7, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021, incrementate dalle risorse del contributo di solidarietà, previsto dal criterio di delega di cui alla lettera e) del comma 6 e da quelle rinvenienti dal riordino degli strumenti di sostegno esistenti.
  Fa presente che le previsioni del comma 6 si affiancano a quelle recate dall'articolo 66 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, che ha operato varie modifiche e integrazioni alle norme in materia di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con particolare riferimento all'indennità di malattia, ai trattamenti di paternità e di maternità, al trattamento di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e alla relativa aliquota contributiva. Ricorda che, per quanto riguarda la disoccupazione involontaria, ai lavoratori dipendenti si applica la disciplina della NASpI, che prevede il possesso di requisiti di difficile maturazione nel settore dello spettacolo.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali degli iscritti. L'individuazione dei requisiti e delle modalità di iscrizioni è rinviata a uno specifico decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore. Come disposto dalla norma, l'iscrizione al registro non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali (comma 4) Pag. 19e da registro possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche per individuare i professionisti per il supporto ad attività extracurriculari (comma 5).
  L'articolo 5 riconosce e disciplina la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, la cui attività è definita, al comma 1, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli. Come disposto dal comma 2, l'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di: promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali (lettera a)); sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso (lettera b)); prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica (lettera c)); ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale (lettera d)); organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente (lettera e)). La norma, inoltre, dispone l'incompatibilità dell'attività di agente con cariche apicali in enti del settore artistico destinatari di finanziamenti pubblici superiori a 100.000 euro (comma 3). Infine, si prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, rinviando ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione (commi 4 e 5).
  L'articolo 8 dispone l'attivazione da parte dell'INPS di specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero (comma 1). In particolare, la norma prevede l'attivazione in forma telematica di un canale, denominato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori a tempo determinato (comma 2).
  L'articolo 9 dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del Tavolo permanente per lo spettacolo, che persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro (comma 2, lettera a)); il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni (comma 2, lettera b)); il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo (comma 2, lettera c)).
  L'articolo 10 dispone l'aumento, dal 1° luglio 2022, da 100 euro a 120 euro del limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità, ivi compresi quelli per congedo parentale, dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.