CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2022
808.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 giugno 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione, Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.35.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, intervenendo da remoto, avverte che le Commissioni V Bilancio e VI Finanze avviano l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,Pag. 4 nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
  Desidera manifestare sin da ora l'intenzione di creare, nella sua veste di relatore, le condizioni per un proficuo dialogo sia con i deputati di entrambe le Commissioni, sia nell'interlocuzione istituzionale con il Governo.
  Osserva che, come si comprende dal titolo del decreto-legge, si tratta di un atto normativo dal contenuto assai ampio, essendo composto da 59 articoli e 4 allegati, con disposizioni riferibili a molteplici materie e ambiti di competenza.
  Evidenzia quindi che nella propria relazione si occuperà di quanto previsto dal Titolo I – articoli da 1 a 30 – avente ad oggetto le disposizioni in materia di energia e imprese, che comprende la quasi totalità delle disposizioni di competenza diretta della Commissione Finanze, mentre il relatore per la Commissione Bilancio illustrerà i contenuti del Titolo II, dall'articolo 31 all'articolo 59 (ad eccezione dell'articolo 57, che, contenendo disposizioni transitorie riferite agli articoli 6 e 14 sarà descritto unitamente a questi).
  Gli articoli da 1 a 14, che costituiscono il Capo I del Titolo I, contengono disposizioni in materia di energia.
  L'articolo 1 prevede la rideterminazione dei bonus sociali sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale con una delibera dell'ARERA, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022 nonché una norma di interpretazione autentica riguardante le modalità di recupero del bonus per i clienti che ne hanno diritto e che hanno già pagato l'intero importo delle bollette, oltre che modalità di determinazione dell'importo delle bollette non ancora pagate per gli aventi diritto al bonus.
  L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese con il decreto-legge n. 21 del 2022, in relazione al consumo di energia.
  In particolare il comma 1 incrementa il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
  Il comma 2 incrementa ulteriormente il credito d'imposta, riconosciuto dal decreto-legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale, portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
  Il comma 3 infine innalza il credito d'imposta concesso alle imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
  L'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, a determinate condizioni, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli.
  L'articolo 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.
  L'articolo 5 definisce i rigassificatori come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti» e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per Pag. 5le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di uno o più commissari straordinari del Governo. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese che gestiscono le opere e le infrastrutture finalizzate ad incrementare la capacità di rigassificazione nazionale, è istituito un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.
  L'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee.
  Le previsioni dell'articolo 6 si applicano, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 2 del citato articolo 57 prevede però un'eccezione per le disposizioni dell'articolo 6 che individuano le aree considerate idonee ope legis (aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati, come determinata dal medesimo articolo 6), che si applicano ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale.
  L'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.
  Si prevede in particolare che, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale – VIA dello Stato, le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti, sostituiscano il provvedimento di VIA e ad esse si applichino le norme richiamate del Codice dell'ambiente.
  L'articolo 8 ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
  L'articolo 9, comma 1, interviene sulle disposizioni relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa in modo da consentire al Ministero medesimo e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali.
  L'articolo 9, comma 2, consente anche alle Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili.
  L'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale – VIA contenuta nel Codice dell'ambiente.
  In particolare le modifiche riguardano:

   il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato;

   la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine;

   il provvedimento di proroga della VIA e la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti.

  L'articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività.
  L'articolo 12 interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, contenuta nell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022.
  In particolare la lettera a) del comma 1 novella il comma 2 del citato articolo 5-bis, Pag. 6escludendo l'assimilazione, da parte della società Terna Spa, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la medesima società effettua il dispacciamento.
  La lettera b) del comma 1 detta una disciplina relativamente all'approvazione di regimi di esercizio dei predetti impianti, in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'autorizzazione integrata ambientale – AIA.
  L'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente, con un regime normativo semplificato applicabile alla sua attività.
  In particolare spetta al Commissario il compito di:

   predisporre e adottare il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del Codice dell'ambiente e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 198-bis del medesimo Codice;

   regolamentare le attività di gestione dei rifiuti;

   elaborare e approvare il piano per la bonifica delle aree inquinate;

   approvare i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi;

   assicurare la realizzazione di tali impianti;

   autorizzare le modifiche degli impianti esistenti;

   autorizzare l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi.

  L'articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cosiddetto Superbonus al 110 per cento. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati.
  La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati.
  Il comma 3 dell'articolo 57 precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
  Gli articoli da 15 a 20, costituenti il Capo II del Titolo I, contengono misure a sostegno della liquidità delle imprese.
  L'articolo 15 autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie sui finanziamenti alle imprese che stanno risentendo delle conseguenze della crisi provocata dal conflitto in Ucraina.
  SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la «Garanzia Italia SACE» a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19 entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
  L'articolo 16 consente fino al 31 dicembre 2022 il rilascio, a carico del Fondo di garanzia PMI, di garanzie fino al 90 per cento a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o dei consumi energetici effettuati da piccole e medie imprese. La misura è subordinata alla previa approvazione della Commissione europea.
  L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE S.p.A. in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato.Pag. 7
  Vengono, in particolare, ampliate le finalità degli interventi che possono beneficiare di tali garanzie e definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, che precedentemente dovevano essere stabiliti con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico.
  L'articolo 18 istituisce per il 2022, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
  L'articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  L'articolo 20 prevede che siano ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi a piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, i carburanti o le materie prime nel 2022.
  I finanziamenti garantiti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei maggiori costi e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
  Gli articoli da 21 a 30, di cui al Capo III del Titolo I, contengono misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti.
  L'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati, funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati nell'anno 2022, o anche, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023.
  L'articolo 22 eleva l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, a condizione che le attività formative, volte a rafforzare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
  Si prevede invece che per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) che non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta siano diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.
  L'articolo 23 eleva dal 20 al 40 per cento per gli anni 2022 e 2023 la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse.
  L'articolo 24 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo – IPCEI, per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi.
  L'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamentiPag. 8 produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate.
  L'articolo 26 prevede, nell'ambito degli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, il riconoscimento fino al 90 per cento dei maggiori costi sostenuti dalle imprese in ragione dell'aumento dei prezzi di materiali, carburanti e prodotti energetici.
  A tal fine il comma 5 stanzia 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.050 milioni di euro per l'anno 2023, da impiegare ove le risorse già nella disponibilità della stazione appaltante non siano sufficienti. Ai fini della determinazione dei maggiori costi sostenuti, l'articolo 26 prevede un aggiornamento infrannuale da parte delle regioni dei prezzari in uso.
  Si consente inoltre la rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi avviati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, fino al 31 dicembre 2022, istituendo a tal fine, qualora non siano sufficienti le risorse nella disponibilità delle stazioni appaltanti, il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.
  L'articolo 27 consente ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023.
  L'articolo 28 istituisce i «Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese», accordi stipulati dalle università con altri soggetti privati e pubblici per migliorare la formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste una mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro.
  L'attivazione dei Patti è riservata alle università aventi sede in regioni caratterizzate da indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione prevede l'attribuzione di un contributo, a titolo di cofinanziamento, di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  L'articolo 29 prevede che, fino al 31 dicembre 2022, le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, per fare fronte a comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi ucraina. È ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo, il cofinanziamento a fondo perduto.
  L'articolo 30 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico poteri sostitutivi nei confronti di regioni, città metropolitane, province o comuni, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, salvi i casi in cui operino i poteri sostitutivi previsti per l'attuazione del PNRR.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, intervenendo da remoto, nell'associarsi alla disponibilità del relatore Cattaneo a collaborare con i componenti delle Commissioni al fine di svolgere un lavoro proficuo sul provvedimento, fa presente che illustrerà il Titolo II del provvedimento, concernente misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie. In proposito segnala quanto segue.
  Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.
  Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, deve trattarsi di soggetti la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro. La misura Pag. 9è erogata una sola volta, tramite il datore di lavoro, con la mensilità di luglio 2022.
  Per quanto riguarda i pensionati, deve trattarsi di soggetti con un reddito personale complessivo, per l'anno 2022, non superiore a 35.000 euro lordi. La misura è erogata dall'INPS o da altro Ente previdenziale con la mensilità di luglio 2022.
  Tra le altre categorie di beneficiari si segnalano, in particolare: i lavoratori domestici; i soggetti che, per il mese di giugno 2022, risultano essere percettori di NASpI e DIS-COLL; i soggetti che percepiscono, nel corso del 2022, l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; i lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza COVID-19; i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate; i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati; i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti occasionali; i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
  La Relazione tecnica al provvedimento stima in 31,5 milioni i soggetti aventi diritto alla indennità e quantifica in 6,3 miliardi di euro il relativo onere finanziario.
  L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il 2022, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. A un decreto ministeriale è demandata la definizione dei profili concernenti l'importo dell'indennità, la misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021, i criteri e le modalità di concessione dell'indennità.
  L'articolo 34 dispone che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, il personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data (cosiddetti navigator).
  L'articolo 35 autorizza l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF non superiore ai 35.000 euro.
  L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022 il fondo per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinati anche a studenti.
  L'articolo 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
  L'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale». Il progetto, realizzato da Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tramite uno «sportello unico» di prossimità situato nel territorio del comune.
  L'articolo 39 dispone che le risorse stanziate sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
  L'articolo 40, commi 1 e 2, dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, Pag. 10prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.
  L'articolo 40, commi 3 e 5, incrementa di 170 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
  L'articolo 40, comma 4, consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
  L'articolo 41 istituisce un fondo di 80 milioni di euro di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, le quali hanno subito una determinata riduzione nel 2021, rispetto al 2019, del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).
  L'articolo 42 istituisce un Fondo, con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni 2023-2026, volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 600.000 abitanti: si tratta dei comuni di Roma (278 milioni), Milano (139 milioni), Napoli (94 milioni), Torino (87 milioni) e Palermo (67 milioni). Con decreti interministeriali, da adottare entro novanta giorni, d'intesa con i comuni destinatari, sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR.
  L'articolo 43, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'articolo 43, commi da 2 a 7, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro sulla base del rendiconto 2020, prevedono la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune di adottare una serie di iniziative, previste dalla legge di bilancio 2022, tra le quali l'incremento, fino ad almeno l'1 per cento, dell'addizionale comunale all'IRPEF.
  L'articolo 43, commi 9 e 10, riconosce al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute in correlazione alle maggiori attività richieste per la realizzazione delle riforme previste in materia di federalismo fiscale nel PNRR e delle nuove attività assegnate alla Commissione dalla legge di bilancio per il 2022.
  L'articolo 44 estende l'ambito di applicazione, destinando a tal fine nuove risorse, delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022.
  L'articolo 45 detta norme volte a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile. Inoltre, istituisce un Fondo, con uno stanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2022, volto a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse RescEU.
  L'articolo 46 prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi Pag. 11del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.
  L'articolo 47 consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina, in attuazione della normativa europea, di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnìa («banconote ucraine») con banconote denominate in euro, Inoltre, disciplina l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro.
  L'articolo 48 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina. Le risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili sono riassegnate alle stesse Amministrazioni titolari per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei Programmi operativi complementari (POC) 2014-2020.
  L'articolo 49, commi 1-3, incrementa, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA, prorogando, fino al 31 dicembre 2022, con i soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022.
  L'articolo 49, comma 4, modifica la disciplina dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche prevedendo che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.
  L'articolo 49, comma 5, modifica composizione e funzionamento del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato.
  L'articolo 49, commi 6-8, prevede che la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle politiche di spesa pubblica connesse alla realizzazione del PNRR e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali.
  L'articolo 49, comma 9, incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 il limite fissato dalla legislazione vigente per le spese di acquisto di beni e servizi dell'INPS.
  L'articolo 50, in attuazione della normativa europea, modifica la disciplina antiriciclaggio, identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'autorità bancaria europea (ABE), nonché il Testo unico della finanza, in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari. Inoltre, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della crisi Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere, in deroga alla cosiddetta clausola Daggendorf, ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
  L'articolo 51, comma 1, reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa.
  L'articolo 51, comma 2, autorizza l'integrazione della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR con ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale.Pag. 12
  L'articolo 51, comma 3, reca un contributo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, in favore della società Ales Spa.
  L'articolo 51, comma 5, proroga di due anni la validità delle graduatorie di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 51, comma 6, è volto a precisare che, fermo restando il numero massimo di 3 sedi della Scuola superiore della magistratura, gli uffici di ciascuna sede possono essere ubicati in immobili diversi.
  L'articolo 51, comma 7, è volto ad includere il CSM tra i soggetti che possono avvalersi della SOGEI (Società generale d'informatica) s.p.a. per lo sviluppo e la sicurezza del proprio sistema informatico.
  L'articolo 51, comma 8, reca alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare che riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare.
  L'articolo 51, comma 9, a seguito dei disagi derivanti dal temporaneo blocco informatico del sito del Ministero della transizione ecologica, proroga di 60 giorni tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ad eccezione dei termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR.
  L'articolo 51, comma 10, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di diffondere o consentire la diffusione dei contenuti proposti dai canali di informazione Russia Today e Sputnik.
  L'articolo 52, comma 1, individua, a decorrere dal 25 maggio 2022, la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», quale soggetto attuatore degli interventi previsti per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021 e non completati alla data del 30 aprile 2022. Il comma 2 incrementa di 925 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse volte a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato.
  L'articolo 53 autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana, nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.
  L'articolo 54 differisce al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione delle nuove linee guida per la disciplina dei trasporti eccezionali, nonché la vigenza della disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi.
  L'articolo 55 aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022. Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.
  L'articolo 56, comma 1, incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza. Il comma 2 reca disposizioni funzionali ad operare le riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2014-2020, ai fini del reperimento delle risorse poste a copertura finanziaria degli oneri complessivi del provvedimento in esame, nell'importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 3 miliardi di euro per l'anno 2025; tali riduzioni vengono imputate, in via prioritaria, a valere sulle risorse degli interventi definanziati a causa del mancato rispetto dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, fissato dalla normativa vigente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023. Per gli interventi infrastrutturali, i commi 3 e 4 definiscono una specifica procedura per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse Pag. 13del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, escludendo comunque gli interventi rientranti nei progetti in essere del PNRR, cui sono estese le procedure gestionali e finanziarie in deroga stabilite per le risorse del PNRR.
  L'articolo 58 reca disposizioni di carattere finanziario. In particolare, il comma 1 dispone il parziale reintegro della riduzione della dotazione finanziaria delle Missioni e dei Programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, operata dal decreto-legge n. 17 del 2022 per finalità di copertura finanziaria. Il comma 2 incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il comma 3 reca la quantificazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso al maggiore indebitamento, fino all'anno 2032. Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Il comma 5 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato.
  L'articolo 59 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per cui è vigente dal 18 maggio 2022.
  Infine, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), intervenendo da remoto, richiama l'attenzione dei colleghi su alcune questioni di particolare rilievo, che stanno determinando forti preoccupazioni tra famiglie e imprese e che costituiranno oggetto di proposte emendative da parte del gruppo Lega.
  Il primo aspetto che desidera segnalare riguarda il Superbonus, la cui disciplina è stata più volte modificata nel corso degli ultimi mesi. Tali modifiche in alcuni casi hanno creato ulteriori dubbi applicativi, tanto che ad oggi si registrano cinque miliardi di euro di crediti sospesi a causa del blocco della cessione dei crediti alle banche, con conseguenti gravi problemi di liquidità per molte imprese.
  Inoltre, a causa della frequente revisione della disciplina, molte famiglie non sono riuscite a inviare, entro il termine del 29 aprile 2022, la documentazione relativa alle spese sostenute nel 2021 per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari, perdendo così il diritto alla cessione di un decimo del bonus.
  Invita quindi i colleghi di tutti i gruppi ad attivarsi per superare le difficoltà segnalate, sia per quanto riguarda la crisi di liquidità delle imprese, sia per quanto riguarda la possibilità per le famiglie di realizzare il 30 per cento dei lavori sulle unità unifamiliari entro il prossimo 30 settembre, come richiesto dall'articolo 14 del provvedimento.
  Un altro importante aspetto sul quale sarebbe opportuno intervenire riguarda l'obbligo per le imprese di comunicare, entro il prossimo 30 giugno, gli aiuti di Stato ricevuti in occasione della crisi pandemica. A prescindere da considerazioni relative all'effettiva necessità per l'Agenzia delle entrate di acquisire questi dati dalle imprese – aspetto del quale la Commissione Finanze si è già occupata in occasione dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo – ritiene inopportuno che il termine per questa comunicazione sia stato fissato in un periodo nel quale sono già previsti, a carico delle imprese e dei professionisti che le assistono, numerosi adempimenti. Si dovrebbe quindi stabilire una proroga del termine in questione.
  Segnala poi la necessità di posticipare dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023 l'applicazione della disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti esteri, il cosiddetto esterometro, e alla fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. Esprime infatti perplessità sul fatto che, per l'anno 2022, le operazioni effettuate nel primo semestre siano soggette a un regime diverso da quelle effettuate nel secondo. Osserva inoltre come generalmente per simili interventi sia preferibilePag. 14 un'applicazione che decorre dall'inizio dell'anno solare.
  Conclude evidenziando come le questioni segnalate richiedano soluzioni di buon senso, nella maggior parte dei casi senza oneri per lo Stato. Si potrebbero quindi approvare proposte emendative largamente condivise per semplificare gli adempimenti a carico di famiglie e imprese.

  Marco OSNATO (FdI), intervenendo da remoto, chiede chiarimenti su alcuni articoli del provvedimento.
  Con riferimento all'articolo 9, relativo all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o in uso al Ministero della difesa, chiede se gli interventi saranno realizzati dalla società Difesa Servizi S.p.A., che non ha sinora funzionato efficacemente, e se siano già stati individuati nel dettaglio i beni sui quali si procederà all'installazione degli impianti.
  In merito all'articolo 8, relativo alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, desidera comprendere se gli aiuti previsti siano concessi anche per gli impianti posti sul terreno. Ritiene che tale possibilità debba essere esclusa per evitare, in questo periodo in cui si verificano problemi di approvvigionamento, una diminuzione delle aree dedicate alla coltivazione.
  In relazione all'articolo 4 chiede chiarimenti in ordine alla decisione di fissare nella misura del 10 per cento il credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale. Intende comprendere se tale percentuale sia stata determinata in diretto rapporto con il pregiudizio subìto da tali imprese per l'aumento dei prezzi del gas.
  Infine, con riferimento all'articolo 52, chiede se alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» siano assegnate ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi previsti per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino. Sottolinea in proposito le difficoltà di rispetto del cronoprogramma della società, riguardo alla quale si parla anche di cambiamenti degli organi di vertice.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore per la VI Commissione, intervenendo da remoto, si riserva di approfondire le questioni segnalate e assicura al collega Gusmeroli che le problematiche evidenziate, delle quali riconosce l'urgenza, saranno valutate con attenzione nel corso dell'esame, allo scopo di individuare adeguate soluzioni.
  Quindi, rispondendo alle richieste di chiarimento del collega Osnato, evidenzia che l'articolo 9 si applica sia a immobili del demanio, sia a immobili dati in concessione a terzi e che la società Difesa Servizi S.p.A. potrà operare più efficacemente grazie alle semplificazioni previste attraverso la costituzione di comunità energetiche rinnovabili nazionali.
  Chiarisce poi che l'articolo 8 prevede la concessione di aiuti alle imprese del settore agricolo che raggiungono, con impianti posti sulle coperture delle proprie strutture produttive, una potenza eccedente il proprio consumo, compreso quello familiare. Alle imprese verrà quindi consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
  Infine, in relazione al credito d'imposta di cui all'articolo 4, evidenzia che la decisione del Governo di fissare una percentuale del 10 per cento potrà naturalmente essere oggetto di eventuali interventi di modifica da parte delle forze parlamentari.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore per la V Commissione, intervenendo da remoto, replica all'onorevole Osnato e ribadendo quanto già illustrato in precedenza in merito all'articolo 52, evidenzia che il nuovo comma 2-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, inserito dal comma 2 del medesimo articolo 52, prevede che la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», a decorrere dal 25 maggio 2022, sia il soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano previsto per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021 Pag. 15dall'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 giugno 2022.

Audizione informale di rappresentanti di Terna S.p.A., nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 18.

AUDIZIONI

  Martedì 7 giugno 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione, Fabio MELILLI.

  La seduta comincia alle 18.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Fabio MELILLI, presidente, introduce l'audizione.

  Enrico GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Prendono la parola, intervenendo da remoto, per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo TRANCASSINI (FDI) e Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), ai quali replica, intervenendo da remoto, Enrico GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Interviene da remoto per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni il deputato Paolo TRANCASSINI (FDI), al quale replica, intervenendo da remoto, Enrico GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Fabio MELILLI, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 19.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.