CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2022
802.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.
C. 3532, approvata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 3532, approvata dal Senato, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.

  Conny GIORDANO (M5S), relatrice, rileva, per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di 2 articoli, come l'articolo 1 rechi la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano, denominato anche «Porta Aurea», sito in Benevento e simbolo della città.
  Ricorda che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento, accordato all'esito del procedimento amministrativo per la dichiarazione d'interesse culturale, previsto dal diritto vigente, all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, cui la stessa relazione illustrativa del testo presentato al Senato fa esplicito riferimento. Il provvedimento legislativo, dunque, sostituirebbe in questo vaso il relativo provvedimento amministrativo.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Nel ricostruire il contesto normativo in cui interviene il provvedimento, ricorda, in via generale, che l'articolo 10, comma 1, del predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che sono beni culturali – e in quanto tali sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici – cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico – nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice.
  Peraltro, in base al comma 1 del citato articolo 12 tali beni, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale a oltre settanta anni, sono sottoposte ope legis alle disposizioni di tutela, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.
  La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale («decreto di vincolo») i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.
  Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, ricorda inoltre che l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017 ha modificato l'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice, introducendo una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale».
  In particolare, il novellato articolo 10, comma 3, lettera d), prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di «bene culturale», la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse Pag. 15particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di «monumento nazionale», qualora le stesse cose rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Non sembrerebbe specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale. Tale ultima questione, peraltro, era stata già posta in evidenza, prima della novella del 2017, dalla circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la quale contiene un'ampia disamina, anche di carattere storico-normativo, sulla dichiarazione di monumento nazionale.
  Fa quindi presente che la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un unicum. Segnala, a riguardo, diversi precedenti:

   la legge n. 64 del 2014 (Basilica palladiana di Vicenza);

   la legge n. 207 del 2016 (Casa Museo Gramsci in Ghilarza);

   la legge n. 213 del 2017 (Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine);

   la legge n. 65 del 2019 (Ponte Vecchio di Bassano);

   l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 103 del 2021 (vie urbane d'acqua Bacino – di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia);

   la legge n. 20 del 2022 (ex campo di prigionia di Servigliano).

  Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Codice) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Codice).
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la disciplina recata dalla proposta di legge sia riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.
  Ricorda, peraltro, come, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica «Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», e come l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolva alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata della relatrice.

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

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Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.
Nuovo testo C. 3151.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 3151 Nitti, recante disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

  Marco DI MAIO (IV), relatore, illustra il provvedimento, rilevando come esso introduca una serie di disposizioni volte a valorizzare il melodramma italiano, prevedendo iniziative di carattere celebrativo e promozionale; rispetto al testo iniziale della proposta di legge, la Commissione ha espunto gli originari articoli 2 e 3, dedicati rispettivamente alle fondazioni lirico sinfoniche e ai teatri di tradizione, in quanto già rientranti nel più ampio perimetro del disegno di legge A.S. 2318, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», in corso di esame al Senato al momento in cui il testo della proposta di legge C. 3151 veniva definito, e poi approvato in prima lettura dal Senato il 18 maggio 2022.
  Quanto al contenuto della proposta di legge, che si compone di 3 articoli, l'articolo 1 sancisce, al comma 1, che la Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale.
  Si stabilisce altresì, al comma 2 – in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – l'impegno a promuovere lo sviluppo del melodramma e a sostenerne la conoscenza e la diffusione, ravvisando in esso un fattore che favorisce la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale.
  Ricorda, in proposito, che la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ed è divenuta esecutiva nell'ordinamento italiano in forza della legge n. 167 del 2007.
  L'articolo 2 istituisce, al comma 1, la Giornata nazionale dell'opera lirica italiana il 6 ottobre di ogni anno.
  Al riguardo il comma 2 specifica che la predetta Giornata nazionale dell'opera lirica italiana non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949.
  Ai sensi del comma 3, in occasione della celebrazione, si prevede che le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e organismi interessati, promuovano iniziative di carattere comunicativo e divulgativo dell'opera lirica italiana, specie a beneficio dei giovani e nell'ambito scolastico.
  L'articolo 3 disciplina alcune iniziative per la diffusione del melodramma italiano, operando su tre livelli d'intervento distinti. In primo luogo, al comma 1, si prevede che i soggetti destinatari dei contributi di cui alla legge n. 163 del 1985, beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, e negli istituti di recupero per i minori, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano.
  Ricorda che il FUS, istituito dalla legge n. 163 del 1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale, ma non unico, strumento di sostegno al Pag. 17settore dello spettacolo. In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.
  In secondo luogo, al comma 2, si prevede che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano.
  Il comma 3 dispone inoltre che gli istituti italiani di cultura all'estero possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura e con il Ministero dell'università e della ricerca, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.
  Ricorda che gli istituti italiani di cultura all'estero, disciplinati dalla legge n. 401 del 1990, attualmente nel numero di 82, sono luoghi di incontro e di dialogo per intellettuali e artisti, per gli italiani all'estero e per chiunque voglia coltivare un rapporto con il nostro Paese. Questi enti, fra l'altro: organizzano eventi di arte, musica, cinema, letteratura, teatro, danza, moda, design, fotografia, architettura; offrono corsi di lingua e cultura italiana; promuovono la cultura scientifica dell'Italia; gestiscono una rete di biblioteche; creano contatti tra gli operatori culturali italiani e stranieri; facilitano il dialogo tra le culture fondato sui principi della democrazia.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Con riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, assume rilievo anche la materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova giornata nazionale ovvero di una ricorrenza civile della Repubblica richiede infatti, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, e appare pertanto riconducibile nell'ambito di tale ultima materia.
  Con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, inoltre, ricorda che la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». In questa prospettiva, le tutele e iniziative promozionali prefigurate dalla norma appaiono avere carattere «addizionale» rispetto ad analoghe iniziative che le regioni e altri enti territoriali possono intraprendere nell'esercizio delle proprie competenze.
  Più di recente, nella sentenza n. 153 del 2011, con riguardo alle attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche, la Corte ha confermato il suddetto orientamento «a prescindere da ogni richiamo, pur ipotizzabile, all'area della tutela “conservativa” dei beni culturali, [...] appannaggio della sola competenza legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.)», concludendo che «la dimensione unitaria dell'interesse perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano [...] impongono, dunque, che sia il legislatore statale a ridisegnarne il quadro ordinamentale [...]».
  In riferimento agli altri princìpi costituzionali, rileva come la proposta di legge si correli direttamente all'articolo 9 della Costituzione, che, come è noto, impegna la Pag. 18Repubblica a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, secondo quello che è stato definito il modello dello «Stato di cultura».
  Inoltre, aspirando a collocarsi fra gli atti attuativi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, essa trova copertura anche nell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che pone quale vincolo alla legislazione statale e regionale il rispetto degli impegni internazionali.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 25 maggio 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Vignali, Direttore generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che sono state presentate 41 proposte emendative. Chiede quindi ai relatori, Calabria e Ceccanti, come intendano procedere ai fini dell'esame delle proposte emendative.
  Informa in tale contesto che, come convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha chiesto lo slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, precedentemente previsto per lunedì 23 maggio, in attesa delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata nella giornata odierna.

  Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice, anche a norme del relatore Ceccanti, chiede di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, al fine di consentire un approfondimento delle questioni in gioco attraverso una interlocuzione tra i gruppi, in vista dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate, nonché ai fini dell'eventuale presentazione di nuovi emendamenti dei relatori che recepiscano gli spunti dei medesimi gruppi e contribuiscano all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce di quanto testé rappresentato dai relatori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Di Muro 1.76.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Giorgis nella seduta di ieri, evidenzia come vi sia una netta differenza tra il Partito democratico e quello della Lega, facendo notare che tra i due schieramenti vi è una contrapposta visione del mondo. Osserva, infatti, come, mentre il Partito democratico concepisce la cittadinanza come presupposto per una eventuale futura integrazione dello straniero, la Lega interpreta la cittadinanza quale risultato finale di un vero percorso di integrazione, puntualmente verificato attraverso l'attestazione della sussistenza di adeguati requisiti.
  Dopo aver ricordato come sia da tempo in corso un dibattito culturale, arricchito anche dalle considerazioni svolte da autorevoli esponenti dei vertici ecclesiastici, circa l'opportunità di ricollegare l'ingresso degli stranieri alla sussistenza di determinati requisiti, anche riguardo alla confessione professata, che ne agevolino l'integrazione, ritiene che, a maggior ragione, si dovrebbe richiedere la sussistenza di taluni criteri, nel momento in cui si è chiamati a riconoscere certi diritti a coloro che intendano divenire in membri effettivi e stabili di una comunità. Evidenzia, peraltro, come la normativa vigente già preveda elementi ostativi all'acquisto della cittadinanza, come l'aver commesso certi reati, stabilendo dunque criteri premiali in tal senso.
  Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento Di Muro 1.76, ci cui è cofirmatario.

  Laura BOLDRINI (PD) ritiene che molti degli emendamenti presentati, come quello in esame, siano pretestuosi e dimostrino la mancanza di volontà, da parte di alcuni gruppi, di giungere ad un punto di caduta su tale delicato argomento, che meriterebbe invece la massima serietà.
  Ritiene quindi che il dibattito in corso rappresenti un'occasione mancata, evidenziando come il testo unificato in esame, elaborato dal relatore, sia il risultato di un tentativo di mediazione, volto proprio a individuare un compromesso tra posizioni nettamente contrapposte. Ricorda infatti che alcune delle proposte di legge in esame originariamente prevedevano interventi di ben più ampia portata, mirando ad una riscrittura totale della normativa vigente, considerata ormai risalente e non più al passo coi tempi. Dopo aver rilevato, dunque, che con il testo unificato si è cercato proprio di trovare un'intesa ragionevole, prende atto con rammarico che tale proposta di compromesso è stata rigettata, non essendovi alcuna intenzione, da parte di alcuni gruppi, di confrontarsi nel merito.
  Ritiene che la cittadinanza non possa più essere percepita, secondo un'accezione arcaica, come una concessione, dovendo essere piuttosto intesa come un diritto da riconoscere in presenza di determinati requisiti, nella prospettiva di una maggiore coesione sociale nell'ambito della comunità. Ritiene sia in gioco l'applicazione di un principio antico nei secoli e consolidato, al quale si riconnette il riconoscimento di prerogative rilevanti, come il diritto di voto, cardine della rappresentanza e del funzionamento della stessa comunità.

  Gianni TONELLI (LEGA) evidenzia innanzitutto come le proposte emendative in esame presentate dal suo gruppo rispondano all'assoluta necessità di individuare criteri stringenti per la concessione della cittadinanza.
  Con riferimento all'intervento della deputata Boldrini, rileva quindi come esso Pag. 20confermi il consueto atteggiamento degli esponenti della sua parte politica, che si pongono come detentori della verità, senza prendere in considerazione il fatto che possano sussistere posizioni politiche diverse e altrettanto legittime.
  Nega quindi che le proposte emendative in esame siano pretestuose e sottolinea come esse, al contrario, siano volte a richiamare l'attenzione sulla necessità di prevedere criteri e requisiti ben precisi per la concessione della cittadinanza, non essendo possibile garantire il diritto di cittadinanza a chiunque entri in Italia, essendo proveniente da ogni parte del mondo.
  In particolare, rileva come il provvedimento in esame preveda la possibilità di ottenere la cittadinanza per il solo fatto di essere entrati nel nostro Paese entro il dodicesimo anno di età, senza richiedere, di fatto, alcun altro requisito, se non la frequenza di percorsi scolastici che potrebbero essere anche fittizi.
  Giudica inoltre incongruo il richiamo, fatto da taluni nel corso del dibattito sul provvedimento, all'esperienza degli Stati Uniti, in quanto tale esperienza, vale a dire quella di una società che si è plasmata ex novo con l'immigrazione, non può in alcun modo essere mutuata nel nostro ordinamento. Ritiene, semmai, si possa far riferimento all'editto di Caracalla, con il quale, nel concedere la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero, venivano comunque posti alcuni requisiti.
  Ricorda altresì come l'Italia abbia concesso 1 milione 182 mila cittadinanze in dieci anni e sia tra i Paesi più generosi nella concessione delle cittadinanze.
  Sottolinea come si sarebbe potuto promuovere un confronto volto a individuare alcuni interventi migliorativi della vigente legge della cittadinanza, ma come si sia invece preferito intraprendere la strada di uno ius soli mascherato e della concessione indiscriminata della cittadinanza. Dubita che tale scelta possa favorire, come pure affermato dal Partito democratico, la coesione sociale, la quale va perseguita con ben altri strumenti e non con la concessione di una cittadinanza che rischia di essere puramente formale, se non accompagnata dall'effettiva condivisione dei valori che sono alla base della nostra comunità nazionale.

  Emanuele PRISCO (FDI) segnala come gli emendamenti in esame presentati dalla Lega, al di là della loro formulazione letterale, siano espressione di una visione politica che considera la concessione della cittadinanza come una scelta derivante da una chiara e determinata manifestazione di volontà da parte dell'interessato e fondata sull'accertata effettiva condivisione dei valori, dei costumi e delle tradizioni della nostra comunità nazionale. Osserva come tale visione politica si contrapponga a quella dei promotori del provvedimento, in virtù della quale la cittadinanza costituisce un punto di partenza e viene concessa in modo «ottriato» indipendentemente dall'effettiva volontà dell'interessato.
  Ricorda, richiamando le considerazioni ripetutamente svolte dal deputato Iezzi, come la ratio degli emendamenti in esame sia quella di introdurre un principio di selezione, con la previsione del requisito del merito scolastico, degli stranieri cui attribuire la cittadinanza in deroga ai requisiti previsti dalla legge vigente. Ritiene che tali proposte emendative affermino un principio di buon senso, sul quale sarebbe possibile e opportuno un confronto, se non vi fosse, da parte dei promotori del provvedimento in esame, dietro le definizioni di ius scholae e ius culturae, soltanto la volontà di concedere tout court la cittadinanza in modo indiscriminato, senza prevedere alcun serio requisito.

  Laura RAVETTO (LEGA) rileva come l'intervento della deputata Boldrini abbia avuto il merito di rendere palese il reale intento dei promotori del provvedimento in esame, vale a dire quello di concedere il diritto di voto agli stranieri, nella speranza che essi ricompensino con il voto le forze politiche che hanno concesso loro la cittadinanza. Ritiene che gli esponenti del Partito democratico siano pienamente consapevoli del fatto che attraverso l'introduzione dello ius soli non si favorisce l'integrazione e che il loro reale obiettivo sia Pag. 21quello di crescere una generazione di loro elettori e di instillare l'idea per cui la sinistra si prende cura delle esigenze di tali cittadini.
  Stigmatizza il fatto che per raggiungere tale obiettivo politico si strumentalizzino i minori e sottolinea come ci si dovrebbe invece prendere realmente cura delle esigenze degli stranieri, promuovendo percorsi di immigrazione regolare che garantiscano un effettivo inserimento lavorativo nel nostro Paese.
  Nega che gli emendamenti in esame abbiano carattere ostruzionistico ed esprimano la volontà di non discutere. Ritiene che essi, al contrario, costituiscano il tentativo di promuovere un'opera di convincimento e che la volontà di non discutere vi sia da parte dei gruppi che sostengono il provvedimento.
  Richiama, infine, la relazione tecnica trasmessa dal Governo sul suo emendamento 1.29, ritenendo inaccettabile l'affermazione, contenuta in tale documento, secondo la quale il contenuto della proposta emendativa non risulta chiaro per quanto concerne il riconoscimento del percorso scolastico svolto nel Paese di origine, ritenendo evidente come ci si riferisca al percorso scolastico compiuto nel nostro Paese. Ritiene dunque, al riguardo, che l'affermazione secondo cui non risulta chiara una proposta emendativa in realtà è palesemente chiarissima, sia mossa da un intento politico.

  La Commissione respinge l'emendamento Di Muro 1.76.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, al fine di consentire lo svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.
Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che l'esame delle proposte emendative riprenderà a partire dall'emendamento Iezzi 1.22.
  Avverte, altresì, che l'esame del provvedimento proseguirà fino alle 15.40, al fine di consentire l'esame del successivo punto all'ordine del giorno e lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione in tempo utile per la ripresa delle votazioni in Assemblea.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva preliminarmente come sia inopportuno che la discussione delle proposte emendative avvenga, come nel caso di specie, quando è trascorso un considerevole lasso di tempo dalla loro presentazione.
  Passando la merito del provvedimento, osserva come, in linea di principio, nessuno possa dichiararsi contrario all'istituzione di una Commissione per i diritti umani, ma rileva come occorra valutare attentamente la composizione e i compiti dell'organismo che si propone di istituire con il provvedimento in esame.
  Rileva, in primo luogo, come i criteri per l'individuazione dei cinque membri dell'istituenda Commissione siano vaghi e generici, facendosi riferimento a requisiti non ben precisati quali l'indiscussa moralità, la riconosciuta indipendenza e l'esperienza professionale nel campo della promozione e protezione dei diritti umani. Esprime pertanto preoccupazione per il fatto che tali criteri possano consentire la nomina a membri della Commissione di esponenti delle ONG, dichiarandosi in particolare molto perplesso circa la previsione per cui l'esperienza professionale può essere stata maturata in Italia e all'estero, chiedendosi se tale specifica previsione debba essere interpretata nel senso che possono essere chiamati a far partire della Commissione anche cittadini stranieri.
  Esprime, inoltre, preoccupazione per le previsioni circa i compiti attribuiti alla Pag. 22Commissione, che si configurerebbe come un organo di derivazione politica, in quanto nominato dal Parlamento, e che, ciò nonostante, sarebbe abilitata a ricevere segnalazioni e a procedere ad attività ispettive e di indagine, sostituendosi all'autorità giudiziaria, anche in luoghi di lavoro o addirittura presso commissariati di polizia, in puro stile sovietico, sulla base di segnalazioni che ben potrebbero essere strumentali o mosse da intenti politici.
  Assicura peraltro la disponibilità del suo gruppo al confronto qualora, in luogo dell'istituzione di un nuovo organismo e dell'attribuzione al medesimo di compiti così invasivi, si optasse per un intervento più circoscritto, utilizzando organismi già esistenti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, in relazione a talune considerazioni svolte dal deputato Iezzi, osserva come il nuovo testo unificato in esame, all'articolo 2, comma 4, preveda che, per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i componenti della Commissione siano nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.
  Evidenzia quindi come tale disposizione sia stata introdotta proprio per offrire la massima garanzia circa l'imparzialità e l'indipendenza dei componenti di tale organismo, ritenendo dunque non sia ipotizzabile una composizione della Commissione faziosa o ostile a taluni schieramenti politici.
  Osserva, inoltre, come la Commissione sia chiamata a raccogliere eventuali segnalazioni presentate in relazione a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti fondamentali, alle quali potrebbe darvi seguito solo dopo attenta valutazione, svolta con imparzialità e nel pieno rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, alla quale non intende certo sostituirsi, e solo al fine di fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone coinvolte.
  Dichiara, in conclusione, la sua piena disponibilità a confrontarsi nel merito, purché l'intenzione dei gruppi, in particolare del gruppo della Lega, non sia quella di ostacolare con comportamenti ostruzionistici l'iter di esame, com'è stato finora, ma di affrontare seriamente le questioni in gioco, eventualmente segnalando una serie di emendamenti da approfondire, anche nell'ambito di una sede informale, quale un Comitato ristretto, in vista di un miglioramento effettivo del testo.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che le osservazioni appena svolte dal Presidente e relatore siano particolarmente importanti, auspicando vi sia una piena corrispondenza tra quanto testé detto e quanto sarà poi previsto nel testo del provvedimento, in relazione alle finalità che tale Commissione nazionale dovrebbe perseguire.

  Laura BOLDRINI (PD), nel richiamare l'attività svolta dal Comitato permanente sui diritti umani nel mondo, di cui è presidente, fa notare che i diversi i soggetti ascoltati in quel contesto parlamentare, sia rappresentanti delle istituzioni europee sia delle Nazioni unite, hanno avuto modo di sottolineare l'anomalia rappresentata dalla mancanza nel nostro Paese di un organismo indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.
  In risposta alle considerazioni svolte in ordine ad una presunta sovrapposizione tra le funzioni di tale organismo e quelle di altri già operanti, fa notare come molto degli organismi citati, ad esempio il richiamato UNAR, siano privi dei requisiti di imparzialità e terzietà. Fa quindi notare come l'istituzione della Commissione nazionale miri a dare attuazione alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite n. 48/134 del 1993, votata dall'Italia, in materia di contrasto alle discriminazioni.
  Dopo aver fatto notare che soltanto Cipro e Italia non hanno ancora provveduto all'istituzione di tale organismo, ritiene che questo non faccia di certo onore al nostro Paese. Sottolinea quindi come il testo base in esame garantisca la massima imparzialità e professionalità dei componenti di tale Pag. 23organismo, auspicando che il gruppo della Lega si concentri sul merito delle questioni e abbandoni il proprio comportamento ostruzionistico.

  Simona BORDONALI (LEGA) ritiene che un conto sia istituire una commissione nazionale volta effettivamente alla promozione e alla protezione dei diritti umani fondamentali, alla quale il suo gruppo sarebbe di certo favorevole, un altro sia prevedere un organismo infarcito di ideologia, come quello contemplato dal testo in esame.
  Ritiene infatti che quanto previsto dal testo base non corrisponda in pieno a quanto richiesto dalla risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, la quale, ad esempio, non fa alcune menzione al contrasto alle discriminazioni, come invece richiamato nel titolo stesso del provvedimento in oggetto. Rileva, peraltro, come gli altri Paesi europei hanno previsto l'istituzione di organismi ben diversi da quello che si intende ora istituire tale testo.
  Evidenzia inoltre l'esigenza di evitare la sovrapposizione con altri organismi che già intervengono in tale ambito, esprimendo poi forti perplessità sulla composizione di tale Commissione nazionale, della quale potrebbero far parte soggetti delle ONG graditi a certi schieramenti politici, peraltro senza alcuna rappresentanza parlamentare, come previsto invece dalla citata risoluzione dell'ONU.
  Ritiene infine che i poteri di indagine attribuiti a tale organismo siano eccessivi, con il rischio di ingerenze nelle attività della magistratura.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ritiene che le osservazioni svolte dalla deputata Bordonali siano significative, in quanto testimonino un segnale di apertura al dialogo. Ribadisce quindi la sua massima disponibilità a confrontarsi nel merito, facendo notare come, qualora vi sia la volontà di avviare tale confronto, eventualmente concentrandosi su specifiche proposte di modifica al testo ritenute più rispondenti al contenuto della risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e agli impegni assunti a livello internazionale, si potrebbe ipotizzare di svolgere tale interlocuzione tra i gruppi anche in una sede più informale, in vista di ad una conclusione condivisa e positiva dell'iter.
  Chiede dunque al gruppo della Lega se vi sia la disponibilità ad un serio confronto sul merito delle questioni in gioco.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel far presente che la proposta del Presidente sarà oggetto di un'attenta riflessione da parte del suo gruppo, auspica tuttavia, che tale proposta non sia stata formulata per forzare in qualche modo le decisioni del gruppo della Lega. Ritiene infatti paradossale che la presidenza consideri la rispondenza del testo base al contenuto della risoluzione n. 48/134 del 1993 dipendente esclusivamente dalle scelte del gruppo della Lega, così implicitamente ammettendo le lacune gravi del testo base. Osserva infatti come sarebbe spettato al Presidente e relatore formulare un testo base che fosse già aderente agli impegni assunti a livello internazionale.
  In tale contesto fa notare come un conto sia istituire una Commissione nazionale per la protezione dei diritti umani, un altro sia istituire una commissione «di tipo sovietico», con poteri di indagine e di intervento estremamente ampi, alla quale chiunque potrebbe rivolgersi per segnalare qualsiasi tipo di discriminazione, con il rischio di invadere le competenze della magistratura. Ritiene quindi che i gruppi che sostengono il provvedimento dovrebbero ammettere con trasparenza le finalità che essi intendono perseguire.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, sottolinea come il fatto di aver più volte manifestato la sua volontà di confrontarsi nel merito delle questioni, in vista di un miglioramento del teso, in uno spirito di collaborazione tra i gruppi, non possa essere interpretato strumentalmente come implicita ammissione di una mancanza di aderenza del testo in esame agli impegni assunti a livello internazionale.
  Ritiene quindi che le modalità di prosecuzione dell'iter potranno essere definite Pag. 24in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Laura BOLDRINI (PD), richiamando testualmente il contenuto della risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, evidenzia come il compito della Commissione nazionale in oggetto sia quello di evidenziare alle autorità preposte eventuali situazioni di discriminazione, raccomandando ad esse il perseguimento delle politiche necessarie per rimuoverle.

  Laura RAVETTO (LEGA), ricollegandosi a quanto testé affermato dalla deputata Boldrini, evidenzia come i compiti previsti dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite siano ben diversi da quelli contemplati dal testo in esame, che prevede, invece, poteri di indagine e sanzionatori sproporzionati.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ritiene che dal dibattito odierno siano emersi elementi importanti, che potrebbero indicare una maggiore disponibilità dei gruppi ad un confronto nel merito, potendosi in ciò cogliere un enorme passo avanti nell'ottica di una conclusione positiva dell'iter.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come il suo gruppo non abbia alcun pregiudizio rispetto alla tematica dei diritti umani, facendo notare, tuttavia, come il testo in esame vada in una direzione diversa da quanto prospettato dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Osserva infatti come il testo preveda l'istituzione di un organismo dai connotati politici – titolare di poteri indagine eccessivi – che potrebbe essere attivato da chiunque, anche in relazione all'erogazione di servizi pubblici da parte della PA, con il rischio di determinarne una temporanea interruzione a scapito della collettività.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione sarà possibile definire le modalità di prosecuzione dell'iter più adeguate a garantire lo svolgimento di tali necessari approfondimenti di merito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede al relatore se ritenga di poter formulare una proposta ai fini dell'adozione testo base.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI), relatore, presenta una proposta di testo unificato da adottare come testo base (vedi allegato 3).
  Osserva come tale proposta, elaborata insieme ai presentatori delle proposte di legge in esame, costituisca un ragionevole compendio delle proposte di legge, intervenendo sulla disciplina di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sulle modalità della gestione commissariale, e mantenendo inalterata la protezione dell'amministrazione locale rispetto al rischio di infiltrazioni mafiose.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ringrazia la Commissione, il Presidente e il relatore per il lavoro svolto.
  Rileva quindi come la proposta di testo unificato elaborata sia volta a innovare la disciplina vigente sotto il profilo dell'accertamento dell'effettiva sussistenza di legami con la criminalità organizzata, dell'informazione degli amministratori, i quali attualmentePag. 25 vengono a conoscenza del procedimento solo all'atto dello scioglimento senza alcun contraddittorio, e della limitazione dell'intervento sanzionatorio ai soggetti di cui sia stata valutata la situazione, senza che ciò comporti necessariamente lo scioglimento del consiglio e, dunque, della rappresentanza politica della comunità locale.
  Osserva inoltre come la proposta di testo unificato sia volta a impedire che vengano criminalizzate intere comunità e intere regioni, come accaduto in Calabria, dove i continui e ripetuti scioglimenti dei consigli, da un lato non hanno apportato alcun reale contributo al contrasto della criminalità organizzata e, dall'altro, hanno posto le comunità locali in una posizione di subalternità.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, al fine di consentire un adeguato approfondimento da parte dei commissari della proposta di testo unificato elaborata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.