CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2022
801.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 70

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 382.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), al fine di conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.
  Ricorda preliminarmente che dal 21 aprile 2021 ha cominciato a dispiegare i suoi effetti il citato Regolamento, conosciuto anche come Animal Health Law – AHL, che consolida all'interno di un unico quadro normativo una serie di disposizioni già esistenti materia di benessere animale, in attuazione della strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) volta a rafforzare l'applicazione degli standard di salute e sicurezza per l'intera filiera agroalimentare, in collegamento con altri regolamenti europei, quali il Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlliPag. 71 ufficiali, già oggetto del decreto legislativo n. 27 del 2021, cui molte disposizioni dello schema in esame fanno riferimento.
  Il regolamento oggetto dello schema di decreto definisce in particolare le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali e promuove un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie per le attività legate alla salute degli animali, quali la sorveglianza dei patogeni e l'identificazione elettronica degli animali. La normativa utilizza un approccio One Health che consente una diagnosi precoce e un controllo migliore delle malattie degli animali, non considerate più quali singole malattie ma ricomprese in categorie, stabilendo in tal modo una migliore base giuridica per il monitoraggio dei patogeni animali resistenti agli antimicrobici. Sono in particolare individuate 5 categorie di malattie, classificate in ordine decrescente in base al loro livello di rischio dalla a), in cui rientra la peste suina, alla e).
  Richiama i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che riguardano, in via principale: l'individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale (lettera b)); l'individuazione delle modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in caso di focolai che possano comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale (lettera e)); la disciplina per delegare specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali (lettera f)); l'individuazione delle modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore (lettera h)); le modalità operative per consentire alle autorità competenti di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori (lettera i)); la disciplina relativa alla ricetta elettronica veterinaria (REV) (lettera l)); la disciplina della formazione per gli operatori in materia di malattie degli animali, biosicurezza, interazione tra sanità animale e umana; buone prassi di allevamento, resistenza ai trattamenti (lettera n)); la disciplina sanzionatoria (lettera p)).
  Passando a descrivere lo schema di decreto – che si compone di 34 articoli e 4 allegati per la cui dettagliata analisi rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici – segnala preliminarmente che esso opera una revisione organica della normativa vigente, molto risalente e frutto di continui aggiornamenti, prevedendo, ove necessario, l'abrogazione di taluni atti normativi, nonché l'adozione di numerosi atti attuativi, tra cui dieci decreti del Ministro della salute, sei decreti direttoriali del medesimo Ministero e due Accordi in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Sintetizza quindi il contenuto dello schema di decreto nei termini di seguito riportati.
  L'articolo 1 individua il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, demandandogli l'individuazione delle malattie diverse da quelle di primaria importanza cui si applicano direttamente l'articolo 5, paragrafo 1, e l'allegato II del citato regolamento europeo, da assoggettare alle misure di prevenzione e controllo poste dal medesimo regolamento europeo, rinviando, in via transitoria, all'elenco posto dall'allegato 1 dello schema in esame.
  L'articolo 2 fornisce alcune definizioni, mentre l'articolo 3 definisce i compiti dell'autorità veterinaria centrale, fatte salve le competenze del Ministero della difesa per l'applicazione delle norme in oggetto nelle strutture delle Forze armate.
  L'articolo 4 prevede che il Ministero della salute e le regioni e le province autonome si avvalgano della rete veterinaria nazionale, costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle province autonome, nonché del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di cui l'articolo 5 prevede una riorganizzazione delle strutture.
  La disciplina dei termini e delle modalità di segnalazione alle autorità competenti dei casi di sospetto di presenza di una delle malattie rientranti nell'ambito del presente schema è posta dall'articolo 6. L'articolo 7 concerne le notifiche e le comunicazioni in materia da parte del Ministero della salute all'Unione europea, mentre l'articoloPag. 72 8 individua le attività che possono essere delegate, da parte delle aziende sanitarie locali, a veterinari non ufficiali.
  L'articolo 9 disciplina gli obblighi di comunicazione nella materia in esame da parte dei laboratori ufficiali e dei laboratori nazionali di riferimento. L'articolo 10 demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità operative specifiche riguardanti le misure di biosicurezza previste dal regolamento europeo e definisce altresì gli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali relativi all'attività di prevenzione, sorveglianza e contrasto alla diffusione delle malattie animali.
  L'articolo 11 reca la disciplina per l'acquisizione e la conservazione dei dati inerenti alla sorveglianza sulla salute animale da parte degli operatori, ampliando l'ambito applicativo della ricetta elettronica veterinaria. L'articolo 12 prevede la possibilità di definire modalità uniformi di organizzazione e attuazione della sorveglianza relativa alla tempestiva rilevazione delle malattie oggetto di monitoraggio.
  L'articolo 13 definisce la procedura per l'adozione dei programmi nazionali di eradicazione, obbligatori o facoltativi a seconda della malattia oggetto di intervento, previa approvazione, in entrambi i casi, della Commissione europea. Il medesimo articolo prevede anche la procedura per l'adozione dei programmi di sorveglianza, anch'essi obbligatori o facoltativi a seconda della malattia.
  L'articolo 14 specifica che il sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute assicura la raccolta delle informazioni concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori; la tracciabilità degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; l'uso dei medicinali veterinari; gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Il comma 2 istituisce il sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel suddetto sistema «Vetinfo.it», al fine di garantire la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.
  Gli articoli 15 e 16 concernono l'attuazione delle norme europee sul riconoscimento dello status di indenne da malattia, mentre l'articolo 17 riguarda le procedure per l'adozione dei piani di emergenza – nonché degli eventuali manuali operativi – e dei relativi programmi di simulazione.
  Gli articoli da 18 a 21 recano le norme sulle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto o di conferma della presenza delle stesse (rientrano in tale ambito anche le eventuali malattie emergenti, come definite dall'articolo 6 del citato regolamento europeo).
  L'articolo 22 disciplina il riconoscimento di alcune deroghe ammesse dal regolamento europeo in oggetto, mentre gli articoli da 23 a 31 recano le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme del Regolamento. A tale proposito, riguardo alla sanzione di cui all'articolo 23, comma 12, osserva che i limiti minimi e massimi della stessa, pari, rispettivamente, a 15 euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del principio generale di delega (di cui all'articolo 32 della legge n. 24 dicembre 2012, n. 234, richiamato dal citato articolo 1 della legge n. 53) che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro. Con riferimento all'articolo 27, che commina le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni della disciplina in materia di produzione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale, osserva che nel richiamo normativo posto dal comma 4 manca l'indicazione del regolamento europeo in oggetto.
  L'articolo 32 reca un complesso di abrogazioni e di novelle in relazione alle norme di cui al presente schema e al citato regolamento europeo.
  L'articolo 33, in conformità ad una norma transitoria del regolamento europeo, fa salva fino al 21 aprile 2026 l'applicazione delle norme interne vigenti relative ai movimenti Pag. 73a carattere non commerciale di animali da compagnia.
  L'articolo 34 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
  In conclusione, nel preannunciare che lo schema di decreto in esame presenta, a suo avviso, alcuni profili suscettibili di miglioramento, si riserva di esprimere una proposta di parere in esito ad alcuni approfondimenti in corso, tenendo altresì conto dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
Atto n. 389.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Matteo COLANINNO (IV), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della Legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), il cui termine di esercizio scade l'8 agosto 2022.
  Ricorda che il regolamento europeo in oggetto, che si applica già a decorrere dal 22 marzo 2022, ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea. I prodotti che rientrano nel PEPP possono essere offerti nei Paesi dell'Unione europea da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficiano di un passaporto europeo in base al quale possono vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri dell'Unione.
  Il regolamento disciplina in dettaglio gli obblighi precontrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che deve supportare le scelte di investimento, il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro, la possibilità di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro, nonché la cosiddetta fase di decumulo, in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare.
  Richiama quindi i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, previsti dall'articolo 20 della legge di delegazione europea 2019-2020, i quali individuano nella Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) l'autorità competente per le procedure di registrazione e annullamento, nonché unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). La stessa COVIP è individuata come l'autorità nazionale competente ad effettuare la pubblicazione sul proprio sito internet delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, mentre la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantiscano un collegamento diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza contemplate dal regolamento, è prevista la definizione di forme di coordinamento e di intesa tra le citate autorità, cui spetta il potere di adottare le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento.
  Con riferimento al trattamento fiscale dei prodotti PEPP, la delega prevede che esso sia definito in modo analogo a quello stabilito per le forme pensionistiche complementari, in presenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo alle stesse.Pag. 74
  Tra i criteri di delega è anche indicata la previsione di obblighi informativi che consentano il confronto dei prodotti PEPP con quelli nazionali, nonché l'adozione di misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione.
  Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo, ricorda che l'articolo 1 reca alcune definizioni, tra cui quella del sottoconto di un prodotto PEPP, che costituisce una sezione nazionale idonea a beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore; in sostanza, per i risparmiatori che non trasferiscano, successivamente, la residenza in un altro Stato membro, il sottoconto coincide con il conto.
  Gli articoli da 2 a 7 individuano le autorità competenti in materia, in conformità ai menzionati princìpi e criteri di delega, definendo le relative funzioni, inclusi i compiti informativi, e le reciproche modalità di coordinamento.
  L'articolo 8 reca le sanzioni amministrative – pecuniarie e interdittive – per le violazioni, da parte di persone fisiche o di altri soggetti, della normativa in esame, nell'ambito dei criteri posti dagli articoli 67 e 68 del regolamento europeo in oggetto e dalla disciplina di delega (di cui all'articolo 20, comma 2, lettere n) e o), della legge n. 53 del 2021), prevedendo che, in caso di violazioni di scarsa pericolosità, possano applicarsi le misure amministrative in luogo delle sanzioni.
  L'articolo 9 prevede che i fornitori di PEPP trasmettano ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento europeo in oggetto, al fine di permettere il confronto dei PEPP con le forme pensionistiche individuali contemplate dalla disciplina generale in materia di previdenza complementare, quali i fondi pensione aperti ad adesione individuale e i piani pensionistici individuali (PIP) (di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 252 del 2005).
  L'articolo 10 concerne la disciplina fiscale della fase di accumulo dei prodotti PEPP, riservata al legislatore nazionale, in merito alle quali la legge delega indica il principio della coerenza con la disciplina delle forme pensionistiche complementari. Sulla base di tale principio si prevede la deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati per il finanziamento del sottoconto italiano di PEPP, come previsto per la contribuzione delle forme pensionistiche complementari con cui il PEPP concorre al fine del computo del limite di deducibilità: si prevede infatti che tale limite sia applicato in via unitaria sulle forme di previdenza complementare e sui prodotti PEPP.
  I contributi versati in un prodotto PEPP, possono essere a carico del risparmiatore in PEPP o (sempre su base volontaria) del datore di lavoro o del committente; per i soggetti fiscalmente a carico, il finanziamento può essere operato dalle persone che li hanno a carico. Inoltre, i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro beneficiano del medesimo sgravio contributivo previsto per i contributi versati dai datori di lavoro alle forme di previdenza complementare. Infine, l'articolo 10 in esame consente che la contribuzione al PEPP prosegua oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano.
  L'articolo 11 reca il principio di segregazione delle attività e delle passività derivanti dalla fornitura e dalla gestione del PEPP.
  L'articolo 12 reca le norme per l'attuazione del principio che garantisce al risparmiatore la possibilità di trasferimento della propria posizione da un fornitore di PEPP ad un altro, a prescindere dallo Stato di stabilimento del fornitore.
  L'articolo 13 riguarda la disciplina dell'eventuale fase di decumulo anticipata rispetto alla fase di liquidazione della prestazione pensionistica, individuando le fattispecie in cui tale anticipo della prestazione può essere richiesto, i relativi importi massimi e il regime fiscale applicabile, in analogia con quanto previsto per le forme Pag. 75di previdenza complementare. È inoltre disciplinato l'adattamento della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) alle caratteristiche dei PEPP, nonché i casi di riscatto anticipato e di morte del risparmiatore prima del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica.
  L'articolo 14 disciplina, anche in tal caso in analogia con le forme pensionistiche complementari, il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento di ogni sottoconto italiano di un prodotto PEPP, prevedendo l'assoggettamento dei rendimenti netti annui ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, mediante un'aliquota del 20 per cento.
  L'articolo 15 concerne la fase finale di decumulo, relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica, caratterizzata da un'ampia flessibilità rispetto ai prodotti analoghi attualmente previsti nell'ordinamento italiano.
  Chiarisce che il diritto alla prestazione pensionistica PEPP, relativa al sottoconto italiano, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza del risparmiatore e a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dall'apertura del sottoconto italiano. La prestazione può essere erogata secondo una o più delle seguenti modalità, anche in combinazione tra loro: rendita; capitale erogato in un'unica soluzione; prelievo (quest'ultima modalità consiste nella possibilità di ritirare un importo discrezionale, periodicamente ed entro un certo limite). Quanto al regime fiscale, le rendite, nonché gli importi percepiti in forma di capitale o di prelievo fino ad un massimo del 50 per cento del montante accumulato, sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
  Segnala che le prestazioni erogate in forma di capitale, o di prelievi, superiori al 50 per cento del montante accumulato, sono invece soggette per l'intero ammontare ad una ritenuta, a titolo d'imposta, con l'aliquota del 23 per cento, anziché quella del 15 per cento eventualmente ridotta secondo i criteri citati. Il maggiore aggravio fiscale relativo a quest'ultima fattispecie di liquidazione – che, essendo eccedente il limite del 50 per cento, non è consentita nelle forme di previdenza complementare – è riferibile al criterio direttivo di delega che prevede l'adozione di misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione.
  L'articolo 16 reca un complesso di novelle di coordinamento in materia fiscale, in relazione alle norme di cui al presente schema.
  L'articolo 17 concerne la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti; l'adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale è obbligatoria per i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.
  L'articolo 18 reca, infine, le norme di natura finanziaria.
  In conclusione, valutata con favore l'introduzione di questo nuovo tipo di prodotto pensionistico armonizzato su base europea, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.