ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente della XIII Commissione, Susanna CENNI.
La seduta comincia alle 15.15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Susanna CENNI, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 381.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Susanna CENNI, presidente, avverte che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il prescritto parere al Governo sullo schema di decreto in esame entro il termine del 16 giugno prossimo. Segnala, al riguardo, che non risulta ancora pervenuto Pag. 22il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto le Commissioni non potranno concluderne l'esame prima che tale parere sia stato effettivamente trasmesso.
Cede, quindi, la parola ai relatori Baldini per la XII Commissione e Critelli per la XIII Commissione, per lo svolgimento della relazione introduttiva sul provvedimento.
Francesco CRITELLI (PD), relatore per la XIII Commissione, anche a nome, della relatrice della XII Commissione, ricorda che le Commissioni riunite XII Affari sociali e XIII Agricoltura avviano oggi l'esame dello schema di decreto in titolo ai fini dell'espressione del prescritto parere da rendere al Governo.
Ricorda, altresì, che il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, Legge di delegazione europea 2019-2020, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di seguito denominato sistema I&R.
In generale, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, evidenzia che lo schema di decreto in questione rappresenta: a) una norma unica di riferimento per tutti i settori e specie animali del sistema; b) un aggiornamento delle procedure alla luce del regolamento e dell'esperienza acquisita nel settore; c) lo strumento per l'adozione di azioni correttive e sanzioni in caso di riscontro di non conformità; d) l'abrogazione di numerosi provvedimenti nazionali in materia; e) uno strumento di garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale, per il sistema nazionale di identificazione e registrazione.
Segnala, altresì, che lo schema di decreto in esame stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.
Fa presente che lo schema è composto da 25 articoli. La relazione introduttiva, che si accinge a svolgere, descrive sinteticamente i contenuti dell'articolato. Per ulteriori approfondimenti rinvia al testo dell'atto del Governo, che contiene oltre allo schema di decreto, la relazione illustrativa, una tavola di raffronto tra lo schema di decreto ed il regolamento europeo, la relazione tecnico-finanziaria, l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione; rinvia, altresì, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
In particolare, l'articolo 1 individua i criteri di delega che si attuano con lo schema di decreto per l'adeguamento del sistema I&R al regolamento, segnatamente alla parte IV e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale articolo elenca gli ambiti di intervento delle disposizioni contenute nello schema di decreto e descrive le finalità della riorganizzazione del sistema nazionale di identificazione e registrazione.
L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nello schema di decreto, aggiuntive rispetto a quelle utilizzate nel regolamento europeo che si ritengono necessarie alla gestione del sistema nazionale I&R.
L'articolo 3 individua le autorità competenti e l'autorità veterinaria centrale per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in materia. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa per quanto concerne gli animali detenuti presso strutture militari e i contingenti impegnati nelle missioni internazionali. In attuazione del criterio di delegaPag. 23 di cui alla lettera b) dell'articolo 14, comma 2, il Ministero della Salute è indicato quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali.
L'articolo 4 reca, in sintesi, le competenze e le responsabilità attribuiti ai vari soggetti per il funzionamento del sistema I&R, ciascuno per i propri ambiti.
L'articolo 5 disciplina gli obblighi degli operatori per la registrazione delle proprie attività e degli stabilimenti in ottemperanza al regolamento con indicazione delle tempistiche e con rinvio al manuale operativo per le modalità di registrazione.
L'articolo 6 descrive gli obblighi degli operatori per il riconoscimento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio alla normativa dell'Unione europea e al manuale operativo per le modalità di riconoscimento.
L'articolo 7 individua nella BDN il registro nazionale di cui all'articolo 101, comma 1, e 185, comma 1, del regolamento, descrive le informazioni contenute in essa e la responsabilità dell'operatore per la sua tenuta ed aggiornamento. Sono inoltre descritte le misure di sicurezza adottate per il suo funzionamento, le modalità per la consultazione dei dati della BDN con la tutela dei dati personali. Infine prevede l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R.
L'articolo 8 descrive gli obblighi di conservazione della documentazione prevista dal regolamento da parte dell'operatore. In particolare, fissa l'obbligo per l'operatore di compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento di cui agli articoli 105 (1, c), 110 (1, c) e 186 (1, b) del regolamento, con le modalità indicate nel manuale operativo.
L'articolo 9 individua gli obblighi dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali e i tempi massimi di registrazione in BDN degli eventi che li riguardano.
L'articolo 10 individua gli obblighi dell'operatore per garantire la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni.
L'articolo 11 descrive i criteri generali per l'autorizzazione, l'applicazione e la gestione dei mezzi di identificazione di alcuni ungulati.
L'articolo 12 individua gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione.
L'articolo 13 individua gli obblighi dei responsabili dei macelli.
L'articolo 14 descrive, con rinvio al manuale operativo, i controlli effettuati dall'autorità competente per verificare l'applicazione del sistema I&R da parte degli operatori e la registrazione dei risultati di tali controlli.
L'articolo 15 descrive le misure attuate dall'autorità competente in caso di riscontro di non conformità in applicazione degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625.
L'articolo 16 individua le responsabilità del proprietario e dell'operatore di animali da compagnia e delle regioni e province autonome, prevedendo la pubblicazione di un decreto del Ministro della Salute per l'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale.
Fa presente, poi, che gli articoli da 17 a 21 attuano il criterio di delega di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, comma 2, lettera p), ossia quello volto a «introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429» prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente, per le violazioni di cui agli articoli 5,6,8 e 9,10,11,12 e 13, 16 del regolamento europeo.
La maggior parte delle sanzioni previste riguardano fattispecie equivalenti già sanzionate dalla normativa abrogata dal presente decreto e contenute nei decreti legislativi di attuazione di direttive europee che disciplinano il sistema I&R di specifiche specie animali. Nell'ottica del regolamento anche le sanzioni devono essere armonizzate e non più distinte per singole specie animale.
In particolare l'articolo 21 descrive le modalità di irrogazione delle sanzioni prevedendo che il Ministero della Salute, i Pag. 24Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, provvedano, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e, al comma 3, fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Le sanzioni irrogate dalle Amministrazioni Centrali in materie di competenza statale sono introitate al bilancio dello Stato. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della salute.
L'articolo 22 prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&R.
L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021 che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.
L'articolo 23 reca le disposizioni di attuazione transitorie e finali, individuando i tempi ritenuti necessari per la completa attuazione del decreto, per la pubblicazione del suo manuale operativo e di ulteriori disposizioni ministeriali finalizzate alla piena riorganizzazione del sistema I&R nazionale.
L'articolo 24 dispone le modalità per la formazione degli operatori. Le attività formative devono essere organizzate dalle autorità locali competenti, ma le spese sono a carico degli operatori.
L'articolo 25 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni svolgano le attività previste dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Preannuncia, infine, la massima disponibilità al fine di giungere all'elaborazione di un parere ampiamente condiviso.
Susanna CENNI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 382.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Susanna CENNI, presidente, avverte che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il prescritto parere al Governo sullo schema di decreto in esame entro il termine del 16 giugno prossimo. Segnala, al riguardo, che non risulta ancora pervenuto il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto le Commissioni non potranno concluderne l'esame prima che tale parere sia stato effettivamente trasmesso.
Cede, quindi, la parola ai relatori De Martini per la XII Commissione e Golinelli per la XIII Commissione, per illustrare il provvedimento.
Guglielmo GOLINELLI (LEGA), relatore per la XIII Commissione, intervenendo anche a nome del relatore della XII Commissione, ricorda che il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione Pag. 25europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale.
Segnala, preliminarmente, che il citato regolamento fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale rivedendo e abrogando la precedente normativa europea, alla luce della strategia dell'Unione in materia di sanità animale 2007- 2013 «Prevenire è meglio che curare», che tiene conto, nell'ottica «One Health», del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.
Fa presente che l'obiettivo generale è quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali, dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali e/o all'uomo.
Segnala, al riguardo, che il legislatore europeo con il regolamento (UE) 2016/429, facente parte di un pacchetto più ampio, ha rivisto tutta la normativa relativa alla filiera agroalimentare, modificando totalmente l'approccio all'intero settore della sanità animale. Tale riforma a livello europeo ha imposto una revisione della normativa in materia di sanità animale in ambito nazionale molto datata, oggetto di continui aggiornamenti.
In particolare la relazione illustrativa rileva come l'elemento di novità più rilevante sia quello di non prevedere più normative specifiche per ogni singola malattia animale tra quelle finora regolamentate a livello europeo e soggette ad obbligo di notifica a livello internazionale (codice zoosanitario OIE), ma individuare una normativa generale per gruppi di malattie individuate e raggruppate per categorie, cosiddette malattie elencate, secondo criteri previsti ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 e la cui gestione è normata all'articolo 9 del regolamento.
La relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che con il presente schema di decreto legislativo si è inteso introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 e dei regolamenti esecutivi o delegati integrativi che tenga conto dell'assetto costituzionale italiano e dell'organizzazione del sistema sanitario nazionale.
In tal modo, prosegue la relazione illustrativa, si rende conforme la normativa nazionale e l'organizzazione del sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal regolamento e si individuano per ogni adempimento o obbligo previsto dal Regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.
In tale quadro l'articolo 14, comma 1, della legge di delegazione europea 2019-2020 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento e dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione.
L'attuazione delle disposizioni di cui allo schema in commento prevede l'adozione di successivi provvedimenti: dieci decreti del Ministro della salute; sei decreti direttoriali del Ministero della salute nonché due Accordi in sede di Conferenza Stato-regioni.
Nella relazione introduttiva, che si accinge a svolgere si limiterà a descrivere sinteticamente i contenuti dell'articolato. Per ulteriori approfondimenti rinvia al testo dell'atto del Governo, che contiene oltre allo schema di decreto, la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione; rinvia, altresì, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
Fa presente, in particolare, che lo schema di decreto in esame si compone di 34 articoli e quattro allegati.Pag. 26
L'articolo 1 attua il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge n. 53 del 2021 individuando il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale. In tale veste, il medesimo Ministero, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, previo parere della Conferenza Stato-regioni, individua un elenco di malattie diverse da quelle di primaria importanza (di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento), che devono essere normate in modo armonizzato in quanto costituiscono una minaccia grave per la sanità animale e/o pubblica per l'intera Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della salute, le malattie diverse da quelle di primaria importanza sono quelle indicate nell'allegato 1 allo schema in esame. Viene inoltre concessa al Ministero della salute, in qualità di autorità centrale, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, la facoltà di individuare, con decreto, misure più rigorose rispetto a quelle stabilite dal Regolamento stesso (attuazione dell'articolo 269 del Regolamento che elenca il perimetro nel quale tali misure possono essere adottate).
L'articolo 2 elenca le definizioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite dal Regolamento e quelle che si è ritenuto necessario riproporre sulla base della novità introdotte dalla nuova normativa europea.
L'articolo 3 rimette all'autorità veterinaria centrale, ovvero al Ministero della salute, la responsabilità del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal Regolamento (UE) 2017/625; come attuate dall'art. 2, comma 1, lett. c) ed e) del decreto legislativo n. 27 del 2021, con riferimento ai settori relativi alla sicurezza alimentare e all'igiene degli alimenti e dei mangimi. Sempre in linea con il decreto legislativo n. 27 del 2021, sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse con le attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di ogni sospetto o conferma delle malattie elencate nonché delle misure adottate al Ministero della salute al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica di cui all'articolo 7.e delle altre autorità coinvolte nelle attività di prevenzione e controllo delle malattie animali.
L'articolo 4 attua il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lett. e) della legge n. 53 del 2021 assicurando modalità e strumenti affinché le autorità competenti dispongano di un'organizzazione efficace sia nella predisposizione di strategie di prevenzione e controllo delle malattie già circolanti nello Stato membro, sia nella individuazione e attuazione di misure emergenziali – di cui agli articoli 257 e 258 del Regolamento – nel caso che una malattia animale emergente o elencata, originariamente non presente, si manifesti sul territorio nazionale.
Si precisa inoltre che il Ministero della salute, le regioni e le PP.AA. si avvalgono del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e della rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle PP.AA. coordinata dal Capo servizi veterinari (Chief Veterinary Officer – CVO), delegato italiano presso l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE), che garantisce, in caso di rischio per la sanità animale e la salute pubblica, un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unità di crisi ai tre diversi livelli.
L'articolo 5 definisce la riorganizzazione d, definito come organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie animali. Il Centro è elemento fondamentale – nel rapporto tra autorità centrale e autorità competenti regionali e locali –, per l'attuazione della previsione di cui all'articolo 43, comma 2, del Regolamento che impone, nella stesura dei piani di emergenza, la definizione di un Pag. 27ordine gerarchico (Catena di comando) in grado di assicurare un processo decisionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale e la cooperazione con le pertinenti parti interessate.
L'articolo 6 individua modalità e tempistiche per adempiere all'obbligo di notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente (come disposto dall'articolo 18 del Regolamento) mentre l'articolo 7 individua nel Ministero della salute il titolare degli obblighi informativi a carico degli Stati membri verso la Commissione europea in attuazione degli articoli 19 e 20 del Regolamento.
L'articolo 8 fa riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f) della legge n. 53 del 2021 e attua le disposizioni dell'articolo 14 del Regolamento che prevede che l'autorità competente possa delegare a veterinari non ufficiali attività ufficiali e controlli ufficiali elencati nel medesimo articolo.
L'articolo 9 identifica i laboratori di sanità animale (di cui all'articolo 17 del Regolamento) con i laboratori ufficiali designati (previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 27 del 2021) e con i laboratori nazionali di riferimento per la sanità e il benessere animale (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 27 del 2021).
L'articolo 10 definisce gli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali relativi all'attività di prevenzione, sorveglianza e contrasto alla diffusione delle malattie animali. Con riferimento ai corsi di formazione, si prevede che con successivo decreto – da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento – il Ministero della salute, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, con il supporto dei Centri di referenza, definisca le modalità operative specifiche, per specie e tipologia produttiva, per l'applicazione delle misure di biosicurezza enunciate dall'articolo 10, par.1, lettera b) e par. 4 del Regolamento.
L'articolo 11 risponde al criterio di delega di cui all'art. 14, comma 2, lettera i) della legge n. 53 del 2021 e attua gli articoli 24 (Obbligo di sorveglianza degli operatori), 25 (Visite di sanità animale) e 26 (Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente) del Regolamento (UE) 2016/429. In particolare la disposizione intende definire modalità e criteri uniformi da rispettare nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale svolte dagli operatori. In prima battuta, si prevede che gli operatori siano tenuti a conservare traccia delle informazioni e dei dati, inserendoli, per il tramite del veterinario aziendale incaricato ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, nel sistema informativo ClassyFarm.it – se disponibili le apposite funzionalità informatiche.
L'articolo 12 in attuazione degli articoli 26 e 27 del Regolamento e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) 2020/689, impegna il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, ad individuare modalità uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del Regolamento, delle malattie emergenti e di quelle di cui all'allegato 1 al presente decreto. L'articolo è strettamente connesso alle previsioni contenute nell'articolo 11 che ne costituisce la premessa, ribadendo infatti che la sorveglianza svolta dalle autorità competenti si avvale di tutti i dati e le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli ufficiali, di quelli inseriti nel sistema di epidemio-sorveglianza dal veterinario aziendale e degli esiti delle visite di sanità animale.
L'articolo 13 fa riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 relative ai programmi di eradicazione e sorveglianza (da articolo 28 ad articolo 34) come integrate dal Regolamento (UE) 2020/689, individuando il Ministero della salute quale autorità competente ad adottare, con decreto, i piani di eradicazione obbligatori (per le malattie di categorie B) e facoltativi (per le malattie di categoria C) approvati dalla Commissione europea. La disposizione definisce inoltre il grado di coinvolgimento delle regioni e PP.AA. interessate nella procedura, differenziando tra programmiPag. 28 di eradicazione obbligatori, per i quali basta la comunicazione (sentite le regioni e le PP.AA.) e quelli facoltativi per i quali è necessario il previo parere favorevole delle regioni e PP.AA. interessate. L'attuazione dei piani, così come la concessione delle deroghe, è demandata alle Aziende sanitarie locali territorialmente competente sullo stabilimento in cui sono detenuti gli animali; in caso di movimentazioni previo nulla osta dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione.
L'articolo 14 dedicato ai sistemi informativi veterinari, attua il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera h), della legge di delegazione europea 2019-2020. La disposizione, al comma 1 elenca nello specifico le informazioni raccolte dal «Vetinfo.it», ovvero: a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; b) l'uso dei medicinali veterinari; c) gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
L'articolo 15 attribuisce al Ministero della salute l'individuazione, con decreto direttoriale, della tipologia e delle modalità di controllo degli stabilimenti i cui operatori non sono soggetti ai controlli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia (di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento delegato (UE) 2020/689).
L'articolo 16 identifica nel Ministero della salute l'autorità competente deputata a richiedere alla Commissione, su istanza delle regioni e delle province autonome e anche con il supporto dei Centri di referenza nazionali, il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o più malattie elencate di categoria B e C, per una o più delle specie pertinenti, per tutto o parte del territorio, come previsto all'articolo 36 del Regolamento o per determinati compartimenti per una o più malattie elencate di categoria A, B e C ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento. In entrambe le fattispecie le regioni e province autonome sono tenute ad inviare la Ministero della salute i dati comprovanti che le condizioni di cui agli articoli 36 e 37, prodromiche alla richiesta, siano assicurate.
L'articolo 17 prevede che il Ministero della salute, con decreto, previo parere della Conferenza Stato-regioni, adotti i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi, entrambi definiti dalla Direzione strategica nell'ambito del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali. Piani e manuali sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza. In ultimo si prevede che il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni, elabori un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani emergenza a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.
L'articolo 18 regolamenta le misure di controllo da adottare in caso di sospetto di malattia di categoria A o di malattia emergente, definendo le autorità competenti e le procedure da applicare tenuto conto dei Piani di emergenza previsti dal precedente articolo 17. Più precisamente, fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'art. 6 dello schema in esame, fino a che l'Azienda sanitaria locale non escluda ufficialmente la presenza di malattie di categoria A o di malattie emergenti, gli operatori hanno l'obbligo di adottare tutte le misure di controllo previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687 – rispettivamente all'art. 5 per gli animali detenuti in uno stabilimento e all'articolo 70 per gli animali di acquacoltura in stabilimenti.
L'articolo 19 attua l'articolo 58 del Regolamento (UE) 2016/429 – come integrato, per gli animali detenuti terrestri dall'articolo 11 e per gli animali acquatici dall'art. 77, dal Regolamento (UE) 2020/687 – relativamente alle misure applicate a seguito di conferma di focolaio di una malattia di categoria A.
L'articolo 20 attua gli articoli 74 e 76 del Regolamento (UE) 2016/429 – come integrati dagli articoli 68 e 110 del RegolamentoPag. 29 (UE) 2020/686 – concernenti le misure di controllo delle malattie da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia elencata di categoria B e C.
Fa presente, poi, che l'articolo 21 individua nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti a concedere le deroghe – di cui al regolamento (UE) 2020/687 – all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A. Le deroghe, che devono essere comunicate tempestivamente al Ministero della salute, possono essere concesse nei seguenti casi: conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A; in zone soggette a restrizioni; nelle zone di protezione; nelle zone di sorveglianza; nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di categoria A.
L'articolo 22 individua le autorità competenti per la concessione di determinate deroghe distinguendo tra quelle di competenza del Ministero della salute e quelle di competenza delle Aziende sanitarie locali.
Gli articoli da 23 a 30 recano l'apparato sanzionatorio che si applica nei casi di inosservanza di disposizioni contenute nello schema di decreto in esame (art. 23) ovvero di norme del regolamento di immediata applicazione nell'ordinamento interno (artt. da 24 a 30).
Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro di diversa entità, commisurata alla gravità della violazione. A tale proposito, occorre ricordare che l'articolo 268 del regolamento, oltre a prevedere che siano gli Stati membri a determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento stesso, stabilisce che le sanzioni debbano essere «effettive, proporzionate e dissuasive». È in ogni caso fatta salva la possibilità di applicare una sanzione penale qualora il fatto costituisca reato.
Per quanto concerne il sistema sanzionatorio delineato nello schema di decreto si tratta, nella maggior parte dei casi, di sanzioni di nuova introduzione in quanto direttamente correlate alle nuove disposizioni del citato regolamento, come rileva la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame. In particolare, sono di nuova introduzione le sanzioni che riguardano violazioni di disposizioni relative agli animali acquatici, di cui agli articoli 28 e 29, che non trovano corrispondenza nella normativa attualmente vigente.
L'articolo 31 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome, le aziende unità sanitarie locali e il Ministero della difesa per quanto stabilito all'art. 3 dello schema in esame quali autorità competenti allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale e all'accertamento ed irrogazione le sanzioni. Le autorità competenti svolgono le attività di controllo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.
L'articolo 32 prevede, dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, l'abrogazione espressa di tutta la normativa nazionale di recepimento delle direttive oggetto di abrogazione da parte del regolamento e dei decreti legislativi di attuazione dei Regolamenti europei ugualmente abrogati. Di conseguenza risultano abrogati tutti i decreti ministeriali e le Ordinanze Ministeriali senza termine di scadenza, che hanno apportato modifiche o integrazioni alla normativa espressamente abrogata dal presente articolo.
Al riguardo segnala che la relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che nell'ambito della ricognizione effettuata su tutta la normativa in materia di sanità animale si sono riscontrati innumerevoli decreti ministeriali e ordinanze senza termine di scadenza che non sono direttamente connessi ad atti espressamente abrogati, ma che ciò nonostante sono da considerarsi da disapplicare perché totalmente in contrasto con le disposizioni del regolamento o comunque superate da norme nazionali successive che hanno regolamentato in modo diverso la medesima materia, ma che non hanno provveduto ad un'abrogazione espressa.
L'articolo 33 reca misure transitorie relative all'abrogazione di talune norme europee, prevedendo le stesse tempistiche per l'abrogazione delle relative norme nazionaliPag. 30 di attuazione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 277 del Regolamento, le disposizioni del decreto legislativo n. 73 del 2015, relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del Regolamento, fino al 21 aprile 2026.
L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il provvedimento infatti non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica. Si prevede quindi che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Susanna CENNI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
Atto n. 383.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Susanna CENNI, presidente, avverte che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il prescritto parere al Governo, sullo schema di decreto in esame, entro il termine del 16 giugno prossimo. Segnala, al riguardo, che non risulta ancora pervenuto il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto le Commissioni non potranno concluderne l'esame prima che tale parere sia stato effettivamente trasmesso.
Cede, quindi, la parola all'onorevole Sutto che illustrerà la relazione anche per conto del relatore per la XIII Commissione onorevole Maglione.
Mauro SUTTO (LEGA), relatore per la XII Commissione, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Va infatti ricordato che il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche.
Il provvedimento si compone di 18 articoli. L'articolo 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, elenca le definizioni più generali – tra le quali quelle di specie, popolazione, ibrido – applicabili nello schema in oggetto e reca ulteriori definizioni più specifiche.
L'articolo 2 individua nel Ministero della salute l'autorità veterinaria centrale, ai sensi dell'articolo 4, par. 1, punto 55 del Regolamento UE n. 429/2016, responsabile di una serie di adempimenti e definisce quali autorità competenti per l'applicazione del decreto e l'accertamento e la contestazione delle relative sanzioni nell'ambito di rispettiva competenza, le seguenti: il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i Servizi veterinari Pag. 31delle regioni e delle province autonome, le autorità sanitarie locali.
L'articolo 3 vieta, l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Tale divieto tuttavia non si applica, tra gli altri, ai giardini zoologici, agli stabilimenti autorizzati per la protezione degli animali a fini scientifici, alle specie selvatiche riconosciute come animali di compagnia.
L'articolo 4 detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione. La definizione dei criteri da applicare nella individuazione delle specie e la predisposizione del relativo elenco sono rimesse ad un decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'articolo 5, derogando al divieto di cui all'articolo 3, prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, di un elenco di animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche, compresi nell'Allegato I del Reg. UE n. 429/2016, che possono essere detenuti, commercializzati ed importati.
L'articolo 6 detta disposizioni transitorie applicabili ai detentori di specie selvatiche esotiche. Viene stabilito che i detentori di animali delle specie citate, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 ed acquisite entro un anno dall'entrata in vigore del decreto medesimo, sono autorizzati a tenerli in vita fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano adottate misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione e di fuga e siano assicurate agli stessi condizioni di benessere. I soggetti di alcune strutture espressamente indicate che detengono esemplari vivi di specie che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia, a seconda dei casi, al Ministero della transizione ecologica, alla Prefettura, o al Ministero della salute e alla ASL territorialmente competente. I soggetti diversi da quelli espressamente indicati sono tenuti anch'essi a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente. Il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica e sentita la ASL territorialmente competente può autorizzarne la detenzione. Disposizioni particolari vengono dettate per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti.
L'articolo 7 consente ai detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di tenerli e commercializzarli, prevedendo, in tal caso, l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di identificazione, di registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
L'articolo 8 rimette ad un decreto del Ministero della salute la definizione, nel rispetto della pianificazione vigente, delle caratteristiche (strutturali e funzionali) degli stabilimenti che detengono gli animali citati nei precedenti articoli, qualora non siano già disciplinati da norme nazionali o unionali.
L'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti.
L'articolo 10 dispone l'applicazione ai soggetti di cui al presente provvedimento, delle vigenti norme di vigilanza sanitaria, anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in presenza di episodi di mortalità con causa incerta. A tale scopo si dispone che venga assicurato il coinvolgimento, diretto o indiretto, dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, lettere a) e b) e 10 del decreto legislativo n. 27 del 2021..
Fa presente che l'articolo 11 stabilisce che chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in Pag. 32vendita o cessione, appartenenti a specie selvatiche autoctone, esotiche o animali da compagnia inclusi nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2016/429, deve inserire nell'annuncio stesso l'identificativo dell'animale o della fattrice – in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge –, o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. I citati animali devono essere sempre accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.
L'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) del Codice penale.
L'articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie di cui al provvedimento in esame che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo.
L'articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale. In particolare costituisce un illecito penale, di natura contravvenzionale, punito con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 20.000 a 300.000 euro: la violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale; la violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica o delle prescrizioni dell'autorizzazione alla detenzione.
L'articolo 15 interviene sull'articolo 727-bis del codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, per inserirvi un ulteriore comma. La norma punisce con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, previsti dall'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
L'articolo 16 dispone le abrogazioni. Vengono abrogati: l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che vieta chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, prevedendo e disciplinando le relative eccezioni; il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159 in materia di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, il decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2006 relativo all'individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca.
L'articolo 17 reca le disposizioni finali. Vengono apportate limitate modifiche al comma 8 dell'articolo 5-bis della citata legge n. 150 del 1992, disciplinante l'esenzione dall'obbligo di denuncia di esemplari di specie selvatica delle istituzioni di ricerca pubbliche o private.
Vengono poi apportate alcune modifiche alla legge di bilancio 2021, legge n. 178 del 2020, dirette ad introdurre alcune specifiche ai commi 755 e 756, concernenti, rispettivamente, la denominazione del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati e l'introduzione di una specifica riguardante l'attribuzione ai proprietari degli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge n. 150 del 1992 sottoposti a sequestro.
L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Lorenzo VIVIANI (LEGA) osserva come gli atti del Governo all'esame delle CommissioniPag. 33 avranno certamente un forte impatto sulle attività economiche e presentano un contenuto altamente tecnico. Al riguardo, ritiene che le Commissioni potrebbero svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente coinvolti al fine di acquisire utili elementi conoscitivi sui principali profili problematici.
Raffaele NEVI (FI) si associa alla proposta avanzata dal collega Viviani, al fine di consentire alle Commissioni di poter esprimere un parere ragionato sugli schemi di decreto in esame e di approfondirne l'impatto sui comparti economici interessati.
Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE), nel condividere la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni, riterrebbe utile che fra i soggetti coinvolti fossero incluse anche le associazioni rappresentative dei veterinari.
Rossana BOLDI (LEGA) si associa alle richieste di approfondimento formulate dai colleghi intervenuti in precedenza, segnalando in ogni caso l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni breve, mirato e circoscritto solo ad alcuni soggetti, con la possibilità in alcuni casi di richiedere esclusivamente l'invio di memorie. Motiva tale richiesta anche con la necessità di tenere conto dei numerosi impegni all'ordine del giorno delle due Commissioni.
Maria Cristina CARETTA (FDI), associandosi alla proposta di svolgere un ciclo di audizioni, sottolinea l'importanza di approfondire gli effetti dei provvedimenti in discussione su alcune attività economiche, tra le quali segnala, in particolare, l'allevamento, la vendita degli animali esotici, nonché l'organizzazione di mostre e fiere.
Guglielmo GOLINELLI (LEGA) nel condividere l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni al fine di approfondire i principali profili problematici di natura tecnica, chiede alla presidenza di verificare la possibilità di posticipare il previsto termine per l'espressione del parere, nell'imminenza delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.
Antonella INCERTI (PD) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Boldi al fine di prevedere un ciclo di audizioni realmente breve e mirato ad approfondire soltanto le questioni tecniche più rilevanti.
Lorenzo VIVIANI (LEGA) dichiara di condividere la richiesta formulata dal collega Golinelli circa la possibilità di una breve proroga del termine per l'espressione del parere delle Commissioni, verificando quindi la disponibilità del Governo in tal senso.
Susanna CENNI, presidente, alla luce del dibattito fin qui svoltosi e in accordo con la presidenza della XII Commissione, ricorda che le Commissioni, prima di concludere l'esame degli atti assegnati dovranno comunque attendere la trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le presidenze valuteranno quindi, eventualmente, l'opportunità di chiedere al Governo una breve proroga del termine per l'espressione del prescritto parere.
Invita, pertanto, i rappresentanti dei gruppi a far pervenire, entro le ore 13 della giornata di domani, le indicazioni circa i soggetti che intendono audire, anche al fine di poter organizzare una seduta dedicata allo svolgimento delle audizioni e di chiedere a qualcuno di essi l'invio di un contributo scritto.
Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.