CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 maggio 2022
793.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 11 maggio 2022. – Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (C. 3591 Governo).
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3591 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, composto da 9 articoli per un totale di 37 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla duplice ratio di assicurare, per un verso, lo svolgimento delle elezioni amministrative e dei referendum con modalità idonee a garantire il necessario distanziamento sociale e la prevenzione dei rischi del contagio da COVID-19 e, per un altro, di prevedere nuove modalità operative, precauzionali e di sicurezza, da osservare ai fini della raccolta del voto;

     per quanto attiene al requisito, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, dell'immediata applicazione delle misure previste dal decreto-legge, si segnala Pag. 4che 3 dei 37 commi prevedono provvedimenti attuativi; in particolare è richiesta l'adozione di 3 decreti ministeriali;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimento per quanto concerne la chiarezza della formulazione; in particolare, il comma 7 dell'articolo 3 prevede il riconoscimento ai componenti delle sezioni elettorali costituite presso le strutture sanitarie dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980, aumentato del 50 per cento, senza specificare tuttavia se si faccia riferimento sempre al comma 4 di tale articolo, che stabilisce un onorario fisso forfettario di 90 euro per il presidente e di 61 euro per i componenti, ovvero, per i comuni nei quali si svolgano solo i referendum, agli specifici onorari previsti dal comma 5, lettera c), per tali consultazioni (79 per il presidente e 53 per i componenti); il comma 6 dell'articolo 4 prevede che, ai fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni elettorali, le disposizioni del decreto si applicano anche alle elezioni regionali dell'anno 2022; rilevato che, allo stato, nell'anno 2022 sono previste elezioni regionali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, si valuti l'opportunità di inserire la previsione del comma 6 in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale; il comma 3 dell'articolo 6 prevede l'introduzione, nell'anno 2023, in via sperimentale di forme di voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum; sul punto, rilevato che l'implicita finalità sottesa alla disposizione in esame è quella di differire dal 2022 al 2023 l'entrata in vigore in via sperimentale del citato voto in via digitale, previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), si valuti l'opportunità di intervenire direttamente con una novella sull'articolo 1, comma 628, della legge n. 160 del 2019, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; infine, il comma 2 dell'articolo 8 prevede che al rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012; al riguardo, rilevato che l'autorizzazione di spesa è in realtà disposta dal comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011, come novellato appunto dal decreto-legge n. 179 del 2012, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione sostituendo il riferimento alla norma novellante con quello alla norma novellata, in coerenza con il paragrafo 3, lettera c) della richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     l'articolo 7, comma 6, lettera b), numeri da 2) a 6) e lettera c), opera la modifica puntuale di alcune disposizioni del regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001 in materia di voto degli italiani all'estero (DPR n. 104 del 2003), in contrasto con il paragrafo 3, lettera e) della richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di non ricorrere “all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi”; tale contrasto della previsione della circolare potrebbe essere superato riformulando la disposizione nel senso di un'autorizzazione al Governo ad apportare le modifiche al regolamento;

     il testo del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-Pag. 5bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a modificare l'articolo 7, comma 6, nel senso di sopprimere i numeri da 2) a 6) della lettera b) e la lettera c) e di aggiungere, dopo il comma 6, il seguente: “6-bis Il Governo è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le ulteriori modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo, in particolare prevedendo, agli articoli 19 e 20 del medesimo regolamento:

   a) che copia del provvedimento di costituzione dei seggi elettorali, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19, sia trasmessa, oltre che alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e al comune di Roma, anche alle prefetture-uffici territoriali del Governo e ai comuni di Milano, Bologna, Firenze e Napoli;

   b) che il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richieda la nomina di un presidente e di quattro scrutatori per ciascun seggio non solo al presidente della corte di appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma ma anche ai presidenti delle corti di appello e alle commissioni elettorali comunali di Milano, Bologna, Firenze e Napoli;

   c) che i riferimenti all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero siano integrati, per gli adempimenti di cui agli articoli 19, commi da 4 a 7, e 20, comma 3, mediante il riferimento agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, introdotto dal comma 1 del presente articolo.”

   conseguentemente, al comma 8, le parole “ai commi da 1 a 6” dovranno essere sostituite con le seguenti: “ai commi da 1 a 6-bis”;

  Il Comitato osserva inoltre:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3 comma 7; l'articolo 4 comma 6; l'articolo 6 comma 3 e l'articolo 8 comma 2.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 11 maggio 2022. – Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

  La seduta comincia alle 15.

Audizione del prof. Nicola Lupo, coordinatore dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, su qualità della legislazione ed emergenza.

  Carlo SARRO, vicepresidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

  Il prof. Nicola LUPO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Valentina CORNELI, Cosimo Maria FERRI e Devis DORI.

  Il prof. Nicola LUPO risponde alle domande poste.

  Carlo SARRO, vicepresidente, ringrazia il professor Lupo e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.