ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.
La seduta comincia alle 14.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
COM(2021)564 final.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.
Francesco BERTI (M5S), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 1).
La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757.
COM(2021)551 final.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 2).
La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.
La seduta comincia alle 14.15.
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
C. 3423 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 maggio 2022.
Piero DE LUCA (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 3).
La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Pag. 151 Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
Premette che l'Accordo in esame intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge n. 885 del 1960.
Ricorda che la convenzione del '57 con la ex Jugoslavia, tuttora in vigore, riflette la particolare situazione storica nella quale fu negoziata, che comportava l'esigenza italiana di tutelare la nostra comunità oltre confine. Nel mutato quadro giuridico, il nuovo accordo bilaterale oggetto di ratifica reca disposizioni più rigorose rispetto alla vigente convenzione, soddisfacendo al contempo l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e delle loro famiglie. Sono in particolare apportate alla vigente convenzione modifiche in relazione ad alcune prestazioni istituzionali erogate dall'INPS, concernenti in particolare le pensioni (Capitolo II dell'Accordo), l'indennità di disoccupazione (Capitolo IV dell'Accordo) e le prestazioni familiari (Capitolo V dell'Accordo).
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei contenuti dell'Intesa, che si compone di quarantotto articoli, avverte che si limiterà a ricordarne solo alcuni, nei termini di seguito riportati.
L'articolo 2 individua le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord: esse riguardano, in particolare, l'invalidità, la vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia e le cure mediche, l'assicurazione contro la disoccupazione e le prestazioni familiari.
L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.
L'articolo 10 disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria, a condizione che essa sia prevista dalla legislazione di uno dei due Stati, il cumulo dei periodi assicurativi e i limiti di applicazione di questi istituti.
L'articolo 18 prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione.
L'articolo 19 disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.
L'articolo 25 disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.
Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, che appare coerente con l'indirizzo del Governo in ordine all'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nell'UE e suscettibile di favorire un incremento dei rapporti economici tra le due parti dell'Accordo, propone di esprimere un parere di nulla osta.
La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di nulla osta della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
C. 3539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Pag. 152 Matteo COLANINNO (IV), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, siglato a Roma il 18 giugno 2021, che analogamente al provvedimento esaminato in precedenza con riferimento alla Macedonia del Nord, s'inserisce nel quadro degli interventi concernenti i rapporti con i Paesi dell'Est europeo, con l'obiettivo di facilitare il flusso di dati e informazioni tra i Paesi inerenti alle prestazioni di sicurezza sociale, nonché quello di assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.
Ricorda che la comunità moldava residente in Italia conta oltre 120 mila cittadini dotati di un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23 mila che hanno acquisito la cittadinanza italiana.
Informa che l'Accordo – il cui campo di applicazione è limitato all'esportabilità delle pensioni – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, consentendo alle autorità moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche, mentre la normativa vigente già prevede l'esportabilità delle prestazioni pensionistiche e delle rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione analitica dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e 16 articoli, si limita a ricordare che l'articolo 2 individua il campo di applicazione per materia per ciascuna delle due Parti; l'articolo 3 stabilisce che l'Accordo si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari; l'articolo 4 garantisce l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo; l'articolo 10 prevede che le istituzioni di ogni Parte paghino le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.
Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, che al pari di quello esaminato in precedenza appare coerente con l'indirizzo del Governo in ordine all'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nell'UE e suscettibile di favorire un incremento dei rapporti economici tra le due parti dell'Accordo, propone di esprimere un parere di nulla osta.
La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di nulla osta del relatore.
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531 Gadda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione agricoltura, la proposta di legge di iniziativa parlamentare in materia di «Disciplina dell'ippicoltura», nel testo risultante dall'esame in sede referente, che si compone di tre articoli: il primo reca le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e previdenziali e ulteriori disposizioni in materia anche fiscali; il secondo articolo reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province, mentre il terzo contiene le disposizioni finanziarie.
Fa presente che la relazione introduttiva al testo originario del provvedimento evidenzia che la legislazione vigente legata al comparto degli equidi è penalizzata da una grande frammentazione, per cui risulta disomogenea per quanto concerne gli ambiti fiscale, previdenziale, urbanistico, ambientale e amministrativo. Tale disomogeneità crea, nella prassi, profili di incertezza agli operatori del settore che si trovanoPag. 153 a dover risolvere difficoltà di inquadramento della loro attività, come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche e le aziende agrituristiche che gestiscono attività di turismo equestre, o a dovere osservare norme in materia di gestione dei rifiuti che non tengono conto delle specificità del settore operativo in esame.
Per i profili di competenza, ricorda che la legislazione europea è intervenuta sul settore attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici. Ricordo in particolare il progetto europeo Animal Welfare Indicators (AWIN) che misura indicatori di benessere animale anche con riferimento agli equidi. Richiamo inoltre la normativa europea in materia di sanità animale (regolamento (UE) 2016/429) e quella in materia di metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino, di cui al regolamento (UE) 2015/262), recepite in Italia con l'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha affidato al Ministero della salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi, abrogando le norme che la ponevano sotto il controllo dell'UNIRE.
Passando a descrivere il contenuto del provvedimento in esame, evidenzia che l'articolo 1 fornisce le definizioni inerenti all'attività di ippicoltura. Più nel dettaglio, si intende tale l'attività che interessa tutti gli equidi e che riguarda la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Inoltre, sono considerate connesse all'attività agricola le seguenti attività: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione della produzione del seme; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone; la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi; la promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e allevamenti e le cliniche veterinarie; la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.
Segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, si prevede l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dal provvedimento, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera.
Al riguardo, ricorda che in passato la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 25 aprile 2013 (causa C-212/11) aveva censurato l'applicazione di una aliquota Iva ridotta alle cessioni di levrieri e cavalli, non destinati alla preparazione di prodotti alimentari, al noleggio di cavalli e a taluni servizi, in quanto in contrasto con alcuni degli obblighi previsti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, ha inserito, nell'allegato III, punto 11-bis, della predetta direttiva 2006/112/CE, proprio la fattispecie in esame relativa agli equini vivi e alle prestazioni di servizi ad essi connessi, rendendo la disposizione in esame coerente con il diritto dell'Unione.
Continuando nell'illustrazione del testo, ricorda che il successivo comma 7 dell'articolo 1 prevede che gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura siano considerati, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lavoratori agricoli dipendenti. Infine, il comma 8 fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.
L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e Pag. 154nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
In conclusione, considerati i limitati profili di competenza della Commissione, propone di esprimere, già nella seduta odierna, un parere di nulla osta.
La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di nulla osta della relatrice.
La seduta termina alle 14.30.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.
Atto n. 374.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 21 aprile 2022.
Emanuela ROSSINI, presidente, fa presente che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo non può essere concluso. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.