SEDE REFERENTE
Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.15.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2022.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, ricorda che, nella precedente seduta, il sottoscritto, in qualità di relatore, e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sulle proposte emendative e subemendative presentate. Passa quindi all'esame delle singole proposte emendative e subemendative.
La Commissione respinge l'emendamento premissivo Bruno Bossio 01.01.
Manfredi POTENTI (LEGA), interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.2 che sopprime gli articoli 1 e 2 del testo in esame. Evidenzia che, trattandosi di un emendamento soppressivo, non ci sarebbe alcunché da dire, se non quanto di utile ad illustrare la posizione della Lega. A tale proposito rammenta che tale posizione è stata più volte espressa, anche con la presentazione della proposta di legge C. 2160 del collega Molinari, ribattezzata «droga zero». Nel rilevare come sul tema si manifestino sensibilità diametralmente opposte, fa presente che il testo in esame, benché muova da intenti condivisibili quanto agli aspetti incriminatori di alcune fattispecie, presenta anche su questo versante ampi spazi di miglioramento con riguardo agli strumenti più idonei a disciplinare la materia. Sottolinea che il testo in esame, determinando un'apertura indiscriminata, benché formalmente limitata all'uso personale, Pag. 28alla facoltà del singolo di autoprodurre la cannabis, costituisce un messaggio culturalmente grave in favore del consumo di sostanze pericolose dal punto di vista sanitario e socialmente contrarie alle prospettive di crescita dei nostri giovani. Pertanto, nel sottolineare come l'intento del provvedimento sia quello di liberalizzare la produzione di sostanze stupefacenti, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.2 ha una natura politica e non tecnica.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ad integrazione delle considerazioni del collega Potenti, sottolinea come le legittime preoccupazioni nutrite in qualità di legislatori nonché di genitori siano dovute anche al fatto che il testo in esame costituisce un allargamento dell'offerta che finisce per tradursi necessariamente anche in un allargamento del mercato. Nel far presente a tale proposito che si tratta di un meccanismo consueto anche in altri ambiti, per cui alla fornitura di maggiori servizi consegue il desiderio dell'utente di averne a disposizione di ulteriori, rileva come solo apparentemente il testo in esame costituisca il «male minore». Evidenzia infatti il rischio che le persone che coltivano la cannabis per uso personale, trovandosi in difficoltà economica, passino dalla condizione di coltivatori a quella di spacciatori per necessità. Precisa infatti che, come sperimenta chiunque faccia pratica penale e si sia trovato ad assistere giovani tossicodipendenti, il confine tra consumatori e spacciatori è pressoché inesistente. Pertanto, rileva che la norma, pur muovendo da un obiettivo condivisibile, finisce per allargare il mercato e per incentivare l'uso di sostanze sempre più pesanti. Aggiunge che il testo in esame, consentendo a ciascun soggetto maggiorenne la coltivazione e la detenzione, per uso personale, di piante di cannabis, comporta, in presenza di nuclei familiari composti da più persone, ampie possibilità di aggirare la disposizione nonché serie difficoltà di applicazione. Precisa inoltre che la legittimazione della coltivazione della cannabis finirà per ampliare la platea dei potenziali consumatori, dal momento che renderà più facile l'accesso alla sostanza che, allo stato attuale, richiede invece la ricerca di contatti con spacciatori e con ambienti pericolosi. Nel ritenere che le considerazioni fin qui svolte, basate sull'esperienza concreta, debbano indurre ad una riflessione profonda, ribadisce come la coltivazione ad uso personale in caso di necessità si possa trasformare anche in una fonte di reddito. In conclusione, evidenzia che il provvedimento presenta vantaggi decisamente inferiori agli svantaggi potenziali.
Eugenio SAITTA (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Mario PERANTONI, presidente, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Roberto TURRI (LEGA), nel rammentare che l'emendamento Potenti 1.2 è volto a sopprimere gli articoli 1 e 2 del provvedimento, dichiara di trovare abominevole il tentativo di consentire la coltivazione ad uso personale di piantine di cannabis. A tale proposito fa presente che l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 5 peggiora la situazione dal momento che prescinde dal numero di piantine, purché per la coltivazione vengano utilizzati strumenti rudimentali. Precisa che, oltre a trovare abominevole la disposizione, non ne capisce il senso, non condividendo l'opinione secondo cui tale testo dovrebbe contribuire a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Rammenta come la contrarietà della Lega sia stata già manifestata in altre occasioni, dal momento che la proposta di legge del collega Molinari, con cui è stato avviato l'iter dei provvedimenti in materia, si muove in una direzione completamente opposta. A suo parere infatti non sussiste alcuna differenza tra le cosiddette droghe leggere e le cosiddette droghe pesanti, trattandosi comunque di droga. Nel ribadire di non comprendere la finalità del testo in esame, rileva la pericolosità delle sostanze stupefacenti e sottolinea che l'uso di cannabis provoca danni alla salute oltre ad incentivare in molti casi gli effetti negativi di malattie concomitanti, soprattuttoPag. 29 di natura psicologica. Esprime il proprio disaccordo anche rispetto alla diffusa convinzione che ci si fermi all'uso degli «spinelli» e non si vada oltre. In conclusione manifesta l'intenzione del gruppo della Lega di battersi per contrastare la proposta in esame che considera, come già detto, abominevole.
Gianluca VINCI (FDI) ritiene pregevole l'emendamento Potenti 1.2 dal momento che la norma in esame, oltre a legalizzare la produzione e l'uso della cannabis, è anche scritta male, considerato che si sarebbe potuto redigere una disposizione più in linea con i dettami attuali. Fa presente infatti che consentire la coltivazione della cannabis, purché per uso personale, comporta inevitabilmente una autodenuncia da parte del soggetto che a sua volta determina la segnalazione al prefetto con le possibili conseguenze amministrative della sospensione della patente e del ritiro dei documenti per l'espatrio. Nel sottolineare pertanto come, in assenza di una modifica delle disposizioni amministrative vigenti, il testo in esame costituisca una maxi segnalazione di massa, si associa alle considerazioni del collega Paolini con riguardo alla possibilità di aggirare il limite di piantine coltivabili, nel caso ciò avvenga nell'ambito di un nucleo familiare composto da più persone maggiorenni. Dal momento che, in caso di coltivazione illegittima, è prevista l'applicazione di sanzioni penali, ritiene ragionevole presumere la solidarietà dei familiari nei confronti del soggetto interessato, evidenziando come in simili casi il magistrato avrà difficoltà a dichiarare infondata la coltivazione per uso personale da parte della nonna sulla base della sua anzianità. Nel rammentare già a legislazione vigente le altalenanti posizioni della magistratura in materia di coltivazione e detenzione di cannabis, sottolinea che il testo in esame introdurrà nuove difficoltà interpretative. Evidenzia inoltre come ulteriore confusione derivi dal fatto che la coltivazione deve riguardare piante femmine di cannabis, comportando inevitabilmente criticità anche negli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Nel ribadire che l'ampiezza e la genericità della norma la trasformano in una legalizzazione di massa dell'uso di sostanze stupefacenti, rileva la criticità rappresentata dal requisito della rudimentalità degli strumenti di coltivazione utilizzati. A suo avviso l'uso di strumenti rudimentali non significa necessariamente che la coltivazione sia riservata all'uso personale e oltretutto sarà onere del magistrato decidere di volta in volta se lo strumento sia da considerarsi rudimentale o meno, con la conseguenza di possibili trattamenti diversi dei soggetti coinvolti. Un aspetto ancor più grave è rappresentato dal fatto che, in caso di abuso di coltivazione, il testo in esame prevede sempre il beneficio della sostituzione della pena detentiva con lo svolgimento di lavori socialmente utili, senza attribuire al magistrato la facoltà di decidere caso per caso, come previsto di norma. Aggiunge inoltre che, qualora si tratti di un soggetto che si è autodenunciato o che partecipa ad un progetto di recupero, il citato beneficio viene esteso anche ad altri reati eventualmente commessi, in tal modo disegnando un percorso preferenziale a vantaggio dei tossicodipendenti. Nel far presente a tale proposito che sono esclusi soltanto i reati contro l'integrità della persona, sottolinea che si tratta di norme di favore nei confronti di chi fa uso di droga, destinate ad incentivare l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Alla luce di tali considerazioni ritiene quindi doveroso approvare l'emendamento Potenti 1.2.
Maura TOMASI (LEGA) sollecita tutti i colleghi ad approvare l'emendamento Potenti 1.2, partendo dal presupposto del disvalore sociale delle norme introdotte dal testo in esame. Precisa che funzione del codice penale è quella di individuare i comportamenti che non possono essere tenuti e a fronte dei quali si determinano specifiche conseguenze sanzionatorie, distinguendoli da quelli legittimi. Fatta tale precisazione, evidenzia la contraddittorietà del provvedimento in esame, dal momento che si consente di coltivare la cannabis mentre perdura la vigenza della norma che vieta la detenzione delle sostanze stupefacenti. Ritiene pertanto che il testo in esame costituisca una aberrazione del diritto e della funzione educativa del legislatore, richiamandoPag. 30 al contempo la propria esperienza personale in virtù della quale, come tanti della sua età, ha visto amici iniziare fumando uno «spinello» per poi finire con una siringa nel braccio. Non se la sente pertanto di approvare una norma come quella in esame, sottolineando che ai giovani bisognerebbe far capire al contrario come l'uso di cannabis sia molto spesso soltanto il primo passo verso l'utilizzo di sostanze stupefacenti più pesanti. Sollecita pertanto i colleghi a un supplemento di riflessione, rilevando la grande responsabilità che essi si assumono nei confronti dei cittadini e soprattutto dei più giovani. Rileva inoltre le difficoltà applicative di tale disposizione, dal momento che sono tuttora in vigore le norme amministrative che, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti, possono comportare la sospensione della patente e il ritiro dei documenti per l'espatrio. Evidenziando come, in qualità di penalista, abbia visto spesso soggetti spacciatori assolti perché la coltivazione di sostanze stupefacenti è stata ritenuta legittima per motivi di salute, fa presente che il legislatore, lungi dal fare l'avvocato, ha una funzione educativa. Reitera pertanto l'invito alla riflessione.
Martina PARISSE (CI), facendo presente che ha presentato l'emendamento 1.5 che va nella medesima direzione di quello attualmente in discussione, sottolinea che la posizione del Gruppo Coraggio Italia è quella della contrarietà a tale provvedimento e al principio che ne è alla base. Difatti, ritiene che, se dovesse esser approvata, la proposta di legge inciderà negativamente sul futuro dei giovani e che, tra i vari comportamenti che costituiscono un rischio per i giovani, l'assunzione di droga ricopre senz'altro un ruolo di primo piano. Inoltre, sottolinea che il compito dello Stato dovrebbe essere quello di supportare i giovani nel proprio processo crescita e non quello di incentivare l'uso di droghe. Facendo presente che non ritiene valida la distinzione tra droghe leggere e pesante e che tutte creano dipendenza fisica e psichica, rammenta che il legislatore dovrebbe adottare leggi volte a tutelare la salute dei cittadini, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Inoltre, evidenzia che ulteriori conseguenze negative di tale normativa, se approvata, saranno la compromissione della salute non solo degli utilizzatori, ma di tutta la collettività, il danneggiamento anche delle famiglie dei soggetti che utilizzano sostanze stupefacenti e la diminuzione della percezione della pericolosità delle droghe da parte dei giovani.
Alla luce del fatto che ci sono studi scientifici che evidenziano come soggetti tossicodipendenti abbiano iniziato ad utilizzare droghe proprio con l'assunzione di cannabis, ritiene che sia davvero difficile giustificare un testo come quello attualmente in discussione.
Inoltre, in riferimento alla previsione della possibilità di coltivare fino a quattro piante femmine di cannabis, da un lato, si chiede chi vigilerà sul rispetto di tale numero e, dall'altro, sottolinea che il vero problema non sia la quantità di piante coltivate ma la quantità contenuta di principio attivo. A tal proposito, ricorda che il contenuto di THC presente nelle piante può variare da pianta a pianta e che pertanto la quantità di piante è un dato irrilevante rispetto alla quantità di principio attivo presente nelle stesse. Rammentando che l'assunzione di cannabis causa danni gravi al sistema cerebrale e nervoso, sottolinea che, secondo alcuni studi scientifici, gli effetti negativi si manifesterebbero maggiormente nei soggetti giovani. Infine, invita a non strumentalizzare i malati al fine di legalizzare l'assunzione di cannabis.
Pietro PITTALIS (FI) annuncia che il gruppo Forza Italia voterà a favore di questo emendamento.
Alessandro PAGANO (LEGA) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative e subemendative presentate dal Gruppo Lega.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Potenti 1.2. e Zanettin 1.6.
Manfredi POTENTI (LEGA), premettendo che la natura soppressiva degli emendamenti in discussione consente di svolgere Pag. 31delle considerazioni sulle criticità presenti nell'articolo 1 del testo in discussione, ritiene che particolarmente problematica sia la specificazione della natura femminile delle piante di cannabis, di cui sarebbe consentita la coltivazione. In particolare, fa presente che, secondo fonti specialistiche, l'individuazione della natura maschile o femminile delle piante di cannabis è particolarmente complessa e che, anche a causa di fattori di stress come variazioni di temperatura o di umidità, tale natura genetica potrebbe mutare. Pertanto, ritenendo inadeguato che il legislatore individui in tale elemento il discrimen tra la natura illecita o meno della condotta prevista, evidenzia come il criterio opportuno da adottare per determinare la natura penale della condotta dovrebbe essere la concentrazione di TCH, criterio, d'altra parte, già previsto da tempo.
Gianluca VINCI (FDI) ritiene che la portata eccessivamente ampliativa rispetto alla disciplina in vigore e la scrittura farraginosa del testo attualmente in discussione comportino la necessità di approvare le proposte soppressive attualmente in discussione, invitando anche il Governo a rivedere la propria posizione sul punto. Sottolineando come vi siano comportamenti che, benché leciti, non siano anche moralmente condivisibili, come ad esempio l'esercizio della prostituzione in un luogo pubblico o la detenzione in pubblico di un'arma, ritiene non accettabile la mancanza nel provvedimento di una norma che vieti la coltivazione in pubblico delle piante di cannabis, come ad esempio quella che potrebbe avvenire su un balcone di un centro abitato, alla vista di soggetti minori. Inoltre, si chiede, visto il tenore della norma in discussione, che rilevanza penale avrà la condotta dei soggetti che coltiveranno piante di cannabis a scopi ornamentali e non per uso personale. Infine, esorta nuovamente all'approvazione degli emendamenti soppressivi in discussione, evidenziando che, se il provvedimento non verrà ampiamente modificato, qualora approvato, vi saranno rilevanti criticità derivanti dalla sua applicazione.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 1.3, Potenti 1.4. e Parisse 1.5.
Alessandro PAGANO (LEGA) sottolinea che con l'approvazione di emendamenti soppressivi verrebbero ripristinate tutte le fattispecie penali oggetto di modifica da parte della proposta di legge che, già dai primi articoli, dimostra la propria inadeguatezza nel disciplinare una condotta non solo indubbiamente illecita ma anche grave per la salute pubblica.
Ritenendo ormai pacifico che chi assume droghe, le quali sono divenute molto più nocive di quelle prodotte in passato, anche attraverso modificazioni genetiche che hanno aumentano la concentrazione di principio attivo, stia danneggiando la propria salute, con danni cerebrali, dimostrati anche dall'aumento delle c.d. «doppie diagnosi», sottolinea che i promotori della proposta di legge se ne assumeranno la responsabilità. Pertanto, facendo presente che non avrebbe rilevanza la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, poiché tutte produrrebbero danni gravi, ritiene che spesso le droghe che si assumono tramite inalazione, come la cannabis, possono risultare più pericolose di droghe come l'eroina, poiché la più facile modalità di assunzione ne farebbe sottostimare la pericolosità.
Ciò premesso, ritiene opportuno soffermarsi, in questa sede, sugli effetti negativi sulla salute pubblica di tale disciplina. In particolare fa presente che le statistiche sugli incidenti stradali dimostrano che l'assunzione di droghe leggere sarebbe la prima causa di incidenti e che la prima causa di morti giovanili sarebbe l'assunzione di droghe, seguita subito dai suicidi, anch'essi, talvolta, riconducibili a situazioni depressive dipendenti dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, rammentando che le innovazioni tecniche nel campo della produzione di stupefacenti hanno determinato l'esistenza di sostanze con effetti sempre più potenti, fa presente che mentre gli effetti ludico-ricreativi legati all'assunzione di cannabis durano intorno alle due ore, quelli avversi possono durare fino a cinque ore, determinando rischi gravissimi non Pag. 32solo per gli assuntori delle sostanze, ma anche per soggetti estranei che con essi si trovano ad entrare in contatto. Ritiene che il fenomeno dell'assunzione di droghe si possa limitare con una legislazione antidroga chiara, come quella in vigore fino al 2012, che ha avuto il merito di far diminuire tale fenomeno.
Infine, invita tutti i Commissari a riflettere attentamente sulle norme oggetto di discussione e a superare posizioni ideologiche precostituite che non consentono un confronto adeguato sulla materia. Difatti, mentre su scelte etiche che attengono a situazioni soggettive ritiene ammissibile, nonostante la propria contrarietà nel merito, che si invochi la libertà di scelta di ciascuno, come nel caso delle scelte attinenti al fine vita, ritiene che ciò non possa valere quando le proprie azioni possono avere conseguenze negative su soggetti estranei e incolpevoli.
La Commissione respinge l'emendamento Turri 1.7.
Martina PARISSE (CI) illustra l'emendamento Bologna 1.22, di cui è cofirmataria, volto ad evitare che si strumentalizzino i malati a vantaggio della coltivazione della cannabis.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che il principio alla base dell'emendamento Bologna 1.22 sia condivisibile e, in parte, coincidente con quelli di cui all'emendamento a sua firma 1.19. Sottolinea infatti che la proposta emendativa in esame prevede l'istituzione di un registro telematico su base nazionale al fine di individuare i soggetti ammessi alla coltivazione e alla detenzione per uso personale a fini terapeutici della cannabis. Evidenziando come a suo avviso sarebbe più opportuno vietare la coltivazione e la detenzione della cannabis anche per tali fini, o introdurre le limitazioni a tali attività previste dall'emendamento a sua firma 1.19, ritiene, tuttavia che, nel momento in cui si prevede la liberalizzazione della cannabis, sarebbe paradossale non prevedere anche l'istituzione di tale registro, in quanto la coltivazione della cannabis rappresenta un'attività borderline rispetto allo spaccio della stessa.
Martina PARISSE (CI) desidera puntualizzare, pur comprendendo le difficoltà che i malati possono avere, che Coraggio Italia ritiene che l'assunzione di cannabis da parte di tali soggetti debba sempre essere prescritta e sottoposta al controllo dei medici.
La Commissione respinge l'emendamento Bologna 1.22.
Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 1.8, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato in discussione. Precisa che questo emendamento e le successive proposte emendative del suo gruppo sono volti a sopprimere delle disposizioni lacunose. Evidenzia infatti come il testo in esame non faccia riferimento in alcun punto alla vendita dei semi di cannabis. Sottolineando come, ad esempio, sia vietata la vendita di alcolici ai minori di anni 18, rileva che il testo in esame non prevede il divieto di vendita dei sementi ai minorenni. Nel rammentare come spesso la dipendenza dalla droga avvenga in età adolescenziale, ritiene necessario introdurre il divieto di vendita di semi ai minorenni. A suo avviso tutte le forze politiche dovrebbero essere unite nella correzione di un tale errore che rappresenta una stortura gravissima e che determinerebbe una falla nel sistema.
Ribadisce, pertanto, che il gruppo di Fratelli d'Italia, oltre ad essere contrario ai principi contenuti nel testo in esame, ritiene anche che lo stesso sia indeterminato e lacunoso.
Alessandro PAGANO (LEGA) sottoscrive l'emendamento Bellucci 1.8.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.8.
Gianluca VINCI (FDI) illustrando l'emendamento Bellucci 1.9 di cui è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera b) del comma 1 del testo unificato in discussione, Pag. 33evidenzia come il provvedimento non disponga in merito alla cessione delle piante di cannabis. Nel sottolineare la differenza tra cessione di sostanza e cessione di pianta, ritiene che su una materia così delicata il legislatore dovrebbe essere particolarmente preciso per evitare di lasciare ai giudici il compito di interpretare le norme.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.9.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione sospenderà i propri lavori alle ore 15.45 per consentire all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di svolgere la riunione già convocata per la giornata odierna, prima dell'inizio dei lavori in Assemblea.
Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 1.12, di cui è cofirmatario. Sottolineando come il suo gruppo ritenga particolarmente dannoso introdurre la legalizzazione della cannabis attraverso un provvedimento come quello in discussione, a suo avviso superficiale, invita i colleghi a prestare maggiore attenzione al tema. Ritiene, infatti, che l'atteggiamento della maggioranza nei confronti di un tema particolarmente sentito dalla popolazione – sul quale una parte di essa avrebbe voluto poter esprimere la propria opinione attraverso il referendum – sia eccessivamente leggero, e che si stia svolgendo in Commissione una discussione poco approfondita su un testo «striminzito». Sottolinea, in fine, come sarebbe stato più opportuno, se si voleva adottare un testo che disciplinasse il consumo delle sostanze stupefacenti, approfondirne le tematiche e non limitarsi ad introdurre, in maniera assolutamente svilente anche per il ruolo del Parlamento, poche e limitate modifiche alla disciplina vigente.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.12.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento Turri 1.14, di cui è cofirmatario, che sopprime la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato in discussione, a suo avviso poco chiara. Sottolinea infatti che la disposizione fa riferimento a quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto. Chiede al relatore di precisare come si distinguano le piante di cannabis e quando le stesse siano considerate idonee, nonché che cosa si intenda per «prodotto da esse ottenuto». Ritiene infatti che il legislatore debba essere preciso, al fine di evitare interpretazioni da parte di chi applica le norme. Considerando la disposizione così formulata interminata ed evidenziando come la stessa venga meno al principio di tassatività della norma penale, si domanda se tale indeterminatezza non sia artatamente voluta da alcuni dei sostenitori del provvedimento.
Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 1.13, di cui è cofirmatario, sottolinea come la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato in esame contenga gravi profili di incostituzionalità. Ritiene inoltre che prevedere che «sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione» di quattro piantine di cannabis, sia «demenziale». Evidenzia infatti che la disposizione lascerebbe intendere che tali condotte non siano consentite ai minori di anni 18 e che pertanto, qualora le stesse fossero poste in essere da un minorenne, continuerebbero ad essere considerate un reato. A suo avviso la predetta lettera c) dovrebbe almeno essere modificata, sottolineando come altrimenti il provvedimento raggiungerebbe l'assurdo obiettivo di consentire da una parte la vendita di semi ai minorenni e dall'altra di vietarne agli stessi la coltivazione e la detenzione ad uso personale. Segnala inoltre che prevedere che le piante sono finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto, renderebbe perseguibile la coltivazione delle stesse a fini ornamentali e ritiene altresì che prevedere che le piante debbano essere «idonee» rende indeterminato il numero delle stesse che ciascun individuo può coltivare, in quanto le piante non sono idonee alla produzione di sostanze stupefacenti in tutte le fasi della loro vita. Reputando che la disposizione di cui alla citata lettera c) Pag. 34affronti problematiche gravissime, invita quindi i colleghi a votare favorevolmente sull'emendamento soppressivo Bellucci 1.13.
Roberto TURRI (LEGA), evidenziando come le disposizioni contenute nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato siano eccessivamente indeterminate, ribadisce l'esigenza di sopprimere tale disposizione.
Martina PARISSE (CI) concorda con le osservazioni dei colleghi che l'hanno preceduta e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo agli identici emendamenti soppressivi Bellucci 1.13 e Turri 1.14. Ritiene in particolar modo che dalla citata lettera c) dovrebbero essere soppresse le parole «idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto». Chiede quindi al relatore di specificare meglio se con il termine «prodotto» si intenda il risultato di un procedimento chimico casalingo. A suo avviso infatti è fondamentale evitare che dalla coltivazione si passi a delle condotte anche casalinghe dalle quali possano scaturire ulteriori risvolti.
Maura TOMASI (LEGA) ritiene che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, qualora approvata, darà luogo a numerosi problemi di interpretazione. Si associa alle osservazioni del collega Vinci in merito al riferimento alle persone maggiorenni contenuto in tale disposizione ed evidenzia come, in base alla scrittura di tale lettera, risulterebbe punibile la coltivazione della pianta se non finalizzata all'utilizzo della stessa. Ritiene inoltre che il riferimento alle «quattro femmine di cannabis» sia indeterminato, in quanto sarebbe necessario richiamarsi al THC. Per tale ragione reputa che tale norma darà luogo all'incertezza del diritto e invita i colleghi a leggere bene la disposizione prima di adottarla evidenziando come sia necessario, qualora si ritenga opportuno prevedere la liberalizzazione delle sostanze stupefacenti, procedere ad una corretta stesura della legge.
Alessandro PAGANO (LEGA), precisando come sia suo interesse che il provvedimento non venga approvato, ritiene che sarebbe perlomeno necessario, al fine di evitare danni irreversibili, modificare la lettera c) in discussione, che a suo avviso non potrebbe superare il vaglio di costituzionalità. Invita quindi il relatore a fare chiarezza, attraverso un emendamento, per definire il perimetro entro il quale intervenire, sottolineando come sarebbe più corretto fare riferimento al THC e non al numero di piante coltivabili, per evitare l'introduzione nell'ordinamento di principi inutili. Esorta quindi i colleghi che sostengono il provvedimento ad assumersi la responsabilità di ciò che stanno facendo e a scrivere una norma chiara.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, rammenta di aver sempre fatto presente che il testo in discussione è suscettibile di miglioramenti ma evidenzia come, di fronte ad un emendamento soppressivo, sia impossibile apportare modificazioni.
Alessandro PAGANO (LEGA) precisa di aver invitato il relatore a presentare un'ulteriore proposta emendativa.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, nel sottolineare di aver sempre mantenuto un atteggiamento aperto al dialogo, invita anche il gruppo della Lega a interventi costruttivi sul testo.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 1.13 e Turri 1.14.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 11 maggio 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.