AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 27 aprile 2022.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA-Agroalimentare), sulle problematiche connesse all'aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.00 alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Variazione nella composizione della Commissione.
Avverte che è entrata a far parte della Commissione la deputata Francesca Troiano. Dà quindi il benvenuto alla collega Troiano augurandole buon lavoro.
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.
Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo scorso.
Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 1° marzo scorso la Commissione ha adottato come testo base, per il seguito dell'esame, il nuovo testo della proposta di legge C. 2138 Caretta, predisposto dal Comitato ristretto.
Avverte che, alla scadenza del termine, sono state presentate 240 proposte emendative (vedi allegato). Al riguardo, ricorda che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti–legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione.
Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che «non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame».
Nel caso di specie, il perimetro dell'intervento legislativo risulta molto circoscritto, essendo definito dal contenuto del nuovo testo della proposta di legge C. 2138 Caretta e dalle proposte di legge abbinate.
In particolare, il testo in discussione, adottato come testo base dalla Commissione per il seguito dell'esame, non reca disposizioni dirette a modificare l'impianto della legge n. 157 del 1992, né si propone di modificare la generale disciplina in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, ma risponde alla specifica finalità, attraverso puntuali e circoscritte modifiche della legge richiamata, di prevedere l'istituzione di istituti regionali per la fauna selvatica, nonché misure per il contenimento dei danni provocati dalla stessa.
Ciò premesso, sulla scorta di tali criteri, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Bilotti 1.2, Muroni 1.41, 1.44 e Di Lauro 1.57, diretti a modificare l'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, riguardante la disciplina dell'ISPRA;
gli identici Romaniello 1.32 e Suriano 1.17, che, nel modificare l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, istituiscono il Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio;
Sarli 1.36, diretto a modificare l'articolo 9 della legge n. 157 del 1992, riguardante le funzioni amministrative delle regioni in materia di caccia e di pianificazione faunistico-venatoria;
De Menech 1.02, volto a modificare l'articolo 29 della legge n. 157 del 1992, riguardante l'attività degli agenti dipendenti dei locali che esercitano attività di vigilanza venatoria, equiparando agli stessi gli agenti dipendenti delle regioni;
De Menech 1.01, che, nel modificare l'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, affida l'attività di vigilanza venatoria anche agli agenti dipendenti delle regioni;
De Menech 1.04, che modifica l'articolo 57 del codice di procedura penale, concernente gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria;
Brambilla 1.05, diretto a prevedere la sospensione della caccia per cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento;
Romaniello 1.06, che, nel novellare gli articoli 4 (Cattura temporanea e inanellamento), 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi), 21 (Divieti), 28 (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria) e 31 (Sanzioni amministrative) della legge n. 157 del 1992, modifica la disciplina in tema di cattura e utilizzo di richiami vivi;
Parentela 2.8, in riferimento, rispettivamente: alla lettera a), che modifica l'articolo 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della legge n. 157 del 1992; alla lettera b), che introduce nella richiamata legge una disposizione aggiuntiva in Pag. 225materia di prelievo selettivo degli ungulati; alla lettera d), che modifica l'articolo 27 (Vigilanza venatoria) della medesima legge n. 157 del 1992;
Benedetti 2.71, che, nel novellare gli articoli 4 (Cattura temporanea e inanellamento), 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi), 21 (Divieti), 28 (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria) e 31 (Sanzioni amministrative) della legge n. 157 del 1992, modifica la disciplina in tema di cattura e utilizzo di richiami vivi;
Fassina 2.4, diretto a prevedere la responsabilità delle regioni relativamente ai danni ingiustificatamente arrecati al patrimonio indisponibile dello Stato costituito dalla fauna selvatica;
Brambilla 2.25, diretto a prevedere la responsabilità delle regioni, in sede penale, civile ed erariale, relativamente ai danni ingiustificatamente arrecati alla fauna selvatica;
Brambilla 2.30, volto a prevedere che le regioni promuovano programmi di conoscenza della biologia e della etologia della fauna selvatica rivolti a tutti i cittadini;
Golinelli 2.55, 2.50 e 2.58 diretti a modificare la disciplina di cui all'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 inerente i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;
Brambilla 2.33, volto a prevedere la promozione, da parte delle regioni, di piani straordinari di tutela del lupo;
Brambilla 2.20, volto a prevedere il divieto, a decorrere dal 2023, di qualunque forma di ripopolamento a fini venatori sul territorio nazionale;
Golinelli 2.56, 2.57 e 2.49, riguardanti i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 13 della legge n. 157 del 1992;
Brambilla 2.32, diretto a prevedere che il Ministro della transizione ecologica promuova il Piano straordinario antibracconaggio per la tutela del lupo;
Siragusa 2.04, fatta eccezione delle disposizioni contenute ai numeri 34, 35, 36, e 40, in quanto diretto a modificare il generale impianto in tema di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio delineato dalla legge n. 157 del 1992.
Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità è fissato alle ore 10 di lunedì 2 maggio prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 27 aprile 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.