SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.
La seduta comincia alle 13.45.
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
C. 3423 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea GIARRIZZO, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla Commissione III Affari Esteri, il disegno di legge C 3423, recante ratifica ed esecuzione del Trattato Pag. 174tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
Mattia MOR (IV), relatore, osserva che la sottoscrizione del cosiddetto «Trattato del Quirinale» si colloca nella cornice di un rilancio del processo d'integrazione europea con l'affermazione di una dimensione franco-italiana accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco – emblematizzato dal Trattato dell'Eliseo del 1963, siglato dal generale de Gaulle e dal Cancelliere Adenauer – quali fulcri della stabilità e del rilancio del disegno europeo. Osserva, altresì, che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha profondamente modificato l'equilibrio dei rapporti tra i principali Stati membri, rilanciando il ruolo di fulcro della Francia, Paese storicamente legato ai valori giuridico-politici della tradizione liberaldemocratica, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dotato di un'autonoma forza di dissuasione nucleare. Il rilancio della dimensione italo-francese come cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione europea ha così acquisito nuovo appeal, mentre Parigi mirava a consolidare ulteriormente l'asse con la Germania, con un nuovo Trattato, emblematicamente sottoscritto ad Aquisgrana, il 22 gennaio 2019, dal Presidente Macron e dalla Cancelliera Merkel, che introduce una clausola di reciproca assistenza armata in caso di aggressione, similmente a quella delineata all'interno dell'Alleanza Atlantica, ed al quale si aggiungono convenzioni sia ancora in ambito militare sia di sicurezza interna.
Evidenzia che il Trattato di Aquisgrana ha sicuramente costituito un riferimento importante per la redazione del Trattato del Quirinale, pur con tutte le ovvie differenze rispetto ad un sistema franco-tedesco costruitosi a partire dal 1963, anche se vi sono alcuni elementi qualificanti dell'accordo italo-francese a partire dallo spazio riservato alle questioni agricole ed agroalimentari, con un'attenzione specifica alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.
Ricorda che talune recenti incomprensioni tra Francia e Italia sono state superate con due incontri bilaterali tra il Presidente Mattarella ed Emmanuel Macron, rispettivamente a Chambord nel maggio del 2019 ed a Napoli nel febbraio del 2020 e che tale significativa ripresa di rapporti si è via via orientata alla stipula di un nuovo accordo quadro franco-italiano. Sottolinea che la decisa ripresa dei rapporti tra Roma e Parigi è fondata anche su una base strutturale piuttosto forte nell'economia: si contano infatti diversi gruppi industriali a partecipazione mista francese e italiana nei settori spaziale, navale, aeronautico, elettronico, automobilistico e ottico, che nel complesso impiegano oltre 600 mila lavoratori. A fronte di un buon numero di gruppi economici italiani con investimenti in Francia – settori assicurativo, turistico, alimentare e della ristorazione, con all'incirca 240 mila addetti – ben più cospicua è la presenza francese in aziende operanti in Italia nei settori finanziario e bancario, della moda, della telefonia, della grande distribuzione, che complessivamente impiegano circa 1 milione e 700 mila addetti.
Rileva che il Trattato del Quirinale ha quindi lo scopo di collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro istituzionalizzato che ne strutturi e rafforzi i contenuti, attraverso un metodo e una prassi di consultazione che valorizzino le sinergie tra le rispettive posizioni e preservino il dialogo anche quando le posizioni di merito rimangano differenti. Tale cooperazione rafforzata è inserita nel quadro di riferimento europeo, più volte ricordato nel testo a partire dal preambolo, nella prospettiva di impostare il rafforzato rapporto bilaterale tra Roma e Parigi come elemento di rafforzamento dell'Unione europea e della sua capacità di azione internazionale, nonché per la promozione congiunta di priorità comuni ai due Paesi. Si tratta di una cooperazione strutturata a più livelli che investe ambiti rilevantissimi delle politiche pubbliche dei due Stati, dalla politica estera alla sicurezza e difesa.
Per quanto di stretto interesse per la Commissione, ricorda soprattutto le significative disposizioni riguardanti la cooperazionePag. 175 economica e industriale con la creazione di un forum di consultazione, con distinti segmenti, tra il Ministero francese dell'economia e i Ministeri italiani dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per le parti di rispettiva competenza. Egualmente significativi gli aspetti relativi ai trasporti, con la creazione di un dialogo strategico sui trasporti e all'istruzione, università e ricerca con un incontro ministeriale biennale aperto a operatori pubblici e privati della ricerca. È previsto, inoltre, un Comitato di cooperazione frontaliera, con compiti consultivi e propositivi.
Fa presente che il preambolo richiama innanzitutto i princìpi fondamentali e gli obiettivi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato sull'Unione europea. Nel preambolo è inoltre riconosciuto che la pandemia di coronavirus ha messo in luce la profonda interdipendenza tra gli Stati membri dell'Unione europea.
Quanto allo specifico articolato, riferisce che il Trattato italo-francese, oltre al preambolo, consta di 12 articoli. Evidenzia che l'articolo 1, dedicato agli affari esteri, impegna le Parti a sviluppare il coordinamento tra loro e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, in particolare su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo, sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione mediterranea, anche attraverso meccanismi stabili di consultazioni rafforzate.
Segnala che l'articolo 2, concerne sicurezza e difesa e prevede una serie di impegni nel quadro dei comuni sforzi volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale compreso il rafforzamento e la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza mentre l'articolo 3, in materia di affari europei, prevede che le Parti si consultino regolarmente in vista del raggiungimento di posizioni comuni nelle questioni europee di interesse di entrambe, in particolare nei principali settori della politica economica europea.
Ricorda che in base all'articolo 4 sulle politiche migratorie, giustizia e affari interni, le Parti rafforzeranno la loro cooperazione per una riforma della politica migratoria e d'asilo europea basata sui princìpi di responsabilità e solidarietà condivise tra gli Stati membri, per la prevenzione e il contrasto delle minacce criminali transnazionali, in materia di protezione civile e tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, e assicureranno un coordinamento costante nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale della consegna di persone. È prevista infine la costituzione di un'unità operativa italo-francese nel quadro della cooperazione tra le rispettive Forze di polizia.
Sottolinea che l'articolo 5, di maggiore interesse per la Commissione, riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale. In base al comma 1, oltre alla collaborazione tra i rispettivi operatori economici, le due Parti si impegnano a facilitare gli investimenti reciproci e promuovono progetti congiunti per lo sviluppo di start-up, piccole e medie imprese e grandi imprese, in un'ottica di strategie comuni sui mercati internazionali e nel quadro di un'Europa sociale. Ricorda come il comma 2 dispone di misure di coordinamento degli investimenti nei settori strategici, al fine di delineare dei piani di rilancio nazionali per la fase successiva alla crisi pandemica. Il rafforzamento della sovranità e della transizione digitale europea viene riconosciuto dalle Parti come prioritario nella loro cooperazione, soprattutto nei settori strategici quali le nuove tecnologie, la cybersecurity, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei pagamenti e il calcolo quantistico. Il comma 3 prevede l'impegno di Italia e Francia ad operare per una migliore regolamentazione a livello europeo ed internazionale del settore digitale e del cyberspazio. Il comma 4 stabilisce l'intensificazione della collaborazione italo-francese tra i rispettivi servizi di coordinamento contro le frodi e tra le rispettive amministrazioni fiscali. Il comma 5 istituisce un Foro di consultazione tra i Ministeri competenti per l'economia, le finanze e lo sviluppo economico, da riunire con cadenza annuale a livello ministeriale onde assicurare un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche e sulle politiche industriali.Pag. 176
Fa presente che l'articolo 6 comprende una serie di obiettivi riconducibili sia allo sviluppo sociale e inclusivo sia allo sviluppo sostenibile. Ai più generici impegni di integrare la protezione del clima in tutte le politiche e ridurre le emissioni prodotte dai trasporti, si affiancano quelli più specifici di fare del Mediterraneo un mare pulito, di favorire la resilienza del sistema agricolo e agro-alimentare e di proteggere e promuovere le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea. In base ai commi 4 e 5, le Parti cooperano per accelerare la decarbonizzazione in tutti i settori, sviluppando le energie rinnovabili e promuovendo l'efficienza energetica. Italia e Francia cooperano inoltre a livello bilaterale e in ambito europeo per una riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti, sviluppando modelli di mobilità puliti e sostenibili.
Riguardo alla cooperazione spaziale, l'articolo 7 prevede che Roma e Parigi inquadrano la loro collaborazione nella costruzione dell'Europa dello spazio, come una delle dimensioni chiave dell'autonomia strategica e dello sviluppo economico comune. La cooperazione bilaterale si collocherà in particolare nell'ambito delle attività dell'Agenzia spaziale europea, come disciplinato dai commi 1 e 2. Per quanto concerne la messa in orbita di satelliti sottolinea che Italia e Francia sostengono la preferenza per i lanciatori istituzionali europei Ariane e Vega, e riaffermano il loro sostegno alla base europea di lancio di Kourou. Il comma 3 stabilisce che le due Parti intendono altresì incoraggiare la cooperazione industriale per quanto riguarda l'esplorazione e l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la navigazione per mezzo di apparati satellitari.
Segnala poi che l'articolo 8 in materia di istruzione e formazione, ricerca e innovazione, oltre a considerare l'impegno a favorire la mobilità tra i due Stati negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, prevede che le Parti favoriscano la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, si adoperino per una cooperazione sempre più stretta tra i loro rispettivi sistemi di istruzione, rafforzino la collaborazione universitaria anche promuovendo la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi al progetto delle università europee, potenzino i rapporti di collaborazione nell'ambito delle grandi infrastrutture di ricerca e sostengano l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività.
L'articolo 9 reca le norme sulla cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile. Evidenzia che la collaborazione tra Italia e Francia si estenderà agli ambiti dell'industria culturale e creativa, accompagnando altresì l'evoluzione digitale del settore: verranno facilitate le coproduzioni di opere culturali, in particolare cinematografiche, audiovisive e sceniche, nonché la possibilità della loro distribuzione attraverso una piattaforma comune. Saranno altresì facilitate le collaborazioni nei settori del design, dell'architettura e della moda, partecipando alle principali manifestazioni di livello internazionale.
L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera. Il comma 4, in particolare, prevede lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti ferroviari, stradali e marittimi, anche in ragione degli aspetti ambientali che interessano la mobilità ferroviaria transalpina.
Fa quindi presente che l'articolo 11 riconosce un ruolo di coordinamento e impulso al vertice intergovernativo da tenersi annualmente e istituisce un «Comitato strategico paritetico» al livello dei Segretari Generali dei due Ministeri degli affari esteri, incaricato dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro, riportato in allegato alla relazione di accompagnamento del provvedimento, che sarà aggiornato annualmente in occasione dei vertici intergovernativi.
Ricorda, infine, che l'articolo 12 reca le disposizioni finali e prevede che il Trattato avrà effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui ciascuna Parte comunica all'altra la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del Trattato medesimo.Pag. 177
In conclusione, sottolinea che l'Accordo viene percepito senz'altro come un'occasione di sviluppo, come strumento di facilitazione messo in campo dai propri governi, e in tal senso, nei settori della tecnologia, della manifattura, del lusso o degli investimenti, le aziende potranno coglierne il valore aggiunto.
Alla luce di queste valutazioni esprime il proprio orientamento positivo sul provvedimento all'esame (vedi allegato 1).
Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Andrea VALLASCAS (MISTO-A) annuncia il voto di astensione della componente Alternativa sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.
Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea GIARRIZZO, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla Commissione XII Affari Sociali, il nuovo testo della proposta di legge C. 1972 D'Attis – alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 1788 Rizzo Nervo, C. 3464 Siani – recante norme per favorire interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.
Cecilia D'ELIA (PD), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, volto ad aggiornare i contenuti della legge n. 135 del 1990 che ha definito l'indirizzo operativo della lotta all'AIDS in Italia e che viene abrogata dall'articolo 9, comma 2, della medesima proposta di legge. Osserva quindi che la proposta di legge all'esame è quindi finalizzata ad adeguare lo strumento normativo alla mutata situazione della malattia derivante dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e a non disperdere il patrimonio di esperienze, reti e capacità di intervento nella cura di questa malattia, che si è costruito in questi anni, ove all'attività legislativa, inizialmente finalizzata ad individuare una serie di interventi mirati a contrastare la diffusione dell'infezione da HIV mediante politiche di prevenzione e di idonea assistenza alle persone affette da AIDS, si è affiancata nel corso del tempo un'articolata attività regolatoria. Oggi l'infezione da HIV è una patologia controllabile, per la quale esistono terapie che sono in grado di consentire una sopravvivenza analoga a quella di una persona che non ne sia affetta. È, tuttavia, una patologia che presenta una mutabilità intrinseca, che non consente di diminuire l'impegno nella prevenzione e nella ricerca e adozione di cure sempre aggiornate.
Passando al testo della proposta di legge, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla XII Commissione, ricorda preliminarmente che essa è composta di nove articoli. Avverte che i profili di interesse per la Commissioni sembrano assai labili; tuttavia, considerato il rilevante interesse pubblico concernente la materia affrontata ritiene opportuno illustrarne analiticamente, sia pure brevemente, l'intero articolato.
Segnala, innanzitutto, che l'articolo 1 prevede l'adozione di un Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, predisposto dalla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (da ora in poi: «Piano») del Comitato tecnico sanitario, istituito dal successivo articolo 7, comma 1, e adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ciascun Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio (comma 2). Gli Pag. 178interventi, dettagliati nel comma 1, sono i seguenti: interventi di carattere pluriennale su prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno all'attività degli enti del terzo settore; interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di screening per il conseguimento di diagnosi precoce; manutenzione e adeguamento dei reparti di ricovero per malattie infettive anche attraverso la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno nonché l'adeguamento e potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi, nonché di potenziamento dei relativi organici del personale sanitario e socio-sanitario; attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS; potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione e il trattamento delle infezioni e malattie a trasmissione sessuale, loro adeguamento alle esigenze sanitarie emergenti e potenziamento dei servizi di prevenzione, assistenza, trattamento e cura adottando un approccio integrato, personalizzato e con l'ausilio di équipe multidisciplinari; incremento della qualità dell'assistenza attraverso un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che abbia come obiettivo la personalizzazione delle terapie che tenga conto del progressivo invecchiamento della popolazione HIV e della maggiore prevalenza di comorbidità; rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza e raccolta di dati epidemiologici favorendo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS; incentivazione di strategie di prevenzione e screening per l'HIV e le infezioni a trasmissione sessuale su modello community-based; incentivazione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione riconosciuti efficaci anche da parte delle farmacie di comunità dei farmaci innovativi e in distribuzione diretta; creazione e inclusione nei curricula scolastici di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale; utilizzo, secondo indicazione medica, di strumenti di prevenzione, anche farmacologici, per le persone maggiormente soggette a rischio di infezione (il «Piano» individua le condizioni di fragilità cui è concesso l'utilizzo dei suddetti strumenti); potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale; iniziative di contrasto alle discriminazioni anche mediante campagne di sensibilizzazione. Il comma 3 stabilisce che nel definire e specificare i predetti interventi il «Piano» tiene in considerazione le caratteristiche, le necessità e i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie. Il comma 4 stabilisce che le regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità' della vita correlata allo stato di salute, definendo altresì modalità generali e criteri per il trattamento domiciliare, rinviando ad un decreto del Ministro della salute la definizione di modalità' di accreditamento e le forme di convenzione nonché le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché il sistema sanzionatorio. Il comma 5 specifica che le regioni favoriscono, incentivano e assicurano la co-programmazione, co-progettazione e realizzazione di strategie di prevenzione e screening per l'HIV e le infezioni sessualmente trasmesse su modello community-based, implementate dagli enti del terzo settore sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute e, il comma 6, che Pag. 179esse assicurano, almeno nei capoluoghi di provincia, centri unitari per lo screening, la prevenzione e la cura gratuiti dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore. Il comma 7 disciplina anche l'istituzione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive.
Evidenzia poi che l'articolo 2, inserito in fase emendativa, dispone interventi contro l'HPV – Human Papilloma Virus. Allo scopo di contrastarne la diffusione sono garantiti programmi di screening oncologici gratuiti: i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening sono demandati a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Sono inoltre promosse campagne di informazione e di sensibilizzazione sul Papillomavirus e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati allo scopo di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale definiti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale, pari al 95 per cento di copertura per i ragazzi e le ragazze nel dodicesimo anno di vita: a tal fine viene favorito l'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado di appositi progetti.
Fa inoltre presente che l'articolo 3, anch'esso inserito in fase emendativa, reca disposizioni circa la presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni tra i minorenni e tra le loro famiglie si prevede anche che presso ogni regione e provincia autonoma sia individuato un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati: i requisiti delle strutture dedicate saranno definiti con successivo decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate. Il comma 4 dispone che nel trattamento a domicilio del minorenne affetto da HIV o da AIDS il pediatra di libera scelta collabora e si coordina con il centro regionale pediatrico di riferimento nonché con i servizi sanitari e sociosanitari territoriali. Il comma 5 promuove progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV o da AIDS nei minorenni. Il comma 6 prevede l'istituzione, entro i tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, dell'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche per il cui funzionamento si escludono ulteriori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, il comma 7 istituisce presso il Ministero della salute il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Infine, il comma 8 dispone che con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del minorenne e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche.
Osserva che l'articolo 4, in materia di personale, prevede che si provveda mediante concorsi pubblici per il potenziamento di livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura, alla copertura di posti vacanti di personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture di continuità assistenziale ad esse funzionalmente connesse Pag. 180e nei laboratori. In caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie. Per quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento professionali per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS, il comma 2 impegna le aziende sanitarie locali ad organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale (garantiti anche al personale sanitario e socio sanitario, ospedaliero e territoriale) per i professionisti sanitari sui temi oggetto della legge all'esame nell'ambito del Programma nazionale ECM.
Sottolinea che l'articolo 5, sull'accertamento dell'infezione da HIV, dispone innanzitutto al comma 1 che il Ministero della salute e le regioni assicurano che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV. Il comma 2 dispone che gli operatori sanitari che, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita così come previsto per le altre patologie croniche. Il comma 3 unifica il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS pur mantenendo le garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali. Il comma 4 dispone che nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso consapevole, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, salvo che per motivi di necessità clinica nell'interesse di un soggetto impossibilitato a prestare il consenso. Il comma 5 reca disposizioni concernenti le analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV dei minorenni, stabilendo doveri e cautele. Il comma 6 prevede che la comunicazione dei risultati di esami diagnostici diretti o indiretti per l'accertamento dell'infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti, mentre il comma 7 esclude che l'accertata infezione da HIV possa costituire motivo di discriminazione, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.
Il comma 1 dell'articolo 6 detta norme concernenti divieti a carico dei datori di lavoro. Nello specifico, si dispone che essi non possano svolgere indagini di ogni forma, volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività all'HIV nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Il comma 2 estende le tutele già previste dal comma 7 dell'articolo 5 anche alle forme preselettive e preassuntive. Il comma 3 fa divieto ai datori di lavoro, o a chi ne fa le veci, di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento, nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy. Il comma 4 dispone circa le sanzioni per le suddette violazioni, applicando quelle previste dall'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.
Evidenzia quindi che l'articolo 7 istituisce, presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, composta da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbidità, e rappresentanti degli enti di terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. Il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della salute, garantendo equa rappresentanza e comunque la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni. Tale sezione collabora all'attuazione del «Piano» e indica le misure Pag. 181necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali la cui istituzione è prevista dal comma 3. Il comma 4 assegna al Governo l'obbligo di presentare alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del «Piano».
Ricorda che l'articolo 8 reca le disposizioni di natura finanziaria.
Infine, l'articolo 9 prevede le disposizioni finali concernenti l'entrata in vigore della legge in esame e l'abrogazione della legge n. 135 del 1990. Segnala che il comma 2 fa salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.
Concludendo il suo intervento, formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.55.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.
La seduta comincia alle 13.55.
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 379.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 aprile 2022.
Andrea GIARRIZZO, presidente, ricorda che in occasione dell'ultima seduta la Commissione ha concordato di richiedere al Presidente della Camera di prorogare di dieci giorni il termine per la deliberazione del parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, la cui scadenza era prevista per il 26 aprile.
Avverte che con lettera del 22 aprile il Presidente della Camera ha disposto di prorogare di dieci giorni il termine per la deliberazione del parere e comunica, pertanto, che il termine per l'espressione del parere scadrà venerdì 6 maggio 2022.
Il Viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN fa presente che il testo dell'Atto in oggetto trasmesso inizialmente, poi emendato, conteneva un errore materiale nel riportare in tabella gli importi relativi ad alcuni articoli dello schema di decreto di riparto di cui all'articolo 148 legge n. 388 del 2000. Chiede quindi di tenere conto delle seguenti rettifiche alla Tabella Allegato A (articolo 1):
alla riga dell'articolo 2 Vigilanza, sicurezza e conformità prodotti e digitalizzazione, sostituire l'importo di € 17.310.000,00 con l'importo di € 17.160.000,00;
alla riga dell'articolo 3 Educazione al consumo sostenibile e digitale, sostituire l'importo di € 4.800.000,00 con l'importo di € 4.500.000,00;
alla riga dell'articolo 4 Informazione, comunicazione e rafforzamento tutele, sostituire l'importo di € 11.140.000,00 con l'importo di € 11.690.000,00;
alla riga dell'articolo 6 Conoscibilità prezzi e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, sostituire l'importo di € 3.000.000,00 con l'importo di € 2.900.000,00.
Fa infine presente che rimangono confermati gli importi relativi alle righe corrispondenti agli articoli 5, 7 e 8, nonché l'importo totale.
Pag. 182La Commissione prende atto.
Andrea GIARRIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
Testo unificato C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.
Andrea GIARRIZZO, presidente, ricorda che nella seduta del 21 dicembre la Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente e, nella medesima seduta, ha deliberato, altresì, di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di quaranta giorni, di una relazione tecnica sul predetto testo, la cui trasmissione è stata sollecitata una prima volta, con lettera in data 10 febbraio 2022.
Ricorda altresì che, in esito alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 6 aprile 2022, in data 13 aprile 2022 la Presidenza della X Commissione ha scritto al Governo per sollecitare nuovamente la trasmissione della predetta relazione tecnica in merito alla proposta di legge in titolo, anche in considerazione della programmazione dei lavori dell'Assemblea che ha iscritto l'esame delle abbinate proposte di legge in oggetto nel programma dei lavori del prossimo mese di maggio.
Avverte che in data 21 aprile 2022 è stata trasmessa alla Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero dello sviluppo economico e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, messa a disposizione dei deputati, ai quali è stata già inviata informalmente, e della quale dispone la pubblicazione in allegato al resoconto (vedi allegato 3).
Valuta quindi utile che il relatore prospetti alla Commissione le modalità con le quali ritiene che si possa procedere nell'esame del testo unificato adottato come testo base dalla Commissione.
Mattia MOR (IV), relatore, prende atto di quanto contenuto nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, osserva, è stata comunque trasmessa con più di un mese di ritardo rispetto alla scadenza assegnata.
Ripercorre, quindi, brevemente l'iter del provvedimento sottolineando, in particolar modo, che insieme ai colleghi primi firmatari delle proposte di legge abbinate, soprattutto in sede di Comitato ristretto, sono state svolte ripetute interlocuzioni con i Ministeri competenti prima che la Commissione deliberasse l'adozione del testo unificato come testo base per il seguito dell'esame. Segnala che tali interlocuzioni sono state svolte anche dopo l'adozione del testo base ed evidenzia, peraltro, che già per domani è in calendario un incontro informale con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico. Ritiene che all'esito del predetto incontro potrà essere in grado di presentare alla Commissione un nuovo testo, allineato ai contenuti della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, di talché già dalla prossima settimanaPag. 183 la Commissione potrà proseguire il suo esame.
Segnala, inoltre, che il gruppo Italia Viva ha chiesto che il provvedimento venga inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno e conta che tale scadenza possa essere rispettata.
Andrea GIARRIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 27 aprile 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.