SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.
La seduta comincia alle 13.55.
Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 3489, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
Stefano CECCANTI (PD), relatore per la I Commissione, rileva preliminarmente come il provvedimento in esame, approvato all'unanimità dal Senato, sia volto a dare seguito a uno specifico monito della Corte costituzionale e a porre rimedio a un vuoto normativo.
Prima di passare all'illustrazione dettagliata del contenuto del provvedimento, richiama l'attenzione di tutti i gruppi sul fatto che esso reca alcune modifiche dei termini del procedimento elettorale preparatorio previsti decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di 5 articoli, rileva innanzitutto come essa, disciplinando il giudizio presso il giudice amministrativo per il procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche, affronti un tema su cui è intervenuta di recente la pronuncia della Corte costituzionale n. 48 del 2021. In tale sentenza «monito» la Corte ha infatti evidenziato «la necessità, anche per le elezioni politiche, della previsione di un rito ad hoc, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva», rilevando come «In questo specifico ambito, è giocoforza riconoscere che si è in presenza di una zona franca della giustizia costituzionale, e della giustizia tout court, Pag. 45quanto meno nella sua dimensione effettiva e tempestiva, ciò che non è accettabile in uno Stato di diritto».
Sottolinea che la Corte ha altresì evidenziato che al riconoscimento di un diritto (quale quello elettorale passivo) deve necessariamente accompagnarsi la garanzia della sua tutela in sede giurisdizionale, posto che, nella prospettiva della Corte, il diritto alla tutela giurisdizionale figura tra i «principi supremi» dell'ordinamento costituzionale. A fronte, «le controversie che precedono lo svolgimento delle elezioni politiche scontano un evidente vuoto di tutela giurisdizionale».
Evidenzia quindi come l'articolo 1, in sintesi, modifichi gli articoli 126, 133 e 135 del Codice del processo amministrativo, ampliando l'ambito di giurisdizione sul contenzioso elettorale posto in capo al giudice amministrativo. Tenuto conto delle previsioni dell'articolo 66 della Costituzione, si prevede che tale ambito, per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia riferito al procedimento elettorale preparatorio. La disciplina delineata si fonda sulla necessità di speditezza dei tempi procedimentali – pari nel complesso a otto giorni, sei giorni per la circoscrizione Estero – al fine di non interferire con lo svolgimento delle elezioni delle nuove Camere nel lasso temporale (settanta giorni) costituzionalmente previsto rispetto alla fine delle precedenti.
In dettaglio, segnala che il comma 1, lettera a), premette un nuovo comma al comma 1 dell'articolo 126 del Codice del processo amministrativo, prevedendo che «ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Per le elezioni politiche nazionali si interviene, dunque, sulla tutela del diritto elettorale passivo, mentre il diritto elettorale attivo resta tutelato, per fattispecie quale la mancata inclusione dell'elettore nella lista elettorale, dal diritto di agire davanti al giudice ordinario ex articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967. Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 133 del Codice del processo amministrativo, che enumera le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (salvo ulteriori previsioni di legge), includendovi le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo di Camera e Senato. Il comma 1, lettera c), modifica altresì l'articolo 135 del citato codice, inserendo le controversie relative al procedimento preparatorio delle elezioni politiche fra quelle attribuite alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma.
Segnala come le integrazioni operate dalle lettere b) e c) degli articoli 133 e 135 siano state inserite nel corso dell'esame in sede referente al Senato, a seguito del parere espresso dalla Commissione Giustizia.
Per quanto attiene al contesto giuridico in cui si inseriscono le nuovi previsioni recate dalla proposta di legge, rileva come sulle controversie relative alla fase preparatoria al procedimento elettorale – in cui si collocano, tipicamente, la dichiarazione d'invalidità di candidature e la ricusazione di liste – sia attualmente esperibile dall'interessato la via del ricorso amministrativo (ossia il ricorso presso l'Ufficio centrale nazionale, avverso le decisioni di esclusione assunte dagli Uffici centrali circoscrizionali, ex articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), con giudizio spettante alle Camere, ex articolo 87, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in ossequio alla riserva parlamentare enunciata dall'articolo 66 della Costituzione, per quanto riguarda il giudizio sui titoli di ammissione dei rispettivi componenti.
A tale ultimo riguardo segnala come il consolidato orientamento delle Giunte delle elezioni di Camera e Senato, costantemente affermato almeno dalla XIII Legislatura, infatti, abbia ritenuto sussistente la competenza parlamentare a pronunciare giudizio definitivo (ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), sui ricorsi e i reclami, compresi quelli relativi al procedimento Pag. 46elettorale preparatorio, esclusivamente al fine di verificare i titoli di ammissione degli eletti, rimanendo così escluse controversie che siano state decise prima dello svolgimento delle elezioni. A fronte di tale orientamento la giurisprudenza (sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo) dichiara, per queste ultime controversie, il proprio difetto di giurisdizione, determinandosi pertanto un «vuoto di tutela» – rilevato dalla Corte costituzionale – circa il contenzioso pre-elettorale per i non eletti alle elezioni politiche, per il quale è attualmente prevista la facoltà del ricorso (da parte dei delegati di lista) contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati, all'Ufficio centrale nazionale.
In proposito, ricorda che la Corte costituzionale ha evidenziato come l'attività di controllo svolta da tali collegi abbia natura amministrativa, non giurisdizionale. Il fatto che essi siano collocati presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione «non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti».
Ricorda inoltre che, in base al vigente articolo 129 del Codice del processo amministrativo, per le tipologie di elezioni diverse da quelle politiche – quelle per gli enti territoriali e per il Parlamento europeo – avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio è dato ricorso al giudice amministrativo.
Rammenta altresì che il vigente articolo 126 del Codice del processo amministrativo prevede che il giudice amministrativo abbia giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei Comuni, delle Province, delle Regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Rileva quindi come l'articolo 2 inserisca un nuovo Capo I-bis nel titolo VI del libro quarto del Codice del processo amministrativo, dedicato al rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. Il Capo è composto del solo articolo 128-bis, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche.
In particolare, la procedura prevista dal nuovo articolo 128-bis prevede, ai commi 2, 4 e 5, un termine di due giorni dalla pubblicazione del provvedimento – unico per tutti gli atti del procedimento preparatorio – per l'impugnazione, presso il TAR del Lazio, sede di Roma, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. L'ambito di applicazione della disposizione comprende in particolare gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità, con conseguente cancellazione dalle liste, a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012.
Al riguardo ricorda che l'accertamento dell'incandidabilità è svolto dall'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale per il Senato, dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, con facoltà di ricorso presso l'Ufficio centrale nazionale. Il rito del giudizio è articolato in quattro giorni per il primo grado – che si svolge inderogabilmente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma – e in quattro giorni per il secondo grado, innanzi al Consiglio di Stato, per una durata complessiva per l'intero giudizio di otto giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione, se prevista, del provvedimento impugnato. Più in particolare, il termine per il ricorso è di due giorni, a pena di decadenza, così per il primo come per il secondo grado, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 7 del nuovo articolo 128-bis, e decorre dalla pubblicazione degli atti impugnati, o loro comunicazione se Pag. 47prevista, o della sentenza di primo grado. Il termine per lo svolgimento dell'udienza di discussione e decisione del giudizio è di due giorni dal deposito del ricorso, così per il primo come per il secondo grado, ai sensi dei commi 4 e 8. L'udienza di discussione si celebra, ai sensi del comma 4, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, la notifica del quale avviene con le forme previste per il ricorso principale. Il giudizio, secondo quanto stabilito dal comma 5, è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno, la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e far proprie. Si prevede, al comma 2 per il giudizio di primo grado e al comma 7 per il giudizio d'appello, che la notifica del ricorso avvenga esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, il quale lo rende pubblico mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi destinati sempre accessibili al pubblico, nonché mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, che ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati. La notifica è consegnata anche al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati, mentre per le parti costituite in giudizio la trasmissione è effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata, ai sensi del comma 3, nel ricorso o nell'atto di costituzione. Il ricorso è depositato in copia presso la segreteria del giudice di primo o secondo grado e pubblicato sul sito internet della giustizia amministrativa.
Fa presente che le previsioni dettate dall'articolo si applicano anche ai ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero, con la differenza che i termini sono ridotti di un giorno, sia in primo grado sia in appello, per la circoscrizione Estero, ai sensi del comma 9 del nuovo articolo 128-bis.
Sottolinea come alcune delle previsioni così poste – vale a dire la notifica del ricorso mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, escludendo così la possibilità finora prevista di utilizzare in alternativa l'invio per fax; il termine per il ricorso in primo grado di due giorni (anziché tre giorni, per il primo grado; per il secondo grado, è di due giorni già nella disposizione vigente); il termine per la decisione in giudizio anch'esso di due giorni (anziché tre giorni, anche in tal caso) in ambedue i gradi del giudizio – siano trasposte, dall'articolo 4 della proposta di legge, anche all'interno dell'articolo 129 del Codice amministrativo: pertanto esse valgono anche per il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni degli enti territoriali e del Parlamento europeo.
Evidenzia come l'articolo 3 operi alcuni necessari interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, nonché dalla legge n. 459 del 2001, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero, al fine di evitare che l'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni. In sintesi, tutti i termini, a partire da quello minimo per l'indizione delle elezioni, che è portato da quarantacinque a cinquanta giorni, sono anticipati di cinque giorni. Si riduce inoltre a 24 ore il termine per impugnare alcuni atti presso l'Ufficio centrale nazionale. In questo modo, rispetto alla disciplina attuale, che consente di avere il provvedimento definitivo a 27 giorni dalle elezioni, questo, pur aggiungendo due gradi di giudizio, si avrebbe a 25 giorni dalle stesse (24 se un termine per il ricorso presso il giudice amministrativo scade in giorno festivo), in tempo utile per gli adempimenti conseguenti a un'eventuale sentenza di accoglimento. Si tratta, peraltro, di un'uniformazione ai termini già previsti dalla legge n. 18 del 1979 per gli adempimenti relativi alle elezioni europee. In dettaglio, al comma 1, lettera a) e al comma 2, si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica di convocazionePag. 48 dei comizi elettorali e di convocazione delle nuove Camere, da riunirsi entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno (anziché quarantacinquesimo giorno, come stabilito dall'articolo 11, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993) antecedente il giorno della votazione. Inoltre, al comma 1, lettera b), si prevede che gli Uffici centrali circoscrizionali comunichino l'elenco delle liste ammesse (con un esemplare del relativo contrassegno) entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. Tale comunicazione – oggetto dell'articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – è indirizzata all'Ufficio centrale nazionale, il quale, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione (termine non modificato dalla novella), alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi, tra partiti o gruppi politici organizzati.
Precisa che l'anticipazione di cinque giorni è disposta anche per il deposito del contrassegno. Secondo la vigente disposizione – recata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – tale deposito deve essere effettuato non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione (a persona munita di mandato, autenticato da notaio), da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Secondo la novella, invece, recata dal comma 1, lettera c), il deposito deve essere effettuato non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantasettesimo giorno antecedente quello della votazione.
Analogamente, al comma 1, lettera d), n. 1, è anticipato di cinque giorni il termine – quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione, anziché il trentaseiesimo, previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – per la comunicazione da parte del Ministero dell'interno a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale delle designazioni del rappresentante effettivo e del supplente del partito o del gruppo politico organizzato incaricato di effettuare il deposito del contrassegno. In caso di impedimento dei designati, in base al comma 1, lettera d), n. 2, il termine per la designazione di altro o altri due rappresentanti supplenti incaricati del deposito è anch'esso anticipato, al trentottesimo giorno antecedente quello della votazione, anziché il trentatreesimo, previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
Fa presente che medesima anticipazione di cinque giorni è disposta dal comma 1, lettera e) – mediante novella all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – per la presentazione alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo delle liste dei candidati o dei nominativi dei candidati nei collegi uninominali. Il termine diviene ricompreso dalle ore 8 del quarantesimo (anziché trentacinquesimo) giorno alle ore 20 del trentanovesimo (anziché trentaquattresimo) giorno, antecedenti quello della votazione.
Osserva inoltre come, in base a quanto previsto dal comma 1, lettera g), tale novella valga anche per la dichiarazione di candidatura per l'unico seggio spettante alla Valle d'Aosta (articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361). Rimane invece immodificato il termine – ossia il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati – posto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per l'Ufficio centrale circoscrizionale, per ricusare le liste o cancellare dalle liste nomi di candidati o dichiarare non valide le candidature nei collegi uninominali (i delegati di ciascuna lista Pag. 49possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista; l'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito).
Segnala come il comma 1, lettera f), modifichi il termine – posto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 – entro il quale i delegati di lista possono ricorrere contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, prese dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Il termine per tale ricorso all'Ufficio nazionale diviene di 24 ore – anziché 48 ore – dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Resta invece immodificato il termine per la decisione dell'Ufficio centrale nazionale, nei due giorni successivi il deposito del ricorso. In via riepilogativa precisa che può dirsi che l'anticipazione di cinque giorni delle fasi inerenti al procedimento elettorale preparatorio – riguardo al deposito del contrassegno ed alla presentazione di liste e candidati – più la riduzione di un giorno per il ricorso all'Ufficio centrale nazionale, liberino una «finestra» di sei giorni (ricalcando i termini previsti dalla legge n. 18 del 1979 per le elezioni per il Parlamento europeo). Il contenzioso innanzi al giudice amministrativo che si introduce per le elezioni politiche ha una durata massima, considerati i due gradi di giudizio, di complessivi otto giorni. Fa presente che, pertanto, rispetto alla disciplina vigente, nella quale la decisione ultima amministrativa spetta all'Ufficio centrale nazionale, la nuova disciplina è articolata in modo tale da «allungare» i tempi complessivi di due giorni, consentendo l'intervento della decisione ultima del giudice amministrativo e dando seguito al monito della Corte costituzionale al riguardo.
Ricorda che il comma 3 dell'articolo 3 interviene sul procedimento elettorale preparatorio relativo al voto degli italiani all'Estero, il quale prevede che il Ministero dell'interno consegni al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni, affinché poi le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedano alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico da inviare agli elettori ammessi al voto per corrispondenza (ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 459 del 2001, che disciplina l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero). Per mantenere ferma la scadenza del ventiseiesimo giorno, in sostanza si dispongono alcune anticipazioni temporali del procedimento preparatorio, attraverso la modifica dell'articolo 8 della legge n. 459 del 2001.
In particolare, il comma 3, lettera a), prevede, anche per la circoscrizione Estero che la presentazione delle liste dei candidati (alla cancelleria della corte di appello di Roma) avvenga dalle ore 8 del quarantesimo giorno (anziché trentacinquesimo) alle ore 20 del trentanovesimo giorno (anziché trentaquattresimo), antecedenti quello delle votazioni. Al comma 3, lettera b), capoverso d-bis), si riducono a ventiquattro ore i termini previsti sia per le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza, o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile, sia per la correlativa decisione da parte dell'Ufficio centrale nazionale. Diversamente, l'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede, per i seggi da assegnare sul territorio nazionale, un duplice termine ciascuno di quarantotto ore. Inoltre, il comma 3, lettera b), capoverso d-ter), riduce di metà non solo il termine per il ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (dunque, ventiquattro ore, anziché quarantotto) ma anche il termine per la decisione del medesimo Ufficio centrale nazionale (nel giorno successivo, anziché nei due).Pag. 50
Segnala inoltre che, come già accennato in precedenza, in base all'articolo 2, comma 9, della proposta di legge, per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero (concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità) i termini di cui ai commi 2 e 7 del nuovo articolo 128-bis del codice del processo amministrativo – inserito appunto dall'articolo 2 della proposta di legge in esame – sono tutti ridotti di un giorno.
Fa presente che l'articolo 4 reca, come accennato in precedenza, alcune modifiche all'articolo 129 del codice del processo amministrativo in materia di tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali e del Parlamento europeo: da un lato, ai sensi del comma 1, lettere a) e d), i termini per le impugnative e la celebrazione delle udienze sono ridotti da tre a due giorni, come nel nuovo rito per le elezioni politiche introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge; dall'altro, ai sensi del comma 1, lettere b), c) ed e), si elimina il desueto riferimento alla notifica del ricorso via fax, non previsto dal nuovo rito che la proposta di legge propone di introdurre.
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Pietro PITTALIS (FI), relatore per la II Commissione, rinvia alle considerazioni già svolte dal relatore Ceccanti, rammentando che la relazione testé svolta è stata trasmessa anche per le vie brevi a tutti i commissari.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
Invita quindi i gruppi a valutare l'opportunità di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti: ove i gruppi concordino in questo senso, si riserva, d'intesa con il Presidente della II Commissione, di sollecitare alle Commissioni competenti in sede consultiva (le Commissioni Affari esteri e Bilancio) l'espressione del parere sul testo base, mentre in caso contrario sarà necessario fissare il predetto termine.
Augusta MONTARULI (FDI) si riserva di consultarsi con il suo gruppo e di pronunciarsi successivamente sull'invito formulato del Presidente.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.