COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.
La seduta comincia alle 13.15.
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3533, di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva come il decreto-legge, che si compone di 15 articoli suddivisi in 62 commi, e 2 allegati, all'articolo 1 disponga che possano essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate durante lo stato di emergenza (il cui termine scade il 31 marzo 2022), con ordinanze di protezione civile. Tali ordinanze possono contenere misure derogatorie negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; esse sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle Camere.
L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale; la fonte istitutiva del Commissario straordinario non è più vigente dopo il 31 marzo 2022.
Al direttore della nuova Unità sono attribuiti i medesimi poteri già previsti per il suddetto Commissario straordinario.
Si prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.
L'articolo 3 modifica, a far data dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, la disciplina vigente in materia di ordinanze del Ministro della salute in materia di ingressi sul territorio nazionale.
Viene quindi disciplinato il conferimento al Ministro della salute di uno specifico potere di ordinanza con riferimento all'adozione ed aggiornamento di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19 ed all'introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché all'imposizione di misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022.Pag. 64
In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.
L'articolo 5 introduce nel decreto-legge n. 52 del 2021 un nuovo articolo 10-quater, il quale, al comma 1, estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto già previsto dalla legislazione vigente; si conferma, inoltre, l'obbligo di indossare tali dispositivi per gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso o all'aperto.
Il comma 2 del nuovo articolo 10-quater prevede un periodo transitorio fino al 30 aprile 2022 durante il quale in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli precedentemente indicati al comma 1 (mezzi di trasporto, spettacoli al chiuso o all'aperto, sale da ballo, eventi e competizioni sportive), con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2).
Vengono esentati da tale obbligo – ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 10-quater – i bambini al di sotto di 6 anni, le persone con patologie e disabilità incompatibili con esso e le persone che devono comunicare con il disabile, oltre ai soggetti nell'atto di svolgere attività sportiva.
Il comma 3 del nuovo articolo 10-quater prevede poi che fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, sia fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), ad eccezione del momento del ballo.
Ai sensi del comma 8 del nuovo articolo 10-quater fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui le all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L'articolo 6, al comma 1 estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, consentendole solo agli ospiti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore).
Il comma 2 novella il decreto-legge n. 52 del 2021: con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, si stabilisce, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga dell'obbligo del possesso di un certificato verde COVID-19 di base valido, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.
Il comma 3 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cosiddetto «green pass base» per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative.
Il comma 4 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cosiddetto «green pass base» per l'accesso alle strutture della formazione superiore.
Il comma 5 elimina l'obbligo di esibizione del cosiddetto super green pass (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, consentendo il solo green pass cosiddetto «base» fino al 30 aprile 2022.
I commi da 6 a 8 operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudiziari, Pag. 65nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Resta ferma la clausola di salvaguardia (di cui all'articolo 9-quinquies, comma 12, del decreto-legge n. 52 del 2021) secondo la quale gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle suddette disposizioni.
In base alle novelle, l'obbligo in esame, per i soggetti di età inferiore a cinquant'anni ovvero (a prescindere dall'età e con riferimento ai luoghi di esercizio delle relative funzioni) per i soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice, viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 e resta fermo che la condizione viene soddisfatta con il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 cosiddetto di base; per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, l'omologa condizione, relativa all'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, già posta per i medesimi soggetti con riferimento al certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato, cessa il 24 marzo 2022, anziché il 15 giugno 2022, e per il periodo 25 marzo 2022-30 aprile 2022 viene esteso ai medesimi l'obbligo suddetto relativo al certificato di base. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.
L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.
L'articolo 8, ai commi da 1 a 3, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale.
Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione.
Il comma 4 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori.
In particolare, le novelle di cui al comma 4 confermano, per le categorie interessate dalle stesse novelle, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame. Esse tuttavia sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.
Rimangono ferme sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento. Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico (ivi comprese le scuole dell'infanzia), il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica.
L'articolo 9 modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni.
Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza.
Il comma 3 estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal decreto legislativo n. 62 Pag. 66del 2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché dall'articolo 4 del D.P.R. n. 122 del 2009, per la scuola secondaria di secondo grado.
L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A.
Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B. Le disposizioni contenute nei due allegati sono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il comma 3, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19.
Il comma 4 posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, nonché per le amministrazioni penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.
Il comma 5 estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.
L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.
L'articolo 12 conferma l'operatività delle USCA (Unità speciale di continuità assistenziale) fino al 30 giugno 2022.
Il comma 3 riconosce, ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale (precedentemente «esclusivamente durante lo stato di emergenza»).
L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute.
Spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati (il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19) istituita presso di esso, che le regioni e province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni.
La disposizione garantisce inoltre, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma Sistema di sorveglianza integrata COVID-19, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini.
Inoltre, si prevede che il Sistema Tessera sanitaria, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute.
L'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge n. 52 del 2021. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal decreto – legge in esame con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 sia dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sia della vigenza del decreto-legge n. 19 del 2020, e del decreto-legge n. 33 del 2020.
L'articolo 15 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia principalmentePag. 67 riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
In proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale (e successivamente la sentenza n. 198 del 2021) ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis, la quale disposizione prevede che il Ministro della salute, con propria ordinanza, «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» possa adottare e aggiornare le linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Al riguardo, rileva l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione. Infatti, in primo luogo, potrebbe risultare opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo occorrerebbe valutare se prevedere che le ordinanze siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa (richiama sul punto il parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 23 giugno 2020 sul disegno di legge S. 1812, di conversione del decreto-legge n. 33 del 2020).
Svolgendo alcune considerazioni in ordine a taluni poteri normativi conferiti dal provvedimento in esame, osserva come l'articolo 1 delinei un modello di uscita dallo stato di emergenza per la pandemia da COVID-19 diverso da quello previsto in via generale dall'articolo 26 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), il quale prevede infatti che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale sia adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati; ai sensi dell'articolo 26, inoltre, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.
Rispetto a tale modello, l'articolo 1 del decreto – legge prevede la possibilità di adottare ordinanze che, pur adottate «ai sensi dell'articolo 26» si caratterizzano per alcune peculiarità: in primo luogo si può trattare di più ordinanze, adottabili fino al 31 dicembre 2022, e non di una sola ordinanza; in secondo luogo, tali ordinanze potranno adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile; inoltre le medesime ordinanze potranno anch'esse contenere misure derogatorie alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea: rileva quindi l'opportunità di approfondire tale disposizione.
A questo proposito, ricorda anche la sentenza n. 198 del 2021 della Corte costituzionale, la quale ha precisato che il codice di protezione civile non assurge al rango di «legge rinforzata» e quindi il legislatore può delineare, come già fatto nel Pag. 68corso dell'emergenza pandemica, modelli alternativi.
Quanto all'articolo 3 del decreto – legge, che sostituisce l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 in materia di definizione di protocolli e linee guida adottati a livello nazionale, applicabili in assenza di quelli regionali, segnala come, a differenza del predetto articolo 10-bis sostituito, la disposizione non specifica, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, che i protocolli e le linee guida dovranno essere redatti nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza: rileva quindi l'opportunità di approfondire tale disposizione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni (vedi allegato 1).
Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolineando come tale voto contrario derivi da un giudizio negativo non sulle osservazioni formulate dalla relatrice, bensì sul provvedimento nel suo complesso, che, a suo avviso, reca misure insufficienti a garantire l'effettiva cessazione dello stato di emergenza.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 13.20.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.
La seduta comincia alle 14.15.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.
Informa quindi che l'interrogazione 5-07963 è stata sottoscritta anche dal deputato Maurizio Cattoi.
5-07961 Tonelli ed altri: Iniziative per evitare il ridimensionamento dell'operazione «Strade sicure».
Gianni TONELLI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, osserva come, durante il convegno organizzato a Napoli il 20 aprile 2022 dalla Direzione Investigativa antimafia in occasione del trentennale della sua fondazione, il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, abbia annunciato l'intenzione di voler procedere a un ridimensionamento dell'operazione «Strade sicure», riducendo il contingente assegnato da 7.800 a 5.000 militari.
Fa quindi notare come l'impiego dei militari in ausilio alle forze dell'ordine nasca dopo le stragi di mafia del 1992 e la stagione dei sequestri di persona, ma è poi proseguita fino a oggi per la necessità di potenziare il controllo del territorio e sopperire ai tagli al comparto sicurezza, tra cui quelli conseguenti alla cosiddetta legge Madia (n. 124 del 2015) che nel luglio 2015 ha eliminato oltre quarantamila effettivi tra le forze dell'ordine.
Rileva inoltre come tale trend abbia subito una importante inversione nel 2019, grazie agli investimenti dell'allora Ministro dell'interno, Salvini, nella legge di bilancio per l'assunzione straordinaria di 8.150 unità tra forze dell'ordine e vigili del fuoco. Tuttavia, per effetto delle precedenti politiche di spending review sul comparto sicurezza, ancora oggi si regista una carenza negli organici delle forze dell'ordine pari ad almeno 30 mila effettivi da ripristinare il rispetto alla riforma Madia.
Considera pertanto di tutta evidenza che, stante una situazione di sottodimensionamento degli organici delle forze di polizia e anche in vista degli investimenti avviati, a oggi, la riduzione del numero dei militari coinvolti nell'operazione «Strade sicure» comporterà necessariamente un gravissimoPag. 69 danno per le attività di controllo del territorio, di contrasto alla criminalità e per la sicurezza dei cittadini.
Sottolinea altresì come negli anni e fino a oggi l'operazione «Strade sicure» abbia costituito un servizio di deterrenza molto importante e apprezzato sia dalle comunità che in particolare dagli amministratori locali, come dimostrano anche le reazioni di disappunto e contrarietà bipartisan dagli stessi rese dopo le dichiarazioni del Ministro della difesa.
Il vuoto lasciato da questa riduzione del contingente assegnato a «Strade sicure» porterà a una distrazione degli agenti della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine dalle attuali attività investigative e di contrasto alla criminalità, in un momento in cui le esigenze di attenzionare siti sensibili sono invece aumentate causa delle forti tensioni a livello internazionale.
In tale contesto l'interrogazione chiede se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare, a fronte di quanto riportato in premessa, per evitare il ridimensionamento dell'operazione Strade Sicure, a tutela della sicurezza pubblica.
Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Gianni TONELLI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto e stupito per la risposta del rappresentante del Governo, in quanto essa si limita sostanzialmente a ricostruire quanto riportato nell'interrogazione.
Sottolinea nuovamente come, a seguito della cosiddetta «legge Madia», siano stati introdotti pesanti tagli al personale delle forze dell'ordine, ai quali si era iniziato a porre rimedio con gli interventi promossi nel 2019 dall'allora Ministro dell'interno, Salvini.
Occorre quindi che il Governo chiarisca se ritenga opportuno il ridimensionamento dell'operazione «Strade sicure», in particolare in un momento particolarmente delicato a causa della situazione internazionale e del conseguente aumento del numero degli obiettivi sensibili da sottoporre a vigilanza, e denuncia, in particolare, i tagli subiti dalle forze dell'ordine impegnate nel controllo del territorio e nel contrasto alla criminalità organizzata.
Chiede inoltre quali iniziative la Ministra dell'interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, intenda assumere per fare fronte alla situazione descritta, sottolineando conclusivamente come si tratti di argomenti la cui delicatezza è avvertita da tutte le forze politiche e su cui vi dovrebbe essere una sensibilità condivisa.
5-07962 Montaruli e Prisco: Sui profili di illegittimità delle trascrizioni nel registro dei rapporti di filiazione di coppie omogenitoriali istituito presso il Comune di Torino.
Augusta MONTARULI (FDI) illustra la sua interrogazione, rilevando innanzitutto come la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, durante il suo mandato avesse istituito presso l'anagrafe della città un registro per la trascrizione dei rapporti di filiazione di coppie dello stesso sesso riconosciuti all'estero.
Osserva quindi che chi, aggirando la legge italiana, otteneva in un altro Paese il riconoscimento del rapporto di filiazione poteva, se residente nel capoluogo piemontese, vantare tale rapporto anche in Italia attraverso la suddetta trascrizione.
Segnala inoltre come l'attuale Sindaco Lo Russo, succeduto alla Sindaca Appendino, abbia inizialmente seguito la medesima linea, mantenendo il suddetto registro e costituendosi in quei giudizi nel quale i ricorrenti in forza del rapporto di filiazione chiedevano il riconoscimento del doppio cognome.
Osserva quindi come il registro delle coppie cosiddette omogenitoriali sia stato introdotto da altre città, precisando, tuttavia, che numerose sentenze intervenute a seguito di impugnativa di tali rapporti di filiazione, con partecipazione anche dell'Avvocatura dello Stato, hanno stabilito l'antigiuridicità degli stessi.
Fa peraltro presente che lo stesso Sindaco di Torino ha dovuto suo malgrado sospendere l'operatività del registro, temendoPag. 70 di incorrere in un abuso, atteso che la legislazione italiana non prevede, infatti, il riconoscimento delle coppie cosiddette omogenitoriali, ovvero il rapporto di filiazione con coppie dello stesso sesso, e che, pertanto, il registro risulta pacificamente non rispettoso dei dettami del nostro ordinamento e contrario all'ordine pubblico.
Rileva come, fino al momento della sospensione, risultavano essere state effettuate circa settanta iscrizioni nel registro, mentre sette erano in attesa.
Nel sottolineare come la sospensione sia stata un atto doveroso a seguito di quella che ritiene un'azione illegittima e ideologica, l'interrogazione chiede se le registrazioni effettuate precedentemente alla sospensione del registro debbano essere considerate nulle per difetto assoluto di attribuzione e completa carenza di potere, essendo la registrazione non prevista nell'ordinamento.
Inoltre, l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative di competenza si intendano adottare affinché la legge vigente in Italia sia applicata a tutela dei minori, che ritiene siano usati strumentalmente nell'azione delle richiamate amministrazioni comunali.
Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Augusta MONTARULI (FDI), replicando, fa presente che, con la sua interrogazione, intendeva chiedere se le registrazioni effettuate precedentemente alla sospensione del registro dovessero essere considerate nulle per difetto assoluto di attribuzione e completa carenza di potere. Osserva, tuttavia, come nella sua risposta il rappresentante del Governo, pur dando rassicurazioni circa la direzione da seguire in tale materia, non ha fornito una risposta esplicita al riguardo.
Nel manifestare soddisfazione per la sospensione del registro sopracitato, dopo aver auspicato che il Ministero prosegua nella direzione preannunciata, si augura che il Parlamento si occupi della questione legiferando sulla materia, evitando dunque qualsiasi decisione impropria delle amministrazioni comunali, a cui non spetta intervenire in tale ambito.
5-07963 De Carlo ed altri: Sulle problematiche attinenti alle procedure di rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione, con particolare riferimento all'esecuzione del tampone antigenico Covid-19.
Maurizio CATTOI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, rilevando come i dati del 22 aprile 2022 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno evidenzino che sarebbero sbarcati in Italia, da inizio anno, 8.669 migranti, rispetto ai 8.604 del 2021, e ai 3.227 del 2020. Solo ad aprile, alla data del 22 aprile 2022, sarebbero sbarcati, in Italia, 2.030 migranti.
Segnalo inoltre come il rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, evidenzi che, al 15 settembre 2021, sarebbero state rimpatriate, nel corso dell'anno, 2.226 persone rispetto alle 3.351 persone rimpatriate nella totalità del 2020, con una diminuzione del 50,54 per cento; il 61 per cento dei rimpatri sarebbe avvenuto con voli charter muniti di scorta, mentre il 26,5 per cento utilizzando voli commerciali senza scorta.
Come è noto, in conseguenza della situazione pandemica i vettori aerei e navali richiedono l'attestazione di negatività all'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare, entro le 72 ore antecedenti la partenza, finalizzato all'individuazione del virus.
In questo quadro diversi quotidiani nazionali e locali segnalano che più immigrati irregolari, soggetti a una procedura di espulsione, rifiutatisi di effettuare il tampone — che è una mera facoltà — hanno evitato l'espulsione. Talvolta, a seguito del mancato rimpatrio, i migranti, rientrati nei CPR e trascorso il periodo massimo di 90 giorni previsto, tornano in libertà, pur ricevendo ordine scritto di lasciare entro sette giorni il territorio italiano, imposizione spesso disattesa.
Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 349, comma 2-bis, del codice di procedura penale, se gli accertamenti necessari per Pag. 71l'identificazione della persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini, e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, «comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero».
In tale contesto l'interrogazione chiede se la Ministra interrogata non ritenga opportuno adottare iniziative normative sul modello di quanto previsto dall'articolo 349, comma 2-bis, del codice di procedura penale, idonee a garantire l'individuazione del virus Sars-CoV-2, necessarie per l'imbarco e la corretta finalizzazione della procedura di espulsione, nel rispetto della piena dignità personale del soggetto.
Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Maurizio CATTOI (M5S), replicando, prende atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo e rileva come non si vada nella direzione, da lui auspicata, dell'assunzione di un'iniziativa normativa volta a risolvere il problema evidenziato dall'interrogazione in titolo. Auspica quindi che tale iniziativa possa essere intrapresa nel futuro ed esprime comunque il proprio apprezzamento per gli sforzi compiuti dal Governo.
5-07964 Sarro e Spena: Iniziative per estendere le misure di protezione temporanea previste nella circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 anche ai profughi ucraini giunti in Italia prima del 24 febbraio 2022.
Maria SPENA (FI), illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rilevando come la circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 ha stabilito che — nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisca le categorie di persone rientranti nelle misure di protezione temporanea per gli sfollati dall'Ucraina a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe — la richiesta di tale tipologia di permesso di soggiorno resti riservata ai soli cittadini ucraini e ai cittadini ivi residenti in data anteriore al 24 febbraio 2022, agli apolidi e ai cittadini e loro familiari di Paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima della predetta data del 24 febbraio 2022, e alla medesima data sfollati dall'Ucraina.
Ricorda quindi che, sebbene le tensioni tra Russia e Ucraina si siano intensificate tra dicembre 2021 e gennaio 2022, già il 3 dicembre 2021 il Ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov, intervenendo in Parlamento, riferiva della possibilità di una escalation militare da parte della Russia alla fine di gennaio 2022.
Segnala pertanto come, alla luce di tali dichiarazioni, molti cittadini ucraini avessero abbandonato il loro Paese già prima del 24 febbraio 2022, allarmati anche dalle dichiarazioni sempre meno distensive che arrivavano dalle autorità russe nonché dal potenziamento della presenza militare russa ai confini ucraini. I cittadini ucraini arrivati prima del 24 febbraio 2022, tuttavia, sono ammessi nello Spazio Schengen per un periodo di 90 giorni senza il visto, in qualità di turisti, senza poter lavorare né usufruire dei servizi; quindi tali soggetti, dopo i 90 giorni dall'ingresso, sono tenuti ad assumere un diverso status giuridico al fine di rimanere regolarmente sul territorio italiano.
In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative si intenda adottare per consentire che le misure di protezione temporanea previste nella circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 siano estese anche alle persone indicate in premessa, le quali, alla luce delle tensioni crescenti tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, hanno deciso di rifugiarsi in Italia nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2021 e il 24 febbraio 2022.
Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Pag. 72Maria SPENA (FI), replicando, si dichiara non particolarmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, atteso che non è stata fornita alcuna delucidazione circa l'estensione delle misure di protezione temporanea dei soggetti ucraini sfollati e giunti in Italia prima della data del 24 febbraio 2022, dal momento che il Sottosegretario si è limitato a richiamare genericamente l'esigenza di conformarsi a determinazioni assunte a livello europeo.
5-07965 Ceccanti ed altri: Sulla pubblicazione su un profilo Twitter di documenti ufficiali relativi alla richiesta di porto sicuro avanzata dalla ONG SeaEye a seguito del salvataggio di migranti al largo delle coste libiche.
Giuditta PINI (PD) illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, rileva come il 30 marzo 2022 comparivano sul profilo Twitter «@rgowans» una serie di tweet, chiamati in gergo tecnico thread, in cui si ricostruiva la richiesta di porto sicuro e di aiuto al soccorso da parte della ONG SeaEye a seguito del salvataggio di 32 persone da parte della nave «MV Karina» al largo delle coste libiche, la quale, non essendo attrezzata per il soccorso e il mantenimento di persone a bordo richiedeva, in base all'articolo 98 della convenzione internazionale di Montego Bay, un porto sicuro.
Il thread menzionato si apriva con una fotografia della richiesta di POS da parte della ONG SeaEye protocollata e firmata da parte dell'ufficiale in servizio, presso la centrale operativa del Comando generale del Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia costiera, lo scorso 29 marzo 2022.
Sottolinea quindi come il predetto account Twitter «@rgowans» risulti essere oggetto di indagine da parte di varie Procure della Repubblica italiana, in quanto si sospetta sia connesso ad una rete di trafficanti e componenti della mafia libica, anche a causa di una lunga serie di minacce dirette nei confronti degli operatori delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo e dei giornalisti che documentano la situazione nel Mediterraneo e in Libia.
Ricorda inoltre che il citato account è stato oggetto di una precedente interrogazione parlamentare, n. 4-10234 del 14 settembre 2021, presentata a seguito di minacce rivolte a Don Mattia Ferrari, viceparroco di Nonantola (Modena) all'epoca dei fatti, e di ulteriori minacce documentate e oggetto di indagine nei confronti di Nello Scavo, giornalista del quotidiano Avvenire.
In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di quali elementi di conoscenza disponga per comprendere come sia stato possibile che un account anonimo con connessioni con la criminalità organizzata libica fosse in possesso e pubblicasse documenti ufficiali e protocollati non pubblici e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, anche per il tramite della polizia postale, per verificare come questi documenti siano entrati in possesso di un account oggetto di indagine per connessioni con la criminalità organizzata e così prevenire il ripetersi in futuro di fatti analoghi.
Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Giuditta PINI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta, in quanto la risposta fornita dal rappresentante del Governo si è limitata alla mera ricostruzione dei fatti.
Sottolinea infatti come non sia stata espressa da parte del Governo alcuna valutazione circa il fatto che su un account collegato alla criminalità organizzata vengano resi pubblici documenti provenienti dal Comando del Corpo delle Capitanerie di porto.
Dopo aver ribadito l'estrema gravità dell'accaduto, preannuncia la presentazione al riguardo di ulteriori atti di sindacato ispettivo, anche in considerazione del fatto che l'episodio riferito nell'interrogazione non costituisce certamente un caso isolato.
5-07966 Marco Di Maio: Iniziative per evitare la riduzione del personale impegnato nell'operazione «Strade sicure».
Marco DI MAIO (IV) illustra la sua interrogazione, osservando come l'Operazione «Strade sicure», condotta sul territorio nazionale dall'Esercito Italiano ininterrottamente dal 2008, aiuti le forze dell'ordine a fronteggiare le straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, attraverso l'impiego di un contingente di personale militare delle Forze Armate, che agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza. Fa presente come il supporto dell'Esercito alle forze dell'ordine tradizionali sia risultato fondamentale nello svolgimento delle attività di controllo di punti critici di tutto il territorio nazionale e, in particolare, delle città della riviera romagnola, soprattutto in alcuni periodi particolari dell'anno.
Rileva quindi come i sindaci del territorio, da ormai 25 anni circa, constatino e denuncino alle istituzioni locali l'insufficienza delle dotazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia ai fini del controllo e della garanzia dell'ordine pubblico in un'area che conta più di 20 milioni di presenze turistiche l'anno.
Ricorda al riguardo, in particolare, che nello scorso inverno gli amministratori della provincia di Rimini abbiano chiesto garanzie sui rinforzi agli apparati di polizia durante i mesi estivi.
Rileva quindi come il recente ridimensionamento del programma e il conseguente taglio da 7.000 a 5.000 unità di personale preposte all'Operazione, soprattutto a fronte delle continue richieste di rinforzi di agenti da parte delle amministrazioni locali, per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sul territorio nei periodi di maggiore affluenza turistica, non possa essere considerato una scelta opportuna.
Sottolinea, infatti, come se, da una parte, siano comprensibili le necessità del periodo storico che si sta vivendo, in cui si prospetta una situazione bellica o pre-bellica, dall'altra non bisogna dimenticare i bisogni dei territori, che richiedono un incremento dei numeri delle forze militari presenti in loco.
In tale contesto l'interrogazione chiede se la Ministra interrogata non ritenga di adottare iniziative per fronteggiare la riduzione delle unità di personale preposte all'operazione «Strade sicure», anche potenziando la presenza di donne e uomini delle forze dell'ordine non solo nelle località turistiche, ma ovunque i contingenti dell'Esercito fossero presenti sul territorio nazionale.
Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).
Marco DI MAIO (IV), pur manifestando soddisfazione per la parte della risposta in cui il rappresentante del Governo ha fatto riferimento ad alcune iniziative, di carattere temporaneo, a tutela della pubblica sicurezza, ritiene necessario adottare iniziative di maggiore efficacia per fronteggiare la riduzione delle unità di personale preposte all'operazione «Strade sicure», da attuare potenziando in modo permanente, e non estemporaneo, la presenza di personale delle forze dell'ordine in tutti i presidi estivi delle località turistiche. Ritiene infatti necessario evitare che, come tutti gli anni, vi siano polemiche alimentate dalla mancanza di tale personale e si esasperino i toni tra il Governo e le forze politiche, che trasversalmente richiedono interventi in tal senso.
Nel rilevare, infatti, come sussista un obbligo dello Stato di assicurare presidi di sicurezza in quelle località nelle quali si registrano flussi elevati di turisti, giudica opportuno intervenire quanto prima, colmando quelle lacune che potrebbero determinare una percezione di minore sicurezza nell'opinione pubblica.
Auspica quindi l'adozione di misure concrete da parte del Governo anche al fine di consentire alle località turistiche una programmazione adeguata.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
Pag. 74Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, prendendo spunto dal tema trattato dall'interrogazione del deputato Di Maio, nonché dall'interrogazione a sua prima firma, vale a dire il preoccupante ridimensionamento dell'operazione «Strade sicure», chiede alla Presidenza di prevedere un'audizione della Ministra dell'interno sull'argomento. Sottolinea come il tema dei tagli alle forze dell'ordine sia avvertito da tutti gli schieramenti politici e rileva, a titolo di esempio, come nel 1990 per la logistica della Polizia di Stato fossero disponibili risorse pari a 90 milioni di euro, mentre le analoghe risorse previste nel 2015 ammontano a 15,8 milioni di euro. Ritiene quindi imprescindibile un'attenta riflessione su tali argomenti in quanto il valore della sicurezza, quale condizione per la convivenza civile, non può non essere condiviso da tutte le forze politiche.
Giuseppe BRESCIA, presidente, concorda sulla rilevanza del tema della sicurezza quale condizione per la convivenza civile. Quanto alla richiesta formulata dal deputato Tonelli, rileva come siano in corso interlocuzioni con il Ministero dell'interno al fine di concordare un'audizione nel corso della quale potrà essere trattato il tema sollecitato dal medesimo deputato Tonelli insieme con quelli, già previsti, relativi alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza e all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.
La seduta termina alle 15.05.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.
La seduta comincia alle 15.05.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2022.
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che l'esame del provvedimento proseguirà fino alle 15.40, per passare poi all'esame della proposta di legge costituzionale C. 3531 cost. e alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da concludere i lavori entro le ore 16, quando è prevista la ripresa delle votazioni in Assemblea.
Emanuele PRISCO (FDI) propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di presidenza, al fine di disporre di un lasso di tempo adeguato per il suo svolgimento, per poi passare all'esame dei provvedimenti in sede referente.
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ritiene opportuno procedere immediatamente all'esame dei provvedimenti in sede referente, anche al fine di non trattenere inutilmente il rappresentante del Governo, sospendendo l'esame del provvedimento sulla cittadinanza alle 15.30, anziché alle 15.40, in modo da venire incontro alla sollecitazione del deputato Prisco.
Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Fogliani 1.19.
Ketty FOGLIANI (LEGA) ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.
In particolare, considera inadeguato il requisito dell'ingresso nel territorio nazionale entro il compimento del dodicesimo anno di età e insufficiente il percorso formativo previsto, rilevando come il suo gruppo abbia presentato specifiche propostePag. 75 emendative su tali aspetti, volte a prevedere la frequenza di almeno un intero ciclo scolastico. Giudica infatti non comprensibile che sia ritenuta sufficiente la frequenza di un ciclo scolastico per cinque anni, mentre nel nostro Paese l'obbligo scolastico è previsto per dieci anni.
Richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di prevedere l'accertamento della continuità della frequenza scolastica nonché, in via generale, criteri più rigorosi per quanto concerne l'accertamento dell'assenza di precedenti penali e di posizioni debitorie nei confronti del fisco.
Ritiene inoltre che, nell'attuale contesto di crisi internazionale e di emergenza economica, la modifica della legge sulla cittadinanza non possa costituire una priorità e rileva come, sulla base di un sondaggio pubblicato dalla stampa, il 90 per cento dei cittadini italiani sia contrario al provvedimento in esame.
Venendo al contenuto specifico del suo emendamento 1.19, rileva come esso sia volto ad aumentare, da due a quattro anni, la durata della permanenza nel territorio nazionale richiesta per la concessione della cittadinanza nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992, nonché a ridurre, da un anno a sei mesi, il termine per manifestare la volontà di acquistare la cittadinanza nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), e dal comma 2 del citato articolo 4.
Edoardo ZIELLO (LEGA) ringrazia il Presidente Brescia per la risposta resa al deputato Tonelli in merito alla richiesta di audizione della Ministra dell'interno.
Quanto all'emendamento Fogliani 1.19, di cui è cofirmatario, rileva come esso, in un'ottica di miglioramento del testo, sia volto a prevedere requisiti più rigidi e seri per la concessione della cittadinanza. Osserva, infatti, come occorra prestare attenzione non soltanto ai diritti ma anche al rispetto delle regole e come il rilascio della cittadinanza non debba costituire l'inizio di un percorso, bensì, al contrario, il coronamento di un percorso che attesti l'avvenuto inserimento nella Nazione, nel rispetto delle tradizioni e nella condivisione dei valori della comunità nazionale.
Richiama quindi l'attenzione sulla gravità dell'attuale situazione internazionale e sulle sue pesanti ricadute economiche, sottolineando come, in tale contesto, la modifica della legge sulla cittadinanza non possa essere considerata prioritaria.
Ricorda altresì come fra il 2010 e il 2019 siano state concesse dal nostro Paese 1 milione 183 mila cittadinanze, ponendo l'Italia all'avanguardia per quanto riguarda il numero di cittadinanze concesse, e come pertanto non vi sia alcuna necessità di un intervento legislativo volto ad allargare ulteriormente le ipotesi di concessione della cittadinanza. Ritiene dunque che un intervento in tal senso risponda esclusivamente a motivazioni di carattere ideologico, rilevando come l'affermazione secondo la quale la cittadinanza favorisce l'integrazione sia infondata. Sottolinea come ciò sia testimoniato dall'esperienza della Francia e come l'integrazione sia un percorso serio, nel quale le istituzioni territoriali e locali devono svolgere un ruolo centrale e devono pertanto poter contare sul supporto da parte delle istituzioni regionali e nazionali.
Reputa altresì che la frequenza di un solo ciclo scolastico non sia sufficiente ad assicurare l'accertamento di un livello di integrazione tale da giustificare la concessione della cittadinanza e osserva come il rilascio della cittadinanza in modo indiscriminato rischi di favorire la marginalità sociale, considerando anche che a fare le spese di tali scelte sbagliate saranno i cittadini italiani e i sindaci, anche quelli del Partito democratico, che si troveranno ad affrontare una situazione di grave difficoltà, per responsabilità dello stesso Partito democratico e della sinistra.
Laura RAVETTO (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Ziello e rileva come la proposta emendativa 1.19 sia volta a modificare talune disposizioni della legge n. 91 del 1992, in considerazione dei notevoli cambiamenti intervenuti, rispetto alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, nel contesto socio-economico. Sottolinea come nel 1992 la presenza di cittadini stranieri, e in particolare di minori, in Italia fosse molto più contenuta.Pag. 76
Ritiene inoltre che la presenza di minori stranieri non possa comportare un automatismo nella concessione della cittadinanza, in primo luogo nell'interesse dei minori medesimi, in quanto la volontà di acquistare la cittadinanza deve essere manifestata con la piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta, anche in relazione all'eventuale perdita della cittadinanza del Paese di origine laddove la legge di tale Paese non consenta il possesso della doppia cittadinanza.
In tale contesto rileva come il tempo di permanenza nel territorio nazionale per il riconoscimento della cittadinanza previsto dalle disposizioni della legge n. 91 del 1992, su cui interviene la proposta emendativa, sia insufficiente ai fini dell'accertamento dell'effettiva integrazione e come la previsione di un termine più breve entro il quale dichiarare la volontà di acquistare la cittadinanza italiana sia volto a verificare la genuinità di tale dichiarazione di volontà.
Si associa quindi alle considerazioni del deputato Ziello e rileva come sia necessario promuovere un processo di integrazione e come la concessione della cittadinanza possa semmai intervenire al termine di tale processo di integrazione, citando al riguardo l'esempio degli Stati Uniti, laddove all'atto dell'acquisto della cittadinanza è prevista la prestazione di un giuramento con forme particolarmente solenni.
Laura BOLDRINI (PD) osserva come negli Stati Uniti viga lo ius soli.
Laura RAVETTO (LEGA), replicando all'osservazione della deputata Boldrini, rileva come il provvedimento in esame non preveda lo ius soli, in quanto evidentemente i suoi promotori non si sono assunti la responsabilità di avanzare tale proposta.
Laura BOLDRINI (PD) chiede di intervenire.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come si sia convenuto di sospendere l'esame del provvedimento alle 15.30 e come occorra pertanto procedere alla votazione dell'emendamento Fogliani 1.19.
La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 1.19.
Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, C. 586 cost. Consiglio regionale delle Marche, C. 731 cost. Prisco, C. 1436 cost. Butti, C. 2998 cost. Versace, C. 3220 cost. Belotti e C. 3536 cost. Gagliardi.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2022.
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta di esame ha illustrato, in qualità di relatore, i provvedimenti e che è stata adottata come testo base la proposta di legge C. 3531 cost.; avendo tutti i gruppi rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, il testo base è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (le Commissioni VII e XII), le quali nella giornata odierna hanno espresso parere favorevole.
Avverte quindi che ora si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.
Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, ritenendo importante riconoscere nella Costituzione il valore dello sport. Rivolge quindi un ringraziamento a tutti i gruppi per aver rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, ai fini della rapida conclusione dell'iter.
Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Pag. 77provvedimento, facendo presente che la rinuncia alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, che condivide, ha rappresentato un segnale importante di condivisione, in vista della positiva conclusione dell'iter dell'intervento legislativo.
Flora FRATE (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.
Valentina CORNELI (M5S), intervenendo a titolo personale, si dichiara non favorevole a tale intervento di riforma costituzionale, ritenendo non necessario inserire tra i principi fondamentali della Costituzione il riferimento allo sport.
Carlo SARRO (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, ricordando che il suo gruppo si è sempre battuto per il riconoscimento del valore sociale dello sport – in particolare attraverso il contributo della deputata Versace – valutandone gli effetti positivi e qualificanti anche rispetto al mondo della disabilità.
Laura BOLDRINI (PD), dopo aver dichiarato di condividere l'intervento di riforma in esame, coglie l'occasione per esprimere soddisfazione rispetto alla recente decisione della Federazione italiana giuoco calcio di riconoscere alle calciatrici di serie A il ruolo di professioniste. Dopo aver ricordato infatti che il professionismo nel calcio è stato finora prerogativa dei soli uomini, configurandosi in tal modo una evidente discriminazione dei confronti delle donne, auspica che la medesima determinazione possa essere assunta anche dalle federazioni delle altre discipline.
Si augura, più in generale, che in futuro possa essere rivisto lo stesso concetto di professionismo, sia per gli uomini sia le donne, al fine di garantire una piena equiparazione di genere.
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, associandosi alle considerazioni testé svolte dalla deputata Boldrini, auspica che alla decisione della FIGC sia data concreta attuazione attraverso lo stanziamento di risorse adeguate.
Ricollegandosi a talune osservazioni svolte dalla deputata Corneli, si augura che nel corso del prosieguo dell'iter essa possa cambiare idea sull'efficacia del provvedimento in esame, considerato che si tratta di un intervento di riforma importante, volto a riconoscere in Costituzione il valore educativo e sociale dell'attività sportiva.
Manifesta, in conclusione, piena soddisfazione per il rapido e positivo svolgimenti dell'iter, che testimonia l'impegno assunto da tutti i gruppi.
La Commissione approva la proposta di conferire al relatore, Brescia, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 15.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 27 aprile 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.05.