CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2022
783.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 147

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
S. 2564 Governo.
(Parere alle Commissioni 6a e 10a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva anzitutto come il decreto-legge n. 21 del 2022 che la Commissione è chiamata ad esaminare appaia prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di sicurezza e tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettere d) ed e) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) e le competenze concorrenti in materia di istruzione, tutela della salute, protezione civile e produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma).
  In particolare, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» gli «strumenti di politica economica che attengono all'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004); con riferimento alla competenza in materia di «produzione e distribuzione dell'energia» la medesima giurisprudenza legittima l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici idonei a compiere la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia (sentenza n. 383 del 2005).
  Ciò premesso, a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento comunquePag. 148 prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   il comma 2 dell'articolo 10 prevede il parere del presidente della regione Puglia ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a individuare processi di decarbonizzazione del ciclo produttivo nello stabilimento siderurgico di Taranto;

   il comma 3 dell'articolo 31 prevede l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome.

  Al riguardo segnala l'esigenza di valutare anche l'inserimento di ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare:

   segnala poi che sul provvedimento sono stati auditi dalle Commissioni competenti in sede referente l'ANCI e la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tra le altre cose, l'ANCI ha rilevato l'opportunità di destinare risorse aggiuntive per compensare l'aumento dei costi energetici dei comuni; di attivare fondi straordinari per i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina e per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni; di chiarire le modalità operative per l'accesso ai fondi per la compensazione per l'aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha invece tra le altre cose proposto l'istituzione di una cabina di regia a livello nazionale per l'aggiornamento del piano energetico.
   Illustra più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.
   Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di 39 articoli suddivisi in 142 commi.
   L'articolo 1 (commi 1 e 2) dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, secondo gli importi esposti di seguito:

   per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri;

   per il gasolio usato come carburante, l'accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

  Il comma 3 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il medesimo periodo, disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi.
  Il comma 4 sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio. I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo 22 marzo-21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'AGCM. Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.
  L'articolo 2 stabilisce che le aziende private possano assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.
  L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiorePag. 149 a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.
  L'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, cd. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
  La disposizione prevede, altresì, che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.
  L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.
  L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla misura in esame in 102,8 milioni per il 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  L'articolo 7, commi da 1 a 4 rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il comma 1, interviene sul potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. Il comma integra la previsione, prevedendo che il Garante possa richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, e di supporto al Garante, il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero anche in deroga, dispone il comma 3, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 6). Il comma 4 assegna all'Unità di missione un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzo del comando. Il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini Pag. 150della sicurezza del sistema. Tali soggetti devono trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata del decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti stessi ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi (sempre entro 15 giorni). Il comma 6 incrementa la pianta organica di ARERA di 25 unità, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.
  L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (comma 1). Il comma 2 prevede che SACE s.p.a. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1.
  L'articolo 9 del decreto in esame stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto-legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022: sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.
  L'articolo 10 autorizza SACE s.p.a. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia è rilasciata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate per la «Garanzia Italia SACE» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), in conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo del decreto-legge n. 1 del 2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria – a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario – siano destinate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA s.p.a., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione.Pag. 151
  L'articolo 11 prevede la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale. Tali deroghe sono ammesse entro determinati limiti di settimane e nel rispetto di limiti massimi di spesa. Il comma 2 esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. Il comma 3 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2.
  L'articolo 12 riconosce entro determinati limiti di spesa l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardino lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese. Qualora le assunzioni per cui viene riconosciuto il suddetto esonero riguardino soggetti percettori dell'indennità di disoccupazione NASpI, il beneficio in esame non è cumulabile con quello previsto in via generale dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato di tali soggetti.
  L'articolo 13 rifinanzia per il 2022 i contributi c.d. marebonus e ferrobonus, con risorse aggiuntive rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.
  L'articolo 14 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. L'intervento in questione è volto a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori attraverso l'inserimento, nella relativa contrattualistica, di una clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio di autotrasporto qualora si verifichino degli aumenti significativi del prezzo del carburante.
  L'articolo 15 incrementa l'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto.
  L'articolo 16 esonera le imprese dell'autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022.
  L'articolo 17 istituisce un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
  L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
  L'articolo 19 stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime.
  L'articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle Pag. 152imprese (rectius filiere) agricole della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.
  L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria – IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
  L'articolo 23 interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
  Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I) del decreto in esame recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti golden power) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.
  L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale. In primo luogo, viene precisata la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi. Viene inoltre ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali prevedendo, tra l'altro, l'esplicita partecipazione della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto al procedimento finalizzato all'esercizio dei relativi poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni.
  Tale ridefinizione viene effettuata anche dall'articolo 25 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020. L'articolo 25 include, inoltre, nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi dal D.P.C.M. n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia. Il medesimo articolo prevede, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali del Governo, l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. La norma stabilizza, perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale, quelle previste dal regime temporaneo adottato con il decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica e, pertanto, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 25 in esame, le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo. Viene inoltre stabilito un obbligo di notifica, che stabilizza, il regime temporaneo adottato con il decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente Pag. 153possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale.
  L'articolo 26 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo in particolare la «prenotifica», che consenta una valutazione preliminare delle operazioni.
  L'articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali, in particolare mediante l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.
  L'articolo 28 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud. Il nuovo comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi. I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.
  L'articolo 29 reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. Sono quindi dettate disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica. Inoltre, l'articolo novella la disciplina inerente alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica. Reca, infine, una disposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale specializzato da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  L'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 (comma 1). Il comma 2 prevede l'obbligo di notifica per le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i Pag. 154rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1. A carico di tali imprese è infatti posto l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. In base al comma 4, il regime configurato dall'articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d'invarianza finanziaria.
  L'articolo 31 detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza prevedono: l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone (comma 1, lettera a); la concessione per un massimo di 60.000 persone di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (comma 1, lettera b); un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti (comma 1, lettera c). Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.
  L'articolo 32 abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  L'articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego – che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina). Ed autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.
  L'articolo 34 introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
  L'articolo 35, comma 1, lettera a), consente al MAECI (quale Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 221 del 2017), di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La lettera b) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodottiPag. 155 a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. Inoltre, con avviso da pubblicare nella GU il MAECI comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. La lettera c) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.
  L'articolo 36 dispone – nel limite di spesa indicato – una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. «organico COVID») già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il comma 2 incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022», istituito dall'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 73/2021.
  L'articolo 37 istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.
  L'articolo 38, oltre a incrementare il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal decreto in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
  L'articolo 39 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo Pag. 15610-bis. Tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione. Infatti, in primo luogo, potrebbe risultare opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo occorrerebbe valutare se non prevedere che le ordinanze siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa.
  Ciò premesso, espone più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1 dispone che possano essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate durante lo stato di emergenza (il cui termine è scaduto il 31 marzo 2022), con ordinanze di protezione civile. Tali ordinanze possono contenere misure derogatorie negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle Camere.
  L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.
  L'articolo 3 modifica, a far data dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, la disciplina vigente in materia di ordinanze del Ministro della salute in materia di ingressi sul territorio nazionale. Viene quindi disciplinato il conferimento al Ministro della salute di uno specifico potere di ordinanza con riferimento all'adozione ed aggiornamento di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19, da adottarsi, come si è visto, di concerto con i ministri o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ed all'introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché all'imposizione di misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
  L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.
  L'articolo 5 introduce il nuovo articolo 10-quater nel decreto-legge n. 52 del 2021 e in tal modo estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto già previsto dalla legislazione vigente; conferma, inoltre, l'obbligo di indossare tali dispositivi per gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, che si svolgono al Pag. 157chiuso o all'aperto. Il comma 2 del citato articolo 10-quater prevede un periodo transitorio fino al 30 aprile 2022 durante il quale in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli precedentemente indicati al comma 1 (mezzi di trasporto, spettacoli al chiuso o all'aperto, sale da ballo, eventi e competizioni sportive), con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2).
  L'articolo 6, comma 1, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, consentendole solo agli ospiti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore). Il comma 2 novella il decreto-legge n. 52 del 2021: con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, si stabilisce, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga dell'obbligo del possesso di un certificato verde COVID-19 di base valido, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19. Il comma 3 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. «green pass base» per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative. Il comma 4 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. «green pass base» per l'accesso alle strutture della formazione superiore. Il comma 5 elimina l'obbligo di esibizione del c.d. super green pass (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, consentendo il solo green pass c.d. «base» fino al 30 aprile 2022. I commi da 6 a 8 operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudiziari, nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice. In base alle novelle: l'obbligo in esame, per i soggetti di età inferiore a cinquant'anni ovvero (a prescindere dall'età e con riferimento ai luoghi di esercizio delle relative funzioni) per i soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice, viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 e resta fermo che la condizione viene soddisfatta con il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 cosiddetto di base; per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, l'omologa condizione, relativa all'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, già posta per i medesimi soggetti con riferimento al certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato, cessa il 24 marzo 2022, anziché il 15 giugno 2022, e per il periodo 25 marzo 2022-30 aprile 2022 viene esteso ai medesimi l'obbligo suddetto relativo al certificato di base.
  L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione. Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcunePag. 158 categorie di lavoratori. Le novelle di cui al comma 4 confermano, per le categorie interessate dalle stesse novelle, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame. Esse tuttavia sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.
  L'articolo 9 modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza. Il comma 3 estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, per la scuola secondaria di secondo grado.
  L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A. Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B. Le disposizioni contenute nei due allegati sono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 3, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. Il comma 4 posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, nonché per le amministrazioni penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Il comma 5 estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.
  L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.
  L'articolo 12 conferma l'operatività delle USCA (Unità speciale di continuità assistenziale) fino al 30 giugno 2022. Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, il comma 3 riconosce l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale (precedentemente «esclusivamente durante lo stato di emergenza»).
  L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute.
  L'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal presente decreto con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 sia dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sia della vigenza del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.Pag. 159
  L'articolo 15 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) concorda con la proposta di parere appena illustrata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI