ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.
Atto n. 374.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Marco MAGGIONI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo in titolo, volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Nel segnalare preliminarmente l'importanza del provvedimento in esame, per i suoi effetti su un sistema imprenditoriale momentaneamente in seria difficoltà, ricorda che esso è stato predisposto in esecuzione della delega prevista dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la direttiva 2019/1023. L'attuazione della direttiva è realizzata attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 16 maggio 2022.
In via preliminare, segnala che la riforma delle procedure di insolvenza è uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. In sede di prima attuazione degli obiettivi del PNRR sono stati emanati i Pag. 139decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021, la cui disciplina relativa all'insolvenza è ora ricondotta dallo schema di decreto legislativo all'interno del Codice. In particolare, il PNRR colloca tra gli ambiti di intervento prioritari, oltre alle riforme del processo civile, della giustizia tributaria, del processo penale e del sistema sanzionatorio penale, anche gli interventi di modifica del Codice dell'insolvenza.
In particolare, ricorda che negli allegati al PNRR il Governo prevede di apportare modifiche al Codice: a) attuando la direttiva UE n. 1023/2019; b) rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso; c) potenziando i meccanismi di allerta; d) specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali; e) implementando la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online. Il Piano prevedeva già entro la fine del 2021 l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza, per poi attuare completamente la riforma entro il quarto trimestre 2022. In merito, è intervenuto prima il decreto-legge n. 118 del 2021 che, oltre a rinviare l'entrata in vigore del Codice al 16 maggio 2022, ha disciplinato a decorrere dal 15 novembre 2021 l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Il provvedimento, che risponde alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la piattaforma online, è stato poi attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021. Il successivo decreto-legge n. 152 del 2021 ha introdotto disposizioni sulla specializzazione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali e dettato disposizioni ulteriori sul funzionamento della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e sulle segnalazioni dei creditori pubblici. Nella documentazione allegata alla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 il Governo ha dato conto della corrispondenza tra gli interventi normativi citati e gli obiettivi del PNRR.
Per quanto concerne la direttiva (UE) 2019/1023 in recepimento, ricorda che essa è volta a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, nonché a eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.
L'obiettivo principale della direttiva è quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata». Per conseguire tale risultato, la direttiva individua tre settori di intervento: 1) quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza; 2) procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; 3) misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Ricorda altresì che la direttiva – per la cui disamina dettagliata rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici – è entrata in vigore il 16 luglio 2019 e gli Stati membri avevano tempo fino al 17 luglio 2021 per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Peraltro, la stessa direttiva, all'articolo 34, par. 2, ha consentito agli Stati membri che avessero dovuto incontrare particolari difficoltà nell'attuazione della direttiva, di beneficiare a richiesta di una proroga di un anno. Di tale facoltà si è avvalso il Governo italiano, che Pag. 140ha ottenuto dunque di poter attuare la direttiva entro il 17 luglio 2022. Il termine per l'esercizio della delega in esame scade invece il 17 giugno 2022.
Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto, rileva che esso si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi.
Il Capo I (articoli da 1 a 44) provvede ad attuare la Direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. In particolare, gli articoli da 1 a 5 apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I del Codice. Con riguardo alle modifiche di carattere sostanziale segnala in particolare: la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione (articolo 2, comma 1, lettera m-bis) del Codice); la necessità che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi (articolo 3 del Codice); la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva (articolo 4, comma 3, del Codice); la creazione di un'apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l'accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi (articolo 5-bis del Codice).
L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II della Parte I del Codice (articoli 12-25), originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e destinato attualmente ad entrare in vigore il 31 dicembre 2023. Eliminando la disciplina della composizione assistita della crisi, il Governo inserisce nel Titolo II le disposizioni già in vigore in tema di composizione negoziata della crisi e piattaforma telematica nazionale, anticipate, come ho accennato, ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dai citati decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021. Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d'urgenza operati nel corso del 2021.
Il nuovo Titolo II disciplina dunque l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. In merito, il Codice delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono «probabile» lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 12 e articolo 25-quinquies). La procedura prevede: una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata (articolo 13), collegata altre banche dati pubbliche (articolo 14) con le quali può scambiare informazioni (articolo 15), considerando altresì che sulla piattaforma dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione (articolo 25-undecies); una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad affiancare l'imprenditore (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa), alla cui nomina provvederà una apposita commissione (articolo 16; per i criteri per la determinazione del compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, si veda l'articolo 25-ter); specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all'istituto, utili a comprendere la situazione economica dell'impresa e anche a delineare il profilo più appropriato dell'espertoPag. 141 (articolo 17; per la presentazione della domanda vedasi anche l'articolo 25-octies e per comunicazioni e avvisi, da parte delle banche, l'articolo 25-decies, e da parte di creditori pubblici qualificati l'articolo 25-novies); la possibilità per l'esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico (per la sua relazione finale, che verrà inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore, vedasi l'articolo 17); l'applicazione all'imprenditore che accede all'istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (articoli 18 e 19, ove si prevede anche che il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuito alla competenza del tribunale); la sospensione, a fronte dell'istanza di misure protettive, di una serie di obblighi previsti dal codice civile a carico dell'imprenditore (articolo 20); una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l'esperto a lui affiancato (articolo 21) e al regime di efficacia degli atti (articolo 24); una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti (articolo 22).
Il Codice disciplina inoltre le diverse possibilità di definizione della procedura (articolo 23), che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articoli 25-sexies e 25-septies). Per incentivare il ricorso all'istituto, il Codice disciplina (articolo 25-bis) alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata. Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese (articolo 25) e alle imprese di minori dimensioni (articolo 25-quater).
Gli articoli da 7 a 13 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo III della Parte I del Codice, ridenominato «Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza». Segnala che le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva: prevedendo che la nomina del commissario giudiziale sia valutata caso per caso dal tribunale; regolando i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettando specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (articolo 12, comma 2 dello schema che modifica l'articolo 40 del Codice). Le misure previste sono altresì volte a chiarire, con riguardo alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure, che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Le misure previste sono anche volte a prevedere specifiche norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento Pag. 142unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare.
Evidenzia che le misure previste sono altresì volte a recepire la direttiva modificando la disciplina dell'apertura del concordato preventivo con particolare riferimento: all'ambito del giudizio di ammissibilità del tribunale, differenziando il giudizio a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso; all'introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; all'ampliamento del termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a 30 giorni rispetto ai 15 attuali (articolo 12, comma 6 che modifica l'articolo 47 del Codice). Le misure previste sono pure volte: ad intervenire sulle disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, semplificando le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (articolo 12, comma 7 che modifica l'articolo 48 del Codice); ad attuare la direttiva con riguardo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, prevedendosi che – in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale – la corte d'appello, su richiesta delle parti, possa confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante (articolo 12, comma 11 che modifica l'articolo 53 del Codice).
Si procede anche ad attuare la direttiva con riguardo alle misure cautelari e protettive, prevedendo in particolare: la possibilità che le misure cautelari siano concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese; la possibilità per il debitore di richiedere al tribunale ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; la possibilità che le richieste di applicazione di misure protettive siano presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa; la conservazione dell'efficacia delle misure protettive anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda di accesso purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice; l'esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori (articolo 13, comma 1, dello schema che modifica l'articolo 54 del Codice).
Rileva che le misure previste sono altresì volte a prevedere, con specifico riguardo al procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive, il recepimento della direttiva per quanto attiene: alla fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi; alla possibilità per il tribunale di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate; alla revoca delle misure, specificandosi che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative (articolo 13, comma 2, dello schema che modifica l'articolo 55 del Codice).
Gli articoli da 19 a 25 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo IV della Parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a: predisporre, in attuazione Pag. 143dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva e nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui all'articolo 4 della direttiva, un nuovo strumento (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, contemplando che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-bis del Codice); prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l'ipotesi inversa di abbandono della procedura di concordato preventivo al fine di proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-ter del Codice); coordinare il concordato minore (di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice) con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall'articolo 28 della Direttiva (articolo 18 dello schema che modifica gli articoli 78 e 80 del Codice).
Evidenzia che le norme in esame provvedono inoltre: ad adeguare alle disposizioni della direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale – attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell'interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori – sia di liquidazione – conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità – secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello schema (che modifica l'articolo 84 del Codice); a sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, ferma restando la possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti siano considerati «parti interessate» dal piano (in linea con l'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, e con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera b) della Direttiva), così innovando la disciplina vigente che consente loro di votare solo per la parte incapiente degradata a chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 85 del Codice); a modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono; a circoscrivere la portata della disposizione in materia di «trattamento dei crediti tributari e contributivi» in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità, al fine di recepire al suo interno la disposizione sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, analogamente a quanto disposto per gli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 88 del Codice). Sono altresì inserite norme sul commissario giudiziale quali la possibilità di sua sostituzione o revoca, analogamente a quanto previsto per il curatore e il liquidatore giudiziale, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva e si prevede inoltre che, nel concordato in continuità aziendale, il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianchi il debitore o i creditori nella negoziazione del piano, formulando, se del caso, suggerimenti per la sua redazione (articolo 20 dello schema che modifica l'articolo 92 del Codice).
Disposizioni speciali sono inserite al fine di disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della direttiva (articolo 21 dello schema Pag. 144che inserisce l'articolo 94-bis al Codice). Nella disciplina sulla convocazione dei creditori è inserito anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della direttiva. Si provvede anche ad integrare le modalità di comunicazione con i creditori, inclusi quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (articolo 22 dello schema che modifica l'articolo 104 del Codice).
Specifiche disposizioni sono introdotte con riferimento al concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore e sono definite le regole di approvazione in ciascuna classe, stabilendo i criteri per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto, in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di «parti interessate» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva (articolo 23 dello schema che modifica l'articolo 109 del Codice).
Rileva che le misure previste sono altresì volte a: precisare il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale – a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno – nell'ambito del giudizio di omologazione, nonché le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva e le regole del giudizio di convenienza previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della direttiva, prevedendo che il potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nel giudizio di omologazione sia limitato all'ipotesi di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca la violazione della convenienza della proposta, in linea con l'articolo 14 della direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 112 del Codice); stabilire il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda per la conclusione del giudizio di omologazione, conformando la relativa procedura ai principi di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 10, paragrafo 4 e 25 lettera b) della direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 113 del Codice); estendere anche al liquidatore giudiziale, analogamente a quanto disposto per il commissario giudiziale e il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 114 del Codice); sospendere il diritto di recesso dei soci fino all'attuazione del piano, nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, al fine di evitare eventuali irragionevoli ostruzionismi rispetto all'adozione e omologazione di un piano di ristrutturazione e in attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 116 del Codice).
Evidenzia che viene introdotta nel Codice una nuova Sezione VI-bis (composta dagli articoli da 120-bis a 120-quinquies) contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi di cui all'articolo 12 della Direttiva, al fine di favorire la continuità delle attività aziendali.
In particolare: si introducono disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e sul contenuto dei piani (articolo 120-bis); si prevede la possibilità di classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 120-ter); si dettano dei principi applicabili per l'omologazione dei piani che prevedono attribuzioni ai soci, introducendo la regola generale secondo cui il tribunale omologa il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi di pari rango è più favorevole di quello riservato alle classi inferiori, ad eccezione dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci, per la quale si prevede che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello dei soci (articolo 120-quater). Si disciplina infine la fase di esecuzione del concordato, attribuendo in via Pag. 145generale agli amministratori la competenza ad adottare le conseguenti deliberazioni ed eventuali modifiche statutarie; si prevede anche che, in caso di loro inerzia o inottemperanza, il tribunale proceda alla nomina di un amministratore giudiziario e disponga la revoca per giusta causa degli amministratori, e si stabilisce che le modifiche nella compagine societaria derivanti dall'attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscano causa di risoluzione o modificazione dei contratti conclusi dalla società (articolo 120-quinquies).
Gli articoli da 26 a 32 dello schema di decreto legislativo apportano limitate modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, volte a: attuare la direttiva, con particolare riferimento all'affermazione della possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore (modifica dell'articolo 135 del Codice) e alla liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione (modifica dell'articolo 278 del Codice); attuare la direttiva sotto il profilo dell'efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata. Vanno in questa direzione sia la modifica dell'articolo 213 del Codice, in tema di attuazione del programma di liquidazione del patrimonio del debitore, sia le modifiche all'articolo 216 del Codice volte all'eliminazione dell'ordinanza di vendita per consentire al curatore di procedere tramite procedure competitive senza dover passare per l'autorizzazione del giudice delegato. L'obiettivo di evitare la proliferazione di una serie di giudizi autonomi è alla base, anche, della modifica dell'articolo 255 del Codice in materia di liquidazione giudiziale delle società. Le misure previste sono altresì volte a: privilegiare il ricorso alle soluzioni stragiudiziali, prevedendo la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato solo a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50 mila euro (modifica dell'articolo 268 del Codice); operare un coordinamento con le modifiche apportate ad altre parti del Codice (modifica degli articoli 166 e 279 del Codice).
Gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologa dal tribunale.
Gli articoli 35 e 36 apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituito presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca. Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l'introduzione dei segnali di allarme della crisi, l'abolizione degli OCRI e l'eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all'autorità di vigilanza circa l'esistenza di segnali di allarme.
Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice dell'insolvenza, che contiene le disposizioni penali. Gli articoli da 39 a 42 apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell'insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso. L'articolo 43 dello schema, intervenendo sull'articolo 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all'istituto della composizione assistita della crisi. L'articolo 44 interviene sull'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, che prevede l'entrata in vigore del Codice il prossimo 16 maggio Pag. 1462022. Lo schema conferma tale data, a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice, compreso il Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale attualmente è prevista la diversa data del 31 dicembre 2023.
Infine, menziona il Capo II dello schema di decreto legislativo, che si compone di 6 articoli (da 45 a 50) recanti norme di coordinamento normativo, oltre che l'entrata in vigore del decreto legislativo e la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, con l'unica eccezione dei costi connessi all'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa.
In conclusione, in ragione dell'ampiezza e della complessità dello schema di decreto e considerato anche che manca ancora il parere del Consiglio di Stato senza il quale non può esserne concluso l'esame, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.
Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.