CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2022
783.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2020.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 23 settembre 2020 e che è stato svolto un ciclo di audizioni informali. Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge Meloni C. 306.

  Franco VAZIO (PD) chiede chiarimenti sulla necessità di procedere alla votazione sull'adozione del testo base.

  Mario PERANTONI, presidente, rammentando che in materia di maternità surrogata sono all'esame della Commissione due abbinate proposte di legge, fa presente che la relatrice ha ritenuto di proporre quale Pag. 71testo base il testo della proposta di legge C. 306, non ravvisando l'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato delle due proposte stante il contenuto sostanzialmente identico delle stesse.

  Franco VAZIO (PD) dichiara che da parte del Partito democratico sussistono talune criticità con riguardo all'adozione quale testo base per il prosieguo dell'esame del testo della proposta di legge Meloni C. 306. Evidenzia infatti che tale testo, benché corredato da uno studio sulla materia, presenta limiti con riguardo ai profili di punibilità di fattispecie lecite in Paesi stranieri. Nel rilevare l'esigenza di tenere conto degli esiti delle audizioni, rammenta che in tale occasione è emerso in maniera chiara che il testo della proposta di legge della collega Meloni non si pone in alcun modo gli effetti delle condotte illecite dei genitori sui figli, con il rischio che questi siano oggetto di procedimenti di affidamento o comunque di allontanamento dalla famiglia. Pertanto si sarebbe augurato da parte della relatrice una maggiore attenzione al tema, attraverso la predisposizione di un testo unificato aperto al confronto e non destinato a diventare una bandiera ideologica. In conclusione, dichiara la contrarietà del suo gruppo all'adozione del testo della proposta di legge Meloni C. 306 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente che le considerazioni del collega Vazio, corroborate dagli auditi, potranno trovare ampio spazio nella fase emendativa.

  Mario PERANTONI, presidente, nel rilevare che l'onorevole Varchi conferma la proposta di adottare come testo base il testo della proposta di legge Meloni C. 306, fa presente che l'A.C. 306 è iscritto nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, alla quale deve essere riconosciuto il diritto che il proprio testo sia oggetto di discussione in Commissione.

  Eugenio SAITTA (M5S), nel preannunciare il voto contrario del Movimento 5 Stelle, rileva l'importanza della materia che richiederebbe una valutazione complessiva di tutte le sue implicazioni. Fa presente in particolare come, al netto degli eclatanti casi di cronaca, la materia investa la sensibilità di molte coppie sterili o omosessuali che ricorrono alla maternità surrogata. Sottolinea pertanto che la proposta della collega Varchi non trova concorde il Movimento 5 Stelle, rilevando nel contempo come tale valutazione si estenda anche alla proposta di legge Carfagna C. 2599, benché quest'ultima restringa l'ambito di applicazione soggettivo. Ribadisce in conclusione il voto contrario del suo gruppo all'adozione quale testo base della proposta di legge Meloni C. 306.

  Catello VITIELLO (IV) rileva che la capacità emendativa dei gruppi non sarà in alcun modo in grado di superare le criticità relative a due importanti profili, vale a dire la punibilità all'estero e la tutela dei minori. Nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, dichiara che si sarebbe aspettato uno sforzo maggiore da parte della relatrice al fine di addivenire ad un testo di sintesi in grado di soddisfare le esigenze tecnico-giuridiche poste dal tema.

  Mario PERANTONI, presidente, nel sottolineare come la relatrice abbia ricordato chiaramente che è possibile intervenire in fase emendativa per risolvere eventuali criticità del testo, fa presente che la votazione sull'adozione del testo base ha natura procedurale. Con riguardo al rilievo avanzato da alcuni sulla opportunità di un testo unificato, fa presente che, in considerazione del contenuto molto limitato delle due proposte di legge e della loro sostanziale identicità, lo sforzo di addivenire ad una soluzione di sintesi avrebbe comportato ben pochi effetti rilevanti. Nel ribadire la natura procedurale del voto sull'adozione del testo base, ricorda che la proposta di legge Meloni C. 306 è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea all'interno della quota riservata alle opposizioni e che è diritto di queste ultime vedere esaminati i propri testi.

  La Commissione adotta la proposta di legge C. 306 Meloni come testo base per il prosieguo dei lavori.

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  Alessandro ZAN (PD) chiede la verifica della votazione appena effettuata.

  Mario PERANTONI, presidente, acconsentendo alla richiesta dell'onorevole Zan, invita l'onorevole Saitta, in qualità di membro più giovane della Commissione, a procedere al conteggio dei voti durante la ripetizione della votazione.

  Michele BORDO (PD) chiede di intervenire.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che la Commissione sta procedendo alla ripetizione della votazione per l'adozione del testo base e che pertanto il collega Bordo potrà intervenire soltanto al termine di essa.
  Al termine della verifica effettuata nel corso della ripetizione della votazione, conferma che la proposta di legge Meloni C. 306 è stata adottata come testo base per il prosieguo dei lavori.

  Michele BORDO (PD) precisa che aveva chiesto di intervenire prima della ripetizione della votazione in quanto riteneva che il suo intervento potesse essere pregiudiziale alla votazione stessa. Nel richiamare i rilievi del presidente sul fatto che per i provvedimenti in quota opposizione deve essere garantito il diritto per la stessa opposizione di vedere esaminato il proprio testo, rileva come, a suo avviso, proprio in virtù di tale diritto, l'adozione del provvedimento in quota opposizione come testo base non avrebbe dovuto essere oggetto di deliberazione in quanto adozione obbligata.

  Mario PERANTONI, presidente, replicando al collega Bordo, nel ribadire che la proposta di legge Meloni C. 306, in quota opposizione, è abbinata alla proposta di legge Carfagna C. 2599, fa presente come sia quindi necessario procedere all'individuazione di un testo base per il prosieguo dell'esame. Con riferimento poi alla questione del diritto dell'opposizione a vedere garantito l'esame del proprio testo, sottolinea che, qualora la Commissione avesse respinto la proposta di adozione del testo in quota opposizione formulata dalla relatrice, proprio al fine di assicurare il diritto richiamato, si sarebbe dovuto procedere alla revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2599.
  Avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative alla proposta di legge C. 306 Meloni, adottata come testo base, sarà definito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, l'esame della proposta di legge C. 183-B, recante «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta», approvata dalla Camera in prima lettura il 17 ottobre 2018 e modificata dal Senato il 15 marzo scorso. Ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna.Pag. 73
  Nel segnalare che la proposta di legge in esame si compone attualmente di 8 articoli, precisa, in qualità di relatore, di limitarsi, in questa sede, a svolgere una sintetica illustrazione del suo contenuto, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, al fine di soffermarsi sulle sole parti di competenza della Commissione Giustizia.
  Fa pertanto presente che l'articolo 1 definisce, al comma 1, le finalità del provvedimento che consistono nella valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera, nel favorire il consumo dei predetti prodotti e nel garantire un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità. Il comma 2 prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare le iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti.
  Evidenzia che l'articolo 2 reca le definizioni. In particolare, il comma 1, lettera a), con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero rinvia, per l'individuazione dei prodotti agricoli, a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. La citata disposizione stabilisce che per «alimento» si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito da esseri umani. Come riportato nella definizione, tali prodotti si considerano a chilometro zero quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita o dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione. Sono compresi anche i prodotti della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli Uffici marittimi delle Capitanerie di Porto competenti per i punti di sbarco e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti. Ai sensi del comma 1, lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.
  Sottolinea che ai sensi dell'articolo 3 lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. L'articolo 4 disciplina invece la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione dei loghi «chilometro zero» e «filiera corta». In particolare, il comma 1 statuisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali – da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello sviluppo economico e sentita la Conferenza Unificata – siano istituiti: il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta». Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il comma 2 chiarisce che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Tale logo può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame. Il comma 3 precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.Pag. 74
  Ricorda che l'articolo 6 disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva.
  Con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia, segnala il contenuto dell'articolo 7, modificato dal Senato, che reca la disciplina relativa alle sanzioni. Nel dettaglio, il comma 1 statuisce che chiunque utilizzi le richiamate definizioni previste all'articolo 2 o i loghi di cui all'articolo 5 in maniera non conforme alla legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. I successivi commi da 2 a 5, inseriti dal Senato, introducono ulteriori disposizioni volte a disciplinare le sanzioni. In particolare, il comma 2 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni. Ai sensi del comma 3, i proventi derivanti da tale attività sanzionatoria sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. Il comma 4, stabilisce poi che, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale, a tal fine, del Corpo delle capitanerie di porto. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (comma 5). L'articolo 8 infine interviene in materia di abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia.
  Ciò premesso, non rilevando profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere sulla proposta di legge in esame parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 21 aprile 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 21 aprile 2022.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Emendamenti C. 2681-A e abb.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.