ALLEGATO
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione IV (Difesa),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (C. 2681 Governo e abb.);
premesso che l'ordinamento giudiziario militare è disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, che hanno riordinato la materia fissando alcuni punti fondamentali e rinviando – per quanto riguarda lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, l'avanzamento, il trattamento economico, la disciplina, le norme di funzionamento del Consiglio della magistratura militare, e l'ordinamento penitenziario – alle norme vigenti per i magistrati ordinari, a quelle relative al Consiglio superiore della magistratura e a quelle dell'ordinamento penitenziario comune, di cui è stata riconosciuta l'applicabilità con i dovuti adattamenti derivanti, tra l'altro, dalla specificità del comparto e dalla dipendenza dal Ministro della difesa;
rilevato che, nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, della disciplina di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati in competizioni politiche e della costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura che s'intende operare con la delega al Governo, risulta indispensabile adeguare le norme del codice dell'ordinamento militare in materia di ordinamento giudiziario militare alle nuove disposizioni che saranno introdotte con i decreti legislativi delegati, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline e permettere l'ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare;
rilevato, altresì, che l'introduzione della delega ad hoc si rende necessaria in considerazione delle competenze del Ministro della difesa in materia di giustizia militare, nonché dell'esigenza di esercitare tale delega solo dopo l'adozione della riforma dell'ordinamento giudiziario;
evidenziato che, il Capo V, all'articolo 39, prevede, per l'esercizio di tale delega, un termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati relativi alla riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario, nonché l'iniziativa del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze e la procedura di approvazione pressoché identica a quella prevista per l'adozione degli altri decreti legislativi delegati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.