SEDE REFERENTE
Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 14.30.
Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.
C. 3437 Melilli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.
Fabio MELILLI, presidente e relatore, comunica che sono state presentate complessivamente cinque proposte emendative al provvedimento in titolo (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli emendamenti Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1, nonché dell'emendamento a sua firma 1.5.
Tanto premesso, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1, dal momento che, pur essendo la finalità dei citati emendamenti quella di consentire la conclusione della procedura per la verifica della correttezza e dell'affidabilità dei conti da parte di Eurostat prima della presentazione del disegno di legge di bilancio, essa si tradurrebbe nei fatti in uno slittamento del termine di presentazione della legge di bilancio rispetto a quello previsto a legislazione vigente, con una conseguente riduzione dei termini per l'esame del disegno di legge in Parlamento, in contrasto con le finalità del presente provvedimento. Al riguardo, segnala peraltro che eventuali aggiustamenti dei dati finanziari che si rendessero necessari a seguito del suddetto processo di verifica, potrebbero comunque essere effettuati nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento di manovra pubblica, ferma restando la cornice economico-finanziaria già definita dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) e dalle risoluzioni con cui la stessa viene deliberata dalle Camere.
Raccomanda, invece, l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.5, segnalando che esso ha lo scopo di allineare il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio a quello vigente prima delle novelle introdotte alla legge n. 196 del 2009 dalla legge n. 163 del 2016 per la presentazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità. Evidenzia che in sostanza il provvedimento, come eventualmente modificato nel senso proposto dal citato emendamento 1.5, ripristinerebbe i termini previsti per la presentazione della NADEF e della manovra di finanza pubblica vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016.
La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 del relatore a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), al fine, da un lato, di fissare il termine per la presentazione della NADEF al 25 settembre di ciascun anno, in ciò recependo in particolare le argomentazioni addotte a sostegno di tale data dai rappresentanti dell'ISTATPag. 147 nel corso dell'audizione svolta nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, dall'altro, di anticipare il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio al 15 ottobre di ogni anno.
Fabio MELILLI, presidente e relatore, accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.5, nei termini puntualmente illustrati dalla rappresentante del Governo (vedi allegato 1), ritenendo che la data del 25 settembre di ciascun anno quale termine ultimo per la presentazione della NADEF possa costituire una condivisibile soluzione di compromesso rispetto alle difficoltà segnalate dai rappresentanti dell'ISTAT nel corso della citata audizione relative alla possibile trasmissione del predetto documento il 20 settembre. Conseguentemente, ritiene che anche l'anticipo al 15 ottobre del termine per la presentazione al Parlamento del disegno di legge di bilancio possa rappresentare una soddisfacente soluzione mediana, nell'ottica di assicurare comunque tempi congrui per l'esame del testo da parte di entrambe le Camere, fermo restando che, secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, in caso di mancata presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato entro il termine prestabilito il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a riferire tempestivamente alle Camere sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni.
Passando quindi alla discussione delle proposte emendative presentate, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione approva l'emendamento 1.5 del relatore, nel testo riformulato (vedi allegato 1).
Fabio MELILLI, presidente e relatore, avverte che è così esaurito l'esame delle proposte emendative presentate. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di acquisire sul testo, come risultante a seguito delle modifiche apportate in sede referente, prima del conferimento del mandato a riferire in Assemblea, il previsto parere della I Commissione Affari costituzionali.
La seduta termina alle 14.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.
Atto n. 370.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.
La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 30 marzo, fa presente che il comma 4 dell'articolo unico del provvedimento in esame prevede che la quota 2021 destinata al territorio della regione Valle D'Aosta, pari a 467.650,89 euro, sia accantonata – a fronte dell'esaurimento della graduatoria regionale – per essere assegnata alla regione stessa. Ciò premesso, segnala che la procedura per l'attribuzione delle predette risorse alla Valle d'Aosta, ad oggi riportate sul preesistente capitolo di bilancio, sarà completata nonostante il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani sia confluito nel nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge Pag. 148n. 234 del 2021 e che tale attribuzione non determinerà comunque implicazioni sul nuovo Fondo né sulle relative procedure di liquidazione.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (Atto n. 370);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il comma 4 dell'articolo unico del presente provvedimento prevede che la quota 2021 destinata al territorio della regione Valle D'Aosta, pari a 467.650,89 euro, sia accantonata – a fronte dell'esaurimento della graduatoria regionale – per essere assegnata alla regione stessa;
la procedura per l'attribuzione delle predette risorse alla Valle d'Aosta, ad oggi riportate sul preesistente capitolo di bilancio, sarà completata nonostante il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani sia confluito nel nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 234 del 2021;
tale attribuzione non determinerà comunque implicazioni sul nuovo Fondo né sulle relative procedure di liquidazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Atto n. 362.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Roberto PELLA (FI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a recepire la direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, la cui attuazione è stata prevista dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2019/2020. In particolare, ricorda che la direttiva è indicata al n. 17 dell'Allegato A e che i commi 2 e 3 del citato articolo 1 stabiliscono che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Rammenta, altresì, che ai sensi delle predette disposizioni eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.Pag. 149
In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 16, ritiene che andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 4, in capo ai Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle micro imprese, previa consultazione delle stesse, a valere sulle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente per le medesime amministrazioni.
In relazione all'articolo 13, poiché si escludono gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui ciò comporti un onere sproporzionato, ritiene che andrebbe chiarita meglio la portata della norma: se da un lato potrebbe essere logico escludere chi ha ricevuto finanziamenti pubblici per l'accessibilità dalla possibilità poi di non attuare le misure necessarie, dall'altro la loro attuazione anche quando vi è un onere sproporzionato potrebbe comportare un maggior fabbisogno di contributi pubblici. Rinvia inoltre all'esame dell'articolo 27, comma 2.
In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 17 a 21, premesso che la relazione tecnica certifica che le attività di vigilanza in relazione alla conformità dei prodotti e dei servizi richiamata dalle norme in esame sono già poste carico, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico (articoli 17-20) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (articolo 21) nell'ambito di un complesso sistema di controlli e verifiche che è già previsto ai sensi della legislazione vigente, facendo parte delle loro ordinarie competenze «istituzionali», evidenzia tuttavia che la stessa relazione tecnica certifica anche la presenza di «nuove» attività per le stesse amministrazioni richiamate per effetto delle disposizioni in esame, prevedendo a tal fine specifiche autorizzazioni di spesa ai commi 8 degli articoli 18 e 21.
In tal senso, pur considerando che le autorizzazioni richiamate sono chiaramente formulate quale limite massimo di spesa pari a 500.000 euro, rispettivamente, per il 2023 e il 2024 e a decorrere dal 2023, evidenzia che nessuna indicazione è però fornita dalla relazione tecnica in merito ai criteri adottati nella quantificazione.
Ritiene che, al fine di fornire evidenze in merito alla congruità delle risorse stanziate dalle norme richiamate, a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili per il Ministero dello sviluppo economico e l'AGID in relazione ai compiti di vigilanza, agli adempimenti e agli atti correlati all'attuazione delle disposizioni in esame, andrebbe richiesta l'illustrazione dei criteri e parametri adottati nella stima della spesa prevista dai commi 8 degli articoli 18 e 21, in relazione alle nuove attività stabilite per il Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 17, comma 2, 18, commi da 1 a 3, 5 e 7, e dagli articoli 19 e 20, nonché, in relazione alle norme che interessano l'AGID, previste dall'articolo 21, commi da 1 a 3 e 5.
Sul punto, inoltre, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni per cui l'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico dal comma 8 dell'articolo 18 è limitata alle annualità 2023 e 2024, considerato che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore per i prodotti che verranno immessi sul mercato solo a far data dal 28 giugno 2025.
Sul comma 6 dell'articolo 21, in merito alla circostanza che le funzioni di vigilanza nei settori del trasporto spettano ai «soggetti pubblici» che hanno affidato, ovvero, autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto, per cui si applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica, considera necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi confermativi della neutralità di tale previsione. In particolare, richiamando gli articoli 1, comma 2, e 19 della legge di contabilità n. 196 del 2009, segnala che tali enti del «settore pubblico allargato» sono comunque da considerarsi nel novero delle Pag. 150amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, per cui andrebbero richiesti elementi e dati dimostrativi circa la piena sostenibilità a carico dei loro bilanci dei nuovi adempimenti in materia di verifiche di conformità e di controllo, potendo i medesimi soggetti comunque avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.
Riguardo ai profili di quantificazione degli articoli da 22 a 25, dal momento che l'articolo 24 reca la disciplina sanzionatoria a corredo delle disposizioni in esame nei casi di inottemperanza degli adempimenti previsti dal recepimento della normativa oggetto di recepimento, determinando al più l'eventualità di maggiori entrate che non sono quantificabili in considerazione della loro natura meramente eventuale, non ha osservazioni da formulare.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 26, in materia di assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico e l'AGID, ritiene che andrebbe innanzitutto confermata la prudenzialità dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi a decorrere dal 2025, relativamente al contingente assunzionale a tempo indeterminato ivi previsto, specificamente per la platea appartenente alla III area di inquadramento di n. 15 unità lavorative da reclutarsi presso l'AGID. Quanto invece al contingente di n. 50 unità da reclutarsi a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico, ritenuta la piena prudenzialità dei parametri ivi adottati dalla relazione tecnica comprensiva degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2019/2021, non ha osservazioni da formulare.
Ad ogni modo, ritiene che andrebbe confermato che per entrambe le amministrazioni richiamate i reclutamenti in parola siano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale redatta ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Testo unico sul pubblico impiego eventualmente già approvati, ovvero, la compatibilità con i medesimi atti in corso di aggiornamento per il triennio 2022/2024.
Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, segnalando che andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli oneri riflessi con l'indicazione delle aliquote applicate a tal fine, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia che la relazione tecnica è sprovvista del consueto prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 27, che contiene Disposizioni finanziarie, rileva che il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame per il 2023 e a decorrere, per quanto specificamente riferiti agli articoli 18, 21 e 26, si provvede mediante la riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea; ritiene quindi che andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità per le annualità 2023-2024 e a decorrere, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.
La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2), contenente taluni elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.
Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva Pag. 151(UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Atto n. 374.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
In merito agli articoli 1-5, recanti modificazioni alle disposizioni generali di cui al titolo I della parte prima del Codice della crisi d'impresa, con riferimento alle norme in esame non ha osservazioni da formulare, prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica. Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante composizione negoziata della crisi e piattaforma unica nazionale, evidenzia che tale articolo traspone nel Codice della crisi d'impresa una serie di disposizioni attualmente vigenti, contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogate dagli articoli 45 e 46 del presente decreto.
Osserva che, rispetto alla legislazione vigente, l'articolo 6 del presente decreto comporta due modificazioni di carattere sostanziale. Da un lato, con riferimento al nuovo articolo 13 del Codice, che ripete la disciplina della piattaforma unica nazionale quale strumento di ausilio agli imprenditori interessati, rileva che il testo non riproduce l'autorizzazione di spesa e l'autorizzazione ai decreti di variazione di cui, rispettivamente, ai commi 10 e 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021: il citato articolo 3 viene contestualmente abrogato integralmente dall'articolo 45 del presente decreto. Evidenzia che le risorse derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa sono utilizzate per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo 13 medesimo. Poiché il nuovo articolo 13 del Codice riproduce l'abrogato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, eccetto – come detto – per i commi 10 e 11, rileva che la quantificazione degli oneri, benché implicita, dovrebbe corrispondere a quella già effettuata in occasione dell'esame parlamentare della disposizione confluita. In proposito reputa necessaria una conferma.
Dall'altro lato, con riferimento al nuovo articolo 25-novies del Codice, che estende anche all'INAIL gli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, pur rilevando che alla disposizione originaria, di cui all'articolo 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021, non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe a suo parere chiarito se l'estensione di tali obblighi all'INAIL possa essere fronteggiata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per l'Istituto.
Circa le restanti disposizioni, non formula osservazioni, in quanto le stesse si limitano a codificare norme già vigenti, salve talune modifiche di coordinamento testuale o di carattere ordinamentale: esse non appaiono quindi, a suo avviso, suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Circa i profili di quantificazione degli articoli 7-13, in materia di quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme e dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.
Con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli 14-24, recanti strumenti di regolazione della crisi, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica che potrebbero derivarePag. 152 dall'articolo 15 e dall'articolo 19, comma 6, del presente schema di decreto, che prevedono la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale potrebbe non aderirvi ove valuti tali accordi non soddisfacenti per le ragioni dell'Erario.
In relazione all'articolo 19, comma 4, del presente schema di decreto, che modifica l'articolo 86 del Codice, andrebbe a suo parere chiarito se l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio riguardi anche i crediti tributari di cui all'articolo 2752 del codice civile, ai cui sensi hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni per le imposte sui redditi e per l'IVA e quelli per le imposte, tasse e tributi degli enti locali. In caso affermativo, infatti, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa possibili effetti in termini di riduzioni o di posticipi di entrate tributarie già iscritte nei tendenziali. Non formula osservazioni in relazione alle altre norme, stanti il loro carattere ordinamentale e i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.
Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 25, in materia di quadri di ristrutturazione preventiva, degli articoli da 26 a 32, in materia di liquidazione giudiziale, degli articoli 33 e 34, in materia di gruppi di imprese, degli articoli 37 e 38, recanti disposizioni penali, e degli articoli da 39 a 44, recanti disposizioni di coordinamento.
In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 45 a 50, recanti Abrogazioni, entrata in vigore e disposizioni finanziarie, evidenzia che l'articolo 50, comma 1, del presente schema di decreto utilizza i risparmi derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 per provvedere agli oneri derivanti dal nuovo articolo 13 del Codice (che riproduce i commi da 1 a 9 del medesimo articolo 3 abrogato). In proposito, rileva che il nuovo articolo 13 del Codice non reca una specifica quantificazione – a differenza dell'abrogato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 – e che tale quantificazione è desumibile solo indirettamente mediante il confronto con le risorse poste a copertura. Osserva, peraltro, che tale determinazione non risulta univoca sul piano letterale, potendo in teoria le risorse poste a copertura essere di importo anche superiore rispetto all'onere; inoltre, sul piano formale, rileva che agli oneri derivanti dall'articolo 13 del Codice non corrisponde una specifica e formale autorizzazione di spesa, bensì solamente una copertura. Circa tali aspetti reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.
Quanto all'articolo 50, comma 2, che reca una generale clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni formulate in relazione alle altre disposizioni del decreto in esame.
Non ha osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni, che, infatti, abrogano norme cui non erano stati ascritti effetti finanziari o introducono modificazioni di coordinamento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 50 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13, concernente l'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, disposta dall'articolo 45, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto. Al riguardo, ricorda che il comma 10 del citato articolo 3 autorizza, per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale, già prevista dal citato decreto-legge n. 118 del 2021, la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero della giustizia, per l'anno 2022, e al Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2023.Pag. 153
Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le risorse rinvenienti dalle norme oggetto di abrogazione siano ancora integralmente disponibili, posto che l'onere relativo all'istituzione della nuova piattaforma, secondo quanto può essere ricavato dalla relazione tecnica, pur in assenza di un'esplicita quantificazione al riguardo, dovrebbe corrispondere a quello previsto dalle norme oggetto di abrogazione.
Osserva, infine, il comma 2 dell'articolo 50 reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 50, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, dal punto di vista formale, segnala l'opportunità di sostituire nella medesima clausola le parole: «ad esclusione del comma 1», con le seguenti: «ad esclusione di quanto previsto dal comma 1».
La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 14.45.
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.
Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa della relazione tecnica richiesta sul provvedimento in esame nella seduta dello scorso 15 marzo.
La viceministra Laura CASTELLI informa che la relazione tecnica è in corso di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, confidando che la stessa possa essere eventualmente trasmessa alla Commissione bilancio già nella prossima settimana.
Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa della nuova relazione tecnica sul testo del provvedimento.
La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento,Pag. 154 facendo presente che il complesso lavoro istruttorio tuttora in corso potrebbe auspicabilmente concludersi entro la prossima settimana.
Paolo TRANCASSINI (FDI), alla luce dei ripetuti rinvii nell'esame del provvedimento in titolo per mancanza della nuova relazione tecnica, ritiene opportuno che la Commissione bilancio sia perlomeno resa edotta in merito alle ragioni che hanno sin qui motivato tale non indifferente ritardo nella redazione del citato documento.
La viceministra Laura CASTELLI evidenzia come il protrarsi dei tempi necessari al perfezionamento della nuova relazione tecnica dipenda essenzialmente dalla pluralità delle amministrazioni centrali dello Stato interessate, circostanza che ha pertanto richiesto l'acquisizione di una serie di elementi informativi i quali, una volta pervenuti, saranno integrati nel citato documento che – ribadisce – auspica possa essere trasmesso alla Commissione bilancio già nel corso della prossima settimana.
Fabio MELILLI, presidente, nel confidare nelle rassicurazioni testé fornite dalla viceministra Castelli circa i tempi di trasmissione della nuova relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.
Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che sul provvedimento in discussione la Commissione bilancio nella seduta del 29 marzo scorso ha richiesto la predisposizione di una apposita relazione tecnica.
La viceministra Laura CASTELLI informa che la relazione tecnica è al momento in corso di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto, anche in questo caso, delle diverse amministrazioni competenti chiamate in causa dal provvedimento.
Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.
Pietro NAVARRA (PD), relatore, ricorda che sul provvedimento in discussione la Commissione bilancio nella seduta del 29 marzo scorso ha richiesto la predisposizione di una apposita relazione tecnica.
La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora pervenuti i necessari elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 155 Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, concerne la disciplina dell'ippicoltura e che oggetto del presente esame è il testo risultante dall'esame finora svolto presso la Commissione XIII Agricoltura e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri.
Precisa che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica. Passando quindi all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 e 3, recanti Disciplina dell'ippicoltura e disposizione finanziaria, evidenzia che l'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'esercizio dell'ippicoltura ed individua, in particolare, specifiche attività che sono qualificate, ai fini fiscali, come reddito dell'imprenditore agricolo, se esercitate da quest'ultimo, ovvero come reddito derivante da «altre attività agricole». In proposito, rileva che le norme introdotte determinano un ampliamento delle fattispecie ricorrendo le quali l'allevamento di cavalli rientra tra le attività agricole soggette a un inquadramento fiscale e previdenziale speciale più favorevole e stabiliscono l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi anche quando destinati a usi diversi dalla preparazione di prodotti alimentari. Segnala che, a fronte di tali previsioni, di carattere oneroso, l'articolo 3 quantifica gli oneri in 5 milioni di euro – si presume «annui» – configurandoli come tetto di spesa («pari a») e provvede alla loro copertura mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, a suo parere, andrebbero pertanto preliminarmente acquisiti i dati e gli elementi conoscitivi sottostanti l'individuazione del predetto onere, ai fini di una verifica della congruità dello stesso. Inoltre, data la disciplina in cui si inseriscono le disposizioni in esame, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre l'onere entro un limite massimo di spesa annua e riguardo alle procedure volte a garantire l'effettivo rispetto di tale limite.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 – pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 – mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo per esigenze indifferibili. Al riguardo, osserva che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio vigente – la dotazione del Fondo in questione risulta pari a circa 176 milioni di euro per l'anno 2022, a circa 302 milioni di euro per l'anno 2023 e a circa 387 milioni di euro per l'anno 2024 e che, con specifico riferimento all'anno in corso, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul Fondo medesimo risultano al momento disponibili circa 58 milioni di euro.
In tale quadro, osserva preliminarmente che dal tenore letterale del testo – in difformità a quanto al riguardo stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 – non risulta espressamente indicata, con riferimento a ciascun intervento oneroso da esso previsto per ciascun anno interessato, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, giacché l'onere complessivo indicato all'articolo 3 viene ricondotto – in forma cumulativa e indistinta – alle diverse misure recate dall'articolo 1. Fermo restando quanto in precedenza evidenziato in ordine ai profili di quantificazione e alla possibilità di qualificare gli oneri derivanti dal provvedimento entro un limite massimo di spesa, segnala comunque l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri stessi, tenuto conto dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021, cui il testo fa invece ancora esplicito riferimento. Inoltre, a fronte di oneri che rivestono natura permanente, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettivaPag. 156 sussistenza delle risorse poste a copertura, onde escludere che le stesse possano già risultare oggetto di impegni eventualmente assunti a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo. Da un punto di vista meramente formale, infine, ritiene che andrebbe specificato il carattere «annuo» degli oneri indicati a regime.
La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
C. 2805, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.
La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, predisposta tenendo conto delle modifiche apportate durante l'iter presso il Senato e positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la quale contiene le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 30 marzo (vedi allegato 3).
Maria Anna MADIA (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2805, approvata dal Senato, recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da cui si evince che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione degli adempimenti previsti dal presente progetto di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE REFERENTE
Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
C. 3157, approvata, in un testo unificato, dal Senato.