ALLEGATO 1
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE NON APPROVATE
ART. 12.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) sono aggiunte le seguenti:
«c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra, ove non siano presenti vincoli ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocate a una distanza non superiore a 300 metri dalle stesse, purché non sottoposte a tutela ai sensi degli articoli 136 o 142, comma 1, lettere f), g), h), i) o m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere favorevole del gestore delle medesime infrastrutture acquisito dal proponente l'impianto.
1-ter. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, per il solo solare fotovoltaico, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata, o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico”.».
1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fatti salvi l'articolo 6, comma 9-bis, l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:
1. impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente.
2. impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata.
Pag. 383. impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotte dal comma 1-quater, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12.27. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
ART. 17.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a partire dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;
Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis, nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
17.12. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ALLEGATO 2
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 2.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia)
1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:
a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
7) articolo 1 del presente decreto;
b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) 1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
3) articolo 2 del presente decreto.
2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti CommissioniPag. 40 parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.
2.0100. I Relatori.
ART. 3.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Strategia nazionale contro la povertà energetica)
1. All'articolo 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, è adottata la Strategia Nazionale contro la Povertà Energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis, prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici, al fine di elaborare, a livello nazionale, misure strutturali e di lungo periodo e integrare tutte le azioni in corso e quelle programmate nelle diverse politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno.
6-quater. Lo schema di strategia di cui al comma 6-bis, è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.».
6-quinquies Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la Strategia Nazionale di cui al comma 1 è attuata con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.07. (Nuova formulazione) Masi, Sut, Deiana, Davide Crippa, Zanichelli.
ART. 4.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati a recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente previa comunicazione all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’ARPA territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022.
*4.9. (Nuova formulazione) Mollicone
*4.59. (Nuova formulazione) Furgiuele
*4.72. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini
ART. 6.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a bassissime emissioni inquinanti Pag. 41inserire le seguenti: nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
*6.24. (Nuova formulazione) Tombolato, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.45. (Nuova formulazione) Pentangelo, Porchietto.
*6.2. (Nuova formulazione) De Micheli, Gariglio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.5. (Nuova formulazione) Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri. — 27 — VIII e X Commissioni riunite
*6.25. (Nuova formulazione) Tombolato, Donina, Maccanti, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
ART. 7.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
*7.5. (Nuova formulazione) Caiata, Zucconi, De Toma.
*7.7. (Nuova formulazione) Rossi, Di Giorgi, Lattanzio, Lotti, Nitti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
7.100. I Relatori.
ART. 9.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis e dal comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaiciPag. 42 esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 6-bis, per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
b) impianti di potenza superiore a 1 MX e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6;
c) impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica, di cui all'articolo 5.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
02. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotti dal comma 01 del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.73. (Nuova formulazione) Masi, Sut, Chiazzese.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni»;
c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
«3-quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d2 e dell'aerogeneratore esistente d1: h2=h1*(d2/d1)».
*9.14. (Nuova formulazione) Muroni.
*9.47. (Nuova formulazione) Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*9.60. (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.77. (Nuova formulazione) Masi, Sut, Chiazzese.
*9.96. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
*9.122. (Nuova formulazione) Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto, Pag. 43infine il seguente periodo: «Nel caso in cui la modifica non sostanziale determini un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area già occupata, queste ultime sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all'intervento non sostanziale di cui all'articolo 6-bis».
**9.64. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**9.70. Sut.
**9.117. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW»
9.42. (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «ulteriore sfruttamento,» sono inserite le seguenti: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,».
*9.15. Muroni.
*9.75. Masi, Sut, Chiazzese.
*9.44. Fregolent, Moretto.
*9.102. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
*9.1. (Nuova formulazione) Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.
Al comma 1, capoverso 5, dopo la parola: pertinenze inserire le seguenti: , compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, ove necessari.
9.129. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.
Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: nonché nelle relative pertinenze, aggiungere le seguenti: ivi comprese strutture, manufatti e edifici all'interno dei comprensori sciistici.
9.111. (Nuova formulazione) Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici,e la realizzazione Pag. 44delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice. In presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 ai soli fini della installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».
*9.100. (Nuova formulazione) Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Bisa, Racchella, Picchi, Manzato, Cavandoli.
*9.8. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Tasso.
*9.23. (Nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri
*9.24. (Nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri.
*9.35. (Nuova formulazione) Zucconi, De Toma, Caiata.
*9.49. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*9.51. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*9.52. (Nuova formulazione) Scanu.
*9.54. (Nuova formulazione) Scanu.
*9.57. (Nuova formulazione) Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*9.61. (Nuova formulazione) Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
*9.66. (Nuova formulazione) Barbuto, Grippa, Deiana, Rotta.
*9.68. (Nuova formulazione) Terzoni, Sut.
*9.74. (Nuova formulazione) Chiazzese, Masi, Sut.
*9.98. (Nuova formulazione) Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Cavandoli.
*9.103. (Nuova formulazione) Lupi.
*9.106. (Nuova formulazione) Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.112. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Casino, Sessa, Valentini, Ferraioli.
*9.133. (Nuova formulazione) Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di Pag. 45ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trovi all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione».
1-ter. Al fine di conseguire celermente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto ministeriale da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni ed Enti Locali, aggiorna il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017.
1-quater. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-bis deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022.
1-quinquies. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1 del DM 14 febbraio 2017 è aggiunta Giannutri, come territorio del Comune dell'Isola del Giglio.
**9.130. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.
**9.79. (Nuova formulazione) Terzoni, Sut.
**9.128. (Nuova formulazione) Pella, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
**9.56. (Nuova formulazione) Gagliardi.
**12.014. (Nuova formulazione) Sut.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 Pag. 46aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9.83. Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Siragusa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «da fonte fossile di» sono sostituite dalle seguenti: «da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano»;
b) alla lettera c), alinea, le parole: «o meno» sono soppresse.
9.500. I Relatori.
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Articolo 9-bis.
(Requisiti degli impianti termici)
1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: «installati» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o»;
b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: «installare» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o» e le parole: «e pompe di calore il cui rendimento sia» sono sostituite dalle seguenti: «e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento».
9.67. Terzoni
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.
9.020. (Nuova formulazione) Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1 All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «o a data successiva, individuata dallo Stato per analoghe le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute».
2 Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
9.025. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Plangger.
ART. 10.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Articolo 10-bis.
(Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale)
1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
10.3. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Articolo 10-bis.
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici)
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) 2.2), può Pag. 48accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente comma».
10.03. (Nuova formulazione) Moretto, Fregolent.
ART. 11.
Al comma 1
1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 1-quinquies, dopo le parole “realizzazione di sistemi di monitoraggio” sono inserite le seguenti: “, da attuarsi sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”»;
2. la lettera b) è soppressa.
dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportare le seguenti modifiche:
1 al comma 3, dopo le parole “quali capannoni industriali e parcheggi” sono inserite le seguenti: “oppure aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica”;
2 al comma 8, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: “c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a centocinquanta metri”.».
*11.51. (Nuova formulazione) Rotta, Gallinella, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Cenni, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
*11.32. (Nuova formulazione) Cadeddu, Galizia, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:
1-novies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.
**11.4. (Nuova formulazione) Muroni.
**11.22. (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.
**11.29. (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**11.37. (Nuova formulazione) Masi, Chiazzese, Sut.
**11.49. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies aggiungere il seguente:
1-novies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-octies del presente articolo anche a seguito di frazionamento o trasferimentoPag. 49 a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11.35. (Nuova formulazione) Gallinella, Galizia.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli)
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:
a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;
c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;
d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;
e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;
f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;
g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;
i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;
l) incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;
n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee ad incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;
Pag. 50o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;
q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;
r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11.09. (Nuova formulazione) Zucconi, De Toma, Caiata.
ART. 12.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «, comprese le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica»;
12.25. (nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Vianello.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico»;
b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
«c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento»;
Pag. 511-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
1-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-ter del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.27. (Ulteriore nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20,» sono inserite le seguenti: «con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»
12.57. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo agli impianti che alla data di pubblicazione del presente decreto-legge abbiano avviato un iter autorizzativo, esclusivamente qualora si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee sulla base della normativa regionale.».
*12.13. (Nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*12.17. (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.
*12.42. (Nuova formulazione) Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e di biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas e di biometano, e si intendono ricompresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, Pag. 52lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.
**12.04. (Nuova formulazione) Gadda, Moretto, Fregolent.
**12.012. (Nuova formulazione) Cassese, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
**12.017. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
**12.019. (Nuova formulazione) Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**12.022. (nuova formulazione) Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
ART. 13.
Al comma 1:
1) sopprimere le parole: ultimo periodo,;
2) dopo le parole: n. 387, inserire le seguenti: il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo;
3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4».
*13.10. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*13.14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
*13.16. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Articolo 13-bis.
(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aeree o Pag. 53interrate, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma, 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze»;
b) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni».
2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al quarto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie» sono soppresse;
2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata»;
b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
c) al comma 4-quaterdecies, primo periodo, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;
d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «, compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;
e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:
«4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi»;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favorePag. 54 del gestore della rete elettrica nazionale».
13.06. (Nuova riformulazione) Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici)
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-sexies:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al primo periodo sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti che consistano nel passaggio da linee aeree in cavo interrato, fermo restando quanto previsto all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
2) al secondo periodo, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle seguenti: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;
b) al comma 4-quaterdecies:
1) al primo periodo, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere» sono inserite le seguenti: «, compreso l'interramento in cavo»;
2) al secondo periodo, le parole: «di tracciato» sono soppresse;
c) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo».
13.08. (Nuova formulazione) Sut.
ART. 14.
Al comma 1, dopo le parole: promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, aggiungere le seguenti: anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
*14.4. Moretto, Fregolent
*14.10. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
*14.6. Benamati.
*14.2. Muroni.
*14.7. (Nuova formulazione) Masi, Chiazzese.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare il progetto di risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres ed anche in funzione degli obbiettivi di transizione ecologica ed energetica delineata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con la regione Sardegna, la «Cabina di regia» così come previsto dal Protocollo di intesa del 2011 per la Chimica Verde, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici per la riscrittura, l'aggiornamento, la ridefinizione degli obiettivi e la trasformazione in «Accordo di Programma» degli impegni istituzionali ed economici contenuti nel Protocollo d'intesa firmato nel 2011 e non ancora portati a termine.
14.9. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini, Deiana.
ART. 15.
Al comma 1, capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole: ossia sonde geotermiche;
Conseguentemente:
al capoverso comma 6-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.;
sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.
*15.8. Fraccaro.
*15.11. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
*15.2. Muroni, Fioramonti, Tasso.
Al comma 1, dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente:
«6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo».
15.100. I Relatori.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «agli edifici,», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1.».
15.1. Nardi, Fragomeli.
ART. 16.
Al comma 2, secondo capoverso, la parola: idonee è sostituita dalla seguente: compatibili.
16.18. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Giacometto, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 5, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti: a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico.
*16.5. (Nuova formulazione) Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*16.14. (Nuova formulazione) Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*16.11. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
*16.10. (Nuova formulazione) Fiorini, Valbusa, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Cavandoli.
*16.8. (Nuova formulazione) Ascari.
*16.7. (Nuova formulazione) Benamati, Rossi, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini, Pellicani, Braga, Pag. 56Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Buratti.
*16.17. (Nuova formulazione) Stumpo, Timbro.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)
1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico, nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: «GSE») offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale, mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno 3 anni.
2. Il GSE procede alla vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 mediante la stipula di contratti di pari durata di quelli di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (nel seguito: «GME») ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021.
3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenendo conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento, nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia già in sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive ovvero dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/2003 ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare secondo la deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente del 16 dicembre 2020, n. 558/20/R/EEL.;
c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità ai clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalità con le quali il meccanismo di cui al comma 1 è coordinato con le procedure di cui al Capo II, Titolo II, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 gestite dal GSE.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**16.06. (Nuova formulazione) Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Berlinghieri, Frailis, Buratti.
**16.017. (Nuova formulazione) Davide Crippa, Zanichelli.
**16.026. (Nuova formulazione) Nevi, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
**16.020. (Nuova formulazione) Lupi.
ART. 18.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con le seguenti: gruppo Ferrovie dello Stato italiane nonché delle società concessionarie autostradali.
Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole: di trasmissione nazionale aggiungere le seguenti: e di distribuzione;
sostituire la rubrica con la seguente: Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
*18.6. Gagliardi.
*18.15. Lucchini, Binelli, Patassini, Andreuzza, Piastra, Raffaelli, Pettazzi, Vallotto, Cavandoli.
*18.14. Raffaelli, Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
*18.10. Sut, Rotta, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Nardi, Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
Al comma 1, capoverso c-bis), sostituire le parole: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con le seguenti: gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie.
**18.4. (Nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
**18.9. (Nuova formulazione) Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Serritella, Traversi, Zanichelli.
**18.13. (Nuova formulazione) Fiorini, Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
**18.2. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**18.5. (Nuova formulazione) Gagliardi.
**18.12. Moretto, Fregolent.
**18.16. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.».
18.11. Davide Crippa, Galizia.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Articolo 18-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)
1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «in relazione all'andamento del mercato», sono aggiunte le seguenti: «e del reale costo di approvvigionamento della materia prima».
18.01. Davide Crippa, Galizia, Zanichelli.
ART. 19.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Articolo 19-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)
1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmioPag. 58 energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; promuovono altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
3. Il Ministero della transizione ecologica assicura, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, il coordinamento delle iniziative di cui al comma 2.
19.05. Braga, Rotta, Pellicani, Deiana, Fregolent, Cortelazzo, Patassini, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica)
1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:
a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;
b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;
c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
19.010. (Nuova formulazione) Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa, Zanichelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Articolo 19-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)
1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in Pag. 59estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.
19.07. (Nuova formulazione) Masi, Deiana, Sut, Davide Crippa.
ART. 20.
Al comma 3 dopo le parole: Competente ad esprimersi in materia aggiungere le seguenti: culturale e.
20.11. Enrico Borghi.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale».
3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:
«319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma».
21.8. (Nuova formulazione) Casciello, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
ART. 22.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale)
1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la Pag. 60dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2.
*22.08. Zucconi, De Toma, Caiata.
*22.015. Pagani.
*22.028. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
*22.032. D'Attis, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Sessa, Labriola, Mazzetti, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.
ART. 25.
Nel titolo II, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Articolo 25-bis.
(Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90».
2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.
3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2.
25.011. (Nuova formulazione) Dal Moro, Serracchiani, Pellicani.
ART. 26.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) Pag. 61e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:
a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.
2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».
Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: . Differimento di termini in materia di finanza regionale.
26.3. (Nuova formulazione) Buratti, Delrio.
ART. 27.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*27.8. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*27.39. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Polidori, Labriola, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.30. (Nuova formulazione) D'Elia.
*27.50. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di Pag. 62cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
27.19. (Nuova formulazione) D'Eramo, Bellachioma, Zennaro, Davide Crippa, Grippa, Cavandoli.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
27.4. (Nuova formulazione) Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini, Binelli, Maurizio Cattoi.
ART. 28.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria».
*28.4. (Nuova formulazione) Del Barba, Fregolent, Moretto.
*28.7. (Nuova formulazione) Chiazzese, Licatini, Traversi.
Nel titolo IV, all'articolo 29 è premesso il seguente:
Articolo 28-bis.
(Cooperative edilizie di abitazione)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».
28.02. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:
Art. 29-bis.
1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi Pag. 63in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6;».
2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «anche successive alla prima», sono aggiunte le seguenti: «alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Articolo 29-ter.
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti IRES e partite IVA)
1. All'articolo 10-quater, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Al fine consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, anche successivamente al termine di cui al comma 1 ma comunque entro il 15 ottobre 2022.
28.04. (Nuova formulazione) Terzoni, Sut, Fraccaro, Masi, Deiana.
ART. 29.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre;
b) alla lettera c), sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre.
29.1. Gemmato, Zucconi.
ART. 30.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni,Pag. 64 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi delle Aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale.
3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale, le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel piano.».
30.5. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Ettore, Gentile, Torromino, Maria Tripodi, Furgiuele
ART. 32.
Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: sperimentale
*32.7. (Nuova formulazione) D'Elia, De Filippo.
*32.9. (Nuova formulazione) Magi.
*32.10. (Nuova formulazione) Magi.
ART. 33.
Al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto.
33.6. (Nuova formulazione) Vitiello, Annibali, Ferri, Moretto, Fregolent.
ART. 35.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Articolo 35-bis.
(Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:
a) la tipologia di intervento;
b) la tempistica;
c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
d) il livello progettuale richiesto;
e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.
35.06. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.
ART. 36.
Al comma 1, sostituire le parole: la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis con le seguenti: l'autorità competente.
Pag. 65Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
1 al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, fra quelli che, ai sensi del periodo precedente, vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui ai due periodi precedenti in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis da precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza.»;
2 al comma 2-bis, quarto periodo, dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo», e dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;
3 il comma 2-octies è sostituito dal seguente:
«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione.».
1-ter. All'articolo 24, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «l'autorità competente», ovunque presenti, sono sostituite dalle parole: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
1-quater. A decorrere dall'entra in vigore della presente disposizione, il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine dell'accelerazione della transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla verifica preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quest'ultima norma; ove, all'esito di tale procedura, risultino applicabili le procedure di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente vi sottoponga direttamente il progetto, queste procedure hanno in ogni caso ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.».
36.1. (Nuova formulazione) Rotta, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.
ART. 38.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
38.2. Fragomeli, Cenni.
ART. 39.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente».
*39.1. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli.
*39.2. Giacomoni, Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.
Nel titolo IV, dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018)
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamentoPag. 67 dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego».
41.014. (Nuova formulazione) Deiana.
ART. 42.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022;
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento».
1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2022:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;
b) al 31 dicembre 2023:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
42.100. Governo.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: utilizzo delle maggiori entrate inserire le seguenti: e delle minori spese.
42.101. I Relatori.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni finali)
1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale».
42.01. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
42.017. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Cavandoli.
ALLEGATO 3
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
All'articolo 1:
al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «del costo per KWh» sono sostituite dalle seguenti: «del costo per kWh».
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «forfettaria» è sostituita dalla seguente: «forfetaria»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti» e le parole: «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,»;
al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti»;
al comma 6, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;
al comma 7, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».
All'articolo 7:
al comma 1, la parola: «determinatasi» è sostituita dalla seguente: «determinata»;
al comma 2, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «stabiliti»;
al comma 3, le parole: «, è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso 5, le parole: «ivi inclusi quelli previsti dal» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al», le parole: «che ricadono» sono sostituite dalla seguente: «installati» e le parole: «del codice dei beni culturali e del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «del citato codice dei beni culturali e del paesaggio,».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «ai clienti» sono sostituite dalle seguenti: «per i clienti», le parole: «il GSE» sono sostituite dalle seguenti: «il Gestore dei servizi energetici (GSE)» e la parola: «avvia» è sostituita dalla seguente: «avviano»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «situate» e le parole: «delle tempistiche massime» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi massimi»;
Pag. 70al secondo periodo, la parola: «ricadono» è sostituita dalle seguenti: «sono situati» e dopo le parole: «28 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «oneri fiscali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla rubrica, le parole: «l'emergenza caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici».
All'articolo 17:
al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis:
all'alinea, primo periodo, la parola: «ricadenti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «esistenti»;
alla lettera a), le parole: «di euro, per» sono sostituite dalla seguente: «per» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «comma 162» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 145,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145»;
alla lettera b), capoverso 8:
al primo periodo, le parole: «che insistono sul medesimo immobile» sono sostituite dalle seguenti: «adottate per il medesimo immobile»;
al quarto periodo, le parole: «del medesimo Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Difesa Servizi S.p.A.».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: «all'articolo 4, del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del medesimo».
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «e riqualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla riqualificazione» e le parole: «il riconoscimento di incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di incentivi»;
al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».
All'articolo 23:
al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».
All'articolo 24:
al comma 1, le parole: «legge 17 dicembre 2021, n. 301» sono sostituite dalle seguenti: «legge 17 dicembre 2021, n. 215» e le parole: «e conseguentemente emerga» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai quali conseguentemente risulti».
All'articolo 25:
al comma 1, dopo le parole: «di 150 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 2, dopo le parole: «alla determinazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,»;
al comma 3, le parole: «comma, 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;
al comma 8, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 9, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».
Pag. 71All'articolo 27:
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: «da destinare,» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;
al terzo periodo, le parole: «sulle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni»;
al comma 3, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;
al comma 4, le parole: «d'intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».
All'articolo 28:
al comma 4, le parole: «dal comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 si provvede», dopo le parole: «a 285 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 280 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 29:
al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate» e le parole: «per l'anno 2022 e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, a».
All'articolo 30:
al comma 1, le parole: «all'articolo 122, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122 del».
All'articolo 31:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «può essere incrementata» sono inserite le seguenti: «mediante erogazioni»;
alla lettera b), dopo le parole: «della salute» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal comma 1,»;
alla rubrica, le parole: «e operatori» sono sostituite dalle seguenti: «e degli operatori».
All'articolo 32:
al comma 2, primo periodo, la parola: «23-quinques,» è sostituita dalla seguente: «23-quinquies»;
alla rubrica, le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento».
All'articolo 33:
al comma 1, la parola: «richiesta» è sostituita dalla seguente: «richiesti»;
al comma 2, lettera b):
al numero 1), le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e le parole: «del medesimo profilo» sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo profilo»;
al numero 2), le parole: «la prova scritta, un numero» sono sostituite dalle seguenti: «la prova scritta un numero» e le parole: «di posti» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti».
All'articolo 34:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), le parole: «del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,», le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «le disposizioni cui» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui»;
alla lettera b), numero 3), capoverso 3), primo periodo, le parole: «dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'incarico»;
alla lettera f), capoverso 1, le parole: «avviare a un procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «avviare un procedimento».
Pag. 72All'articolo 35:
al comma 1, capoverso Articolo 34-ter, comma 1:
al primo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del codice di cui al decreto legislativo»;
al secondo periodo, le parole: «in Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 36:
al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 37:
al comma 1:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “e di” sono sostituite dalle seguenti: “e a”»;
alla lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».
All'articolo 40:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «di risulta,» sono sostituite dalle seguenti: «di risulta» e le parole: «ed evitare» sono sostituite dalle seguenti: «e per evitare» e, al secondo periodo, le parole: «attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale attività di importazione»;
alla lettera b):
al capoverso 3:
alla lettera a), dopo le parole: «di buona tecnica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera d), la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;
al capoverso 3-bis, le parole: «dell'allegato XIX,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato XIX»;
alla lettera c), capoverso 4, al primo periodo, la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e dello sviluppo economico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'allegato A:
nell'allegato XIX:
all'articolo 1, comma 1:
all'alinea, le parole: «nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;
alla lettera c), le parole: «31 luglio 2020, n. 101» sono soppresse e le parole: «rispetto una» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a una»;
alla lettera d), le parole: «del 9 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, del 9 ottobre 2013,»;
alla lettera g), le parole: «l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale l'attività di importazione» e dopo le parole: «di cui all'allegato 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
all'articolo 4:
al comma 2, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dei Ministeri»;
al comma 3, le parole: «e i principali» sono sostituite dalle seguenti: «e dei principali»;
all'articolo 5:
al comma 3, le parole: «di riferimento, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento sono»;
Pag. 73al comma 5, le parole: «consegna a destino» sono sostituite dalle seguenti: «consegna a destinazione»;
all'articolo 6:
al comma 4, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera a),»;
al comma 6, dopo le parole: «comma 2, lettera a)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
all'articolo 7:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «di II grado» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
all'allegato 2:
alla sezione «Prodotti semilavorati», voce «Lanierini/Nastri magnetici», la parola: «LANIERINI» è sostituita dalla seguente: «LAMIERINI».