CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2022
774.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Stefano LEPRI (PD), relatore, rileva che il provvedimento consta di 15 articoli e di due Allegati e, all'articolo 1, prevede la possibilità per il Capo del Dipartimento per la protezione civile di adottare ordinanze, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, recanti le misure, anche di carattere derogatorio, ritenute necessarie per preservare, fino al 31 dicembre 2022, la capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario delle strutture. Tali ordinanze sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.
  A fronte della cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazionePag. 100 e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'articolo 2, comma 1, dispone l'istituzione di un'Unità temporanea, che opera dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, per la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del Commissario. Il direttore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute. La norma prevede, inoltre, la nomina di un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero medesimo, al quale sono attribuite funzioni vicarie e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità. Il comma 2 prevede, tra l'altro, la soppressione dell'Unità a decorrere dal 1° gennaio 2023 e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi a essa facenti capo. Allo scopo di rafforzare l'efficienza operativa delle strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, il comma 3 autorizza il Ministero medesimo ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale composto di tre dirigenti di seconda fascia, tre dirigenti sanitari, cinquanta unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Tale reclutamento è effettuato, come disposto dal comma 4, mediante concorsi pubblici con modalità semplificate, indetti senza l'obbligo del previo espletamento delle procedure di mobilità, nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria. Il personale assunto è progressivamente assegnato fino al 31 dicembre 2022 all'Unità temporanea, in sostituzione del personale proveniente da altre amministrazioni. Ai sensi del comma 5, alla definizione del nuovo assetto organizzativo provvede il Ministero della salute e, nelle more di tale riorganizzazione, le funzioni assegnate al Ministro dall'articolo in esame sono esercitate dal Segretariato generale o da un'altra Direzione generale del Ministero medesimo.
  L'articolo 4 modifica la disciplina riguardante il potere di ordinanza del Ministero della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19.
  L'articolo 5 introduce disposizioni volte a regolamentare l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, tra le quali segnala l'autorizzazione all'utilizzo da parte dei lavoratori, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari, delle mascherine chirurgiche, annoverate tra i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Gli articoli 6 e 7 recano disposizioni volte al superamento graduale delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto alla diffusione del contagio, prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del green pass base (articolo 6) e di quello rafforzato (articolo 7) per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali era stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza. In particolare, per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, all'articolo 6, si segnala l'estensione al 30 aprile 2022 dell'obbligo del green pass base per accedere ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici e privati nonché ai luoghi di lavoro, nel settore pubblico e nel settore privato, e agli uffici giudiziari per quanto riguarda i magistrati.
  L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, tra le quali si segnalano: il mantenimento dell'obbligo fino al 31 dicembre Pag. 1012022 per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario (comma 1); l'estensione dell'obbligo vaccinale al 31 dicembre 2022 per i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (comma 2); l'estensione fino al 31 dicembre 2022 dell'obbligo vaccinale, considerato requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, esclusivamente per il personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (comma 3); l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per il personale della scuola (per il quale l'obbligo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche, altrimenti affidato a personale con contratto a tempo determinato, con contratti che si risolvono di diritto al momento dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale), del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dei servizi di informazione e sicurezza (interna ed esterna), dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnici superiori, nonché dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale (comma 4). Il comma 6 dispone per le categorie di lavoratori e per gli ultracinquantenni tenuti a vaccinarsi l'obbligo, fino al 30 aprile 2022, di possedere e, se richiesti, di esibire, il green pass base.
  L'articolo 9 adegua al progressivo miglioramento della situazione sanitaria la disciplina relativa alla gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo.
  L'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini delle disposizioni elencate nell'Allegato A al decreto-legge (comma 1) e al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni elencate nell'Allegato B (comma 2). Con riferimento alle proroghe al 31 dicembre 2022 di cui all'Allegato A, si segnalano, per quanto riguarda le competenze della XI Commissione: la proroga della possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi temporanei a laureati in medicina (n. 1); la proroga della possibilità del trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (n. 2); la proroga della possibilità di superare alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie (n. 5). Con riferimento alle proroghe di termini al 30 giugno 2022 di cui all'Allegato B, si segnalano: la proroga della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria sui lavoratori maggiormente esposti al contagio (n. 1); la proroga della disciplina semplificata per il ricorso al lavoro agile nel settore privato (n. 2); la proroga del termine per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in quiescenza (n. 3).
  Il comma 3 dell'articolo 10 proroga al 30 aprile 2022 l'applicazione alle istituzioni universitarie, AFAM e di alta formazione delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione per lo svolgimento delle attività in presenza. Il comma 4 proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni emergenziali per lo svolgimento dei concorsi pubblici e dei percorsi formativi già avviati. Infine, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee attivate dalle regioni per il contrasto dell'epidemia da COVID-19 in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento ordinariamente previsti.
  L'articolo 11 introduce modificazioni alla disciplina in materia di sanzioni e controlli sul rispetto della normativa emergenziale. L'articolo 12 reca disposizioni riguardanti le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e i medici specializzandi ai quali siano stati conferiti incarichi nel quadro del contrasto dell'emergenza sanitaria. L'articolo 13 conferma per il periodo successivo al 30 marzo 2022 il ruolo dell'Istituto superiore di sanità nella gestione della piattaforma informatica che raccoglie i dati per la sorveglianza integrata del SARS-Pag. 102CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali e detta le disposizioni per l'alimentazione e il funzionamento della struttura dopo tale data.
  L'articolo 14 reca le abrogazioni delle disposizioni non compatibili con le norme introdotte dal decreto-legge in esame e l'articolo 15 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

  Carmela BUCALO (FDI) ritiene che il decreto-legge in esame sia l'ulteriore dimostrazione dell'incapacità del Governo di affrontare l'emergenza, come più volte rimarcato dalla sua parte politica. Il provvedimento, inoltre, reca disposizioni che, oltre ad essere inefficaci, sono anche contraddittorie, introducendo previsioni irrazionali, ad esempio, sulle modalità di utilizzo del cosiddetto green pass base per gli spettacoli aperti al pubblico o con riferimento al settore dei trasporti, che si sono dimostrati i luoghi a maggiore diffusione dei contagi. Ancora più criticabili sono, a suo avviso, le disposizioni riguardanti la scuola, che dimostrano, ancora una volta, la scarsa conoscenza di tale settore da parte del Governo e, in particolare, del Ministro dell'istruzione. Ad esempio, l'obbligo di mascherina FFP2 per i bambini a partire dai sei anni, oltre a essere in contrasto con il parere già espresso dal Comitato tecnico-scientifico, non tiene conto del fatto che ci sono bambini di sei anni che frequentano ancora la scuola dell'infanzia insieme a bambini che, non avendo compiuto i sei anni, non sono costretti a indossare tali mascherine. Anche la previsione di destinare i docenti non vaccinati, a cui si permette di rientrare nel posto di lavoro, ad attività che non contemplino contatti con gli studenti dimostra la scarsa conoscenza della realtà scolastica da parte del Governo. Infatti, a parte il demansionamento conseguente alla riduzione del monte ore settimanale, tali docenti non possono essere facilmente collocati, a meno che non si pensi di confinarli nei depositi o nei magazzini, così come pare succeda, come si apprende da notizie di stampa. Infine, la possibilità di utilizzare le risorse del fondo per la valorizzazione dei docenti per la copertura delle spese per l'assunzione di supplenti in sostituzione non tiene conto del fatto che, ad anno scolastico già avanzato, le scarse risorse a disposizione delle scuole sono già state utilizzate.

  Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 5 aprile 2022.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane nell'ambito dell'esame della «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final)».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.15.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 5 aprile 2022.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Pag. 103

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.
C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

  Romina MURA, presidente, dopo avere ricordato che la Commissione ha concluso un ciclo di audizioni che ha permesso di raccogliere dati e indicazioni utili alla prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, invita il relatore, onorevole Giaccone, a formulare la sua proposta al riguardo, alla luce del fatto che l'esame delle proposte di legge è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da prossimo martedì 19 aprile.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, anche alla luce delle criticità segnalate dai soggetti auditi, che necessitano approfondimenti, ritiene opportuno che la Commissione abbia più tempo a disposizione per continuare l'esame preliminare delle proposte di legge. Propone, pertanto, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta, si discuta sulla possibilità di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, al fine di nominare un Comitato ristretto a cui affidare un approfondimento istruttorio sui testi delle proposte di legge, in modo da giungere in tempi congrui alla predisposizione di un testo su cui proseguire l'esame.

  Romina MURA, presidente, condividendo le perplessità del relatore in ordine alla possibilità che la Commissione concluda l'esame in sede referente delle proposte di legge nei tempi ristretti imposti dal calendario dell'Assemblea, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna, la decisione in merito alle proposte testé formulate dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.