SEDE CONSULTIVA
Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 14.05.
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.
Pag. 61 Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 8 marzo, deliberando un parere di nulla osta all'indirizzo della I Commissione Affari costituzionali, competente nel merito. Quindi fa presente che, poiché il testo in oggetto non ha subito modifiche nel corso dell'esame in sede referente, s'intende che sul provvedimento ora all'ordine del giorno dell'Assemblea resta fermo il parere di nulla osta in precedenza deliberato.
Avverte inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Nell'affermare che le proposte emendative in esso contenute – stante il loro carattere ordinamentale – non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.
La viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2022.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, afferma di essere stata informata del fatto che, questa mattina, il Ministero della difesa avrebbe comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi necessari per giungere alla risoluzione delle questioni problematiche, dal punto di vista finanziario, riconducibili a talune disposizioni del testo.
La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alla deputata Cattoi, afferma che, al momento, non le risulta che il Ministero della difesa abbia effettuato comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze riguardanti il provvedimento in esame e chiede ulteriore tempo per la predisposizione della nuova relazione tecnica.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2022.
Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione è in attesa della relazione tecnica.
La viceministra Laura CASTELLI, nel comunicare che la relazione tecnica è stata predisposta soltanto in parte, chiede un ulteriore rinvio dell'esame provvedimento.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
C. 3547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 62 Roberto PELLA (FI), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2533), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente, altresì, che il testo è assistito da una clausola di invarianza (articolo 5). Nel testo iniziale tale clausola era riferita all'intero decreto-legge e successivamente, in prima lettura, il Senato ha introdotto un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022 (commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2); conseguentemente, per coordinamento, la clausola di invarianza è stata modificata e ora si riferisce all'intero decreto eccetto le disposizioni sopra menzionate.
Con riferimento all'articolo 1, recante Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma impone la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, le cui misure sono attuate dalle regioni e province autonome anche avvalendosi di altre amministrazioni e rimettendo la vigilanza ai Carabinieri, alle ASL e alle polizie locali, regionali e metropolitane; alla norma risulta applicabile la clausola di invarianza di cui all'articolo 5. Fa presente, quindi, che la relazione tecnica afferma la neutralità delle previsioni, evidenziando che le stesse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Ciò posto, al fine di suffragare l'assunzione di neutralità ritiene che andrebbe chiarito più dettagliatamente il contenuto dei piani regionali, al fine di verificare che le misure da essi recate possano essere attuate nel quadro delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica menziona, fra le risorse disponibili per il finanziamento delle attività di prevenzione e controllo delle malattie degli animali, l'intero ammontare del programma 1.2 del Ministero della salute. A detto programma afferiscono però stanziamenti anche per spese di carattere obbligatorio o difficilmente modulabile e comunque riferiti anche ad altre finalità: andrebbe dunque indicato più puntualmente quali risorse siano impiegabili, in quanto non vincolate o destinate ad altre finalità, per la lotta alla peste suina.
In merito all'articolo 2, recante disposizioni sul Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, quanto ai profili di quantificazione, evidenzia che l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali potrebbe comportare il sorgere di specifici adempimenti a carico di queste ultime (si pensi, ad esempio, alla necessità di comunicare periodicamente al Commissario i dati relativi all'abbattimento e alla distruzione degli animali infetti; all'esigenza di garantire un flusso di informazioni costante tra strutture e Commissario onde consentire a quest'ultimo di poter assicurare un adeguato coordinamento dell'attività svolta dalle stesse strutture) e che da tali adempimenti potrebbero derivare nuove o maggiori spese. In proposito, considerato che la disposizione è assistita dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 5, appare necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità. In merito al comma 5, che prevede l'avvalimento di personale di altre amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa gli obblighi o le necessità, per le amministrazioni di provenienza, di provvedere alla sostituzione del dipendente distaccato, comandato o collocato fuori ruolo e assegnato alla Direzione generale della sanità animale per svolgere attività di supporto al Commissario straordinario, o all'acquisizione di prestazioni di soggetti terzi, al fine di escludere che dal comando o dal distacco conseguano nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni di provenienza. La relazione tecnica nulla evidenzia in merito Pag. 63al comma 6, che attribuisce al Commissario il potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali. Osserva che tali provvedimenti potrebbero determinare il sorgere di obblighi e adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni nonché prevedere l'adozione di misure volte a fronteggiare la situazione di emergenza (che ha costituito il presupposto per l'adozione del provvedimento) e dai quali potrebbero derivare oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine rileva che appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alle risorse disponibili per far fronte a situazioni quali quelle prospettate.
Con riguardo alle norme introdotte al Senato (articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies), che autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, finalizzata alla messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nelle zone infette, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle disposizioni appare configurato come limite massimo di spesa. Un'ulteriore modifica approvata al Senato consente al Commissario di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali indicati dalla norma (articolo 2, comma 5), anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che tali ulteriori avvalimenti, al pari di quelli previsti dalla norma originaria con riferimento ad altri uffici pubblici, possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2-quinquies dell'articolo 2 fa fronte agli oneri – pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 – connessi alla messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola. Rammenta, in proposito, che tale Fondo – istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto Sostegni-ter) – reca una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla tutela degli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana, nonché all'indennizzo degli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati. Al riguardo, nel rilevare anzitutto che l'intervento prefigurato dalle disposizioni in commento sembrerebbe rientrare nell'ambito delle finalità cui il citato Fondo è preordinato dalla norma istitutiva, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione del Fondo medesimo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori misure eventualmente già programmate a valere sulle risorse dello stesso, sebbene queste ultime – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – risultino al momento ancora integralmente disponibili. Da un punto di vista procedurale, osserva inoltre che il citato comma 2-bis dell'articolo 2 prevede che le risorse rivenienti dalla predetta autorizzazione di spesa siano conseguentemente trasferite al Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, nominato ai sensi del precedente comma 1, senza tuttavia specificare l'eventuale titolarità in capo al medesimo Commissario di una apposita contabilità speciale tramite cui gestire le risorse medesime, né esplicitare meccanismi di successiva attribuzione delle stesse alle regioni o province autonome interessate, cui – dal tenore letterale della norma – sembrerebbe essere demandata l'attuazione degli interventi in questione. In merito a tali aspetti, ritiene pertanto utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Con riferimento all'articolo 3, recante Sanzioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in quanto all'introduzione di nuove sanzioni Pag. 64amministrative pecuniarie non sono, prudenzialmente, ascritti effetti di maggior gettito, trattandosi di entrate di natura eventuale. Comunque, in mancanza di chiarimenti in proposito da parte della relazione tecnica, andrebbe acquisita una conferma del Governo circa l'effettiva possibilità, per le amministrazioni competenti sul procedimento sanzionatorio e di vigilanza, di adempiere ai nuovi compiti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 5, recante Disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, rinvia a quanto osservato in relazione alle disposizioni precedentemente commentate.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione del presente decreto – ad eccezione dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2, produttivi di spese oggetto di specifica copertura, di cui si è in precedenza detto – non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendovi le amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare. Il comma 3 dell'articolo 5, inoltre, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di assicurare l'immediata attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2, prevedendo altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di bilancio. Anche a tale riguardo non ha osservazioni da formulare, trattandosi di una norma di natura contabile, finalizzata alla tempestiva attuazione dei provvedimenti d'urgenza.
La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella giornata odierna.
Fabio MELILLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti, che saranno eventualmente trasmessi dall'Assemblea, alla seduta pomeridiana, quando il Governo avrà fornito i chiarimenti richiesti dal relatore.
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2022.
Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.
La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2022.
Fabio MELILLI, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica.
La viceministra Laura CASTELLI fa presente che la relazione tecnica è in corso di predisposizione e chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.
Pag. 65 Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ricorda, quindi, che la Commissione sarà nuovamente convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea per l'esame del testo dell'AC 3547 e degli emendamenti che saranno eventualmente trasmessi dall'Assemblea.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 18.30.
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
C. 3547 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti del Governo.
La viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, come risulta dalla relazione tecnica, esse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dall'altro, l'attuazione delle medesime disposizioni dovrà avvenire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.
In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, nella parte in cui prevedono l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali, la possibilità da parte del Commissario stesso di avvalersi di personale di altre amministrazioni pubbliche, l'attribuzione al predetto Commissario del potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali, nonché della facoltà di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali, anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, evidenzia che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dovranno essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.
Per quanto concerne il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, oggetto di riduzione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 2, ai fini della copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalla messa in opera di recinzioni e di strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento di cinghiali selvatici, afferma che tale Fondo reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle stesse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori misure già programmate.
Infine precisa che saranno comunque previste idonee modalità per assicurare il trasferimento delle risorse di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a favore del predetto Commissario straordinario.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimentiPag. 66 del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3547 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 9 del 2022 recante Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, come risulta dalla relazione tecnica, esse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dall'altro, l'attuazione delle medesime disposizioni dovrà avvenire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5;
le disposizioni di cui all'articolo 2, nella parte in cui prevedono l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali, la possibilità da parte del Commissario stesso di avvalersi di personale di altre amministrazioni pubbliche, l'attribuzione al predetto Commissario del potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali, nonché della facoltà di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali, anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dovranno essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5;
il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, oggetto di riduzione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 2, ai fini della copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalla messa in opera di recinzioni e di strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento di cinghiali selvatici, reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle stesse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori misure già programmate;
saranno comunque previste idonee modalità per assicurare il trasferimento delle risorse di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a favore del predetto Commissario straordinario,
esprime sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE».
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
Ciaburro 2.2, che prevede, tra l'altro, l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola – pur senza specificarne l'annualità di riferimento – e provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza.Pag. 67 In proposito, si rileva l'inidoneità di tale modalità di copertura, essendo le risorse del Fondo in parola – tanto più in assenza di una espressa modifica della sottostante disciplina sostanziale – finalizzate a spese di carattere obbligatorio a fronte di situazioni giuridiche di diritto soggettivo;
Ciaburro 2.7, che è volta a sopprimere la clausola di neutralità finanziaria riferita all'avvalimento dei soggetti pubblici puntualmente indicati al comma 5 dell'articolo 2 da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, in ciò contravvenendo alle valutazioni riportate nella relazione tecnica e poste alla base della neutralità finanziaria della disposizione medesima.
Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
Caretta 1.13, che è volta a prevedere che le regioni e le province autonome attuino i piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana avvalendosi delle vigilanze venatorie in capo alle regioni o alle province autonome, anziché delle polizie locali;
Caretta 1.14, che è volta a prevedere che i cacciatori coadiutori delle polizie locali, mediante i quali le regioni e le province autonome attuano i piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, siano adeguatamente formati ed abilitati all'esercizio dell'attività venatoria;
Ciaburro 1.15, che è volta a prevedere che le regioni e le province autonome attuino i piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana avvalendosi, oltre che delle polizie locali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, anche di coloro che sono formati in base alle normative vigenti;
Caretta 1.16, che è volta a prevedere che i prelievi all'interno delle aree protette siano attuati, oltre che dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, anche da persone formate in possesso di abilitazione venatoria;
Caretta 1.01, che prevede l'istituzione di un Fondo per la formazione di personale qualificato per il contenimento della peste suina africana, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.
Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi incluso l'emendamento Caretta 2.3, volto a imputare gli oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 2 a carico del Fondo per le esigenze indifferibili – anziché del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, come attualmente previsto dal testo – che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – al momento reca, per l'anno 2022, le occorrenti disponibilità.
La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché sull'emendamento Caretta 2.3 dal momento che, nell'imputare gli oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 2 a carico del Fondo per le esigenze indifferibili, rischia di pregiudicare altre spese già programmate dal Governo a valere su tale Fondo.
Infine esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva che dalla lettura delle proposte emendative presentate dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia si evince che le stesse non determinano Pag. 68effetti finanziari. In particolare afferma che l'emendamento Caretta 1.13 è volto a precisare che le polizie locali, di cui possono avvalersi le regioni e le province autonome nell'attuare i piani regionali, sono le vigilanze venatorie. Si tratta quindi, a suo avviso, di una modificazione testuale che non determina nuovi oneri.
Ritiene altresì che l'emendamento Caretta 1.14 è volto ad inserire, all'interno dei percorsi formativi seguiti dai coadiutori delle polizie locali, argomenti specifici riguardanti i piani regionali, senza determinare nuovi oneri.
In riferimento all'emendamento Ciaburro 1.15, fa presente che lo stesso amplia il novero dei soggetti, attraverso i quali le regioni e le province autonome attuano i piani regionali, anche a coloro i quali sono idoneamente formati in base alle normative vigenti, in sostanza a soggetti che risultano già qualificati in base alla disciplina di settore e ai quali si può ricorrere senza necessità di attività aggiuntive di formazione.
Allo stesso modo, allo scopo di migliorare il testo sotto il profilo della precisazione del servizio svolto dalle regioni e dalle province autonome di contrasto alla peste suina, rileva che anche l'emendamento Caretta 1.16 propone di comprendere le persone formate in possesso di abilitazione venatoria, ossia soggetti titolari di adeguate competenze, tra coloro che possono attuare i prelievi nelle aree protette, senza determinare quindi ulteriori oneri.
Con riguardo all'articolo aggiuntivo Caretta 1.01 e Caretta 2.3, nel riconoscere che gli stessi determinano oneri finanziari gravanti sul Fondo per le esigenze indifferibili, sottolinea che tali proposte emendative intendono disporre una apposita dotazione finanziaria che garantisca l'effettiva attuazione del provvedimento, che resterebbe altrimenti privo di uno stanziamento sufficiente a far fronte agli adempimenti ivi previsti.
Passando all'esame dell'emendamento Ciaburro 2.2, afferma di non comprendere le ragioni del parere contrario per carenza o inidoneità della copertura finanziaria, poiché la copertura è indicata nella riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, il cui stanziamento potrebbe, a suo avviso, essere in parte dirottato per far fronte agli oneri derivanti dall'approvazione della proposta emendativa e la cui destinazione è frutto di una scelta politica.
Infine chiarisce che l'emendamento Ciaburro 2.7 è volto a sopprimere la clausola d'invarianza finanziaria riferita all'avvalimento dei soggetti pubblici da parte del Commissario straordinario, mirando a prevedere un'apposita dotazione finanziaria a supporto dell'attività del Commissario medesimo.
Conclude chiedendo al relatore e alla rappresentante del Governo di rivalutare i pareri espressi sulle proposte emendative presentate.
La viceministra Laura CASTELLI, nel rispondere alla deputata Lucaselli, afferma che l'imputazione al Fondo per il reddito di cittadinanza, prevista dall'emendamento Ciaburro 2.2, non attiene ad una valutazione politica, poiché tale Fondo è finalizzato a finanziare l'erogazione di tale prestazione nei confronti della platea dei soggetti aventi diritto, a suo tempo puntualmente quantificata.
Per le restanti proposte emendative afferma che non vi sono informazioni che inducano ad escludere che da esse conseguano ulteriori oneri, anche tenuto conto del fatto che coinvolgono personale appartenente a più amministrazioni e al quale sono assegnate funzioni diverse da quelle per le quali verrebbero in considerazione nel testo in esame.
Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'associarsi alle osservazioni puntuali illustrate dalla deputata Lucaselli, ritiene che, come sovente accade, il Governo non abbia motivato il proprio parere contrario sulle proposte emendative in modo adeguato da un punto di vista tecnico, adducendo la mera impossibilità di escludere effetti finanziari. Nel sottolineare che la prova contraria, ossia la neutralità finanziaria di tali proposte, non può certamente incombere sui parlamentari, evidenzia che il Ministero Pag. 69dell'economia e delle finanze spesso non riesce ad essere tempestivamente informato dai Ministeri competenti sugli effetti finanziari delle proposte emendative e che, in tal modo, anche il dibattito in Commissione ne risulta svilito.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.2, 2.3 e 2.7 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 19.05.