AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 5 aprile 2022.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Cassa Forense), del Movimento Forense, dell'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) e dell'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.10.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 13.30.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna in sede di atti del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Atto n. 374.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul provvedimento scadrà il 26 aprile prossimo, fa presente che lo stesso è stato assegnato «con riserva», considerato che manca il parere del Consiglio di Stato. Fa presente, pertanto, che la Commissione può avviarne l'esame, ma non potrà concluderlo in assenza della trasmissione del richiamato parere.
Alfredo BAZOLI (PD), relatore, evidenzia che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo A.G. n. 374, volto ad attuare nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Rammenta che il provvedimento è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la direttiva 2019/1023.
Rileva che l'articolo 1 della medesima legge di delegazione europea rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per definire le procedure per l'esercizio della delega e che sulla base di tali procedure la Commissione Giustizia è tenuta ad esprimersi entro il 26 aprile 2022. Al proposito segnalo che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente al termine per l'esercizio della delega (17 marzo 2022), e dunque, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (17 giugno 2022). Rammento inoltre che il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a Pag. 28sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi 20 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Rammenta che l'attuazione della direttiva europea oggetto del provvedimento è realizzata attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 16 maggio 2022.
Ricorda, inoltre, che la riforma delle procedure di insolvenza è uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. In sede di prima attuazione degli obiettivi del PNRR sono stati emanati i decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021, la cui disciplina relativa all'insolvenza è ora ricondotta dallo schema di decreto legislativo all'interno del Codice.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una disamina dei contenuti della direttiva (UE) 2019/1023, il cui obiettivo principale è quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata» Considerando n. 1) e per un'illustrazione dettagliata del contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, in questa sede mi soffermerò esclusivamente sugli aspetti più rilevanti del provvedimento in esame che si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi. In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 44) provvede ad attuare la direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
Evidenzia, in particolare, che gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto legislativo apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I della Parte Prima del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con riguardo alle modifiche di carattere sostanziale segnalo in particolare: la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione (comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame che introduce la lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); la necessità che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi (comma 1 dell'articolo 2 dello schema in esame che modifica l'articolo 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva (comma 2 dell'articolo 2 dello schema che sostituisce l'articolo 4 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); la creazione di un'apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l'accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e delle PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi (articolo 5-bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 dello schema).
Sottolinea che altre modifiche sono di mero coordinamento, in quanto conseguono a soppressioni, modifiche o introduzione di alcuni istituti del Codice che vengono effettuate negli articoli successivi. Tra queste vi sono le modifiche di coordinamento dovute alla soppressione degli organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI) e le modifiche dovute all'introduzione dei quadri di ristrutturazione preventiva.Pag. 29
Rammenta che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II della Parte I del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articoli da 12 a 25-undecies), originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e destinato attualmente ad entrare in vigore il 31 dicembre 2023. Eliminando la disciplina della composizione assistita della crisi, il Governo inserisce nel Titolo II le disposizioni già in vigore in tema di composizione negoziata della crisi e piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021. Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d'urgenza operati nel corso del 2021. In sostanza, il nuovo Titolo II dunque disciplina l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. In merito, il Codice delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono «probabile» lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 12 e articolo 25-quinquies). La procedura prevede: una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata (articolo 13), collegata ad altre banche dati pubbliche (articolo 14) con le quali può scambiare informazioni (articolo 15). Sulla piattaforma dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione (articolo 25-undecies); una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad affiancare l'imprenditore (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa), alla cui nomina provvederà una apposita commissione (articolo 16). Il Codice disciplina analiticamente i criteri per la determinazione del compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, ed è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo scaglioni determinati (articolo 25-ter); specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all'istituto, utili a comprendere la situazione economica dell'impresa e anche a delineare il profilo più appropriato dell'esperto (articolo 17). La presentazione della domanda più essere sollecitata anche dall'organo di controllo societario, cui viene attribuito il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza (articolo 25-octies). Lo stesso organo di controllo della società dovrà essere destinatario di comunicazioni e avvisi, da considerare come campanelli d'allarme circa la salute finanziaria dell'impresa, da parte delle banche (articolo 25-decies) e di creditori pubblici qualificati (articolo 25-novies); la possibilità per l'esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione, egli dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro centottanta giorni una soluzione adeguata. Al termine dell'incarico l'esperto dovrà redigere una relazione finale che verrà inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore (articolo 17); l'applicazione all'imprenditore che accede all'istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuita alla competenza del tribunale (articoli 18 e 19); la sospensione, a fronte dell'istanza di misure protettive, di una serie di obblighi previsti dal codice Pag. 30civile a carico dell'imprenditore (articolo 20); una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l'esperto a lui affiancato (articolo 21) e al regime di efficacia degli atti (articolo 24); una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti (articolo 22).
Precisa che il Codice disciplina inoltre le diverse possibilità di definizione della procedura (articolo 23), che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articoli 25-sexies e 25-septies). Per incentivare il ricorso all'istituto, il Codice disciplina (articolo 25-bis) alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.
Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese (articolo 25) e alle imprese di minori dimensioni (articolo 25-quater).
Sottolinea che gli articoli da 7 a 13 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo III della Parte I del Codice, ridenominato, dall'articolo 7, «Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza». Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte: a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva: prevedendo che la nomina del commissario giudiziale sia valutata caso per caso dal tribunale; regolando i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettando specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (articolo 12, comma 2, dello schema che sostituisce l'articolo 40 del Codice); a chiarire, con riguardo alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure, che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale; è inoltre soppressa la disposizione che prevede l'istanza di parte quale condizione necessaria affinché il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento, condanni al pagamento delle spese quella che vi ha dato causa (dell'articolo 12, comma 3, che modifica l'articolo 43 del Codice); a prevedere specifiche norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare. In tali casi il giudice fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato preventivo, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione, con le relative documentazioni richieste: Si prevede la nomina di un commissario giudiziale che riferisca al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su eventuali condotte del debitore che possano pregiudicare una soluzione efficace della crisi; si introduce la possibilità anche per il creditore di segnalare determinate violazioni degli obblighi da parte del debitore, ai fini della revoca da parte del giudice del provvedimento di concessionePag. 31 dei termini (articolo 12, comma 4, dello schema che modifica l'articolo 44 del Codice); a recepire la direttiva modificando la disciplina dell'apertura del concordato preventivo con particolare riferimento: all'ambito del giudizio di ammissibilità del tribunale, differenziando il giudizio a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso; all'introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; all'ampliamento del termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a trenta giorni rispetto ai quindici attuali (articolo 12, comma 6, dello schema che modifica l'articolo 47 del Codice); ad intervenire sulle disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, semplificando le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (articolo 12, comma 7, che modifica l'articolo 48 del Codice); ad attuare la direttiva con riguardo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, prevedendosi che in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, possa confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante (articolo 12,comma 11, che inserisce il comma 5-bis all'articolo 53 del Codice); ad attuare la direttiva con riguardo alle misure cautelari e protettive, prevedendo in particolare: la possibilità che le misure cautelari siano concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese; la possibilità per il debitore di richiedere al tribunale ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; la possibilità che le richieste di applicazione di misure protettive siano presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa; la conservazione dell'efficacia delle misure protettive anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda di accesso purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice; l'esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori (articolo 13, comma 1, dello schema che sostituisce l'articolo 54 del Codice); a prevedere, con specifico riguardo al procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive il recepimento della direttiva con riguardo: alla fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi; alla possibilità per il tribunale di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate; alla revoca delle misure specificandosi che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative (articolo 13, comma 2, dello schema che sostituisce l'articolo 55 del Codice).
Fa presente che gli articoli da 14 a 25 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo IV della Parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a: predisporre, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva e nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui all'articolo 4 della direttiva, un nuovo strumentoPag. 32 (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, prevedendo che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-bis del Codice); prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l'ipotesi inversa di abbandono della procedura di concordato preventivo al fine di proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-ter del Codice); coordinare il concordato minore (di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice) con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall'articolo 28 della Direttiva (articolo 18 dello schema che modifica gli articoli 78 e 80 del Codice); adeguare alle disposizioni della direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale – attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell'interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori – sia di liquidazione – conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità (articolo 19, comma 2, dello schema, che modifica l'articolo 84 del Codice); sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, ferma restando la possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti siano considerati «parti interessate» dal piano (in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, e con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera b) della Direttiva), così innovando la disciplina vigente che consente loro di votare solo per la parte incapiente degradata a chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria (articolo 19, comma 3, dello schema, che sostituisce l'articolo 85 del Codice); modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono che, nel contempo, sia in sintonia con le nuove regole di distribuzione nell'ambito della ristrutturazione trasversale e salvaguardi allo stesso tempo i crediti dei lavoratori (articolo 19, comma 4, dello schema, che modifica l'articolo 86 del Codice); circoscrivere la portata della disposizione in materia di «trattamento dei crediti tributari e contributivi» in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità, al fine di recepire al suo interno la disposizione sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, analogamente a quanto disposto per gli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi (articolo 19, comma 6, dello schema, che modifica l'articolo 88 del Codice); inserire nelle norme sul commissario giudiziale anche la possibilità di sua sostituzione o revoca, analogamente a quanto previsto per il curatore e il liquidatore giudiziale, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della direttiva e prevedere inoltre che, nel concordato in continuità aziendale, il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianchi il debitore o i creditori nella negoziazione del piano, formulando, se del caso, suggerimenti per la sua redazione (articolo 20 dello schema che modifica l'articolo 92 del Codice); inserire disposizioni speciali al fine di disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva (articolo 21 dello schema che inserisce Pag. 33l'articolo 94-bis al Codice); inserire nella disciplina sulla convocazione dei creditori anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della direttiva, e integrare le modalità di comunicazione con i creditori, inclusi quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (articolo 22, comma 1, dello schema che modifica l'articolo 104 del Codice); introdurre specifiche disposizioni sul concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore e definire le regole di approvazione in ciascuna classe, stabilendo i criteri per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto, in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di parti interessate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (articolo 23 dello schema che sostituisce l'articolo 109 del Codice); precisare il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale – a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno – nell'ambito del giudizio di omologazione, nonché le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva e le regole del giudizio di convenienza previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, prevedendo che il potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nel giudizio di omologazione sia limitato all'ipotesi di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca la violazione della convenienza della proposta, in linea con l'articolo 14 della direttiva (articolo 24, comma 1, dello schema, che modifica l'articolo 112 del Codice); stabilire il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda per la conclusione del giudizio di omologazione, conformando la relativa procedura ai principi di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 10, paragrafi 4 e 25, lettera b), della direttiva (articolo 24, comma 2, dello schema, che modifica l'articolo 113 del Codice); estendere anche al liquidatore giudiziale, analogamente a quanto disposto per il commissario giudiziale e il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (articolo 24, comma 3, dello schema che modifica l'articolo 114 del Codice); sospendere il diritto di recesso dei soci fino all'attuazione del piano nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, al fine di evitare eventuali irragionevoli ostruzionismi rispetto all'adozione e omologazione di un piano di ristrutturazione e in attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (articolo 24, comma 4, dello schema, che modifica l'articolo 116 del Codice); introdurre nel Codice una nuova Sezione VI-bis (composta dagli articoli da 120-bis a 120-quinquies) contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi di cui all'articolo 12 della direttiva, al fine di favorire la continuità delle attività aziendali. In particolare, si introducono disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e sul contenuto dei piani (articolo 120-bis), si prevede la possibilità di classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 120-ter), si dettano dei principi applicabili per l'omologazione dei piani che prevedono attribuzioni ai soci, introducendo la regola generale secondo cui il tribunale omologa il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori, ad eccezione dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci, per la quale si prevede che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello dei soci (articolo 120-quater). Si disciplina infine la fase di esecuzione del concordato, attribuendo in via generale agli amministratori la competenza ad adottare le conseguenti deliberazioni ed eventuali modifiche statutarie e (prevedendo che, in caso di loro inerzia o inottemperanza, il tribunale proceda alla nominaPag. 34 di un amministratore giudiziario e disponga la revoca per giusta causa degli amministratori) e si stabilisce che le modifiche nella compagine societaria derivanti dall'attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscano causa di risoluzione o modificazione dei contratti conclusi dalla società (articolo 120-quinquies).
Ricorda che gli articoli da 26 a 32 dello schema di decreto legislativo apportano limitate modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, volte a: attuare la direttiva, con particolare riferimento all'affermazione della possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore (articolo 26 dello schema che modifica l'articolo 135 del Codice) e alla liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione (articolo 32 che modifica l'articolo 278 del Codice); attuare la direttiva sotto il profilo dell'efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata. Vanno in questa direzione sia la modifica dell'articolo 213 del Codice di cui all'articolo 28 dello schema in esame, in tema di attuazione del programma di liquidazione del patrimonio del debitore, che le modifiche all'articolo 216 del Codice previste dall'articolo 29 dello schema in esame volte all'eliminazione dell'ordinanza di vendita per consentire al curatore di procedere tramite procedure competitive senza dover passare per l'autorizzazione del giudice delegato. L'obiettivo di evitare la proliferazione di una serie di giudizi autonomi è alla base anche della modifica dell'articolo 255 del Codice in materia di liquidazione giudiziale delle società, prevista dall'articolo 30 dello schema; privilegiare il ricorso alle soluzioni stragiudiziali, prevedendo la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato solo a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50 mila euro (articolo 31 dello schema che modifica l'articolo 268 del Codice); operare un coordinamento con le modifiche apportate ad altre parti del Codice (articoli 27 e 32, comma 2, dello schema che modificano rispettivamente gli articoli 166 e 279 del Codice).
Evidenzia che gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologa dal tribunale. Acquistano inoltre rilievo nella procedura i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l'intero gruppo di imprese.
Osserva che gli articoli 35 e 36 apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituito presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca. Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l'introduzione dei segnali di allarme della crisi, l'abolizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) e l'eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all'autorità di vigilanza circa l'esistenza di segnali di allarme.
Fa presente che gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice, che contiene le disposizioni penali. Oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi, le disposizioni eliminano il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, essendo stato soppresso tale organismo dalla riscrittura del Titolo II del Codice.Pag. 35
Precisa che gli articoli da 39 a 42 apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell'insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso. Le modifiche sono motivate, prevalentemente, con l'esigenza di correggere gli attuali riferimenti alle procedure di allerta di cui al Titolo II.
Rileva che l'articolo 43 dello schema, intervenendo sull'articolo 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all'istituto della composizione assistita della crisi. L'articolo 44 interviene sull'articolo 389 del Codice, che ne prevede l'entrata in vigore il prossimo 16 maggio 2022. Lo schema conferma tale data, a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice, compreso il Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale attualmente è prevista la diversa data del 31 dicembre 2023.
Rammenta, infine, che il Capo II dello schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli (articoli da 45 a 50) attraverso i quali, con finalità di coordinamento: sono abrogate alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all'inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46); è abrogato parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, correttivo del Codice, le cui modifiche, che non sono mai entrate in vigore, risultano ora superate dall'attuazione della direttiva e dall'intervento in commento (articolo 47); viene coordinato il contenuto del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, operando un aggiornamento dei richiami normativi interni (articolo 48); viene prevista l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno dell'entrata in vigore del Codice e dunque, in base alla normativa vigente, il 16 maggio 2022 (articolo 49); è affermata l'invarianza finanziaria del provvedimento, con l'unica eccezione dei costi connessi all'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa, peraltro già coperti in base alla normativa vigente (articolo 50).
Ciò premesso, sottolineando la complessità del tema oggetto del provvedimento e rammentando come l'Esecutivo sia intervenuto più volte sulla questione anche attraverso la decretazione d'urgenza, sulla quale di fatto la Commissione non ha avuto la possibilità di effettuare approfondite valutazioni, chiede che la Commissione svolga un adeguato ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo in esame.
Mario PERANTONI, presidente, nel prendere atto della richiesta del relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento entro il 26 aprile prossimo, qualora pervenisse entro tale data il previsto parere del Consiglio di Stato. Fa notare che, qualora la Commissione non avesse concluso i propri lavori entro tale termine, sarà necessario chiedere al Governo la disponibilità ad attendere oltre tale termine.
Alfredo BAZOLI (PD), relatore, nel ribadire che il provvedimento in esame è molto complesso e che riguarda un tema rilevante, chiede convintamente che la Commissione sia posta nelle condizioni di intervenire in maniera adeguata.
Mario PERANTONI, presidente, propone di individuare già in tale sede un termine per la presentazione da parte dei gruppi dei soggetti da audire. Non ravvisando obiezioni, invita quindi i gruppi a far pervenire le eventuali indicazioni dei soggetti da audire entro le ore 18 di venerdì 8 aprile prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.35.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene Pag. 36la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 13.35.
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2022.
Mario PERANTONI, presidente, ricorda di aver illustrato, nella seduta precedente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, il provvedimento.
In sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare anche alla seduta odierna, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
C. 3547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2022.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, rammenta che nella seduta precedente, in qualità di relatore, ha illustrato il provvedimento. Propone quindi di esprimere sul decreto-legge in esame parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che sono in corso alcune interlocuzioni che definiranno l'andamento dei lavori della Commissione sul disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura, il cui esame in sede referente è previsto al termine della presente seduta. Propone quindi di prevedere l'inizio dei lavori della Commissione in sede referente alle 13.50.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede se le citate interlocuzioni coinvolgano solo esponenti della maggioranza e del Governo.
Mario PERANTONI, presidente, precisa che sono in corso interlocuzioni tra i relatori sul provvedimento C. 2681, onorevoli Saitta e Verini, e il rappresentante del Governo in ordine ai pareri sulle proposte emendative e subemendative segnalate.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.10.
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, Pag. 37C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che il subemendamento Bazoli 0.9.43.34 è stato successivamente sottoscritto dai deputati Ferraresi, Sarti, Ascari, D'Orso, Salafia, Scutellà, Di Sarno, Giuliano e Cataldi. Chiede quindi ai relatori e al rappresentante del Governo se siano nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative e subemendative segnalate all'esame della Commissione.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, annuncia, anche a nome del collega Verini, di essere in grado di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite ai primi tre articoli del provvedimento.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative e subemendative segnalate da parte di tutti i gruppi.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, anche a nome del collega Verini, esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 1.3, nonché sui subemendamenti Delmastro 0.1.26.4 e Turri 0.1.26.5; propone l'accantonamento del subemendamento Bartolozzi 0.1.26.13 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.26 del Governo. Esprime parere contrario sull'emendamento Varchi 1.11 e propone l'accantonamento dell'emendamento Varchi 1.10 e dell'articolo aggiuntivo Costa 1.02.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.26 del Governo.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede di sottoscrivere il subemendamento 0.1.26.13 della collega Bartolozzi.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) in primo luogo invita a recuperare il subemendamento a sua firma 0.2.73.48 che, pur non figurando tra le proposte emendative segnalate, presenta un contenuto analogo a quello dell'emendamento 1.3 della collega Businarolo che intende sostenere. Dichiara quindi di non comprendere le ragioni del parere contrario sull'emendamento Businarolo 1.3, dal momento che l'intervento in esso recato appare, in un'ottica di snellimento, del tutto in linea con le finalità del Governo. Fa presente a tale proposito che il ricorso alla figura del coordinatore, prevista nel suo subemendamento 0.2.73.48 con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione degli uffici giudiziari, non è il frutto di una intuizione sua o della collega Businarolo, trattandosi di una richiesta avanzata da molti dei soggetti auditi oltre che da una gran parte della magistratura. Rileva pertanto come la figura del coordinatore sia destinata a fungere da trait d'union tra i vari magistrati che operano negli uffici delle procure, in coerenza con gli orientamenti tanto del disegno di legge originario dell'allora Ministro Bonafede quanto degli interventi emendativi della Ministra Cartabia. Ribadisce quindi di non comprendere le ragioni del parere contrario dal momento che il ricorso alla figura del coordinatore, oltre a rispondere ad esigenze di snellimento delle procedure, consentirebbe di evitare le rendite di posizione nonché l'accentramento di poteri. Nel preannunciare l'intenzione, nel corso dell'esame, di esplicitare dettagliatamente i passaggi delle audizioni in cui è stata avanzata tale richiesta, rileva la natura prettamente organizzatoria dell'emendamento 1.3 della collega Businarolo nonché del subemendamento a sua firma 0.2.73.48, non spiegandosi altrimenti l'anomalia che lei concordi con una proposta del Movimento 5 Stelle.
Cosimo Maria FERRI (IV) chiede di sottoscrivere l'emendamento Businarolo 1.3, facendo proprie nel contempo tutte le considerazioni appena svolte dalla collega Bartolozzi. Ritiene del tutto appropriato il riferimento all'allora Ministro Bonafede e alla preannunciata finalità di smantellare l'impostazione eccessivamente gerarchica degliPag. 38 uffici delle procure per affidarsi, in un'ottica completamente diversa, alla figura del coordinatore. Rileva pertanto che l'emendamento Businarolo 1.3, coerentemente con tale orientamento e cogliendo perfettamente lo spirito della riforma in atto, merita una riflessione. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.
Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.3 della collega Businarolo, preannunciando il voto favorevole.
Pierantonio ZANETTIN (FI), contrariamente ai colleghi, preannuncia il voto contrario sull'emendamento Businarolo 1.3, in linea quindi con i pareri espressi dai relatori e dal Governo. Rammenta che sull'argomento l'intero centro destra con la riforma dell'allora Ministro Castelli tentò di disciplinare la materia, individuando nel procuratore della repubblica la figura responsabile nei confronti dell'opinione pubblica e del Consiglio superiore della magistratura con riguardo al profilo organizzativo degli uffici. Rammenta altresì che il sistema degli ultimi anni sotto il profilo organizzativo rimane legato alle figure tradizionali dei Procuratori e degli aggiunti, benché alcune aree della magistratura preferirebbero una disarticolazione del potere del Procuratore. Pertanto ritiene che l'emendamento Businarolo 1.3 vada respinto, in quanto non rispondente alle necessità del sistema.
La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 1.3
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, dichiara di non comprendere quale sia la linea complessiva della maggioranza sul provvedimento in esame. Con riguardo alla questione del collocamento fuori ruolo, rammenta che il centro destra e il Movimento 5 Stelle si sono costantemente lamentati dell'ampiezza del fenomeno, chiedendo che venisse ridotto il numero dei coinvolti e che si intervenisse in materia, con particolare riguardo al ricollocamento nei ruoli della magistratura. Fa presente che con il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4 il gruppo Fratelli d'Italia propone una vacatio di cinque anni, a partire dalla fine del periodo di collocamento fuori ruolo, prima che il magistrato possa ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi. Nel sottolineare come l'espressione dei pareri sul solo articolo 1 non consenta ai componenti della Commissione di comprendere quale sia l'orientamento complessivo sulla materia, rileva che il subemendamento in questione è importante, non tanto per la soluzione specifica adottata, quanto piuttosto perché costituisce l'occasione per individuare la linea che il Governo intende seguire. Se il Governo prevede per i soggetti collocati fuori ruolo il rientro nelle funzioni, ciò significa che per le cosiddette sliding doors si continueranno ad applicare regole diverse a seconda che si tratti di magistrati eletti o di magistrati che collaborano con l'Esecutivo, in tal modo contraddicendo le diverse pronunce della Corte costituzionale. Richiama in particolare la prima di tali pronunce, risalente al 2016, quando della Corte faceva parte la stessa Ministra Cartabia, nella quale veniva sottolineata la natura fiduciaria degli incarichi apicali di collaborazione presso il Governo affidati a magistrati fuori ruolo. Pertanto, nel richiamare l'assoluta incompatibilità di tali incarichi con le funzioni giudiziarie, prende atto che per il Parlamento il magistrato può essere «contaminato» esclusivamente dalla partecipazione attiva alla vita politica, in qualità di soggetto eletto. Aggiunge che a suo parere andrebbe invece considerato ancor più «contaminato» il magistrato che, ricoprendo incarichi di rilievo presso i diversi Ministeri, contribuisce alla definizione della linea politica del Governo. Richiama a tale proposito un caso specifico che ha consentito a un magistrato, subito dopo aver ricoperto l'incarico di Capo di gabinetto, di essere nominato a capo di una procura presso la quale pendono procedimenti di un certo rilievo, tra i quali anche quello nei confronti di un ex presidente di regione dello stesso partito del Ministro nel cui Gabinetto il magistrato aveva prestato servizio.Pag. 39 Nel preannunciare l'intenzione di richiamare nel corso del dibattito tutti i casi analoghi a quello appena citato, si dichiara contraria all'applicazione di due regole diverse, ritenendo che, in linea con le pronunce costituzionali, si debba riservare il medesimo trattamento sia ai magistrati eletti sia a quelli che ricoprono incarichi apicali di collaborazione con il Governo. Nel domandarsi quali siano le ragioni di un parere contrario sul subemendamento in questione, che peraltro propone una soluzione minimale, si rivolge in particolare al gruppo Movimento 5 Stelle che si è sempre dichiarato contrario al rientro in magistratura dopo il collocamento fuori ruolo.
Mario PERANTONI, presidente, ritenendo che i concetti siano stati sufficientemente espressi, invita la collega a concludere.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) sollecita il presidente a non comprimere i tempi del dibattito, già nella fase di avvio dell'esame delle proposte emendative.
Mario PERANTONI, presidente, ribadisce l'invito a concludere sottolineando che altri colleghi hanno chiesto di intervenire.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), in conclusione, ritiene che non si possa proseguire nell'esame, finché non verrà chiarito il quadro complessivo in materia di collocamento fuori ruolo, estendendo la disciplina, oltre che ai magistrati ordinari, anche a quelli amministravi e contabili, considerando anche il caso degli incarichi apicali di collaborazione con il Governo e definendo il numero massimo dei soggetti collocabili fuori ruolo. Ribadisce pertanto l'inopportunità di esprimere i pareri soltanto su poche proposte emendative. Ribadisce infine il proprio sostegno al subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.
Gianluca VINCI (FDI) preliminarmente sottolinea la difficoltà di intervenire dopo una disanima così dettagliata come quella della collega Bartolozzi che ha già illustrato tutti i profili che il subemendamento del gruppo di Fratelli d'Italia richiama. Nel rammentare che tale proposta subemendativa è volta a prevedere un periodo di vacatio per evitare che soggetti che hanno avuto collaborazioni con il Governo possano assumere immediatamente incarichi direttivi e semidirettivi, si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso da parte della maggioranza. Ritiene che la mancata approvazione del subemendamento costituisca un'occasione persa, sorprendendosi in modo particolare per il fatto che esponenti del centro destra che hanno sollevato la questione da molti anni oggi si dichiarino contrari. Fa presente a tale proposito che si sarebbe aspettato una discussione incentrata piuttosto sulla durata del periodo, ritenendo che Forza Italia, in qualità di forza garantista, avrebbe preferito tre anni in luogo dei cinque proposti dal subemendamento. Ritiene che al contrario una reiezione della proposta equivalga a dare per inascoltato ciò che gli italiani chiedono da anni e ad affermare che i partiti hanno cambiato idea sull'argomento.
Catello VITIELLO (IV), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, non può tuttavia non rilevare nel merito le ragioni poste a fondamento dello stesso, evidenziando che la proposta in esame anticipa dei temi che verranno affrontati radicalmente nel corso dell'esame degli articoli 16 e 19. Desidera anticipare, rispetto alle ragioni esposte dalla collega Bartolozzi, che a suo avviso la magistratura fuori ruolo deve essere trattata in maniera organica e senza soluzioni alternative per magistrati eletti in Parlamento per magistrati che rivestono un ruolo di Governo e per quelli che collaborano con l'Esecutivo in virtù di un rapporto fiduciario. In proposito, sottolinea come tale rapporto fiduciario a suo avviso sia particolarmente problematico. Nel ribadire quindi la necessità di assumere una scelta unica per tutti i magistrati, sottolinea come la questione sarà affrontata adeguatamente nel corso dell'esame in particolare dell'articolo 19 e per tale ragione conferma il voto contrario al subemendamento in esame.
Pag. 40Andrea COLLETTI (MISTO-A) rammenta di aver presentato un subemendamento, che non ha segnalato in ragione del ristretto numero di proposte emendative segnalabili, di contenuto analogo a quello del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, che prevedeva, in luogo dei cinque anni ivi previsti, il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi nei quattro anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo. Sottolinea come la problematica non coinvolga soltanto i magistrati fuori ruolo ma anche quelli che collaborano presso i Ministeri permanendo nel ruolo della magistratura. In proposito ricorda di aver presentato l'interrogazione a risposta scritta 4-11338 in merito ad una sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto un'impugnazione del Ministero della Salute per la riforma di una sentenza del TAR, nel cui collegio erano presenti ben tre magistrati che risultano avere comunque incarichi presso il Governo. Constatando come attualmente non sia il Parlamento, bensì il Governo, a svolgere l'attività politica, evidenzia come tali magistrati collaborino proprio all'attività politica dei ministeri. Ritiene quindi che la circostanza per cui dei magistrati, che giudicano atti amministrativi, possano collaborare con l'Esecutivo, è da considerare particolarmente pericolosa e stigmatizza il fatto che gli stessi non si astengano dalle decisioni che in qualche modo li coinvolgono per il loro ruolo presso il Governo. A suo avviso la riforma proposta dalla Ministra Cartabia non disincentiva tali comportamenti, la cui responsabilità deve essere però imputata non soltanto ai magistrati ma anche ai politici che della loro collaborazione si avvalgono. Ritiene che le proposte emendative in esame dimostrino che anche la maggioranza non vuole modificare lo status quo se non per peggiorare la normativa esistente.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo a titolo personale, condivide le osservazioni dei colleghi Colletti, Vinci e Vitiello. A suo avviso l'esame del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4 dovrebbe essere accantonato per consentire una più approfondita analisi della questione. Ritiene infatti che vi sia una incomprensibile disparità di trattamento tra il magistrato che viene eletto e quello a cui è conferito un incarico di diretta collaborazione in base a delle affinità personali o politiche. Sottolinea come infatti nel primo caso al magistrato si richieda un periodo eccessivamente lungo di sospensione mentre ciò non avviene nel secondo caso. A suo avviso la politica dovrebbe affrontare questo problema proprio nell'interesse dei magistrati.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, nel ringraziare i colleghi per gli interventi svolti, concorda con il collega Vinci sull'importanza di avviare il dibattito sulla riforma in esame. Ringrazia inoltre la collega Bartolozzi che ha fornito il quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Precisa che il parere contrario sulla proposta subemendativa in esame non dipende tanto dal merito della stessa ma è dovuto a ragioni sistematiche. Evidenzia infatti che la proposta è riferita all'articolo 1 del provvedimento che definisce l'oggetto della delega mentre, come ha evidenziato anche il collega Vitiello, la questione sarà affrontata negli articoli da 15 a 19 che disciplinano le tre forme con le quali i magistrati entrano in contatto con la politica, collaborando con il potere esecutivo e con quello legislativo. Sottolinea come la questione sia particolarmente sentita da tutte le forze politiche al punto che tutti i gruppi parlamentari hanno presentato proposte emendative su tale tematica che riguarda i magistrati candidati non eletti, quelli eletti e quelli che assumono ruoli apicali all'interno dei ministeri. Evidenzia inoltre che la riforma in esame è molto articolata, rammentando che al provvedimento, predisposto dall'allora Ministro Bonafede, sono stati presentanti numerosi emendamenti da parte dell'attuale Governo e che sono numerose anche le proposte emendative e subemendative presentate dai gruppi. Sottolinea, inoltre, come già sull'articolo 1 in esame i relatori stiano svolgendo una prima riflessione sull'opportunità di ampliare l'oggetto della delega, avendo richiesto l'accantonamento del subemendamento Bartolozzi Pag. 410.1.26.13 in materia di giudici amministrativi e contabili.
Roberto TURRI (LEGA) nel far presente che il suo intervento appare in parte superato da quelli precedenti, ed in particolare da quello del collega Vitiello, preannuncia il voto contrario del suo gruppo al subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, non perché la Lega non ne condivida il contenuto, ma in quanto ritiene che la questione debba essere affrontata più avanti. Ritira, quindi, il subemendamento a sua prima firma 0.1.26.5 sui magistrati fuori ruolo, ribadendo che la questione sarà discussa in un momento successivo.
Gianluca VINCI (FDI), prendendo atto che la contrarietà alla proposta subemendativa in esame è fondata sull'esigenza di organicità del provvedimento, chiede l'accantonamento della stessa ritenendo che un suo eventuale respingimento potrebbe determinare la preclusione di ulteriori proposte emendative in materia successivamente.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, nel rammentare che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta emendativa riferita all'articolo 19 di contenuto analogo a quella del subemendamento in esame, non comprende come un'eventuale reiezione di tale subemendamento possa determinare preclusioni in relazione ad altre proposte emendative.
Walter VERINI (PD) relatore, precisa che l'intenzione della maggioranza e dei relatori, così come dell'Esecutivo, è quella di discutere, nei limiti di tempo e nel rispetto delle rispettive posizioni, nella maniera più aperta possibile sulla riforma. Ritiene tuttavia che si possa valutare la richiesta politica di accantonare una proposta emendativa per trattare il tema oggetto della stessa più avanti, ma che la reiezione di un subemendamento non precluda l'esame di ulteriori proposte emendative anche riferite ad articoli successivi.
Mario PERANTONI, presidente, prende atto che i relatori non intendono accantonare l'esame del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.
Pierantonio ZANETTIN (FI), nel ribadire quanto già espresso dal collega Vitiello e dagli altri colleghi che lo hanno preceduto, rammenta come il tema delle porte girevole faccia parte del patrimonio culturale del suo gruppo. Sottolineando come la questione sarà trattata in maniera organica nel corso dell'esame degli articoli da 15 a 19 del provvedimento, precisa che Forza Italia si atterrà alle indicazioni fornite dai relatori e dal Governo e, pertanto, se posto in votazione, preannuncia il voto contrario sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.
Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), comprende le osservazioni dei colleghi che propongono di trattare la materia in modo omogeneo e ritiene che il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, seppure abbia un contenuto apprezzabile, sia inserito in un ambito errato. Rileva infatti che lo stesso introduca una norma specifica su uno degli oggetti del provvedimento. A suo avviso, se l'eventuale reiezione del subemendamento in esame non precludesse la possibilità di trattare nella sede idonea la questione, sarebbe opportuno affrontare la tematica in tale sede. Manifesta inoltre apprezzamento per la decisione dei relatori di accantonare le proposte emendative a sua firma riferite all'articolo 1. Chiede se sia possibile accantonare anche tutte le altre proposte emendative per trattarle complessivamente.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa di convenire solo in parte con il collega Costa. A suo avviso, infatti, il subemendamento in esame è pertinente in quanto aggiunge una specifica alla disciplina indicata dal Governo. Insiste affinché tale proposta emendativa sia accantonata. In caso contrario ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe fornire alla Commissione tutti i pareri riferiti agli articoli da 1 a 14.
Pag. 42Mario PERANTONI, presidente, fa presente che i relatori si sono già espressi in merito.
Cosimo Maria FERRI (IV), sebbene abbia seguito con particolare interesse il dibattito sin qui svoltosi, sottolinea come il tema non si debba limitare all'aspetto specifico affrontato dal subemendamento essendo di carattere generale. Nel rilevare come la questione potrà sicuramente essere meglio affrontata nel corso dell'esame degli articoli dal 15 al 19, osserva come la discussione sui fuori ruolo all'interno della maggioranza non sia ancora conclusa. Pone l'accento sulla contiguità del tema con quello delle porte girevoli e precisa che la questione del conferimento degli incarichi ai soggetti che sono stati collocati fuori ruolo è molto sentito all'intero della magistratura. In proposito, rammenta come in passato ai magistrati ricollocati in ruolo dopo aver ricoperto un posto all'interno del Consiglio superiore della magistratura, venivano riservati spesso corsie preferenziali nel conferimento degli incarichi. Sottolinea che tale fenomeno ha indotto il legislatore a prevedere che nei due anni successivi alla cessazione del mandato presso il CSM non fosse possibile ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi. Tale termine è stato poi ridotto ad un anno e successivamente azzerato. Auspica che su tale tematica il dibattito si svolga senza ipocrisie e ritiene che le puntuali osservazioni della collega Bartolozzi riguardino, oltre ai capi di gabinetto, anche i capi dipartimento e i capi degli Uffici legislativi. Evidenzia infatti che spesso il CSM, nel conferimento degli incarichi, valorizza maggiormente chi ha ricoperto tali ruoli apicali e di potere, che non rivestono un carattere esclusivamente tecnico amministrativo ma anche politico, mentre chi ha ricoperto incarichi fuori ruolo meno apicali e meno prestigiosi viene invitato a fare un «bagno di giurisdizione» dallo stesso CSM prima di poter ottenere un incarico direttivo o semidirettivo. Desidera porre l'accento inoltre su un ulteriore punto, relativo alla retribuzione dei magistrati fuori ruolo che rivestono incarichi apicali. Nel sottolineare come tali soggetti svolgano il proprio compito con alta professionalità e come la macchina governativa abbia bisogno di loro per funzionare, ritiene tuttavia interessante un confronto tra le loro retribuzioni e quelle dei parlamentari. Sottolineando come anche la retribuzione abbia un valore nel conferimento dell'incarico, invita a prendere in considerazione le buste paga del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di tutti i capi dipartimento e di tutti i capi di gabinetto. Ritiene infatti che si debba disciplinare interamente la materia con coraggio. Nel rammentare che nella precedente legislatura la Commissione Giustizia aveva approvato un provvedimento che prevedeva un'equiparazione dei trattamenti, pur consapevole dell'esigenza di rispettare il termine del 19 aprile per l'avvio della discussione in Assemblea, sottolinea che il suo gruppo non ritiene che la questione sia stata affrontata adeguatamente. Evidenzia da ultimo che Italia Viva non ha finora ottenuto risposte convincenti dal Governo.
Mario PERANTONI, presidente, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, invita il collega Ferri a concludere.
Cosimo Maria FERRI (IV), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, ritenendo eccessivo il termine dei cinque anni in esso contenuto, fa presente tuttavia la necessità di intervenire con una disciplina omogenea e coerente, basata sull'equiparazione dei trattamenti. Precisa che in caso contrario si introdurrebbe un grave vulnus nell'ordinamento.
Federico CONTE (LEU) fa presente preliminarmente che il suo intervento è tardivo rispetto ad un dibattito che ha già visto il contributo di colleghi di grande esperienza. Ritiene che in particolare il collega Costa abbia colto il punto, evidenziando che in questo caso si sta procedendo all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 1 che, recando l'oggetto della delega, rappresenta una dichiarazione di intenti, necessariamente generica. Fa presente inoltre che il Governo, proprio Pag. 43perché ha a cuore il tema, è intervenuto per colmare una lacuna dell'articolo con l'emendamento 1.26 prevedendo tra gli oggetti della delega anche il riordino della disciplina del collocamento in posizione fuori ruolo dei magistrati ordinari. A tale proposito evidenzia che, trattando l'articolo 1 l'oggetto della delega legislativa, non si possa in questa sede normare la materia in maniera più specifica. Pertanto preannuncia il proprio voto contrario sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.
Giulia SARTI (M5S), nell'intervenire in conclusione del dibattito, dichiara che il Movimento 5 Stelle non ravvisa la necessità di accantonare il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, dal momento che la questione del collocamento fuori ruolo è affrontata dagli articoli 15 e seguenti del provvedimento. Ritiene pertanto che, come evidenziato dal collega Costa, con riferimento all'articolo 1 sia sufficiente l'integrazione recata dalla lettera d) che l'emendamento 1.26 del Governo provvede ad aggiungere al comma 1. Chiede infine di sottoscrivere, a nome suo e di tutti i componenti del Movimento 5 Stelle della Commissione, l'emendamento Bartolozzi 0.1.26.13, ritenendo opportuno che, anche a seguito di un'eventuale riformulazione, si provveda all'allineamento della disciplina di collocamento fuori ruolo e attribuzione degli incarichi della magistratura amministrativa e contabile a quella prevista per la magistratura ordinaria.
Martina PARISSE (CI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4 non perché la ratio non sia condivisibile ma perché la materia è affrontata in articoli successivi del provvedimento.
La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.
Mario PERANTONI, presidente, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati.
SEDE REFERENTE
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.