COMITATO DEI NOVE
Martedì 5 aprile 2022.
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
Emendamenti C. 3200 Ascari.
Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 13.55.
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
C. 3547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 19Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3547, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, segnala innanzitutto come il decreto-legge detti misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, le misure contenute nel provvedimento sono dirette ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e, non da ultimo, le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. Infatti, a partire dal 7 gennaio 2022, in Italia continentale è stata accertata la presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati di trentaquattro alla data del 10 febbraio 2022.
Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 6 articoli, l'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.
L'articolo 2 prevede, al comma 1, la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione.
La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche, agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.
I compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti:
a) coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;
b) verificare la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.
Nel caso di mancata adozione nel termine previsto dei piani regionali, è previsto, ai sensi del comma 3, dapprima l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Successivamente, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. In tale ipotesi il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario procede in ogni caso all'adozione del piano.
Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale, ai sensi del comma 4, del supporto dell'Unità centrale di crisi istituita presso il Ministero della salute e integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.
Il Commissario straordinario si avvale inoltre, per l'esercizio dei propri compiti, degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali, ai sensi del comma 5.
Il medesimo Commissario straordinario, secondo quanto previsto dal comma 6, Pag. 20nell'ambito delle proprie funzioni e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, ha potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite.
Il comma 7 riguarda la durata in carica del Commissario straordinario, fissata in dodici mesi, prorogabili per una sola volta per ulteriori dodici mesi.
L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal comma 8.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisce periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario, ai sensi del comma 9.
Il comma 10 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo non si applichino alla regione Sardegna.
I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies riguardano la messa in opera di recinzioni o di altre strutture temporanee ed amovibili.
In particolare, il comma 2-bis prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Il comma richiama quindi espressamente alcune delle misure di controllo delle malattie in animali selvatici delle specie elencate, rinviando agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II.
Il comma 2-ter specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Il comma 2-quater prevede che le recinzioni e le strutture temporanee amovibili siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente Soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato.
L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per l'inadempimento di tale obbligo.
L'articolo 4 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 5 reca disposizioni finanziarie.
L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 18 febbraio 2022.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie «profilassi internazionale» e «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere q) ed s), della Costituzione, che appaiono prevalenti,Pag. 21 alla materia «alimentazione», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura e allevamento.
Con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 assume anche rilievo la materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'adozione di piani regionali per il contrasto dell'epidemia di peste suina africana; in connessione con tale disposizione, l'articolo 2, comma 3, prevede che, in caso di mancata adozione del piano, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, ordini al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il presidente della regione o della provincia autonoma interessata; inoltre, il comma 6 dell'articolo 1 è stato modificato dal Senato al fine di prevedere che le attività ivi previste siano svolte secondo le disposizioni regionali in materia.
L'articolo 1, comma 7, prevede poi l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute chiamato a definire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.
Il comma 6 dell'articolo 2 prevede infine che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Commissario straordinario siano immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni di volta in volta interessate.
Per quanto concerne il rispetto degli altri princìpi costituzionali, rileva come l'articolo 3 preveda un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per l'inadempimento di tale obbligo; la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio. Trovano applicazione le norme generali (in quanto compatibili) in materia di sanzioni amministrative, di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
In proposito, con riguardo alla previsione di una sanzione in una misura fissa, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2021 (e con le sentenze ivi richiamate), con riferimento sia alle sanzioni penali sia alle sanzioni amministrative, riconosce la legittimità costituzionale di una misura fissa «soltanto a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo» di illecito, ritenendo invece illegittima la previsione di sanzioni «rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell'interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (...), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all'illecito commesso».
Ricorda altresì che dalla previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa deriva che non trova applicazione l'articolo 11, di cui alla sezione I della legge n. 689 del 1981; tale articolo definisce i criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria che sia fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, nonché dell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, facendo riferimento alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 18.
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
Emendamenti C. 3547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 3547, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 18.05.
SEDE REFERENTE
Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.
La seduta comincia alle 18.10.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2022.
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
Segnala inoltre che l'emendamento 1.1 deve intendersi a prima firma della deputata Meloni.
Informa quindi che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta di ieri su alcune delle circa 730 proposte emendative presentate.
Per quanto riguarda i pochissimi giudizi di inammissibilità (9) pronunciati per estraneità di materia, ribadisce che il perimetro normativo in base al quale è stata effettuata la valutazione sotto tale profilo delle proposte emendative è costituito dalla normativa in materia di cittadinanza, considerata in senso ampio, non limitatamente alle disposizioni della legge n. 92 del 1991 oggetto di modifica da parte delle proposte di legge in esame, ma da tutte le previsioni della medesima legge n. 92: risultano dunque estranee a tale perimetro tutte le proposte emendative che affrontino altri ambiti materiali, quali la generale disciplina dell'immigrazione, dei permessi di soggiorno o dell'asilo, ovvero la disciplina relativa agli stranieri residenti.
In forza di tale parametro, pertanto, la Presidenza non può che confermare tali Pag. 23giudizi di inammissibilità per estraneità di materia.
Quanto alle proposte emendative oggetto di ricorso, fa presente che:
gli emendamenti Bordonali 1.22 e Iezzi 1.23 incidono sulla disciplina dell'accesso ai corsi di istruzione terziaria universitaria e professionalizzante, stabilendo il principio della parità tra cittadino straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano, tematica evidentemente del tutto diversa rispetto alla disciplina della cittadinanza;
l'emendamento Invernizzi 1.433 è relativo alla disciplina del controllo di legittimità della Corte dei conti nei confronti degli atti amministrativi, questione di carattere generale che eccede l'ambito materiale del provvedimento;
gli identici Fornaro 2.58 e Magi 2.57 riguardano la competenza delle sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, tematica che evidentemente esorbita dal perimetro dell'intervento legislativo, che non interviene in alcun modo su profili giurisdizionali.
Per ciò che attiene invece ai giudizi di inammissibilità pronunciati per incongruità di proposte emendative, ricorda che la Presidenza è tenuta ad effettuare tale vaglio ai sensi del paragrafo 5.2 della lettera circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.
Al riguardo chiarisce che tale valutazione non è motivata da un'estraneità di materia delle proposte emendative e non attiene ovviamente in alcun modo al merito delle stesse, ma ha riguardato esclusivamente una valutazione di carattere puramente tecnico, esente da ogni elemento di discrezionalità, fondata per la quasi totalità dei casi interessati sulla constatazione che tali proposte emendative apportano variazioni o modifiche al testo suscettibili di rendere il testo stesso oggettivamente incomprensibile e incongruo sotto il profilo logico, sintattico o grammaticale.
Per un numero circoscritto di emendamenti (12 – precisamente gli emendamenti Stefani 1.609, Ravetto 1.610, Invernizzi 1.611, Ravetto 1.612, Invernizzi 1.613, Iezzi 1.617, Fogliani 1.618, Tonelli 1.615, Iezzi 1.614, Bordonali 1.619, Ziello 1.616 e Stefani 1.621) la valutazione di incongruità riguarda più strettamente il profilo logico normativo, in quanto tali emendamenti riducono il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992 (stabilito dall'articolo 17, comma 1, della medesima legge n. 91 del 1992) entro il quale chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912 la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso, proponendo dunque di fissare, in modo appunto del tutto incongruo, un nuovo termine che risulterebbe già scaduto.
Per le predette ragioni avverte che la Presidenza non può dunque che confermare tali giudizi di inammissibilità per incongruità.
Quanto alle proposte emendative prive di contenuto normativo e che pertanto hanno carattere meramente formale, precisa come in questo caso non si tratti di un giudizio di inammissibilità e come tale valutazione non sia motivata da un'estraneità di materia delle proposte emendative, ricordando in proposito che il paragrafo 5.5 della richiamata lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, stabilisce che le proposte emendative di tale natura non possono essere poste in votazione, ma eventualmente prese in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.
Quanto alla motivazione di tali valutazioni, che la Presidenza non può che confermare integralmente, ritiene che siano di per sé esplicative le puntuali descrizioni delle singole proposte emendative contenute nella comunicazione resa nella precedente seduta di esame.
Emanuele PRISCO (FDI) chiede quante siano le proposte emendative da esaminare a seguito del vaglio di ammissibilità svolto dalla Presidenza.
Pag. 24 Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, in risposta al deputato Prisco, fa presente che le proposte emendative da esaminare sono circa cinquecento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 7 aprile.
La seduta termina alle 18.15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 773 del 4 aprile 2022, a pagina 4, seconda colonna, settima riga, le parole: «Fornaro 2.57 e Magi 2.58» sono sostituite dalle seguenti «Fornaro 2.58 e Magi 2.57».