ALLEGATO 1
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3495 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e rilevato che:
il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), q), ed s) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione, tutela della salute, ordinamento sportivo, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 27 prevedono la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro dell'interno chiamati a ripartire i contributi previsti dall'articolo per gli enti locali; il comma 1 dell'articolo 35 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione chiamato a disciplinare le modalità di comunicazione dei dati per la costituzione dell'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione.
appare opportuno prevedere però ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 2 dell'articolo 7 potrebbe essere prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione chiamato a ripartire i contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi energetici; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo; in proposito si richiama anche la recente sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale); al comma 2 dell'articolo 28 potrebbe essere poi prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno chiamato ad assegnare le risorse per la rigenerazione urbana stanziate dall'articolo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio);
l'articolo 15, comma 1, nel demandare a un decreto del Ministro della transizione ecologica, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, riproduce sostanzialmente quanto in origine previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, disposizione poi abrogata dal decreto legislativo n. 199 del 2021; a differenza però dell'articolo 7, comma 4 richiamato, l'articolo 15, comma 1 non prevede, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale la previa intesa in sede di Conferenza unificata, come invece appare opportuno; si ricorda infatti che, con riferimento alla competenza legislativa concorrente coinvolta (produzione, trasportoPag. 86 e distribuzione nazionale dell'energia), la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata a richiedere, per la realizzazione delle infrastrutture energetiche, il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso modalità di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali l'intesa (si veda ad esempio la sentenza n. 131 del 2016);
sul provvedimento sono pervenute le proposte di modifica e di integrazione del testo dell'UPI,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa:
1) ad aggiungere, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «da adottare» le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
2) ad aggiungere, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «da adottare» le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
3) a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.
E con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 15, comma 1.
ALLEGATO 2
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. S. 2562 Governo, approvato dalla Camera.
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2562 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;
richiamato il parere reso nella seduta del 9 marzo 2022 sul disegno di legge C. 3492 di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2022, sempre relativo alla crisi in Ucraina e successivamente confluito nel decreto-legge n. 14, e rilevato che:
il provvedimento appare principalmente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e di sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettere a) e d) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le competenze esclusive statali in materia di diritto di asilo, di immigrazione e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere a), b) e s) e le competenze concorrenti in materia di produzione e distribuzione dell'energia e ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma);
l'articolo 5-quinquies, in particolare, istituisce, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera a), che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma; si veda in tal senso la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'università previsto dall'articolo 5-quinquies, comma 1, ad esempio aggiungendo, al terzo periodo, dopo le parole: «da adottarsi» le seguenti: «, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
ALLEGATO 3
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. S. 2469 Governo.
PROPOSTA DI PARERE
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2469, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 e rilevato che:
il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale mercati finanziari e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione); le materie di competenza concorrente «governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia di residuale competenza regionale «trasporto pubblico locale» (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si richiama in proposito anche la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale;
la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);
a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici; il comma 3 dell'articolo 8 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di trasporto pubblico non di linea; il comma 1 dell'articolo 17, ai capoversi commi 4 e 9, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni per, rispettivamente, il decreto del Ministro della salute che individuerà l'elenco delle aziende autorizzate e la definizione dei programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati; il comma 3 dell'articolo 23, prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza; il comma 2 dell'articolo 24 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche;
anche il comma 3 dell'articolo 6 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificati ai fini dell'adozione, nell'ambito della delega in materia di servizi pubblici locali, dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega in materia di definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 2, lettera d) e in materia di razionalizzazione del rapporto tra la definizione dei servizi pubblici locali e la definizione per l'affidamentoPag. 89 dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017); per l'attuazione dei decreti legislativi attuativi degli altri principi di delega è previsto il parere della Conferenza unificata; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale ha censurato alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, incluse quelle in materia di servizi pubblici locali, in quanto lesive del principio di leale collaborazione, perché tale principio non poteva ritenersi soddisfatto dalla previsione di parere nell'ambito del sistema delle Conferenze, in luogo dell'intesa; tra queste vi erano anche disposizioni che contenevano principi di delega analoghi ad alcuni dei principi di delega della disposizione in commento e per i quali però si prevede, in base al comma 3 dell'articolo 6, il parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata; si tratta in particolare, al comma 2, delle lettere b) (razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale), c) (definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi), q) (revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti), r) (razionalizzazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari) t) (razionalizzazione delle modalità di partecipazione degli utenti) z) (definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio);
il comma 1 dell'articolo 17, al capoverso comma 2, prevede «l'intesa con» la Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definirà lo schema-tipo della Convenzione con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; al riguardo, si rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione «previa intesa in sede di»;
sul provvedimento sono pervenute osservazioni e proposte di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad approfondire le osservazioni e le richieste di modifica pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
a) prevedere, all'articolo 6, comma 3, l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il parere ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega di al comma 2 lettere b), c), q), r), t) e z);
b) sostituire all'articolo 17, comma 1, capoverso comma 2 le parole: «d'intesa con la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».
ALLEGATO 4
Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2238 Cost..
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 2238 recante modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica;
richiamato il parere reso sul testo originario della proposta nella seduta del 10 settembre 2020 e rilevato che:
rimane necessario approfondire, come già segnalato nel precedente parere, il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale per l'elezione del Senato, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo, che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire le modalità con le quali risolvere i problemi di coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, e i successivi commi terzo e quarto.