ALLEGATO
DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (C. 3522 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
La Commissione IV (Difesa),
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (C. 3522 Governo, approvato dal Senato);
considerato che nel testo del provvedimento, oltre alle numerose modifiche apportate dal Senato nel corso dell'esame in sede referente, è anche confluito il decreto-legge n. 13 del 2022, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta;
rilevato che:
l'articolo 17, al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, consente alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;
i commi da 2 a 5 dell'articolo 20 intervengono nel settore della sanità militare, autorizzando l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 15 unità di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, del personale che ha partecipato, nel corso della pandemia, alle procedure concorsuali semplificate per assicurare continuità alle prestazioni di diagnostica molecolare e stanziando 8 milioni di euro per l'anno 2022, per il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio;
l'articolo 20-bis, introdotto durante l'esame al Senato in sede referente, autorizza l'Istituto superiore di sanità a comprendere, nell'ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, tra cui anche i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare;
l'articolo 23-bis posticipa, dal 31 marzo, data di cessazione dello stato di emergenza, al 31 dicembre 2022, la possibilità di avvalersi in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, al fine di continuare a garantire nei luoghi di lavoro il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19;
infine, l'articolo 23-ter riformula l'imputazione delle risorse finalizzate al pagamento dell'indennità supplementare di comando riconosciuta ai comandanti delle stazioni Carabinieri, incrementata a decorrere dal 2021 di 7,6 milioni di euro annui dall'articolo 1, comma 919, della legge n. 178 del 2020, riferendo tale incremento alle Pag. 8risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa anziché alle risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico,
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PARERE FAVOREVOLE