CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 febbraio 2022
745.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 20

AUDIZIONI INFORMALI

  Lunedì 21 febbraio 2022.

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Vera Fiorani, nell'ambito dell'esame del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (atto n. 352).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.05 alle 18.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 21 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 18.05.

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.
Atto n. 352.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del documento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio.

  Raffaella PAITA, presidente, ricorda che nella seduta del 16 febbraio ha avuto luogo l'audizione del Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili e che si è appena conclusa l'audizione informale dell'amministratrice delegata di Rete ferroviaria italiana spa, dott.ssa Vera Fiorani.
  Ricorda altresì che sono state acquisite memorie scritte da parte del Comitato di quartiere di Boccaleone di Bergamo, dell'organizzazione sindacale FAST CONFSAL, di Legambiente Val Pellice e che è in fase di trasmissione la memoria del sindaco dell'Aquila.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.10.

Pag. 21

SEDE REFERENTE

  Lunedì 21 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 18.10.

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.
C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

  Raffaella PAITA, presidente, ricorda che nella seduta del 10 novembre scorso è stata abbinata la proposta di legge C. 3239 Ficara, sulla quale riferirà in sostituzione del relatore Ficara, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.
  La proposta di legge si compone di cinque articoli.
  L'articolo 1, riproducendo la disciplina recata dall'articolo 1 della proposta di legge Gariglio C. 2866, introduce una serie di modifiche al codice della navigazione finalizzate a: consentire anche in Italia l'iscrizione provvisoria nei registri nazionali delle navi straniere, attualmente non prevista a differenza di altri Paesi (introduzione dell'articolo 152-bis del codice della navigazione); operare un coordinamento formale delle vigenti disposizioni del codice della navigazione con la novella di cui alla lettera precedente; semplificare la procedura d'urgenza per la vendita di una nave italiana all'estero (modifica dell'articolo 156); semplificare le procedure di impiego dei lavoratori marittimi su navi appartenenti allo stesso armatore, anche qualora rientrino sotto la competenza di autorità marittime diverse (modifica dell'articolo 172-bis); semplificare le voci da inserire nel giornale nautico, al fine di eliminare l'obbligo di alcune voci ritenute desuete e di escludere dall'obbligo di tenuta dei registri di carico le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri (modifica dell'articolo 174); sostituire, per le navi munite di impianto radiotelegrafico, l'obbligo di tenuta del giornale telegrafico con quello di essere provviste o del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del più moderno giornale del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare-GMDSS (modifica dell'articolo 175); semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla partenza delle navi che fanno scalo presso i porti nazionali (modifica dell'articolo 179); precisare il contenuto della nota con la quale si richiede l'iscrizione di un'ipoteca sulla nave (modifica dell'articolo 569); disciplinare le ipotesi in cui, a seguito del cambio di registro di iscrizione della nave, sia iscritta nel nuovo registro (straniero) un'ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da un'ipoteca trascritta nel registro di provenienza (italiano) e cancellata ai fini del cambio di registro, prevedendo che i termini previsti per il consolidamento dell'ipoteca decorrano dalla data di costituzione dell'ipoteca originaria (introduzione dell'articolo 577-bis).
  Analogamente, l'articolo 2 riproduce alcune delle disposizioni recate dall'articolo 1 della proposta di legge Gariglio C. 2866, introducendo analoghe modifiche in materia di visite e ispezioni ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi (comma 1), di collaudi e ispezioni sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi, al fine di limitare la competenza degli ispettori del MiSE al solo rilascio e rinnovo della licenza radio (comma 2) e per consentire l'affidamento agli organismi riconosciuti del compito di effettuare le visite ai fini del rilascio e del rinnovo del certificato radio e delle relative ispezioni annuali (comma 3).
  In aggiunta alle predette disposizioni comuni con la proposta di legge Gariglio C. 2866, la proposta in esame prevede la possibilità di esenzione dall'obbligo di pagamento della retribuzione attraverso strumenti cashless, e quindi anche tramite denaro contante, nell'ambito dei rapporti di lavoro stipulati nel settore marittimo, limitatamente agli anticipi relativi alla retribuzione,Pag. 22 fino a un massimo di 500 euro per ogni contratto, solo per i periodi di navigazione, qualora risulti impossibile o comunque difficoltoso utilizzare forme di pagamento elettronico, come certificato dal comandante dell'imbarcazione (comma 4).
  Per quanto riguarda l'articolo 3, esso dispone misure per la digitalizzazione del settore marittimo. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà istituire una piattaforma digitale denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare» tramite la digitalizzazione e l'integrazione dell'anagrafe della gente di mare con le banche di dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Tale piattaforma sarà gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e sarà accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori, per le parti di rispettiva competenza. La sua finalità sarà quella di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, esso dispone alcune novelle alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale.
  In particolare, al comma 1, lettera a), aggiorna la disciplina del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto rispetto alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili intervenuta nel 2020. Conseguentemente, vengono adeguate le funzioni di competenza del Ministero che sono svolte dal Comando in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, vigilanza e controllo operativo e sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce. Tale adeguamento investe altresì le funzioni in materia di miglioramento della sicurezza dei porti svolte in qualità di Autorità di sicurezza del porto.
  La lettera b) integra le attribuzioni delle Autorità di sistema portuale ricomprendendovi espressamente anche l'affidamento e controllo dei servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di sicurezza dei porti.
  La lettera c) dispone che la partecipazione al Collegio dei revisori dei conti delle Autorità di sistema portuale sia aperto solo a soggetti iscritti al registro dei revisori legali, e non anche a persone in possesso di specifica professionalità.
  La lettera d) statuisce che la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale non sia più presieduta dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, bensì da un presidente nominato con decreto dello stesso Ministro.
  La lettera e) integra le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori che si applicano ai dipendenti delle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali. A tal fine, la disposizione richiama le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale. Inoltre, la stessa lettera e) prevede che i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa, limitatamente alle aree in concessione demaniale marittima o alle banchine ove le imprese portuali e terminalistiche eseguono le operazioni portuali, siano esercitati dall'Autorità di sistema portuale con i relativi poteri sanzionatori attribuiti dalla normativa vigente al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.
  L'articolo 5 reca infine disposizioni in materia di formazione e di attestati di addestramento. In particolare, il comma 1 interviene in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (già percorsi di alternanza scuola-lavoro), stabilendo che determinati indirizzi degli istituti tecnici possano prevedere l'insegnamento della formazione di base necessaria per il primo imbarco conformemente agli standard internazionali vigenti in materia di familiarizzazione di sicurezza,Pag. 23 addestramento di base e istruzioni per tutti i marittimi stabiliti dalla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata dall'Organizzazione Marittima Internazionale nel 1978-Convenzione STCW). Il comma 2 modifica la normativa in materia di rinnovo dei certificati di addestramento stabilendo che, nel computo del periodo complessivo utile ai fini del rinnovo, siano compresi anche i periodi di servizio non continuativo reso su unità da diporto, anche privato. A tal fine, si prevede che le modalità e le procedure di rinnovo dei predetti certificati siano adeguate con decreto del MIMS. Da ultimo, il comma 3 prevede che ai lavoratori marittimi con ISEE in corso di validità non superiore a 20.000 euro spetti una detrazione ai fini IRPEF, pari al 100 per cento e fino a un massimo di 500 euro, in relazione alle spese documentate sostenute per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatori volti all'ottenimento o al rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento, nonché dei certificati di formazione di base necessari per l'imbarco di cui al comma 1.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.15.