ALLEGATO
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).
PARERE APPROVATO
La Commissione IV (Difesa),
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo);
premesso che il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e si compone di 24 articoli che trovano, tuttavia, uno stretto legame nella comune finalità di prorogare o differire termini previsti da norme vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;
rilevato che attengono alla competenza della Commissione Difesa le disposizioni di cui:
ai commi 2 e 3, lettera b), dell'articolo 1, che prorogano le autorizzazioni ad assumere nel Comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014 e, successivamente, prorogate di anno in anno, da ultimo fino al 31 dicembre 2021;
al comma 8, lettera a), numeri 1 e 2 dell'articolo 1, che prorogano, rispettivamente, al 31 marzo 2022 il termine ultimo di applicazione di talune disposizioni inerenti alle modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna e al 31 dicembre 2022 la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra cui anche le assunzioni del personale dell'Arma dei carabinieri previste al comma 7 dell'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020;
al comma 8, lettera b) dell'articolo 1, che proroga al 31 marzo 2022, le modalità di svolgimento previste, per il tempo di emergenza epidemiologica, per i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
al comma 17 dell'articolo 1 che proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 la possibilità, prevista dal decreto-legge n. 7 del 2015, di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione;
al comma 18 dell'articolo 1, che – in considerazione dell'avanzato stato dell'iter di approvazione del disegno di legge recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare (AC 875-B) – proroga da luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari;
ai commi 20 e 21 dell'articolo 1, relativi alla durata del mandato dei vertici della Difesa, che modificano l'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare e mirano a prevedere che tali cariche, il cui mandato è attualmente rigidamente fissato in tre anni, non prorogabili né rinnovabili al termine del triennio, se ancora in servizio permanente, permangano in servizio fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno;
Pag. 43ai commi 22 e 23 dell'articolo 1, che, analogamente a quanto previsto per i vertici della Difesa, introducono la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di permanere nel suo incarico allo scadere del mandato fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un altro anno;
considerato che il comma 4 dell'articolo 2 autorizza l'utilizzo nell'anno 2022 delle risorse non utilizzate nel corso del 2021 e destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso;
segnalato, infine, l'articolo 16, che proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia di alcune disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione civile e penale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da COVID-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria, che si applicano anche – in quanto compatibili – ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare;
ritenuto, altresì, particolarmente significativo che vengano prorogate le disposizioni che hanno assicurato fino ad oggi la possibilità di incentivare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, la produttività del personale civile del Ministero della Difesa, considerato, tra l'altro, il supporto garantito dallo stesso nell'attuale periodo di pandemia alle Forze Armate, assicurando in ogni momento la funzionalità della struttura organizzativa del Dicastero di riferimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare le disposizioni che stanziano le risorse finanziarie destinate, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, ad incentivare la produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa, considerato lo specifico ruolo di supporto alle Forze Armate e di garanzia per la corretta funzionalità della struttura organizzativa del Dicastero.