CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2022
729.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 83

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 19 gennaio 2022.

Audizione informale in videoconferenza del dottor Carlo Comporti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinentiPag. 84 alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, segnala come la Commissione finanze sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio, il decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, che si compone di 25 articoli, rileva come questo rechi disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica.
  Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.
  Segnala anzitutto che l'articolo 1, comma 9, proroga per l'anno 2022 la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di bandire concorsi di personale non dirigenziale finalizzati all'assunzione di 550 unità con contratto a tempo indeterminato, delle quali 450 unità saranno destinate alle Ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità alle Commissioni Tributarie per incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria.
  Sempre in materia di assunzioni presso il Ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia che l'articolo 1, comma 12, lettera b), proroga all'anno 2022 il termine entro il quale possono essere bandite procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR. In particolare, per il Dipartimento delle finanze si prevede l'assunzione di 30 unità di personale da inquadrare nell'Area III.
  La relazione illustrativa riferisce che le proroghe di cui ai commi 9 e 12 dell'articolo 1 si rendono necessarie anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'amministrazione di avviare le procedure concorsuali originariamente autorizzate per l'anno 2021.
  L'articolo 1, comma 13, proroga di un mese – dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022 – il termine per l'adozione, con modalità semplificata, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che si è resa necessaria in considerazione delle numerose disposizioni legislative che hanno previsto l'istituzione di ulteriori strutture di livello dirigenziale generale, modificando la struttura organizzativa del Ministero.
  L'articolo 1, commi 22 e 23, introduce la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di permanere nel suo incarico allo scadere del mandato fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un altro anno. Il comma 24 del medesimo articolo 1 proroga al 31 maggio 2022 il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo, ovvero presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato di gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci.
  L'articolo 3, comma 1, estende l'applicabilità delle norme, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società per azioni e a responsabilità limitata, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022. Si tratta di misure di semplificazione in materia di convocazione, ricorso ai mezzi di telecomunicazione, modalità di voto e conferimento di deleghe, adottate in ragione dell'emergenza pandemica.
  L'articolo 3, comma 3, proroga per l'anno 2022 le norme in materia di razionalizzazionePag. 85 del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT, del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
  L'articolo 14, comma 3, modifica, riducendone la portata e la durata, la temporanea e parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026».
  In particolare, in luogo della detassazione al 40 per cento per il periodo 2021-2023 e al 70 per cento per il periodo 2024-2026, si prevede che i predetti redditi siano detassati al 40 per cento per il solo anno 2021. I conseguenti risparmi per gli anni dal 2022 al 2027 sono destinati dal successivo comma 4 dell'articolo 13 al potenziamento dell'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e all'ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.
  L'articolo 16, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la possibilità di svolgere le udienze pubbliche e camerali e le camere di consiglio nel processo tributario con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.
  Segnala che l'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti della pandemia da COVID-19, dettata dall'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020.
  Sottolinea, infine, che, dato il permanere della situazione di difficoltà economico-sociale causata dall'emergenza COVID-19, in particolare con riferimento alla sostenibilità nel breve periodo degli impegni finanziari assunti dalle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, si rende opportuno prorogare al 30 giugno 2022 la moratoria dei debiti bancari da queste contratti, limitatamente alla quota capitale. Al riguardo, nella consapevolezza della necessità di un'autorizzazione della Commissione europea, ritiene opportuno che la Commissione dia un segnale alle Commissioni competenti in sede referente. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, segnala come la Commissione finanze sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione XII Affari Sociali, il decreto-legge n. 1 del 2022, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434).

  Massimo UNGARO (IV), relatore, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, che si compone di 6 articoli, rileva come questo integri il quadro delle disposizioni in materia di contenimento alla diffusione del COVID-19, adottando misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica. In particolare si provvede a estendere l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore.
  Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenutiPag. 86 del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà esclusivamente sul nuovo articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento – che disciplina le funzioni attribuite all'Agenzia delle entrate–Riscossione nell'ambito del procedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale.
  Al riguardo segnala che i commi 1 e 2 del nuovo articolo 4-sexies prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti ultracinquantenni e per le categorie di lavoratori per i quali sussiste un obbligo di vaccinazione ai sensi degli articoli 4, 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge n. 44 del 2021, nel caso in cui, a decorrere dal 1° febbraio 2022:

   non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario,

   non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nei termini previsti;

   non abbiano effettuato la dose di richiamo nei termini previsti.

  I commi da 3 a 6 del nuovo articolo 4-sexies definiscono la procedura per l'irrogazione della sanzione. La sanzione è irrogata dal Ministero della salute, tramite Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.
  Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. L'Azienda sanitaria locale trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi o viceversa alla mancanza di tali presupposti.
  L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede, entro 180 giorni dalla trasmissione dell'attestazione, alla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
  L'atto di avviso è notificato con la procedura di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativa alla cartella di pagamento per la riscossione delle imposte sul reddito. Per la riscossione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 sulla riscossione delle somme dovute all'INPS.
  In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto resta ferma la competenza del giudice di pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio (comma 7 del nuovo articolo 4-sexies).
  Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate, a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali e del successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (comma 8 del nuovo articolo 4-sexies).
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

Pag. 87

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Lucia ALBANO (FdI), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, rileva l'insufficienza delle garanzie previste a tutela della privacy nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia delle entrate–Riscossione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Informa quindi che sono pervenute circa 470 proposte emendative al disegno di legge C. 3343, recante Delega al Governo per la riforma fiscale (vedi allegato 2).
  Ricorda anzitutto che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2022. Conseguentemente allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative non caratterizzate da compensatività sul piano finanziario.
  Quanto al contenuto, il disegno di legge in esame reca delega legislativa al Governo per la revisione del sistema fiscale, fissando all'articolo 1 i princìpi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa, e prevedendo invece agli articoli da 2 a 8 i princìpi e criteri direttivi specifici riferiti ai singoli settori di riforma. L'articolo 9 prevede invece una ulteriore e specifica delega al Governo per la codificazione in materia tributaria.
  Le disposizioni finanziarie sono recate dall'articolo 10: in particolare, il comma 1 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il comma 2 richiama il meccanismo procedurale previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), con l'effetto di rinviare la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi.
  Più in particolare, il suddetto comma 2 prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nel limite di 2 miliardi per l'anno 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.Pag. 88
  La Presidenza ritiene, pertanto, inammissibili, per i profili finanziari gli emendamenti:

   Ferrari 3.01, per carenza di compensazione in quanto introduce non un criterio o principio di delega, bensì una norma immediatamente efficace e la cui applicazione non è subordinata all'esercizio delle deleghe previste dal provvedimento. Difatti, esso modifica il testo unico contenente la disciplina dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e prevede in modo diretto una ulteriore ipotesi di esenzione dall'imposta, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria. Tali caratteristiche impediscono l'applicazione del meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la conseguenza che la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della stessa non possono essere rinviate al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi, ma dovrebbero essere previste e specificate già nell'ambito del provvedimento in esame;

   Gusmeroli 10.5, per inidoneità della copertura finanziaria in quanto prevede una ulteriore modalità di copertura degli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dalle deleghe previste dal disegno di legge, attraverso il ricorso alla procedura del cosiddetto «scostamento di bilancio», ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Premesso che tale modalità di copertura finanziaria non rientra tra quelle previste, in via tassativa, dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ricorda che la predetta procedura, adottata in attuazione dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, consente il ricorso ad un maggior indebitamento soltanto in presenza di «circostanze eccezionali», come definite ai sensi della citata legge n. 243 del 2012 e previa deliberazione a maggioranza assoluta di ciascuna delle due Camere. Detta procedura, essendo subordinata a specifici presupposti indicati nel disposto costituzionale e al rispetto delle condizioni e delle procedure definite in norme che assurgono a rango di parametro interposto di costituzionalità, non può essere quindi prevista quale modalità ordinaria di copertura ex ante di nuovi oneri.

  Ricorda inoltre che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che siano dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che «non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame».
  Sulla base di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Ribolla 1.80, in quanto mira ad abolire l'obbligo di informativa posto in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche;

   Gagliardi 3.17, che indica specifiche regole di contabilizzazione, ai fini della redazione del bilancio civilistico, di alcuni beni di impresa, tra cui materie prime, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

   Troiano 3.4, che intende revisionare la disciplina in materia di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie;

   Giacomoni 3.33, che intende prevedere, per le imprese di minori dimensioni non soggette alla nomina degli organi di controllo, l'individuazione di una figura professionale, scelta tra gli iscritti al registro dei revisori legali, per l'apposizione del visto di conformità;

   Sut 4.5, che prevede la compensazione degli oneri di sistema mediante il trasferimento graduale sul bilancio dello Pag. 89Stato di una parte delle componenti tariffarie a copertura degli stessi;

   Sut 4.4, che reca una specifica disciplina per compensare gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche, a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2);

   Gagliardi 4.20, che introduce un principio di delega in materia di revisione degli importi dei canoni demaniali marittimi, precisandone i criteri direttivi;

   Corneli 5.01, che introduce princìpi e criteri direttivi in materia di contributi previdenziali;

   Zolezzi 8.01, limitatamente alle lettere a) e d), che prevedono rispettivamente l'estensione del principio della responsabilità estesa del produttore e la priorità del compostaggio rispetto al recupero energetico dai rifiuti organici, che non sembrano attenere a profili esclusivamente fiscali.

  Risultano altresì inammissibili gli emendamenti:

   Molinari 9.14, limitatamente alle parole «elevando a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212»;

   Gusmeroli 9.16, volto a prevedere la possibilità per l'Agenzia delle entrate e le associazioni professionali di proporre alle Commissioni parlamentari competenti delle semplificazioni fiscali;

   che sono in contrasto con l'assetto costituzionale vigente.

  Segnala, infine, le seguenti proposte emendative che sono da ritenere ammissibili, sulla base di specifici presupposti:

   gli articoli aggiuntivi Mollicone 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05 e Trano 8.04 e 8.06: tali proposte assumono uno specifico rilievo in quanto introducono nuove deleghe legislative, indicando i relativi princìpi e criteri direttivi, suscettibili anche di determinare potenziali effetti onerosi. Si considerano tuttavia le medesime proposte parimenti ammissibili, nel presupposto che le disposizioni in materia di copertura finanziaria di cui all'articolo 10 del disegno di legge in esame si intendano implicitamente estese anche agli articoli aggiuntivi in questione, pur in mancanza di una espressa modifica del testo del medesimo articolo 10;

   l'emendamento Gusmeroli 10.7, che stabilisce che nel Fondo previsto dall'articolo 10, comma 2, del disegno di legge in esame utilizzabile a fini di copertura, confluiscano anche le risorse derivanti da una riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza (articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019) ed autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a modificare con propri decreti i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni erogate a titolo di reddito di cittadinanza per consentire il rispetto del nuovo limite di spesa. Per quanto attiene alla riduzione, non determinata nel quantum, della dotazione del Fondo reddito di cittadinanza, si considera la proposta ammissibile nel presupposto che la determinazione del relativo importo sia effettuata in sede di esercizio delle deleghe e sulla base delle esigenze di copertura delle stesse. In merito alla disposizione che demanda ad un decreto ministeriale la modifica non solo degli importi, ma anche dei criteri di accesso al predetto beneficio, pur rilevando che la disposizione deferisce ad una fonte subordinata la modifica di criteri che potrebbero essere definiti anche in via legislativa, si considera la proposta ammissibile per i profili finanziari in quanto non suscettibile di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

  Avverte, infine, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità è fissato per le ore 18 di oggi.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S), intervenendo da remoto, chiede chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la valutazione dei profili finanziari delle proposte emendative.Pag. 90
  Chiede se sia possibile anticipare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prima della riunione prevista per l'esame degli atti del Governo.

  Luigi MARATTIN, presidente, chiarisce che sono state considerate ammissibili le proposte emendative recanti ulteriori deleghe legislative anche in assenza di un esplicito richiamo alle modalità di copertura di cui all'articolo 10, nel presupposto che queste si intendano comunque implicitamente estese anche alle ulteriori deleghe proposte. Sono invece state considerate inammissibili le proposte emendative che modificano direttamente la normativa vigente, introducendo maggiori oneri o minori entrate privi di copertura.
  Acconsente, quindi, non essendovi obiezioni, alla richiesta di anticipare l'Ufficio di presidenza avanzata dalla deputata Martinciglio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15 e dalle 15.35 alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 15.50.

Proposta di nomina del dottor Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 103.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

  Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione della proposta di nomina del dottor Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché alla votazione del parere.
  Ricorda che nella seduta odierna si è svolta l'audizione del dottor Comporti sulla sua nomina a componente della CONSOB.
  In ordine alla procedura riguardante l'esame parlamentare della proposta di nomina, rammenta innanzitutto che il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, che ha istituito la CONSOB e che le attribuisce personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia, stabilisce – al terzo comma dell'articolo 1 – che nei confronti del presidente e dei membri della Commissione si applichino le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sul controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.
  In base alla citata disposizione, la CONSOB è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati.
  In particolare, la legge 24 gennaio 1978, n. 14, alla quale il citato decreto-legge n. 95 del 1974 rinvia, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare, che è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.
  Si prevede inoltre che l'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione possa procedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, Pag. 91anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

  La Commissione finanze è pertanto chiamata ad esprimersi entro il prossimo 31 gennaio, a scrutinio segreto, sulla proposta di nomina a componente della CONSOB del dottor Carlo Comporti.
  Rinvia al curriculum del dottor Comporti, che accompagna la richiesta di parere parlamentare trasmessa dal Governo, per un quadro dettagliato dei suoi studi e delle sue esperienze lavorative.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Carlo Comporti a componente della CONSOB.

  La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Luigi MARATTIN, presidente e relatore, comunica il risultato della votazione:

   Presenti... 28
   Votanti... 26
   Astenuti... 2
   Maggioranza... 14

    Hanno votato ... 24
    Hanno votato no... 2

  (La Commissione approva).

  Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alemanno, Angiola, Baratto, Buratti, Caso, Cattaneo, Centemero, Ciagà, Covolo, Currò, Fragomeli, Gerardi, Giacometto, Grimaldi, Gusmeroli, Gabriele Lorenzoni, Marattin, Migliorino, Pastorino, Porchietto, Sangregorio, Scerra, Topo, Troiano, Ungaro e Zanichelli.

  Si sono astenuti i deputati: Albano, Osnato.

  La seduta termina alle 16.